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Document 61995CJ0038

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 1996.
    Ministero delle Finanze contro Foods Import Srl.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte d'appello di Ancona - Italia.
    Tariffa doganale comune - Voci doganali - Pesce della specie 'Molva molva'.
    Causa C-38/95.

    Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-06543

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:488

    61995J0038

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 1996. - Ministero delle Finanze contro Foods Import Srl. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte d'appello di Ancona - Italia. - Tariffa doganale comune - Voci doganali - Pesce della specie 'Molva molva'. - Causa C-38/95.

    raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-06543


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Tariffa doganale comune - Voci doganali - Pesce comunemente denominato molva (denominazione scientifica «Molva molva») - Esclusione dalle sottovoci 03.02 A I b) e 03.02 A II a) che comprendono il merluzzo secco, salato o in salamoia - Classificazione nelle sottovoci 03.02 A I f) e 03.02 A II d) - Esclusione dal beneficio della sospensione dei dazi doganali

    (Regolamento del Consiglio n. 3796/81, art. 20, allegato VI)

    2 Risorse proprie delle Comunità europee - Recupero a posteriori di dazi all'importazione o all'esportazione - Presupposti per l'applicazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 - Errore dell'amministrazione «che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore d'imposta» - Criteri di valutazione

    Massima


    3 Le voci 03.02 A I b) e 03.02 A II a) della Tariffa doganale, che riguardano rispettivamente i merluzzi interi, decapitati o in pezzi e i filetti di merluzzo secchi, salati o in salamoia, come modificate dal regolamento n. 3796/81, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, devono essere interpretate, in base alla regola 1 delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della Tariffa doganale comune, nel senso che l'elencazione delle specie la cui denominazione scientifica è indicata tra parentesi accanto al termine «merluzzi» è tassativa, di modo che la molva, scientificamente denominata «Molva molva», non rientra nelle dette voci e va quindi classificata nelle voci residue 03.02 A I f) e 03.02 A II d), con la conseguenza che tale pesce è escluso dalla sospensione dei dazi doganali all'importazione di cui all'art. 20 del regolamento.

    4 Per determinare se l'errore compiuto dalle autorità competenti «non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore», ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, si deve tener conto, in particolare, della natura dell'errore, dell'esperienza professionale dell'operatore interessato e della diligenza di cui quest'ultimo ha dato prova. Tra gli elementi rilevanti per valutare la natura dell'errore va considerata la confusione che può derivare dalla terminologia utilizzata, il carattere poco evidente di una modifica normativa ed il tempo impiegato dalle autorità competenti stesse per individuare tale modifica. Spetta al giudice nazionale valutare, avvalendosi di questa interpretazione, se l'errore che ha causato la mancata riscossione dei dazi potesse o meno essere scoperto dal debitore.

    Parti


    Nel procedimento C-38/95,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Corte d'appello di Ancona, nella causa dinanzi ad essa pendente tra

    Ministero delle Finanze

    e

    Foods Import Srl,

    domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 29 dicembre 1981, n. 3796, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (GU L 379, pag. 1), e dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1),

    LA CORTE

    (Prima Sezione),

    composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione (relatore), P. Jann e M. Wathelet, giudici,

    avvocato generale: N. Fennelly

    cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per la Foods Import Srl, dagli avv.ti Giuseppe Celona, del foro di Milano, e Riccardo Stecconi, del foro di Ancona,

    - per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Ivo Maria Braguglia, avvocato dello Stato,

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Antonio Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali della Foods Import Srl, rappresentata dall'avv. Giuseppe Celona, del governo italiano, rappresentato dal signor Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato, e della Commissione, rappresentata dal signor Antonio Aresu, all'udienza del 27 giugno 1996,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 settembre 1996,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 19 ottobre 1994, pervenuta in cancelleria il 16 febbraio 1995, la Corte d'appello di Ancona ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 29 dicembre 1981, n. 3796, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (GU L 379, pag. 1), e dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1679, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1).

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra il ministero delle Finanze e la Foods Import Srl (in prosieguo: la «Foods Import»).

    3 Risulta dagli atti del giudizio a quo che la Foods Import è specializzata nell'importazione di baccalà (klippfisch), pesce salato e talvolta anche essiccato all'aria, del tipo del «merluzzo». Con lettera 23 aprile 1985, gli uffici doganali di San Benedetto del Tronto le hanno comunicato di avere iniziato la procedura di revisione dell'accertamento per tutte le operazioni di importazione di baccalà dalla Norvegia effettuate nel periodo giugno 1982 - aprile 1985. Con comunicazione 15 maggio 1985 l'amministrazione doganale ha quantificato i dazi dovuti nella somma di 508 260 820 LIT, con penalità aggiuntive di 4 046 331 800 LIT per falsa dichiarazione in dogana e di 80 925 900 LIT per evasione fiscale. Secondo l'Amministrazione delle Finanze, il regolamento n. 3796/81 ha modificato la Tariffa doganale comune (in prosieguo: la «TDC»), limitando il regime di sospensione dei dazi a talune specie di merluzzo, di cui la specie importata dalla Foods Import (molva, scientificamente denominata «Molva molva») non farebbe parte.

    4 Il regolamento (CEE) del Consiglio 19 gennaio 1976, n. 100, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (GU L 20, pag. 1), successivamente modificato e integrato, prevedeva all'art. 17 un regime di sospensione totale dei dazi della TDC per alcuni prodotti, fra i quali i merluzzi e i filetti di merluzzo come definiti alle voci 03.02 A.I.b) e 03.02 A.II.a) della TDC, il cui testo è stato così modificato all'allegato V:

    «03.02 Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:

    A. secchi, salati o in salamoia:

    I. interi, decapitati o in pezzi:

    (...)

    b) merluzzi

    (...)

    II. filetti:

    a) di merluzzi».

    5 Il regolamento n. 3796/81 ha confermato, all'art. 20, il regime di sospensione dei dazi doganali per i merluzzi e i filetti di merluzzo di cui alle voci 03.02 A.I.b) e 03.02 A.II.a) della TDC, pur apportandovi, come appare nell'allegato VI, le seguenti modifiche:

    «03.02 Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:

    A. secchi, salati o in salamoia:

    I. interi, decapitati o in pezzi:

    (...)

    b) merluzzi (Gadus morrhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)

    (...)

    II. filetti:

    a) di merluzzi (Gadus morrhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)».

    6 Tali innovazioni sono state riprese nelle versioni della TDC del 1983, del 1984 e del 1985.

    7 Successivamente al rigetto di ricorsi amministrativi, la Foods Import ha citato il ministero delle Finanze dinanzi al Tribunale civile e penale di Ancona. Con sentenza 18 giugno 1991, quest'ultimo ha dichiarato che i dazi non erano dovuti in quanto il regolamento comunitario era in contrasto con l'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT) e, in particolare, con la Lista XXVII approvata con il protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, la quale riprende le concessioni accordate dall'Italia agli altri Stati aderenti al GATT, tra cui segnatamente l'esenzione totale dai dazi doganali per i pesci salati, essiccati o affumicati: merluzzi e similari [«poissons simplement salés, séchés ou fumés: morues et similaires (haddock, klippfisch, stockfisch)»].

    8 Il ministero delle Finanze ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Ancona, che ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Se la elencazione introdotta con il regolamento (CEE) del Consiglio 29 dicembre 1981, n. 3796, dove all'allegato VI viene riportato il capitolo 3 della Tariffa doganale e vengono indicati, alla voce 03.02.A.I, 1) i merluzzi e, alla voce 03.02.A.II, 2) i filetti di merluzzo con la ulteriore specificazione di "Gadus morrhua, Boreogadus saida, Gadus ogac", elencazione ribadita nel regolamento (CEE) del Consiglio 4 novembre 1983, n. 3333, sia tassativa o esemplificativa, e se, quindi, il baccalà denominato scientificamente "Molva" rientri o meno nella elencazione di cui sopra.

    2) Nel caso che la Corte ritenga la elencazione tassativa, se l'art. 20 del regolamento del Consiglio n. 3796/81, che prevede la sospensione dei dazi della Tariffa doganale, si applichi solo alle tre sottospecie di merluzzi di cui al punto 1 (Gadus morrhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) e non anche alle altre sottospecie tipo Molva.

    3) In ogni caso, se l'art. 5, n. 2, del regolamento 24 luglio 1979, n. 1697, che prevede il diritto (sentenza della Corte 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc. pag. 4199) del debitore a che non si provveda alla riscossione a posteriori, debba essere applicato anche al caso in esame, in cui i dazi non sono stati riscossi a causa della omissione della dogana ed in concomitanza con il comportamento del presunto debitore, che aveva osservato tutte le disposizioni previste dalla regolamentazione vigente per la dichiarazione in dogana».

    Sulle prime due questioni

    9 Con le prime due questioni, che vanno esaminate congiuntamente, la Corte d'appello di Ancona chiede in sostanza alla Corte di interpretare le voci doganali 03.02 A.I.b) e 03.02 A.II.a) per stabilire se la molva, scientificamente denominata «Molva molva», vi rientri e, di conseguenza, se possa essere importata in esenzione dai dazi d'importazione, in conformità dell'art. 20 del regolamento n. 3796/81.

    10 La Foods Import rileva che i termini utilizzati negli atti comunitari per indicare il merluzzo bianco o il merluzzo non sono chiari, che la molva appartiene alla famiglia dei Gadidi, di cui il merluzzo è la specie più nota, e inoltre, per quanto riguarda il klippfisch o baccalà, che la specie cui appartiene il pesce utilizzato non è l'elemento che ne determina la qualità. Essa fa altresì valere che, secondo la giurisprudenza della Corte, i prodotti vanno differenziati, ai fini della classificazione, in base alle loro caratteristiche e proprietà oggettive, che devono essere verificabili al momento dello sdoganamento. Questa esigenza non sarebbe stata soddisfatta, nel caso in esame, vista la difficoltà di distinguere i filetti essiccati e salati di specie diverse. La Foods Import conclude che, conformemente alle regole d'interpretazione della TDC, la molva deve essere classificata nelle voci di cui si chiede l'interpretazione, poiché queste riguardano la specie che presenta maggiori analogie con la molva. Essa sottolinea peraltro che il baccalà (klippfisch) è sempre stato esente da dazi d'importazione, che non si può spiegare la modifica della nomenclatura se non con considerazioni di ordine politico, che da essa deriva una discriminazione tra prodotti analoghi, che è stato commesso uno sviamento di potere in quanto la manovra di modifica è stata attuata al fine di ottenere merce di scambio per future trattative sulla pesca e, infine, che una classificazione che implichi un ritorno ai dazi d'importazione sarebbe in contrasto con il GATT.

    11 Il governo italiano e la Commissione ritengono, per contro, che i pesci appartenenti alla specie «Molva molva» non vadano classificati nelle voci doganali 03.02 A.I.b) e 03.02 A.II.a), le quali elencano tassativamente le specie che vi rientrano. La «Molva molva» sarebbe una specie alquanto diversa da quelle menzionate nelle dette voci e la scelta di non collocarle tutte nella medesima voce è in linea con le classificazioni effettuate in ambito scientifico. Peraltro, la Commissione sottolinea come alcuni degli argomenti prospettati dalla Foods Import riguardino la legittimità del regolamento n. 3796/81 e non la sua interpretazione.

    12 Si deve ricordare che le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della TDC sono contenute nei vari regolamenti del Consiglio che hanno in ordine successivo modificato il regolamento (CEE) 28 giugno 1968, n. 950, relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 172, pag. 1), vale a dire, per quanto riguarda il periodo controverso, i regolamenti (CEE) 16 novembre 1981, n. 3300 (GU L 335, pag. 1), 19 ottobre 1982, n. 3000 (GU L 318, pag. 1), 4 novembre 1983, n. 3333 (GU L 313, pag. 1), e 27 novembre 1984, n. 3400 (GU L 320, pag. 1).

    13 Ai sensi della regola generale d'interpretazione figurante al punto 1 della parte prima, titolo I, lett. A, di ciascuno dei detti regolamenti, la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci o note. La regola generale enunciata al punto 3 disciplina l'ipotesi in cui una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, mentre la regola generale di cui al punto 4 disciplina l'ipotesi in cui una merce non rientri in nessuna delle voci della Tariffa. Nel caso di specie occorre accertare se, ai sensi della regola d'interpretazione di cui al punto 1, la molva possa essere classificata in una voce specifica o se sia necessario ricorrere alle altre regole d'interpretazione ai fini della sua classificazione.

    14 L'esame delle voci figuranti nel capitolo 3, relativo ai pesci, crostacei e molluschi, in generale, e della voce 03.02, relativa ai pesci secchi, salati o in salamoia, in particolare, evidenzia come esse siano formulate in base a diversi metodi. In alcuni casi, viene indicata soltanto la denominazione corrente della specie, mentre in altri la denominazione corrente della specie viene fatta seguire da una o più denominazioni scientifiche in latino, indicate tra parentesi e in corsivo. Talvolta, la denominazione della specie è preceduta dalla menzione «pesci della specie». Parimenti, la denominazione scientifica può essere seguita dalla menzione in corsivo «sp.p.» o «spp.», che sta per il termine latino «species», ovvero «specie» (per quest'ultima abbreviazione, v. in particolare la TDC nella versione del regolamento n. 3333/83).

    15 Considerate queste diverse possibilità di formulazione, si deve concludere che l'elencazione di tre denominazioni scientifiche in latino accanto alla denominazione della specie «merluzzi» dev'essere interpretata come un'elencazione tassativa, poiché rientrano in questa sottovoce soltanto i pesci la cui denominazione scientifica in latino è menzionata tra parentesi. Se l'intenzione del legislatore fosse stata diversa, esso si sarebbe infatti avvalso della menzione «pesci della specie» o «sp.p.» o avrebbe lasciato la sola denominazione corrente della specie, senza ulteriori precisazioni.

    16 Questa conclusione trova conferma nell'esame dei trattati scientifici in materia di classificazione ittiologica. La «Molva molva», come pure le specie citate nella voce di cui si chiede l'interpretazione, appartiene alla famiglia dei Gadidi. Si tratta tuttavia di una famiglia molto estesa, suddivisa in numerose sottofamiglie. La specie «Molva molva» rientra nella sottofamiglia dei Lotini, che va accuratamente distinta dalle sottofamiglie dei Gadidi, alle quali appartengono invece i pesci la cui denominazione scientifica è riportata nelle voci di cui è causa. Non vi è quindi alcuna incoerenza tra la classificazione doganale e le classificazioni scientifiche riconosciute.

    17 Questa conclusione, del resto, non è neppure in contraddizione con la giurisprudenza costante della Corte, secondo cui, nell'interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come sono definite nella redazione della voce della TDC e delle note di sezione o di capitolo (v., in particolare, sentenza 1_ giugno 1995, causa C-459/93, Thyssen Haniel Logistic, Racc. pag. I-1381, punto 8). Infatti, la specie a cui appartiene un pesce costituisce una proprietà oggettiva, definita nel testo della voce della TDC. Peraltro, il requisito secondo cui le caratteristiche e le proprietà oggettive dei prodotti devono essere verificabili al momento dello sdoganamento (sentenza 8 febbraio 1990, causa C-233/88, Van de Kolk, Racc. pag. I-265, punto 12) non presuppone che le differenze tra i prodotti siano apparenti. Talune caratteristiche di un prodotto possono essere individuate soltanto al microscopio (sentenza 17 marzo 1983, causa 175/82, Dinter, Racc. pag. 969) o mediante un'analisi organolettica (sentenza Van de Kolk, citata). Peraltro, la classificazione di un prodotto può dipendere dal procedimento di fabbricazione o dall'origine geografica di taluni suoi componenti, caratteristiche queste che non necessariamente sono apparenti (sentenza 25 maggio 1989, causa 40/88, Weber, Racc. pag. 1395).

    18 Non potendo essere classificata nella voce relativa ai merluzzi e neppure nelle altre sottovoci specifiche della voce 03.02, riguardante i pesci secchi, salati o in salamoia, la molva («Molva molva») va classificata nelle sottovoci 03.02 A.I.f) e 03.02 A.II.d), «altri».

    19 Poiché la regola generale d'interpretazione enunciata al punto 1 consente la classificazione della molva («Molva molva») in una voce specifica della TDC, non occorre applicare le regole d'interpretazione di cui ai punti 3 e 4, che riguardano ipotesi di pluralità o di assenza di possibili classificazioni.

    20 Quanto agli altri argomenti prospettati dalla Foods Import, si deve constatare che essi attengono alla validità del regolamento n. 3796/81, questione che non è stata sottoposta alla Corte dal giudice a quo. Tali elementi potranno tuttavia risultare utili nell'ambito della terza questione, esaminata qui di seguito.

    21 Le due prime questioni vanno quindi risolte dichiarando che le voci doganali 03.02 A.I.b) e 03.02 A.II.a), menzionate all'art. 20 del regolamento n. 3796/81, devono essere interpretate nel senso che l'elencazione delle specie la cui denominazione scientifica è indicata tra parentesi è tassativa e non comprende la molva, scientificamente denominata «Molva molva», con la conseguenza che tale pesce non può essere importato in esenzione da dazi doganali.

    Sulla terza questione

    22 Con la terza questione il giudice a quo chiede se l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 debba essere applicato nel caso in esame, in cui i dazi non sono stati riscossi a causa dell'omissione degli uffici doganali, pur avendo il presunto debitore osservato tutte le disposizioni previste dalla regolamentazione vigente per la dichiarazione in dogana.

    23 L'art. 5, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1697/79 così dispone:

    «Le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al ricupero a posteriori dell'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente».

    24 Tale disposizione prevede tre condizioni cumulative perché le autorità competenti possano non procedere al recupero di dazi all'importazione, vale a dire che i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti, che il debitore abbia agito in buona fede, cioè che non abbia potuto ragionevolmente scoprire l'errore commesso dalle autorità competenti, e che abbia osservato tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente (sentenza 14 maggio 1996, cause riunite C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood e a., Racc. pag. I-2465, punto 83).

    25 Emerge dalla costante giurisprudenza della Corte che, ove siano soddisfatte queste tre condizioni, il debitore ha diritto a che non si proceda al recupero (sentenze 27 giugno 1991, causa C-348/89, Mecanarte, Racc. pag. I-3277, punto 12, e Faroe Seafood e a., citata, punto 84).

    26 Secondo il governo italiano, la questione in esame dev'essere dichiarata irricevibile, considerata l'assenza di elementi che consentano di determinare se siano state soddisfatte le condizioni per l'applicazione della detta disposizione.

    27 A tale riguardo, si deve ricordare che spetta al giudice nazionale applicare l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, accertando se le tre condizioni previste siano soddisfatte e, pertanto, se la Foods Import abbia diritto a che non si proceda al recupero dei dazi non riscossi. Tuttavia, la Corte è competente ad interpretare tale disposizione alla luce degli elementi che le sono stati forniti.

    28 Risulta dagli accertamenti effettuati dal giudice a quo che i dazi non sono stati riscossi a causa di un'omissione degli uffici doganali e che la Foods Import aveva osservato tutte le disposizioni previste dalla regolamentazione vigente per la dichiarazione in dogana. Si evince da ciò che la questione riguarda l'interpretazione della seconda condizione, ed è diretta a chiarire se l'errore compiuto dalle autorità competenti «non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore».

    29 La Corte ha ripetutamente dichiarato che, per verificare la sussistenza di tale condizione, occorre tener conto, in particolare, della natura dell'errore, dell'esperienza professionale dell'operatore interessato e della diligenza di cui quest'ultimo ha dato prova.

    30 Nel caso di specie, diversi elementi consentono la valutazione della natura dell'errore compiuto. Come ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, il fatto che le autorità abbiano perseverato nell'errore per un periodo di circa tre anni porta a ritenere che la questione controversa non fosse di facile soluzione. Va rilevata, al riguardo, la confusione terminologica derivante dalle denominazioni correnti dei pesci e, in particolare, dal fatto che i termini «merluzzi», «stoccafisso» o «baccalà» indicano di regola non già specie determinate di pesci, bensì famiglie di specie o ancora trattamenti a scopo conservativo a cui sono sottoposte talune specie.

    31 D'altro canto, mentre è stata applicata per anni una classificazione comune per una grande varietà di sottofamiglie di una specie, non vi è nulla nel regolamento n. 3796/81 che ponga in evidenza la modifica della nomenclatura, che si sostanzia esclusivamente nell'aggiunta di un elenco di denominazioni scientifiche posto fra parentesi accanto alla denominazione corrente della specie. Peraltro, le autorità doganali hanno individuato la modifica apportata solo dopo numerosi anni.

    32 Alla luce di tali elementi, la terza questione va risolta dichiarando che, per valutare se l'errore compiuto dalle autorità competenti «non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore», ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, si deve tener conto, in particolare, della natura dell'errore, dell'esperienza professionale dell'operatore interessato e della diligenza di cui quest'ultimo ha dato prova. Tra gli elementi rilevanti per valutare la natura dell'errore va considerata la confusione che può derivare dalla terminologia utilizzata, il carattere poco evidente di una modifica normativa ed il tempo impiegato dalle autorità competenti stesse per individuare tale modifica. Spetta al giudice nazionale valutare, avvalendosi di questa interpretazione, se l'errore che ha causato la mancata riscossione dei dazi potesse o meno essere scoperto dal debitore.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    33 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Prima Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Corte di appello di Ancona con ordinanza 19 ottobre 1994, dichiara:

    1) Le voci doganali 03.02 A.I.b) e 03.02 A.II.a), menzionate all'art. 20 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 dicembre 1981, n. 3796, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, devono essere interpretate nel senso che l'elencazione delle specie la cui denominazione scientifica è indicata tra parentesi è tassativa e non comprende la molva, scientificamente denominata «Molva molva», con la conseguenza che tale pesce non può essere importato in esenzione da dazi doganali.

    2) Per valutare se l'errore compiuto dalle autorità competenti «non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore», ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, si deve tener conto, in particolare, della natura dell'errore, dell'esperienza professionale dell'operatore interessato e della diligenza di cui quest'ultimo ha dato prova. Tra gli elementi rilevanti per valutare la natura dell'errore va considerata la confusione che può derivare dalla terminologia utilizzata, il carattere poco evidente di una modifica normativa ed il tempo impiegato dalle autorità competenti stesse per individuare tale modifica. Spetta al giudice nazionale valutare, avvalendosi di questa interpretazione, se l'errore che ha causato la mancata riscossione dei dazi potesse o meno essere scoperto dal debitore.

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