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Document 61996TO0114

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 26 marzo 1999.
Confiserie du TECH SA e Biscuiterie Confiserie LOR SA contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso d'annullamento - Regolamento (CE) n. 1107/96 - Registrazione di indicazioni geografiche - "Turrón de Jijona" e "Turrón de Alicante" - Legittimazione ad agire - Irricevibilità.
Causa T-114/96.

Raccolta della Giurisprudenza 1999 II-00913

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1999:68

61996B0114

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 26 marzo 1999. - Confiserie du TECH SA e Biscuiterie Confiserie LOR SA contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso d'annullamento - Regolamento (CE) n. 1107/96 - Registrazione di indicazioni geografiche - "Turrón de Jijona" e "Turrón de Alicante" - Legittimazione ad agire - Irricevibilità. - Causa T-114/96.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-00913


Massima

Parole chiave


Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92 - Ricorso di produttori di torroni - Irricevibilità

[Trattato CE, artt. 173, quarto comma, e 189, quarto comma; regolamento (CE) del Consiglio n. 2081/92; regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96]

Massima


E' irricevibile il ricorso d'annullamento proposto da produttori di torroni stabiliti in Francia contro il regolamento n. 1107/96, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento n. 2081/92, nella parte in cui reca la registrazione dell'indicazione geografica protetta «Jijona» e «Turrón de Alicante».

Da un lato, infatti, tale regolamento riveste, date la sua natura e la sua portata, carattere normativo e non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 189, quarto comma, del Trattato, giacché si applica a situazioni oggettivamente determinate ed esplica effetti giuridici nei confronti di persone considerate in maniera generale e astratta, riconoscendo a tutte le imprese i cui prodotti soddisfino i requisiti geografici e qualitativi prescritti il diritto di smerciarli sotto una delle denominazioni ivi previste, e negando tale diritto a tutte quelle i cui prodotti non soddisfano tali presupposti.

D'altra parte, sebbene non sia escluso che, in determinate circostanze, anche un atto normativo applicabile alla generalità degli operatori economici interessati possa riguardare individualmente taluni di loro, così non è nel caso di specie. Il solo fatto che un'impresa abbia utilizzato denominazioni quali «Jijona» o «Alicante» per smerciare i torroni che essa produce non è sufficiente ad individualizzarla in assenza di qualunque elemento atto a dimostrare che tale uso risulti da un diritto specifico, che essa avrebbe acquisito a livello nazionale o comunitario prima dell'adozione del regolamento impugnato e che quest'ultimo avrebbe leso.

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