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Document 61995CJ0300

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 maggio 1997.
    Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
    Inadempimento - Art. 7, lett. e) della direttiva 85/374/CEE - Trasposizione non corretta - Esonero dalla responsabilità per i prodotti difettosi - Stato delle conoscenze scientifiche e tecniche.
    Causa C-300/95.

    Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-02649

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:255

    61995J0300

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 maggio 1997. - Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. - Inadempimento - Art. 7, lett. e) della direttiva 85/374/CEE - Trasposizione non corretta - Esonero dalla responsabilità per i prodotti difettosi - Stato delle conoscenze scientifiche e tecniche. - Causa C-300/95.

    raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-02649


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Ravvicinamento delle legislazioni - Responsabilità da prodotti difettosi - Direttiva 85/374 - Esonero dalla responsabilità - Condizione - Stato delle conoscenze scientifiche e tecniche che non consente di scoprire il difetto - Nozione - Disposizione nazionale di trasposizione - Inadempimento non dimostrato

    [Direttiva del Consiglio 85/374, art. 7, lett. e)]

    Massima


    Per far sorgere la responsabilità di un produttore per i suoi prodotti difettosi, ai sensi della direttiva 85/374, il danneggiato non deve provare la colpa del produttore ma questi, conformemente al principio dell'equa ripartizione dei rischi tra il danneggiato e il produttore, sancito dall'art. 7 della direttiva, deve potersi liberare dalla sua responsabilità se dimostra l'esistenza di taluni fatti a suo discarico e, in particolare «che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto». Benché, a questo proposito, il produttore debba dimostrare che lo stato oggettivo delle dette conoscenze, ivi compreso il loro livello più avanzato, e senza alcuna limitazione al settore industriale considerato, non consentiva di scoprire il difetto, occorre che le dette conoscenze, perché possano essere validamente opposte al produttore, siano state accessibili al momento della messa in commercio del prodotto.

    Non è manifestamente in contrasto con la detta norma comunitaria una disposizione nazionale di trasposizione che prevede che il produttore può liberarsi dalla propria responsabilità, se dimostra che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche non «permetteva di aspettarsi da un produttore di prodotti del genere di quello in causa che egli avrebbe potuto scoprire il difetto esistente nei suoi prodotti durante il periodo di permanenza degli stessi nella sua sfera di controllo». Infatti l'argomento secondo cui tale disposizione permetterebbe di prendere in considerazione conoscenze soggettivamente possedute da un produttore di normale diligenza, tenuto conto delle precauzioni in uso nel settore produttivo considerato, pone l'accento in maniera selettiva su taluni termini della detta disposizione, senza dimostrare che il contesto giuridico generale nel quale essa si inserisce non consente di assicurare effettivamente la piena attuazione della direttiva.

    Parti


    Nella causa C-300/95,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Peter Oliver, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal signor Mark Mildred, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    ricorrente,

    contro

    Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor John E. Collins, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistito dal signor K. Paul E. Lasok, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

    convenuto,

    avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), e segnatamente al suo art. 7, lett. e), il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di detta direttiva e del Trattato CE,

    LA CORTE

    (Quinta Sezione),

    composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e M. Wathelet (relatore), giudici,

    avvocato generale: G. Tesauro

    cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali delle parti all'udienza del 7 novembre 1996,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 gennaio 1997,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 settembre 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), e segnatamente al suo art. 7, lett. e), il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di detta direttiva e del Trattato CE.

    2 L'obiettivo della direttiva è quello di assicurare il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di responsabilità per prodotti difettosi, la cui difformità può «falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune, determinando disparità nel grado di protezione del consumatore contro i danni causati alla sua salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso» (primo `considerando' della direttiva).

    3 A termini dell'art. 1 della direttiva, il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto.

    4 L'art. 4 dispone che il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.

    5 Tuttavia l'art. 7 cita varie eccezioni che il produttore può invocare a propria difesa per escludere la propria responsabilità. A questo proposito, dal settimo `considerando' della direttiva emerge «che una giusta ripartizione dei rischi tra il danneggiato e il produttore implica che quest'ultimo possa esimersi dalla responsabilità se prova l'esistenza di alcuni fatti che lo liberano».

    6 In tal modo,

    «Il produttore non è responsabile ai sensi della (...) direttiva se prova:

    (...)

    e) che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto;

    (...)».

    7 Ai sensi dell'art. 19 della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni necessarie per conformarvisi, entro e non oltre il 30 luglio 1988. Il Regno Unito ha dato attuazione alla direttiva mediante la prima parte del Consumer Protection Act del 1987 (in prosieguo: la «legge»), il quale è entrato in vigore il 1_ marzo 1988.

    8 La section 1, n. 1, di tale legge è così formulata:

    «La presente parte ha per oggetto e per effetto di adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva sulla responsabilità del produttore, e sarà interpretata in questo senso».

    9 La section 4, n. 1, lett. e), la quale è intesa a dare attuazione all'art. 7, lett. e), della direttiva dispone:

    «In ogni azione civile intentata ai sensi della presente parte a causa di un prodotto difettoso, il convenuto potrà escludere la propria responsabilità se dimostra:

    (...)

    e) che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche esistenti al momento considerato non permetteva di aspettarsi da un produttore di prodotti del genere di quello in causa che egli avrebbe potuto scoprire il difetto esistente nei suoi prodotti durante il periodo di permanenza degli stessi nella sua sfera di controllo».

    10 Ritenendo che la legge non avesse trasposto correttamente la direttiva, la Commissione, con lettera di diffida del 26 aprile 1989, intimava al governo del Regno Unito, conformemente alla procedura prevista dall'art. 169 del Trattato, di presentare entro due mesi le sue osservazioni sulle sei censure da essa elencate.

    11 Con lettera 19 luglio 1988 il Regno Unito respingeva gli addebiti della Commissione. Pur riconoscendo che la formulazione del testo di legge divergeva da quella della direttiva, esso ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 189 del Trattato CEE, gli Stati membri erano liberi di scegliere la formulazione appropriata nella trasposizione di una direttiva, purché fosse raggiunto l'obiettivo da essa perseguito.

    12 Il 2 luglio 1990 la Commissione, ai sensi dell'art. 169 del Trattato, ha indirizzato al Regno Unito un parere motivato. Essa ha riconosciuto il diritto di uno Stato membro di scegliere una propria formulazione nella trasposizione di una direttiva, purché le disposizioni nazionali conseguano il risultato voluto dalla direttiva. Cionondimeno essa ha tenuto ferma la sua posizione sulle sei censure fatte valere nella sua lettera di diffida, ad eccezione di una di esse.

    13 Con lettera 4 ottobre 1990, il Regno Unito ha ribadito il suo punto di vista secondo cui la direttiva era stata correttamente trasposta dalla legge.

    14 Sulla base degli argomenti addotti dal Regno Unito, la Commissione è pervenuta alla convinzione che altre quattro delle sue censure dovevano essere abbandonate, tenuto conto, in particolare, della regola contenuta nella section 1, n. 1, della legge, secondo la quale le pertinenti disposizioni dovevano essere interpretate in modo conforme alla direttiva.

    15 Ritenendo tuttavia che la formulazione della section 4, n. 1, lett. e), fosse priva di ambiguità, e che, per essere conforme alla direttiva, richiedesse da parte dei giudici nazionali un'interpretazione contra legem, la Commissione ha deciso di adire la Corte in merito alla compatibilità di tale section con l'art. 7, lett. e), della direttiva.

    16 Nel suo ricorso, la Commissione ritiene in sostanza che il legislatore del Regno Unito abbia considerevolmente ampliato il motivo di difesa di cui all'art. 7, lett. e), della direttiva e abbia trasformato la responsabilità senza colpa, prescritta dall'art. 1 della direttiva, in una semplice responsabilità fondata sulla negligenza.

    17 Infatti, secondo la Commissione, il criterio dell'art. 7, lett. e), della direttiva è oggettivo, in quanto pone l'accento su uno stato di conoscenza che non fa alcun riferimento alla capacità del produttore del prodotto considerato o a quella di un altro produttore di un prodotto analogo di scoprire il difetto. Orbene, la section 4, n. 1, lett. e), della legge, usando l'espressione «aspettarsi da un produttore di prodotti del genere di quello in causa che egli avrebbe potuto scoprire il difetto» presupporrebbe una valutazione soggettiva che porrebbe l'accento sul comportamento di un produttore ragionevole. Risulterebbe così più facile per il fabbricante di un prodotto difettoso dimostrare, ai sensi della section 4, n. 1, lett. e), che né lui, né un produttore di prodotti analoghi avrebbero potuto, al momento che viene in rilievo, scoprire il difetto, qualora siano state osservate tutte le precauzioni in uso in quel determinato settore produttivo e non sia stata commessa alcuna negligenza, anziché dimostrare, ai sensi dell'art. 7, lett. e), che era impossibile scoprire il difetto tenuto conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche.

    18 La Commissione aggiunge che la disposizione della section 1, n. 1, della legge, se costituisce un'indicazione estremamente preziosa per i giudici nazionali, non può in alcun caso bastare a rendere legittima una formulazione che, prima facie, è manifestamente in contrasto con il testo della direttiva e che potrebbe ricevere un'interpretazione ad essa conforme solo attraverso un'interpretazione contra legem.

    19 Il governo del Regno Unito non contesta l'interpretazione data dalla Commissione all'art. 7, lett. e), della direttiva, secondo la quale questa porrebbe un criterio «oggettivo» e non «soggettivo». Esso considera, invece, che la section 4, n. 1, lett. e), della legge adotta lo stesso criterio sancito dall'art. 7, lett. e), della direttiva e non prevede una responsabilità per negligenza.

    20 Secondo tale governo, nella misura in cui sia possibile interpretare l'art. 7, lett. e), in modo astratto, al di fuori di ogni considerazione di fatto, tale disposizione prevede un criterio «oggettivo», nel senso che «lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche» al quale fa riferimento riguarda non ciò che il produttore considerato effettivamente sa o non sa, ma lo stato delle conoscenze che ci si può oggettivamente attendere dalla categoria di produttori cui appartiene il produttore di cui trattasi, considerata in senso generale. Questo sarebbe appunto il significato della section 4, n. 1, lett. e), della legge.

    21 Il governo del Regno Unito ricorda che ad ogni modo spetta ai giudici del Regno Unito interpretare la section 4, n. 1, lett. e), in modo compatibile con l'art. 7, lett. e), in forza della section 1, n. 1, della legge o del principio generale secondo il quale qualsiasi normativa che dà attuazione al diritto comunitario deve essere interpretata in maniera ad esso conforme.

    22 Esso ritiene che, alla luce della section 1, n. 1, della legge e in assenza di qualsiasi decisione di un giudice nazionale quanto al significato della section 4, n. 1, lett. e), la Commissione non possa provare che quest'ultima disposizione sia incompatibile con l'art. 7, lett. e). Essa può fare trionfare il proprio punto di vista nella presente fattispecie solo se dimostra in maniera concludente che la section 4, n. 1, lett. e), non potrà in nessun caso avere il medesimo significato, sul piano giuridico, dell'art. 7, lett. e).

    23 Al fine di verificare se la controversa disposizione nazionale di trasposizione sia, come affermato dalla Commissione, manifestamente in contrasto con l'art. 7, lett. e), della direttiva, si deve, in primo luogo, esaminare la portata della disposizione comunitaria alla quale essa dà attuazione.

    24 Si deve innanzi tutto ricordare che, per far sorgere la responsabilità di un produttore per i suoi prodotti difettosi, il danneggiato deve, ai sensi dell'art. 4 della direttiva, provare il danno, il difetto del prodotto e la connessione causale tra il difetto e il danno, ma non la colpa del produttore. Tuttavia, conformemente al principio della giusta ripartizione dei rischi tra il danneggiato e il produttore, quale sancito nel settimo `considerando' della direttiva, il produttore deve, conformemente all'art. 7, potersi liberare dalla sua responsabilità se dimostra l'esistenza di taluni fatti a suo discarico e, in particolare «che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto» [lett. e)].

    25 Molteplici sono le considerazioni che possono essere formulate alla lettura dell'art. 7, lett. e), della direttiva.

    26 In primo luogo, come ha giustamente osservato l'avvocato generale al paragrafo 20 delle sue conclusioni, tale disposizione, facendo riferimento alle «conoscenze tecniche e scientifiche disponibili al momento della commercializzazione del prodotto», non riguarda specificamente la prassi e gli standard di sicurezza in uso nel settore industriale in cui opera il produttore, ma, senza alcuna restrizione, lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, ivi compreso il loro livello più avanzato, quale esisteva al momento della messa in commercio del prodotto considerato.

    27 Inoltre, la controversa disposizione di esonero non prende in considerazione lo stato delle conoscenze di cui il produttore considerato era o poteva essere concretamente o soggettivamente informato, ma lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche di cui il produttore si presume sia informato.

    28 Tuttavia la formulazione dell'art. 7, lett. e), implica necessariamente che le conoscenze scientifiche e tecniche siano state accessibili al momento della messa in commercio del prodotto considerato.

    29 Da quanto precede consegue che, per potersi liberare dalla propria responsabilità ai sensi dell'art. 7, lett. e), della direttiva, il produttore di un prodotto difettoso deve dimostrare che lo stato oggettivo delle conoscenze tecniche e scientifiche, ivi compreso il loro livello più avanzato, al momento della messa in commercio del prodotto considerato, non consentiva di scoprire il difetto di quest'ultimo. Occorre inoltre, perché esse possano essere validamente opposte al produttore, che le conoscenze scientifiche e tecniche pertinenti siano state accessibili al momento della messa in commercio del prodotto. Su quest'ultimo punto, al contrario di quanto sembra sostenere la Commissione, l'art. 7, lett. e), della direttiva lascia sussistere difficoltà interpretative che, in caso di controversia, il giudice nazionale dovrà dirimere, ricorrendo, se del caso, all'art. 177 del Trattato CE.

    30 Vanno ora esaminate le censure fatte valere dalla Commissione a sostegno del suo ricorso.

    31 Si deve a questo proposito ricordare che nell'ambito di un procedimento di inadempimento avviato a norma dell'art. 169 del Trattato, la Commissione ha l'obbligo di dimostrare l'esistenza dell'inadempimento contestato. Essa deve fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest'ultima, dell'esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione (v., in particolare, sentenza 20 marzo 1990, causa C-62/89, Commissione/Francia, Racc. pag. I-925, punto 37).

    32 La Commissione ritiene che la formulazione della section 4, n. 1, lett. e), della legge, facendo riferimento a quanto ci si aspetta da un produttore di prodotti analoghi al prodotto in causa, sia manifestamente in contrasto con l'art. 7, lett. e), della direttiva, in quanto permetterebbe di prendere in considerazione conoscenze soggettivamente possedute da un produttore di normale diligenza, tenuto conto delle precauzioni in uso nel settore produttivo considerato.

    33 Tale argomento deve essere disatteso in quanto pone l'accento in maniera selettiva su taluni termini della section 4, n. 1, lett. e), senza dimostrare che il contesto giuridico generale, nel quale si inserisce la disposizione controversa, non consente di assicurare effettivamente la piena attuazione della direttiva. Ora, tenuto conto di tale contesto, la Commissione non ha dimostrato che, come essa afferma, il risultato cui mira l'art. 7, lett. e), della direttiva non verrebbe manifestamente conseguito nell'ordinamento giuridico nazionale.

    34 Si deve infatti innanzi tutto constatare che la section 4, n. 1, lett. e), della legge impone, conformemente all'art. 7 della direttiva, l'onere della prova al fabbricante che si avvale della disposizione di esonero.

    35 In secondo luogo, la section 4, n. 1, lett. e), non contiene alcuna limitazione circa lo stato e il grado delle conoscenze scientifiche e tecniche di cui si deve tener conto nel momento che viene in rilievo.

    36 In terzo luogo, la sua formulazione, considerata in quanto tale, non lascia intendere che, come asserito dalla Commissione, il ricorso alla disposizione di esonero dipenda da conoscenze soggettive possedute da un produttore di normale diligenza, tenuto conto delle precauzioni in uso nel settore produttivo considerato.

    37 In quarto luogo, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, si deve valutare la portata delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali tenendo conto dell'interpretazione che ne danno i giudici nazionali (v., in particolare, sentenza 8 giugno 1994, causa C-382/92, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-2435, punto 36). Ora, nel caso di specie, la Commissione non ha fatto valere, a sostegno del suo ricorso, alcuna decisione giudiziaria nazionale che abbia interpretato la disposizione interna controversa in modo non conforme alla direttiva.

    38 Infine, nulla consente di considerare, alla luce degli elementi agli atti, che le autorità giudiziarie del Regno Unito, chiamate a interpretare la section 4, n. 1, lett. e), non lo farebbero alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato (v., in particolare, sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 26). La section 1, n. 1, impone del resto esplicitamente un siffatto obbligo al giudice nazionale.

    39 Da quanto precede consegue che la Commissione non ha dimostrato la sua asserzione secondo la quale la section 4, n. 1, lett. e), tenuto conto del contesto giuridico generale nel quale si inserisce, e, in particolare, della section 1, n. 1), della legge, è manifestamente in contrasto con l'art. 7, lett. e), della direttiva. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    40 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La Commissione è condannata alle spese.

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