Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61997CJ0310

    Sentenza della Corte del 14 settembre 1999.
    Commissione delle Comunità europee contro AssiDomän Kraft Products AB, Iggesunds Bruk AB, Korsnäs AB, MoDo Paper AB, Södra Cell AB, Stora Kopparbergs Bergslags AB e Svenska Cellulosa AB.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Effetti di una sentenza di annullamento nei confronti dei terzi.
    Causa C-310/97 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-05363

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:407

    61997J0310

    Sentenza della Corte del 14 settembre 1999. - Commissione delle Comunità europee contro AssiDomän Kraft Products AB, Iggesunds Bruk AB, Korsnäs AB, MoDo Paper AB, Södra Cell AB, Stora Kopparbergs Bergslags AB e Svenska Cellulosa AB. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Effetti di una sentenza di annullamento nei confronti dei terzi. - Causa C-310/97 P.

    raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-05363


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Ricorso di annullamento - Sentenza di annullamento - Portata - Obbligo di riesaminare una decisione analoga all'atto annullato, ma che non abbia costituito oggetto di un ricorso - Insussistenza

    [Trattato CE, art. 176 (divenuto art. 233 CE)]

    2 Ricorso di annullamento - Termini - Decisione non impugnata entro i termini - Certezza del diritto - Obbligo di riesame gravante sull'istituzione in caso di annullamento di decisioni analoghe - Insussistenza

    [Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]

    Massima


    1 Se l'art. 176 del Trattato (divenuto art. 233 CE) impone all'istituzione, un atto della quale sia stato annullato dal giudice comunitario, di evitare che l'atto destinato a sostituire quello annullato sia viziato dalle stesse irregolarità individuate nella sentenza di annullamento, esso non comporta invece che essa debba, su domanda di destinatari di decisioni identiche o analoghe che non abbiano a loro volta proposto un ricorso, riesaminare le dette decisioni che si asseriscono inficiate dalla stessa irregolarità.

    Infatti, la portata di una sentenza di annullamento è limitata sotto un duplice profilo:

    - da un lato, il giudice comunitario dell'eccesso di potere non può statuire ultra petita, talché l'annullamento da esso pronunciato non può eccedere quello richiesto dal ricorrente;

    - dall'altro, se l'autorità assoluta di cui gode una sentenza di annullamento di un giudice comunitario inerisce tanto al dispositivo della sentenza quanto alla motivazione che ne costituisce il necessario fondamento, essa non può comportare l'annullamento di un atto non deferito al vaglio del giudice comunitario che sia viziato dalla stessa illegittimità.

    2 Una decisione che non sia stata impugnata dal destinatario entro i termini stabiliti dall'art. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) diviene definitiva nei suoi confronti. I termini di impugnazione sono intesi a garantire la certezza del diritto, evitando che atti comunitari produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all'infinito. Il principio della certezza del diritto osta a che, nell'ipotesi in cui più decisioni individuali analoghe che infliggono ammende siano state adottate nell'ambito di un procedimento comune ed in cui solo taluni destinatari ne abbiano chiesto ed ottenuto l'annullamento in sede giudiziale, l'istituzione da cui esse emanano sia tenuta, su domanda di altri destinatari, a riesaminare, alla luce della motivazione della sentenza di annullamento, la legittimità delle decisioni non impugnate e a valutare se, sulla base di tale esame, si debba procedere ad un rimborso delle ammende versate.

    Parti


    Nel procedimento C-310/97 P,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor W. Wils, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

    ricorrente,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) il 10 luglio 1997, nella causa T-227/95, AssiDomän Kraft Products e a./Commissione (Racc. pag. II-1185), procedimento in cui le altre parti sono: AssiDomän Kraft Products AB, con sede in Stoccolma (Svezia), Iggesunds Bruk AB, con sede in Örnsköldsvik (Svezia), Korsnäs AB, con sede in Gävle (Svezia), MoDo Paper AB, con sede in Örnsköldsvik (Svezia), Södra Cell AB, con sede in Växjö (Svezia), Stora Kopparbergs Bergslags AB, con sede in Falun (Svezia), Svenska Cellulosa AB, con sede in Sundsvall (Svezia), con il signor J.E. Pheasant, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, ricorrenti in primo grado,

    LA CORTE,

    composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet (relatore) e R. Schintgen, giudici,

    avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

    cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza dell'8 dicembre 1998, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dal signor W. Wils e AssiDomän Kraft Products AB e a. sono state rappresentate dai signori J. E. Pheasant e M. Levitt, solicitor,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 gennaio 1999,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 4 settembre 1997, la Commissione delle Comunità europee, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, ha impugnato la sentenza del Tribunale di primo grado 10 luglio 1997, causa T-227/95, AssiDomän Kraft Products e a./Commissione (Racc. Pag. II-1185; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha annullato la decisione della Commissione, contenuta nella lettera del 4 ottobre 1995 (in prosieguo: la «decisione 4 ottobre 1995»), con cui veniva respinta la richiesta, presentata il 24 novembre 1993 da AssiDomän Kraft Products e a., diretta ad ottenere, alla luce della sentenza della Corte 31 marzo 1993 nelle cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, un riesame della legittimità della decisione della Commissione 19 dicembre 1984, 85/202/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/29.725 - Pasta per carta) (GU 1985, L 85, pag. 1; in prosieguo: la «decisione pasta di legno»).

    I fatti dinanzi al Tribunale

    2 I fatti all'origine del presente ricorso, quali risultano dalla sentenza impugnata, sono i seguenti.

    3 Con la decisione pasta di legno, la Commissione constatava che un certo numero dei quarantatré destinatari di tale decisione avevano violato l'art. 85, n. 1, del Trattato CEE [divenuto art. 85, n. 1, del Trattato CE (a sua volta divenuto art. 81, n. 1, CE)], in particolare concertandosi sui prezzi della pasta di legno bianchita al solfato.

    4 L'art. 1 della decisione pasta di legno elencava le infrazioni all'art. 85 accertate dalla Commissione, i destinatari interessati e i periodi rilevanti.

    5 All'art. 1, n. 1, di tale decisione, la Commissione accertava che i produttori svedesi, ad eccezione della Billerud-Uddeholm e della Uddeholm AB, nonché altri produttori finlandesi, americani, canadesi e norvegesi si erano concertati «sui prezzi per la vendita nella Comunità economica europea di pasta per carta bianchita al solfato» per l'intero periodo 1975-1981 o parte di esso. Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, tutti i produttori svedesi avevano commesso un'infrazione all'art. 85 del Trattato concertandosi sui prezzi da essi applicati nella Comunità, almeno per i clienti stabiliti in Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, per la vendita di pasta di legno bianchita al solfato.

    6 All'art. 3 della decisione pasta di legno, la Commissione infliggeva ammende di importo compreso tra gli ECU 50 000 e 500 000 a quasi tutti i destinatari della detta decisione, tra cui nove dei destinatari svedesi.

    7 Queste ultime imprese decidevano di non proporre ricorso di annullamento avverso la decisione pasta di legno e pagavano le ammende loro inflitte. Invece altri ventisei dei quarantatré destinatari originari di tale decisione o loro aventi causa proponevano un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato CEE [divenuto, in seguito a modifica, art. 173 del Trattato CE (a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)].

    8 Con la sentenza pasta di legno, la Corte annullava l'art. 1, nn. 1 e 2, della decisione pasta di legno, con cui erano state accertate infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato. La Corte aboliva poi o riduceva le ammende inflitte alle imprese che avevano proposto i ricorsi.

    9 La parte rilevante del dispositivo della sentenza pasta di legno è così formulata:

    «1) L'art. 1, n. 1, della decisione 85/202/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativa ad un procedimento per violazione dell'art. 85 del Trattato, è annullato.

    2) L'art. 1, n. 2, della suddetta decisione è annullato.

    (...)

    7) Le ammende inflitte alle ricorrenti sono abolite, tranne quella che riguarda la Finncell, mentre quelle inflitte alla Canfor, alla MacMillan, alla St Anne e alla Westar sono ridotte a 20 000 ECU.

    (...)».

    10 Con lettera 24 novembre 1993 l'AssiDomän Kraft Products e a., che non avevano proposto ricorso di annullamento contro la decisione pasta di legno, chiedevano alla Commissione di riesaminare la loro situazione giuridica alla luce della sentenza pasta di legno, anche se non erano destinatarie della detta sentenza, e di rimborsare a ciascuna di esse la quota delle ammende versate che eccedeva gli ECU 20 000, vale a dire la somma fissata dalla Corte a carico di talune ricorrenti in base ad infrazioni il cui accertamento non era stato invalidato. Esse sostenevano in particolare che si trovavano nella stessa situazione degli altri produttori per quanto riguarda i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza pasta di legno e che l'invalidazione da parte della Corte dell'accertamento della Commissione secondo cui i destinatari della decisione pasta di legno si erano concertati sui prezzi della pasta per carta bianchita al solfato nonché su quelli delle transazioni compiute nella Comunità doveva essere applicata anche a loro.

    11 Dopo uno scambio di corrispondenza nel corso del quale le imprese svedesi e la Commissione esponevano in maniera dettagliata le rispettive posizioni sulla possibilità di estendere il beneficio della sentenza pasta di legno ai destinatari della decisione pasta di legno che non l'avevano contestata entro i termini, il membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza, con lettera 4 ottobre 1995, rifiutava di dar seguito alla richiesta di rimborso delle ricorrenti nei seguenti termini:

    «I do not see any possibility to accept your request. Article 3 of the decision imposed a fine on each of the producers on an individual basis. Consequently, in point 7 of the operative part of its judgment, the Court annulled or reduced the fines imposed on each of the undertakings who were applicants before it. In the absence of an application of annulment on behalf of your clients, the Court did not and indeed could not annul the parts of Article 3 imposing a fine on them. It follows that the obligation of the Commission to comply with the judgment of the Court has been fulfilled in its entirety by the Commission reimbursing the fines paid by the successful applicants. As the judgment does not affect the decision with regard to your clients, the Commission was neither obliged nor indeed entitled to reimburse the fines paid by your clients.

    As your clients' payment is based on a decision which still stands with regard to them, and which is binding not only on your clients but also on the Commission, your request for reimbursement cannot be granted».

    [Non vedo alcuna possibilità di dar seguito alla Sua richiesta. L'art. 3 della decisione infliggeva un'ammenda a ciascuno dei produttori su base individuale. Di conseguenza, al punto 7 del dispositivo della sua sentenza, la Corte ha abolito o ridotto le ammende inflitte a ciascuna delle imprese ricorrenti nelle cause dinanzi ad essa proposte. In mancanza di un ricorso di annullamento a nome delle Sue clienti, la Corte non ha annullato - né poteva farlo - le parti dell'art. 3 in cui si imponeva loro un'ammenda. Di conseguenza, la Commissione ha integralmente soddisfatto il suo obbligo di conformarsi alla sentenza della Corte quando ha rimborsato le ammende versate dalle ricorrenti che hanno visto accolti i loro ricorsi. Dato che la sentenza non infirma la decisione in ordine alle Sue clienti, la Commissione non era né obbligata né addirittura autorizzata a rimborsare le ammende da esse pagate.

    Dato che il pagamento effettuato dalle Sue clienti è fondato su una decisione che è sempre valida per quanto le riguarda, e che ha sempre efficacia vincolante non solo per loro, ma anche per la Commissione, la Sua richiesta di rimborso non può essere accolta.]

    12 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 1995, le altre parti del presente procedimento hanno proposto un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione 4 ottobre 1995.

    Il ricorso dinanzi al Tribunale

    13 Le altre parti del presente procedimento hanno sollevato un motivo unico, relativo al fatto che, con la sua decisione 4 ottobre 1995, la Commissione aveva disatteso le conseguenze giuridiche che discendono dalla sentenza pasta di legno.

    14 Nella prima parte del motivo, esse hanno fatto valere che la Commissione aveva violato il principio comunitario secondo il quale una sentenza di annullamento ha l'effetto di rendere l'atto impugnato nullo e non avvenuto, erga omnes ed ex tunc.

    15 Nella seconda parte, le altre parti del presente procedimento hanno sostenuto che la Commissione aveva violato l'art. 176, primo comma, del Trattato CE (divenuto art. 233, primo comma, CE) ai sensi del quale: «L'istituzione o le istituzioni da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente Trattato sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta».

    16 Secondo le altre parti del presente procedimento, tale disposizione obbligava la Commissione a prendere provvedimenti nei confronti non solo delle parti della controversia, ma anche di altri singoli. Di conseguenza, la Commissione doveva riesaminare i casi analoghi alla luce della sentenza pasta di legno, ed in particolare della motivazione di essa. A questo proposito, le altre parti del presente procedimento facevano valere la sentenza 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 193/86, 99/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione (Racc. pag. 2181).

    La sentenza impugnata

    17 Il Tribunale ha respinto la prima parte del motivo.

    18 Esso ha innanzi tutto considerato, ai punti 56 e 57, che la decisione pasta di legno, benché redatta e pubblicata in forma di decisione unica, doveva intendersi come un insieme di decisione individuali con cui si accertava (o si accertavano), nei confronti di ciascuno dei destinatari, l'infrazione (o le infrazioni) ad esso imputata (o imputate) e con cui si infliggeva eventualmente un'ammenda, così come era inoltre confermato dalla lettera del suo dispositivo ed in particolare dai suoi artt. 1 e 3.

    19 Il Tribunale ha precisato, al punto 58, che, qualora un destinatario non abbia proposto, in base all'art. 173 del Trattato CE, un ricorso di annullamento contro la decisione pasta di legno nei limiti in cui essa lo riguarda, tale decisione resta integralmente valida e vincolante nei suoi confronti (v., in questo senso, sentenza 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. pag. I-833, punto 13).

    20 Esso ha aggiunto, al punto 60 della sentenza impugnata, che il giudice comunitario, nell'ambito di un ricorso di annullamento, può pronunciarsi solo sull'oggetto della controversia a lui deferita dalle parti, di modo che una decisione come la decisione pasta di legno poteva essere annullata solo relativamente ai destinatari che avessero proposto ricorso dinanzi al giudice comunitario.

    21 Pertanto il Tribunale, al punto 61, ha interpretato i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza pasta di legno nel senso che i nn. 1 e 2 dell'art. 1 della decisione pasta di legno erano annullati solo nei limiti in cui riguardavano le parti che avessero visto accolti i loro ricorsi dinanzi alla Corte. Esso ha considerato che tale valutazione era corroborata dal punto 7 del dispositivo della sentenza pasta di legno, secondo il quale solo «le ammende inflitte alle ricorrenti» erano abolite o ridotte.

    22 Per contro, il Tribunale ha accolto la seconda parte del motivo.

    23 Innanzi tutto, esso ha considerato, al punto 69, che la formulazione dell'art. 176 del Trattato non escludeva che le conseguenze da trarre da una sentenza di annullamento eccedessero l'ambito dei singoli che avevano proposto ricorso.

    24 Al riguardo, il Tribunale si è basato, al punto 70, sulla sentenza 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59, Snupat/Alta autorità (Racc. pagg. 97, 153-154).

    25 Il Tribunale ha considerato, ai punti 71 e 72, che tale giurisprudenza era trasponibile al caso di specie, tenuto conto di tre circostanze.

    26 In primo luogo, le decisioni individuali annullate dalla Corte e quelle non impugnate giudizialmente sono state adottate in esito allo stesso procedimento amministrativo.

    27 In secondo luogo, le altre parti del presente procedimento si erano viste infliggere ammende per pretese infrazioni all'art. 85 del Trattato il cui accertamento nei confronti di altri destinatari dell'atto, che avevano proposto ricorso ai sensi dell'art. 173 del Trattato, è stato annullato dalla sentenza pasta di legno.

    28 In terzo luogo, le decisioni individuali prese nei confronti delle altre parti del presente procedimento si basavano sugli stessi accertamenti di fatto e sulle stesse considerazioni economiche e giuridiche invalidate dalla sentenza pasta di legno.

    29 Riferendosi al principio di legalità, il Tribunale ha ritenuto, al punto 72, che, di conseguenza, l'istituzione interessata, in forza dell'art. 176 del Trattato, poteva essere tenuta ad esaminare, sulla base di una domanda presentata entro un termine ragionevole, se essa dovesse adottare provvedimenti anche nei confronti dei destinatari dell'atto annullato che non avevano proposto ricorso di annullamento.

    30 Il Tribunale ha poi specificato, al punto 73, che occorreva determinare gli obblighi che discendevano dalla sentenza pasta di legno e verificare, alla luce dei principi in precedenza enunciati, in che misura tale sentenza obbligasse la Commissione a riesaminare la situazione giuridica dei destinatari svedesi con riferimento alla decisione pasta di legno, di modo che si imponeva un esame del dispositivo e della motivazione.

    31 Al riguardo, esso ha ricordato, al punto 74, che la Commissione era tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest'ultimo discende, la quale identifica la disposizione esatta considerata come illegittima ed evidenzia le ragioni esatte dell'illegittimità accertata nel dispositivo (citata sentenza Asteris e a./Commissione, punto 27).

    32 Rilevando che, anche supponendo che taluni documenti «possano fornire il fondamento che consenta di giustificare nei confronti di taluni dei destinatari svedesi, in tutto o in parte, gli accertamenti contenuti nel dispositivo della decisione pasta di legno (v., a questo proposito, le conclusioni dell'avvocato generale M. Darmon per la citata sentenza 31 marzo 1993, punti 464-476), non è men vero che la Corte ha invalidato la prova principale fatta valere dalla Commissione nei confronti di tutti i destinatari della decisione pasta di legno per dimostrare l'esistenza di una concertazione sui prezzi e quindi di un'infrazione all'art. 85 del Trattato», il Tribunale ne ha dedotto, al punto 84, che, su questo punto, la sentenza pasta di legno poteva chiaramente inficiare gli accertamenti operati nei confronti dei destinatari svedesi.

    33 Pertanto il Tribunale ha considerato, al punto 85, che la Commissione, in forza dell'art. 176 del Trattato e del principio di buona amministrazione, era tenuta a riesaminare, alla luce della motivazione della sentenza pasta di legno, la legittimità della decisione pasta di legno nei limiti in cui essa riguardava i destinatari svedesi e a valutare se, sulla base di tale esame, dovesse procedersi al rimborso delle ammende versate.

    34 Il Tribunale ha inoltre considerato, ai punti 86 e 87, che la citata sentenza TWD Textilwerke Deggendorf non ostava a tale soluzione, dato che questa non poteva attribuire alle altre parti del presente procedimento la facoltà di eludere i termini di ricorso e, di conseguenza, il carattere definitivo che riveste nei loro confronti la decisione pasta di legno. A differenza della citata causa TWD Textilwerke Deggendorf, in cui l'impresa interessata aveva tentato di far valere, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, l'illegittimità di una decisione da essa non impugnata entro il termine previsto dall'art. 173 del Trattato, il sindacato giurisdizionale operato nella fattispecie non aveva per oggetto la decisione iniziale, ossia la decisione pasta di legno, ma una nuova decisione adottata in applicazione dell'art. 176 del Trattato. Il ricorso proposto contro quest'ultima era pertanto ricevibile.

    35 Il Tribunale ha considerato, al punto 92, che, se la Commissione avesse dovuto concludere, sulla base di un riesame della decisione pasta di legno alla luce della motivazione della sentenza pasta di legno, che taluni accertamenti di infrazioni all'art. 85 del Trattato operati nei confronti dei destinatari svedesi erano viziati da illegittimità, essa sarebbe stata autorizzata a procedere al rimborso delle ammende pagate a seguito di tali accertamenti. In tale fattispecie, la Commissione, in forza dei principi di legalità e di buona amministrazione, e salvo privare l'art. 176 del Trattato di ogni effetto utile, sarebbe anche stata tenuta a rimborsare tali ammende, dato che queste ultime sarebbero risultate prive di fondamento giuridico.

    36 Poiché la decisione della Commissione 4 ottobre 1995 era viziata da errore di diritto in quanto ne risultava che la Commissione non era né tenuta né addirittura autorizzata a rimborsare le ammende versate dalle altre parti del presente procedimento, il Tribunale ha proceduto al suo annullamento.

    Il ricorso contro la sentenza del Tribunale

    37 A sostegno del suo ricorso contro la sentenza del Tribunale, la Commissione fa valere tre motivi, rispettivamente fondati sulla violazione dell'art. 176 del Trattato, sulla violazione degli artt. 173 del Trattato e 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE) nonché su una contraddittorietà della motivazione che vizierebbe la sentenza impugnata.

    38 Con il suo primo motivo, la Commissione fa valere che il Tribunale ha accolto una concezione troppo ampia dei provvedimenti che l'esecuzione di una sentenza della Corte comporta ai sensi dell'art. 176 del Trattato, imponendole di riesaminare la situazione e di rimborsare le ammende versate dai destinatari di una decisione che non hanno tempestivamente impugnato quest'ultima dinanzi al giudice.

    39 Come il Tribunale ha esso stesso sottolineato al punto 56 della sentenza impugnata, una decisione come la decisione pasta di legno, «benché redatta e pubblicata in forma di decisione unica, deve intendersi come un insieme di decisioni individuali con cui si accerta (o si accertano) nei confronti di ciascuna delle imprese destinatarie l'infrazione (o le infrazioni) ad essa imputata (o imputate) e con cui si infligge eventualmente un'ammenda». Ai sensi del punto 60 della sentenza impugnata, una siffatta decisione «può essere annullata solo per quanto riguarda i destinatari che abbiano visto accolti i loro ricorsi dinanzi al giudice comunitario» e, secondo il punto 58, essa resta valida e vincolante nei confronti dei destinatari che non abbiano proposto un ricorso di annullamento.

    40 Ne conseguirebbe necessariamente che «i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta», ai sensi dell'art. 176 del Trattato, consistono nel rimborsare le ammende inflitte ai soli destinatari che hanno visto accolti i loro ricorsi dinanzi al giudice comunitario. La Commissione non sarebbe tenuta per giunta a riesaminare le decisioni nei confronti dei destinatari che non abbiano proposto un ricorso di annullamento, dato che la sentenza della Corte non riguarda tali decisioni.

    41 Del resto, ogni altra interpretazione dell'art. 176 violerebbe il principio di uguaglianza, nel qual caso le altre parti del presente procedimento beneficierebbero di un vantaggio indebito rispetto alle imprese che, contrariamente ad esse, hanno preso il rischio, soprattutto finanziario, di proporre un ricorso di annullamento. La Commissione sottolinea al riguardo che, «se esse avessero visto respinti i loro ricorsi, le altre parti del presente procedimento non avrebbero certamente proposto loro di dividere le loro spese; ora che il ricorso ha avuto esito positivo esse vogliono un biglietto gratuito sul percorso pagato da altri».

    42 Con il suo secondo motivo, la Commissione contesta al Tribunale il fatto di aver violato l'art. 173 del Trattato - doppiamente - nonché l'art. 189 dello stesso Trattato.

    43 Riferendosi alla citata sentenza TWD Textilwerke Deggendorf, essa ricorda, innanzi tutto, che una decisione non impugnata dal destinatario entro il termine stabilito dall'art. 173 del Trattato diviene definitiva nei suoi confronti.

    44 Ora, la sentenza impugnata permetterebbe, al destinatario di una decisione che gli arreca pregiudizio e da lui non impugnata entro i termini, di rimetterla in discussione dopo parecchi anni, a seguito di una sentenza che annulli una decisione analoga adottata in esito ad un procedimento comune. Il termine di due mesi fissato all'art. 173 sarebbe pertanto privato del suo significato.

    45 D'altra parte, la sentenza impugnata violerebbe il principio secondo il quale nessuno può intentare un'azione giudiziaria per conto altrui, principio implicitamente sancito all'art. 173 del Trattato. Quest'ultimo prevede, infatti, che una persona fisica o giuridica possa proporre ricorso solo contro le decisioni di cui sia destinataria o che la riguardino direttamente e individualmente.

    46 Infine, la sentenza impugnata violerebbe l'art. 189 del Trattato in quanto terrebbe in non cale il carattere individuale delle decisioni. Mentre il regolamento produce effetti giuridici nei confronti non solo delle parti dinanzi alla Corte, ma anche di tutte le persone a cui tale regolamento è applicabile, lo stesso non varrebbe per una decisione, che è un atto amministrativo individuale. Se un destinatario contesta una decisione ad esso diretta e ottiene il suo annullamento, quest'ultimo incide solo sulla sfera giuridica di tale destinatario.

    47 Con il suo terzo motivo, la Commissione fa valere che il ragionamento esposto ai punti da 55 a 63 della sentenza impugnata è contraddetto da quello enunciato ai punti da 64 a 95.

    48 A suo parere, è contraddittorio sostenere, da un lato, che le decisioni con cui vengono inflitte ammende ai destinatari svedesi non sono state annullate dalla sentenza pasta di legno, cosicché esse restano valide e vincolanti, e, dall'altro, che, a seguito della pronuncia di tale sentenza, dette decisioni sono prive di fondamento giuridico, cosicché i suoi destinatari debbono essere rimborsati.

    Giudizio della Corte

    49 Il presente ricorso solleva sostanzialmente la questione se, qualora più decisioni individuali analoghe con cui vengono inflitte ammende siano state adottate nell'ambito di un procedimento comune e solo alcuni destinatari ne abbiano chiesto e ottenuto l'annullamento dinanzi al giudice, l'istituzione da cui esse emanano debba, su domanda di altri destinatari, riesaminare, alla luce della motivazione della sentenza di annullamento, la legittimità delle decisioni non impugnate e valutare se, sulla base di un siffatto esame, debba procedersi al rimborso delle ammende versate.

    50 Occorre per prima cosa sottolineare che l'art. 176 del Trattato, unica disposizione fatta valere dinanzi al Tribunale dalle altre parti del presente procedimento e su cui si basa la sentenza impugnata, obbliga l'istituzione da cui emana l'atto annullato a prendere i soli provvedimenti che l'esecuzione della sentenza di annullamento comporta.

    51 Ora, la portata di quest'ultima è doppiamente limitata.

    52 Innanzi tutto, poiché il giudice comunitario dell'eccesso di potere non può statuire ultra petita (v. sentenze 14 dicembre 1962, cause riunite 46/59 e 47/59, Meroni/Alta Autorità, Racc. pagg. 763, 780, e 28 giugno 1972, causa 37/71, Jamet/Commissione, Racc. pag. 483, punto 12), l'annullamento da esso pronunciato non può eccedere quello richiesto dal ricorrente.

    53 Pertanto, se un destinatario di una decisione decide di proporre un ricorso di annullamento, il giudice comunitario è investito dei soli elementi della decisione che lo riguardano. Invece, quelli riguardanti altri destinatari, che non sono stati impugnati, non rientrano nell'oggetto della controversia che il giudice comunitario è chiamato a risolvere.

    54 In secondo luogo, se l'autorità assoluta di cui gode una sentenza di annullamento di un giudice comunitario (v., in particolare, sentenze 21 dicembre 1954, causa 1/54, Francia/Alta Autorità, Racc. pagg. 7, 34; causa 2/54, Italia/Alta Autorità, Racc. pagg. 75, 106, e 11 febbraio 1955, causa 3/54, Assider/Alta Autorità, Racc. pag. 125) inerisce tanto al dispositivo della sentenza quanto alla motivazione che ne costituisce il necessario fondamento, essa non può comportare l'annullamento di un atto non deferito alla censura del giudice comunitario che sia viziato dalla stessa illegittimità.

    55 Infatti, la presa in considerazione della motivazione da cui risultano le ragioni esatte dell'illegittimità accertata dal giudice comunitario (v., in particolare, sentenza 12 novembre 1998, causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-6993, punto 31) ha soltanto lo scopo di determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. L'autorità di un punto della motivazione di una sentenza di annullamento non può applicarsi alla sorte di persone che non erano parti processuali e nei confronti delle quali la sentenza non può pertanto aver deciso alcunché.

    56 Di conseguenza, se l'art.176 del Trattato impone all'istituzione interessata di evitare che ogni atto destinato a sostituire l'atto annullato sia viziato dalle stesse irregolarità individuate nella sentenza di annullamento, invece, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale ai punti 69, 72 e 85, tale norma non comporta che essa debba, su domanda degli interessati, riesaminare decisioni identiche o analoghe, che si asseriscono inficiate dalla stessa irregolarità, rivolte a destinatari diversi dal ricorrente.

    57 Si deve poi ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una decisione che non sia stata impugnata dal destinatario entro i termini stabiliti dall'art. 173 del Trattato diviene definitiva nei suoi confronti (v., in particolare, sentenze 17 novembre 1965, causa 20/65, Collotti/Corte di giustizia, Racc. pag. 873, e TWD Textilwerke Deggendorf, citata, punto 13).

    58 In applicazione di questo principio, la Corte ha ripetutamente dichiarato che uno Stato membro non era più legittimato, in occasione di un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione, a rimettere in discussione, attraverso l'art. 184 del Trattato CE (divenuto art. 241 CE), la validità di una decisione adottata nei suoi confronti in base all'art. 93, n. 2, dello stesso Trattato (divenuto art. 88, n. 2, CE) dopo aver lasciato scadere il termine entro il quale poteva proporre ricorso di annullamento (v., in questo senso, sentenze 12 ottobre 1978, causa 156/77, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1881, punto 20, e 10 giugno 1993, causa C-183/91, Commissione/Grecia, Racc. pag.I-3131, punto 10).

    59 Allo stesso modo, la Corte ha dichiarato che, se è possibile esperire un'azione di risarcimento senza essere contemporaneamente tenuti a chiedere l'annullamento dell'atto illegittimo che ha arrecato il pregiudizio, ciò non consente tuttavia di aggirare l'ostacolo dell'irricevibilità di una domanda di annullamento diretta contro la stessa illegittimità e intesa ad ottenere lo stesso risultato patrimoniale (v., in particolare, sentenze 12 novembre 1981, causa 543/79, Birke/Commissione e Consiglio, Racc. pag. 2669, punto 28, e causa 799/79, Bruckner/Commissione e Consiglio, Racc. pag. 2697, punto 19, e 26 febbraio 1986, causa 175/84, Krohn/Commissione, Racc. pag. 753, punto 33).

    60 Inoltre, nella citata sentenza TWD Textilwerke Deggendorf, la Corte ha dichiarato che l'art. 173 del Trattato ostava a che il beneficiario di un aiuto di Stato, che fosse legittimato a impugnare, tramite ricorso d'annullamento entro il termine prescritto dall'art. 173, quinto comma, del Trattato, la decisione della Commissione con cui si dichiarava tale aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato comune, e che se ne fosse astenuto, potesse contestare, dinanzi al giudice nazionale, l'esecuzione della detta decisione basandosi sull'illegittimità di quest'ultima. Infatti, decidere il contrario equivarrebbe a riconoscergli la possibilità di eludere il carattere definitivo che la decisione presenta nei suoi confronti dopo la scadenza dei termini di ricorso.

    61 Tale giurisprudenza è basata in particolare sulla considerazione che i termini di impugnazione sono intesi a garantire la certezza del diritto, evitando che atti comunitari produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all'infinito, nonché sulle esigenze di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale.

    62 Infine, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una sentenza di annullamento della Corte o del Tribunale può costituire un fatto nuovo che consente la riapertura dei termini di ricorso solo nei confronti, da un lato, delle parti del procedimento e, dall'altro, delle altre persone direttamente interessate dall'atto annullato (sentenze 17 giugno 1965, causa 43/64, Müller/Consigli CEE, CEEA e CECA, Racc. pagg. 473, 489; 14 dicembre 1965, causa 52/64, Pfloeschner/Commissione, Racc. pagg. 1173, 1181; 21 febbraio 1974, cause riunite da 15/73 a 33/73, 52/73, 53/73, da 57/73 a 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 e da 135/73 a 137/73, Kortner e a./Consiglio, Commissione e Parlamento, Racc. pag. 177, punto 38, e 8 marzo 1988, causa 125/87, Brown/Corte di giustizia, Racc. pag. 1619, punto 13).

    63 Il principio della certezza del diritto, alla base delle soluzioni ricordate ai punti 57-62, osta pertanto a che, nell'ipotesi in cui più decisioni individuali analoghe che infliggono ammende siano state adottate nell'ambito di un procedimento comune ed in cui solo taluni destinatari abbiano chiesto ed ottenuto l'annullamento in sede giudiziale delle decisioni che li riguardano, l'istituzione da cui esse emanano, su domanda di altri destinatari, sia tenuta a riesaminare, alla luce della motivazione della sentenza di annullamento, la legittimità delle decisioni non impugnate e a valutare se, sulla base di tale esame, si debba procedere al rimborso delle ammende versate.

    64 Le altre parti del presente procedimento ritengono tuttavia che il Tribunale abbia operato un'esatta applicazione dei principi derivanti dalle citate sentenze 22 marzo 1961, Snupat/Alta Autorità, e Asteris e a./Commissione.

    65 Tali sentenze Snupat/Alta Autorità e Asteris e a./Commissione riguardano però situazioni diverse da quella all'origine del presente procedimento.

    66 Nella citata sentenza 22 marzo 1961, Snupat/Alta Autorità, circostanze molto particolari hanno indotto la Corte ad interpretare in maniera estensiva gli obblighi incombenti all'Alta Autorità a seguito della sentenza 17 luglio 1959, cause riunite 32/58 e 33/58, Snupat/Alta Autorità (Racc. pag. 269).

    67 Innanzi tutto, la Snupat aveva fatto un uso sistematico dei rimedi giuridici a sua disposizione, contrariamente alle altre parti del presente procedimento che hanno lasciato scadere il termine di due mesi previsto all'art. 173, quinto comma, del Trattato. Infatti, la Snupat aveva dapprima sollecitato una deroga all'obbligo impostole di versare un contributo ad una cassa di perequazione basandosi sulle deroghe concesse dall'Alta Autorità ad altri due produttori, poi aveva proposto un ricorso di annullamento contro tale rifiuto. Dopo il rigetto, da parte della Corte, di tale ricorso, avvenuto con la citata sentenza 17 luglio 1959, Snupat/Alta Autorità, essa ha quindi chiesto all'Alta Autorità di revocare con effetto retroattivo le deroghe concesse agli altri due produttori, prima di proporre infine un nuovo ricorso dinanzi alla Corte contro il rifiuto dell'Alta Autorità di accogliere tale seconda domanda, ricorso che ha trovato accoglimento.

    68 D'altra parte, le deroghe accordate agli altri due produttori causavano alla Snupat un pregiudizio diretto a causa del sistema di perequazione che era stato stabilito, nei limiti in cui esse riducevano i costi di produzione dei primi due e aumentavano quelli della terza, tenuto conto della rivalutazione del suo contributo. Lo stesso non vale per l'importo delle ammende rispettivamente inflitte ai diversi destinatari della decisione pasta di legno, dato che l'annullamento di talune di esse non ha alcuna incidenza sull'importo di quelle che non sono state contestate.

    69 A sostegno della posizione delle altre parti nel presente procedimento non può neppure essere utilmente fatta valere la citata sentenza Asteris e a./Commissione, in cui la Corte ha affermato che, a seguito dell'annullamento, da parte di una sentenza precedente, di un regolamento agricolo applicabile ad una campagna di commercializzazione determinata, l'istituzione interessata aveva l'obbligo di eliminare, dai provvedimenti già adottati alla data di quest'ultima sentenza e che disciplinavano campagne posteriori, le disposizioni aventi lo stesso contenuto di quella dichiarata illegittima.

    70 Tale causa riguardava infatti l'annullamento di regolamenti che si succedevano nel tempo, di modo che l'annullamento di un regolamento anteriore obbligava necessariamente l'istituzione da cui esso emanava a tener conto, nell'elaborazione dei regolamenti successivi, della sentenza della Corte.

    71 Il Tribunale ha pertanto commesso un errore di diritto dichiarando che l'art. 176 del Trattato obbligava la Commissione a riesaminare, su domanda degli interessati, la legittimità della decisione pasta di legno, nei limiti in cui quest'ultima li riguardava, alla luce della motivazione della sentenza pasta di legno e a valutare se, sulla base di tale esame, si dovesse procedere al rimborso delle ammende versate. La sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata.

    72 Ai sensi dell'art. 54, primo comma, seconda frase, dello Statuto CE della Corte di giustizia, questa, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. La Corte ritiene che nella fattispecie questa ipotesi ricorra.

    Sul ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale e diretto contro la decisione 4 ottobre 1995

    73 Nel loro ricorso di annullamento, le altre parti del presente procedimento hanno sollevato un motivo unico, relativo al fatto che, con la sua decisione 4 ottobre 1995, la Commissione avrebbe disatteso le conseguenze giuridiche che discendono dalla sentenza pasta di legno.

    74 Nella prima parte, esse hanno fatto valere che la Commissione aveva violato il principio di diritto comunitario secondo il quale una sentenza di annullamento ha l'effetto di rendere l'atto impugnato nullo e non avvenuto, erga omnes ed ex tunc.

    75 Nella seconda parte, le altre parti del presente procedimento hanno sostenuto che la Commissione aveva violato l'art. 176, n. 1, del Trattato.

    76 Poiché la prima parte del motivo è infondata per le ragioni esposte ai punti 19, 20, 54 e 55 della presente sentenza e la seconda per quelle illustrate ai punti da 50 a 56 della presente sentenza, occorre respingere il ricorso di annullamento proposto il 15 dicembre 1995 dinanzi al Tribunale dalle altre parti del presente procedimento contro la decisione 4 ottobre 1995 con cui veniva respinta la loro domanda di riesame alla luce della sentenza pasta di legno.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    77 Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

    78 Poiché l'impugnazione è fondata ed il ricorso proposto dalle altre parti del presente procedimento non è fondato, occorre decidere nel senso che le spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte saranno sopportate integralmente dalle altre parti del presente procedimento.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce:

    1) La sentenza del Tribunale di primo grado 10 luglio 1997 nella causa T-227/95, AssiDomän Kraft Products e a./Commissione, è annullata.

    2) Il ricorso di annullamento proposto il 15 dicembre 1995 da AssiDöman Kraft Products AB e a. dinanzi al Tribunale è respinto.

    3) Le spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte saranno sopportate integralmente da AssiDöman Kraft Products AB e a.

    Top