Conclusions
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 16 marzo 2004(1)
Causa C-136/02 P
Mag Instrument Inc.
contro
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 – Forme tridimensionali di lampade tascabili – Carattere distintivo»
Fatti
1.
Il 29 marzo 1996 la Mag Instrument Inc., con sede in Ontario (Stati Uniti d’America), ha presentato, ai sensi del regolamento
n. 40/94
(2)
, cinque domande di registrazione di marchi tridimensionali comunitari presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI»).
2.
I marchi tridimensionali di cui era richiesta la registrazione (in prosieguo, anche: i «marchi richiesti») erano forme di
lampade tascabili cilindriche immesse sul mercato da tale impresa.
3.
I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano, in seguito alla modifica effettuata a questo proposito
dalla ricorrente il 18 novembre 1997, nelle classi 9 e 11 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale
dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato; essi corrispondono alla seguente
descrizione:
- –
- «accessori per apparecchi di illuminazione, in particolare lampade tascabili (torce)» e
- –
- «apparecchi di illuminazione, in particolare lampade tascabili (torce), comprese parti e accessori dei suddetti articoli».
4.
Con tre decisioni 11 marzo 1999 e due 15 marzo 1999 l’esaminatore dell’UAMI ha respinto le domande, ai sensi dell’art. 38
del regolamento n. 40/94, poiché i marchi erano privi di carattere distintivo.
5.
L’11 maggio 1999 la Mag Instrument Inc. ha presentato ricorso, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, contro ciascuna
decisione dell’esaminatore, e tutti e cinque i ricorsi sono stati respinti con decisione della commissione di ricorso 14 febbraio
2000, in cui è stato affermato che la sola forma può costituire un segno distintivo dell’origine del prodotto solo se presenta
particolarità sufficientemente differenti dalle forme consuete nel suo genere perché un potenziale acquirente la percepisca,
innanzitutto, come un’indicazione dell’origine del prodotto e non come una rappresentazione dello stesso. Qualora non vi sia
una tale differenza, la forma è descrittiva e rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento
n. 40/94.
6.
Secondo la commissione di ricorso, il problema essenziale consiste nel chiarire se la rappresentazione di uno dei marchi in
questione suggerisca immediatamente all’acquirente medio l’origine di una lampada tascabile o semplicemente la natura del
prodotto. Inoltre, essa aggiunge che:
- –
- da un lato, il fatto che il disegno risulti interessante non implica che sia distintivo in modo intrinseco;
- –
- dall’altro, il rifiuto della registrazione di un segno ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), per mancanza di carattere distintivo,
non significa che sia sufficiente un minimo indizio di tale carattere per registrarlo, poiché dalla stessa ratio del regolamento
n. 40/94 risulta che il grado richiesto dev’essere tale da consentire al marchio di fungere da indicazione di origine.
La commissione di ricorso afferma che, nonostante le numerose qualità interessanti di ciascuna delle forme proposte, nessuna
di esse presenta, per l’acquirente medio di una lampada tascabile, tale condizione di esclusività richiesta (punti 11‑18 della
decisione impugnata).
Sentenza impugnata
7.
La Mag Instrument ha fatto valere, dinanzi al Tribunale di primo grado, un solo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 7,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
8.
Nell’ambito di tale motivo, la ricorrente ha sostenuto l’inesistenza di una «forma usuale» per le lampade tascabili, contestando
che i marchi richiesti costituiscano una «forma generica» di tali prodotti. Essa ha contestato la decisione della commissione
di ricorso in quanto non indica i criteri cui un marchio tridimensionale deve attenersi affinché ne venga riconosciuto il
carattere distintivo, affermando che la stessa non ha giustificato l’assenza del detto carattere distintivo di una forma di
lampada tascabile, né ha precisato i casi in cui il consumatore medio può dedurre da tale forma l’origine del prodotto.
9.
La commissione di ricorso non avrebbe preso in considerazione alcuni dati che dimostrano il carattere distintivo dei marchi
richiesti: una perizia sull’originalità, la creatività e l’esclusività delle forme in questione ed una proposta di audizione
come testimone del suo autore; determinati riferimenti contenuti nella letteratura specializzata; la presenza nelle collezioni
di vari musei; il conseguimento di premi internazionali; le decisioni di vari giudici e delle amministrazioni competenti per
la registrazione di alcuni paesi.
Allo stesso fine, la ricorrente ha prodotto la prova del fatto che le erano state inviate in riparazione imitazioni di bassa
qualità, nonché del fatto che erano commercializzate copie dei suoi prodotti con l’indicazione che avevano «il design della
lampada culto Mag Lite».
10.
Il Tribunale di primo grado, Quarta Sezione, ha respinto il ricorso con sentenza 7 febbraio 2002, Mag Instrument/UAMI
(3)
, in cui ha dichiarato che la funzione essenziale del marchio è di garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’origine
del prodotto o del servizio designato. A tale proposito, l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non prevede un
regime diverso a seconda delle differenti categorie di marchi, per cui non occorre applicare ai marchi tridimensionali costituiti
dalla forma dei prodotti stessi criteri più severi rispetto a quelli applicati ad altre categorie di marchi
(4)
. Inoltre, il carattere distintivo dev’essere valutato tenendo conto dell’aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente
informato e ragionevolmente attento ed avveduto
(5)
.
11.
Nell’esame concreto dei marchi in questione, il Tribunale di primo grado li ha contraddistinti per il fatto di avere un corpo
cilindrico, una delle forme consuete delle lampade tascabili; quattro di tali forme presentano un allargamento all’estremità
in cui si trova la lampadina, la quinta è interamente cilindrica. Tutte costituiscono forme utilizzate da altri fabbricanti
di lampade tascabili, di modo che i marchi richiesti forniscono al consumatore soprattutto un’idea del prodotto, senza consentire
di individualizzarlo né di associarlo ad un’origine commerciale determinata
(6)
.
12.
Quanto alle loro qualità estetiche e al loro disegno di rara originalità, tali forme appaiono come varianti dell’aspetto esteriore
abituale delle lampade tascabili piuttosto che come forme idonee ad individualizzarle e a segnalare un’origine commerciale
determinata
(7)
.
13.
Infine, la sentenza impugnata ha ammesso la possibilità che il consumatore medio abbia acquisito l’abitudine di riconoscere
i prodotti della ricorrente esclusivamente sulla base della loro forma, ma ha sottolineato che tale eventualità potrebbe essere
presa in considerazione soltanto in forza dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, disposizione che non è stata invocata
in nessuna fase del procedimento. Tutti gli elementi probatori dedotti al fine di dimostrare il carattere distintivo dei marchi
richiesti riguardano, tuttavia, l’uso delle lampade tascabili, per cui non risulterebbero pertinenti nell’ambito della valutazione
del loro carattere distintivo intrinseco
(8)
.
Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
14.
Il ricorso è pervenuto nella cancelleria della Corte di giustizia l’11 aprile 2002.
15.
La Mag Instrument e l’UAMI hanno presentato osservazioni scritte ed hanno partecipato all’udienza svoltasi il 5 febbraio 2004.
Esame dei motivi d’impugnazione
16.
A sostegno del suo ricorso, la Mag Instrument solleva sette motivi d’impugnazione, la maggior parte dei quali vertono su una
pretesa violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Essi possono essere così riassunti:
- –
- primo motivo: errore nella valutazione del carattere distintivo del segno nel suo insieme;
- –
- secondo motivo: mancata considerazione di elementi probatori pertinenti;
- –
- terzo motivo: violazione del diritto al contraddittorio;
- –
- quarto motivo: errore nella valutazione del carattere distintivo basata su supposizioni arbitrarie;
- –
- quinto motivo: errore nella valutazione del carattere distintivo basata su supposizioni di carattere generale non provate;
- –
- sesto motivo: errore nella valutazione del carattere distintivo per applicazione di criteri eccessivamente restrittivi;
- –
- settimo motivo: errore nella valutazione del carattere distintivo per aver giudicato che si tratta di forme usuali.
17.
Ai fini dell’esame, occorre raggruppare i motivi in funzione della natura della violazione fatta valere.
Osservazione preliminare
18.
Come risulta dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, è sufficiente che sia presente uno degli impedimenti assoluti alla
registrazione ivi elencati per far sì che un segno non possa essere registrato come marchio comunitario
(9)
.
19.
Orbene, la commissione di ricorso ha rilevato che i segni in questione non erano idonei ad essere registrati poiché rientrano
negli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.
Tuttavia, il ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado si è basato esclusivamente sulla lett. b), per cui
la Corte di Giustizia deve pronunciarsi unicamente in merito alla rilevanza del motivo di rifiuto ivi contemplato.
Pertanto, anche qualora la Corte giungesse alla conclusione che occorre annullare la sentenza impugnata, rilevando che i segni
presentano il necessario carattere distintivo concreto, non si sarebbero superati tutti gli impedimenti alla sua registrazione.
Occorrerebbe ancora verificare se la commissione di ricorso abbia applicato in modo errato l’art. 7, n. 1, lett. c).
20.
Secondo quanto affermato nelle conclusioni presentate il 6 novembre 2003 nella causa Henkel/OAMI
(10)
, è preferibile effettuare una prima qualificazione dei segni costituiti dalla forma del prodotto a norma dell’art. 7, n. 1,
lett. c), del regolamento n. 40/94, di guisa che lルesaminatore verifichi che il segno di cui viene chiesta la registrazione
non coincide, per i suoi caratteri essenziali, con l’idea del prodotto che il consumatore medio si crea, poiché, altrimenti,
la registrazione di tale segno dovrebbe essere negata in conformità alla lett. c), in quanto rappresenta una nuova descrizione
grafica del prodotto.
21.
La qualificazione in conformità alla citata lett. c) offre inoltre il vantaggio di consentire indiscutibilmente di invocare
il principio della libera disponibilità, il che autorizzerebbe l’esaminatore, nel valutare l’attitudine di una forma a costituire
un marchio, a soppesare considerazioni
pro futuro. Tuttavia, appare dubbio che il detto principio possa valere, in ogni caso, nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94.
Sul primo, sul sesto e sul settimo motivo d’impugnazione: errore nella valutazione del carattere distintivo concreto
22.
Con i detti motivi, la ricorrente contesta il modo in cui il giudice di primo grado ha valutato l’idoneità delle forme oggetto
della domanda a distinguere, in concreto, i prodotti aventi una determinata origine commerciale.
23.
Essa lamenta, in primo luogo, che la sentenza non ha tenuto conto dell’impressione d’insieme che suscitano i segni tridimensionali
di cui trattasi. Il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto precisare i criteri ottici ed estetici che contraddistinguono
ciascun marchio, considerato nel suo complesso, dato che la descrizione effettuata di ognuna delle lampade tascabili risulta
insufficiente. La Mag Instrument l’avrebbe effettuata in modo particolareggiato sotto le seguenti rubriche: «Forma», «Struttura
della superficie», «Qualità della superficie» e «Impressione d’insieme».
24.
Tale motivo dev’essere respinto. Da un lato, la sentenza impugnata non ha effettuato un esame di ciascuna parte dei segni
in questione senza fare riferimento all’impressione che si ricava dalla visione d’insieme. Essa ha meramente rilevato che
le dette forme (corpo interamente cilindrico o dotato di un’estremità allargata) corrispondevano a quelle consuete delle lampade
tascabili, per cui non consentivano al consumatore di individualizzare il prodotto né di associarlo ad un’origine commerciale
determinata.
Dall’altro, non è provato che la ricorrente abbia chiesto al giudice di primo grado di effettuare il suo esame sulla base
di criteri specifici né con riferimento ad aspetti determinati dei marchi, per cui, in tale parte, il motivo sarebbe nuovo,
e pertanto da dichiarare irricevibile per non essere stato sollevato a tempo debito dinanzi al giudice
a quo.
25.
Il sesto motivo d’impugnazione è diretto a censurare la sentenza impugnata per aver applicato, al fine di valutare il carattere
distintivo di un marchio costituito dalla forma del prodotto, criteri più restrittivi rispetto a quelli utilizzati per le
altre categorie di marchi.
26.
Secondo la ricorrente, dopo aver sottolineato correttamente, ai punti 32 e 34, che per le differenti categorie di marchi valgono
gli stessi tipi di criteri o requisiti e che l’esistenza di un carattere distintivo minimo è sufficiente per escludere l’applicazione
dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad accertare che i segni
in questione appaiono piuttosto come «varianti di una delle forme abituali delle lampade tascabili». A suo avviso, il Tribunale
di primo grado avrebbe dovuto dedurre dalla sentenza 20 settembre 2001, Procter & Gamble/UAMI, «Baby-dry»
(11)
, che, nel caso di marchi costituiti dalla forma, ogni scostamento percettibile rispetto ai prodotti correnti sarebbe sufficiente
per conferire agli stessi il carattere distintivo necessario per essere registrati.
Qualora si tratti di «varianti» di una forma – aggiunge la ricorrente – non vi è dubbio che tra le une e le altre sussistono
differenze o modifiche, per cui, non riconoscendo il carattere distintivo, il giudice di primo grado avrebbe applicato un
criterio più restrittivo di quello utilizzato per i marchi denominativi.
27.
Tale motivo si basa su un equivoco nella comprensione della sentenza impugnata e, ad ogni modo, non è giustificato dalla giurisprudenza
invocata.
28.
Quando il Tribunale di primo grado rileva che i segni tridimensionali oggetto della domanda costituiscono «varianti» di una
delle forme abituali delle lampade tascabili, esso intende affermare, in realtà, che i detti segni non sono altro che «manifestazioni»
di tale forma abituale. Per la stessa ragione, il medesimo rileva poi che i detti segni non costituiscono forme idonee ad
individualizzare i prodotti.
Lo stesso si deduce dal punto 36 della sentenza impugnata, dove si rileva che, in tutte le domande, «i marchi corrispondono
a forme comunemente utilizzate da altri fabbricanti di lampade tascabili presenti sul mercato».
29.
Inoltre, anche supponendo che nel giudizio di primo grado siano state rilevate, con tale affermazione, alcune differenze tra
le forme oggetto della domanda ed i prodotti abitualmente commercializzati, ciò non significa che, non tenendone conto, sia
stato violato l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
30.
Certo, il criterio relativo a
«ogni scostamento percettibile» tra i termini di confronto può comprendere «ogni scostamento, per piccolo che sia».
Tale esame, minimo, non risulta tuttavia sufficiente per garantire che i marchi assolvano la loro funzione di identificazione.
31.
Per questa ragione, nelle conclusioni presentate il 31 gennaio 2002 nella causa Koninklijke KPN Nederland, «Postkantoor»
(12)
, ho proposto che uno scostamento venga considerato percettibile qualora riguardi elementi importanti della forma del segno
o del suo significato. Per quanto concerne la forma, tale scostamento sussisterebbe sempreché, per il carattere inusuale o
fantasioso della combinazione, il neologismo prevalga sulla somma dei suoi termini. Per quanto riguarda il significato, lo
scostamento, per essere percettibile, dovrebbe presupporre che l’evocazione prodotta dal segno composto non coincida esattamente
con la somma delle indicazioni degli elementi descrittivi
(13)
.
32.
L’avvocato generale Jacobs ha inoltre precisato, nelle conclusioni presentate il 10 aprile 2003, relative alla causa UAMI/Wrigley,
«Doublemint»
(14)
, che è necessario che le differenze rilevanti ai fini della registrazione di un marchio siano «più che minime»
(15)
.
33.
Nell’ambito dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva sui marchi d’impresa
(16)
, la Corte di giustizia ha affermato di recente che un segno è identico al marchio nel caso in cui, considerato complessivamente,
contenga differenze talmente insignificanti da non essere percepite da un consumatore medio
(17)
.
34.
Da parte sua, la citata sentenza Postkantoor, ha dichiarato che uno scostamento percettibile tra la parola e la semplice somma
degli elementi che la compongono presuppone o che, a causa del carattere insolito della combinazione in relazione ai detti
prodotti o servizi, si produca un’impressione sufficientemente diversa da quella suggerita dalla semplice unione delle indicazioni
fornite dagli elementi che la compongono, così da prevalere sull’insieme, o che la parola sia entrata nel linguaggio corrente,
acquisendo un significato proprio, in modo da essere d’ora in avanti autonoma rispetto agli elementi che la costituiscono.
In quest’ultimo caso, si deve verificare se la parola che ha acquisito un significato proprio non sia a sua volta descrittiva
ai sensi della stessa disposizione
(18)
.
35.
Per il resto, la sentenza DKV/UAMI, «Companyline»
(19)
, e le ordinanze 5 febbraio 2004, Telefon & Buch/UAMI, «Universaltelefonbuch, Universalkommunikationsverzeichnis»
(20)
, e Streamserve/UAMI, «Streamserve»
(21)
, hanno confermato la valutazione effettuata dal giudice di primo grado in casi relativi a vocaboli che contenevano alcuni
scostamenti percettibili minimi nel modo di designare i rispettivi prodotti.
36.
Pertanto, il Tribunale di primo grado, anche supponendo che avesse riconosciuto alcune differenze tra i marchi richiesti e
la presentazione consueta dei beni in questione, non avrebbe applicato a segni costituiti dalla forma del prodotto criteri
più restrittivi rispetto a quelli utilizzati per altre categorie di marchi.
37.
Il settimo motivo è diretto a contestare l’affermazione di cui al punto 37 della sentenza impugnata, in cui si asserisce che
«il consumatore medio è abituato a vedere forme analoghe a quelle in questione, che presentano una larga varietà di design».
Secondo la ricorrente, tale dato mostra che il consumatore medio presta attenzione all’immagine dei prodotti e, pertanto,
alle diverse varianti, come indicazione di origine.
38.
Tale motivo è ininfluente. Il Tribunale di primo grado non ha conferito alla detta affermazione la portata generale che le
si vuole attribuire; esso si è limitato ad osservare che le lampade tascabili controverse non si distinguono sufficientemente
dalle altre.
39.
Per le ragioni sopra esposte, occorre quindi respingere il primo, il sesto ed il settimo motivo.
Sul secondo, sul quarto e sul quinto motivo d’impugnazione: errore nell’accertamento di fatto relativo al carattere distintivo
40.
Con il secondo motivo d’impugnazione, la Mag Instrument sostiene che l’accertamento effettuato dal giudice di primo grado
è viziato da un errore di diritto, in quanto lo stesso non ha tenuto conto di elementi rilevanti, di fatto e probatori, sottoposti
al suo esame.
La ricorrente si riferisce, in particolare, alla perizia, ai riferimenti contenuti in determinati libri, alla presenza nelle
collezioni di vari musei, al conseguimento di premi internazionali e al fatto che le falsificazioni dei suoi prodotti le siano
attribuite, pur senza essere dotate di marchio 22 –V. supra, punto 10..
41.
A suo avviso, il Tribunale di primo grado ha respinto i detti elementi ingiustamente, basandosi sul fatto che essi erano rilevanti
solo nell’ambito dell’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento
n. 40/94, mentre, in realtà, essi si riferiscono a peculiarità inerenti alle lampade tascabili, come l’originalità, la creatività
e il carattere distintivo, per cui non vanno collegati alla fattispecie di usucapione della proprietà intellettuale prevista
dal citato art. 7, n. 3, che servirebbe soltanto da contropartita delle falsificazioni che le vengono attribuite, qualora
il pubblico associ la forma delle imitazioni alla ricorrente a causa dell’uso commerciale che ne viene fatto.
42.
Con il quarto motivo d’impugnazione, la Mag Instrument addebita al Tribunale di primo grado di aver orientato la sua valutazione
del carattere distintivo, conformemente all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sulla base di supposizioni arbitrarie
e non secondo la percezione effettiva dei marchi da parte dei consumatori.
A tale proposito, essa fa riferimento al settimo ‘considerando’ del preambolo del regolamento n. 40/94, in cui si afferma
che lo scopo originario del marchio è quello di fungere da indicazione d’origine, nonché all’art. 7, n. 1, che si riferisce
alla funzione dei segni «in commercio» [lett. c)] o al rischio che «il pubblico» sia ingannato [lett. g)]. A suo avviso, le
dette espressioni richiedono che il carattere distintivo di un segno sia determinato in base alla percezione reale del pubblico
interessato.
La Corte di giustizia, al punto 42 della sentenza Baby-dry 23 –Cit. nella precedente nota 11., in cui sostiene la necessità di «por[si] dal punto di vista di un consumatore di lingua inglese», nonché il Tribunale di
primo grado, in varie occasioni 24 –Sentenze del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2001, causa T-135/99, Taurus-Film/UAMI, «Cine Action» (Racc. pag. II-379,
punto 27), e causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI, «Giroform» (Racc. pag. II-433, punto 24)., avrebbero confermato la correttezza di tale interpretazione.
43.
Il quinto motivo d’impugnazione approfondisce tale censura. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe respinto
il carattere distintivo dei segni in questione, ricorrendo a supposizioni di carattere generale non sostenute da nessun accertamento
di fatto.
La Mag Instrument intende dedurre dall’art. 45 del regolamento n. 40/94 (è registrato «se la domanda soddisfa le disposizioni
del presente regolamento»), nonché dalla sentenza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2001, Erpo Möbelwerk/UAMI, «Das
Prinzip der Bequemlichkeit» 25 –Causa T-138/00 (Racc. pag. II-3739, punto 46)., il principio che spetta all’autorità competente per la registrazione e, se del caso, al Tribunale di primo grado provare
che il marchio è privo di carattere distintivo, il che implica realizzare accertamenti di fatto. Nel caso di specie, il giudice
di primo grado non avrebbe basato la sua decisione relativa al carattere usuale delle forme oggetto della domanda su nessun
elemento di fatto. Inoltre, lo stesso avrebbe omesso di analizzare quelli offerti nel procedimento, i quali dimostravano l’originalità,
la creatività ed il carattere distintivo delle forme richieste.
44.
Questi tre motivi vertono su un’interpretazione erronea della maniera di procedere del giudice comunitario nell’accertare
il carattere distintivo di un segno.
45.
A partire dalla sentenza 16 luglio 1998, Gut Springenheide e Tusky
(26)
, la Corte di giustizia ha adottato un criterio uniforme, di applicazione generale, per stabilire se una denominazione, un
marchio o una dicitura pubblicitaria siano idonei a indurre l’acquirente in errore,
sulla base della percezione presunta di un consumatore medio, normalmente informato, ragionevolmente attento ed avveduto, senza che occorra disporre perizie o sondaggi di opinioni
(27)
.
46.
Il detto criterio è stato confermato negli stessi termini in varie sentenze pronunciate in ambiti diversi
(28)
. Certamente, anche in materia di marchi
(29)
.
47.
Recentemente la Corte di giustizia ha dichiarato, inoltre, che il concreto carattere distintivo di un segno consistente nella
forma di un prodotto va esaminato con lo stesso criterio
(30)
.
48.
Se la capacità distintiva di un segno può essere valutata in base alla presunzione di ciò che un consumatore medio, normalmente
informato, ragionevolmente attento ed avveduto sia in grado di percepire, risulta superfluo procedere ad ulteriori indagini,
a studi analitici o comparativi, a perizie o a indagini statistiche. Per di più, tutti gli elementi probatori citati, di per
sé, non esimono l’esaminatore né il giudice dall’obbligo di esercitare la propria capacità di giudizio in base al modello
del consumatore medio, quale definito dal diritto comunitario
(31)
.
49.
Il tipo di esame indicato è quello corretto, soprattutto quando si tratta di segni destinati al pubblico in generale. Esso
non implica un confronto effettivo dei segni di cui si chiede la registrazione con quelli presenti in commercio, bensì con
un modello ideale costituito da elementi cui viene da pensare spontaneamente quando si immagina la forma del prodotto.
50.
Al detto schema, basato su una presunzione, anche se oggettivo, occorre fare riferimento in sede di valutazione del carattere
distintivo di un segno che simbolizza prodotti o servizi destinati al consumatore medio. Solo qualora sussistano dubbi, o
in ambiti specialistici, spetta all’autorità competente per la registrazione e, se del caso, al giudice esaminare elementi
probatori esterni, come gli studi o le perizie
(32)
.
51.
Per queste ragioni, il Tribunale di primo grado ha potuto dichiarare, senza violare nessuna norma giuridica, che era lecito
ignorare i diversi mezzi di prova prodotti nel procedimento. Pertanto, il quarto e il quinto motivo devono essere respinti.
52.
Inoltre, il secondo motivo risulta ininfluente, in quanto censura la giustificazione del rifiuto di tener conto di elementi
probatori che, ad ogni modo, non erano indispensabili.
Sul terzo motivo d’impugnazione: violazione del diritto al contraddittorio
53.
Con il terzo motivo d’impugnazione, la ricorrente addebita al Tribunale di primo grado di non aver esaminato gli elementi
di fatto e probatori prodotti per dimostrare il carattere distintivo inerente ai marchi controversi, violando il suo diritto
al contraddittorio, quale previsto dal combinato disposto degli artt. 6, n. 2, UE, 6, della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e 41, n. 2, primo trattino, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea.
54.
Come ho rilevato sotto la rubrica precedente, il giudice di primo grado ha potuto validamente affermare l’irrilevanza di tali
elementi. Pertanto, non vi è stata violazione del diritto della ricorrente al contraddittorio.
Sulle spese
55.
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d’impugnazione in forza dell’art. 118,
la parte soccombente è condannata alle spese. Di conseguenza, qualora la Corte respinga, come propongo, la totalità dei motivi
dedotti dalla ricorrente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.
Conclusione
56.
Poiché ritengo che tutti i motivi sollevati siano irrilevanti per le ragioni che ho esposto, suggerisco alla Corte di giustizia
di respingere il presente ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado e di condannare la ricorrente alle
spese.
- 1 –
- Lingua originale: lo spagnolo.
- 2 –
- Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
- 3 –
- Causa T-88/00 (Racc. pag. II-467).
- 4 –
- Sentenza impugnata, punti 31 e 32.
- 5 –
- Sentenza impugnata, punto 35.
- 6 –
- Sentenza impugnata, punto 36.
- 7 –
- Sentenza impugnata, punto 37.
- 8 –
- Sentenza impugnata, punto 39.
- 9 –
- Sentenza 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, «Companyline» (Racc. pag. I‑7561, punto 29).
- 10 –
- Cause riunite C‑456/01 P e C‑457/01 P, ancora pendenti.
- 11 –
- Causa C-383/99 (Racc. pag. I-6251; in prosieguo: la «sentenza Baby-dry»).
- 12 –
- Sentenza pronunciata il 12 febbraio 2004 nella causa C‑363/99 (Racc. pag. I-1619; in prosieguo: la «sentenza Postkantoor»).
- 13 –
- Paragrafo 70 delle conclusioni.
- 14 –
- Sentenza pronunciata il 23 ottobre 2003 nella causa C-191/01 P (Racc. pag. I-12447).
- 15 –
- Paragrafo 76 delle conclusioni.
- 16 –
- Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).
- 17 –
- Sentenza 20 marzo 2003, causa C-291/00, LTJ Diffusion (Racc. pag. I-2799, punto 53).
- 18 –
- Sentenza Postkantoor, cit. supra alla nota 12, punto 100.
- 19 –
- Cit. nella precedente nota 9.
- 20 –
- Causa C-326/01 P (Racc. pag. I-1371).
- 21 –
- Causa C-150/02 P (Racc. pag. I-1461).
- 22 –
- V. supra, punto 10.
- 23 –
- Cit. nella precedente nota 11.
- 24 –
- Sentenze del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2001, causa T-135/99, Taurus-Film/UAMI, «Cine Action» (Racc. pag. II-379,
punto 27), e causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI, «Giroform» (Racc. pag. II-433, punto 24).
- 25 –
- Causa T-138/00 (Racc. pag. II-3739, punto 46).
- 26 –
- Causa C-210/96 (Racc. pag. I-4657).
- 27 –
- Ibidem, punto 31.
- 28 –
- V. sentenze 28 gennaio 1999, causa C-303/97, Sektkellerei Kessler (Racc. pag. I-513, punto 36); 13 gennaio 2000, causa C-220/98,
Estée Lauder (Racc. pag. I-117, punto 27), e 21 giugno 2001, causa C-30/99, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I-4619, punto
32).
- 29 –
- V. sentenza 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik (Racc. pag. I-3819, punto 26).
- 30 –
- Sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Racc. pag. I-5475, punto 63).
- 31 –
- V. le conclusioni dell'avvocato generale Fennelly presentate il 16 settembre 1999 nella causa Estée Lauder (cit. nella precedente
nota 28, punto 29).
- 32 –
- Così opera il Tribunale di primo grado nella sentenza Giroform, cit. supra, alla nota 24.