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Document 62003TB0430

    Causa T-430/03: Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 dicembre 2007 — Dascalu/Commissione ( Funzione pubblica — Funzionari — Sentenza interlocutoria — Non luogo a statuire )

    GU C 64 del 8.3.2008, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 64/38


    Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 dicembre 2007 — Dascalu/Commissione

    (Causa T-430/03) (1)

    («Funzione pubblica - Funzionari - Sentenza interlocutoria - Non luogo a statuire»)

    (2008/C 64/61)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Iosif Dascalu (Kraainem, Belgio) (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente, C. Berardis-Kayser e L. Lozano Palacios, successivamente C. Berardis-Kayser e H. Krämer, agenti)

    Oggetto

    Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 23 dicembre 2002 e 14 aprile 2003, che modificano l'inquadramento nel grado del ricorrente, in quanto fissano il suo inquadramento nello scatto, alla data della sua nomina, al grado A6, primo scatto; in quanto fissano al 5 ottobre 1995 la data in cui producono i loro effetti pecuniari e in quanto non hanno ricostruito la carriera del ricorrente, e, se necessario, una domanda di annullamento delle decisioni che respingono i reclami del ricorrente e, dall'altro, domanda diretta al risarcimento del presunto danno derivante da tali decisioni.

    Dispositivo

    1)

    Non occorre più statuire sul presente ricorso.

    2)

    La Commissione sopporterà tutte le spese.


    (1)  GU C 47 del 21.2.2004


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