Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62002TJ0180

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 15 luglio 2004.
    Georgios Gouvras contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendenti - Assegnazione - Ripetizione dell'indebito.
    Cause riunite T-180/02 e T-113/03.

    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00225; II-00987

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:238

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    15 luglio 2004

    Cause riunite T-180/02 e T-113/03

    Georgios Gouvras

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Dipendenti — Assegnazione — Comando nell’interesse del servizio — Modifica con effetto retroattivo della sede di servizio e dei relativi diritti pecuniari — Ripetizione dell’indebito — Indennità di installazione ed indennità giornaliera — Trasferimento di una parte degli emolumenti al di fuori della sede di servizio»

    Testo completo in francese II - 0000

    Oggetto:      Ricorso avente ad oggetto, nella causa T-180/02, l’annullamento della decisione della Commissione di fissare, con effetto retroattivo dal 1º novembre 2000 e per la durata del suo comando nell’interesse del servizio, il luogo di assegnazione del ricorrente in Atene, di sopprimere il suo diritto all’indennità di dislocazione ed il suo diritto al rimborso delle spese di viaggio annuale e di applicare alla sua retribuzione il coefficiente correttore della Grecia, nonché della decisione di procedere alla ripetizione dell’indebito e, nella causa T-113/03, l’annullamento della decisione della Commissione di negare al ricorrente il beneficio dell’indennità di installazione e dell’indennità giornaliera per il periodo del suo comando in Atene nell’interesse del servizio ed il beneficio dell’indennità di installazione al momento della sua riassegnazione a Lussemburgo, nonché della decisione che limita al 35% la parte della sua retribuzione trasferibile dal luogo di assegnazione nel Lussemburgo durante il suo comando.

    Decisione:      La decisione della Commissione 30 aprile 2002 è annullata in quanto nega al ricorrente il beneficio dell’indennità di installazione in occasione del suo comando in Atene. Per il resto, le domande di annullamento proposte nelle cause riunite T‑180/02 e T-113 sono respinte. La Commissione sopporterà le proprie spese ed un terzo delle spese del ricorrente in queste due cause riunite. Il ricorrente sopporterà due terzi delle sue spese nelle medesime cause riunite.

    Massime

    1.     Dipendenti — Comando nell’interesse del servizio — Diritto del dipendente interessato di essere sentito — Rispetto dei diritti della difesa — Portata

    [Statuto del personale, art. 38, lett. a)]

    2.     Dipendenti — Comando nell’interesse del servizio — Sede di servizio — Determinazione

    [Statuto del personale, art. 38, lett. d), f) e g)]

    3.     Dipendenti — Ripetizione dell’indebito — Presupposti — Irregolarità evidente del versamento — Dipendente comandato nell’interesse del servizio nel suo paese di origine — Versamento dell’indennità di dislocazione e beneficio del coefficiente correttore della precedente sede di servizio

    [Statuto del personale, artt. 38, lett. d), e 85]

    4.     Dipendenti — Dovere di sollecitudine incombente all’amministrazione — Portata — Limiti

    5.     Dipendenti — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Dipendente comandato nell’interesse del servizio nel suo paese d’origine — Versamento della retribuzione, ivi compresa l’indennità di dislocazione, presso la sua sede di servizio precedente — Situazione che non genera legittimo affidamento quanto alla fissazione della sede di servizio

    6.     Dipendenti — Rimborso spese — Indennità di prima sistemazione — Cambiamento della sede di servizio — Dipendente comandato nell’interesse del servizio tenuto a cambiare residenza, ma che non si fa accompagnare dalla sua famiglia — Diritto all’indennità — Ritorno presso la sua famiglia nella precedente sede di servizio — Indennità non dovuta

    (Statuto del personale, art. 20; allegato VII, art. 5)

    7.     Dipendenti — Rimborso spese — Indennità giornaliera — Oggetto — Presupposti per l’assegnazione

    (Statuto del personale, art. 20; allegato VII, art. 10)

    8.     Dipendenti — Comando nell’interesse del servizio — Oneri supplementari dovuti al comando — Nozione

    [Statuto del personale, art. 38, lett. d)]

    9.     Dipendenti — Retribuzione — Trasferimenti regolari al di fuori del paese della sede di servizio — Fissazioni di massimali da parte delle istituzioni — Legittimità della fissazione di un massimale del 35% della retribuzione netta

    (Statuto del personale, allegato VII, art. 17)

    10.   Dipendenti — Retribuzione — Trasferimenti al di fuori del paese della sede di servizio — Art. 17, n. 2, lett. c), dell’allegato VII dello Statuto — Trasferimento a titolo eccezionale — Giustificazione — Copertura totale degli oneri regolari — Esclusione — Potere discrezionale dell’amministrazione

    [Statuto del personale, allegato VII, art. 17, n. 2, lett. c)]

    1.     Nell’ipotesi del comando nell’interesse del servizio che, contrariamente al comando su domanda, è deciso dall’autorità che ha il potere di nomina e può essere disposto contro la volontà del dipendente interessato, l’amministrazione deve informare e ascoltare detto dipendente prima di adottare la sua decisione, in ossequio al principio di rispetto dei diritti della difesa. A questo riguardo, l’amministrazione adempie i suoi obblighi quando, nel caso di un dipendente, dal quale, tenuto conto del suo grado, ha il diritto di attendersi un’elevata misura di conoscenza dei procedimenti amministrativi e statuari, comunica all’interessato, che ha sempre il diritto di chiedere precisazioni, le principali caratteristiche del comando previsto.

    (v. punti 74 e 76)

    Riferimento: Tribunale 28 febbraio 1996, causa T-15/95, do Paço Quesado/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-57 e II-171, punto 30); Tribunale 30 maggio 2001, causa T-348/00, Barth/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-119 e II-557, punto 33)

    2.     La sede di servizio di un dipendente comandato nell’interesse del servizio si trova presso la sede di servizio, con tutte le conseguenze che ne derivano quanto al diritto all’indennità di dislocazione e all’applicazione dei coefficienti correttori. A questo proposito, le disposizioni dell’art. 38 dello Statuto relative al mantenimento dell’impiego e della retribuzione globale del dipendente nella sua istituzione d’origine sono neutre quanto alla determinazione della sede di servizio del dipendente comandato, poiché esse mirano soltanto a preservare i suoi diritti. L’impiego costituisce quindi un concetto funzionale e non geografico.

    (v. punti 81 e 82)

    3.     La ripetizione dell’indebito presuppone, ai sensi dell’art. 85 dello Statuto, un’irregolarità di versamento di cui il beneficiario ha avuto conoscenza o la cui erroneità è così evidente che egli non poteva non accorgersene.

    Quanto all’esistenza dell’irregolarità, l’errore di versamento può risultare da inerzia o da una tolleranza amministrativa e può avere riguardato un lungo periodo. A questo proposito, costituisce siffatto errore di versamento, nel caso di un dipendente comandato nell’interesse del servizio nel paese di cui è cittadino, il mantenimento, per più mesi, dei diritti pecuniari relativi ad una errata sede di servizio, vale a dire il versamento dell’indennità di dislocazione nonché l’applicazione alla sua retribuzione del coefficiente correttore della sede di servizio di origine. Il principio del mantenimento della retribuzione complessiva stabilita dall’art. 38 prevede una compensazione nel caso in cui il dipendente comandato percepirebbe dalla nuova istituzione una retribuzione complessiva inferiore a quella corrispondente al suo grado e al suo scatto nell’istituzione d’origine, e non può indurre l’amministrazione a versare indennità e vantaggi cui il dipendente comandato non ha diritto.

    Siffatto errore di versamento non dispensa l’interessato da qualsiasi sforzo di riflessione e di controllo e non sfugge ad un dipendente di normale diligenza che si presuppone conosca le norme che disciplinano la sua retribuzione. Anche se l’amministrazione non è chiara e impiega più mesi a pronunciarsi sui diritti dell’interessato, un dipendente di normale diligenza, di esperienza e di grado elevato, non può non ignorare che il versamento dell’indennità di dislocazione è collegato ad una dislocazione ai sensi dell’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto.

    (v. punti 102, 104, 106, 107, 110 e 111)

    Riferimento: Corte 24 giugno 1976, causa 56/75, Elz/Commissione (Racc. pag. 1097, punti 19 e 20); Tribunale 10 febbraio 1994, causa T-107/92, White/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-41 e II-143, punto 33)

    4.     Il dovere di sollecitudine dell’amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti implica che essa prenda in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la sua decisione e che, in tale contesto, essa tenga conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente interessato. Tuttavia, tale dovere non può indurre l’amministrazione a non tenere conto del criterio secondo il quale la tutela dei diritti e degli interessi dei dipendenti deve sempre trovare un limite nell’osservanza delle norme vigenti.

    (v. punto 123)

    Riferimento: Corte 31 marzo 1992, causa C-255/90 P, Burban/Parlamento (Racc. pag. I-2253, punto 7); Tribunale 27 marzo 1990, causa T-123/89, Chomel/Commissione (Racc. pag. II-131, punto 32); Tribunale 16 marzo 1993, cause riunite T-33/89 e T-74/89, Blackman/Parlamento (Racc. pag. II-249, punto 96)

    5.     Nessun dipendente può invocare la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornite dall’amministrazione.

    A questo proposito, nel caso di un dipendente comandato nell’interesse del servizio nello Stato membro di cui è cittadino, il mantenimento temporaneo del versamento della sua retribuzione, compresa l’indennità di dislocazione, nel paese della sua precedente sede di servizio non implica una decisione implicita da parte dell’amministrazione quanto alla fissazione del luogo della sua sede di servizio in detto paese, che sarebbe costitutiva di un diritto a favore dell’interessato.

    (v. punti 127, 130 e 132)

    Riferimento: Chomel/Commissione, cit., punto 26; Tribunale 30 novembre 1994, causa T-498/93, Dornonville de la Cour/Commissione (Raccc. PI pagg. I-A-257 e II-813, punto 46)

    6.     Ai sensi dell’art. 5, n. 1, dell’allegato VII dello Statuto, l’indennità di prima sistemazione è dovuta al dipendente che giustifichi di aver dovuto cambiare la residenza per soddisfare gli obblighi di cui all’art. 20 dello Statuto. Pertanto, un dipendente comandato nell’interesse del servizio e che è tenuto a stabilirsi in un luogo diverso dalla precedente sede di servizio, mentre la sua famiglia continua a risiedervi, ha diritto a fruire di detta indennità per quanto riguarda la sua sistemazione nel luogo del comando. Per contro, egli non ha diritto a detta indennità in occasione del suo ritorno nella sede di servizio di origine dove risiede sempre la sua famiglia, alla fine del suo comando.

    (v. punti 156, 157 e 161)

    7.     L’indennità giornaliera di cui all’art. 10 dell’allegato VII dello Statuto mira a compensare le spese e gli inconvenienti sorti per il dipendente dalla necessità di spostarsi o di stabilirsi provvisoriamente nella sua sede di servizio, pur conservando, anche a titolo provvisorio, la sua residenza presso il luogo della sua assunzione o della sua precedente sede di servizio. Essa non è dovuta a un dipendente che non giustifichi di aver sostenuto spese collegate ad una sistemazione provvisoria.

    (v. punti 163 e 165)

    Riferimento: Corte 5 febbraio 1987, causa 280/85, Mouzourakis/Parlamento (Racc. pag. 589, punto 9); Tribunale 10 luglio 1992, causa T-63/91, Benzler/Commissione (Racc. pag. II-2095, punto 20); Tribunale 18 dicembre 1997, causa T-57/96, Costantini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑495 e II‑1293, punto 40)

    8.     Il rimborso, previsto dall’art. 38, lett. d), dello Statuto, degli oneri supplementari sostenuti dal dipendente comandato nell’interesse del servizio per occupare temporaneamente un impiego al di fuori della sua istituzione non mira a compensare l’applicazione di altre disposizioni dello Statuto. La soppressione dell’indennità di dislocazione e l’applicazione del coefficiente correttore del pease della sede di servizio non possono, di conseguenza, costituire un onere ai sensi di detta disposizione. Soltanto le spese possono essere qualificate come oneri supplementari dovuti al comando.

    (v. punto 195)

    Riferimento: Corte 14 gennaio 1982, causa 56/81, Novi/Commissione (Racc. pag. 1, punto 7)

    9.     L’art. 17 dell’allegato VII dello Statuto, che prevede la facoltà, per il dipendente, di effettuare trasferimenti di retribuzione, autorizza le istituzioni comunitarie a determinare le condizioni di detti trasferimenti, consentendo loro una certa discrezionalità. Pertanto, la fissazione di massimali non previsti dallo Statuto non è illegittima di per sé per il mero fatto che è prevista da una norma di diritto secondaria.

    A questo riguardo, la fissazione di un limite del 35% della retribuzione netta per i trasferimenti regolari non supera i limiti di detto potere discrezionale. Tale limite non appare, infatti, manifestamente sproporzionato, in quanto si tratta di una deroga al principio secondo cui le somme dovute al dipendente sono versate nel luogo e nella moneta del paese in cui il dipendente stesso esercita le sue funzioni e in cui si presuma che effettui le sue spese.

    (v. punti 201-203)

    Riferimento: Elz/Commissione, cit., punti 11-15; Tribunale 15 dicembre 1992, causa T-75/91, Scaramuzza/Commissione (Racc. pag. II-2557, punto 44); Tribunale 26 ottobre 1993, cause riunite T-6/92 e T-52/92, Reinarz/Commissione (Racc. pag. II-1047, punti 71-74)

    10.   L’art. 17, n. 2, lett. c), dell’allegato VII dello Statuto non riguarda i trasferimenti regolari limitati al 35% della retribuzione netta, ma i trasferimenti realizzati eccezionalmente e per casi debitamente giustificati. Di conseguenza, tale disposizione non può essere invocata per consentire la copertura totale degli oneri regolari che il dipendente assume in un paese diverso da quello della sua sede di servizio. Essa presenta evidentemente natura restrittiva e, tenuto conto del suo carattere eccezionale, concede, per definizione, all’autorità amministrativa un ampio potere discrezionale per la sua applicazione.

    (v. punti 206-209)

    Top