Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61997CJ0304

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 marzo 1999.
    Fernando Carbajo Ferrero contro Parlamento europeo.
    Dipendenti - Concorso interno - Nomina ad un posto di capo divisione.
    Causa C-304/97 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-01749

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:152

    61997J0304

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 marzo 1999. - Fernando Carbajo Ferrero contro Parlamento europeo. - Dipendenti - Concorso interno - Nomina ad un posto di capo divisione. - Causa C-304/97 P.

    raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-01749


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Dipendenti - Avviso di posto vacante - Bando di concorso - Necessaria corrispondenza tra le condizioni poste da tali avvisi

    (Statuto del personale, art. 29, n. 1, allegato III, art. 5)

    Massima


    L'art. 29, n. 1, dello Statuto prescrive una corrispondenza tra le condizioni di assunzione elencate nell'avviso di posto vacante e quelle precisate nel bando di concorso interno nell'ambito di un procedimento che ha per oggetto di coprire un posto vacante in un'istituzione, che non è stato possibile assegnare al termine della prima fase del procedimento, vale a dire mediante promozione o trasferimento interno. Una istituzione non può, senza violare tale disposizione e l'art. 5 dell'allegato III dello Statuto, sostituire l'elencazione nel bando di concorso delle condizioni relative alle conoscenze e qualifiche richieste ai candidati con la valutazione da parte della commissione, in occasione dello svolgimento delle prove di tale concorso, del merito dei candidati alla luce delle dette condizioni. Tale sostituzione ha per effetto di ridurre l'importanza ed il ruolo del bando di concorso, che è quello di informare gli interessati nel modo più esatto possibile circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l'opportunità di presentare la propria candidatura. Inoltre, tale procedimento non è senza effetto sul risultato del concorso poiché, in caso di mancata corrispondenza tra i due avvisi, è più facile per i candidati che non hanno le qualifiche e le conoscenze richieste essere nominati al posto da coprire.

    Parti


    Nel procedimento C-304/97 P,

    Fernando Carbajo Ferrero, dipendente del Parlamento europeo residente a Madrid, con gli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la fiduciaria Myson SARL, 30, rue de Cessange,

    ricorrente,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 12 giugno 1997, nella causa T-237/95, Carbajo Ferrero/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-141 e II-429), procedimento in cui l'altra parte è: Parlamento europeo, rappresentato dal signor Norbert Lorenz, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Francis Herbert e Daniel M. Tomasevic, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini, H. Ragnemalm (relatore) e K.M. Ioannou, giudici,

    avvocato generale: N. Fennelly

    cancelliere: R. Grass

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 dicembre 1998,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 26 agosto 1997, il signor Carbajo Ferrero ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 12 giugno 1997, causa T-237/95, Carbajo Ferrero/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-141 e II-429, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione 21 febbraio 1995 recante nomina del signor X quale capodivisione e che assegna quest'ultimo all'ufficio informazioni del Parlamento europeo a Madrid e della decisione corrispondente di non nominare il ricorrente a tale posto.

    Fatti

    2 Il signor Carbajo Ferrero, dipendente di grado A5 alla direzione generale dell'informazione e relazioni pubbliche del Parlamento europeo, è assegnato all'ufficio informazioni di Madrid a partire dal 1_ febbraio 1987. Il 10 gennaio 1994 il Parlamento ha pubblicato l'avviso di posto vacante n. 7424 destinato alla copertura del posto di capodivisione all'ufficio di Madrid, di grado A 3, mediante promozione o trasferimento.

    3 Tale avviso di posto vacante così descrive la natura delle funzioni:

    «Dipendente altamente qualificato, con compiti di relazioni pubbliche, più specialmente nel settore spagnolo e che comportano in particolare:

    - istituzione e sviluppo dei contatti con la stampa e con qualsiasi altro mezzo di informazione (radio, televisione, ecc.) nel settore spagnolo;

    - diffusione dell'informazione sulle attività del Parlamento europeo negli ambienti specializzati (università, gioventù, sindacati, ecc.);

    - responsabilità dell'ufficio informazioni di Madrid.

    Tali attività esigono un'attitudine ai contatti con vari interlocutori ed esperienza negli ambienti politici».

    4 L'avviso di posto vacante precisa, inoltre, le qualifiche e le conoscenze richieste dai candidati:

    - studi universitari comprovati da un diploma o esperienza professionale che garantisca un livello equivalente;

    - esperienza consolidata in materia di relazioni pubbliche e in materia di giornalismo;

    - conoscenza approfondita del funzionamento dei mezzi d'informazione e del sistema di governo spagnolo;

    - eccellente conoscenza dei problemi europei;

    - conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali delle Comunità europee; eccellente conoscenza di un'altra di tali lingue. Per motivi di servizio, è richiesta la conoscenza approfondita della lingua spagnola. La conoscenza di altri lingue ufficiali delle Comunità europee sarà presa in considerazione.

    5 Tale procedimento non ha portato ad una nomina. Il 9 marzo 1994 è stato pubblicato il bando di concorso interno n. A/88 diretto alla copertura del posto di capodivisione presso l'ufficio di Madrid.

    6 Il titolo I di tale bando di concorso descrive la natura delle funzioni in modo analogo a quello dell'avviso di posto vacante n. 7424. Il titolo II elenca le condizioni di ammissione. Con queste ultime si richiedeva che i candidati possedessero un diploma universitario, avessero una certa anzianità di servizio all'interno delle istituzioni comunitarie ed una perfetta padronanza della lingua spagnola nonché un'eccellente conoscenza di un'altra lingua dell'Unione europea.

    7 Il titolo III del detto bando di concorso precisa altresì le modalità del concorso e la natura delle prove, le quali comportano:

    - l'esposizione di un tema scelto dal candidato tra numerosi soggetti di carattere generale nei settori riguardanti l'Unione europea per valutare il livello delle sue conoscenze, delle sue capacità redazionali e il rigore del suo ragionamento;

    - una prova pratica da effettuarsi basandosi su un fascicolo amministrativo consegnato al candidato, per permettere di valutare le capacità di analisi e di sintesi del candidato e la sua attitudine a trattare una pratica legata alle funzioni da esercitare;

    - un colloquio con la commissione giudicatrice allo scopo, da un lato, di valutare le conoscenze generali dei candidati e le loro attitudini a esercitare le funzioni di cui trattasi e, dall'altro, le loro qualifiche ed esperienze professionali;

    - una discussione di gruppo per permettere alla commissione giudicatrice di valutare la capacità di adattamento, l'attitudine alla trattativa, lo spirito decisionale e il comportamento dei candidati all'interno di un gruppo; e

    - una conversazione libera volta a consentire alla commissione giudicatrice di accertare le conoscenze dei candidati nelle lingue ufficiali dell'Unione europea diverse dalla loro lingua principale.

    8 Il signor Carbajo Ferrero, che ha partecipato al concorso, è stato informato il 13 dicembre 1994 che la commissione giudicatrice aveva deciso di iscrivere il suo nome al secondo posto nell'elenco degli idonei dopo il signor X.

    9 Il direttore generale della direzione generale dell'informazione e delle relazioni pubbliche del Parlamento successivamente ha avuto colloqui con i primi tre classificati. Tenendo conto in particolare della graduatoria dei candidati al termine del concorso, della loro esperienza nel settore dell'informazione e in quello della gestione amministrativa dei posti, il direttore generale ha proposto la nomina del signor Carbajo Ferrero.

    10 Il segretario generale del Parlamento, avendo constatato che il signor Carbajo Ferrero e il signor X avevano ottenuto valutazioni assolutamente analoghe in occasione del concorso e che la differenza di un punto in favore del signor X era dovuta alla sua conoscenza di una terza lingua dell'Unione europea, ha ritenuto si dovessero seguire le conclusioni della commissione giudicatrice e, di conseguenza, ha proposto al presidente del Parlamento la nomina del signor X per coprire il posto. Il 21 febbraio 1995 l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») ha nominato il signor X capo divisione, con il grado A3, e lo ha assegnato all'ufficio informazioni di Madrid.

    11 Il 22 febbraio 1995 il signor Carbajo Ferrero ha scritto al segretario generale per sapere a che punto fosse il procedimento decisionale. Con lettera del 2 marzo seguente il segretario gli ha risposto che era stata presa una decisione in favore della persona classificata prima nell'elenco degli idonei. Ritenendo che tale risposta fosse ambigua, il signor Carbajo Ferrero ha chiesto al segretario generale di precisargli se essa conteneva una presa di posizione definitiva. Il segretario generale ha subito confermato che il candidato classificato primo era stato effettivamente nominato.

    12 Il 29 maggio 1995 il signor Carbajo Ferrero ha presentato reclamo contro la decisione dell'APN di non nominarlo al posto per il quale aveva presentato la sua candidatura e di nominare invece il signor X. Tale reclamo era stato respinto con decisione esplicita del 6 ottobre seguente.

    La sentenza impugnata

    13 Il 29 dicembre 1995 il signor Carbajo Ferrero ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento, da un lato, della decisione dell'APN 21 febbraio 1995 con la quale si nominava il signor X al posto di capodivisione presso l'ufficio informazioni di Madrid e, dall'altro, della decisione, contenuta nella lettera 2 marzo 1995 del segretario generale del Parlamento, di non nominarlo a questo posto.

    14 Il signor Carbajo Ferrero ha dedotto a sostegno del suo ricorso di annullamento sette motivi, relativi rispettivamente a uno sviamento di potere, a una violazione del bando di concorso, a una violazione del procedimento di copertura del posto, a una violazione dell'obbligo di motivazione, a una violazione del principio di buona amministrazione e dell'interesse del servizio, a un errore manifesto di valutazione e a una violazione del principio di non discriminazione.

    15 Col primo motivo, il signor Carbajo Ferrero ha sostenuto che lo sviamento di potere risulterebbe in particolare da una modifica ad hoc del bando di concorso rispetto all'avviso di posto vacante. Egli ha sostenuto che le tre condizioni particolari riguardo alle qualifiche e alle conoscenze richieste - vale a dire un'esperienza consolidata in materia di relazioni pubbliche e di giornalismo, una conoscenza approfondita del funzionamento dei mezzi d'informazione e del sistema di governo spagnolo e una eccellente conoscenza dei problemi europei - che figuravano nell'avviso di posto vacante erano state omesse nel bando di concorso.

    16 Al punto 50 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che deve esserci una corrispondenza tra le condizioni enunciate in un avviso di posto vacante, da un lato, e quelle che figurano nei bandi relativi alle fasi successive, dall'altro.

    17 Tuttavia, al punto 51 della sentenza impugnata il Tribunale ha concluso che non vi era stata una modifica sostanziale nell'esame sostenuto dai candidati. Le conoscenze e qualifiche professionali di questi ultimi in materia di relazioni pubbliche e di giornalismo, in materia di funzionamento dei mezzi d'informazione e in materia di problemi europei sono state saggiate dalla commissione giudicatrice, se non altro nell'ambito delle prove del concorso, nella fattispecie nella seconda fase di quest'ultimo, invece di essere valutate nella prima fase, vale a dire, in occasione della verifica, sulla base dei diplomi e dei documenti giustificativi, della conformità delle candidature alle condizioni richieste nel bando di concorso.

    18 Secondo il Tribunale, il bando di concorso non era stato quindi modificato in modo tale che la necessaria corrispondenza tra le condizioni enunciate nell'avviso di posto vacante e quelle che figurano nei bandi relativi alle fasi successive del procedimento sarebbe stata ignorata. Comunque il Tribunale, al punto 52 della sentenza impugnata, ha rilevato che il bando di concorso non era stato modificato in modo da ledere il diritto dei membri del personale dell'istituzione a presentarsi al concorso e, pertanto, da favorire candidature esterne.

    19 Inoltre, secondo il punto 55 della sentenza impugnata, il ricorrente non aveva dimostrato che la mancanza nel bando di concorso, per quanto concerne le condizioni di ammissione, dell'esigenza di qualifiche e di esperienze in relazione con la natura delle funzioni riguardanti il posto da coprire sarebbe stata destinata a permettere al signor X di partecipare al concorso.

    20 Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il primo motivo nonché gli altri motivi dedotti dal signor Carbajo Ferrero.

    Ricorso

    21 Il signor Carbajo Ferrero chiede, da un lato, l'annullamento della sentenza impugnata e, di conseguenza, l'accoglimento delle sue domande iniziali e, dall'altro, la condanna del Parlamento alle spese per i due gradi di giudizio.

    22 A sostegno del suo ricorso il signor Carbajo Ferrero deduce sei motivi e sostiene, in particolare, che il Tribunale ha mal giudicato le questioni di diritto sollevate con il ricorso.

    23 Il Parlamento chiede alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, di respingerlo e chiede che il signor Carbajo Ferrero venga condannato alle spese del giudizio.

    Giudizio della Corte

    24 Con il suo primo motivo, il signor Carbajo Ferrero sostiene in particolare che il Tribunale ha sostituito in modo irregolare la critica relativa alla modifica sostanziale del bando di concorso rispetto all'avviso di posto vacante a una critica legata ad una modifica sostanziale dell'esame sostenuto dai candidati. In tal modo il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle diverse fasi del procedimento di concorso per titoli e prove, quali sono enunciate all'art. 5 dell'allegato III dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»). Secondo il signor Carbajo Ferrero, il Tribunale ha quindi commesso un errore ritenendo che il bando di concorso non era stato modificato in modo tale da trascurare la necessaria corrispondenza tra le condizioni elencate nell'avviso di posto vacante e quelle che figurano nei bandi relativi alle successive fasi del procedimento.

    25 Il Parlamento sostiene che il motivo è irricevibile poiché il signor Carbajo Ferrero si limita a ripetere quanto dedotto dinanzi al Tribunale o, comunque, poiché il ricorrente chiede alla Corte di dirimere la questione di fatto se una modifica sostanziale sia intervenuta tra l'avviso del posto vacante e il bando di concorso.

    26 Per quanto riguarda il merito, il Parlamento sostiene che non è stata effettuata alcuna modifica tra l'avviso di posto vacante e il bando di concorso e afferma che la parte «qualifiche e conoscenze richieste» contenuta nell'avviso di posto vacante ha il suo riscontro nella descrizione della natura delle prove nel bando di concorso. Inoltre, il Parlamento sostiene che la sentenza 28 febbraio 1989, Van der Stijl e Cullington/Commissione (cause riunite 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 222/87 e 232/87, Racc. pag. 511), alla quale fa riferimento il signor Carbajo Ferrero, è basata sul ragionamento secondo il quale le candidature interne devono essere tutelate rispetto alla candidature esterne. Tuttavia, nella presente causa, il problema della tutela degli interessi del personale dell'istituzione non si pone poiché l'avviso di posto vacante e il bando di concorso si rivolgono entrambi al personale dell'istituzione. Il Parlamento conclude dunque che il motivo è infondato.

    27 In via preliminare, per quanto riguarda l'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Parlamento, occorre rilevare che il signor Carbajo Ferrero asserisce, in sostanza, che il Tribunale non ha preso in considerazione l'art. 29, n. 1, dello Statuto e l'art. 5 dell'allegato III del medesimo Statuto, valutando la corrispondenza tra le condizioni enunciate nell'avviso di posto vacante e quelle menzionate nel bando di concorso interno nella seconda fase del concorso, nella fattispecie in occasione delle prove sostenute dai candidati, invece di valutare tale corrispondenza nella prima fase, vale a dire al momento della verifica della conformità delle candidature alle condizioni richieste dal bando di concorso, in base a diplomi e documenti giustificativi.

    28 Il signor Carbajo Ferrero solleva in tal modo una questione di diritto, che è ricevibile nell'ambito di un'impugnazione.

    29 Quanto al merito occorre rammentare che l'art. 29, n. 1, dello Statuto elenca le fasi successive da seguire allorché occorre coprire un posto vacante in un'istituzione. In forza di tale disposizione, l'APN deve esaminare, nell'ordine, in primo luogo le possibilità di promozione e di trasferimento in seno all'istituzione in cui vi è posto vacante, in secondo luogo la possibilità di bandire un concorso interno all'istituzione e, in terzo luogo, le domande di trasferimento dei dipendenti delle altre istituzioni prima di indire un concorso per titoli o per esami oppure per titoli ed esami (v. sentenza 5 dicembre 1974, causa 176/73, Van Belle/Consiglio, Racc. pag. 1361, punti 5 e 6).

    30 Tale disposizione accorda quindi la precedenza, nell'ambito di un procedimento che comporta una serie di fasi successive, a coloro che prestano già servizio nell'istituzione (prima e seconda fase) rispetto ai dipendenti delle altre istituzioni (terza fase).

    31 L'avviso di posto vacante, redatto prima dell'apertura della prima fase di tale procedimento, fissa l'ambito di quest'ultimo, in particolare definendo la natura del posto da coprire ed elencando le qualifiche e conoscenze richieste ai candidati nell'interesse del servizio.

    32 Pertanto l'APN deve rendersi conto, fin dal momento della redazione dell'avviso di posto vacante, degli specifici requisiti necessari per coprire tale posto (v. sentenza 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio, Racc. pag. 1099, punto 39).

    33 Qualora si fosse resa conto, in un secondo momento, del fatto che le condizioni stabilite dall'avviso di posto vacante erano più rigorose di quanto non richiedesse l'organizzazione del servizio, l'APN avrebbe potuto iniziare un nuovo procedimento di promozione, revocando l'avviso originale e sostituendolo con un altro modificato (sentenza 30 ottobre 1974, citata, punto 43).

    34 Per contro, occorre constatare che la modifica delle condizioni di partecipazione da una fase all'altra del procedimento previsto dall'art. 29, n. 1, dello Statuto, può privare di contenuto tale articolo.

    35 Nella citata sentenza Van der Stijl e Cullington/Commissione, che riguardava la corrispondenza tra un avviso di posto vacante e un bando di concorso generale, la Corte ha rilevato, al punto 52, che la possibilità per le istituzioni di modificare le condizioni di partecipazione da una fase all'altra del procedimento, in particolare attenuandole, svuoterebbe di contenuto l'articolo 29 dello Statuto, poiché le istituzioni, di fatto, sarebbero libere di effettuare assunzioni all'esterno senza dover esaminare le candidature interne.

    36 Occorre rilevare che le stesse considerazioni si applicano per quanto riguarda la modifica delle condizioni di partecipazione tra le fasi del procedimento che riguardano soltanto il personale dell'istituzione o delle istituzioni in generale e che sono preliminari all'apertura di un concorso generale.

    37 Come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 19 delle sue conclusioni, qualora un'istituzione potesse attenuare le condizioni elencate nell'avviso di posto vacante nel passaggio dalla prima fase del procedimento all'organizzazione di un concorso interno, essa escluderebbe dalla promozione o dal trasferimento interno taluni dipendenti dell'istituzione di cui trattasi che avrebbero potuto rispondere alle condizioni meno rigorose definite nel bando di concorso.

    38 In tale ipotesi, l'istituzione non avrebbe quindi adempiuto l'obbligo contenuto nell'art. 29, n. 1, dello Statuto di prendere in considerazione le possibilità di promozione e di trasferimento interno dei suoi dipendenti prima di prendere la decisione di organizzare un concorso interno.

    39 Inoltre, occorre altresì rilevare che, se fosse consentito ad un'istituzione di modificare e, in particolare, di attenuare da una fase all'altra del procedimento le condizioni relative alle qualifiche e conoscenze richieste ai candidati che essa stessa ha stabilito come necessarie nell'interesse del servizio, il procedimento previsto dall'art. 29, n. 1, dello Statuto non potrebbe affatto portare alla nomina delle persone che possiedono le più alte qualità di competenza, di rendimento e di integrità come stabilito dall'art. 27 dello Statuto.

    40 Pertanto occorre concludere che l'art. 29, n. 1, dello Statuto prescrive una corrispondenza tra le condizioni di assunzione elencate nell'avviso di posto vacante e quelle precisate nel bando di concorso interno nell'ambito di un procedimento che ha per oggetto di coprire un posto vacante in un'istituzione, che non è stato possibile assegnare al termine della prima fase del procedimento.

    41 Occorre rammentare che il Tribunale ha ritenuto che la necessaria corrispondenza tra le condizioni elencate nei due avvisi fosse stata osservata nella fattispecie, poiché le qualifiche e le conoscenze richieste dall'avviso di posto vacante erano state esaminate e valutate nell'ambito delle prove del concorso interno.

    42 A questo proposito, occorre rilevare che l'art. 5 dell'allegato III dello Statuto prevede che la commissione giudicatrice di un'istituzione che organizza un concorso deve anzitutto stabilire l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni fissate dal bando di concorso prima di effettuare le prove.

    43 Di conseguenza, il fatto che i requisiti relativi alle qualifiche e alle conoscenze richieste ai candidati siano utilizzati, in sede di svolgimento delle prove, come elementi di valutazione del merito dei candidati invece di essere esplicitamente elencati nel bando di concorso riduce l'importanza e la funzione essenziale di quest'ultimo, che è quella di informare gli interessati nel modo più esatto possibile circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l'opportunità di presentare la propria candidatura (v., in particolare, ordinanza 28 novembre 1996, causa C-119/96 P, Ryan-Sheridan/FEACVT, Racc. pag. I-6151, punto 47).

    44 Inoltre, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni, tale comportamento ha effetti sul risultato del concorso. Infatti, in caso di mancata corrispondenza tra i due avvisi, diverrebbe più facile per i candidati che non hanno le qualifiche e le conoscenze richieste essere nominati al posto da coprire.

    45 Infine occorre aggiungere che sarebbe molto difficile in tal caso per i giudici comunitari, nell'ambito del controllo della legittimità degli atti delle autorità comunitarie, verificare se, in una specifica controversia, la necessaria corrispondenza tra l'avviso di posto vacante e il bando di concorso sia stata rispettata dall'istituzione.

    46 Di conseguenza, occorre concludere che il Tribunale ha mancato di considerare l'art. 29, n. 1, dello Statuto e l'art. 5 dell'allegato III del medesimo Statuto, ritenendo che l'elenco, figurante nel bando di concorso interno, delle condizioni relative alle conoscenze e qualifiche richieste ai candidati potesse essere sostituito dalla valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice, in occasione dello svolgimento delle prove di tale concorso, del merito dei candidati alla luce delle dette condizioni.

    47 Pertanto, senza che sia necessario statuire sugli altri motivi sollevati dal ricorrente, occorre accogliere quello relativo ad una modifica irregolare del bando di concorso rispetto all'avviso di posto vacante ed annullare la sentenza impugnata.

    48 Ai sensi dell'art. 54, primo comma, seconda frase, dello Statuto CE della Corte di giustizia, quest'ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. La Corte ritiene che si tratti di questa fattispecie nella presente causa.

    49 Occorre rammentare che la maggior parte delle condizioni relative alle qualifiche e alle conoscenze richieste ai candidati che figurano nell'avviso di posto vacante n. 7424 - vale a dire un'esperienza consolidata in materia di relazioni pubbliche e di giornalismo, una conoscenza approfondita del funzionamento dei mezzi d'informazione e del sistema di governo spagnolo e un'eccellente conoscenza dei problemi europei - erano state eliminate nel bando di concorso interno n. A/88.

    50 Di conseguenza, occorre concludere che la necessaria corrispondenza tra le condizioni elencate nell'avviso di posto vacante e quelle del bando di concorso non è stata osservata.

    51 Pertanto la decisione dell'APN 21 febbraio 1995, relativa alla nomina del signor X quale capodivisione ed alla sua assegnazione all'ufficio informazioni del Parlamento europeo a Madrid, va annullata.

    52 Infine, per quanto riguarda la domanda del signor Carbajo Ferrero diretta all'annullamento della decisione, che risulterebbe dalla lettera 2 marzo 1995 del segretario generale del Parlamento, di non nominarlo al posto di cui trattasi, è sufficiente rilevare che il fatto che il signor Carbajo Ferrero non sia stato nominato a tale posto è soltanto una conseguenza necessaria della decisione riguardante la nomina del signor X. Pertanto non occorre statuire su tale domanda.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    53 Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, dello stesso regolamento, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Parlamento, essendo rimasto soccombente, dev'essere condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, tutte le spese sostenute dal signor Carbajo Ferrero, sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 giugno 1997, causa T-237/95, Carbajo Ferrero/Parlamento, è annullata.

    2) La decisione 21 febbraio 1995, che reca la nomina del signor X quale capodivisione alla direzione generale dell'informazione e delle relazioni pubbliche del Parlamento europeo e che lo assegna all'ufficio informazioni del Parlamento europeo a Madrid, è annullata.

    3) Il Parlamento europeo è condannato alle spese dei giudizi dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

    Top