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Document 62002CJ0361

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1º luglio 2004.
    Elliniko Dimosio contro Nikolaos Tsapalos (C-361/02) e Konstantinos Diamantakis (C-362/02).
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Dioikitiko Efeteio Peiraios - Grecia.
    Direttiva 76/308/CEE - Assistenza reciproca in materia di recupero dei dazi doganali - Applicazione a crediti sorti prima dell'entrata in vigore della direttiva.
    Cause riunite C-361/02 e C-362/02.

    Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-06405

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:401

    Arrêt de la Cour

    Cause riunite C-361/02 e C-362/02

    Elliniko Dimosio

    contro

    Nikolaos Tsapalos e Konstantinos Diamantakis

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Peiraios)

    «Direttiva 76/308/CEE — Assistenza reciproca in materia di recupero dei dazi doganali — Applicazione a crediti sorti prima dell’entrata in vigore della direttiva»

    Massime della sentenza

    Ravvicinamento delle legislazioni — Assistenza reciproca in materia di recupero dei dazi doganali — Direttiva 76/308 — Applicazione nel tempo — Applicazione ai crediti sorti prima dell’entrata in vigore della direttiva nello Stato in cui ha sede l’autorità destinataria dell’istanza

    (Direttiva del Consiglio 76/308)

    La direttiva 76/308, relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali, deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai crediti doganali che sono sorti in uno Stato membro e costituiscono oggetto di un titolo emesso da questo Stato prima dell’entrata in vigore della detta direttiva nell’altro Stato membro, ove l’autorità destinataria dell’istanza ha sede.

    Dal momento, infatti, che la finalità della direttiva è di sopprimere gli ostacoli al funzionamento del mercato comune derivanti dalle difficoltà legate al recupero internazionale dei crediti in oggetto, così come d’impedire la realizzazione di operazioni fraudolente, non può essere esclusa l’applicabilità della direttiva ai crediti già sorti alla data di entrata in vigore di quest’ultima nello Stato membro ove l’autorità destinataria dell’istanza ha sede.

    (v. punti 22-23 e dispositivo)





    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
    1° luglio 2004(1)

    «Direttiva 76/308/CEE – Assistenza reciproca in materia di recupero dei dazi doganali – Applicazione a crediti sorti prima dell'entrata in vigore della direttiva»

    Nei procedimenti riuniti C-361/02 e C-362/02,

    aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Dioikitiko Efeteio Peiraios (Grecia) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

    Elliniko Dimosio

    e

    Nikolaos Tsapalos (causa C-361/02),Konstantinos Diamantakis (causa C-362/02),

    domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise (GU L 73, pag. 18), come modificata dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21),

    LA CORTE (Terza Sezione),,



    composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,

    avvocato generale: sig.ra J. Kokott
    cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    per il sig. Tsapalos, dal sig. V.K. Koutoulakos, dikigoros;

    per il sig. Diamantakis, dal sig. C. Kara-Sepetzoglou, dikigoros;

    per il governo ellenico, dai sigg. S. Spyropoulos, D. Kalogiros e P. Mylonopoulos, in qualità di agenti;

    per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. X. Lewis e M. Konstantinidis, in qualità di agenti,

    sentite le osservazioni orali del governo ellenico, rappresentato dai sigg. S. Spyropoulos e M. Apessos, in qualità di agenti, e della Commissione, rappresentata dai sigg. X. Lewis e M. Konstantinidis, all'udienza dell'11 febbraio 2004,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 febbraio 2004,

    ha pronunciato la seguente



    Sentenza



    1
    Con sentenze 28 giugno 2002, pervenute alla cancelleria della Corte l’8 ottobre successivo, il Dioikitiko Efeteio Peiraios (Corte d’appello amministrativa del Pireo) proponeva, in applicazione dell’art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’art. 1 della direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, relativa all’assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell’imposta sul valore aggiunto e di talune accise (GU L 73, pag. 18), come modificata dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21; in prosieguo: la «direttiva»).

    2
    Tale questione era stata sollevata nell’ambito di due controversie opponenti l’Elliniko Dimosio (Stato ellenico) al sig. Tsapalos, da una parte, e al sig. Diamantakis, dall’altra, riguardo al recupero di crediti doganali della Repubblica italiana sorti antecedentemente all’adozione della direttiva e alla sua entrata in vigore in Grecia.


    Ambito normativo

    La normativa comunitaria

    3
    La direttiva ha l’obiettivo di sopprimere gli ostacoli all’instaurazione e al funzionamento del mercato comune derivanti dalla limitazione territoriale del campo d’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di recupero, in particolare, di dazi doganali. Questa situazione, così come risulta dal secondo ‘considerando’ della direttiva, faciliterebbe «l’attuazione di operazioni fraudolente».

    4
    A questo riguardo, la direttiva detta alcune regole comuni d’assistenza reciproca in materia di recupero. Così, ai sensi del suo art. 8, primo e secondo comma:

    «Il titolo esecutivo per il ricupero del credito è, all’occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne permette l’esecuzione nel suo territorio.

    All’omologazione, al riconoscimento, al completamento o alla sostituzione del titolo si deve provvedere quanto prima a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero. Essi non possono essere rifiutati quando il titolo che permette l’esecuzione nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente sia formalmente regolare».

    5
    Conformemente al suo art. 2, lett. c) e f), la direttiva è specificamente applicabile ai crediti riguardanti i dazi doganali ai sensi, segnatamente, dell’art. 2, lett. b), della decisione del Consiglio 21 aprile 1970, 70/243/CECA, CEE, Euratom, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (GU L 94, pag. 19), così come agli interessi e alle spese relative ai crediti individuati da questo articolo.

    6
    Inoltre, ai sensi dell’art. 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei Trattati (GU 1979, L 291, pag. 17; in prosieguo: l’«Atto d’adesione»), gli atti presi dalle istituzioni delle Comunità vincolano la Repubblica ellenica e sono applicabili in tale Stato dal momento dell’adesione, ossia dal 1° gennaio 1981.

    7
    L’art. 145 dell’Atto d’adesione così dispone:

    «La Repubblica ellenica mette in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell’adesione, alle disposizioni delle direttive (…), ai sensi dell’articolo 189 del Trattato CEE (…), fatti salvi gli eventuali termini previsti nell’elenco riportato nell’allegato XII o in altre disposizioni del presente atto».

    8
    Termini del genere non sono stati previsti dall’Atto d’adesione per quel che concerne la direttiva.

    La normativa nazionale

    9
    La direttiva è stata recepita nell’ordinamento giuridico ellenico dagli artt. 86‑98 (capo 1. A, intitolato «Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti») della legge n. 1402/1983, relativa all’adattamento della normativa doganale al diritto delle Comunità europee (CEE) (FEK A’ 167, parte I; in prosieguo: la «legge n. 1402/1983»), e dal decreto del Ministro delle Finanze 26 marzo 1984, n. 1243/319, recante modalità d’applicazione del regime di assistenza reciproca tra Stati membri in materia di recupero dei crediti (FEK A’ 179, parte I; in prosieguo: il «decreto ministeriale»).

    10
    L’art. 103 della legge n. 1402/1983 dispone che, «salvo disposizioni contrarie della presente legge, questa entra in vigore il 1° gennaio 1981».

    11
    Inoltre, ai sensi dell’art. 21, n. 1, del decreto ministeriale:

    «Ogni credito che costituisca oggetto di una domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari da parte di una autorità richiedente di un altro Stato membro è considerato dagli uffici doganali competenti o dall’Erario come un credito sorto in Grecia e il suo recupero è regolato dalle disposizioni della legislazione ellenica, in particolare quelle del Codice di recupero delle entrate pubbliche (…)».


    La controversia principale e la questione pregiudiziale

    12
    Con sentenza della Corte d’appello di Catania 8 ottobre 1970, i membri dell’equipaggio della «Ster», nave battente bandiera panamense, tra cui i resistenti nelle cause principali, erano condannati a pene detentive e al pagamento di dazi doganali e di altre tasse per aver importato illegalmente tabacco nel territorio italiano. Con sentenza 31 gennaio 1972, la Corte suprema di cassazione rigettava il ricorso proposto contro la suddetta sentenza.

    13
    La domanda delle autorità italiane tendente al recupero dei diritti in questione, pari ad un totale di 1 787 485 050 lire italiane (ITL), comprensive degli interessi e di altre spese, era trasmessa alle competenti autorità elleniche (ossia il servizio speciale delle indagini doganali della direzione generale delle dogane), le quali dichiaravano, con decisione 6 febbraio 1996, presa in applicazione della direttiva, così come della legge n. 1402/1983 e del decreto ministeriale, che il documento italiano che permetteva il recupero dei detti crediti costituiva titolo esecutivo in Grecia.

    14
    I sigg. Tsapalos e Diamantakis impugnavano le suddette decisioni dinanzi al Dioikitiko Protodikeio Peiraios (Tribunale amministrativo ellenico di primo grado del Pireo) che le annullava per quanto concerneva i resistenti nelle cause principali, in quanto l’assistenza reciproca tra la Repubblica ellenica e gli altri Stati membri per il recupero dei crediti riguardava solo quelli sorti successivamente all’entrata in vigore della legge n. 1402/1983. Il credito vantato dallo Stato italiano era sorto nel 1968, anno nel corso del quale il reato di contrabbando era stato contestato, ed era stato confermato dalle citate sentenze della Corte d’appello di Catania del 1970 e della Corte suprema di cassazione del 1972.

    15
    L’Elliniko Dimosio proponeva appello avverso questa sentenza dinanzi al Dioikitiko Efeteio Peiraios, facendo valere che le disposizioni della legge n. 1402/1983 dovevano essere interpretate alla luce della finalità della direttiva, il cui art. 1 mira al recupero di crediti che sono sorti in un altro Stato membro, di modo che i crediti sorti antecedentemente all’entrata in vigore di queste disposizioni entrerebbero egualmente nel campo d’applicazione della direttiva medesima.

    16
    In tali circostanze il Dioikitiko Efeteio Peiraios decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, che è formulata identicamente nei due procedimenti:

    «Se l’art. 1 della direttiva (…) debba essere interpretato nel senso che le disposizioni della direttiva stessa si applicano anche ai crediti sorti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore della direttiva, derivanti da un titolo esecutivo emesso dalle competenti autorità di tale Stato parimenti prima dell’entrata in vigore della direttiva – come avvenuto per il titolo esecutivo dello Stato italiano nel caso di specie – e, di conseguenza, nel senso che tali crediti, che sono rimasti insoluti e non hanno potuto essere recuperati in un altro Stato membro, possono, dopo l’entrata in vigore della direttiva, decorso il relativo periodo transitorio, ed avvenuto ormai l’adeguamento da parte degli altri Stati membri con l’adozione delle necessarie disposizioni di attuazione, essere riscossi, previa domanda dell’“autorità richiedente” inoltrata, in forza dell’art. 3 della direttiva, all’“autorità adita”».

    17
    Con ordinanza del presidente della Corte 9 dicembre 2002, i due procedimenti sono stati riuniti ai fini delle fasi scritta e orale nonché della sentenza.


    Sulla questione pregiudiziale

    18
    Con la sua questione il giudice del rinvio domanda, sostanzialmente, se la direttiva debba essere interpretata nel senso che essa si applica ai crediti doganali che sono sorti in uno Stato membro e costituiscono oggetto di un titolo emesso da questo Stato prima dell’entrata in vigore della direttiva nell’altro Stato membro, ove l’autorità destinataria dell’istanza ha sede.

    19
    A questo riguardo bisogna ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le norme di procedura sono generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui esse entrano in vigore, a differenza delle norme di merito che sono abitualmente interpretate come non applicabili a situazioni sorte antecedentemente alla loro entrata in vigore [v., specificamente, sentenze 12 novembre 1981, cause riunite 212/80‑217/80, Salumi e a., Racc. pag. 2735, punto 9; 6 luglio 1993, cause riunite C‑121/91 e C‑122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, Racc. pag. I‑3873, punto 22, e 7 settembre 1999, causa C‑61/98, De Haan, Racc. pag. I‑5003, punto 13].

    20
    Così come hanno osservato a buon diritto il governo ellenico e la Commissione, dato che la direttiva regola unicamente il riconoscimento e l’esecuzione di alcune categorie di crediti sorti in un altro Stato membro, senza enunciare regole relative alla loro nascita o alla loro portata, le disposizioni di questa direttiva vanno considerate norme di procedura.

    21
    Inoltre, nessuna disposizione della direttiva permette di ritenere che il legislatore comunitario abbia inteso limitare l’applicazione delle norme di procedura ai soli crediti sorti dopo l’entrata in vigore di questa direttiva nello Stato membro ove l’autorità destinataria dell’istanza ha sede.

    22
    Invece, la finalità della direttiva che è, così come risulta dal secondo e dal terzo ‘considerando’, di sopprimere gli ostacoli al funzionamento del mercato comune derivanti dalle difficoltà legate al recupero internazionale dei crediti in oggetto, così come d’impedire la realizzazione di operazioni fraudolente, perora in favore dell’applicabilità della direttiva ai crediti già sorti alla data di entrata in vigore di quest’ultima nello Stato membro ove l’autorità destinataria dell’istanza ha sede.

    23
    Alla luce di ciò, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che la direttiva deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai crediti doganali che sono sorti in uno Stato membro e costituiscono oggetto di un titolo emesso da questo Stato prima dell’entrata in vigore della detta direttiva nell’altro Stato membro, ove l’autorità destinataria dell’istanza ha sede.


    Sulle spese

    24
    Le spese sostenute dal governo ellenico e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Per questi motivi,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Dioikitiko Efeteio Peiraios con sentenze 28 giugno 2002, dichiara:

    La direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, relativa all’assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell’imposta sul valore aggiunto e di talune accise, come modificata dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai crediti doganali che sono sorti in uno Stato membro e costituiscono oggetto di un titolo emesso da questo Stato prima dell’entrata in vigore della detta direttiva nell’altro Stato membro, ove l’autorità destinataria dell’istanza ha sede.

    Rosas

    Schintgen

    Colneric

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 1° luglio 2004.

    Il cancelliere

    Il presidente della Terza Sezione

    R. Grass

    A. Rosas


    1
    Lingua processuale: il greco.

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