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Document 62003TJ0202

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 7 febbraio 2006.
Alecansan, SL contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo COMP USA - Marchio figurativo nazionale anteriore COMP USA - Assenza di somiglianza dei prodotti e servizi - Rigetto dell’opposizione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94.
Causa T-202/03.

Raccolta della Giurisprudenza 2006 II-00019*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:44





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 7 febbraio 2006 − Alecansan / UAMI – CompUSA (COMP USA)

(Causa T-202/03)

«Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo COMP USA – Marchio figurativo nazionale anteriore COMP USA – Assenza di somiglianza dei prodotti e servizi – Rigetto dell’opposizione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 49, 51)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 24 marzo 2003 (procedimento R 711/2002‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Alecansan, SL e la CompUSA Management Co.

Dati relativi alla causa:

Richiedente il marchio comunitario:

CompUSA Management Co.

Marchio comunitario interessato:

Marchio figurativo «COMP USA» per prodotti e servizi delle classi 9 e 37 – Domanda n. 2.133.202

Titolare del marchio o del segno invocato a sostegno dell’ opposizione:

Alecansan, SL

Marchio o segno invocato a sostegno dell’opposizione:

Marchio inglese figurativo «COMP USA», per servizi della classe 39

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

 

Il ricorso è respinto.

 

La ricorrente è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

 

L’interveniente sopporta le proprie spese.

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