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Document 62004CJ0373

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 gennaio 2006.
    Commissione delle Comunità europee contro Mercedes Alvarez Moreno.
    Dipendenti - Agente ausiliario - Interprete di conferenza - Ricorso - Domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto - Atto arrecante pregiudizio - Nozione.
    Causa C-373/04 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-00001*;FP-I-B-2-00001
    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2006 II-B-2-00001

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:11





    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 gennaio 2006, Commissione/Alvarez Moreno

    (Causa C-373/04 P)

    Dipendenti — Agente ausiliario — Interprete di conferenza — Ricorso — Domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto — Atto arrecante pregiudizio — Nozione

    1.                     Dipendenti — Ricorso — Domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto — Nozione (Statuto del personale delle Comunità europee, art. 90, n. 1) (cfr. punto 37)

    2.                     Dipendenti — Ricorso — Atto arrecante pregiudizio — Nozione (Statuto del personale delle Comunità europee, art. 91) (cfr. punti 42, 44)

    Oggetto:

    Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 10 giugno 2004, cause riunite T-153/01 e T-323/01, Alvarez Moreno/Commissione, con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 23 febbraio 2001, che dichiara applicabile ai contratti degli agenti ausiliari interpreti di conferenza assunti ex art. 78, terzo comma, del RAA il limite d’età previsto all’art. 74, n. 1, lett. b), del RAA

    Dispositivo:

     

    La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 giugno 2004, cause riunite T-153/01 e T-323/01, Alvarez Moreno/Commissione, è annullata in quanto ha dichiarato ricevibile il ricorso per annullamento della lettera del sig. Walker 23 febbraio 2001 e ha condannato la Commissione delle Comunità europee a sopportare tutte le spese di ricorso nella causa T-323/01.

     

    Nella causa T‑323/01 è respinto il ricorso diretto all’annullamento, da un lato, della lettera del sig. Walker 23 febbraio 2001 e, dall’altro, della decisione della Commissione delle Comunità europee 7 settembre 2001, recante rigetto del reclamo della sig.ra Alvarez Moreno.

     

    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese per la presente istanza e per quella dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

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