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Document 62005CA0409

    Causa C-409/05: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari)

    GU C 51 del 27.2.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.2.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 51/5


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica ellenica

    (Causa C-409/05) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari)

    2010/C 51/06

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga, D. Triantafyllou, H. Støvlbæk e G. Wilms, agenti)

    Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou, E.-M. Mamouna e K. Boskovits, agenti)

    Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: J. Bering Liisberg, agente), Repubblica italiana (rappresentanti: I. Braguglia, agente, G. De Bellis, avvocato dello Stato), Repubblica portoghese (rappresentanti: C. Guerra Santos, L. Inez Fernandes e J. Gomes, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski e A. Guimaraes-Purokoski, agenti)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e, per il periodo successivo al 31 maggio 2000, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Importazione e franchigia doganale di materiale bellico

    Dispositivo

    1)

    La Repubblica ellenica, avendo rifiutato di procedere al calcolo e al pagamento alla Commissione delle Comunità europee delle risorse proprie non riscosse nel periodo 1° gennaio 1998 — 31 dicembre 2002, relativamente all’importazione di materiale militare in esenzione da dazi doganali, e avendo inoltre rifiutato di versare gli interessi di mora dovuti per non aver messo a disposizione della Commissione delle Comunità europee dette risorse proprie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 2 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, fino al 31 maggio 2000, nonché, a partire da tale data, degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

    2)

    La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

    3)

    Il Regno di Danimarca, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 10 del 14.1.2006.


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