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Document 62002TO0034

    Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 25 giugno 2002.
    B contro Commissione delle Comunità europee.
    Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Aiuti connessi alla costruzione ed alla trasformazione navale concessi a titolo di aiuti allo sviluppo -- Recupero - Legittimo affidamento - Fumus boni iuris - Urgenza.
    Causa T-34/02 R.

    Raccolta della Giurisprudenza 2002 II-02803

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2002:168

    62002B0034

    Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 25 giugno 2002. - B contro Commissione delle Comunità europee. - Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Aiuti connessi alla costruzione ed alla trasformazione navale concessi a titolo di aiuti allo sviluppo -- Recupero - Legittimo affidamento - Fumus boni iuris - Urgenza. - Causa T-34/02 R.

    raccolta della giurisprudenza 2002 pagina II-02803


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Aiuti concessi dagli Stati - Recupero di un aiuto illegittimo - Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali di cui all'art. 88 CE - Eventuale legittimo affidamento dei beneficiari - Tutela - Presupposti e limiti

    (Art. 88 CE)

    2. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Onere della prova

    (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

    3. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Decisione della Commissione con cui viene ordinato il recupero di un aiuto di Stato - Provvedimenti nazionali di esecuzione - Mezzi di ricorso interni - Incidenza

    (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

    4. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Decisione della Commissione con cui viene ordinato il recupero di un aiuto di Stato - Danno pecuniario - Esclusione - Lesione dei diritti dei beneficiari - Portata

    (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

    Massima


    1. Tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell'art. 88 CE, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal detto articolo.

    Non può escludersi tuttavia la possibilità per i beneficiari di un aiuto illegittimo di invocare circostanze eccezionali che abbiano potuto legittimamente ingenerare il loro legittimo affidamento circa la regolarità di tale aiuto per opporsi al rimborso.

    ( v. punti 75-76 )

    2. Il carattere urgente di un'istanza di sospensione va valutato in relazione alla necessità di disporre provvisoriamente tale sospensione per evitare che sia provocato un danno grave ed irreparabile alla parte richiedente. Spetta a quest'ultima provare di non potere attendere l'esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura.

    L'imminenza del danno non dev'essere comprovata con un'assoluta certezza, ma è sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente. Tuttavia, la parte che chiede la sospensione dell'esecuzione resta tenuta a provare i fatti che si ritiene siano alla base della prospettiva di tale danno grave e irreparabile.

    ( v. punti 85-86 )

    3. Nell'ambito di un procedimento nazionale di recupero di un aiuto di Stato, al beneficiario dell'aiuto non sarà precluso di invocare, a sostegno di un ricorso proposto avverso i provvedimenti di esecuzione disposti dalle autorità nazionali, l'illegittimità della decisione con cui viene ordinato il recupero di tale aiuto se ha impugnato tale decisione ai sensi dell'art. 230 CE. Infatti, in tale caso, il giudice nazionale non è vincolato dalla definitività di tale decisione, ragion per cui può sospendere il giudizio e sottoporre alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale in ordine alla sua validità. Ai fini di una corretta amministrazione della giustizia, il giudice nazionale potrebbe parimenti sospendere il procedimento nelle more della pronuncia sul merito dinanzi al Tribunale.

    Spetta quindi, nell'ambito di un procedimento sommario, al richiedente dimostrare che i rimedi giurisdizionali interni ad esso offerti dall'ordinamento nazionale per opporsi al recupero di un aiuto di Stato non gli consentono di evitare di subire un danno grave ed irreparabile.

    ( v. punti 90-93 )

    4. La giurisprudenza secondo cui il giudice dell'urgenza deve esaminare, in presenza di più richiedenti, se la prova del danno economico riguardi ognuno di essi, indipendentemente dal fatto che si tratta di persona fisica o giuridica, si fonda sull'obbligo ad esso incombente di esaminare, a fronte di un danno economico, le circostanze specifiche di ogni singola fattispecie. In particolare, nelle cause relative al recupero di un aiuto statale nei confronti dei beneficiari, un pregiudizio ai diritti dei soggetti considerati come i beneficiari di aiuti statali incompatibili con il mercato comune è insito in qualsiasi decisione della Commissione che imponga il recupero di siffatti aiuti e non può essere considerato costituire di per sé un danno grave ed irreparabile, indipendentemente da una valutazione in concreto della gravità e dell'irreparabilità dello specifico pregiudizio asserito in ciascun caso considerato.

    ( v. punto 97 )

    Parti


    Nella causa T-34/02 R,

    B., residente in Versailles (Francia), oltre a 255 altri ricorrenti, rappresentati dall'avv. P. Kirch, assistito all'udienza dall'avv. N. Chahid-Nouraï, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrenti,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Rozet, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta,

    avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 25 luglio 2001, 2001/882/CE, relativa all'aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione sotto forma di aiuto allo sviluppo in favore del bastimento «Le Levant» costruito da Alstom Leroux Naval e destinato ad essere utilizzato a Saint-Pierre-et-Miquelon (GU L 327, pag. 37),

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITA' EUROPEE

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    Contesto normativo

    1 A termini dell'art. 87, n. 1, CE:

    «Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

    2 L'art. 87, n. 3, lett. e), CE dispone che possono considerarsi compatibili con il mercato comune «le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione».

    3 Sulla base di tale disposizione, precedentemente art. 92, n. 3, lett. d), del Trattato CE, il Consiglio emanava, il 21 dicembre 1990, la direttiva 90/684/CE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380, pag. 27; in prosieguo: la «settima direttiva»).

    La settima direttiva

    4 L'art. 1, lett. d), della settima direttiva definisce gli aiuti nei seguenti termini:

    «(...) gli aiuti di Stato di cui agli articoli 92 [divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE] e 93 [divenuto art. 88 CE] del trattato [CE]; tale nozione comprende non solo gli aiuti concessi dallo Stato stesso, ma anche quelli accordati dagli enti pubblici regionali o locali, nonché gli elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento messe in atto dagli Stati membri a favore delle imprese di costruzione e riparazione navali da essi controllate direttamente o indirettamente e che non rientrano nel capitale di rischio messo a disposizione di una società secondo la normale prassi in un'economia di mercato.

    Questi aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che soddisfino le disposizioni derogatorie previste dalla presente direttiva».

    5 Nel capitolo II di tale direttiva, riguardante gli «Aiuti al funzionamento», l'art. 4, n. 1, stabilisce che «[g]li aiuti alla produzione a favore della costruzione e della trasformazione di navi possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che l'importo totale dell'aiuto accordato ad un singolo contratto non superi, in equivalente sovvenzione, un massimale comune (...)».

    6 L'art. 4, n. 7, della settima direttiva così recita:

    «Gli aiuti connessi alla costruzione e alla trasformazione navali, accordati come aiuti allo sviluppo ad un paese in via di sviluppo, non sono soggetti al massimale. Essi possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché soddisfino le condizioni all'uopo stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE nell'accordo concernente l'interpretazione degli articoli 6, 7 e 8 dell'accordo di cui al paragrafo 6 [accordo relativo ai crediti all'esportazione di navi] del presente articolo nonché nelle clausole aggiuntive o rettificative di tale accordo.

    Ogni singolo progetto di aiuto deve essere preventivamente notificato alla Commissione che verifica la specifica finalità di "sviluppo" contenuta nell'aiuto prospettato e si assicura che l'aiuto rientri nel campo di applicazione dell'accordo di cui al primo comma».

    7 Nella lettera 3 gennaio 1989 inviata dalla Commissione agli Stati membri [SG(89) D/311], si afferma che gli Stati membri che concedono aiuti alla costruzione ed alla trasformazione di navi concessi a titolo di aiuti allo sviluppo ad un paese in via di sviluppo devono conformarsi alle disposizioni dell'accordo OCSE, vale a dire:

    «i) non possono essere concessi aiuti per la costruzione di navi che batteranno bandiere di comodo;

    ii) nel caso in cui l'aiuto non possa essere classificato come aiuto pubblico allo sviluppo nel quadro dell'OCSE, il donatore deve confermare che l'aiuto fa parte di un accordo intergovernativo;

    iii) il donatore deve fornire le opportune garanzie che l'effettivo proprietario risiede nel paese beneficiario, e che la società beneficiaria non è un'affiliata non operativa di una società straniera;

    iv) il beneficiario deve impegnarsi a non alienare la nave senza il preventivo nullaosta del governo».

    Il regolamento (CE) n. 659/1999

    8 Il regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), è entrato in vigore il 16 aprile 1999.

    9 L'art. 4, n. 4, di tale regolamento stabilisce che la Commissione è tenuta ad avviare un procedimento d'indagine formale nei confronti di un preteso aiuto, sulla cui compatibilità con il mercato comune sussistano dubbi dopo un esame preliminare. Ai sensi dell'art. 6, n. 1, del predetto regolamento, essa invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito.

    10 L'art. 14 del regolamento n. 659/1999 relativo al recupero degli aiuti così dispone:

    «1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (...). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

    (...)

    3. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell'articolo [242] del trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario».

    La decisione contestata

    11 Alla fine del 1998 la Commissione apprendeva, da un articolo apparso sulla stampa, che il bastimento «Le Levant», costruito in Francia dall'Alstom Leroux Naval al prezzo contrattualmente fissato di 228,55 milioni di franchi francesi (FRF), era stato finanziato mediante aiuti sotto forma di sgravi fiscali concessi agli investitori che avevano finanziato la costruzione della nave.

    12 Con lettera 2 dicembre 1999, la Commissione comunicava alle autorità francesi la propria decisione di dare avvio al procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE. Tale decisione veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in data 5 febbraio 2000 (GU C 33, pag. 6; in prosieguo: la «decisione di avvio del procedimento»). In tale comunicazione la Commissione esprimeva i propri dubbi quanto al rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4, n. 7, della settima direttiva ed invitava, inoltre, le parti interessate a presentare osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione.

    13 Con lettera 13 luglio 2001, l'EURL Le Levant 114, una delle imprese unipersonali a responsabilità limitata (EURL) partecipanti all'operazione di finanziamento della nave (v., in prosieguo, i punti 23-29), chiedeva alla Commissione di voler fornire precisazioni in ordine alla posizione della Commissione stessa con riguardo all'individuazione dei beneficiari degli aiuti oggetto di esame. Essa chiedeva, in particolare, alla Commissione di confermare che essa non era parte interessata. In assenza di risposta da parte della Commissione, l'EURL Le Levant 114 ritirava la propria richiesta con lettera in data 19 luglio 2001. Nella propria risposta del 24 luglio seguente la Commissione rilevava che il termine previsto per il deposito di osservazioni delle parti interessate era ampiamente scaduto.

    14 Il 25 luglio 2001 la Commissione emanava la decisione 2001/882/CE, relativa all'aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione sotto forma di aiuto allo sviluppo in favore del bastimento «Le Levant» costruito da Alstom Leroux Naval e destinato ad essere utilizzato a Saint-Pierre-et-Miquelon (GU L 327, pag. 37; in prosieguo: la «decisione contestata»).

    15 L'aiuto è descritto al punto 5 della decisione contestata nei seguenti termini:

    «L'aiuto è stato accordato nel 1996 in occasione dell'acquisto del bastimento "Le Levant" da parte di un gruppo di investitori privati che avevano costituito una comproprietà marittima, su iniziativa della [segreto d'ufficio]. La nave è stata successivamente noleggiata a[lla Compagnie des Îles du Levant (in prosieguo: la "CIL")] controllata della Compagnie française des Îles du Ponant, registrata a Wallis-et-Futuna. Gli investitori sono stati autorizzati a detrarre i costi di investimento dai loro redditi imponibili. Tali sgravi fiscali hanno permesso a CIL di operare la nave a condizioni favorevoli. Gli investitori hanno il diritto e l'obbligo di rivendere le loro quote alla [segreto d'ufficio] dopo cinque anni, ossia all'inizio del 2004. Anche CIL ha il diritto e l'obbligo di acquistare le quote dalla [segreto d'ufficio] ad un prezzo che consenta di ripercuotere il valore dell'aiuto. L'aiuto è stato subordinato all'obbligo che CIL operi la nave per un periodo minimo di cinque anni principalmente sulla rotta da e per Saint-Pierre-et-Miquelon, per 160 giorni all'anno».

    16 Dal punto 6 della decisione contestata risulta che l'aiuto è stato accordato sulla base di un regime fiscale approvato dalla Commissione nel 1992 - la legge Pons - che autorizza sgravi fiscali per gli investimenti realizzati nei dipartimenti e territori francesi d'oltremare.

    17 Nella specie, l'aiuto «accordato in favore della nave in questione» veniva valutato alla luce delle disposizioni dell'art. 4, n. 7, della settima direttiva «poiché si tratta di un aiuto connesso alla costruzione navale, concesso come aiuto allo sviluppo nel 1996 nell'ambito di un regime d'aiuti (la legge Pons) autorizzato nel 1992» (punto 16 della decisione contestata).

    18 La Commissione riteneva che il progetto rispondesse ai criteri di aiuto allo sviluppo, come definiti dall'OCSE ed interpretati dalla Commissione (v. supra, punto 7). Essa riteneva, tuttavia, che il criterio dello sviluppo, con riguardo al quale è suo compito verificarne l'osservanza (sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C-400/92, Germania/Commissione, Racc. pag. I-4701), non sussistesse nella specie (punti 22-33 della decisione impugnata).

    19 La Commissione, rilevato che l'aiuto di cui trattasi, illegittimamente posto in esecuzione, non era conforme alla settima direttiva, lo dichiarava incompatibile con il mercato comune, stabilendo, in conclusione, che l'aiuto «deve essere ricuperato con gli interessi» (punto 34 della decisione impugnata).

    20 Al punto 35 della decisione impugnata la Commissione fa presente che «i beneficiari immediati dell'aiuto quantificabile» sono gli investitori che hanno «ottenuto gli sgravi fiscali». Tale analisi prosegue nel punto 36 in cui si sottolinea che, solamente quando la nave sarà stata venduta alla CIL, vale a dire nel 2004, ad un prezzo vantaggioso, la CIL stessa sarà «la principale beneficiaria finale dell'aiuto». Quanto al cantiere navale, la Commissione rileva che «si può considerare che [esso] abbia beneficiato indirettamente dell'aiuto nella misura in cui gli ha permesso di ottenere una commessa che diversamente forse non gli sarebbe stata attribuita» (punto 37 della decisione impugnata).

    21 Al punto 39 si dichiara che gli investitori sono coloro che dovrebbero, «in quanto beneficiari diretti e attuali proprietari della nave, rimborsare l'aiuto» e che «hanno beneficiato degli sgravi fiscali e (...) continuano a beneficiarne in quanto proprietari di una nave acquistata a condizioni favorevoli». Al punto 40 la Commissione rileva che, «se la nave fosse stata venduta a CIL ad un prezzo inferiore a quello di mercato e l'aiuto fosse stato così ripercosso sull'impresa, spetterebbe a CIL rimborsarlo», ma che «poiché il trasferimento non avverrà prima della metà del 2003, l'operatore CIL non può essere, a questo stadio, ritenuto responsabile del rimborso dell'aiuto».

    22 Il dispositivo della Commissione così recita:

    «Articolo 1

    L'aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione sotto forma di sgravi fiscali e come aiuto allo sviluppo per il bastimento "Le Levant" costruito da Alstom Leroux Naval e destinato ad essere utilizzato nel territorio francese di Saint-Pierre-et-Miquelon non può essere considerato un vero e proprio aiuto allo sviluppo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della [settima direttiva] ed è quindi incompatibile con il mercato comune.

    Articolo 2

    1. La Francia adotta tutte le misure necessarie per interrompere il versamento dell'aiuto di cui all'articolo 1 illegalmente accordato al beneficiario e ricuperarlo dagli investitori, che sono i beneficiari diretti dell'aiuto e attuali proprietari del bastimento.

    2. Il ricupero deve essere immediato e avvenire conformemente alle disposizioni di diritto nazionale purché permettano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione (...).

    Articolo 3

    La Francia comunica alla Commissione, entro due mesi a decorrere dalla data di notificazione della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi.

    Articolo 4

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione».

    Dettagli dell'operazione di finanziamento

    23 Come emerge dagli atti di causa, l'operazione di cui trattasi consiste nel far garantire il finanziamento della nave «Le Levant» da parte di investitori, persone fisiche, attraverso EURL costituite esclusivamente a tal fine e riunite in seno ad una comproprietà marittima. L'interesse degli investitori a partecipare a tale operazione consiste nella possibilità loro concessa di detrarre dal loro reddito imponibile il costo dell'investimento operato e gli oneri finanziari connessi all'acquisizione (interessi passivi) ed al suo possesso (ammortamento) nonché le eventuali perdite di gestione.

    24 Nel dicembre del 1996 una banca costituiva la comproprietà della nave «Le Levant», dividendola in 740 quote di comproprietà (in prosieguo: le «quote»). Comproprietari della nave erano inizialmente la CIL, in ragione di due quote, e la banca, detentrice di 738 quote. La CIL è amministratrice della comproprietà e, a tal titolo, illimitatamente e solidalmente responsabile per le obbligazioni societarie.

    25 Nell'ambito di un'offerta pubblica di risparmio lanciata dalla banca, investitori, persone fisiche, acquisivano le quote inizialmente possedute dalla banca, attraverso EURL a tal fine costituite. Come emerge dai relativi statuti, l'oggetto delle EURL consiste nell'acquisizione delle quote, nella sottoscrizione di un credito ipotecario ai fini del finanziamento di una quota dei costi di acquisizione della nave, nella gestione diretta della nave in comproprietà e nella rivendita delle quote medesime in esecuzione, in particolare, della promessa irrevocabile di vendita della banca o di qualsiasi società che ad essa si dovesse surrogare. Complessivamente, venivano quindi vendute 738 quote a 281 EURL, ognuna delle quali ha dovuto acquistare almeno due quote.

    26 Nell'anno di acquisizione delle quote, le EURL hanno necessitato di un finanziamento risultante, in primo luogo, dal costo di acquisizione delle quote medesime - il prezzo versato per l'acquisizione di un pacchetto di due quote, corrispondente all'investimento minimo, ammontava a FRF 636 216 - e, in secondo luogo, dall'accollo di oneri di vario genere. Tale fabbisogno finanziario veniva coperto con il capitale iniziale, corrispondente al conferimento iniziale dei singoli investitori di FRF 50 000 per ogni pacchetto di due quote, dalla quota di deposito di garanzia della CIL costituita presso ogni singola EURL a garanzia della sua buona amministrazione nonché da un mutuo a medio termine, rilasciato dalla banca al tasso fisso dell'8% a copertura del residuo fabbisogno finanziario.

    27 Durante la fase di gestione, il fabbisogno di tesoreria delle EURL - risultante dalle eventuali perdite di gestione (peraltro solamente entro un determinato limite), dagli oneri finanziari derivanti dal mutuo bancario, dalle annualità di rimborso del mutuo e dagli oneri di gestione - veniva coperto mediante aumenti di capitale annui effettuati dai soci delle EURL e finanziati mediante i risparmi di imposta dai medesimi realizzati. Ogni investitore utilizzava, infatti, il risparmio di imposta risultante dall'esercizio precedente per finanziare l'aumento di capitale della propria EURL.

    28 Per un periodo di sette anni la CIL deve garantire l'amministrazione, la manutenzione, la gestione tecnica e commerciale della nave per conto della comproprietà marittima. La CIL si è peraltro impegnata nei confronti degli investitori a garantire il conseguimento di un risultato di gestione lordo minimo ed a ripianare le eventuali perdite che dovessero rivelarsi superiori alle previsioni. La CIL riceve a tal fine una contropartita finanziaria.

    29 La banca si è impegnata, nei confronti degli investitori, ad acquisire entro il 15 dicembre 2003 le quote delle EURL. Ogni singola EURL si è peraltro impegnata a cedere alla banca le proprie quote entro il 29 febbraio 2004. Parallelamente, la CIL si è impegnata a procedere al riscatto di tutte le quote nei confronti della banca, entro il 31 gennaio 2004, e la banca medesima si è impegnata a cederle entro il 29 febbraio 2004.

    Il procedimento

    30 L'8 ottobre 2001 la Repubblica francese proponeva dinanzi alla Corte un ricorso diretto all'annullamento della decisione contestata, senza peraltro proporre domanda di sospensione dell'esecuzione. La causa, registrata con il numero di ruolo C-394/01, è attualmente pendente dinanzi alla Corte. Nel ricorso la Repubblica francese deduceva un unico motivo relativo alla valutazione dell'elemento «sviluppo» dell'aiuto di cui trattasi.

    31 Il 20 febbraio 2002 l'EURL Le Levant 001, unitamente ad altre 274 EURL, nonché il sig. B. ed altre 255 persone fisiche proponevano dinanzi al Tribunale ricorso di annullamento avverso la decisione contestata. Tale causa veniva registrata con il numero di ruolo T-34/02.

    32 Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale 30 aprile 2002, la causa T-34/02 veniva sospesa sino alla pronuncia definitiva della Corte nella causa C-394/01.

    33 Con separato atto depositato in data 23 aprile 2002, il sig. B. ed altre 255 persone fisiche (in prosieguo: «il sig. B. e altri» o i «ricorrenti») hanno proposto domanda diretta:

    - alla sospensione dell'esecuzione della decisione sino all'esame ed alla decisione da parte del Tribunale sulla domanda di sospensione stessa,

    - alla sospensione dell'esecuzione della decisione sino alla pronuncia sul merito del ricorso di annullamento.

    34 Nella lettera acclusa alla domanda di provvedimenti urgenti, il rappresentante dei ricorrenti ha formulato richiesta di anonimato e di non divulgazione di taluni dati.

    35 In considerazione della domanda conservativa proposta dai ricorrenti ai sensi dell'art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione già prima della pronuncia definitiva sulla domanda di provvedimenti urgenti, è stato chiesto alla Commissione di presentare osservazioni in merito a tale domanda e di specificare se, come previsto dall'art. 3 della decisione contestata, le autorità francesi abbiano informato la Commissione in merito ai provvedimenti dalle medesime adottati per conformarsi alla decisione contestata e, in caso affermativo, di indicarli. La Commissione ha depositato osservazioni in data 7 maggio 2002.

    36 In pari data i ricorrenti hanno presentato osservazioni integrative.

    37 Per quanto attiene alla domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione contestata sino alla pronuncia del merito del ricorso di annullamento, la Commissione ha presentato osservazioni in data 22 maggio 2002 dopo aver chiesto ed ottenuto una proroga del termine inizialmente fissato. Nell'ambito di tali osservazioni la Commissione si è espressa in merito alla richiesta di anonimato e di non divulgazione di taluni dati.

    38 Le difese orali delle parti sono state sentite all'udienza del 13 giugno 2002, nel corso della quale è stata accolta la richiesta di anonimato presentata dai ricorrenti nell'ambito del procedimento sommario.

    In diritto

    39 In forza del combinato disposto dell'art. 242 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), nella versione modificata con la decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA e CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

    40 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura dispone che una domanda di provvedimento urgente deve precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Tali presupposti sono cumulativi, di modo che una domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora manchi uno di tali presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30; ordinanze del presidente del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-73/98 R, Prayon-Rupel/Commissione, Racc. pag. II-2769, punto 25, e 4 aprile 2002, causa T-198/01 R, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, Racc. pag. II-2153, punto 50].

    Argomenti delle parti

    Sul fumus boni iuris

    41 Le ricorrenti sottolineano, in limine, che sarebbe incoerente affermare che l'aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune costituisce un aiuto alla costruzione navale indicando quali beneficiari effettivi dell'aiuto medesimo - tenuti conseguentemente alla sua restituzione - «investitori privati» (punto 5 della decisione contestata), attraverso i quali sarebbe transitato il preteso beneficio economico. I ricorrenti hanno sostenuto, a più riprese, di aver agito a titolo di investitori privati e di non costituire imprese ai sensi della sentenza della Corte 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser (Racc. pag. I-1979, punto 21).

    42 Richiamandosi agli undici motivi dedotti nella causa principale a sostegno della domanda di declaratoria di illegittimità della decisione contestata, i ricorrenti propongono i nove motivi seguenti.

    43 Il primo motivo attiene alla violazione del combinato disposto degli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 5 CE, 87 CE e 211 CE nonché di una serie di diritti fondamentali. Emanando una decisione avente ad effetto di imporre ad uno Stato membro la ripetizione presso semplici soggetti singoli e non presso «imprese» dell'importo del preteso aiuto di Stato, senza peraltro ripristinare una concorrenza non falsata, la Commissione sarebbe andata al di là dei propri poteri.

    44 Con il secondo motivo viene invocata la violazione di taluni principi fondamentali del diritto comunitario connessi al diritto di difesa ed al diritto di essere sentiti nell'ambito dell'art. 88, n. 2, CE e, conseguentemente, la violazione dell'art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, nonché dei principi sanciti all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La Commissione non avrebbe infatti consentito ai terzi interessati di manifestare utilmente le loro osservazioni prima dell'emanazione della decisione contestata.

    45 Il terzo motivo attiene alla violazione dell'art. 87, n. 1, CE, nella parte in cui semplici soggetti privati verrebbero indicati nella decisione contestata quali «beneficiari» del preteso aiuto di Stato ed obbligati alla sua restituzione. Tale disposizione del Trattato CE riguarderebbe tuttavia unicamente «imprese» ai sensi della normativa comunitaria in materia di concorrenza, vale a dire operatori economici operanti su un determinato mercato.

    46 Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 4, n. 7, della settima direttiva, nella parte in cui tale disposizione potrebbe applicarsi solamente a cantieri navali o ad armatori navali, ma, in nessun caso, ad investitori privati che abbiano compiuto un investimento finanziario.

    47 Il quinto motivo si riferisce alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, considerato che la Commissione avrebbe lasciato legittimamente intendere agli investitori privati che la decisione contestata non li avrebbe riguardati.

    48 Con il sesto motivo viene dedotta la violazione del principio della certezza del diritto, in quanto nella decisione contestata la Commissione non avrebbe fornito indicazioni che consentissero di calcolare e, conseguentemente, conoscere l'importo esatto dell'aiuto da recuperare presso gli investitori privati.

    49 Il settimo motivo attiene alla violazione dell'art. 14 del regolamento n. 659/1999, atteso che il recupero del preteso aiuto si porrebbe in contrasto con i menzionati principi generali del diritto comunitario.

    50 L'ottavo motivo si fonda, da un lato, sull'esistenza di inesattezze materiali con riguardo tanto ai rapporti tra la CIL e gli investitori privati quanto agli obblighi di utilizzazione della nave e, dall'altro, sull'esistenza di manifesti errori di valutazione dei fatti relativi alla valutazione dell'importo del preteso aiuto, alle condizioni di riscatto della nave da parte della CIL ed alla valutazione dei riflessi economici e sociali dell'operazione.

    51 Con il nono motivo, infine, viene dedotta la violazione dell'obbligo di motivazione, sancito dall'art. 253 CE, nella parte in cui la decisione contestata non conterrebbe una definizione del mercato pertinente e dei vantaggi dei quali gli investitori avrebbero beneficiato sotto il profilo della concorrenza, né preciserebbe il metodo seguito ai fini del ricalcolo dell'elemento «sviluppo» dell'aiuto.

    52 La Commissione, come confermato all'udienza, pur contestando la fondatezza dei motivi dedotti, non contesta che essi non siano, prima facie, destituiti di qualsiasi fondamento.

    In ordine all'urgenza ed alla ponderazione degli interessi

    53 I ricorrenti sostengono, in limine, di trovarsi tutti in un'identica situazione. In caso di esecuzione della decisione contestata rischierebbero pertanto di subire un pregiudizio di uguale natura. Infatti, il recupero degli importi corrispondenti alle agevolazioni fiscali potrebbe essere effettuato sotto forma di revoca del beneficio fiscale precedentemente concesso ai fini della realizzazione dell'operazione finanziaria, seguita dalla notifica alle persone fisiche coinvolte nell'operazione medesima di avvisi di accertamento che ingiungano loro la restituzione immediata dei risparmi di imposta realizzati nell'ambito dell'operazione, quantomeno quelli realizzati inizialmente all'atto della sottoscrizione dell'operazione stessa. Orbene, la ripetizione di tali somme comprometterebbe immediatamente e irrimediabilmente l'equilibrio dell'operazione finanziaria posta in essere e, conseguentemente, sarebbe fonte di pericolo per le EURL che ne costituiscono un elemento essenziale. Infatti, il vantaggio fiscale a beneficio degli investitori privati sarebbe economicamente connesso alla sottoscrizione dell'aumento annuale di capitale dell'EURL, unica operazione idonea a mantenere lo stretto equilibrio finanziario di quest'ultima.

    54 Ciò premesso, il requisito relativo all'urgenza potrebbe essere valutato con riguardo ad una «classe», «categoria» o «gruppo» di persone che presentino le stesse caratteristiche, come già affermato nelle ordinanze del presidente della Corte 7 giugno 1985, causa 154/85 R, Commissione/Italia (Racc. pag. 1753); 25 ottobre 1985, causa 293/85 R, Commissione/Belgio (Racc. pag. 3521), e 28 giugno 1990, causa C-195/90 R, Commissione/Germania (Racc. pag. I-2715).

    55 Dopo aver sottolineato che i pregiudizi finanziari e morali comporterebbero conseguenze dannose più gravi nel caso di persone fisiche rispetto alle persone giuridiche, i ricorrenti ritengono che l'esecuzione immediata della decisione contestata sarebbe per loro fonte di quattro distinti pregiudizi.

    56 In primo luogo, i ricorrenti si troverebbero esposti al pregiudizio finanziario derivante dalla restituzione delle detrazioni fiscali iniziali, il che provocherebbe un immediato squilibrio patrimoniale. Essi rilevano, al riguardo, che soggetti singoli non dispongono, in linea di principio, di liquidità tale da consentire di far immediatamente fronte a debiti imprevisti.

    57 In secondo luogo, l'esecuzione della decisione contestata sarebbe fonte di danno morale. Infatti, l'esecuzione significherebbe per loro un doppio procedimento dinanzi ai giudici francesi ed europei, da cui deriverebbero fastidi, perdite di tempo e di risorse considerevoli. Inoltre, la ripetizione delle somme sotto forma di accertamento fiscale, procedura generalmente avviata in caso di errore, se non di frode, di un contribuente, costituirebbe una situazione particolarmente penosa. Infine, con riguardo a taluni casi particolari connessi al decesso di taluni quotisti, i rispettivi aventi causa sarebbero costretti a procedere ad un riesame della successione del quotista deceduto, operazione per sua natura difficile sul piano affettivo.

    58 In terzo luogo, l'esecuzione della decisione contestata metterebbe in pericolo la sopravvivenza stessa delle EURL, in quanto gli aumenti di capitale non potrebbero più essere finanziati mediante i risparmi di imposta realizzati dai rispettivi soci unici. Orbene, come emergerebbe dall'ordinanza del presidente del Tribunale 15 giugno 1994, causa T-88/94 R, Société commerciale des potasses et de l'azote et Entreprise minière et chimique/Commissione (Racc. pag. II-401, punto 33), non potrebbe essere contestato, in linea di principio, che lo scioglimento della società costituisca per la medesima un pregiudizio grave ed irreparabile e che lo stesso valga per i suoi soci.

    59 In quarto luogo, l'operazione realizzata non sopravvivrebbe alla sparizione delle EURL su cui si fonderebbe il meccanismo del finanziamento, salvo che i ricorrenti accettassero la prosecuzione di un'operazione finanziaria in perdita e, pertanto, contraria ai loro interessi patrimoniali. L'esecuzione della decisione contestata li priverebbe, conseguentemente, della possibilità di realizzare un'operazione finanziaria interessante, anzi imporrebbe loro di subire una perdita all'atto della rivendita della nave. In tale contesto essi sottolineano che il venir meno di una possibilità è stato già riconosciuto come costitutivo di un pregiudizio grave ed irreparabile (v. ordinanza Commissione/Belgio, citata supra, punti 20 e 23).

    60 Peraltro, se l'operazione cessasse per effetto dell'esecuzione della decisione contestata, l'obiettivo legittimo dello sviluppo nei dipartimenti e territori d'oltremare, obiettivo riconosciuto dalle autorità francesi e comunitarie, non potrebbe essere più perseguito.

    61 I ricorrenti sottolineano che il pregiudizio finanziario presenterebbe carattere irreparabile in quanto, non potendo essere quantificato, non potrebbe essere oggetto di successiva compensazione finanziaria in caso di annullamento della decisione contestata (v. ordinanza del presidente del Tribunale 7 luglio 1998, causa T-65/98 R, Van den Bergh Foods/Commissione, Racc. pag. II-2641, punto 65). Sarebbe infatti impossibile determinare con precisione le agevolazioni fiscali future che dipenderebbero dalla situazione patrimoniale futura di ogni singolo ricorrente. Sarebbe quindi impossibile determinare in anticipo il prezzo al quale la nave potrebbe essere effettivamente rivenduta alla scadenza dei cinque anni di comproprietà. Infine, contrariamente alle imprese (persone giuridiche), le persone fisiche sarebbero soggette all'alea dell'esistenza, il che renderebbe problematica ed aleatoria qualsiasi speranza di futura riparazione, a data incerta, del pregiudizio subìto per effetto della decisione contestata, qualora essa dovesse essere immediatamente posta in esecuzione. Sul piano dei principi, trattandosi della prima decisione che dispone il recupero di un aiuto di Stato presso investitori privati, l'equilibrio tra l'interesse dei cittadini e quello dei poteri pubblici comunitari dovrebbe essere salvaguardato, riconoscendo il principio della sospensione dell'esecuzione ogniqualvolta siano in gioco gli interessi patrimoniali di persone fisiche.

    62 La ponderazione degli interessi dei ricorrenti, da un lato, e dell'interesse pubblico e di quello dei terzi, dall'altro, costituirebbe inoltre valido motivo per concedere la sospensione dell'esecuzione richiesta.

    63 Secondo la Commissione, il requisito relativo all'urgenza non sussisterebbe nella specie.

    64 In via principale, la Commissione sostiene che non risulterebbe minimamente acclarata l'imminenza dell'esecuzione della decisione contestata. Essa rileva, segnatamente, che, con lettera 19 ottobre 2001, le autorità francesi avrebbero fatto presenti le difficoltà incontrate nell'attuazione della decisione contestata. Nella stessa lettera le autorità francesi avrebbero formulato varie proposte dirette ad attenuare gli effetti del recupero, proposte respinte con lettera del direttore generale della direzione generale «Concorrenza» della Commissione 29 gennaio 2002. Da allora in poi la Commissione non avrebbe più ricevuto informazioni da parte delle autorità francesi.

    65 La Commissione sottolinea inoltre che, nella lettera inviata al cancelliere del Tribunale in data 7 maggio 2002, il difensore dei ricorrenti ha insistito «sul fatto che tale recupero fiscale può aver luogo in qualsiasi momento», circostanza che confermerebbe come nessuno dei ricorrenti si sia finora trovato di fronte all'avvio della prima fase della procedura di recupero.

    66 Considerato che nessun elemento risultante dagli atti di causa consentirebbe di individuare con certezza il momento a partire dal quale lo Stato membro interessato porrà effettivamente in esecuzione la decisione contestata, il carattere attuale del danno non sarebbe minimamente provato (v. ordinanza del presidente del Tribunale 7 novembre 1995, causa T-168/95 R, Eridiania e a./Consiglio, Racc. pag. II-2817, punto 35).

    67 In ogni caso, la procedura di recupero sarebbe composta da più fasi; solamente in esito ad esse i ricorrenti si troverebbero effettivamente di fronte all'avviso di recupero delle agevolazioni fiscali precedentemente concesse. Ne conseguirebbe, in particolare, che l'ordinamento giuridico nazionale garantirebbe, particolarmente con riguardo alla previa decisione di revoca dell'agevolazione fiscale, rimedi giuridici adeguati, ivi compresa la domanda di sospensione dell'esecuzione. Sarebbe quindi escluso il rischio che i ricorrenti possano subire il pregiudizio da essi sostenuto.

    68 In subordine, la Commissione contesta, anzitutto, che il preteso pregiudizio subìto possa essere accertato mediante riferimento ad una «classe», ad una «categoria» o ad un «gruppo» di persone aventi le stesse caratteristiche, senza operare il minimo riferimento alla loro situazione personale. Nessuno dei riferimenti giurisprudenziali menzionati dai ricorrenti sarebbe pertinente. In ogni caso, la situazione di ogni singolo investitore privato, socio unico delle EURL, ed il pregiudizio che tali investitori subirebbero in caso di esecuzione della decisione contestata non potrebbero essere considerati identici per tutti i ricorrenti.

    69 La Commissione contesta, inoltre, il carattere di gravità ed irreparabilità dei singoli danni che il sig. B. e altri subirebbero in caso di mancata sospensione dell'esecuzione della decisione contestata, in particolare in quanto non sarebbe provato che non si possa far fronte agli asseriti pregiudizi finanziari.

    70 Nelle proprie memorie ed all'udienza la Commissione ha parimenti posto l'accento sulla sussistenza di elementi che consentirebbero di individuare la responsabilità extracontrattuale e dei sostenitori del progetto «Le Levant», vale a dire la banca interessata e la Compagnie des Îles du Ponant, nonché della CIL in qualità di gestrice della comproprietà.

    71 Quanto alla ponderazione degli interessi in gioco, essa deporrebbe chiaramente a favore del rigetto della domanda di sospensione.

    Il giudizio del giudice del procedimento sommario

    Sul fumus boni iuris

    72 Nelle loro osservazioni i ricorrenti pongono essenzialmente l'accento sulla questione se investitori privati, nonché strutture giuridiche senza attività economica, possano essere ricondotti nella sfera di applicazione delle disposizioni dell'art. 87, n. 1, CE per aver effettuato un investimento finanziario all'unico scopo di poter beneficiare di un'agevolazione fiscale.

    73 All'udienza la Commissione ha dichiarato espressamente di non contestare che i motivi dedotti dai ricorrenti non sembrino del tutto destituiti di fondamento.

    74 Con riguardo alla censura principale dei ricorrenti, il giudice dell'urgenza ritiene che taluni motivi ed argomenti dedotti presentino carattere serio e che siano tali da sollevare, prima facie, dubbi in ordine alla legittimità della decisione contestata. Tali dubbi non hanno potuto essere rimossi, fino a questa fase del procedimento, alla luce delle osservazioni presentate dalla Commissione all'udienza.

    75 A tal riguardo, se è pur vero, secondo consolidata giurisprudenza, che, tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell'art. 87 CE, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal detto articolo (sentenza della Corte 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punto 14), non può escludersi, nella specie, che i ricorrenti abbiano potuto legittimamente ritenere che non sarebbero stati considerati quali imprese ai sensi del diritto comunitario e che, non potendo essere qualificati come beneficiari di un aiuto di Stato, non avrebbero potuto costituire oggetto di una procedura di recupero.

    76 Si deve rammentare, in merito, che la giurisprudenza non esclude la possibilità per i beneficiari di un aiuto illegittimo, come quello nella specie, di invocare circostanze eccezionali che abbiano potuto legittimamente ingenerare il loro legittimo affidamento circa la regolarità di tale aiuto per opporsi al rimborso (sentenza della Corte 10 giugno 1993, causa C-183/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3131, punto 18; sentenze del Tribunale 29 settembre 2000, causa T-55/99, CETM/Commissione, Racc. pag. II-3207, punto 122, e 4 aprile 2001, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione, causa T-288/97, Racc. pag. II-1169, punto 107).

    77 Nella specie, vari elementi sono stati messi in evidenza nelle osservazioni scritte e all'udienza.

    78 Anzitutto, nella valutazione dell'aiuto esposta nella decisione di avvio del procedimento, oltre al fatto che la Commissione non ha operato alcuna allusione agli investitori privati quali beneficiari del vantaggio economico risultante dal provvedimento de quo, il tenore di tale decisione lascia pensare che il beneficiario reale dell'aiuto di cui trattasi sia la CIL.

    79 Infatti, da un lato, dalla decisione di avvio del procedimento emerge che gli «sgravi fiscali [concessi agli investitori privati] hanno permesso a CIL di noleggiare la nave a condizioni favorevoli». Dall'altro, nel verificare se i criteri dell'OCSE (v. supra, punto 7) siano stati rispettati, la Commissione rileva, con riguardo al criterio secondo cui l'impresa beneficiaria non dev'essere una filiale non operativa di una società estera, che «l'operatore (e proprietario finale) ha la propria sede a Wallis-et-Futuna» e che la «CIL non risulta essere un'affiliata non operativa di una società estera».

    80 Inoltre, nella decisione di avvio del procedimento si precisa che si tratta di «aiuto connesso alla costruzione navale, concesso come aiuto allo sviluppo nel 1996», e che l'aiuto concesso in favore della nave di cui trattasi «deve essere valutato alla luce delle disposizioni dell'art. 4, n. 7 della [settima direttiva]». Orbene, beneficiari di un aiuto di Stato, ai sensi della settima direttiva, sono le imprese di costruzione e di riparazioni navali [art. 1, lett. d); vedi supra, punto 4], vale a dire gli armatori (art. 3 della settima direttiva). A tal riguardo, non può escludersi che i ricorrenti abbiano potuto legittimamente ritenere di non costituire imprese di tal genere.

    81 All'udienza è stato inoltre rilevato che nella prassi seguita dalla Commissione delle proprie decisioni si riscontrerebbe un caso analogo in cui alcuni cantieri navali sono stati considerati come beneficiari di un aiuto di tipo identico a quello della specie e, conseguentemente, come enti eventualmente obbligati alla sua restituzione. In tal senso nella decisione 30 marzo 1999, 1999/719/CE, relativa all'aiuto di Stato che la Francia intende accordare, come aiuto allo sviluppo, per la vendita di due navi costruite negli «Chantiers de l'Atlantique» e gestite da «Renaissance Financial» nella Polinesia francese (GU L 292, pag. 23), la Commissione ha affermato quanto segue:

    «Va notato che, se questa decisione non è rispettata e quindi l'aiuto non può essere considerato conforme all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva sulla costruzione navale, l'aiuto dovrà essere allora considerato come un aiuto ai cantieri. In questo caso, la Commissione ordinerà alla Francia di recuperare l'aiuto presso il cantiere».

    82 Se è pur vero che il rappresentante della Commissione ha fatto presente che tale considerazione non costituiva il fondamento necessario della decisione di cui trattasi, resta il fatto che essa ha contribuito a cristallizzare la peculiarità delle circostanze da cui è scaturita la presente controversia e, conseguentemente, a rafforzare la convinzione dei ricorrenti di non essere considerati quali beneficiari effettivi dell'aiuto e, quindi, esposti al rischio di un suo eventuale successivo recupero.

    83 Infine, si deve rilevare che la decisione di avvio fa riferimento al «beneficiario» dell'aiuto e non ai «beneficiari» dell'aiuto.

    84 Non può escludersi che, sussistendo tali elementi, ricorrano circostanze eccezionali tali da giustificare l'affidamento dei ricorrenti nella regolarità delle agevolazioni fiscali loro concesse. Ammettendone la sussistenza - verifica che spetterà al giudice di merito -, tali circostanze eccezionali, che hanno indotto i ricorrenti a ritenere di non essere considerati quali beneficiari reali di un vantaggio economico, avrebbero pertanto dovuto indurre la Commissione a desistere dal pretendere l'aiuto di Stato di cui trattasi, ai sensi dell'art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999.

    In merito all'urgenza

    85 E' pacifico che il carattere urgente di un'istanza di sospensione va valutato in relazione alla necessità di disporre provvisoriamente tale sospensione per evitare che sia provocato un danno grave ed irreparabile alla parte richiedente (ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 1991, causa C-213/91 R, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I-5109, punto 18; ordinanza del presidente del Tribunale 19 dicembre 2001, causa T-195/01 R, Governo di Gibilterra/Commissione, Racc. pag. II-3915, punto 95). Spetta a quest'ultima provare di non potere attendere l'esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura (ordinanza Prayon-Rupel/Commissione, citata supra, punto 36).

    86 L'imminenza del danno non dev'essere comprovata con un'assoluta certezza, ma è sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente. Tuttavia, il ricorrente resta tenuto a provare i fatti che si ritiene siano alla base della prospettiva di tale danno grave e irreparabile [ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C-335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I-8705, punto 67, e ordinanza del presidente del Tribunale 15 novembre 2001, causa T-151/01 R, Duales System Deutschland/Commissione, Racc. pag. II-3295, punto 188].

    87 Nella specie i ricorrenti sostengono che è necessario disporre provvedimenti provvisori, considerato che l'esecuzione della decisione contestata li esporrebbe ad un pregiudizio grave ed irreparabile, il cui verificarsi sarebbe imminente, tenuto conto che l'esecuzione immediata della decisione stessa implicherebbe che la Repubblica francese proceda senza indugio al recupero, presso gli investitori privati, delle agevolazioni fiscali loro concesse.

    88 Orbene, si deve rilevare che la decisione contestata è stata notificata alla Repubblica francese in data 27 luglio 2001 e che, alla data della presentazione del ricorso principale, il 20 febbraio 2002, i ricorrenti non hanno indicato gli eventuali provvedimenti di esecuzione della decisione disposti da parte delle autorità francesi. In risposta ad un quesito del giudice dell'urgenza, essi hanno confermato che, al giorno dell'udienza, la Repubblica francese non aveva disposto alcun provvedimento ai fini della ripetizione dell'aiuto imposta dalla decisione contestata.

    89 Ne consegue che, in assenza di qualsiasi avvio della decisione contestata da parte delle autorità nazionali, il verificarsi degli asseriti danni non può essere considerato imminente.

    90 Inoltre, come affermato all'udienza e non seriamente contestato dai ricorrenti, la procedura nazionale di recupero dell'aiuto presso i ricorrenti stessi dovrebbe consistere nella revoca dell'agevolazione concessa dall'amministrazione finanziaria e, successivamente, nell'azione di recupero dei relativi importi. E' pacifico che la decisione di revoca dell'agevolazione fiscale nonché la decisione di rettifica tributaria costituiscono atti la cui legittimità può essere contestata dinanzi al giudice nazionale.

    91 A tal riguardo, nella lettera 19 ottobre 2001 inviata alla Commissione (v. supra, punto 64), allegata alle osservazioni di quest'ultima, le autorità francesi hanno precisato quanto segue:

    «L'esecuzione della decisione [contestata] implicherà l'avvio, da parte dell'amministrazione francese, di una procedura di revoca dell'agevolazione fiscale concessa ai quotisti di cui trattasi. Tale procedura si svolgerà, in una prima fase, in contraddittorio, con ogni singola persona fisica beneficiaria dell'agevolazione fiscale. Al termine di tale procedura, verrà pronunciata la revoca dell'agevolazione. Tale decisione amministrativa è impugnabile per eccesso di potere, trattandosi della revoca di un atto amministrativo generatori di diritti. Dinanzi al giudice nazionale potrà essere proposta domanda di sospensione dell'esecuzione».

    92 In tale contesto si deve sottolineare che, a sostegno del ricorso proposto dinanzi al giudice nazionale avverso i provvedimenti di esecuzione disposti dalle autorità nazionali, al sig. B. e altri non sarà precluso di invocare l'illegittimità della decisione contestata. Infatti, essendo stata contestata la legittimità della decisione impugnata ai sensi dell'art. 230 CE, il giudice nazionale non è vincolato dalla definitività di tale decisione (v., in tal senso, le sentenze della Corte 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. pag. I-833, punti 13-26; 30 gennaio 1997, causa C-178/95, Wiljo, Racc. pag. I-585, punti 20 e 21, e 15 febbraio 2001, causa C-239/99, Nachi Europe, Racc. pag. I-1197, punto 30), ragion per cui può sospendere il giudizio e sottoporre alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale in ordine alla sua validità. Ai fini di una corretta amministrazione della giustizia, il giudice nazionale potrebbe parimenti sospendere il procedimento nelle more della pronuncia sul merito dinanzi al Tribunale.

    93 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che i ricorrenti - i quali, sostenendo che l'esecuzione della decisione contestata consentirebbe l'avvio di procedimenti contenziosi relativi alle revoche delle agevolazioni fiscali, hanno manifestato di volersi avvalere dei rimedi giuridici loro offerti dinanzi ai giudici nazionali francesi - non hanno dedotto alcuna circostanza idonea a dimostrare che i rimedi giurisdizionali interni loro offerti dall'ordinamento nazionale per opporsi al recupero delle agevolazioni fiscali non consentirebbero loro di evitare di subire un danno grave ed irreparabile (ordinanze del presidente della Corte 6 febbraio 1986, causa 310/85 R, Deufil/Commissione, Racc. pag. 537, punto 22, e 15 giugno 1987, causa 142/87 R, Belgio/Commissione, Racc. pag. 2589, punto 26; ordinanza del presidente del Tribunale 6 dicembre 1996, causa T-155/96 R, Ville de Mayence/Commissione, Racc. pag. II-1655, punto 25).

    94 Ad abundantiam, due ulteriori ragioni indicano che non sussiste il requisito relativo all'urgenza.

    95 In primo luogo, si deve rilevare che l'argomento dei ricorrenti secondo cui il requisito relativo all'urgenza potrebbe essere valutato con riferimento ad una «classe», ad una «categoria» o ad un «gruppo» di soggetti che presentino le stesse caratteristiche non può trovare accoglimento.

    96 Si deve anzitutto rilevare, infatti, che le ordinanze del presidente della Corte menzionate dai ricorrenti non costituiscono precedenti sui quali possa essere fondata la loro domanda, considerato che le dette cause non riguardavano la legittimità di un atto comunitario e le conseguenze della sua esecuzione, bensì fattispecie in cui si trattava di esaminare normative nazionali generali ed astratte nell'ambito di procedimenti sommari innestati su ricorsi per inadempimento. Quanto all'ordinanza del presidente del Tribunale 2 aprile 1998, causa T-86/96 R, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag Lloyd/Commissione (Racc. pag. II-641), tale precedente conferma, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, che l'esame del requisito relativo all'urgenza dev'essere effettuato sulla base di indicazioni precise riguardanti ogni singolo ricorrente. In particolare, dai punti 66 e 67 di tale ordinanza emerge che affermazioni di carattere generale non sono sufficienti per valutare l'interesse concreto di ogni singola impresa interessata e che, nella specie, sarebbero state necessarie «indicazioni precise, individuali e comprovate».

    97 La giurisprudenza ha inoltre affermato che, in presenza di più ricorrenti, il giudice dell'urgenza deve esaminare se la prova del danno economico riguardi ognuno di essi, indipendentemente dal fatto che si tratti di persona fisica o giuridica [v., in particolare, ordinanza del presidente della Corte 11 aprile 2001, causa C-474/00 P(R), Commissione/Bruno Farmaceutici e a., Racc. pag. I-2909; ordinanze del presidente del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-132/01 R, Euroalliages e a./Commissione, Racc. pag. II-777, e 7 maggio 2002, causa T-306/01 R, Aden e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2387]. Tale giurisprudenza si fonda sull'obbligo incombente al giudice dell'urgenza di esaminare, a fronte di un danno economico, le circostanze specifiche di ogni singola fattispecie. In particolare, nelle cause relative al recupero di un aiuto statale nei confronti dei beneficiari, è stato affermato che «un pregiudizio ai diritti dei soggetti considerati come i beneficiari di aiuti statali incompatibili con il mercato comune è insito in qualsiasi decisione della Commissione che imponga il recupero di siffatti aiuti e non può essere considerato costituire di per sé un danno grave e irreparabile, indipendentemente da una valutazione in concreto della gravità e dell'irreparabilità dello specifico pregiudizio asserito in ciascun caso considerato» (ordinanza del presidente del Tribunale 8 dicembre 2000, causa T-237/99 R, BP Nederland e a./Commissione, Racc. pag. II-3849, punto 52).

    98 I ricorrenti fanno valere, in secondo luogo, che l'esecuzione della decisione contestata sarebbe fonte di danni di ordine economico e morale.

    99 Il danno di ordine economico consisterebbe, in primis, nella restituzione degli importi corrispondenti alle detrazioni fiscali iniziali, in secondo luogo, nelle conseguenze derivanti dalla revoca dell'agevolazione fiscale nei confronti delle EURL - atteso che il finanziamento degli aumenti di capitale non potrebbe essere più garantito per effetto dei risparmi di imposta realizzati dai rispettivi soci unici - e, in terzo luogo, nel costo dei procedimenti giudiziari.

    100 A tal riguardo è sufficiente rilevare che i ricorrenti non hanno provato di non essere in grado di far fronte a tali tre aspetti dello stesso ricorrendo al prestito, il cui importo sarebbe perfettamente quantificabile, sia per quanto attiene al rimborso degli importi da restituire e al sostenimento dei costi connessi con i procedimenti giudiziari, sia con riguardo alle esigenze di finanziamento delle EURL.

    101 Quanto al danno morale lamentato dai ricorrenti, costituito sostanzialmente dai fastidi derivanti da un procedimento di revoca di un'agevolazione fiscale, si tratta di una conseguenza ineluttabile insita in qualsiasi procedimento di ripetizione di un aiuto di Stato conseguente ad una decisione della Commissione che ne dichiari l'illegittimità e ne disponga il recupero. In ogni caso, la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della sentenza nel merito. Per raggiungere quest'ultimo obiettivo, occorre, al fine di evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nella causa principale [ordinanza del presidente della Corte 25 marzo 1999, causa C-65/99 P(R), Willeme/Commissione, Racc. pag. I-1857, punto 62]. Orbene, nella specie, non è stato dimostrato sotto quale profilo il verificarsi del danno morale comprometterebbe l'obiettivo che il procedimento sommario è volto a tutelare.

    102 Alla luce delle suesposte considerazioni si deve concludere che i ricorrenti non hanno provato la sussistenza del requisito relativo all'urgenza.

    103 La domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione contestata dev'essere quindi respinta.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

    così provvede:

    1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

    2) Le spese sono riservate.

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