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Document 61996TO0134
Order of the General Court (Second Chamber) of 10 December 1997.#Hendrik Smets v European Commission.#Case T-134/96.
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 dicembre 1997.
Hendrik Smets contro Commissione europea.
Causa T-134/96.
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 dicembre 1997.
Hendrik Smets contro Commissione europea.
Causa T-134/96.
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 1997 II-00999
Raccolta della Giurisprudenza 1997 II-02333;FP-I-A-00371
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1997:193
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 10 dicembre 1997. - Hendrik Smets contro Commissione delle Comunità europee. - Dipendenti - Giorni per il viaggio - Ricorso manifestamente infondato. - Causa T-134/96.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-02333
pagina IA-00371
pagina II-00999
1 Dipendenti - Principi - Tutela del legittimo affidamento - Direttiva interna di una istituzione che modifica il numero di giorni per il viaggio per il congedo ordinario accordato ai dipendenti la cui sede di servizio si trova fuori dell'Europa - Violazione - Insussistenza
(Statuto del personale, allegato V, art. 7, quinto comma)
2 Dipendenti - Ricorso - Interesse ad agire - Motivo attinente alla violazione del principio della parità di trattamento - Necessità di censure personali
(Statuto del personale, art. 91)
3 Dipendenti - Congedi - Congedo ordinario - Giorni per il viaggio - Calcolo - Direttiva interna che stabilisce lo stesso numero di giorni per il viaggio per i dipendenti la cui sede di servizio si trova fuori dell'Europa e per quelli che hanno la sede di servizio e il luogo di origine in Europa distanti tra loro più di 900 chilometri - Dipendenti che godono del rimborso delle spese di viaggio in aereo - Possibilità di deroga in funzione della reale durata del viaggio - Parità di trattamento - Violazione - Insussistenza
(Statuto del personale, allegato V, art. 7, quinto comma; allegato VII, art. 8, n. 2, secondo comma)
4 Dipendenti - Congedi - Congedo ordinario - Giorni per il viaggio - Direttiva interna di una istituzione relativa ai criteri applicabili - Ammissibilità - Obbligo di motivazione - Portata
(Trattato CE, art. 190; Statuto del personale, artt. 25 e 110; allegato V, art. 7, quinto comma)
5 Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione, fornendogli assicurazioni precise, ha ingenerato in lui aspettative fondate.
Il semplice fatto che a un dipendente la cui sede di servizio si trova al di fuori dell'Europa sia stato accordato per vari anni, con decisione individuale e sulla base di una circolare interna in materia di congedo ordinario, un numero di giorni per il viaggio pari a otto giorni e mezzo di calendario non legittima di per sé un'aspettativa legittima nella conservazione dello stesso numero di giorni per gli anni a venire, né conferisce un diritto quesito alla conservazione di tale beneficio. Ciò vale a maggior ragione in quanto l'art. 7, quinto comma, dell'allegato V dispone che i giorni per il viaggio per i dipendenti la cui sede di servizio e/o il cui luogo di origine si trovano fuori dell'Europa sono stabiliti con decisione speciale «tenuto conto delle necessità». Tali necessità vanno determinate di volta in volta, a seconda dei mezzi di trasporto disponibili.
In ogni caso, in una materia quale la fissazione dei giorni per il viaggio, il rispetto del legittimo affidamento non può impedire che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte quando vigeva la disciplina anteriore, in mancanza di impegni assunti dall'autorità pubblica.
6 Un dipendente non è legittimato ad agire nell'interesse della legge o delle istituzioni, e può far valere, a sostegno di un ricorso di annullamento, solo le censure personali. Di conseguenza, il motivo, dedotto da un dipendente, relativo alla violazione, ad opera di una direttiva interna dell'istituzione convenuta, del principio della parità di trattamento va preso in considerazione solo per quanto lo riguarda personalmente.
7 Non è contraria al principio della parità di trattamento una direttiva interna che adotti la stessa regola di base - vale a dire due giorni per il viaggio in occasione del congedo ordinario - per due categorie di dipendenti che godono del rimborso delle spese di viaggio in aereo ossia i dipendenti la cui sede di servizio e il cui luogo di origine si trovano in Europa e distano tra loro più di 900 chilometri e i dipendenti che hanno il proprio luogo di origine e/o la sede di servizio fuori dell'Europa. Infatti, trattandosi di viaggi in aereo, non c'è motivo di presumere che, per i dipendenti della seconda categoria, i giorni di viaggio siano necessariamente più numerosi che nel caso dei dipendenti della prima categoria, e la stessa direttiva interna prevede la possibilità di deroghe, a seconda delle necessità, per i dipendenti la cui sede di servizio si trova fuori dell'Europa e che dimostrino che il loro viaggio di andata e ritorno non può essere effettuato in due giorni.
8 Nulla vieta in via di principio all'autorità che ha il potere di nomina di stabilire, con una direttiva interna di carattere generale, norme per l'esercizio del potere discrezionale che le conferisce, in materia di fissazione dei giorni per il viaggio in occasione del congedo ordinario dei dipendenti la cui sede di servizio e/o il cui luogo di origine si trovano al di fuori dell'Europa, l'art. 7, quinto comma, dell'allegato V dello Statuto. L'adozione di una direttiva interna di tal genere non è soggetta alle previe consultazioni previste dall'art. 110 dello Statuto.
Per giudicare se tale direttiva interna sia congruamente motivata si deve tener conto non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.