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Document 61997CC0260

    Conclusioni dell'avvocato generale La Pergola del 2 febbraio 1999.
    Unibank A/S contro Flemming G. Christensen.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania.
    Convenzione di Bruxelles - Interpretazione dell'art. 50 - Nozione di atti autentici "ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente" - Atto redatto senza l'intervento di un pubblico ufficiale - Artt. 32 e 36.
    Causa C-260/97.

    Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-03715

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:44

    61997C0260

    Conclusioni dell'avvocato generale La Pergola del 2 febbraio 1999. - Unibank A/S contro Flemming G. Christensen. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania. - Convenzione di Bruxelles - Interpretazione dell'art. 50 - Nozione di atti autentici "ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente" - Atto redatto senza l'intervento di un pubblico ufficiale - Artt. 32 e 36. - Causa C-260/97.

    raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-03715


    Conclusioni dell avvocato generale


    1 Nel presente procedimento, vengono posti alla Corte due quesiti pregiudiziali sull'interpretazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles» o la «Convenzione») (1). Il primo concerne la nozione di «atto autentico», disciplinato dall'art. 50 di detta Convenzione. Il secondo verte sull'art. 32, secondo comma, della Convenzione, e precisamente sull'eventuale necessità che il debitore mantenga la residenza nello Stato nel quale la procedura è stata iniziata.

    Contesto normativo e fattuale della causa principale e questioni pregiudiziali

    2 Le norme oggetto di rinvio interpretativo sono, rispettivamente, l'art. 50 e l'art. 32 della Convenzione di Bruxelles, quale modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2), nonché dalla Convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (3).

    L'art. 50 è così formulato:

    «Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte, muniti della formula esecutiva in un altro Stato contraente, conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza può essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.

    L'atto prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti per la sua autenticità dalla legge dello Stato d'origine.

    Le disposizioni della sezione 3 del titolo III sono, per quanto occorra, applicabili».

    La prima frase del primo comma del menzionato art. 50 è stata modificata come segue dall'art. 14 della Convenzione del 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (4):

    «Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato contraente conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti».

    A seguito di tale modifica (5), il disposto dell'art. 50 della Convenzione di Bruxelles risulta ora formulato in termini identici al corrispondente art. 50 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 relativa alla competenza giudiziaria e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione di Lugano») (6).

    L'art. 32, secondo comma, della Convenzione di Bruxelles, oggetto del secondo quesito pregiudiziale, dispone che:

    «Il giudice territorialmente competente è determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione. Se tale parte non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell'esecuzione».

    3 I fatti che hanno dato origine alla controversia principale possono essere riassunti come segue. La Unibank A/S (in prosieguo: la «Unibank») è una banca di diritto danese stabilita ad Arhus, in Danimarca. Essa vanta un credito nei confronti del signor Christensen, il quale ha firmato, tra il 1990 ed il 1992, tre titoli di credito (Gældsbrev) a favore della banca creditrice, per un importo, rispettivamente, di 270 000 DKK, 422 000 DKK e 138 000 DKK. I titoli in questione sono dattiloscritti e recano la sottoscrizione di una terza persona - un dipendente della banca - intervenuta in qualità di testimone della firma del debitore. E' inoltre espressamente previsto nei documenti in esame che essi possono costituire titolo idoneo per procedere ad esecuzione forzata; al riguardo, viene richiamato l'art. 478 del codice di procedura civile danese. Gli importi dovuti - secondo quanto risulta dall'ordinanza di rinvio - sono esigibili.

    4 Al momento della formazione dei titoli, il debitore risiedeva in Danimarca. Successivamente, però, egli stabiliva la residenza a Weiterstadt, in Germania, dove la Unibank gli notificava i tre titoli di credito. Su richiesta della banca creditrice il giudice tedesco - il Landgericht di Darmstadt - autorizzava l'esecuzione. Avverso tale decisione, il signor Christensen proponeva appello, facendo valere, da un lato, il parziale adempimento del debito e, dall'altro, un accordo per il frazionamento del pagamento relativamente all'importo residuo. Il debitore comunicava altresì di aver lasciato la Germania, senza però comunicare il nuovo indirizzo. Il giudice di appello modificava la prima decisione giurisdizionale ed accoglieva l'opposizione del signor Christensen: la motivazione del provvedimento si fondava sull'impossibilità di procedere ad esecuzione in Germania, visto che il debitore non risiedeva più in quello Stato.

    5 A seguito di tale sentenza la Unibank adiva il Bundesgerichtshof, il quale riteneva necessario sospendere il giudizio e prospettare alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Un titolo di credito - quale il Gældsbrev del diritto danese (art. 478, paragrafo 1, punto 5, del retsplejelov) - che il debitore ha sottoscritto senza l'intervento di un pubblico ufficiale o ministeriale è un atto autentico ai sensi dell'art. 50 della Convenzione di Bruxelles allorché tale titolo fa espressa menzione del fatto che esso può costituire la base per procedere ad esecuzione forzata e che, in virtù del diritto dello Stato di origine, esso può costituire titolo idoneo per una tale esecuzione, fermo restando che il giudice dell'esecuzione può respingere l'istanza del creditore se risulta dalle obiezioni sollevate contro l'esecuzione che la prosecuzione della stessa non è opportuna?

    In caso di risposta affermativa alla prima questione:

    2) Una domanda volta al riconoscimento di una decisione o di un atto autentico e introdotta davanti alla giurisdizione territorialmente competente, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della Convenzione di Bruxelles, diviene irricevibile o non fondata in ragione del fatto che il debitore abbandona, durante la procedura di ricorso (art. 36 della Convenzione di Bruxelles), lo Stato nel quale la procedura era stata iniziata e che la sua nuova residenza non è conosciuta»?

    Sulla prima questione pregiudiziale

    6 Con il primo quesito il giudice remittente chiede alla Corte chiarimenti interpretativi sulla nozione di «atto autentico» ai sensi dell'art. 50 della Convenzione di Bruxelles. In particolare, la Corte è chiamata a precisare se un atto - per potersi definire autentico e, quindi, beneficiare dell'esecuzione nel territorio di altri Stati contraenti - richieda l'intervento di un pubblico ufficiale, o comunque della pubblica autorità, al momento della formazione dell'atto stesso.

    La Unibank, nelle proprie osservazioni scritte, prospetta una risposta negativa: a suo avviso l'art. 50 della Convenzione riguarderebbe ogni atto che si possa qualificare come un titolo esecutivo in virtù del diritto nazionale d'origine. Non sarebbe, invece, necessario che l'atto stesso sia stato redatto da un pubblico ufficiale o comunque con la sua partecipazione. Questa tesi, in sostanza, attribuisce prevalente rilievo all'efficacia dell'atto - segnatamente l'efficacia esecutiva che ad esso deve essere riconosciuta dall'ordinamento di origine - piuttosto che alle regole che governano la sua formazione.

    Di segno opposto è la tesi sostenuta dal signor Christensen, dalla Commissione, nonché dai governi tedesco e del Regno Unito. Essi concordano nel ritenere che la categoria degli atti autentici, prevista dall'art. 50 della Convenzione, richieda che l'atto sia stato autenticato da soggetto pubblico o da altro soggetto all'uopo investito della relativa competenza. Occorrerebbe, cioè, un'apposita operazione di autenticazione le cui modalità debbono essere stabilite dall'ordinamento dello Stato nel quale l'atto è stato ricevuto.

    7 A mio avviso è corretta la tesi da ultimo esposta. Un primo rilievo, di carattere testuale, a favore di questa soluzione si rinviene nella formulazione dello stesso art. 50: la norma, infatti, fa riferimento ad «atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente» (7). E l'espressione «ricevuti» richiama l'idea di un processo di formazione dell'atto che non prevede solo la partecipazione delle parti interessate, ma anche di un altro soggetto chiamato, appunto, a ricevere l'atto stesso e a conferire ad esso i caratteri dell'«atto autentico». Il testuale disposto della norma in esame - segnatamente l'impiego del termine «ricevuti» - lascia quindi supporre che essa contempli una categoria di atti che costituisce il risultato dell'esercizio della funzione di pubblica documentazione, variamente distribuita dall'ordinamento tra pubblici ufficiali ed altri soggetti la cui competenza è circoscritta dalla legge (8).

    Questa conclusione, poi, mi sembra l'unica compatibile e coerente con la ratio della Convenzione. Tale strumento convenzionale, infatti, è volto a «facilitare, per quanto possibile, la libera circolazione delle sentenze prevedendo un procedimento di exequatur semplice e rapido» (9). Ora, alle decisioni giudiziarie l'art. 50 della Convenzione in esame assimila gli «atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in un altro Stato contraente». Tali strumenti, quindi, possono, per così dire, «circolare» al pari delle sentenze, nel senso che ad essi, in virtù del suddetto art. 50, viene riconosciuto un trattamento preferenziale relativamente alla loro esecuzione in altri Stati contraenti. Anzi, può dirsi che il regime previsto dalla Convenzione per gli atti autentici sia di maggior favore rispetto a quello riservato alle decisioni giudiziarie: ed infatti, come prevede lo stesso art. 50, la domanda di exequatur di un atto autentico può essere respinta solo se la sua esecuzione è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto, mentre, nel caso delle sentenze, possono essere invocati altri motivi di rigetto (10).

    Ebbene, tenuto conto delle conseguenze che discendono dalla qualificazione di un atto come «atto autentico», è opportuno che la categoria in esame sia definita con cautela. L'atto autentico, infatti, è equiparato alle sentenze. E tale accostamento è giustificato appunto in quanto l'atto autentico deriva dall'attività intellettiva e valutativa di un pubblico ufficiale, è cioè emanazione - per quanto indiretta e a fini di mera documentazione - dei pubblici poteri. Anzi, è esclusivamente in relazione ai caratteri di tale attività ed alla sua imputabilità a soggetti particolarmente qualificati - agenti quali organi dell'amministrazione o quali privati investiti di un munus pubblico - che la Convenzione prevede il dispiegarsi dei particolari effetti propri dell'«atto autentico». Effetti, quindi, che si giustificano solo in quanto connessi con la presunzione di esattezza e certezza stabile che derivano dalle operazioni rappresentative compiute da pubblici documentatori specializzati. Ed è per questo che la qualifica di «atto autentico» deve essere riservata non a qualsiasi atto di autonomia privata, ma solo a quelli per i quali siano previste apposite procedure di autenticazione, che giustifichino l'assimilazione della categoria in esame alle decisioni giudiziarie. Non sarebbe, invece, coerente con la finalità e lo spirito della Convenzione se gli Stati contraenti dovessero accordare ad atti privati, in assenza di qualsiasi autenticazione, il medesimo trattamento riservato a decisioni rese da organi giurisdizionali.

    8 Una conferma alle precedenti considerazioni si può trarre dal rapporto Jenard-Möller (11) sulla Convenzione di Lugano. A proposito dell'art. 50 di detta Convenzione, che corrisponde alla norma oggetto del presente giudizio ed è formulata in termini sostanzialmente identici a questa (12), il rapporto precisa infatti che l'«atto autentico», ai sensi di tale disposizione, è quello che soddisfa alle seguenti condizioni:

    - «l'autenticità dell'atto deve essere stata attestata da un'autorità pubblica;

    - l'autenticità deve riguardare il contenuto dell'atto e non solo, ad esempio, la firma;

    - l'atto deve essere di per sé esecutivo nello Stato nel quale esso è stato stipulato» (13).

    Pertanto, secondo il citato rapporto - che costituisce, anche ad avviso della dottrina (14), un'utile chiave interpretativa per la lettura dell'art. 50 della Convenzione di Bruxelles - l'atto autentico è solo quello che si è perfezionato con l'intervento dell'autorità pubblica, chiamata appunto ad autenticare l'atto, nel senso di conferire ad esso i caratteri di certezza ed autenticità, non solo con riguardo ai suoi requisiti estrinseci come, ad esempio, la data o la sottoscrizione, ma anche con riferimento a quelli relativi al contenuto dell'atto stesso.

    9 Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, ritengo pertanto di escludere che un titolo di credito perfezionato senza la presenza di un pubblico ufficiale - quale quello controverso nel giudizio principale - possa costituire un «atto autentico» ai sensi dell'art. 50 della Convenzione. L'autenticità è, infatti, un requisito essenziale della categoria disciplinata dalla disposizione in esame; ed essa - per le ragioni che ho sopra spiegato - non può prescindere dall'intervento della pubblica autorità in sede di formazione dell'atto.

    10 Occorre, infine, precisare un ultimo aspetto della questione prospettata dal giudice di rinvio. Dal tenore del quesito pregiudiziale risulta infatti che il giudice remittente chiede alla Corte se il mero carattere esecutivo dell'atto nello Stato d'origine sia, di per sé, sufficiente a ricomprendere l'atto di cui si tratta nella sfera di applicazione dell'art. 50. La risposta, a mio avviso, deve essere negativa: ai sensi della richiamata disposizione, infatti, non basta che l'atto sia esecutivo, occorre altresì che si tratti di atto autentico, nel senso che ho sopra precisato. Il che esclude dall'ambito di applicazione della norma in esame gli atti che possono eventualmente costituire la base di un'azione esecutiva nello Stato di origine, ma che non sono tuttavia atti autentici nello stesso ordinamento (15).

    Sulla seconda questione pregiudiziale

    11 La soluzione della seconda questione pregiudiziale viene richiesta dal giudice remittente nel solo caso di risposta affermativa alla prima, vale a dire nel caso in cui la Corte ritenesse che un titolo di credito formato senza la partecipazione di un pubblico ufficiale costituisca un atto autentico ai sensi dell'art. 50 della Convenzione. Pertanto, considerata la risposta che ritengo di dover dare al primo quesito, non sarebbe necessario analizzare il secondo. Tuttavia, per scrupolo di indagine, mi soffermo anche su questa domanda pregiudiziale.

    Il quesito, in sostanza, è volto ad accertare se l'utile esperimento di un'azione giudiziaria in un altro Stato contraente sia condizionato dal permanere della residenza del convenuto nello stesso Stato, nel quale la procedura era stata iniziata. La risposta, a mio avviso, deve essere negativa. Risulta dagli artt. 31 e segg. della Convenzione che spetta al creditore scegliere in quale Stato contraente presentare la domanda di exequatur. In particolare, l'art. 32, secondo comma, precisa che «il giudice territorialmente competente è determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione». La stessa disposizione non precisa a quale data bisogna fare riferimento nell'applicare la regola del forum debitoris. A me sembra, tuttavia, che non possano sussistere dubbi sul fatto che tale data non può che essere quella del deposito della domanda, con la conseguenza che eventuali modifiche intervenute successivamente rispetto ai fatti che hanno determinato la competenza del giudice adito non possono avere alcuna influenza sulla competenza così stabilita. Il creditore deve, infatti, poter fare affidamento sulla situazione esistente al momento della presentazione della sua domanda. In caso contrario, sarebbe compromessa la fondamentale esigenza della certezza giuridica. D'altra parte, se la competenza del giudice adito dovesse venir meno in conseguenza del cambiamento del domicilio del debitore successivo al deposito della richiesta, il debitore stesso potrebbe facilmente sottrarsi alle azioni esecutive semplicemente spostando la residenza o il domicilio. Per tali ragioni, ritengo che il cambio di domicilio del debitore, successivo al deposito della richiesta di exequatur non abbia alcun effetto sulla ricevibilità della richiesta stessa.

    Conclusioni

    12 Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, suggerisco alla Corte di rispondere nel seguente modo ai quesiti posti dal Bundesgerichtshof:

    «1) L'art. 50, primo comma, della Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, quale modificata dalla Convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, deve essere interpretato nel senso che un titolo di credito che non è stato autenticato dalla pubblica autorità competente non costituisce un "atto autentico ricevuto ed esecutivo in uno Stato contraente".

    2) L'art. 32, secondo comma, della stessa Convenzione deve essere interpretato nel senso che una domanda di exequatur non diviene irricevibile o non fondata in ragione del fatto che il debitore lascia il territorio dello Stato richiesto dopo aver introdotto un ricorso contro tale domanda».

    (1) - GU 1972 L 299, pag. 32.

    (2) - GU L 304, pag. 1.

    (3) - GU L 388, pag. 1.

    (4) - GU L 285, pag. 1.

    (5) - Tale modifica, tuttavia, non è applicabile ai fatti di causa, poiché essa è entrata in vigore in Germania nel 1994, mentre i titoli di credito controversi recano la data del 1990 e 1992.

    (6) - GU L 319, pag. 9.

    (7) - Corsivo mio.

    (8) - La dottrina ricomprende nella nozione di atti autentici quelli rilasciati da «ufficiali pubblici e ministeriali, cancellieri, notai, ufficiali giudiziari (...)» (v. G.A.L. Droz, Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché Commun, Parigi, 1972, pag. 391). L'autore aggiunge che «di fatto gli atti autentici di cui all'art. 50 saranno soprattutto gli atti notarili» (traduzione libera).

    (9) - V. sentenze 2 giugno 1994, causa C-414/92, Solo Kleinmotoren (Racc. pag. I-2237, punto 20), e 2 luglio 1985, causa 148/84, Deutsche Genossenschaftsbank (Racc. pag. 1981, punto 16).

    (10) - V. il combinato disposto degli artt. 34, secondo comma, e 27 e 28 della Convenzione.

    (11) - GU 1990 C 189 del 28.7.1990, pag. 57.

    (12) - Come si è detto sub 2, con le modifiche apportate alla Convenzione di Bruxelles a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, l'art. 50 di tale Convenzione è formulato in termini identici alla corrispondente disposizione della Convenzione di Lugano. Tuttavia, anche anteriormente a tale modifica, le differenze erano del tutto marginali e non toccavano il contenuto della norma: ed infatti, l'espressione «muniti della formula esecutiva» è stata semplicemente sostituita dai termini «dichiarati esecutivi».

    (13) - Punto 72 (corsivo mio). Lo stesso punto del rapporto precisa che esulano dal campo di applicazione dell'art. 50 «le lettere di cambio e gli assegni».

    (14) - V. H. Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, Parigi, 1993, pag. 417.

    (15) - V., in questo senso, il citato rapporto Jenard-Möller, punto 72, dove si esclude, a titolo esemplificativo, che rientrino nella sfera di applicazione dell'art. 50 «le transazioni concluse al di fuori di un organo giurisdizionale, che sono contemplate dalla legge danese e che sono esecutive secondo la medesima (...)» (corsivo mio).

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