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Document 62004TJ0232

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 6 giugno 2007.
Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee.
FEOG - Sezione "Garanzia"- Schedario viticolo comunitario- Decisione che ordina il rimborso dell'importo versato a titolo di anticipo.
Causa T-232/04.

Raccolta della Giurisprudenza 2007 II-00053*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:158





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 6 giugno 2007 – Grecia / Commissione

(causa T‑232/04)

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – Schedario viticolo comunitario – Decisione che ordina il rimborso dell’importo versato a titolo di anticipo»

1.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG (Art. 10 CE; regolamenti del Consiglio n. 729/70, artt. 8, n. 1, e 9, e n. 2392/86, artt. 1 e 9, n. 4) (v. punti 41‑49)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 253 CE) (v. punti 61‑63)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2004/302/CE, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dalla Grecia per l’istituzione dello schedario viticolo comunitario (GU L 98, pag. 57)

Dispositivo

 

Il ricorso è respinto.

 

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

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