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Document 62003TO0357

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 10 gennaio 2005.
    Bruno Gollnisch e altri contro Parlamento europeo.
    Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo - Ricorso di annullamento - Irricevibilità.
    Causa T-357/03.

    Raccolta della Giurisprudenza 2005 II-00001

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:1

    Ordonnance du Tribunal

    Causa T‑357/03

    Gollnisch e altri

    contro

    Parlamento europeo

    «Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»

    Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 10 gennaio 2005 

    Massime dell’ordinanza

    1.     Procedura — Produzione dinanzi al Tribunale dei pareri dei servizi giuridici delle istituzioni comunitarie — Condizioni

    2.     Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interpretazione contra legem del requisito relativo alla necessità di essere individualmente interessati — Inammissibilità

    (Art. 230, quarto comma, CE)

    3.     Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Atto dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo che modifica le condizioni di utilizzazione degli stanziamenti di una voce di bilancio da parte dei gruppi politici e dei deputati non iscritti — Ricorso proposto da alcuni deputati non iscritti — Irricevibilità

    (Art. 230, quarto comma, CE)

    1.     Sarebbe contrario al pubblico interesse, che impone che le istituzioni possano beneficiare dei pareri del loro servizio giuridico, forniti con la massima indipendenza, ammettere che documenti interni di tal genere possano essere divulgati, in una controversia dinanzi al Tribunale, da soggetti diversi dai servizi su richiesta dei quali sono stati redatti, senza che la loro divulgazione sia stata autorizzata dall’istituzione interessata o ordinata dal giudice.

    (v. punto 34)

    2.     Risulta dalla formulazione stessa dell’art. 230, quarto comma, CE, che una persona fisica o giuridica è legittimata a perseguire l’annullamento di un atto che non costituisce una decisione presa nei suoi confronti solo qualora essa sia interessata non solo direttamente, ma anche individualmente da tale atto, di modo che l’interpretazione della detta disposizione non può condurre a escludere quest’ultima condizione, espressamente prevista dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari.

    (v. punto 62)

    3.     I soggetti diversi dai destinatari di un atto possono sostenere di essere interessati individualmente da quest’ultimo solo se esso li riguarda a motivo di determinate qualità loro peculiari, o di una situazione di fatto che li distingue da chiunque altro e pertanto li identifica in modo analogo a quello in cui lo sarebbe il destinatario dell’atto.

    A tale riguardo, l’atto adottato dall’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, che modifica le condizioni di utilizzazione degli stanziamenti di una voce di bilancio da parte dei gruppi politici e dei deputati non iscritti, si applica in maniera generale e per il futuro tanto agli uni come agli altri. Esso è quindi tale da incidere tanto sui futuri gruppi politici e deputati non iscritti quanto su quelli che componevano il Parlamento al momento della sua adozione, di modo che non riguarda individualmente alcuno di essi. Pertanto, la qualità di deputati non iscritti non è tale da identificare i ricorrenti in modo analogo a quello in cui lo sarebbe il destinatario di un atto.

    (v. punti 63, 65-66)




    ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
    10 gennaio 2005(1)

    «Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo – Ricorso di annullamento – Irricevibilità»

    Nella causa T-357/03,

    Bruno Gollnisch, residente a Limonest (Francia),Marie-France Stirbois, residente a Villeneuve-Loubet (Francia),Carl Lang, residente a Boulogne-Billancourt (Francia),Jean-Claude Martinez, residente a Montpellier (Francia),Philip Claeys, residente a Overijse (Belgio),Koen Dillen, residente a Anvers (Belgio),rappresentati dall'avv. W. de Saint Just,

    ricorrenti,

    contro

    Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. H. Krück e N. Lorenz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuto,

    avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo 2 luglio 2003, recante modifica della regolamentazione che disciplina l'utilizzazione degli stanziamenti della voce di bilancio 3701 del bilancio generale dell'Unione europea,



    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione)



    composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dal sig. A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici,

    cancelliere: sig. H. Jung

    ha emesso la seguente



    Ordinanza




    Contesto normativo e fatti

    1
    La quattordicesima edizione del regolamento del Parlamento europeo, in vigore dal 1° maggio 1999 (GU 1999, L 202, pag. 1), è stata sostituita dalla quindicesima edizione del regolamento del Parlamento europeo, in vigore dal 1° febbraio 2003 (GU 2003, L 61, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»). La formulazione dell’art. 22 di tali due edizioni del regolamento è identica.

    2
    Ai sensi dell’art. 22, n. 2, del regolamento, «[l]’Ufficio di presidenza [del Parlamento] adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati, l’organizzazione interna del Parlamento, il suo Segretariato e i suoi organi».

    3
    La voce 3701 del bilancio generale dell’Unione europea è dedicata alle spese di segreteria, alle spese amministrative di funzionamento, alle attività di informazione e alle spese connesse ai gruppi politici e ai membri non iscritti del Parlamento. Per l’esercizio 2003, tale voce è dotata di stanziamenti per un importo di EUR 37 948 000 (GU 2003, L 54, pagg. 1, 201, 222).

    4
    Sulla base dell’art. 22 del regolamento, l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha adottato la regolamentazione che disciplina l’utilizzazione degli stanziamenti della voce di bilancio 3701 (in prosieguo: la «regolamentazione»).

    5
    La regolamentazione è stata oggetto di una procedura di modifica avviata nel 2002 e proseguita nel 2003. Nel corso della sua riunione tenutasi l’8 aprile 2003, la conferenza dei presidenti del Parlamento ha deciso di dare il suo parere favorevole alle proposte di modifica della regolamentazione, di sottoporre tali proposte all’Ufficio di presidenza del Parlamento e di invitare quest’ultimo a consultare la commissione per il controllo dei bilanci e il servizio giuridico prima di adottarle definitivamente. Con note del 21 e del 22 maggio 2003 il segretario generale del Parlamento ha chiesto rispettivamente alla commissione per il controllo dei bilanci e al giureconsulto del Parlamento di presentare all’Ufficio di presidenza del Parlamento il loro parere sulla proposta di modifica della regolamentazione. Con nota del 16 giugno 2003 la commissione per il controllo dei bilanci ha trasmesso al presidente del Parlamento un parere preliminare. Il servizio giuridico ha emanato il proprio parere il 25 giugno 2003.

    6
    La decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento 2 luglio 2003 (in prosieguo: l’«atto impugnato») modifica la regolamentazione, «fatti salvi la modifica del regolamento del Parlamento e gli altri cambiamenti che risultassero necessari a seguito di nuove consultazioni».

    7
    In seguito all’atto impugnato, la disposizione 1.1.1 della parte 1 della regolamentazione stabilisce che «[g]li stanziamenti messi a disposizione a partire dalla voce di bilancio 3701 sono destinati a coprire (…) le spese amministrative e di funzionamento dei gruppi politici/di segreteria dei deputati non iscritti». In precedenza, tale disposizione era del seguente tenore:

    «Gli stanziamenti iscritti alla voce di bilancio 3701 sono destinati a coprire (…) le spese di segreteria e le spese amministrative e di funzionamento dei gruppi politici/dei deputati non iscritti (…)».

    8
    La disposizione 1.3 della parte 1 della regolamentazione, quale modificata dall’atto impugnato, recita:

    «1.3.1 (…) In caso di adesione di un deputato non iscritto ad un gruppo politico, l’amministrazione presenterà una relazione riguardante lo stato delle sue spese alla data di adesione. Se del caso, gli stanziamenti non utilizzati dal deputato non inscritto saranno trasferiti al gruppo interessato.

    1.3.2 (…) In caso di dimissioni di un deputato non iscritto, l’amministrazione chiuderà i conti del deputato interessato, tenendo conto degli impegni presi per iscritto in precedenza».

    9
    Prima dell’adozione dell’atto impugnato, la disposizione 1.3 della parte 1 della regolamentazione imponeva al deputato non iscritto che aderiva ad un gruppo politico o che dava le dimissioni da esso di presentare al direttore delle finanze una relazione riguardante lo stato delle sue spese e di rimborsare, se del caso, gli stanziamenti non utilizzati. Essa prevedeva altresì che ogni spesa non giustificata o non conforme dovesse essere rimborsata dal deputato non iscritto dimissionario.

    10
    A seguito dell’atto impugnato, la disposizione 1.4 della parte 1 della regolamentazione non si applica più ai deputati non iscritti. Questa disposizione così come modificata fissa il regime di responsabilità per l’utilizzazione degli stanziamenti applicabili ai soli gruppi politici.

    11
    L’atto impugnato aggiunge alla disposizione 1.5 della parte 1 della regolamentazione un paragrafo del seguente tenore:

    «1.5.1 Ogni attività politica o di informazione finanziata da stanziamenti iscritti alla voce 3701 deve menzionare il nome del gruppo politico o per un deputato/uno dei deputati non iscritto/iscritti il suo/loro nome e il logo del PE».

    12
    La disposizione 1.6.1 della parte 1 della regolamentazione, quale modificata dall’atto impugnato, prevede che «[i] gruppi politici possono finanziare un partito politico europeo solo nel rispetto [di talune condizioni]». La versione di tale disposizione anteriore all’adozione dell’atto impugnato era così formulata:

    «I gruppi politici/deputati non iscritti possono finanziare un partito politico europeo solo nel rispetto [di talune condizioni]».

    13
    La disposizione 1.6.2, modificata dall’atto impugnato, recita:

    «I gruppi politici/deputati non iscritti membri di un’organizzazione esterna possono sostenerla finanziariamente a partire dalla voce 3701, mediante sovvenzioni o contributi, sino a concorrenza del 5% dei loro stanziamenti annuali riscossi in base alla voce di bilancio 3701 (…)».

    14
    In precedenza, tale disposizione era così formulata:

    «I gruppi politici/deputati non iscritti possono sostenere un’attività o un’organizzazione esterna sul piano finanziario, mediante sovvenzioni o contributi, se ne sono membri, sino a concorrenza del 5% dei loro stanziamenti annuali in base alla voce di bilancio 3701».

    15
    La disposizione 1.7 della parte 1 della regolamentazione, così come modificata dall’atto impugnato, prevede che «[o]ltre al personale impiegato conformemente allo Statuto del personale e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i gruppi politici possono impiegare personale avvalendosi degli stanziamenti della voce di bilancio 3701». Prima di essere modificata dall’atto impugnato, tale disposizione prevedeva la stessa possibilità per i deputati non iscritti.

    16
    L’atto impugnato modifica in maniera sostanziale le disposizioni 2.1‑2.7 della parte 1 della regolamentazione che fissano in particolare le norme relative all’esecuzione del bilancio annuale dei gruppi politici, agli acquisti, agli inventari, alla contabilità, al controllo finanziario e alla relazione annuale sull’utilizzazione degli stanziamenti. D’altro canto, risulta dall’atto impugnato che tali disposizioni così come modificate non si applicano più ai deputati non iscritti.

    17
    Per contro, i deputati non iscritti sono soggetti alle norme fissate nella disposizione 2.9, inserita nella regolamentazione dall’atto impugnato. Tale disposizione, intitolata «Norme specifiche per i deputati non iscritti», è del seguente tenore:

    «2.9.1 Le spese effettuate dai deputati non iscritti sono pagate direttamente al fornitore o rimborsate dall’amministrazione nei termini più brevi, su presentazione delle pezze d’appoggio e della documentazione richiesta dalla presente regolamentazione previa verifica della loro conformità a quest’ultima. L’amministrazione verifica che

    a)       le spese rientrino nell’ambito della regolamentazione e non siano coperte da altre indennità;

    b)       le disposizioni della regolamentazione siano state rispettate;

    c)       il principio di buona gestione finanziaria sia stato applicato;

    d)       le spese si basino su pezze d’appoggio originali (o copia certificata conforme dal fornitore o da qualsiasi altra autorità abilitata a certificar[n]e la conformità).

    I deputati non iscritti possono ottenere un anticipo del 10% della dotazione annuale su domanda.

    Prima della fine dell’esercizio in corso, l’amministrazione procederà alla regolarizzazione degli anticipi pagati sulla base dei documenti giustificativi presentati dal deputato (…).

    Nell’ambito di questa regolarizzazione, ogni spesa non giustificata o non conforme alle disposizioni della regolamentazione sarà rifiutata e gli stanziamenti corrispondenti saranno rimborsati al Parlamento europeo entro un termine di tre mesi (…).

    L’esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

    L’anno delle elezioni europee, il primo esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 30 giugno, il secondo esercizio inizia il 1° luglio e si chiude il 31 dicembre.

    2.9.2 Gli stanziamenti non utilizzati nel corso dell’esercizio possono essere riportati al solo esercizio successivo, fino a concorrenza del 50% degli stanziamenti annuali ricevuti dal bilancio del Parlamento europeo.

    Ogni importo eccedente il 50% è annullato a beneficio del bilancio del Parlamento europeo, ciò dopo la chiusura dei conti.

    2.9.3 Alla gestione degli stanziamenti per i deputati non iscritti provvede l’amministrazione del Parlamento europeo secondo il piano contabile accluso in allegato.

    2.9.4 Ogni anticipo concesso nell’ambito [della disposizione] 2.9.1 della presente regolamentazione sarà versato sui conti bancari specificamente aperti a tal fine dai deputati non iscritti.

    2.9.5 I beni acquistati dai deputati non iscritti con i loro stanziamenti 3701 saranno iscritti nell’inventario del Parlamento europeo. Devono essere iscritti in tale inventario i beni non deperibili, di durata di utilizzazione superiore ad un anno, e il cui prezzo di acquisto raggiunga o superi la soglia fissata per i beni del Parlamento. Tale inventario dev’essere tenuto secondo le modalità definite in allegato.

    2.9.6 L’amministrazione predispone uno stato delle entrate e delle spese, e un bilancio per deputato attestante la regolarità dei conti e la loro conformità alla presente regolamentazione. Tali documenti saranno successivamente divulgati al pubblico tramite Internet.

    2.9.7 Il [p]residente del Parlamento europeo trasmette questi documenti, che debbono pervenirgli entro il 30 aprile dell’esercizio successivo, all’[u]fficio di presidenza e alla [c]ommissione per il controllo dei bilanci, che li esaminano conformemente alle competenze loro conferite dal regolamento del Parlamento europeo, così come alla Corte dei conti.

    2.9.8 Qualora l’[u]fficio di presidenza, consultato conformemente al comma precedente e d’accordo con la [c]ommissione per il controllo dei bilanci, ritenga che gli stanziamenti non siano stati utilizzati in conformità alla presente regolamentazione, tali stanziamenti saranno rimborsati al Parlamento europeo, entro un termine di tre mesi dalla data in cui l’irregolarità e stata constatata».

    18
    La disposizione 2.8 della parte 1 della regolamentazione, modificata dall’atto impugnato, prevede che i gruppi e i deputati non iscritti si consultino reciprocamente per ogni questione concernente l’applicazione della regolamentazione.

    19
    L’atto impugnato modifica anche la parte 2 della regolamentazione, dal titolo «Piano contabile», più in particolare talune voci relative alle spese dei conti economici.

    20
    Così, per i deputati non iscritti, è escluso che le spese di assunzione e di rappresentanza del personale nonché gli stipendi e gli oneri relativi possano figurare come spese di personale sulla linea di bilancio 3701 (parte 2, 1.2, capitolo 1, punti 2, 4 e 6).

    21
    Lo stesso vale per le spese di locazione degli uffici (parte 2, 1.2, capitolo 2, punto 7), di contabilità (parte 2, 1.2, capitolo 4, punto 2) e di riunione di gruppo (parte 2, 1.2, capitolo 5, punto 1).

    22
    Inoltre, l’atto impugnato modifica la parte 3 della regolamentazione che prevede linee direttive per l’interpretazione di svariate disposizioni della parte 1 della regolamentazione.

    23
    Infine l’atto impugnato aggiunge un allegato alla regolamentazione. Tale allegato fissa il regime di inventario.

    24
    Con nota 15 luglio 2003, emanata dal direttore generale della Direzione generale delle finanze del Parlamento, i ricorrenti sono stati informati del fatto che l’Ufficio di presidenza aveva adottato le modifiche della regolamentazione il 2 luglio 2003. Il testo modificato della regolamentazione era allegato a tale nota.


    Procedimento

    25
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 2003, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso di annullamento.

    26
    Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2003, i ricorrenti hanno chiesto che sia statuito secondo il procedimento accelerato previsto dall’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale. Tale istanza è stata respinta con decisione del Tribunale del 18 febbraio 2004.

    27
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 novembre 2003, il Parlamento ha chiesto che il parere del servizio giuridico del Parlamento del 25 giugno 2003, prodotto dai ricorrenti in allegato al ricorso, sia ritirato dal fascicolo.

    28
    Senza aver depositato un controricorso, il Parlamento, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 novembre 2003, ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura. I ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tale eccezione il 6 febbraio 2004.

    29
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli elementi agli atti, ha deciso, conformemente all’art. 114, n. 3, del suo regolamento di procedura, di non passare alla fase orale.


    Conclusioni delle parti

    30
    Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia:

    ordinare che il parere del servizio giuridico del Parlamento del 25 giugno 2003 sia ritirato dal fascicolo;

    dichiarare il ricorso irricevibile;

    condannare i ricorrenti alle spese.

    31
    Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, i ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

    respingere la domanda di ritiro di documento formulata dal Parlamento;

    respingere l’eccezione di irricevibilità;

    annullare l’atto impugnato;

    condannare il Parlamento alle spese che ammontano a EUR 10 000.


    Sulla domanda del Parlamento diretta ad eliminare dal fascicolo il parere del suo servizio giuridico

    Argomenti delle parti

    32
    Il Parlamento chiede che venga eliminato dal fascicolo il parere del suo servizio giuridico sulla modifica della regolamentazione, prodotto come allegato 5 del ricorso. Esso sottolinea che tale parere era destinato al solo Ufficio di presidenza del Parlamento le cui riunioni sono tenute a porte chiuse. Pertanto, il parere di cui trattasi sarebbe un documento riservato l’accesso al quale sarebbe limitato ai soli membri dell’Ufficio. Esso aggiunge che la diffusione dei pareri giuridici destinati alle istituzioni rischierebbe di avere conseguenze pregiudizievoli per il buon funzionamento di tali istituzioni e che, per questo motivo, il legislatore comunitario ha espressamente escluso l’accesso del pubblico a tali pareri all’artt. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43). Esso aggiunge ancora, in sostanza, che risulta dalla giurisprudenza che la produzione di siffatti documenti non può avvenire, nell’ambito di una controversia dinanzi al giudice comunitario, senza che la detta produzione sia stata autorizzata dall’istituzione interessata o disposta da tale giudice (ordinanza della Corte 23 ottobre 2002, causa C‑445/00, Austria/Consiglio, Racc. pag. I‑9151, punto 12, e ordinanza del presidente del Tribunale 3 marzo 1998, causa T-610/97 R, Carlsen e a./Consiglio, Racc. pag. II‑485). Ora, nel caso di specie, il Parlamento non avrebbe autorizzato la produzione del parere giuridico interessato nell’ambito della presente controversia.

    33
    I ricorrenti sostengono, innanzi tutto, che il parere controverso è stato diffuso per posta elettronica a tutti i membri della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento, tra cui uno dei ricorrenti, e che era a disposizione di ogni membro del Parlamento che ne avesse fatto richiesta. Di conseguenza sarebbe escluso il carattere riservato di tale documento. Essi aggiungono che la giurisprudenza cui fa riferimento il Parlamento non è pertinente, dato che essa verte sulla produzione, da parte dei terzi, di pareri giuridici rivolti al Consiglio e alla Commissione, il che non si verificherebbe nel caso di specie. Essi fanno ancora valere che il servizio giuridico non ha sollevato alcuna obiezione alla comunicazione del parere di cui trattasi ai parlamentari che ne hanno effettivamente fatto richiesta. Infine, secondo i ricorrenti, il rispetto dei «principi fondamentali di pubblicità, di trasparenza, di salvaguardia della certezza del diritto e di stabilità del diritto comunitario» non può ostare, in un caso come quello di specie, all’accesso dei ricorrenti, membri del Parlamento, ai pareri del servizio giuridico di tale istituzione. Tali pareri riguarderebbero, per definizione, questioni di diritto relative al funzionamento del Parlamento e, di conseguenza, riguarderebbero i membri che lo compongono. I ricorrenti avrebbero quindi il diritto di accedere al parere giuridico di cui trattasi e di produrre quest’ultimo dinanzi al giudice comunitario.

    Giudizio del Tribunale

    34
    Come fa giustamente valere il Parlamento, sarebbe contrario al pubblico interesse, che impone che le istituzioni possano beneficiare dei pareri del loro servizio giuridico, forniti con la massima indipendenza, ammettere che documenti interni di tal genere possano essere divulgati, in una controversia dinanzi al Tribunale, da soggetti diversi dai servizi su richiesta dei quali sono stati redatti, senza che la loro divulgazione sia stata autorizzata dall’istituzione interessata o ordinata dal giudice (v., in particolare, ordinanza Austria/Consiglio, punto 32 supra, punto 12, e sentenza del Tribunale 8 novembre 2000, causa T‑44/97, Ghignone e a./Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑223 e II‑1023, punto 48).

    35
    Ora, nella fattispecie, è pacifico che il parere giuridico controverso è stato redatto su richiesta del segretario generale del Parlamento per conto dell’Ufficio di presidenza e che quest’ultimo non ha autorizzato la produzione di tale parere.

    36
    D’altro canto, si deve precisare che la questione se i membri del Parlamento o taluni di essi abbiano accesso al parere del servizio giuridico interessato è ininfluente sulla valutazione della domanda del Parlamento che, dal canto suo, riguarda la questione se il parere controverso possa figurare tra i documenti del fascicolo che il giudice prende in considerazione ai fini della valutazione del ricorso.

    37
    Di conseguenza, occorre accogliere la domanda del Parlamento ed eliminare dal fascicolo il parere del servizio giuridico prodotto come allegato 5 al ricorso.


    Sulla ricevibilità

    38
    Il Parlamento solleva due eccezioni di irricevibilità. La prima è relativa al preteso carattere tardivo del ricorso. La seconda è relativa ad una mancanza di legittimazione ad agire da parte dei ricorrenti, Il Tribunale ritiene, nella fattispecie, che si debba esaminare, innanzi tutto, l’eccezione di irricevibilità fondata sulla mancanza di legittimazione ad agire da parte dei ricorrenti.

    Argomenti delle parti

    39
    Il Parlamento fa innanzi tutto valere che l’atto impugnato non riguarda direttamente i ricorrenti. A suo parere, gli obblighi che gravano sui deputati non iscritti a seguito della modifica della regolamentazione da parte dell’atto impugnato hanno carattere generale ed astratto e devono essere oggetto di un «atto di concretizzazione» da parte dell’amministrazione.

    40
    Risulterebbe dalla giurisprudenza relativa alla condizione dell’incidenza diretta prevista dall’art. 230, quarto comma, CE che occorre che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie (sentenze della Corte 13 maggio 1971, cause riunite 41/70‑44/70, International Fruit Company e a./Commissione, Racc. pag. 411, punti 23‑29; 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777, punti 25 e 26; 26 aprile 1988, causa 207/86, Apesco/Commissione, Racc. pag. 2151, punto 12; 26 giugno 1990, causa C‑152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I‑2477, punto 9, e 5 maggio 1998, causa C‑386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I‑2309, punto 43; ordinanze del Tribunale 10 settembre 2002, causa T‑223/01, Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑3259, punto 45, e 6 maggio 2003, causa T‑45/02, DOW AgroSciences/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑1973, punto 35).

    41
    Nella fattispecie, solo la parte 1 della regolamentazione produrrebbe effetti giuridici. Tuttavia, le disposizioni di tale parte 1 sarebbero, essenzialmente, generali e astratte e necessiterebbero di una concretizzazione attraverso un atto ulteriore. Ciò varrebbe per le disposizioni 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 e 2.8. Le disposizioni 1.6.1, 1.7, 2.1‑2.7 riguarderebbero solo i gruppi politici e non potrebbero pertanto incidere sui diritti dei ricorrenti.

    42
    La disposizione 1.6.2 fisserebbe un limite per il sostegno alle organizzazioni esterne di cui fanno parte i deputati e limiterebbe la gestione da parte dei ricorrenti dei fondi da loro ottenuti a titolo della voce 3701. Tuttavia, tali limiti produrrebbero effetti solo nell’ambito della verifica della regolarità delle spese del deputato non iscritto quale prevista dalla disposizione 2.9.1. In quanto tale, la disposizione 1.6.2 non produrrebbe effetti diretti nei confronti dei deputati non iscritti.

    43
    L’esecuzione della disposizione 2.9.1 richiederebbe l’adozione di un atto amministrativo per procedere al pagamento delle fatture dei deputati non iscritti, cioè la decisione dell’amministrazione presa sulla richiesta di pagamento del fornitore ovvero sulla richiesta di rimborso del deputato non iscritto. Di conseguenza, solo un atto di esecuzione riguarderebbe direttamente i ricorrenti.

    44
    La disposizione 2.9.2 che prevede la possibilità di un riporto degli stanziamenti presenterebbe anch’essa un carattere generale ed astratto. Solo una decisione concreta su un eventuale riporto riguarderebbe direttamente il deputato non iscritto interessato.

    45
    Per quanto riguarda la disposizione 2.9.4 relativa al versamento di somme a titolo della voce 3701 su un conto aperto a tal fine da un deputato non iscritto, la disposizione 2.9.5 relativa all’inventario dei beni acquistati dal deputato non iscritto con fondi della voce di bilancio 3701, la disposizione 2.9.7 relativa all’informazione dell’Ufficio di presidenza e della commissione per il controllo dei bilanci da parte del presidente del Parlamento, il Parlamento fa valere, in sostanza, che l’esecuzione di tali disposizioni richiede una ulteriore decisione dell’amministrazione che, da sola, riguarderà direttamente i deputati non iscritti.

    46
    Le disposizioni 2.9.3 e 2.9.6 creerebbero diritti a favore dei deputati non iscritti relativi alla gestione dei fondi loro assegnati e alla redazione di un bilancio per questi ultimi. Tali disposizioni non lederebbero quindi diritti esistenti dei deputati non iscritti. In ogni caso, l’applicazione di tali disposizioni sarebbe anch’essa subordinata ad atti amministrativi successivi, ossia gli atti di gestione dei fondi assegnati e la redazione di un bilancio. Solo questi atti riguarderebbero direttamente i deputati non iscritti.

    47
    Infine, la disposizione 2.9.8 che prevede l’obbligo di rimborsare le somme non dovute non riguarderebbe direttamente i ricorrenti, dato che l’applicazione di questa disposizione sarebbe subordinata all’adozione di una decisione dell’Ufficio di presidenza che accerti l’irregolarità e di una decisione con la quale il rimborso sia effettivamente reclamato dal Parlamento.

    48
    Di conseguenza, si dovrebbe respingere la tesi dei ricorrenti secondo la quale essi sarebbero direttamente interessati dall’atto impugnato che prevede nuovi obblighi di bilancio e contabili.

    49
    Per quanto riguarda la tesi dei ricorrenti secondo la quale l’atto impugnato sopprimerebbe per i ricorrenti il diritto di finanziare un partito politico (disposizione 1.6.1), il diritto di sottoscrivere contratti di impiego (disposizione 1.7.1) e il diritto di finanziare i canoni di locazione di uffici (parte 2) tramite stanziamenti della voce 3701, il Parlamento sostiene che, anche se la soppressione di questi diritti può eventualmente riguardare direttamente i ricorrenti, in ogni caso essa non li riguarda individualmente.

    50
    Il Parlamento fa valere poi che, secondo una giurisprudenza constante, un atto di portata generale, quale un regolamento, può riguardare individualmente persone fisiche o giuridiche solo qualora le tocchi a motivo di determinate qualità loro peculiari o di una situazione di fatto che le distingua da chiunque altro e, quindi, le identifichi in modo analogo a quello in cui lo sarebbe il destinatario dell’atto (sentenze della Corte 22 novembre 2001, causa C‑451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I‑8949, punto 49; 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punto 36; 10 dicembre 2002, causa C‑312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I‑11355, punto 73; sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑158/00, ARD/Commissione, Racc. pag. II‑3825, punto 62).

    51
    Esso aggiunge che una persona non è individualmente interessata da un atto se non è colpita da quest’ultimo in quanto facente parte di un gruppo – anche ristretto – la cui composizione, pur potendo essere facilmente determinata, non è fissata in maniera permanente alla data in cui l’atto è stato adottato. A questo proposito, esso sostiene che, come rilevato dall’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni del 20 novembre 2003 per la sentenza 30 marzo 2004, causa C‑167/02 P, Rothley e a./Parlamento (Racc. pag. I‑3149, paragrafo 42), benché la composizione del Parlamento venga definita da un insieme di regole e procedure precise e vari in relazione a tali disposizioni, essa tuttavia non può essere considerata fissa.

    52
    Certo, secondo il Parlamento, i gruppi politici e i membri non iscritti ai quali la regolamentazione si applica possono essere identificati tra i membri attuali del Parlamento. Tuttavia, la regolamentazione si rivolgerebbe ad un numero indeterminato e indeterminabile di gruppi politici e di deputati non iscritti. Innanzi tutto la regolamentazione si rivolgerebbe a qualsiasi gruppo politico che si crea in seno al Parlamento e a qualsiasi membro non iscritto ad un gruppo politico o che lasci un gruppo e non si iscriva presso un altro gruppo. Tale regolamentazione si applicherebbe poi non solo a tutti i gruppi politici e i deputati non iscritti attuali, ma anche a quelli che esisteranno in futuro.

    53
    Esso fa ancora valere che la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto controverso (sentenze Commissione/Camar e Tico, punto 50 supra, punto 74, e Antillean Rice Mills/Consiglio, punto 50 supra, punto 52).

    54
    Di conseguenza, i ricorrenti non si distinguevano dai deputati o dai gruppi politici presenti o futuri, tutti soggetti alla regolamentazione. Essi non sarebbero quindi individualmente interessati dall’atto impugnato.

    55
    I ricorrenti fanno valere, innanzi tutto, che, benché l’atto impugnato rientri nella sfera interna del Parlamento, esso può tuttavia essere contestato poiché produce effetti giuridici nei confronti dei ricorrenti che, in quanto detentori di un mandato di rappresentante dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, devono, nei confronti di un atto del Parlamento che produce effetti giuridici per quel che riguarda le condizioni di esercizio del detto mandato, essere considerati come terzi ai sensi dell’art. 230, primo comma, CE (sentenza del Tribunale 2 ottobre 2001, cause riunite T‑222/99, T‑327/99 e T‑329/99, Martinez e a./Parlamento, Racc. pag. II‑2823, punto 61).

    56
    Essi sostengono poi di essere direttamente e individualmente interessati dall’atto impugnato.

    57
    Al riguardo, essi sostengono, in primo luogo, che l’atto impugnato produce direttamente effetti giuridici nei confronti dei deputati non iscritti, in quanto non permetterebbe più loro di utilizzare gli stanziamenti della voce di bilancio 3701 per finanziare un partito politico europeo (disposizione 1.6.1), personale (disposizione 1.7.1), spese di contabilità (parte 2, 1.2, capitolo 4) e la tenuta di riunioni di gruppo (parte 2, 1.2, capitolo 5). D’altro canto, l’atto impugnato non permetterebbe più loro di aprire un conto bancario per l’esecuzione degli stanziamenti della voce 3701 (disposizione 2.5.4).

    58
    A loro parere, gli atti di applicazione e di concretizzazione dell’atto impugnato, contrariamente a quanto sostiene il Parlamento, avranno un carattere puramente automatico senza lasciare alcun potere discrezionale agli autori di tali atti di applicazione.

    59
    In secondo luogo, essi fanno valere, in sostanza, di essere individualmente interessati dall’atto impugnato a motivo della loro qualità di deputati non iscritti, dato che tale atto impone loro, e solo a loro, nuovi obblighi sia di bilancio sia contabili e sopprime nei loro confronti un certo numero di diritti, il che accentuerebbe ulteriormente la discriminazione che esisterebbe tra i deputati non iscritti e i deputati appartenenti ad un gruppo politico.

    Giudizio del Tribunale

    60
    Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso di annullamento contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

    61
    Dato che non è contestato che i ricorrenti non sono i destinatari dell’atto impugnato, occorre esaminare se tale atto li riguardi direttamente e individualmente.

    62
    Nei limiti in cui i ricorrenti intendono sostenere che, in presenza di una decisione del Parlamento che eccede l’ambito della sola organizzazione interna di tale istituzione e ha effetti diretti nei confronti dei membri di questa, questi ultimi sarebbero legittimati ad agire senza che occorra chiedersi se essi siano individualmente interessati dall’atto controverso, basta rilevare che la Corte ha esplicitamente respinto tale tesi. Al riguardo, essa ha ricordato che risulta dalla formulazione stessa dell’art. 230, quarto comma, CE, nonché da una giurisprudenza costante, che una persona fisica o giuridica è legittimata a perseguire l’annullamento di un atto che non costituisce una decisione presa nei suoi confronti solo qualora essa sia interessata non solo direttamente, ma anche individualmente da tale atto, di modo che l’interpretazione della detta disposizione non può condurre ad escludere quest’ultima condizione, espressamente prevista dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari (v., in particolare, sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, punto 50 supra, punto 44).

    63
    Occorre quindi esaminare se i ricorrenti siano individualmente interessati dall’atto controverso. Al riguardo, risulta da una giurisprudenza costante che i soggetti diversi dai destinatari di un atto possono sostenere di essere interessati individualmente da quest’ultimo solo se esso li riguarda a motivo di determinate qualità loro peculiari, o di una situazione di fatto che li distingue da chiunque altro e pertanto li identifica in modo analogo a quello in cui lo sarebbe il destinatario dell’atto (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, punto 50 supra, punto 36).

    64
    Nella fattispecie, i ricorrenti hanno fatto valere la loro qualità di deputati non iscritti, discriminati rispetto ai deputati appartenenti ad un gruppo politico.

    65
    Per quanto riguarda la qualità di deputati non iscritti, è giocoforza constatare che tale elemento non è tale da identificare i ricorrenti in modo analogo a quello in cui lo sarebbe il destinatario dell’atto.

    66
    Infatti, si deve rilevare che l’atto impugnato modifica le condizioni di utilizzazione degli stanziamenti della voce di bilancio 3071 da parte dei gruppi politici, così come risulta in particolare dalle indicazioni menzionate al precedente punto 16, e da parte dei deputati non iscritti, così come risulta, in particolare, dalle indicazioni menzionate ai precedenti punti 12, 15 e 17. Tale atto si applica in maniera generale e per il futuro ai gruppi politici e ai deputati non iscritti. Esso è quindi tale da incidere tanto sui futuri gruppi politici e deputati non iscritti quanto su quelli che componevano il Parlamento al momento della sua adozione, di modo che non riguarda individualmente alcuno di essi (v., in questo senso, ordinanza della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I‑4149, punto 30).

    67
    Neppure l’asserita esistenza di una discriminazione tra i ricorrenti, nella loro qualità di deputati non iscritti, e i deputati aderenti ad un gruppo politico può dimostrare che i ricorrenti siano individualmente interessati dall’atto impugnato.

    68
    Innanzi tutto, il fatto che i ricorrenti appartengano ad una delle due categorie di persone alle quali si applica l’atto impugnato non basta ad identificarli, poiché ciascuna di queste due categorie – i gruppi politici e i deputati non iscritti – sono definite in maniera generale ed astratta dall’atto impugnato.

    69
    I fatti del caso di specie si distinguono poi da quelli all’origine della sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento (Racc. pag. 1339, punto 36). Infatti, tale causa verteva su una disparità di ripartizione di fondi pubblici destinati alla campagna di informazione delle formazioni politiche partecipanti all’elezione del Parlamento nel 1984. Le decisioni di bilancio impugnate riguardavano tutte le formazioni politiche, benché il trattamento che esse riservavano loro variasse a seconda che fossero rappresentate o no nell’Assemblea eletta nel 1979. Le formazioni rappresentate avevano partecipato all’adozione di decisioni vertenti nel contempo sul loro stesso trattamento e su quello accordato alle formazioni rivali non rappresentate. La Corte ha risolto in senso affermativo la questione se le decisioni impugnate riguardassero individualmente una formazione politica non rappresentata, ma che poteva presentare candidati alle elezioni del 1984. La Corte ha ritenuto che la tesi secondo cui solo le formazioni rappresentate fossero individualmente interessate all’atto impugnato porterebbe a creare una disparità di tutela giurisdizionale in quanto le formazioni non rappresentate sarebbero state nell’impossibilità di opporsi alla ripartizione degli stanziamenti di bilancio destinati alla campagna elettorale prima che le elezioni si fossero tenute.

    70
    Nella fattispecie, nell’ambito delle questioni procedurali, non esiste alcuna disparità di questo tipo tra la situazione dei ricorrenti, deputati non iscritti, e quella dei deputati membri dei gruppi politici, dato che, come è stato rilevato al precedente punto 66, l’atto impugnato non riguarda individualmente né i deputati non iscritti né i gruppi politici.

    71
    Risulta da tutto quanto precede che i ricorrenti non sono individualmente interessati dall’atto impugnato, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, e pertanto che il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile senza che sia necessario affrontare né la questione se i ricorrenti siano direttamente interessati dall’atto controverso, ai sensi di questa stessa disposizione, né la questione se il presente ricorso sia stato proposto entro i termini previsti dall’art. 230, quinto comma, CE.


    Sulle spese

    72
    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, vanno condannati alle spese.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

    così provvede:

    1)
    Il parere del servizio giuridico del Parlamento, prodotto dai ricorrenti come allegato 5 al ricorso , è eliminato dal fascicolo.

    2)
    Il ricorso è irricevibile.

    3)
    I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento.

    Lussemburgo, 10 gennaio 2005

    Il cancelliere

    Il presidente

    H. Jung

    J. Pirrung


    1
    Lingua processuale: il francese.

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