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Document 62001CC0173

    Conclusioni dell'avvocato generale Tizzano del 2 maggio 2002.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.
    Inadempimento di uno Stato - Direttiva 1999/20/CE - Omessa trasposizione nel termine prescritto.
    Causa C-173/01.

    Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-06129

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:279

    62001C0173

    Conclusioni dell'avvocato generale Tizzano del 2 maggio 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 1999/20/CE - Omessa trasposizione nel termine prescritto. - Causa C-173/01.

    raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-06129


    Conclusioni dell avvocato generale


    1. Con il presente ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 226 CE, la Commissione delle comunità europee ha chiesto alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/20/CE , è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva e del Trattato.

    2. In forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarvisi entro il 30 settembre 1999 ed informarne immediatamente la Commissione. Gli Stati membri dovevano poi applicare tali disposizioni a decorrere dal 1º ottobre 1999.

    3. Poiché la Repubblica ellenica tardava a fornire informazioni in questo senso, il 18 febbraio 2000 la Commissione le ha indirizzato una lettera di diffida, rimasta però senza riscontro. Il 18 settembre 2000 la Commissione ha quindi inviato un parere motivato, impartendo alla Repubblica ellenica un termine di due mesi per conformarsi agli obblighi imposti dalla suddetta direttiva. Poiché neppure a seguito del parere motivato la Repubblica ellenica ha informato la Commissione di aver adottato le necessarie misure di trasposizione, quest'ultima ha introdotto il presente ricorso.

    4. Il governo greco, senza contestare gli addebiti mossi dalla Commissione, si limita a far presente che le disposizioni necessarie per la trasposizione della direttiva sono state predisposte in uno schema di decreto presidenziale e che questo, una volta adottato e pubblicato, sarà comunicato alla Corte e alla Commissione.

    5. Anche se così fosse, comunque, ricordo che eventuali mutamenti della situazione dello Stato membro, posteriori alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, non potrebbero incidere sulla valutazione dell'esistenza di un inadempimento . Quel che è certo è che, alla scadenza di detto termine, la Repubblica ellenica non aveva adottato le disposizioni necessarie per la trasposizione della direttiva. Ciò non è stato contestato dal governo greco.

    6. Ritengo quindi che il ricorso vada accolto e la Repubblica ellenica condannata alle spese, avendo la Commissione concluso in tal senso.

    Conclusione

    7. Propongo, pertanto, alla Corte di dichiarare che:

    «1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/20/CE del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di tale direttiva e del Trattato CE.

    2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese».

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