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Document 62002TJ0229
Judgment of the Court of First Instance (Seventh Chamber) of 3 April 2008. # Osman Ocalan acting on behalf of Kurdistan Workers' Party (PKK) v Council of the European Union. # Common foreign and security policy - Restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism - Freezing of funds - Action for annulment - Statement of reasons. # Case T-229/02.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) del 3 aprile 2008.
Osman Ocalan che agisce per conto del Kurdistan Workers' Party (PKK) contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità e destinate a combattere il terrorismo - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Motivazione.
Causa T-229/02.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) del 3 aprile 2008.
Osman Ocalan che agisce per conto del Kurdistan Workers' Party (PKK) contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità e destinate a combattere il terrorismo - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Motivazione.
Causa T-229/02.
Raccolta della Giurisprudenza 2008 II-00045*
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:87
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 3 aprile 2008 – PKK / Consiglio
(causa T-229/02)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità e destinate a combattere il terrorismo – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Motivazione»
1. Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto contro un atto eseguito o abrogato (Art. 233 CE) (v. punti 48-51)
2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di congelamento dei fondi adottata nei confronti di talune persone ed entità sospettate di attività terroristiche – Requisiti minimi (Art. 253 CE; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, nn. 4 e 6; regolamento del Consiglio n. 2580/2001) (v. punti 62-64)
3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità (Art. 253 CE) (v. punti 68-70)
Oggetto
Da un lato, l’annullamento della decisione del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/460/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/334/CE (GU L 160, pag. 26), e, dall’altro, una richiesta di risarcimento danni |
Dispositivo
1) La decisione del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/460/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/334/CE, è annullata nella parte che riguarda il Kurdistan Workers’ Party (PKK).
2) Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute da Osman Ocalan, in nome del Kurdistan Workers’ Party (PKK) dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia.
3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.