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Document 62002CJ0006

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 marzo 2003.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
    Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione delle merci - Misure di effetto equivalente - Indicazione di provenienza - Marchi regionali.
    Causa C-6/02.

    Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-02389

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:136

    62002J0006

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 marzo 2003. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione delle merci - Misure di effetto equivalente - Indicazione di provenienza - Marchi regionali. - Causa C-6/02.

    raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-02389


    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parti


    Nella causa C-6/02,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata da sig. H. van Lier e dalla sig.ra J. Adda, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Colomb, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta,

    avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo la protezione giuridica nazionale concessa alla denominazione «Salaisons d'Auvergne» nonché ai marchi regionali «Savoie», «Franche-Comté», «Corse», «Midi-Pyrénées», «Normandie», «Nord-Pas-de-Calais», «Ardennes de France», «Limousin», «Languedoc-Roussillon» e «Lorraine», la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 28 CE,

    LA CORTE

    (Terza Sezione),

    composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore) e dalla sig.ra F. Macken, giudici,

    avvocato generale: sig. J. Mischo,

    cancelliere: sig. R. Grass,

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 dicembre 2002,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 gennaio 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo la protezione giuridica nazionale concessa alla denominazione «Salaisons d'Auvergne» nonché ai marchi regionali «Savoie», «Franche-Comté», «Corse», «Midi-Pyrénées», «Normandie», «Nord-Pas-de-Calais», «Ardennes de France», «Limousin», «Languedoc-Roussillon» e «Lorraine», la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 28 CE.

    Sfondo normativo

    Normativa comunitaria

    2 Ai sensi dell'art. 28 CE, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente. Tuttavia, secondo l'art. 30 CE, le restrizioni all'importazione giustificate, in particolare, da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale sono autorizzate qualora non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.

    3 L'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1997, n. 535 (GU L 83, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 2081/92»), dispone:

    «Ai fini del presente regolamento si intende per:

    (...)

    b) "indicazione geografica": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

    - originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese

    e

    - di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata».

    4 La protezione di un'indicazione geografica in conformità del regolamento n. 2081/92 ha effetto, a seguito della procedura di cui agli artt. 5-7 di quest'ultimo, con l'adozione di una decisione di registrazione da parte della Commissione.

    5 L'art. 17 del regolamento n. 2081/92 dispone che, «[e]ntro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore [di tale] regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma [del detto] regolamento». La Commissione registra le dette denominazioni nei limiti in cui sono conformi ai criteri definiti agli artt. 2 e 4 dello stesso regolamento. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni così comunicate sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione.

    6 Peraltro l'art. 5, n. 5, del regolamento n. 2081/92 è così formulato:

    «Lo Stato membro verifica che la domanda [di registrazione] sia giustificata e, qualora ritenga che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, trasmette alla Commissione la domanda, corredata del disciplinare di cui all'articolo 4 e di qualsiasi altra documentazione sulla quale ha fondato la propria decisione.

    Tale Stato membro può, a titolo transitorio, accordare alla denominazione così trasmessa una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adeguamento, solo in via transitoria a decorrere dalla data della trasmissione; la protezione nazionale e il periodo di adeguamento possono parimenti essere accordati in via transitoria alle stesse condizioni nell'ambito di una domanda di modifica del disciplinare.

    La protezione nazionale transitoria cessa di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla registrazione in virtù del presente regolamento. Al momento di tale decisione può essere fissato un periodo di adeguamento non superiore a 5 anni, a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni per almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

    Le conseguenze di una tale protezione nazionale, nel caso in cui la denominazione non fosse registrata ai sensi del presente regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

    Nel caso in cui la domanda riguardi una denominazione che designi anche un'area situata in un altro Stato membro, quest'ultimo deve essere consultato prima che venga presa qualsiasi decisione»

    La normativa nazionale

    7 In seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 2081/92 la Repubblica francese ha adottato la legge 3 gennaio 1994, n. 94-2, relativa al riconoscimento della qualità dei prodotti agricoli ed alimentari (JORF del 4 gennaio 1994, pag. 131; in prosieguo: la «legge n. 94-2»). L'art. L. 115-23-1 del code de consommation (codice del consumo), quale modificato da tale legge (in prosieguo: il «code de la consommation»), dispone:

    «(...)

    (...) Sul marchio o sulla certificazione di conformità non può figurare la menzione geografica se quest'ultima non è registrata come indicazione geografica protetta.

    Tuttavia, se l'autorità amministrativa ha chiesto la registrazione di questa menzione geografica come indicazione geografica protetta, il marchio o la certificazione di conformità può includere questa menzione, anche nelle caratteristiche specifiche, fino alla data della decisione relativa alla sua registrazione.

    (...).

    I prodotti agricoli ed alimentari che beneficiavano, prima della pubblicazione della legge 3 gennaio 1994, n. 94-2, relativa al riconoscimento della qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, di un marchio per prodotti agricoli o di una certificazione di conformità possono continuare ad includere una menzione di origine geografica senza beneficiare di un'indicazione geografica protetta per un periodo di otto anni a decorrere dalla data di pubblicazione della legge citata».

    Procedimento precontenzioso

    8 Conformemente alla procedura prevista dall'art. 169 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 226 CE) con lettera 28 aprile 1999, la Commissione, dopo aver diffidato la Repubblica francese, ingiungendole di presentare le sue osservazioni, le ha inviato un parere motivato. Nel detto parere, la Commissione sosteneva in particolare che, mantenendo in vigore la protezione giuridica nazionale offerta alle denominazioni controverse, tale Stato membro era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE). Essa invitava la Repubblica francese ad adottare i provvedimenti richiesti per conformarsi al parere motivato entro due mesi a decorrere dalla data di notifica dello stesso. Alla luce delle informazioni comunicate dalle autorità francesi alla Commissione a seguito del detto parere, essa ha ritenuto che la Repubblica francese non si fosse conformata alle richieste che vi erano espresse e ha deciso di proporre il ricorso in esame.

    Sul merito

    9 La Commissione fa valere che la conformità al diritto comunitario dei marchi istituiti dalla normativa francese deve essere valutata alla luce degli artt. 28 CE e 30 CE, interpretati segnatamente in riferimento alle disposizioni del regolamento n. 2081/92.

    10 Per quanto riguarda la denominazione «Salaisons d'Auvergne», la Commissione osserva che le autorità francesi hanno precisato che questa denominazione dovrebbe essere oggetto di una domanda di registrazione in quanto indicazione geografica ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 2081/92. La Commissione dubita tuttavia che una denominazione del genere possa essere registrata, in quanto tale regolamento consente la registrazione di un determinato prodotto agricolo o alimentare, ma non di una categoria di prodotti come quelli compresi nel termine «salaisons». In ogni caso, in mancanza di una domanda di registrazione della denominazione «Salaisons d'Auvergne», le autorità francesi non potrebbero fondatamente far valere l'art. 5, n. 5, del detto regolamento, che avrebbe attribuito loro la possibilità di proteggere in via transitoria e a livello nazionale la denominazione in attesa di una decisione comunitaria relativa alla sua registrazione.

    11 Per quanto attiene alle altre denominazioni controverse, la Commissione rammenta che l'art. L. 115-23-1 del code de la consommation, affermando che su un marchio «non può figurare la menzione geografica se quest'ultima non è registrata come indicazione geografica protetta», introduce tuttavia un periodo transitorio di otto anni a decorrere dalla data di pubblicazione della legge n. 94-2, durante il quale i prodotti agricoli ed alimentari che beneficiavano, prima della pubblicazione della detta legge, di un marchio possono continuare ad includere una menzione di origine geografica senza beneficiare di un'indicazione geografica protetta. Essa precisa di non ignorare le eventuali difficoltà tecniche che potrebbero eventualmente incontrare gli operatori economici e gli organi regionali competenti nell'ambito della rifusione della normativa in materia di marchi. Nondimeno essa non potrebbe ammettere un periodo transitorio di otto anni, che configurerebbe una violazione degli artt. 28 CE e 30 CE.

    12 La Commissione sostiene che le disposizioni francesi che istituiscono le denominazioni controverse possono avere effetti sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri, in quanto, in particolare, tali disposizioni favoriscono la commercializzazione delle merci di origine nazionale a detrimento delle merci importate. La loro applicazione creerebbe e manterrebbe di per sé una disparità di trattamento tra queste due categorie di merci.

    13 Le denominazioni controverse sarebbero destinate ad informare il consumatore del fatto che il prodotto agricolo o alimentare su cui sono apposte proviene da una regione determinata. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 2081/92, che mira precisamente a definire, in maniera esclusiva, le condizioni alle quali può essere istituita la protezione di una denominazione che stabilisce un nesso tra taluni prodotti agricoli e alimentari, da un lato, e un'origine geografica particolare, dall'altro, la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche potrebbe ormai essere effettuata unicamente nell'ambito definito da tale regolamento.

    14 Nel controricorso il governo francese non nega che, a seguito dell'adozione della legge n. 94-2, la sua disciplina nazionale non è conforme al diritto comunitario.

    15 Tuttavia, tale governo sostiene, nella controreplica, che l'adozione di un nuovo contesto normativo ha posto fine all'inadempimento. Al riguardo esso fa valere quanto segue:

    - la denominazione «Salaisons d'Auvergne» è stata soppressa dall'art. 6 del decreto del Ministro dell'Agricoltura, dell'Alimentazione, della Pesca e degli Affari rurali nonché del sottosegretario di Stato alle Piccole e Medie Imprese, al Commercio, all'Artigianato, alle Professioni liberali e al Consumo 12 agosto 2002, recante modifica di decreti relativi ai marchi regionali (JORF dell'11 settembre 2002, pag. 15051; in prosieguo: il «decreto congiunto»);

    - per quanto riguarda il marchio regionale «Savoie», risulta dall'art. 1 del decreto congiunto che sono state soppresse le denominazioni «jésus, rosette», «pur jus de pomme de Savoie» e «plants de vigne de Savoie»;

    - benché non sia stata formalmente necessaria alcuna modifica per il marchio regionale «Franche-Comté», dall'art. 2 del decreto congiunto risulta che la menzione «morbier au lait cru» non figura più nell'elenco delle denominazioni protette;

    - il marchio regionale «Corse» è stato abrogato dal decreto del Ministro dell'Agricoltura, dell'Alimentazione, della Pesca e degli Affari rurali 12 agosto 2002, recante abrogazione di un regolamento generale sul marchio agricolo (JORF dell'11 settembre 2002, pag. 15051);

    - l'abrogazione del marchio regionale «Midi-Pyrénées» risulta dall'art. 3 del decreto congiunto;

    - per quanto riguarda il marchio regionale «Nord-Pas-de-Calais», solo le denominazioni la cui domanda di registrazione come indicazione geografica è in corso sono rimaste, conformemente all'art. 4 del decreto congiunto, sull'elenco delle denominazioni protette;

    - le disposizioni relative al marchio regionale «Ardennes de France», come risulta dall'art. 5 del decreto congiunto, sono state abrogate;

    - per quanto riguarda il marchio regionale «Lorraine» , le denominazioni derivanti da tale marchio sono state registrate come indicazioni geografiche dal regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92 (GU L 148, pag. 1), e

    - per quanto riguarda i marchi regionali «Normandie», «Limousin» e «Languedoc-Roussillon», l'adeguamento al diritto comunitario del diritto nazionale non imponeva alcuna modifica di quest'ultimo.

    16 A questo proposito occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 7 novembre 2002, causa C-352/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-10263, punto 6).

    17 Ora, nella fattispecie, la Repubblica francese non contesta di non aver adottato i provvedimenti necessari per conformarsi al diritto comunitario entro il termine a tal fine impartito nel parere motivato.

    18 Per giunta, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 19 marzo 2002, causa C-13/00, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-2943, punto 21). Inoltre uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

    19 Pertanto, il ricorso deve essere accolto.

    20 Di conseguenza, occorre dichiarare che, non avendo posto fine, entro il termine fissato nel parere motivato, alla protezione giuridica nazionale concessa alle denominazioni controverse, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 28 CE.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    21 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Terza Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Non avendo posto fine, entro il termine fissato nel parere motivato, alla protezione giuridica nazionale concessa alla denominazione «Salaisons d'Auvergne» nonché ai marchi regionali «Savoie», «Franche-Comté», «Corse», «Midi-Pyrénées», «Normandie», «Nord-Pas-de-Calais», «Ardennes de France», «Limousin», «Languedoc-Roussillon» e «Lorraine», la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 28 CE.

    2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

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