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Document 61998CC0462

    Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 25 novembre 1999.
    Mediocurso - Estabelecimento de Ensino Particular Ld.ª contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Fondo sociale europeo - Azione di formazione - Riduzione del contributo finanziario - Diritti della difesa - Diritto degli interessati ad essere sentiti.
    Causa C-462/98 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-07183

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:586

    61998C0462

    Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 25 novembre 1999. - Mediocurso - Estabelecimento de Ensino Particular Ld.ª contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Fondo sociale europeo - Azione di formazione - Riduzione del contributo finanziario - Diritti della difesa - Diritto degli interessati ad essere sentiti. - Causa C-462/98 P.

    raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-07183


    Conclusioni dell avvocato generale


    1. La Mediocurso - Estabelecimento de Ensino Particular SA (in prosieguo: la «Mediocurso»), società di diritto portoghese con sede in Lisbona, ha proposto un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 15 settembre 1998, Mediocurso/Commissione , per chiedere l'annullamento di detta sentenza nella parte in cui questa ha respinto i ricorsi presentati dalla ricorrente.

    2. Questi ricorsi erano diretti all'annullamento delle decisioni della Commissione 14 agosto 1996, C (96) 1185 e C (96) 1186, recanti riduzione dei contributi finanziari concessi dal Fondo sociale europeo (in prosieguo: il «FSE») alla Mediocurso per diversi progetti di formazione professionale.

    3. Poiché i fatti all'origine della causa e il contesto giuridico sono esposti dettagliatamente nella citata sentenza del Tribunale, già pubblicata nella Raccolta, non riteniamo necessario esporli nuovamente.

    4. Nell'ambito del presente ricorso, la Mediocurso adduce i tre motivi seguenti:

    - violazione del principio della audizione preventiva e dei diritti della difesa;

    - manifesto errore di valutazione dei fatti nelle conclusioni tratte dal Tribunale dall'esame dei documenti prodotti in giudizio;

    - motivazione incoerente e violazione del principio di proporzionalità.

    Sul motivo attinente alla violazione dei diritti della difesa

    5. Il Tribunale ha respinto questo motivo nei termini seguenti:

    «49 Per costante giurisprudenza, i diritti della difesa di un beneficiario di un contributo del FSE devono essere rispettati quando la Commissione riduce siffatto contributo (v., tra l'altro, sentenza della Corte 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P, Commissione/Lisrestal e a., Racc. pag. I-5373, punti 21-44).

    50 Occorre rilevare, peraltro, che nella precitata sentenza Lisrestal e a./Commissione (punto 49) il Tribunale, senza essere censurato su questo punto dalla Corte nella sentenza 24 ottobre 1996, Commissione/Lisrestal e a., ha affermato che la Commissione, la quale assume da sola nei confronti del beneficiario di un contributo del FSE la responsabilità giuridica delle decisioni di riduzione del detto contributo, non può adottare siffatta decisione senza aver previamente messo il beneficiario in grado - o senza essersi assicurata che esso fosse stato messo in grado - di far conoscere utilmente il proprio punto di vista in ordine alla riduzione prevista.

    51 La ricorrente, tanto nelle sue conclusioni quanto nella sua risposta al quesito scritto inviatole dal Tribunale, ha ammesso di essere stata sentita dal DAFSE prima dell'adozione della lettera 11 settembre 1991. In questa lettera il DAFSE non ha fatto proprie tutte le osservazioni formulate dalla ricorrente a proposito delle riduzioni che esso intendeva effettuare.

    52 Orbene, occorre constatare che la ricorrente non ha formalmente formulato osservazioni su detta lettera, come giustamente precisano le decisioni impugnate. La ricorrente si è infatti limitata a proporre un ricorso contro tale lettera dinanzi ai tribunali amministrativi portoghesi. Orbene, nel caso di specie la ricorrente avrebbe del pari dovuto presentare formalmente siffatte osservazioni, affinché queste potessero essere comunicate alla Commissione dal DAFSE. In tali circostanze la ricorrente non può lamentare la mancanza di comunicazione alla Commissione delle sue eventuali osservazioni dal momento che tale mancanza è dovuta alla sua propria omissione.

    53 Il Tribunale rileva che la ricorrente è stata quindi posta in grado di far conoscere "utilmente" il suo punto di vista sugli elementi ad essa addebitati ai sensi della precitata sentenza del Tribunale Lisrestal e a./Commissione».

    6. La Mediocurso ritiene che il principio della audizione preventiva della parte nei confronti della quale viene adottata una decisione pregiudizievole non sia stato rispettato. Questo principio è stato richiamato nella citata sentenza della Corte Commissione/Lisrestal e a., precitata. La Mediocurso fa valere che essa ha potuto prendere conoscenza delle osservazioni e delle riserve esposte nelle relazioni di verifica contabile effettuate dalla società Audite soltanto durante una riunione tenuta il 10 settembre 1991. Orbene, già l'11 settembre 1991, il DAFSE ordinava con lettera alla Mediocurso di rimborsare determinate somme.

    7. Per quanto riguarda la riunione del 10 settembre 1991, la Mediocurso fa valere che essa avrebbe potuto far conoscere utilmente il suo punto di vista sul contenuto delle relazioni di verifica contabile soltanto dopo averle esaminate alla luce dei documenti di cui essa era in possesso. Essa sottolinea che le osservazioni che ha potuto incidentalmente formulare nel corso della riunione - di cui non esiste alcuna traccia scritta - non possono assolutamente essere confuse con l'effettivo esercizio del diritto di essere sentita.

    8. Per quanto riguarda la lettera 11 settembre 1991, la Mediocurso chiede in quale modo - dal momento che essa contiene un ordine di rimborso - essa avrebbe potuto essere considerata come un invito rivolto al destinatario a formulare osservazioni nell'esercizio del suo diritto di essere sentito.

    9. Essa sottolinea che, davanti a questo ordine di rimborso (che il Tribunale supremo amministrativo ha d'altronde giudicato illecito), l'unica reazione possibile era quella di proporre un ricorso davanti al giudice competente.

    10. La Mediocurso sostiene che il Tribunale ha dunque dichiarato erroneamente che la ricorrente avrebbe dovuto presentare formalmente osservazioni su questa lettera, affinché esse potessero essere comunicate alla Commissione da parte del DAFSE, e che pertanto essa non potrebbe addurre la mancata comunicazione delle sue eventuali osservazioni alla Commissione, in quanto questo inadempimento risulterebbe dovuto ad una sua omissione.

    11. La Commissione, da parte sua, sostiene che il Tribunale ha dichiarato correttamente che la Mediocurso avrebbe potuto far valere utilmente il suo punto di vista sulla lettera 11 settembre 1991. Essa ricorda che, a seguito di questa lettera, la Mediocurso non ha formulato osservazioni e che essa avrebbe dovuto farlo affinché queste fossero comunicate alla Commissione, così come è stato sottolineato dal Tribunale al punto 52 della sentenza impugnata.

    12. Essa precisa che su questa contestazione si è già pronunciato il Tribunale e che si tratta dunque di una questione di fatto che non spetta alla Corte esaminare.

    13. La Commissione aggiunge che, scegliendo di portare la causa dinanzi ai tribunali portoghesi, la Mediocurso ha essa stessa rinunciato al diritto di essere sentita da parte della Commissione.

    14. La Commissione fa valere infine che, al punto 38 della replica presentata dalla Mediocurso in primo grado, la Mediocurso afferma di aver avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni successivamente alla notifica, nel 1991, della proposta di riduzione del DAFSE e nel corso delle riunioni con la società Audite. A questo proposito, la Commissione cita il punto 104 della sentenza impugnata - «La ricorrente ha peraltro ammesso, nella sua risposta scritta ai quesiti del Tribunale e all'udienza, che il contenuto essenziale delle relazioni di verifica contabile effettuate dalla società Audite è stato portato a sua conoscenza con lettera 11 settembre 1991 (...)». Inoltre, la Commissione sottolinea, riferendosi al punto 51 della sentenza impugnata, che, nel suo ricorso così come nella sua risposta scritta al quesito del Tribunale, la Mediocurso ha riconosciuto di essere stata sentita dal DAFSE prima della lettera 11 settembre 1991.

    Valutazione

    15. Notiamo, innanzi tutto, che le decisioni impugnate dalla Mediocurso dinanzi al Tribunale sono quelle adottate dalla Commissione in data 14 agosto 1996.

    16. La questione che si pone è dunque quella di sapere se, prima di queste decisioni, la Commissione abbia messo la Mediocurso in grado, o se essa si è assicurata che la Mediocurso sia stata messa in grado, di far conoscere utilmente il suo punto di vista in ordine alla riduzione prevista.

    17. Come è stato constatato dalla Corte nella sua sentenza 6 luglio 1993 , a proposito dello sgravio dei diritti all'importazione, è opportuno fare una distinzione tra le procedure proprie di discipline, quali il diritto della concorrenza o la riscossione dei diritti antidumping, nelle quali sono le istituzioni della Comunità che decidono di agire per infliggere, eventualmente, una sanzione all'operatore economico che abbia violato le disposizioni del Trattato, ed altre procedure particolari.

    18. Nel contesto del FSE, sono le imprese o i privati che introducono domande al fine di beneficiare di un contributo del Fondo. Questo contributo è accordato loro a determinate condizioni. Se queste condizioni non sono osservate, può essere operata una riduzione del contributo. Conformemente alla distinzione delineata dalla Corte, questa situazione non deve essere assimilata alle procedure che mirano a sanzionare un operatore, nelle quali il principio del contraddittorio assume pertanto una importanza particolare. È sufficiente, dunque, perché questo principio sia rispettato, che il beneficiario abbia avuto la possibilità di far valere presso la Commissione, sia direttamente, sia attraverso l'intermediazione dell'organismo nazionale competente, le ragioni per le quali esso ritiene che la riduzione del contributo non sia giustificata, prima che la Commissione adotti la sua decisione definitiva. Invece, e contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il principio del contraddittorio non esige che il beneficiario sia stato invitato formalmente a presentare le sue osservazioni.

    19. Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la Mediocurso è stata pienamente informata delle ragioni per le quali era stata prevista una riduzione del contributo, fatto che d'altronde essa non contesta. Dal punto 51 della sentenza del Tribunale risulta persino che, nella sua lettera 11 settembre 1991, «il DAFSE non ha fatto proprie tutte le osservazioni formulate dalla ricorrente a proposito delle riduzioni che esso intendeva effettuare». Si può dedurre, a contrario, da questo passaggio, la cui veridicità non è stata contestata dalla Mediocurso, che la società ha potuto formulare delle obiezioni che in parte sono state prese in considerazione.

    20. Certamente, è deplorevole che il DAFSE non abbia lasciato un tempo ragionevole alla Mediocurso per esaminare in modo più approfondito le relazioni di verifica contabile e per completare per iscritto le osservazioni che essa aveva presentato oralmente durante la riunione del 10 settembre 1991. Ed è ancora più deplorevole che la lettera 11 settembre 1991 contenesse un ordine di rimborso al punto che la Mediocurso ha avuto l'impressione che la sola reazione possibile da parte sua fosse quella di presentare un ricorso davanti al giudice portoghese competente.

    21. Nondimeno risulta che, nell'ambito di questo ricorso, che è stato proposto contro il DAFSE, la Mediocurso ha potuto far conoscere a questo ente, in maniera approfondita, le obiezioni che essa sollevava nei confronti di una riduzione del contributo.

    22. Dubito, d'altronde, che, nel corso di tutto il periodo intercorso tra la presentazione di tale ricorso e la lettera che il DAFSE ha indirizzato alla Commissione il 22 settembre 1995, questo ente non abbia comunicato alla Commissione la pendenza di una causa e gli argomenti presenti in tale sede dalla Mediocurso. I servizi della Commissione non si sono preoccupati della mancata chiusura della pratica e non hanno chiesto delle informazioni al DAFSE?

    23. Ma, poiché non disponiamo di prove a questo riguardo, dobbiamo partire dall'ipotesi che ciò non si sia verificato.

    24. Resta dunque da sapere se, in un momento successivo che si colloca prima dell'adozione delle decisioni formali della Commissione 14 agosto 1996, la Mediocurso sia stata messa in grado di far conoscere le sue obiezioni all'istituzione comunitaria.

    25. Orbene, risulta dal punto 28 della sentenza del Tribunale che, «Il 6 marzo 1996 il DAFSE comunicava alla ricorrente che la Commissione si era pronunciata sulle due domande di pagamento di saldo, e aveva confermato le risultanze del controllo finanziario che le erano già state comunicate l'11 settembre 1991».

    26. La sentenza del Tribunale riporta successivamente, al punto 29, che:

    «Il 4 aprile 1996 la ricorrente chiedeva al DAFSE copia delle decisioni della Commissione. Essa chiedeva anche di consultare la pratica amministrativa del FSE. La ricorrente veniva posta in grado di consultare tale pratica amministrativa il 24 aprile 1996 e constatava che non vi erano atti decisionali diversi dalle note di addebito della Commissione che stabilivano gli importi che essa doveva rimborsare (...)»

    27. Si può concludere da questi passaggi della sentenza, dei quali pure l'esattezza non è contestata, che la lettera del DAFSE 6 marzo 1996 si riferiva non a decisioni formali della Commissione, ma a «decisioni di principio» che dovevano essere ancora formalizzate. La procedura interna alla Commissione non era dunque ancora completata.

    28. Possiamo ancora supporre, in mancanza della minima indicazione in senso opposto, che la consultazione del fascicolo amministrativo del FSE, che ha avuto luogo il 24 aprile 1996, sia stata fatta a Bruxelles e che la Mediocurso abbia, pertanto, avuto la possibilità di presentare osservazioni orali ai funzionari incaricati dei suoi fascicoli.

    29. Ma, una volta ancora, senza confermare per iscritto le sue obiezioni con una lettera indirizzata alla Commissione, la Mediocurso ha scelto la via giudiziaria e presentato dei ricorsi contro l'istituzione davanti al Tribunale .

    30. Ad ogni modo, attraverso questi ricorsi, la ricorrente ha potuto far conoscere alla Commissione, in modo molto più formale che attraverso una lettera, le ragioni per le quali essa non accettava la riduzione del contributo.

    31. Questi ricorsi hanno, d'altronde, portato la Commissione a ritirare le «note di addebito» che erano oggetto dei due ricorsi (punto 30 della sentenza del Tribunale).

    32. La ricorrente dunque ha non soltanto potuto far conoscere il suo punto di vista alla Commissione, ma ha anche indotto quest'ultima ad adottare decisioni redatte nella forma corretta.

    33. Da tutto ciò discende che, anche supponendo che il DAFSE non abbia mai informato la Commissione delle critiche formulate dalla ricorrente nell'ambito del processo da essa intrapreso davanti ai giudici portoghesi, la Mediocurso è stata messa in grado, prima dell'adozione delle decisioni contestate 14 agosto 1996, di portare direttamente a conoscenza della Commissione il proprio punto di vista.

    34. Il motivo vertente su una violazione dei diritti della difesa deve dunque essere respinto.

    Sul motivo attinente all'inesattezza degli accertamenti di fatto effettuati dal Tribunale per quanto riguarda le sottorubriche 14.3.1.a) e 14.3.13 della domanda di pagamento del saldo («remunerazione del personale docente» e «imposte e tasse»)

    35. La ricorrente ritiene che, dichiarando che «come dall'analisi dei documenti prodotti dalla ricorrente per provare il tipo di corsi forniti nell'ambito della prima pratica e l'identità degli insegnanti che vi hanno partecipato (allegati 21 e 22 del ricorso) emerga che questi ultimi sono talmente imprecisi da sollevare seri dubbi sul carattere effettivo dello svolgimento dei corsi di cui trattasi (...)», e facendo la stessa affermazione, mutatis mutandis, a proposito della seconda pratica, il Tribunale abbia tratto conclusioni inesatte dall'esame di questi documenti.

    36. In effetti, dai documenti risulterebbe indiscutibilmente che i corsi in oggetto sono stati effettivamente impartiti dalle persone i cui nomi figurano a questo titolo sui documenti e che sono i firmatari delle ricevute che accertano la loro remunerazione per i suddetti corsi.

    37. Conformemente alla sua giurisprudenza costante , la Corte dovrebbe dunque, secondo la ricorrente, annullare la sentenza del Tribunale poiché si basa su accertamenti di fatto sostanzialmente inesatti.

    38. La Commissione sostiene, al contrario, che il Tribunale ha correttamente accertato i fatti relativi alle due poste in causa sulla base dei documenti versati agli atti. Non ci sarebbe dunque motivo, nel caso specifico, di far valere che i suoi accertamenti sono sostanzialmente inesatti.

    39. Conseguentemente, il Tribunale avrebbe dichiarato a buon diritto che la Commissione non ha commesso alcun manifesto errore di valutazione nel ritenere che la ricorrente non avesse dimostrato che le prove documentali da lei prodotte si riferivano effettivamente ai corsi oggetto della pratica corrispondente.

    40. La ricorrente critica i punti 134 e 172 della sentenza del Tribunale. Essi riguardano, rispettivamente, la causa T-180/96 e la causa T-181/96 e sono formulati in maniera identica, nei termini seguenti:

    «Il Tribunale rileva come dall'analisi dei documenti prodotti dalla ricorrente per provare il tipo di corsi forniti nell'ambito della prima pratica e l'identità degli insegnanti che vi hanno partecipato (allegati 21 e 22 del ricorso) emerga che questi ultimi sono talmente imprecisi da sollevare seri dubbi sul carattere effettivo dello svolgimento dei corsi di cui trattasi, come giustamente ha rilevato il DAFSE al punto 14.3.1.a) della sua lettera 22 settembre 1995. La Commissione non ha quindi commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che la ricorrente, che ha organizzato numerosi corsi di formazione diversi che richiedevano la partecipazione di numerosi insegnanti, non avesse dimostrato che i documenti da essa prodotti si riferivano sicuramente al corso che costituiva oggetto della prima pratica e negando, di conseguenza, di tener conto di tutte le spese presentate al riguardo».

    41. La ricorrente fa valere a più riprese che, contrariamente a quanto affermerebbe il Tribunale, i documenti che essa ha fornito non lasciano spazio al minimo dubbio circa il reale svolgimento dei corsi in questione.

    42. Occorre constatare in ogni caso che, pur formulando dubbi, il Tribunale non ha dichiarato che i corsi di cui si discute non avevano avuto luogo. Bisogna dunque respingere il motivo sollevato in quanto esso attribuisce una tale conclusione al Tribunale.

    43. L'argomentazione della ricorrente mira inoltre a far dichiarare alla Corte che la conclusione del Tribunale, secondo la quale la Commissione era legittimata a considerare come non accertato che i documenti prodotti riguardassero effettivamente i corsi oggetto del sostegno comunitario, era erronea.

    44. Risulta dalla giurisprudenza, citata al punto 37, che non spetta alla Corte, investita di un ricorso, rimettere in discussione l'esame dei fatti svolto dal Tribunale, a meno che l'inesattezza materiale delle constatazioni del Tribunale risulti dagli atti.

    45. Orbene, nel caso specifico, la ricorrente non dimostra che risulti dai detti documenti che il Tribunale ha commesso un manifesto errore di fatto. Essa si limita infatti a contestare la conclusione tratta dal Tribunale dall'esame dei documenti prodotti a sostegno della domanda.

    46. Questo motivo rimette dunque in discussione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale e deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

    47. Ne consegue che il secondo motivo addotto dalla ricorrente dev'essere respinto.

    Sul motivo attinente all'incoerenza della motivazione e alla violazione del principio di proporzionalità

    48. La ricorrente fa valere, innanzi tutto, che era incoerente da parte del Tribunale mettere in dubbio la realizzazione effettiva delle azioni di formazione ammettendo nel contempo che la Commissione considera ammissibili talune spese, diverse dalla remunerazione degli insegnanti, connesse a questi stessi corsi.

    49. A ciò basta replicare che, come già esposto sopra, il Tribunale non ha concluso per la mancata realizzazione delle dette azioni di formazione. Conseguentemente, non potrebbe vedersi rimproverare una qualsiasi incoerenza per il fatto di aver preso atto che la Commissione considera come ammissibili alcune spese connesse a tali corsi.

    50. La ricorrente ritiene, inoltre, che il Tribunale abbia violato il principio di proporzionalità ritenendo che la Commissione abbia concluso a buon diritto per la inammissibilità della totalità delle spese corrispondenti alla remunerazione del personale docente e all'IVA ad essa connessa, per il solo motivo che la ricorrente avrebbe commesso irregolarità al momento della presentazione della sua domanda di pagamento del saldo.

    51. La Commissione insiste, con forza, sul fatto che essa ammette che le azioni di formazione in oggetto abbiano effettivamente avuto luogo. Bisogna dunque supporre che gli insegnanti siano stati impiegati e remunerati a questo fine. Occorre pertanto concludere che la Commissione non intende contestare che talune spese abbiano avuto luogo per questa ragione, ma che essa ritiene che, poiché l'importo delle dette spese non è stato documentato con pezze giustificative che vi si riferiscono in modo assolutamente incontestabile, bisogna considerare la totalità di queste spese come inammissibile.

    52. Un tale approccio è contrario al principio di proporzionalità. Tale principio non può permettere che siano considerate come inammissibili tutte le spese che si riferiscono a una rubrica, dal momento che non si contesta che talune spese sono state sostenute ai sensi di questa rubrica.

    53. In tal senso, come lo stesso Tribunale ha dichiarato in una causa simile, sono conformi al principio di proporzionalità le riduzioni operate dalla Commissione che «sono direttamente connesse alle irregolarità rilevate e hanno lo scopo di escludere il rimborso soltanto delle spese illegali o inutili» .

    54. Ora, nella fattispecie, la Commissione non adduce il carattere illegale o inutile di alcune spese, ma unicamente l'assenza di prova del loro importo. Anche se è consentito ritenere che la mancanza di diligenza di cui fa prova il beneficiario che non fornisce elementi di prova sufficienti debba comportare una sanzione, questa è chiaramente eccessiva ove si giunga, per il beneficiario, allo stesso risultato a cui si addiverrebbe se egli non avesse assolutamente realizzato le azioni relative alla rubrica in questione.

    55. Il carattere sproporzionato del diniego dell'ammissibilità per tutte le spese controverse appare in modo ancora più evidente dal momento che la Commissione poteva far sopportare al beneficiario alcune conseguenze della sua incapacità di fornire prove soddisfacenti ed evitare di pagare delle somme non dovute pur procedendo in modo meno sfavorevole agli interessi del beneficiario.

    56. Ad esempio, essa avrebbe potuto calcolare una somma forfettaria da imputare alla remunerazione degli insegnanti e, conseguentemente, all'IVA corrispondente.

    57. Penso dunque che il Tribunale abbia infranto il principio di proporzionalità allorché ha ritenuto che la Commissione non avesse oltrepassato il suo margine discrezionale rifiutando il rimborso della totalità della somma reclamata a titolo delle remunerazioni pagate al personale docente [sottorubrica 14.3.1.a)] nonché dell'IVA corrispondente (sotto rubrica 14.3.13). Conseguentemente, occorre annullare su questo punto la sentenza impugnata.

    58. Tenuto conto del fatto che la Corte dispone di tutti gli elementi necessari per risolvere il problema nel merito, vi propongo di annullare le decisioni della Commissione che sono oggetto dei ricorsi T-180/96 e T-181/96, nella parte in cui esse hanno considerato inammissibili nella loro totalità le somme richiamate qui sopra. Questa conseguenza discende infatti necessariamente da ciò che precede.

    59. Ne consegue altresì che la decisione delle Tribunale in materia di spese nella causa T-181/96 deve essere annullata. La ricorrente si era infatti vista imporre il pagamento della totalità delle spese in tale causa. Ora, poiché uno dei suoi motivi è stato accolto in sede d'impugnazione, occorre ripartire queste spese. Poiché questa soluzione è stata già stata adottata dal Tribunale per la causa T-180/96, non c'è motivo, a mio parere, di modificarla, in quanto entrambe le parti sono risultate parzialmente soccombenti. Per quanto riguarda le spese dell'impugnazione, propongo di ripartirle nello stesso modo, in quanto la ricorrente risulta soccombente nelle sue domande principali.

    Conclusioni

    Per le ragioni che precedono, propongo alla Corte di:

    - annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 15 settembre 1998, cause riunite T-180/96 e T-181/96, Mediocurso/Commissione nella parte in cui ha dichiarato che la Commissione ha considerato a buon diritto inammissibile la totalità della somma reclamata a titolo delle remunerazioni pagate al personale docente [sottorubrica 14.3.1a)] nonché l'importo dell'IVA corrispondente (sottorubrica 14.3.13);

    - annullare il punto 5 del dispositivo della detta sentenza e decidere che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese nella causa T-181/96;

    - respingere il ricorso per il resto;

    - annullare la decisione della Commissione 14 agosto 1996, C (96) 1185, recante riduzione del contributo concesso nella decisione 22 marzo 1989, C (89) 0570, e la decisione della Commissione 14 agosto 1996, C (96) 1186, recante riduzione del contributo concesso nella decisione 22 marzo 1989, C (89) 0570, nella parte in cui sono considerate inammissibili tutte le somme reclamate a titolo delle remunerazioni pagate al personale docente [sottorubrica 14.3.1.a)] nonché l'importo dell'IVA corrispondente (sotto rubrica 14.3.13);

    - disporre che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese in sede d'impugnazione.

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