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Document 62001CJ0202

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 novembre 2002.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Classificazione in zone di protezione speciale - Plaine des Maures.
Causa C-202/01.

Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-11019

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:713

62001J0202

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 novembre 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Classificazione in zone di protezione speciale - Plaine des Maures. - Causa C-202/01.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-11019


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti


Nella causa C-202/01,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Valero Jordana e dalla sig.ra J. Adda, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e D. Colas, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda diretta constatare che, non classificando in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei alla conservazione delle specie di uccelli selvatici contemplati dall'allegato I della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), come modificata dalla direttiva della Commissione 29 luglio 1997, n. 97/49/CE (GU L 223, pag. 9), come pure delle specie migratrici, e, in particolare, non classificando un territorio sufficiente della Plaine des Maures (Francia) come zona di protezione speciale, la Repubblica francese non ha rispettato gli obblighi derivanti da detta direttiva ed è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato CE,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, sig. C. Gulmann (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 giugno 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 16 maggio 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che, non classificando in misura sufficiente come zone di protezione speciale (in prosieguo: le «ZPS»), i territori più idonei alla conservazione delle specie di uccelli selvatici contemplati all'allegato I della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 49/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli speciali (GU L 103, pag. 1), come modificata con direttiva della Commissione 29 luglio 1997, n. 97/49/CE (GU L 223, pag. 9; in prosieguo: la «direttiva»), nonché delle specie migratrici e, in particolare, non classificando un territorio sufficiente della Plaine des Maures (Francia) come zona di protezione speciale, la Repubblica francese non ha rispettato gli obblighi che derivano da tale direttiva ed è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato CE.

Ambito normativo 2 L'art. 4, nn. 1, 2 e 4, della direttiva così dispone:

«1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

a) delle specie minacciate di sparizione;

b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;

c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa e la loro ripartizione locale limitata;

d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di produzione di queste ultime, nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone di importanza internazionale.

3. (...)

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento e il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli, che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento e il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione».

Fase precontenziosa

Il procedimento relativo all'asserita insufficienza dei territori classificati ZPS

3 Con lettera di messa in mora 23 aprile 1998, indirizzata al governo francese, la Commissione ha rilevato la non corretta applicazione dell'art. 4 della direttiva. In questa lettera la Commissione sosteneva che le autorità francesi non avevano classificato ZPS territori sufficienti, per numero e superficie, e che le zone classificate non erano sufficientemente variate e rappresentative per offrire una protezione a tutte le specie di uccelli selvatici enumerati nell'allegato I della direttiva nonché alle specie migratrici non menzionate nel detto allegato. Nella stessa lettera la Commissione sosteneva altresì che la tutela dei territori classificati ZPS non era assicurata in un gran numero di casi.

4 Con lettera 13 novembre 1998, il governo francese comunicava la sua risposta alla lettera dimessa in mora. Con varie lettere datate dal novembre 1998 al 25 febbraio 2000, il detto governo informava la Commissione della designazione di otto nuove ZPS. Esso ha altresì comunicato una circolare del 29 luglio 1999 del Ministro della pianificazione del territorio dell'ambiente ai prefetti di dipartimento, nella quale veniva loro indicato che la Repubblica francese si era impegnata a procedere a designazioni complementari di ZPS.

5 Con lettera 4 aprile 2000, la Commissione emetteva un parere motivato dove constatava che, non classificando in misura sufficiente ZPS i territori più idonei alla conservazione delle specie di uccelli selvatici contemplati nell'allegato I della direttiva e delle specie migratrici, la Repubblica francese non aveva rispettato gli obblighi derivanti da detta direttiva. La Commissione invitava il detto Stato membro ad adottare le misure richieste per conformarsi a tale parere motivato entro due mesi a partire dalla sua notifica e a comunicargliele.

6 Il 23 giugno 2000, il governo francese rispondeva al parere motivato.

Procedimento relativo all'asserita omessa classificazione della Plaine des Maures come ZPS

7 Il 22 giugno 1994, la Commissione indirizzava al governo francese una lettera di messa in mora per inosservanza degli obblighi che incombono alla Repubblica francese ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva. In questa lettera, la Commissione faceva presente che, tenuto conto del suo grande interesse ornitologico, la Plaine des Maures, di cui 7 500 ettari sono inclusi nell'inventario nazionale delle zone importanti per la conservazione degli uccelli (in prosieguo: «ZICO»), pubblicato nel 1994 dal Ministero francese dell'ambiente e dalla lega per la protezione degli uccelli, avrebbe dovuto essere stata classificata ZPS. La Commissione deduceva altresì che una parte di tale sito era minacciato da inquinamento e da degrado a causa della realizzazione di vari progetti di sviluppo, tra cui il progetto del complesso ricreativo di Bois de Bouis.

8 Con lettera 9 aprile 1996, le autorità francesi annunciavano alla Commissione, tra altro, che un'azione giudiziaria era stata promossa contro i lavori illegittimi di dissodamento e di costruzione intrapresi nella zona di sviluppo concertato di Bois des Bouis, e che, allo scopo di proteggere definitivamente la Plaine des Maures contro ogni azione lesiva a breve o a lungo termine da parte di soggetti pubblici e privati era stato dato inizio ad un procedimento di progetto d'interesse generale e che il decreto che istituisce siffatto progetto era previsto per il 1996.

9 Con lettera 19 dicembre 1997, la Commissione emetteva un parere motivato, nel quale constatava che, non classificando la Plaine des Maures ZPS, non adottando misure di conservazione speciale aventi ad oggetto l'habitat degli uccelli riguardati e non adottando misure adeguate né per preservare, mantenere o ripristinare una diversità ed una superficie sufficiente degli habitat degli uccelli, né per evitare l'inquinamento o il deterioramento di tali habitats in conseguenza della realizzazione del progetto del complesso di ricreazione di Bois de Bouis, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 3 e 4 della direttiva. La Commissione invitava il detto Stato membro ad adottare le misure richieste per confermarsi a tale parere motivato entro un termine di due mesi a partire della sua notifica.

10 Con lettera 5 novembre 1998, le autorità francesi affermavano che avevano classificato ZPS 879 ha della Plaine des Maures. Con lettera 29 novembre 1999, le autorità francesi annunciavano un'importante ampliamento di tale ZPS.

11 Con lettera 23 giugno 2000, le autorità francesi annunciavano ch'esse avevano l'intenzione di ampliare a termine la superficie della ZPS della Plaine des Maures a oltre 4 700 ha.

12 Considerando che le risposte fornite dalle autorità francese non consentivano di concludere che la Repubblica francese aveva adottato, entro i termini fissati nei pareri motivati 4 aprile 2000 e 19 dicembre 1997, le misure necessarie per porre termine agli inadempimenti ascrittile, la Commissione ha deciso di adire la Corte con il presente ricorso.

Sul ricorso

Sull'asserita insufficienza dei territori classificati ZPS

13 La Commissione sostiene che l'art. 4 della direttiva implica la classificazione come ZPS di territori sufficienti sia dal punto quantitativo che qualitativo, tenuto conto delle caratteristiche dei siti scientificamente constatate. Orbene, durante la fase precontenziosa, il governo francese non avrebbe contestato, in sostanza, l'affermazione secondo la quale le ZPS designate in Francia non consentivano di soddisfare un siffatto obbligo. Pertanto, il ricorso avrebbe dovuto comunque essere stato accolto.

14 La Commissione aggiunge che il miglior mezzo per aggiungere l'obiettivo fissato all'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva consiste nel classificare ZPS i territori scientificamente inventariati per la loro importanza ornitologica obiettiva come habitats di uccelli selvatici contemplati nell'allegato I di tale direttiva o di uccelli migratori.

15 Così, facendo riferimento all'informazione scientifica disponibile e in particolare all'inventario delle ZICO, la Commissione sostiene che il governo francese è venuto meno al suo obbligo di classificare in misura sufficiente come ZPS i territori più idonei ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2 della direttiva. Questo inventario, che sarebbe del resto compatibile con l'inventario delle «Important Bird Areas» istituito su scala comunitaria per la Commissione, nella versione pubblicata nel marzo 2000 (in prosieguo: l'«inventario delle IBA»), e che identificherebbe 285 ZICO sul territorio metropolitano della Francia, costituirebbe la migliore prova scientifica disponibile per valutare globalmente le classificazioni operate dalla Repubblica francese sull'insieme del suo territorio. Infatti, il governo francese, non avendo prodotto inventari che contraddicono le conclusioni dell'inventario delle ZICO, avrebbe dovuto classificare ZPS tutte le zone considerate come ZICO da quest'ultimo inventario.

16 Il governo francese fa presente che al 17 luglio 2001 esistevano 117 ZPS, per una superficie di pressapoco 900 000 ha, cosa che rappresenterebbe il 41% del numero di ZICO e il 19% della loro superficie. Tuttavia, riconosce che deve procedere a classificazioni complementari di ZPS per soddisfare l'obbligo previsto dall'art. 4 della direttiva.

17 Tale governo considera tuttavia che la direttiva non gli pone l'obbligo di classificare ZPS l'integralità del territorio contemplato nell'inventario delle ZICO o nell'inventario delle IBA del 2000. Secondo il governo francese, i territori identificati in questi inventari non sono destinati ad essere classificati tutti come «territori più idonei» per la classificazione come ZPS ai sensi dell'art. 4 della direttiva. Inoltre, l'approccio accolto dall'inventario delle ZICO pubblicato nel 1994, e l'inventario delle IBA del 2000, sarebbe più ampio e più globale di quello che aveva ispirato l'elaborazione dell'inventario delle IBA del 1989. Quest'ultimo sarebbe il solo a concentrarsi sui «territori più idonei», mentre gli altri inventari coprirebbero un territorio molto più importante.

18 Il governo francese riconosce altresì che 6 delle 116 specie di uccelli selvatici contemplati nell'allegato I della direttiva presenti nel territorio francese non fruiscono di una protezione in almeno una ZPS francese.

19 Si deve rilevare che il governo francese non nega di non aver classificato in misura sufficiente ZPS i territori più idoei alla conservazione delle specie di uccelli selvatici contemplati nell'allegato I della direttiva e delle specie migratrici.

20 Inoltre, è pacifico che l'aquila anatraia minore, il terecchio, il nibbio bianco, il pigliamosche pettirosso, la berta minore, la cappellaccia spagnola, che figurano tra le specie elencate nell'allegato I della direttiva non erano comunque, protette dalla designazione di alcuna ZPS sul territorio francese alla scadenza del termine impartito nel parere motivato.

21 Senza che si renda pertanto necessario affrontare la questione se tutti i territori inventariati come ZICO devono essere classificati ZPS, si deve constatare che la Repubblica francese non ha, entro il termine prescritto, classificato in misura sufficiente come ZPS, ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2 della direttiva, i territori più idonei alla conservazione degli uccelli selvatici contemplati nell'allegato I della direttiva e delle specie migratrici. Di conseguenza, il ricorso della Commissione su questo punto va accolto.

Sull'asserita insufficienza della classificazione della Plaine des Maures come ZPS

22 La Commissione sostiene, che classificando solo 879 ha della Plaine des Maures come ZPS mentre, per questo sito, la ZICO copre 7 500 ha la Repubblica francese è venuta anche meno all'obbligo che deriva dall'art. 4, nn. 1 e 2 della direttiva, di classificare ZPS i territori più idonei per numero e superficie. Il governo francese, poiché si è impegnato a estendere la ZPS della Plaine des Maures da 879 ha a 4 700 ha avrebbe con ciò stesso riconosciuto l'insufficienza della superficie allora classificata come ZPS su tale sito. Per di più, dal momento che 7 500 ha della Plaine des Maures figurano nell'inventario delle ZICO, le autorità francesi dovrebbero classificarli integralmente ZPS, salvo dimostrare che una classificazione integrale del sito come ZPS non è necessaria con riferimento alla direttiva.

23 Il governo francese sostiene che il ricorso non contiene alcun argomento giuridico particolare relativo ad una classificazione come ZPS di un territorio insufficientemente vasto della Plaine des Maures. Infatti, la Commissione non procederebbe nel suo ricorso ad una esposizione, quand'anche sommaria, degli elementi di diritto che le consentono di concludere per l'esistenza di un inadempimento avente specificamente ad oggetto la Plaine des Maures. Di conseguenza, questo motivo dovrebbe essere dichiarato irricevibile.

24 Nel merito, il governo francese riconosce che la classificazione, in vigore alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, di 879 ha come ZPS nella Plaine des Maures era insufficiente per soddisfare, per quanto riguarda tale sito, gli obblighi derivanti all'art. 4 della direttiva. Tuttavia, l'inadempimento sarebbe cessato dopo l'ampliamento, notificato il 17 maggio 2001 della ZPS della Plaine des Maures a 4 537 ha.

25 Per quanto riguarda l'eccezione d'irricevibilità, si deve ricordare che, ai sensi degli artt. 19 dello Statuto CE della Corte di giustizia e 38, n. 1, lett. c) del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere, tra altro, un'esposizione sommaria dei motivi invocati. Di conseguenza, spetta alla Commissione, indicare, in tutti i ricorsi depositati ai sensi dell'art. 226 CE, i motivi esatti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi nonché, in maniera quanto meno sommaria, gli elementi di diritto sui quali in particolare tali censure sono fondate (v. sentenza 13 dicembre 1990, causa C-347/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4747, punto 28).

26 Orbene, la Commissione, nel suo ricorso ha indicato sufficientemente la base giuridica della censura che deduce l'insufficienza della classificazione della Plaine des Maures come ZPS. Il governo francese stesso ha riconosciuto, nel suo controricorso, che gli elementi di diritto sui quali la detta censura si fonda potevano essere estrapolati dagli argomenti sviluppati dalla Commissione in relazione alla prima censura.

27 L'eccezione d'irricevibilità deve pertanto essere respinta.

28 Per quanto riguarda il merito, si deve rilevare che il governo francese riconosce, senza riserve, di non aver proceduto allo scadere del termine impartito nel parere motivato, a una classificazione come ZPS di una parte del territorio della Plaine des Maures sufficiente con riferimento agli obblighi derivanti dalla direttiva.

29 Inoltre, è pacifico che la Plaine des Maures ospita 23 specie di uccelli selvatici contemplati nell'allegato I della direttiva e anche varie specie migratrici non contemplate in tale allegato, di cui talune, in particolare l'ortolano, il tarabusino, la ghiandaia marina, la succiacapre, l'averla piccola, hanno di tale zona un sito di grande interesse ornitologico.

30 Di conseguenza, senza che si renda necessario affrontare la questione se, per quanto riguarda la Plaine des Maures, tutto il territorio inventariato come ZICO deve essere classificato ZPS, si deve constatare che la Repubblica francese non ha, nei termini prescritti, classificato come ZPS ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2 della direttiva una superficie sufficiente della Plaine des Maures. Di conseguenza, il ricorso della Commissione deve essere su questo punto accolto.

31 Alla luce di quanto precede, si deve constatare che, non classificando in misura sufficiente come ZPS i territori più idonei alla conservazione delle specie di uccelli selvatici contemplati nell'allegato I della direttiva nonché delle specie migratrici e, in particolare, non classificando una superficie sufficiente della Plaine des Maures come ZPS, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 4, nn. 1 e 2 della direttiva.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

32 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non classificando in misura sufficiente come zone di protezione speciali i territori più idonei alla conservazione delle specie di uccelli selvatici contemplati nell'allegato I della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici come modificata con direttiva della Commissione 29 luglio 1997, n. 97/49/CE, nonché delle specie migratrici e, in particolare, non classificando una superficie sufficiente della Plaine des Maures (Francia) come zona di protezione speciale, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 4, nn. 1 e 2 di tale direttiva.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

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