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Document 61998CJ0462

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 settembre 2000.
    Mediocurso - Estabelecimento de Ensino Particular Ld.ª contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Fondo sociale europeo - Azione di formazione - Riduzione del contributo finanziario - Diritti della difesa - Diritto degli interessati ad essere sentiti.
    Causa C-462/98 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-07183

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:480

    61998J0462

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 settembre 2000. - Mediocurso - Estabelecimento de Ensino Particular Ld.ª contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Fondo sociale europeo - Azione di formazione - Riduzione del contributo finanziario - Diritti della difesa - Diritto degli interessati ad essere sentiti. - Causa C-462/98 P.

    raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-07183


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Ricevibilità - Questioni di diritto - Applicazione da parte del Tribunale dei principi del diritto della difesa - Inclusione

    [Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51]

    2. Politica sociale - Fondo sociale europeo - Contributo al finanziamento di azioni di formazione professionale - Decisione di ridurre un contributo inizialmente concesso - Diritti della difesa delle imprese interessate - Portata

    Massima


    1. La questione se il Tribunale abbia correttamente applicato i principi del diritto della difesa, in particolare quello del diritto di essere sentiti, costituisce una questione di diritto su cui spetta alla Corte pronunciarsi nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado.

    ( v. punto 35 )

    2. Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario che dev'essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi. Tale principio impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista.

    In mancanza d'invito ad una ricorrente, da parte della Commissione o in suo nome, a comunicare entro un termine ragionevole le proprie osservazioni sui documenti relativi ai fatti ad essa rimproverati e sulla cui base la Commissione ha adottato decisioni recanti riduzione del contributo finanziario del Fondo sociale europeo, va rilevato che la ricorrente non è stata posta in grado di far conoscere utilmente il suo punto di vista sugli elementi posti a suo carico.

    ( v. punti 36, 43 )

    Parti


    Nel procedimento C-462/98 P,

    Mediocurso - Estabelecimento de Ensino Particular Ld.a, con sede in Lisbona (Portogallo), rappresentata dall'avv. C. Botelho Moniz, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. May, 398, route d'Esch,

    ricorrente,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 15 settembre 1998, cause riunite T-180/96 e T-181/96, Mediocurso/Commissione (Racc. pag. II-3477),

    procedimento in cui l'altra parte è:

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. T. Figueira e dal signor K. Simonsson, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta in primo grado,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, L. Sevón, P. Jann, H. Ragnemalm (relatore) e M. Wathelet, giudici,

    avvocato generale: J. Mischo

    cancelliere: R. Grass

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 novembre 1999,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ricorso depositato in cancelleria il 17 dicembre 1998, la Mediocurso - Estabelecimento de Ensino Particular Ld.a (in prosieguo: la «Mediocurso») ha presentato a questa Corte, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza del Tribunale di primo grado 15 settembre 1998, cause riunite T-180/96 e T-181/96, Mediocurso/Commissione (Racc. pag. II-3477; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

    I fatti

    2 I fatti all'origine del ricorso, come esposti nella sentenza impugnata e come risultano dal fascicolo in possesso del Tribunale, possono così essere riassunti.

    3 Nel 1998 l'organismo portoghese Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (dipartimento per gli affari del Fondo sociale europeo, in prosieguo: il «DAFSE») ha presentato ai servizi del Fondo sociale europeo (in prosieguo: l'«FSE») due domande di contributi finanziari in favore della ricorrente, relativi a due progetti di formazione professionale.

    4 I progetti di formazione sono stati approvati dalla Commissione. Nel mese di agosto 1989 la ricorrente ha ricevuto un anticipo pari al 50% del contributo concesso dall'FSE nonché di quello concesso dal governo portoghese.

    5 Le azioni di formazione sono state realizzate tra il luglio e il dicembre 1989. Una volta terminate, la ricorrente ha presentato al DAFSE, per ciascuna di esse, una domanda di pagamento del saldo.

    6 Con lettera 11 aprile 1990 il DAFSE ha tuttavia informato la ricorrente che esso avrebbe potuto procedere, una volta effettuato un controllo finanziario sull'esecuzione delle azioni di formazione, a modifiche relative all'importo del saldo.

    7 Nell'ottobre 1990 il DAFSE ha certificato alla Commissione l'esattezza fattuale e contabile delle domande di pagamento del saldo, pur precisando che la certificazione delle indicazioni contenute in tali domande restava subordinata ad un controllo finanziario ancora da realizzare. Nel gennaio 1991 il DAFSE ha informato la ricorrente che la società di verifica contabile «Audite» era incaricata di procedere al controllo finanziario e che la propria decisione finale sui due fascicoli relativi alla domanda di pagamento del saldo sarebbe stata subordinata alle conclusioni di tale controllo.

    8 Il 20 febbraio 1991 la società Audite ha comunicato al DAFSE due rapporti, uno per ogni fascicolo, che includevano i risultati del suo controllo nei quali essa metteva in luce irregolarità giustificanti la riduzione del contributo finanziario.

    9 Il 10 settembre 1991 ha avuto luogo una riunione tra la ricorrente, il DAFSE e la società Audite allo scopo di discutere dei due fascicoli.

    10 L'11 settembre 1991 il DAFSE ha indirizzato una lettera alla ricorrente informandola delle conclusioni del controllo e chiedendole il rimborso delle somme ritenute ingiustificate.

    11 La ricorrente non ha comunicato al DAFSE alcuna osservazione sulla sua lettera, ma ha immediatamente contestato la domanda di rimborso in essa contenuta dinanzi ai tribunali amministrativi portoghesi.

    12 Il 22 settembre 1995, al termine del ricorso dinanzi a detti tribunali, il DAFSE ha trasmesso per posta alla Commissione i risultati del controllo finanziario effettuato nel 1991 e le ha fatto pervenire le domande di pagamento del saldo corrette e ridotte conformemente a tali risultati.

    13 Il 6 marzo 1996 il DAFSE ha informato la ricorrente che la Commissione si era pronunciata sulle sue due domande di pagamento del saldo ed aveva confermato i risultati del controllo finanziario ad essa già comunicati l'11 settembre 1991.

    14 Nel corso dell'aprile successivo la ricorrente si è rivolta al DAFSE per ottenere una copia delle decisioni della Commissione ed ha domandato di consultare la pratica amministrativa dell'FSE. Nell'esaminare tale fascicolo, il 24 aprile 1996, la ricorrente ha rilevato che non esistevano atti decisionali diversi dalle note di addebito della Commissione che determinavano gli importi che essa doveva rimborsare.

    15 La ricorrente ha presentato quindi ricorso contro tali atti dinanzi al Tribunale e la Commissione li ha revocati prima della pronuncia del Tribunale.

    16 La Commissione ha sostituito gli atti contestati con due decisioni adottate il 14 agosto 1996, ossia la decisione C (96) 1185, recante riduzione del contributo accordato con la decisione 22 marzo 1989, C (89) 0570, e la decisione C (96) 1186, recante riduzione del contributo accordato con la decisione 22 marzo 1989, C (89) 0570 (in prosieguo: le «decisioni 14 agosto 1996»). Tali decisioni, formulate in termini pressoché identici e notificate alla ricorrente il 20 settembre 1996, si riferivano rispettivamente alle due azioni di formazione. In esse si osservava che lo Stato membro aveva rilevato irregolarità nell'esecuzione delle azioni di formazione finanziate dall'FSE, che aveva riesaminato il fascicolo della domanda di contributo e che una parte delle spese non poteva essere accettata per i motivi indicati nella lettera del DAFSE 22 settembre 1995. La Commissione precisava che lo Stato membro aveva notificato alla ricorrente i risultati del controllo svolto dalla società di verifica contabile con lettera 11 settembre 1991, e che la ricorrente non aveva presentato osservazioni. La Commissione concludeva che il contributo dell'FSE doveva essere ridotto alla somma di PTE 2 251 894 per quanto riguarda la prima azione di formazione e a quella di PTE 2 174 072 per quanto riguarda la seconda, somme che rappresentavano, in ciascun caso, più di due terzi del contributo inizialmente concesso alla ricorrente.

    La sentenza impugnata

    17 Il 14 novembre 1996 la ricorrente ha presentato dinanzi al Tribunale due ricorsi per l'annullamento delle decisioni 14 agosto 1996, che davano luogo alle cause T-180/96 e T-181/96.

    18 Il Tribunale ha riunito le due cause ai fini della sentenza.

    19 Nella causa T-180/96 il Tribunale ha accolto solo uno dei cinque motivi sollevati dalla ricorrente, relativo, in sostanza, ad errori manifesti di valutazione che la Commissione avrebbe commesso, e ciò unicamente per la parte riguardante il pagamento delle spese di cui alla sottorubrica 14.3.12 relativa alle materie prime, sussidiarie e di consumo. Il Tribunale ha così parzialmente annullato la prima decisione impugnata per la parte relativa a tale punto, e per il resto ha respinto il ricorso. Ha respinto tutti i motivi sollevati nella causa T-181/96, respingendo così il ricorso in tale causa.

    20 Il Tribunale ha in particolare respinto il motivo relativo ad una violazione dei diritti della difesa.

    21 A tale proposito, il Tribunale, al punto 49 della sentenza impugnata, ha ricordato che, per costante giurisprudenza, in particolare in base alla sentenza della Corte 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P, Commissione/Lisrestal e a. (Racc. pag. I-5373, punti 21-44), i diritti della difesa di un beneficiario di un contributo dell'FSE devono essere rispettati quando la Commissione riduce siffatto contributo.

    22 Al punto 50 della sentenza impugnata, il Tribunale ha anche sottolineato che, nella sua sentenza 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal e a./Commissione (Racc. pag. II-1177), il Tribunale stesso, senza essere censurato su questo punto dalla Corte nella relativa sentenza Commissione/Lisrestal e a., citata, aveva affermato che la Commissione, la quale assume da sola nei confronti del beneficiario di un contributo dell'FSE la responsabilità giuridica delle decisioni di riduzione del detto contributo, non può adottare siffatta decisione senza aver previamente messo il beneficiario in grado - o senza essersi assicurata che esso fosse stato messo in grado - di far conoscere utilmente il proprio punto di vista in ordine alla riduzione prevista.

    23 Il Tribunale ha rilevato, al punto 51 della sentenza impugnata, che la ricorrente, tanto nelle sue conclusioni quanto nella sua risposta al quesito scritto inviatole dal Tribunale, aveva ammesso di essere stata sentita dal DAFSE prima dell'adozione della lettera 11 settembre 1991. Esso aggiunge che, in questa lettera, il DAFSE non ha fatto proprie tutte le osservazioni formulate dalla ricorrente a proposito delle riduzioni che esso intendeva effettuare.

    24 Al punto 52 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la ricorrente non aveva formalmente formulato osservazioni su detta lettera, come giustamente precisano le decisioni 14 agosto 1996. Esso ha rilevato che la ricorrente si era infatti limitata a proporre un ricorso contro tale lettera dinanzi ai tribunali amministrativi portoghesi. Orbene, secondo il Tribunale, la ricorrente avrebbe del pari dovuto presentare formalmente siffatte osservazioni, affinché queste potessero essere comunicate alla Commissione dal DAFSE. Esso conclude che, in tali circostanze, la ricorrente non può lamentare la mancanza di comunicazione alla Commissione delle sue eventuali osservazioni dal momento che tale mancanza è dovuta alla sua propria omissione.

    25 Il Tribunale ha rilevato, al punto 53 della sentenza impugnata, che la ricorrente era stata quindi posta in grado di far conoscere «utilmente» il suo punto di vista sugli elementi ad essa addebitati ai sensi della precitata sentenza del Tribunale Lisrestal e a./Commissione.

    Il ricorso contro la sentenza del Tribunale

    26 Con il suo ricorso la ricorrente chiede alla Corte:

    - di annullare la sentenza impugnata per errore di diritto risultante da una errata applicazione del principio della previa audizione, fatta salva la parte della sentenza che accoglie parzialmente il ricorso da essa presentato nella causa T-180/96, e di annullare le decisioni 14 agosto 1996, oppure

    - in caso di rigetto della precedente domanda, di annullare la sentenza impugnata per la parte in cui conferma le decisioni adottate dalla Commissione di dichiarare ingiustificate nella loro totalità tanto la somma corrispondente alle retribuzioni pagate al personale docente (sottorubrica 14.3.1.a), quanto la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto che colpisce tali retribuzioni (sottorubrica 14.3.13), a causa dell'inesattezza materiale degli accertamenti di fatto effettuati dal Tribunale e dell'errore di diritto risultante dall'incoerenza della motivazione e dalla violazione del principio di proporzionalità, e di annullare pertanto nella stessa misura e per la stessa ragione le decisioni 14 agosto 1996;

    - di annullare la sentenza impugnata, per la parte in cui vi si dichiara che la ricorrente deve pagare le proprie spese nella causa T-180/96 e in cui la si condanna alle spese nella causa T-181/96;

    - di condannare la Commissione alle spese.

    27 La Commissione chiede alla Corte

    - di respingere interamente il ricorso;

    - di confermare la sentenza impugnata;

    - di condannare la ricorrente alle spese.

    Giudizio della Corte

    Sul motivo relativo ad una violazione del diritto di essere utilmente sentiti

    28 Con tale motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non rispettando il principio del diritto di essere utilmente sentiti, come ricordato dalla Corte nella precitata sentenza Commissione/Lisrestal e a., e violando così i diritti della difesa. La ricorrente fa valere che essa ha avuto conoscenza delle osservazioni e delle riserve presenti nei rapporti di verifica contabile redatti dalla società Audite solo nel corso della riunione del 10 settembre 1991. Ora, già l'11 settembre 1991 il DAFSE le intimava per lettera il rimborso di talune somme.

    29 La ricorrente sottolinea che essa avrebbe potuto utilmente rendere noto il suo punto di vista sul contenuto dei rapporti di verifica contabile solo dopo averli esaminati alla luce dei documenti in suo possesso.

    30 Riguardo alla lettera 11 settembre 1991, la ricorrente fa valere che essa conteneva un ordine di restituzione e non poteva quindi essere ritenuta un invito al suo destinatario a formulare osservazioni nell'ambito dell'esercizio del diritto di essere sentiti.

    31 Secondo la ricorrente, di fronte a tale ordine di restituzione che, fra l'altro, il Supremo Tribunal Administrativo ha giudicato illegittimo, la sola reazione possibile era quella di presentare ricorso dinanzi al giudice competente.

    32 La Commissione ritiene corretto il giudizio del Tribunale secondo cui la ricorrente avrebbe potuto utilmente far valere il suo punto di vista sulla lettera 11 settembre, ma non lo ha fatto.

    33 Essa sottolinea che su tale censura il Tribunale si è già espresso, e che quindi si tratta di una questione di fatto su cui la Corte non può pronunciarsi.

    34 La Commissione aggiunge che, scegliendo di investire della causa i giudici portoghesi, la stessa ricorrente ha rinunciato al diritto di essere sentita dalla Commissione. Fa valere, infine, che la ricorrente ha riconosciuto che la parte essenziale del contenuto dei rapporti di verifica contabile redatti dalla società Audite le era stata resa nota con lettera 11 settembre 1991, e che essa era stata sentita dal DAFSE prima dell'adozione di detta lettera.

    35 Contrariamente a ciò che sostiene la Commissione, la questione se il Tribunale abbia correttamente applicato i principi del diritto della difesa, in particolare quello del diritto di essere sentiti, costituisce una questione di diritto su cui spetta alla Corte pronunciarsi.

    36 A questo proposito, occorre ricordare che, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario che dev'essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi. Tale principio, come emerge dal punto 21 della precitata sentenza Commissione/Lisrestal e a., impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista.

    37 Pertanto, occorre esaminare se la ricorrente sia stata posta in grado di far conoscere utilmente il suo punto di vista sui rapporti della società Audite che sono all'origine delle conclusioni adottate dal DAFSE e dalla Commissione, nonché sulla lettera 11 settembre 1991, con la quale il DAFSE ha informato la ricorrente delle proprie conclusioni.

    38 Riguardo ai rapporti della società Audite, dal fascicolo emerge che questi sono stati comunicati alla ricorrente il 10 settembre 1991. Tuttavia, nessun termine ragionevole è stato ad essa accordato tra il momento in cui è potuta venire a conoscenza di tali rapporti e quello in cui ha dovuto esprimere il suo punto di vista. Infatti, la ricorrente è stata invitata a formulare i suoi eventuali commenti su detti rapporti il giorno stesso in cui essi le sono stati comunicati, nel corso di una riunione. E' giocoforza rilevare che, in tali circostanze, la ricorrente non ha avuto la possibilità, in tale occasione, di esprimersi utilmente su tali documenti.

    39 Alla riunione del 10 settembre 1991 ha fatto seguito la lettera del DAFSE 11 settembre 1991. Secondo la Commissione, la ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi a proporre un ricorso dinanzi ai giudici nazionali a seguito di tale lettera, ma avrebbe dovuto presentare formalmente le sue osservazioni su tale lettera, affinché queste potessero esserle comunicate dal DAFSE. La Commissione ritiene che il Tribunale ne ha giustamente concluso, al punto 52 della sentenza impugnata, che la ricorrente non può far valere la mancanza di comunicazione alla Commissione delle sue eventuali osservazioni dal momento che tale mancanza è dovuta alla sua propria omissione.

    40 A questo proposito, si deve rilevare che la lettera del DAFSE 11 settembre 1991 non invitava la ricorrente a formulare le sue osservazioni su una riduzione del contributo previsto. Al contrario, tale lettera conteneva una richiesta di rimborso che non richiedeva alcun commento, bensì unicamente l'esecuzione del rimborso stesso.

    41 Date tali condizioni, la ricorrente ha potuto ritenere di non aver altra scelta che quella di contestare detta richiesta dinanzi al giudice.

    42 Infine, occorre aggiungere che alla ricorrente non è stata concessa alcun'altra occasione per farsi sentire utilmente. In particolare, nessun progetto di decisione della Commissione è stato presentato alla ricorrente affinché questa potesse far conoscere le proprie eventuali osservazioni. Emerge dal fascicolo che, successivamente all'invio, avvenuto il 22 settembre 1995, da parte del DAFSE alla Commissione dei risultati del controllo finanziario svolto dalla società Audite, la ricorrente è stata semplicemente messa in grado, su propria richiesta, di consultare il fascicolo dell'FSE. A seguito della lettura del fascicolo, essa si è resa conto che questo conteneva note di addebito che stabilivano gli importi che doveva rimborsare - note che del resto sono state revocate dalla Commissione a seguito del ricorso presentato dalla ricorrente dinanzi al Tribunale. Ne consegue che tali note non costituivano un valido progetto di decisione su cui la ricorrente, nell'ambito dell'esercizio del diritto di essere sentita, avrebbe potuto esprimere il suo punto di vista.

    43 In mancanza d'invito alla ricorrente, da parte della Commissione o in suo nome, a comunicare entro un termine ragionevole le proprie osservazioni sui documenti relativi ai fatti ad essa rimproverati e sulla cui base la Commissione ha adottato le decisioni 14 agosto 1996, va rilevato che la ricorrente non è stata posta in grado di far conoscere utilmente il suo punto di vista sugli elementi posti a suo carico.

    44 Date tali circostanze, a torto il Tribunale ha dichiarato, al punto 53 della sentenza impugnata, che era stato rispettato il diritto della ricorrente ad essere sentita utilmente.

    45 Occorre aggiungere che la ricorrente, se fosse stata sentita utilmente, avrebbe potuto eventualmente indicare la ragione per la quale, a suo avviso, il principio di proporzionalità non era stato rispettato.

    46 Pertanto, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri motivi sollevati dalla ricorrente, si deve accogliere il motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa ed annullare la sentenza impugnata, fatta salva la parte di tale sentenza che accoglie parzialmente il ricorso della ricorrente nella causa T-180/96.

    47 Conformemente all'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. La Corte considera che ciò si verifica nella presente causa.

    Sui ricorsi d'annullamento presentati dinanzi al Tribunale e diretti contro le decisioni 14 agosto 1996

    48 Nei suoi ricorsi d'annullamento la ricorrente ha formulato cinque motivi.

    49 Con il primo motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa, la ricorrente ha addotto che la Commissione non le aveva permesso di pronunciarsi sulle riduzioni dei contributi finanziari di cui trattasi. Essa ha fatto valere di non essere stata sentita utilmente né dalla Commissione, né dal DAFSE. Un'audizione da parte di quest'ultimo sarebbe stata sufficiente, secondo la ricorrente, se il contenuto dell'audizione fosse stato portato a conoscenza della Commissione.

    50 Essendo tale primo motivo fondato, per i motivi esposti ai punti 28-47 della presente sentenza, occorre accogliere i ricorsi d'annullamento presentati dinanzi al Tribunale il 14 novembre 1996 e, di conseguenza, annullare le decisioni 14 agosto 1996.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    51 Ai sensi dell'art. 122, primo comma,, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, dello stesso regolamento, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

    52 Essendo fondati l'impugnazione e i ricorsi presentati dalla ricorrente, occorre dichiarare che la Commissione sopporterà tutte le spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 settembre 1998, cause riunite T-180/96 e T-181/96, Mediocurso/Commissione, è annullata, fatto salvo il punto 2 del dispositivo che accoglie parzialmente il ricorso della Mediocurso - Estabelecimento de Ensino Particular Ld.a, proposto nella causa T-180/96.

    2) La decisione della Commissione 14 agosto 1996, C (96) 1185, recante riduzione del contributo accordato con la decisione 22 marzo 1989, C (89) 0570, e la decisione della Commissione 14 agosto 1996, C (96) 1186, recante riduzione del contributo accordato con la decisione 22 marzo 1989, C (89) 0570, sono annullate.

    3) La Commissione delle Comunità europee è condannata a tutte le spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte.

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