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Document 62003CC0070

Conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 29 aprile 2004.
Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Regole d'interpretazione - Norme sul conflitto di leggi.
Causa C-70/03.

Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-07999

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:279

Conclusions

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 29 aprile 2004(1)



Causa C-70/03



Commissione delle Comunità europee
contro
Regno di Spagna


«Inadempimento – Incompleta trasposizione della direttiva del Consiglio 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori»






I – Introduzione

1.        In questo procedimento per inadempimento basato sull’art. 226 CE la Commissione sostiene che il Regno di Spagna non abbia completamente trasposto nel proprio ordinamento interno la direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: «la direttiva»)  (2) e perciò sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato e della detta direttiva.

2.        Il ricorso della Commissione si basa in particolare su due punti. Il primo si riferisce al fatto che il Regno di Spagna avrebbe omesso di recepire correttamente nel diritto nazionale la regola interpretativa contenuta nell’art. 5, terza frase, della direttiva. Il secondo concerne l’inesatta trasposizione dell’art. 6, n. 2 della direttiva, riguardante la normativa in materia di scelta del diritto applicabile. Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 dicembre 1994.

II – Il primo motivo di ricorso della Commissione: l’art. 5, terza frase, della direttiva

3.        Il primo motivo di ricorso della Commissione riguarda la trasposizione dell’art. 5, terza frase, della direttiva nel diritto spagnolo. L’art. 5 stabilisce come regola generale che, qualora le clausole in contratti con i consumatori siano state predisposte per iscritto, esse debbano essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. Inoltre questa disposizione contiene, nella seconda e nella terza frase, la seguente regola interpretativa:

«In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile nell’ambito delle procedure previste all’articolo 7, paragrafo 2».

Le procedure previste nell’art. 7, n. 2, sono le cosiddette azioni inibitorie collettive, «[...] che permett[o]no a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di siffatte clausole». Secondo l’art. 3, n. 1, una clausola si considera «abusiva» se, «[...] malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

4.        La direttiva è stata recepita nel diritto spagnolo con la legge del 13 aprile 1998, n. 7 sulle condizioni generali di contratto  (3) (in prosieguo: la «legge n. 7/1998»), che modifica la legge generale del 19 luglio 1984, n. 26 per la tutela dei consumatori e degli utenti  (4) (in prosieguo: «legge generale n. 26/1984»). L’art. 10, secondo comma, della legge generale n. 26/1984, come modificata dalla legge n. 7/1998, recepisce l’art. 5 della direttiva nei seguenti termini:

«In caso di dubbio circa il significato di una clausola prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore».

Una disposizione corrispondente all’art. 5, terza frase, della direttiva non è stata introdotta nel diritto spagnolo.

5.        La Commissione ritiene che, non venendo stabilito che la regola di cui all’art. 5, seconda frase, della direttiva, concernente l’interpretazione a favore del consumatore, non si applichi nell’ambito di azioni inibitorie collettive, il legislatore spagnolo non abbia trasposto correttamente questa disposizione nel diritto nazionale. Essa sostiene che una simile azione inibitoria collettiva potrebbe venire pregiudicata qualora un professionista, facendo riferimento, appunto, a questa regola interpretativa, potesse far sì che una clausola non venisse considerata abusiva. A differenza di quanto sostenuto dal governo spagnolo, dall’art. 10, secondo comma, della (modificata) legge generale n. 26/1984 non può desumersi che questa regola interpretativa si applichi esclusivamente nell’ambito di azioni individuali. Mancando una disposizione espressa che limiti l’applicabilità di questa regola alle azioni individuali, deve concludersi che essa trova applicazione in entrambi i tipi di azione.

6.        Il governo spagnolo fa notare che il diritto spagnolo contempla sia azioni individuali, sia azioni collettive e che la regola interpretativa di cui all’art. 5, seconda frase, si applica solamente nell’ambito di azioni individuali. Esso aggiunge che, se in un’azione collettiva una clausola, secondo il normale metodo interpretativo, viene considerata oscura e abusiva, l’azione è coronata da successo, senza che ciò possa venire inficiato da un’ulteriore interpretazione a favore di questo o di quel consumatore. Esso osserva inoltre che la legislazione spagnola, che offre una tutela del consumatore più intensa di quella prevista dalla direttiva, contiene un elenco di clausole che in tutti i casi vengono considerate abusive. Il carattere imperativo di questo elenco impedisce che venga fatta valere l’interpretazione a favore del consumatore al fine di compromettere azioni inibitorie collettive. Essendo questo evidente, il governo spagnolo non vede la rilevanza della riproduzione letterale dell’art. 5, terza frase, della direttiva nel diritto spagnolo. A suo avviso l’applicazione di questa regola nell’ordinamento giuridico spagnolo è completamente garantita. A questo proposito esso fa riferimento altresì all’art. 1288 del codice civile spagnolo che stabilisce che «l’interpretazione di clausole oscure di un contratto non deve favorire la parte che è responsabile dell’oscurità». Inoltre nella giurisprudenza del Tribunal Supremo è stato stabilito che questa regola si applica ai contratti di adesione.

7.        Relativamente al primo motivo di ricorso ciò su cui le parti si dividono non è tanto il contenuto dell’obbligo risultante dall’art. 5, quanto il modo in cui tali obblighi debbano venire stabiliti nel diritto nazionale. La Commissione ritiene che la limitazione dell’ambito di applicazione della regola dell’interpretazione a favore del consumatore di cui all’art. 5, terza frase, nota altresì – specularmente – come interpretazione «contra preferentem», debba risultare chiaramente dal testo della legge. Il governo spagnolo fa riferimento al fatto che dal sistema della legislazione spagnola risulta che questa regola interpretativa sia applicabile esclusivamente ad azioni individuali e che perciò sia superfluo stabilire esplicitamente che non si applica nel contesto delle azioni inibitorie collettive di cui all’art. 7, n. 2, della direttiva. Più specificamente esso afferma che non vi è spazio per l’applicazione dell’interpretazione a favore del consumatore (individuale) nell’ambito di un’azione mirante alla proibizione dell’impiego, in generale, di determinate clausole abusive.

8.        La libertà degli Stati membri relativamente alla scelta di forma e mezzi per la realizzazione di un risultato prescritto da una direttiva, conformemente all’art. 249 del Trattato CE, è stata approfonditamente delineata dalla Corte in una vasta giurisprudenza. In relazione a questo tema la Corte ha chiarito che per la trasposizione di una direttiva nel diritto interno non è necessariamente richiesto che le sue disposizioni vengano adottate formalmente e letteralmente in un’espressa e specifica disposizione di legge. A seconda del contenuto della direttiva un contesto giuridico generale può essere sufficiente, se garantisce effettivamente la completa applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso, cosicché – nel caso in cui la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli – i destinatari siano messi in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali  (5) . Quest’ultimo punto è di particolare importanza se una direttiva attribuisce diritti a cittadini di altri Stati membri, cosa che accade sempre in materia di protezione dei consumatori.

9.        Il quadro legislativo nazionale deve, perciò, garantire che il risultato che viene perseguito con la direttiva venga effettivamente raggiunto. I diritti che i privati derivano da una direttiva debbono essere delineati in modo chiaro e trasparente. Inoltre il loro rispetto deve poter essere ottenuto in modo effettivo dinanzi alle autorità (giudiziarie) nazionali competenti. Qualora la regolamentazione nazionale lasci margini di incertezza circa la conformità rispetto alle disposizioni di una direttiva che mira all’attribuzione di diritti ai singoli, essa non può venire rimossa richiamando la possibilità di un’interpretazione sistematica di queste disposizioni oppure rinviando alla possibilità di un’interpretazione conforme alla direttiva da parte delle autorità giudiziarie nazionali. Come la Corte ha sostenuto, in un ambito quale la tutela degli interessi dei consumatori una giurisprudenza nazionale – ammesso che sia consolidata – che interpreti disposizioni di diritto interno in un senso ritenuto conforme ai precetti di una direttiva, può non presentare la chiarezza e la precisione richieste per garantire l’esigenza della certezza del diritto  (6) .

10.      Poiché l’art. 5, seconda frase, della direttiva è stato recepito letteralmente nel diritto spagnolo, nel presente caso si tratta di vedere altresì se risulti sufficientemente chiaro che l’ambito di applicazione di questa regola interpretativa sia limitato alle azioni individuali e che quindi – conformemente all’art. 5, terza frase – essa non si applichi nell’ambito di azioni inibitorie collettive. Al fine di stabilire se il risultato prescritto dalla direttiva su questo punto sia garantito bisogna anzitutto chiarire la ratio di questa disposizione all’apparenza abbastanza paradossale.

11.      La regola interpretativa contenuta nell’art. 5, seconda frase, della direttiva ha carattere sussidiario in quanto si applica solamente nel caso in cui, in seguito alla valutazione di una clausola secondo i metodi di interpretazione correnti, permanga un dubbio circa il significato della clausola stessa. Nel contesto di una controversia fra un consumatore e un professionista relativa a una clausola contrattuale, la clausola viene interpretata a favore del consumatore. L’oscurità della clausola e le conseguenze che ne derivano vengono imputate al professionista. Si tratta di situazioni in cui un contratto è già venuto in essere e successivamente debba venire valutato il carattere abusivo o meno della clausola. Questa regola interpretativa è in linea con lo scopo della direttiva, costituito dalla protezione del consumatore nello svolgimento di operazioni (transfrontaliere).

12.      Le azioni inibitorie collettive esperite dalle organizzazioni per la difesa degli interessi dei consumatori si differenziano, per la loro natura, su un certo numero di punti essenziali dalle azioni esperite dai consumatori individuali contro un professionista. Esse mirano, cioè, a fornire al consumatore, per mezzo di un’azione preventiva, protezione in senso generale contro l’applicazione di clausole, in condizioni generali di contratto, che debbano considerarsi abusive. In questo contesto la disuguaglianza fra il consumatore e il professionista viene rimossa attraverso interventi di soggetti diversi dal consumatore  (7) . La valutazione di simili clausole, in questa sede, viene realizzata in abstracto senza che il ricorrente abbia un proprio concreto interesse quanto al risultato.

13.      In un’azione del tipo considerato nell’art. 7, n. 2, della direttiva l’autorità giudiziaria o amministrativa deve stabilire, basandosi sui metodi interpretativi usuali nel diritto nazionale, se una clausola debba essere considerata abusiva ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva e in questo caso far cessare l’impiego della clausola. In caso di perdurante dubbio, qualora fosse possibile, applicando la regola «contra preferentem», interpretare la clausola considerata a vantaggio del consumatore, la clausola rimarrebbe in essere, il che non è necessariamente nell’interesse del consumatore. Per conseguire il risultato più auspicabile per il consumatore è necessario che, nel quadro di una valutazione astratta in un’azione inibitoria collettiva, si prenda come punto di partenza la considerazione delle conseguenze negative di una clausola per gli interessi del consumatore. Perciò, il paradosso è che in questa situazione un’interpretazione ostile al consumatore conduce ad un più elevato grado di tutela del consumatore stesso.

14.      Questa è la ragione per cui la regola interpretativa di cui all’art. 5, seconda frase, non si applica nel contesto di un’azione inibitoria collettiva. Le clausole che siano contenute in condizioni generali di contratto e che siano destinate a venire applicate in un gran numero di rapporti contrattuali, debbono – in conformità all’art. 5, prima frase, della direttiva – essere fin dall’inizio assolutamente chiare e comprensibili per il consumatore. Il loro significato non deve dipendere dalle diverse interpretazioni che possano venire attribuite a quella clausola.

15.      Tenuto conto di ciò, occorre che nell’ordinamento giuridico nazionale sia garantito che la valutazione delle clausole predisposte per uso generale, nel quadro della azioni inibitorie collettive di cui all’art. 7, secondo comma, conduca, alla fine, al risultato più auspicabile per il consumatore. Nel sistema della direttiva questo risultato viene raggiunto escludendo che nell’ambito di questa valutazione possa venire applicata la regola «contra preferentem», cosicché in questo contesto si adottano come punti di riferimento esclusivamente metodi interpretativi usuali nel diritto nazionale.

16.      Il governo spagnolo sostiene che il risultato prescritto dalla direttiva venga garantito dal sistema della normativa, riguardante, da un lato, la tutela dei consumatori e, dall’altro, le condizioni di contratto. Dal fatto che l’art. 5, seconda frase, sia recepito esclusivamente fra le disposizioni che si riferiscono alle azioni individuali (art. 10, secondo comma, della legge generale n. 7/1998, come modificata dalla legge n. 7/1998) risulterebbe che la regola interpretativa ivi contenuta, in linea con l’art. 5, terza frase, della direttiva non si applichi nell’ambito delle azioni inibitorie collettive. Queste ultime azioni rientrano nel capitolo IV della legge n. 7/1998 (artt. 12-20, della legge). Inoltre il governo spagnolo segnala il fatto che la legislazione spagnola offre una tutela più intensa rispetto alla direttiva, avendo una lista nera di clausole nulle di diritto. In questo modo sarebbe garantita la piena efficacia della direttiva, anche relativamente alla valutazione di clausole nel quadro di azioni inibitorie collettive.

17.      A ciò si oppone il fatto che, come argomenta la Commissione, nella legislazione spagnola vi sono indizi per cui la regola dell’interpretazione a favore del consumatore sarebbe invece applicabile in generale. Infatti l’art. 10, terzo comma, della legge n. 26/1984, come modificata dalla legge n. 7/1998, che segue la disposizione in cui è contenuta questa regola interpretativa, stabilisce che le clausole che abbiano il carattere di condizioni generali ai sensi della legge sulle condizioni generali di contratto siano soggette “anche” alle disposizioni di quella legge. Tale legge, nell’art. 6, secondo comma, contiene parimenti una regola di interpretazione a favore del consumatore: eventuali dubbi circa l’interpretazione di condizioni generali oscure vengono risolti a favore della parte che aderisce al contratto. Se il legislatore spagnolo avesse voluto restringere l’ambito di applicazione della regola interpretativa alle azioni individuali, ciò avrebbe potuto essere stabilito espressamente nell’art. 10, terzo comma, della legge generale n. 26/1984, o nell’art. 6 della legge n. 7/1998. Ora, giacché ciò non è accaduto, la conclusione logica è che questa regola si applica ad entrambi i tipi di azione.

18.      Mancando concreti indizi del fatto che la regola «contra preferentem» venga effettivamente applicata in contrasto con la direttiva allorché si valutino clausole nel contesto di azioni inibitorie collettive, non si può affermare con certezza che il risultato prescritto dalla direttiva non venga raggiunto nell’ordinamento giuridico spagnolo. Nondimeno, dall’ambito di applicazione delle disposizioni legislative rilevanti risulta sussistere la possibilità giuridica che questa regola interpretativa possa essere applicata nei casi previsti dall’art. 7, n. 2, della direttiva. Poiché una regola riguardante l’interpretazione delle disposizioni di una normativa è decisiva rispetto al contenuto di quelle disposizioni, essa deve venire fissata nello stesso modo in cui lo sono le disposizioni a cui essa si riferisce. Considerate le circostanze sono dell’opinione che nell’ordinamento giuridico spagnolo sia garantito in modo insufficiente che la regola interpretativa formulata nell’art. 5, seconda frase, della direttiva non possa venire applicata nel contesto delle azioni di cui all’art. 7, n. 2, della direttiva.

19.      Il primo motivo di ricorso della Commissione è perciò fondato.

III – Il secondo motivo di ricorso della Commissione: l’art. 6, n. 2, della direttiva

20.      Il secondo motivo di ricorso della Commissione verte sul modo in cui è stato recepito nel diritto spagnolo l’art. 6, n. 2, della direttiva. Questa disposizione recita come segue:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta della legislazione di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro».

21.      L’art. 10bis, terzo comma, della legge generale n. 26/1984, come modificata dalla legge n. 7/1998, che costituisce la trasposizione nella legislazione spagnola dell’art. 6, n. 2, della direttiva, è redatto nei seguenti termini: «le disposizioni per la protezione del consumatore contro clausole abusive in contratti si applicano indipendentemente dalla scelta del diritto che le parti abbiano dichiarato regolare il contratto, alle condizioni previste nell’art. 5 della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali».

22.      L’art. 5, secondo comma, della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (in prosieguo: la «Convenzione di Roma»), stabilisce – in breve – che la scelta della legge applicabile non può aver per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative del paese nel quale risiede abitualmente, qualora si realizzi una delle situazioni previste in quell’articolo. Secondo il primo comma dell’art. 5 questa disposizione si applica ai contratti conclusi da consumatori aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi e ai contratti destinati al finanziamento di detta fornitura.

23.      In questo contesto, inoltre, è rilevante l’art. 3, secondo comma, della legge n. 7/1998, che così recita:

«Inoltre [questa legge] si applica a contratti regolati dal diritto di uno Stato straniero, se la parte abbia formulato la dichiarazione di volontà nel territorio spagnolo e se vi abbia la propria residenza abituale, fatte salve le disposizioni di trattati e di convenzioni internazionali».

24.      La Commissione segnala che, mentre l’art. 6, n. 2, della direttiva ha come scopo offrire protezione a tutti i consumatori che concludano qualunque tipo di contratto con un professionista, l’art. 10bis della (modificata) legge generale n. 26/1984 limita questa protezione a determinati tipi di contratti (cioè i contratti di cui all’art. 5, primo comma, della Convenzione di Roma) e soltanto in caso di costanza di determinati presupposti (cioè dei requisiti stabiliti nell’art. 5, secondo comma, della Convenzione di Roma). Questi presupposti sono più restrittivi dell’unico presupposto stabilito dall’art. 6, secondo comma, della direttiva: cioè che «il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro».

25.      Secondo il governo spagnolo da un’interpretazione integrativa (o sistematica) («interpretación integradora») delle disposizioni spagnole relative alla protezione del consumatore da clausole vessatorie risulta che esse sono di tipo imperativo. Si applicano indipendentemente dalla scelta delle parti in ordine al diritto applicabile al contratto. Queste disposizioni prendono in considerazione sia la direttiva sia la Convenzione di Roma del 1980. Esso sottolinea che l’art. 3, secondo comma, della legge n. 7/1998, prevede l’applicazione obbligatoria del diritto spagnolo a contratti che siano regolati dal diritto di uno Stato straniero, nel caso in cui una parte abbia formulato la propria dichiarazione di volontà nel territorio spagnolo e vi abbia il proprio domicilio. In questo modo, per i contratti che hanno un legame col diritto spagnolo, viene data una definizione circa il requisito di «un legame stretto con il territorio di uno Stato membro».

26.      L’art. 6, n. 2, della direttiva ha come scopo quello di garantire che l’efficacia protettiva della direttiva non venga pregiudicata dal fatto che le parti, al momento della conclusione del contratto, abbiano dichiarato che al contratto si applichi il diritto di uno Stato terzo. Per conseguire questo scopo la direttiva adotta come punto di riferimento un criterio ampio: deve esserci un legame stretto fra il contratto e il territorio di uno Stato membro. Ora, poiché nell’art. 10bis della (modificata) legge generale n. 26/1984 si rinvia all’art. 5 della Convenzione di Roma del 1980, sorge la questione se la finalità protettiva della direttiva non venga pregiudicata.

27.      Sono dell’opinione che in effetti le cose stiano in questo modo. Il criterio, accolto nella direttiva, di un legame stretto fra il contratto e il territorio di uno Stato membro lascia spazio per una definizione flessibile. In questo modo pone una soglia bassa perché venga avviata l’attività protettiva della direttiva nel caso in cui le parti abbiano optato per l’applicazione al loro contratto del diritto di un paese terzo. Per contro il riferimento all’art. 5 della Convenzione di Roma, formulato nell’art. 10bis, terzo comma, della legge generale n. 26/1984, come modificata dalla legge n. 7/1998, comporta che vengano introdotti criteri che hanno come conseguenza che nel diritto spagnolo l’applicazione delle disposizioni della direttiva non sia garantita in tutti i casi a cui fa riferimento l’art. 6, n. 2, della direttiva.

28.      L’art. 5 della Convenzione di Roma del 1980, infatti, stabilisce l’applicazione obbligatoria del diritto (imperativo) del paese in cui il consumatore risiede abitualmente, nonostante la scelta del diritto delle parti, in costanza di presupposti che non sono stati recepiti nella direttiva. Infatti occorre (a) che la conclusione del contratto sia stata preceduta in tale paese da una proposta o da una pubblicità e il consumatore deve aver compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto o (b) che l’altra parte nel contratto abbia ricevuto l’ordine del consumatore in quel paese o (c) che il venditore abbia organizzato un viaggio per incitare il consumatore a concludere una vendita. Queste restrizioni compromettono l’area della protezione richiesta a norma dell’art. 6, n. 2, della direttiva. Inoltre l’ambito di applicazione dell’art. 5 della Convenzione di Roma del 1980 è ristretto ai contratti menzionati nel primo comma della stessa disposizione. Per quanto grande possa essere la portata della disposizione, la direttiva fa tuttavia riferimento a tutti i contratti che un consumatore stipuli con un professionista, cosicché non si può escludere che certe categorie di contratti siano state ingiustamente escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 10bis, terzo comma.

29.      Poiché il governo spagnolo richiama anche l’art. 3, secondo comma, della legge n. 7/1998, bisogna altresì notare, oltre al fatto che questa disposizione si riferisce esclusivamente alle condizioni generali di contratto e non, quindi, in particolare ai contratti con i consumatori, che anche tale comma contiene due fattispecie restrittive incompatibili col sistema di tutela della direttiva. Infatti anche qui valgono le due condizioni cumulative per cui il consumatore deve avere il proprio domicilio abituale in territorio spagnolo e deve avere altresì ivi espresso la propria dichiarazione di volontà. Anche questi requisiti limitano la tutela offerta dall’art. 6, n. 2, della direttiva.

30.      Infine, per quanto riguarda il fatto che il governo spagnolo sostiene che per mezzo di un’interpretazione integrativa o sistematica delle disposizioni del diritto spagnolo in esame viene raggiunto il risultato a cui mira la direttiva, va ricordata la giurisprudenza della Corte riguardo a questa direttiva  (8) . Da essa risulta chiaramente che i diritti che i singoli derivano dalla direttiva debbono essere stabiliti in modo preciso e chiaro nel diritto nazionale. Come sembra risultare da quanto sopra, le cose non stanno assolutamente in questo modo per quanto riguarda l’art. 6, n. 2, della direttiva.

31.      Anche il secondo motivo di ricorso della Commissione è perciò fondato.

IV – Conclusione

32.      Propongo quindi alla Corte

di dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo completamente trasposto nel proprio ordinamento interno l’art. 5 e l’art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni del Trattato e della detta direttiva;

di condannare il Regno di Spagna alle spese.


1
Lingua originale: l'olandese.


2
GU L 95, pag. 29.


3
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, Boletin Oficial del Estado no. 89, del 14 aprile 1998, pag.  12304.


4
Ley General 26/1984, de 19 de julio, para la Defensa de los Consumidores y Usarios, Boletin Oficial del Estado no. 176, del 24 luglio, pag. 21686.


5
V., fra l’altro, sentenze 30 maggio 1991, causa C-361/88, Commissione/Germania (Racc. pag. I-2567, punto 15), e 11 agosto 1995, Commissione/Germania, causa C-433/93, Commissione/Germania (Racc. pag. I-2303, punto 18).


6
Sentenza 10 maggio 2001, causa C-144/99, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-3541, punto 21).


7
Sentenze 27 giugno 2000, cause da C-240/98 a C-244/98, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores (Racc. pag.  I-4941, punto 27), e 24 gennaio 2002, causa C-372/99, Commissione/Italia (Racc. pag. I-819, punti 14 e 15).


8
Cit. nella nota 6.

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