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Document 61995CJ0130

    Sentenza della Corte del 17 luglio 1997.
    Bernd Giloy contro Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht Kassel - Germania.
    Art. 177 - Competenza della Corte - Normativa nazionale che riprende disposizioni comunitarie - Codice doganale comunitario - Ricorso - Sospensione di una decisione doganale - Costituzione di una garanzia.
    Causa C-130/95.

    Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-04291

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:372

    61995J0130

    Sentenza della Corte del 17 luglio 1997. - Bernd Giloy contro Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht Kassel - Germania. - Art. 177 - Competenza della Corte - Normativa nazionale che riprende disposizioni comunitarie - Codice doganale comunitario - Ricorso - Sospensione di una decisione doganale - Costituzione di una garanzia. - Causa C-130/95.

    raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-04291


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Interpretazione richiesta a causa dell'applicabilità ad una situazione interna di disposizioni di diritto comunitario in seguito ad un rinvio operato dal diritto nazionale - Competenza a fornire questa interpretazione

    (Trattato CE, art. 177)

    2 Unione doganale - Applicazione della normativa doganale - Legittimazione a ricorrere - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti - Fondati motivi per dubitare della compatibilità con la normativa doganale o rischio di danno irreparabile per l'interessato - Carattere alternativo di questi presupposti - Danno irreparabile - Interpretazione della nozione ispirata a quella di danno irreparabile prevista all'art. 185 del Trattato

    [Trattato CE, art. 185; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, art. 244, secondo comma]

    3 Unione doganale - Applicazione della normativa doganale - Legittimazione a ricorrere - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione subordinata alla costituzione di una garanzia - Presupposto - Rischio di danno irreparabile per l'interessato in caso di esecuzione immediata della decisione impugnata - Irrilevanza - Facoltà dell'autorità doganale di non richiedere la garanzia - Presupposto - Rischio di gravi difficoltà di carattere economico o sociale per il debitore - Ammissibilità

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 244, secondo e terzo comma)

    4 Unione doganale - Applicazione della normativa doganale - Legittimazione a ricorrere - Sospensione dell'esecuzione - Costituzione di una garanzia - Fissazione dell'importo della garanzia - Presa in considerazione della situazione finanziaria del debitore - Presupposti

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 192 e 244, terzo comma)

    Massima


    5 La Corte è competente a statuire sulle questioni pregiudiziali vertenti su disposizioni di diritto comunitario in situazioni in cui i fatti della causa dinanzi al giudice nazionale si collocano al di fuori del campo d'applicazione del diritto comunitario quando una normativa nazionale si è conformata, per le soluzioni che essa apporta ad una situazione interna, a quelle adottate nel diritto comunitario, al fine di assicurare una procedura unica in situazioni analoghe. Infatti esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze di interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto comunitario ricevano un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate.

    6 L'art. 244, secondo comma, del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario dev'essere interpretato nel senso che l'autorità doganale sospende, in tutto o in parte, l'esecuzione di una decisione doganale impugnata quando uno solo dei due presupposti menzionati in tale disposizione è soddisfatto, di modo che una sospensione deve essere concessa quando è da temere un danno irreparabile per l'interessato senza che per questo debbano esistere fondati motivi per dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale.

    Per l'interpretazione della nozione di «danno irreparabile» occorre ispirarsi alla nozione di «danno irreparabile» al quale è subordinata la concessione di una sospensione dell'esecuzione di un atto, prevista all'art. 185 del Trattato.

    7 Il fatto che un danno irreparabile possa essere subito dall'interessato in caso di esecuzione immediata di una decisione doganale impugnata non impedisce assolutamente all'autorità doganale di subordinare la sospensione dell'esecuzione di questa decisione alla costituzione di una garanzia. Infatti, anche se, ai sensi dell'art. 244, secondo comma, del codice doganale comunitario, la condizione relativa all'esistenza di un eventuale danno irreparabile costituisce un motivo che giustifica la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, questa condizione non ha tuttavia alcuna rilevanza relativamente alla necessità di costituire una garanzia.

    Per contro, se il fatto di esigere la costituzione di una garanzia, a motivo della situazione del debitore, può provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale, l'autorità doganale dispone della facoltà di non esigere la costituizione di una siffatta garanzia. Tale è il caso qualora il debitore non disponga di mezzi sufficienti che gli consentano di costituire tale garanzia.

    8 Nel caso in cui la sospensione dell'esecuzione della decisione doganale impugnata sia subordinata, in forza dell'art. 244, terzo comma, del codice doganale comunitario, alla costituzione di una garanzia, l'importo di questa garanzia dev'essere fissato in misura pari all'importo esatto dell'obbligazione o, se quest'ultimo non può essere determinato con certezza, all'importo più elevato dell'obbligazione sorta o che può sorgere, a meno che il fatto di esigere la costituzione di una garanzia possa provocare, per il debitore, gravi difficoltà di carattere economico o sociale; in tal caso, l'importo della garanzia può essere fissato, tenendo conto della situazione finanziaria del debitore, in misura inferiore all'importo globale dell'obbligazione di cui trattasi.

    Parti


    Nel procedimento C-130/95,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Finanzgericht dell'Assia, con sede in Kassel (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Bernd Giloy

    e

    Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost,

    domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 244 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1),

    LA CORTE,

    composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray e L. Sevón, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici,

    avvocato generale: F.G. Jacobs

    cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate, per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Claudia Schmidt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali della Commissione all'udienza del 4 giugno 1996,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 settembre 1996,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 31 marzo 1995, pervenuta alla Corte il 21 aprile seguente, il Finanzgericht dell'Assia, con sede in Kassel, ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, quattro questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 244 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice»).

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor Giloy e lo Hauptzollamt di Francoforte sul Meno-Est circa un avviso di accertamento relativo ad un'obbligazione per un importo di 293 870,76 DM a titolo di imposta sulla cifra d'affari su merci importate (in prosieguo: l'«avviso impugnato»).

    3 L'art. 244, secondo comma, del codice prevede che, nell'ambito di un ricorso contro una decisione adottata dall'autorità doganale in ordine all'applicazione della normativa doganale, tale autorità sospenda in tutto o in parte l'esecuzione della decisione impugnata «quando abbia fondati motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l'interessato».

    4 L'art. 244, terzo comma, stabilisce:

    «Quando la decisione impugnata abbia per effetto l'applicazione di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione, la sospensione dell'esecuzione è subordinata all'esistenza o alla costituzione di una garanzia. Tuttavia non si può esigere detta garanzia qualora, a motivo della situazione del debitore, ciò possa provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale».

    5 Occorre rilevare che la versione tedesca dell'ultima frase di questa disposizione - che recitava «Diese Sicherheitsleistung darf jedoch nicht gefordert werden, wenn (...)» - ha subito una modifica al fine di armonizzarla con le altre versioni linguistiche. La versione modificata attualmente così recita: «Diese Sicherheitsleistung braucht jedoch nicht gefordert zu werden, wenn (...)». Anche la versione italiana ha costituito oggetto di una tale modifica (GU 1996, L 97, pag. 38, delle versioni tedesca e italiana) (1).

    6 L'art. 192, n. 1, del codice stabilisce che, quando la normativa doganale prevede la costituzione obbligatoria di una garanzia, l'autorità doganale fissi l'importo della stessa in misura pari all'importo esatto dell'obbligazione di cui trattasi o, se tale importo non può essere determinato con certezza, all'importo più elevato dell'obbligazione sorta o che può sorgere.

    7 Il n. 2 di questo articolo stabilisce che, quando la normativa doganale prevede la costituzione di una garanzia a titolo facoltativo e l'autorità doganale la richiede, quest'ultima ne fissi l'importo in modo che il suo livello non superi quello di cui al n. 1.

    8 Ai sensi dell'art. 9, n. 1, del codice «una decisione favorevole all'interessato è revocata o modificata quando, in ipotesi diverse da quelle di cui all'articolo 8, non ricorrevano o non ricorrono più uno o più presupposti per la sua adozione».

    9 Prima dell'entrata in vigore del codice, la Finanzgerichtsordnung (legge relativa all'organizzazione dei tribunali del contenzioso tributario; in prosieguo: la «FGO») enunciava, all'art. 69, nn. 2 e 3, i presupposti relativi alla sospensione dell'esecuzione degli avvisi di accertamento emessi da autorità tributarie, ivi compresi quelli relativi ai dazi doganali. Secondo la giurisprudenza e la dottrina tedesche, queste disposizioni, che sono sempre in vigore, devono in ogni caso essere applicate in conformità dell'art. 244 del codice.

    10 Ai sensi dell'art. 21, n. 2, dell'Umsatzsteuergesetz (legge sull'imposta sulla cifra d'affari), le disposizioni relative ai dazi doganali si applicano mutatis mutandis all'imposta sulla cifra d'affari riscossa all'importazione. Ne deriva che le disposizioni dell'art. 69, nn. 2 e 3, della FGO si applicano alle domande di sospensione dell'esecuzione degli avvisi di accertamento relativi all'imposta sulla cifra d'affari riscossa all'importazione.

    11 Il convenuto nella causa principale ha emesso, in data 28 marzo 1990, l'avviso impugnato nei confronti del signor Giloy. Contro tale avviso, quest'ultimo ha presentato opposizione dinanzi allo stesso convenuto nella causa principale, il quale l'ha respinta in quanto infondata il 17 settembre 1991. Pertanto, in data 23 ottobre 1991 il signor Giloy ha presentato un ricorso mirante all'annullamento dell'impugnato avviso dinanzi al Finanzgericht dell'Assia.

    12 Con decisione 16 agosto 1994 lo Hauptzollamt di Fulda - autorità centrale competente nell'Assia in materia di esecuzione - ha dato esecuzione all'avviso impugnato mediante pignoramento presso terzi dello stipendio del ricorrente nella causa principale. L'importo degli arretrati, maggiorato delle penalità di mora, ammontava a tale data a 451 092,76 DM. In considerazione dell'entità di tale credito, in data 16 settembre 1994 il signor Giloy è stato licenziato dal suo datore di lavoro e da quel momento fruisce dell'assistenza sociale.

    13 Il ricorrente nella causa principale ha chiesto al Finanzgericht dell'Assia, in forza del combinato disposto degli artt. 21, n. 2, dell'Umsatzsteuergesetz e dell'art. 69, n. 3, della FGO, di sospendere l'esecuzione dell'avviso impugnato. Egli sostiene che esistono fondati motivi per dubitare della legittimità di tale avviso. Per il resto egli ritiene che la sua domanda debba essere accolta in quanto il pignoramento dello stipendio gli ha fatto perdere il lavoro, ragion per cui ha subito un danno irreparabile. Il suo ex datore di lavoro gli ha assicurato che sarebbe stato riassunto se fosse venuta meno la minaccia di esecuzione dell'avviso impugnato. Data la sua situazione finanziaria personale, egli sostiene inoltre che, ai sensi dell'art. 244, terzo comma, del codice, non può essergli imposta la costituzione di una garanzia qualora gli venga concessa una sospensione dell'esecuzione.

    14 Il resistente nella causa principale ritiene per contro che non esista alcun fondato motivo per dubitare della legittimità dell'avviso impugnato e che inoltre il ricorrente nella causa principale non subirà, a seguito dell'esecuzione dell'avviso impugnato, alcun danno irreparabile.

    15 Ritenendosi pertanto tenuto ad applicare l'art. 244 del codice, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1. Se entrambi i seguenti presupposti:

    - fondati motivi di dubitare della conformità alla normativa doganale

    oppure

    - danno irreparabile per l'interessato,

    menzionati nell'art. 244, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), si trovino in rapporto di reciproca, completa autonomia, cosicché un provvedimento di sospensione dell'esecuzione debba essere concesso anche se non sussiste alcun dubbio sulla legittimità dell'avviso di accertamento doganale la cui sospensione viene richiesta ma vi sia la possibilità che si producano danni irreparabili per l'interessato.

    In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

    2) Se la sussistenza del presupposto menzionato al secondo trattino escluda necessariamente la costituzione di una garanzia, o se a tal fine debbano intervenire altri presupposti e, in caso affermativo, quali.

    3) Se il rischio di perdere il posto di lavoro - evento se del caso già verificatosi a seguito della scadenza del debito d'imposta - rientri fra le "gravi difficoltà di carattere economico o sociale" anche qualora, in forza delle norme nazionali, venga garantito il minimo di sussistenza grazie, per esempio, all'assistenza sociale.

    4) Se in caso di concessione della sospensione dell'esecuzione la garanzia debba sempre essere fissata per l'intero ammontare del debito d'imposta o se vi sia la possibilità di limitarla a una quota di quest'ultimo, in considerazione della situazione economica complessiva dell'instante».

    Sulla competenza della Corte

    16 Dato che la causa principale riguarda la riscossione di un'imposta sulla cifra d'affari e non dazi doganali, la Commissione rileva che le controverse disposizioni del codice si applicano a tale lite solo in forza del diritto nazionale tedesco. Infatti il codice, secondo i suoi stessi termini, non si applica all'imposta sulla cifra d'affari riscossa all'importazione (v. art. 4, punto 10, del codice). La Commissione si chiede pertanto se la Corte sia competente a statuire sulle questioni che le sono state poste.

    17 Tuttavia essa ritiene che la Corte, nella fattispecie, sia competente a statuire. Essa si basa in particolare sulla sentenza 18 ottobre 1990, cause riunite C-297/88 e C-197/89, Dzodzi (Racc. pag. I-3763, punto 37), e sul fatto che le controverse disposizioni del codice sono applicabili alla causa principale, anche se solo sulla base del diritto nazionale.

    18 In risposta a taluni quesiti posti al riguardo dalla Corte, il ricorrente e il resistente nella causa principale nonché il governo tedesco hanno condiviso la tesi della Commissione. Il detto governo ha sottolineato che le autorità doganali tedesche sono tenute alla riscossione all'importazione sia dei dazi doganali sia dell'imposta sulla cifra d'affari. Inoltre entrambi i tributi verrebbero normalmente determinati contemporaneamente, in un solo avviso di accertamento. Di conseguenza le procedure in materia sarebbero identiche, di modo che le disposizioni pertinenti dovrebbero essere interpretate in maniera uniforme. Tali procedure includerebbero quelle previste dall'art. 244 del codice in quanto la normativa nazionale relativa alla riscossione dei dazi doganali dovrebbe conformarvisi.

    19 Ai sensi dell'art. 177 del Trattato, la Corte è competente a statuire, in via pregiudiziale, sull'interpretazione del detto Trattato nonché degli atti adottati dalle istituzioni della Comunità.

    20 Secondo una giurisprudenza consolidata, il procedimento ex art. 177 del Trattato è uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali. Ne deriva che spetta solo ai giudici nazionali cui è stata sottoposta la controversia e a cui incombe la responsabilità della decisione giudiziaria valutare tenendo conto delle specificità di ogni causa sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale all'emanazione della loro sentenza sia la rilevanza delle questioni che essi sottopongono alla Corte (v., in particolare, sentenze Dzodzi, sopramenzionata, punti 33 e 34, e 8 novembre 1990, causa C-231/89, Gmurzynska-Bscher, Racc. pag. I-4003, punti 18 e 19).

    21 Di conseguenza, se le questioni sollevate dai giudici nazionali vertono sull'interpretazione di una norma di diritto comunitario, la Corte è in linea di principio tenuta a pronunciarsi (v. sentenze Dzodzi e Gmurzynska-Bscher, sopramenzionate, rispettivamente punti 35 e 20). Infatti non risulta dal dettato dell'art. 177 né dalle finalità del procedimento istituito da questo articolo che gli autori del Trattato abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte i rinvii pregiudiziali vertenti su di una norma comunitaria nel caso specifico in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvia al contenuto della norma in parola per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna a detto Stato (v. sentenze Dzodzi e Gmurzynska-Bscher, sopramenzionate, rispettivamente punti 36 e 25).

    22 Infatti, il rigetto di una domanda formulata da un giudice nazionale è possibile solo se risulti che con il procedimento ex art. 177 del Trattato, in contrasto con il suo scopo, si intenda in realtà indurre la Corte a pronunciarsi per il tramite di una controversia fittizia ovvero sia manifesto che il diritto comunitario non può essere applicato, né direttamente né indirettamente, alle circostanze del caso specie (v., in tal senso, sentenze Dzodzi e Gmurzynska-Bscher, sopramenzionate, rispettivamente punti 40 e 23).

    23 In applicazione di questa giurisprudenza, la Corte si è ripetutamente dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni comunitarie in situazioni in cui i fatti della causa principale si collocavano al di fuori dell'ambito d'applicazione del diritto comunitario ma nelle quali tali disposizioni di diritto erano state rese applicabili o dal diritto nazionale o in forza di semplici disposizioni contrattuali (v., per quanto riguarda l'applicazione del diritto comunitario da parte del diritto nazionale, sentenze Dzodzi e Gmurzynska-Bscher, sopramenzionate; 26 settembre 1985, causa 166/84, Thomasdünger, Racc. pag. 3001; 24 gennaio 1991, causa C-384/89, Tomatis e Fulchiron, Racc. pag. I-127, e, per quanto riguarda l'applicazione del diritto comunitario da parte di clausole contrattuali, sentenze 25 giugno 1992, causa C-88/91, Federconsorzi, Racc. pag. I-4035, e 12 novembre 1992, causa C-73/89, Fournier, Racc. pag. I-5621; in prosieguo: la «giurisprudenza Dzodzi»). Infatti, in queste sentenze, le disposizioni, sia nazionali sia contrattuali, che riportano le disposizioni comunitarie non avevano manifestamente limitato l'applicazione di queste ultime.

    24 Per contro, nella sentenza 28 marzo 1995, causa C-346/93, Kleinwort Benson (Racc. pag. I-615), la Corte si è dichiarata incompetente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione»).

    25 In tale sentenza la Corte ha sottolineato al punto 19 che, a differenza della fattispecie oggetto della sentenza Dzodzi, le disposizioni della Convenzione sottoposte all'interpretazione della Corte non erano state rese applicabili in quanto tali dal diritto dello Stato contraente interessato. Infatti la Corte ha rilevato, al punto 16 della sentenza di cui trattasi, che la legge nazionale interessata si limitava a prendere a modello la Convenzione e ne riproduceva solo parzialmente la formulazione. Inoltre essa ha constatato, al punto 18, che la legge prevedeva espressamente la possibilità, da parte delle autorità dello Stato contraente interessato, di adottare modifiche «destinate a produrre divergenze» fra le disposizioni della detta legge e quelle corrispondenti della convenzione. Per di più, la legge operava ancora una distinzione esplicita tra le disposizioni applicabili alle situazioni comunitarie e quelle applicabili alle situazioni interne. Nel primo caso, i giudici nazionali, nell'interpretare le disposizioni pertinenti della legge, erano vincolati dalla giurisprudenza della Corte relativa alla convenzione, mentre, nel secondo, essi dovevano solo tenerne conto, cosicché potevano discostarsene.

    26 Nella fattispecie nessun elemento del fascicolo lascia supporre che la causa principale non sarà risolta mediante applicazione delle norme di diritto comunitario.

    27 Infatti, risulta appunto da tale fascicolo che le disposizioni controverse del diritto nazionale si applicano indistintamente - e talvolta anche contemporaneamente - a situazioni che rientrano, da un lato, nell'ambito d'applicazione del diritto nazionale e, dall'altro, in quello del diritto comunitario. In base al diritto nazionale queste disposizioni devono essere interpretate e applicate in maniera uniforme, sia che si applichi il diritto nazionale sia che si applichi il diritto comunitario. Ai fini della loro applicazione alle situazioni rientranti nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, queste disposizioni devono essere interpretate ed applicate in conformità dell'art. 244 del codice. Di conseguenza, il diritto nazionale richiede che le disposizioni nazionali di cui trattasi siano sempre applicate in conformità di tale articolo.

    28 Pertanto, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta ad una situazione interna, a quelle adottate nel diritto comunitario, al fine di assicurare una procedura unica in situazioni analoghe, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze di interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto comunitario ricevano un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (v., in tal senso, sentenza Dzodzi, sopramenzionata, punto 37).

    29 Da tutto quanto precede risulta che la Corte è competente a statuire sulle questioni che le sono state sottoposte.

    Sulla prima questione

    30 Occorre osservare che in tutte le versioni linguistiche dell'art. 244, secondo comma, del codice i due presupposti considerati da tale questione sono separati dalla congiunzione coordinativa «o». Se questo termine può talvolta indicare l'unione tra due proposizioni, è incontestabile che, nella fattispecie, esso indica la disgiunzione di tali presupposti.

    31 Dalla formulazione della disposizione risulta quindi che il legislatore comunitario ha voluto che i due presupposti di cui trattasi costituiscano due motivi distinti, ciascuno dei quali giustifica la sospensione dell'esecuzione di una decisione impugnata.

    32 Questa interpretazione è del resto corroborata dalla genesi legislativa del codice. Infatti, nella proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, presentata dalla Commissione e dal Consiglio il 21 marzo 1990, la sola ragione che giustificava la sospensione dell'esecuzione di una decisione impugnata era l'esistenza, riconosciuta dall'autorità doganale, di fondati motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale [art. 243, secondo comma, della proposta di regolamento (GU 1990, C 128, pag. 1)].

    33 Nel suo parere su questa proposta, il Comitato economico e sociale, relativamente all'art. 243, secondo comma, della proposta di regolamento, ha precisato che «sarebbe opportuno prevedere una disposizione in base alla quale l'esecuzione è sospesa anche nei casi che comportino difficoltà ingiuste e non rese necessarie da un interesse pubblico preminente» (GU 1991, C 60, pag. 5, in particolare pag. 11).

    34 Poiché la Commissione non ha modificato la sua proposta di regolamento in tal senso (GU 1991, C 97, pag. 11), il Consiglio stesso ha aggiunto all'art. 244, secondo comma, del codice l'inciso «(...) o si debba temere un danno irreparabile per l'interessato» (v. art. 244, secondo comma, della posizione comune adottata dal Consiglio il 14 maggio 1992 e comunicata nella GU 1992, C 149, pag. 1).

    35 Per quanto riguarda l'interpretazione della nozione di «danno irreparabile», occorre ispirarsi alla nozione di «danno irreparabile» al quale è subordinata la concessione di una sospensione dell'esecuzione di un atto, prevista all'art. 185 del Trattato [v., sul requisito di un danno irreparabile, ordinanza della Corte 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 22].

    36 A tale riguardo, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il requisito del «danno irreparabile» richiede che il giudice del procedimento sommario accerti se l'eventuale annullamento della decisione controversa da parte del giudice del merito cagioni una modifica radicale della situazione rispetto a quanto si sarebbe invece verificato in caso di esecuzione immediata della decisione stessa e se, al contrario, la sospensione dell'esecuzione sia tale da ostacolare la piena efficacia della decisione nel caso in cui il ricorso in via principale sia respinto (v., in tal senso, ordinanza Commissione/Atlantic Container Line e a., sopramenzionata, punto 50).

    37 La Corte ha dichiarato che un danno di carattere pecuniario è di norma considerato grave e irreparabile solo quando non possa essere integralmente riparato nel caso di accoglimento del ricorso principale proposto dal ricorrente (v. ordinanza della Corte 26 settembre 1988, causa 229/88 R, Cargill e a./Commissione, Racc. pag. 5183, punto 17).

    38 Tuttavia, ove l'esecuzione immediata di un atto impugnato possa comportare lo scioglimento di una società o costringere un singolo a procedere alla vendita del suo appartamento, la condizione relativa all'esistenza di un danno irreparabile dev'essere ritenuta, in siffatte circostanze, soddisfatta (v. ordinanze del Tribunale 15 giugno 1994, causa T-88/94 R, Société commerciale des potasses et de l'azote e Entreprise minière et chimique/Commissione, Racc. pag. II-401, punto 33; 7 novembre 1995, causa T-168/95 R, Eridania Zuccherifici Nazionali e a./Consiglio, Racc. pag. II-2817, punto 42, e ordinanza della Corte 3 luglio 1984, causa 141/84 R, De Compte/Parlamento, Racc. pag. 2575, punto 5).

    39 A tal riguardo non è necessario che l'imminenza del danno fatto valere sia comprovata con assoluta certezza. E' sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente (v., in tal senso, ordinanza Commissione/Atlantic Container Line e a., sopramenzionata, punto 38).

    40 Infine, occorre rilevare che, se, nonostante la concessione di una sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 244, secondo comma, del codice, il danno irreparabile che ha giustificato la concessione della sospensione interviene successivamente per altri motivi, l'autorità doganale può revocarla ai sensi dell'art. 9, n. 1, del codice.

    41 Nella fattispecie, dal fascicolo della causa principale risulta che l'asserito danno che il ricorrente subirebbe in caso di esecuzione immediata della decisione impugnata è la persistenza del suo stato di disoccupato. Da tale fascicolo tuttavia non risulta che, se fosse accolto il suo ricorso nella causa principale e anche se il datore di lavoro lo riassumesse, egli avrebbe diritto di recuperare presso l'autorità doganale l'importo del suo stipendio perduto. D'altro canto, non può essere escluso che il ricorrente possa subire, in caso di esecuzione immediata della decisione impugnata, altri danni eventualmente irreparabili, come quelli derivanti da un procedimento avente ad oggetto il pignoramento del suo patrimonio e l'attribuzione di quest'ultimo ai creditori.

    42 Spetta quindi al giudice nazionale valutare, in considerazione di tutte le circostanze pertinenti nella fattispecie oggetto della causa principale, se un danno irreparabile, nel senso indicato, possa essere subito dal ricorrente nel caso in cui la decisione impugnata fosse eseguita.

    43 Alla luce di tutto quanto precede occorre risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 244, secondo comma, del codice dev'essere interpretato nel senso che l'autorità doganale sospende, in tutto o in parte, l'esecuzione di una decisione doganale impugnata quando uno solo dei due presupposti menzionati in tale disposizione è soddisfatto, di modo che una sospensione deve essere concessa quando è da temere un danno irreparabile per l'interessato senza che per questo debbano esistere motivi per dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale.

    Sulla seconda questione

    44 Con tale questione il giudice nazionale chiede se il fatto che un danno irreparabile possa essere subito dall'interessato in caso di esecuzione immediata della decisione impugnata impedisca necessariamente all'autorità doganale di subordinare la sospensione dell'esecuzione di tale decisione alla costituzione di una garanzia.

    45 Anche se, ai sensi dell'art. 244, secondo comma, del codice, la condizione relativa all'esistenza di un eventuale danno irreparabile costituisce un motivo che giustifica la sospensione dell'esecuzione di una decisione impugnata, questa condizione non ha tuttavia alcuna rilevanza relativamente alla necessità di costituire una garanzia.

    46 Dall'art. 244, terzo comma, prima frase, del codice risulta che la sospensione di una decisione impugnata dev'essere in linea di massima subordinata alla costituzione di una garanzia, anche se la sospensione viene concessa in quanto un danno irreparabile può essere subito dall'interessato.

    47 La sola eccezione a tale regola è il caso menzionato all'art. 244, terzo comma, seconda frase, del codice, nel quale il fatto di esigere la costituzione di una garanzia possa, a motivo della situazione del debitore, provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

    48 Se tali difficoltà esistono, l'autorità doganale dispone della facoltà di decidere se occorra subordinare la sospensione dell'esecuzione alla costituzione di una garanzia. Infatti, anche se la versione tedesca dell'art. 244, terzo comma, seconda frase, del codice che si applicava al momento dei fatti della causa principale è quella in vigore prima della modifica intervenuta nel 1996, risulta chiaramente dalla formulazione di tutte le altre versioni linguistiche della disposizione allora in vigore - ad eccezione della versione italiana - che, in tali circostanze, l'autorità doganale ha sempre il diritto di subordinare la sospensione dell'esecuzione alla costituzione di una garanzia.

    49 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione nel senso che il fatto che un danno irreparabile possa essere subito dall'interessato in caso di esecuzione immediata di una decisione doganale impugnata non impedisce assolutamente all'autorità doganale di subordinare la sospensione dell'esecuzione di questa decisione alla costituzione di una garanzia. Tuttavia, se il fatto di esigere la costituzione di una garanzia, a motivo della situazione del debitore, può provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale, l'autorità doganale dispone della facoltà di non esigere la costituzione di una siffatta garanzia.

    Sulla terza questione

    50 Con tale questione il giudice nazionale intende in sostanza accertare se il fatto di subordinare la sospensione dell'esecuzione di una decisione doganale impugnata alla costituzione di una garanzia possa provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale per un debitore che sia disoccupato e che fruisca, a partire dal suo licenziamento, dell'assistenza sociale.

    51 Al fine di accertare se il fatto di esigere da un debitore la costituzione di una garanzia possa provocargli difficoltà del genere, l'autorità doganale deve tener conto di tutte le circostanze relative alla situazione di tale persona, in particolare di quelle relative alla sua situazione finanziaria.

    52 Nella fattispecie, dal fascicolo della causa principale risulta che il ricorrente è disoccupato e fruisce, a partire dal suo licenziamento, dell'assistenza sociale. Questo licenziamento è intervenuto prima che egli avesse chiesto la sospensione dell'esecuzione della decisione doganale impugnata. Dal detto fascicolo risulta altresì che il ricorrente sostiene dinanzi al giudice nazionale che, a causa della sua situazione finanziaria, egli non è in grado di costituire una garanzia. Tale giudice non precisa tuttavia se ciò risponda al vero.

    53 E' sufficiente al tal riguardo constatare che il fatto di esigere da un debitore, che non dispone di mezzi sufficienti, la costituzione di una garanzia provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico. Ai sensi del codice, l'impossibilità per il debitore di costituire una garanzia consente quindi all'autorità doganale di non subordinare la sospensione dell'esecuzione di una decisione impugnata alla costituzione di una garanzia.

    54 Occorre pertanto risolvere la terza questione nel senso che il fatto di subordinare la sospensione dell'esecuzione di una decisione doganale impugnata alla costituzione di una garanzia potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale per un debitore che non dispone di mezzi sufficienti che gli consentano di costituire tale garanzia.

    Sulla quarta questione

    55 Con tale questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se, nel caso in cui la sospensione dell'esecuzione di una decisione doganale impugnata sia subordinata alla costituzione di una garanzia, l'importo di questa garanzia debba essere fissato in misura pari all'importo dell'obbligazione controversa o se tale importo possa essere limitato, tenendo conto della situazione finanziaria del debitore, ad una parte dell'importo globale dell'obbligazione.

    56 A tal riguardo occorre ricordare che l'art. 192 del codice opera una distinzione tra l'importo di una garanzia costituita a titolo obbligatorio, da un lato, e quello di una garanzia costituita a titolo facoltativo, dall'altro.

    57 Tale articolo prescrive, al n. 1, che l'importo di una garanzia costituita a titolo obbligatorio sia pari all'importo esatto dell'obbligazione o, se quest'ultimo non può essere determinato con certezza, all'importo più elevato dell'obbligazione sorta o che può sorgere.

    58 Invece, nel caso della costituzione di una garanzia a titolo facoltativo, il n. 2 di tale norma non prevede alcun limite minimo per l'importo della garanzia. Per contro, esso stabilisce solo che l'importo di tale garanzia non può superare un importo massimo, cioè quello di cui al n. 1 del detto articolo.

    59 Ne deriva che, nel caso della costituzione di una garanzia a titolo facoltativo, l'ammontare della garanzia può essere fissato in misura pari ad un importo inferiore a quello dell'obbligazione o, se quest'ultimo non può essere determinato con certezza, all'importo più elevato dell'obbligazione sorta o che può sorgere. L'autorità doganale, quando fissa l'importo appropriato di una tale garanzia, deve tener conto di tutte le circostanze pertinenti, ivi compresa la situazione finanziaria del debitore.

    60 Come la Corte ha già rilevato al punto 46 della presente sentenza, l'art. 244, terzo comma, del codice prescrive, come regola generale, la costituzione obbligatoria di una garanzia. Di conseguenza, il suo importo deve normalmente essere fissato in misura pari all'importo esatto dell'obbligazione o, se quest'ultimo non può essere determinato con certezza, all'importo più elevato dell'obbligazione sorta o che può sorgere.

    61 Tuttavia, qualora il fatto di esigere la costituzione di una garanzia, a motivo della situazione del debitore, possa provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale, l'autorità doganale, in forza della seconda frase di detta disposizione, ha la facoltà di non esigere la costituzione di una tale garanzia (v. punti 47 e 48 della presente sentenza).

    62 Nei limiti in cui, nella fattispecie, si tratta della costituzione di una garanzia a titolo facoltativo, il suo importo può essere fissato, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, ivi compresa la situazione finanziaria del debitore, in misura pari a qualsiasi importo che non ecceda l'ammontare totale dell'obbligazione o, se quest'ultimo non può essere determinato con certezza, all'importo più elevato dell'obbligazione sorta o che può sorgere.

    63 Occorre quindi risolvere la quarta questione nel senso che, nel caso in cui la sospensione dell'esecuzione di una decisione doganale impugnata sia subordinata, in forza dell'art. 244, terzo comma, del codice, alla costituzione di una garanzia, l'importo di questa garanzia dev'essere fissato in misura pari all'importo esatto dell'obbligazione o, se quest'ultimo non può essere determinato con certezza, all'importo più elevato dell'obbligazione sorta o che può sorgere, a meno che il fatto di esigere la costituzione di una garanzia possa provocare, per il debitore, gravi difficoltà di carattere economico o sociale; in tal caso, l'importo della garanzia può essere fissato, tenendo conto della situazione finanziaria del debitore, in misura inferiore all'importo globale dell'obbligazione di cui trattasi.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    64 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE,

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht dell'Assia, con sede in Kassel, con ordinanza 31 marzo 1995, dichiara:

    1) L'art. 244, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, dev'essere interpretato nel senso che l'autorità doganale sospende, in tutto o in parte, l'esecuzione di una decisione doganale impugnata quando uno solo dei due presupposti menzionati in tale disposizione è soddisfatto, di modo che una sospensione dev'essere concessa quando è da temere un danno irreparabile per l'interessato senza che per questo debbano esistere fondati motivi per dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale.

    2) Il fatto che un danno irreparabile possa essere subito dall'interessato in caso di esecuzione immediata di una decisione doganale impugnata non impedisce assolutamente all'autorità doganale di subordinare la sospensione dell'esecuzione di tale decisione alla costituzione di una garanzia. Tuttavia, se il fatto di esigere la costituzione di una garanzia, a motivo della situazione del debitore, può provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale, l'autorità doganale dispone della facoltà di non esigere la costituzione di una siffatta garanzia.

    3) Il fatto di subordinare la sospensione dell'esecuzione di una decisione doganale impugnata alla costituzione di una garanzia potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico e sociale per un debitore che non dispone di mezzi sufficienti che gli consentano di costituire tale garanzia.

    4) Nel caso in cui la sospensione dell'esecuzione della decisione doganale impugnata sia subordinata, in forza dell'art. 244, terzo comma, del regolamento n. 2913/92, alla costituzione di una garanzia, l'importo di questa garanzia dev'essere fissato in misura pari all'importo esatto dell'obbligazione o, se quest'ultimo non può essere determinato con certezza, all'importo più elevato dell'obbligazione sorta o che può sorgere, a meno che il fatto di esigere la costituzione di una garanzia possa provocare, per il debitore, gravi difficoltà di carattere economico o sociale; in tal caso, l'importo della garanzia può essere fissato, tenendo conto della situazione finanziaria del debitore, in misura inferiore all'importo globale dell'obbligazione di cui trattasi.

    (1) - Ndt: La versione italiana modificata così recita: «Tuttavia si può non esigere detta garanzia (...)».

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