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Document 61995CJ0015

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 aprile 1997.
    EARL de Kerlast contro Union régionale de coopératives agricoles (Unicopa) e Coopérative du Trieux.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Morlaix - Francia.
    Prelievo supplementare sul latte - Quantitativo di riferimento - Condizioni per il trasferimento - Cessione temporanea - Società in partecipazione tra produttori.
    Causa C-15/95.

    Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-01961

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:196

    61995J0015

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 aprile 1997. - EARL de Kerlast contro Union régionale de coopératives agricoles (Unicopa) e Coopérative du Trieux. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Morlaix - Francia. - Prelievo supplementare sul latte - Quantitativo di riferimento - Condizioni per il trasferimento - Cessione temporanea - Società in partecipazione tra produttori. - Causa C-15/95.

    raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-01961


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Regole sul trasferimento di quantitativi di riferimento a seguito del trasferimento di un'azienda agricola - «Locazione» - Nozione - Costituzione di una società da parte di produttori, al fine di realizzare il valore commerciale dei quantitativi di riferimento attribuiti a uno dei soci - Esclusione - Condizioni

    (Regolamenti del Consiglio n. 804/68, art. 5 quater, come modificato con il regolamento n. 856/84, e 857/84, art. 7)

    2 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Nozione di produttore - Affittuario di un'azienda - Necessità di una ripresa personale ed effettiva della produzione

    [Regolamento del Consiglio n. 857/84, art. 12, lett. c)]

    3 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Discriminazione tra produttori o consumatori - Prelievo supplementare sul latte - Esercizio dell'attività lattiera da parte di associazioni di produttori - Autorizzazione, da parte di uno Stato membro, di talune forme di società con esclusione di altre idonee a favorire un esercizio non conforme alla normativa comunitaria - Mancanza di discriminazione

    (Trattato CE, art. 40, n. 3)

    Massima


    4 Nel contesto del regime dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo supplementare sul latte, un quantitativo di riferimento, in linea di principio, viene trasferito solo con il trasferimento dei terreni dell'azienda ai quali è assegnato, a condizione che tale trasferimento rispetti le forme e le condizioni previste dalla normativa comunitaria. A questo proposito, e in particolare nel caso di un trasferimento effettuato tramite l'affitto di un'azienda, l'art. 7 del regolamento n. 857/84 va interpretato nel senso che non può essere equiparata a una «locazione» la costituzione da parte di produttori di una società di diritto nazionale, se essa ha lo scopo e l'effetto di realizzare, con il semplice trasferimento dei quantitativi di riferimento di uno dei soci, senza il trasferimento dei terreni dell'azienda ai quali essi sono riservati, il valore commerciale di tali quantitativi a beneficio di taluni dei soci, senza che i soci stessi, nella loro qualità di produttori, abbiano l'intenzione di proseguire l'attività dell'azienda di cui trattasi. Tale articolo non può neppure applicarsi alla costituzione di una siffatta forma di società se questa è considerata come strumento di adeguamento strutturale necessario ai sensi dell'art. 5 quater del regolamento n. 804/68, come modificato con regolamento n. 856/84.

    5 L'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84, che definisce la nozione di produttore ai fini dell'applicazione del regime di prelievo sul latte, dev'essere interpretato nel senso che impone, in linea di principio, una ripresa personale effettiva della produzione da parte dell'affittuario di un'azienda affinché questi possa essere considerato produttore ai sensi di tale disposizione.

    6 L'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato non osta a che uno Stato membro autorizzi, ai fini dell'esercizio di un'attività lattiera, il ricorso a talune forme di società di diritto nazionale, come il GAEC (associazione agricola di gestione in comune) parziale lattiero, mentre vieta il ricorso ad altre forme di società, come le società in partecipazione, in quanto queste ultime rischiano di favorire forme di produzione non conformi alla normativa comunitaria sul prelievo supplementare sul latte.

    Infatti, le situazioni considerate da queste due forme di società non sono comparabili, perché nel GAEC parziale lattiero i soci partecipano personalmente ed effettivamente al lavoro di produzione lattiera, mentre nella società in partecipazione il lavoro di produzione può essere posto a carico di un solo socio. Del resto, per consentire un controllo amministrativo efficace dell'applicazione del regime, uno Stato membro deve essere in grado di escludere talune forme di società che agevolano un esercizio non conforme al regime comunitario, senza incorrere nel rischio di violare il principio di non discriminazione.

    Parti


    Nel procedimento C-15/95,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal de grande instance di Morlaix (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    EARL di Kerlast

    e

    Union régionale de coopératives agricoles (Unicopa), Coopérative du Trieux,

    domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 40, n. 3, del Trattato CE, dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), e degli artt. 3 bis, 7 e 12, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13),

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    composta dai signori J.L. Murray, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,

    avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

    cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per la EARL di Kerlast, dall'avv. Evelyne Brulé, del foro di Morlaix;

    - per il governo francese, dalla signora Edwige Belliard, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Jean-Louis Falconi, segretario agli Affari esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti;

    - per il Consiglio dell'Unione europea, dal signor Arthur Brautigam, consigliere giuridico, in qualità di agente;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Gérard Rozet, consigliere giuridico, in qualità di agente,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali della EARL di Kerlast, con l'avv. Jean-Noël Moal, del foro di Morlaix, del governo francese, rappresentato dal signor Frédéric Pascal, addetto di amministrazione centrale presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor Gérard Rozet, consigliere giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 20 giugno 1996,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 luglio 1996,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con sentenza 14 dicembre 1994, pervenuta in cancelleria il 18 gennaio 1995, il Tribunal de grande instance di Morlaix ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni relative all'interpretazione dell'art. 40, n. 3, dello stesso Trattato, dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), e degli artt. 3 bis, 7 e 12, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la EARL di Kerlast, una società agricola a responsabilità limitata, da un lato, e, dall'altro, la Coopérative du Trieux, una latteria, e l'Union régionale des coopératives agricoles (in prosieguo: l'«Unicopa»), alla quale la Coopérative du Trieux è aderente, in relazione all'imputazione, sul quantitativo di riferimento della EARL di Kerlast, dei quantitativi di latte da questa prodotti nell'ambito di una «société en participation» (in prosieguo: la «società in partecipazione») costituita con il signor Kergus, un altro produttore, pure lui detentore di un quantitativo di riferimento.

    3 La EARL di Kerlast svolge un'attività di produzione lattiera e dispone, a tale titolo, di un quantitativo di riferimento individuale di 363 045 l di latte. Il signor Kergus ha il duplice status di imprenditore agricolo e di camionista. Nella sua qualità di imprenditore agricolo, disponeva di un quantitativo individuale di 144 245 l.

    4 L'11 settembre 1992 la EARL di Kerlast e il signor Kergus hanno costituito, mediante scrittura privata, una società in partecipazione (in prosieguo: la «SEP») al fine di «consentire l'utilizzazione della quota di riferimento lattiera del signor Kergus (...)». Dall'ordinanza di rinvio emerge che, nel diritto francese, tale forma di società è priva di personalità giuridica, che non è opponibile ai terzi e che ha carattere occulto. La SEP ha quindi aperto un conto bancario alimentato dal ricavato delle proprie vendite di latte alla Coopérative du Trieux nel corso della campagna 1992/1993. Circa il 20% dell'importo così accreditato sul detto conto è stato prelevato a beneficio del signor Kergus.

    5 Nell'ottobre 1993 la Coopérative du Trieux ha posto termine a tale accordo. Infatti essa si è vista imporre, in quanto acquirente, un prelievo supplementare per superamento del suo quantitativo di riferimento, in ragione, almeno in parte, del quantitativo di latte acquistato presso la SEP. La Coopérative du Trieux ha allora imputato la totalità di tale quantitativo alla EARL di Kerlast facendole subire l'onere del prelievo supplementare per tali consegne. Quest'ultima ha allora dovuto pagare delle penalità per superamento del suo quantitativo di riferimento individuale.

    6 Il 1_ aprile 1994 la EARL di Kerlast ha pertanto citato in giudizio la Coopérative du Trieux e l'Unicopa dinanzi al Tribunal de grande instance di Morlaix al fine di ottenere l'annullamento retroattivo dell'imputazione a suo carico dei quantitativi di latte prodotti dalla SEP, il pagamento della totalità della sua produzione lattiera come pure del risarcimento dei danni.

    7 Considerando che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente richiedeva l'interpretazione del diritto comunitario, il Tribunal de grande instance di Morlaix ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, le seguenti tre questioni pregiudiziali:

    «1) Se l'art. 7 del regolamento comunitario n. 857/84 possa essere interpretato nel senso che è vietata la costituzione, da parte dei produttori, di "sociétés en participation" (per loro natura prive di personalità giuridica, non opponibili ai terzi e di carattere occulto) in quanto costituiscono cessioni in "locazione" dissimulate di quote o se esse siano autorizzate in quanto adeguamenti strutturali necessari ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 856/84.

    2) Se l'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84 e l'art. 3 bis del regolamento n. 764/89 debbano essere interpretati nel senso che impongano l'obbligo di riprendere effettivamente e personalmente la produzione.

    3) Se l'art. 40, n. 3, del Trattato CEE osti a che uno Stato membro decida di vietare, ai sensi del regolamento 31 marzo 1984, n. 857 (modificato dal regolamento 20 marzo 1989, n. 764), la costituzione di "sociétés en participation" e l'autorizzazione di "GAEC" (groupements agricoles d'exploitation en commun - associazioni agricole di gestione in comune) parziali lattieri (circolare 20 novembre 1989, n. 4019, DPE/SPM/C 89 e circolare 14 novembre 1991, n. 7051, DEPSE/SDSA C 91)».

    Sfondo normativo

    8 Ai sensi dell'art. 5 quater, n. 1, primo comma, seconda frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 (GU L 148, pag. 13), come modificato con regolamento n. 856/84, il prelievo supplementare istituito con quest'ultimo regolamento ha «lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari».

    9 A tenore del secondo comma della medesima disposizione, il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo la formula A (formula produttori) o la formula B (formula acquirenti). Secondo quest'ultima formula, un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che, nel periodo di dodici mesi in questione, superano un quantitativo di riferimento da determinarsi. La Repubblica francese ha optato per quest'ultima formula e ha scelto il 1983 come anno di riferimento.

    10 Per quanto riguarda il trasferimento di un siffatto quantitativo di riferimento, l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1), dispone che «in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un'azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all'acquirente, all'affittuario o all'erede, secondo modalità da stabilire».

    11 L'art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12), così dispone in proposito:

    «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 857/84, e fatto salvo il disposto paragrafo 3 dello stesso articolo, i quantitativi di riferimento dei produttori e degli acquirenti, nell'ambito delle formule A e B, e dei produttori che vendono direttamente al consumo sono trasferiti alle condizioni seguenti:

    1. in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria della totalità di un'azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al produttore che rileva l'azienda;

    2. (...);

    3. le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 (...) si applicano per analogia agli altri casi di trasferimento che producano effetti giuridici comparabili per i produttori (...)».

    12 Infine, per quanto riguarda la nozione di produttore, l'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84, contiene la seguente definizione:

    «c) produttore: l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nel territorio geografico della Comunità,

    - che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore

    - e/o effettua consegne all'acquirente (...)».

    13 In Francia a tali disposizioni è stata data applicazione, in particolare, a mezzo del decreto 17 luglio 1984, n. 84-661 (JORF 21 luglio 1984, pag. 2373), abrogato con decreto 11 febbraio 1991, n. 91-157 (JORF 13 febbraio 1991, pag. 2199), e a mezzo del decreto 31 luglio 1987, n. 87-608, relativo al trasferimento di quantitativi di riferimento di latte (JORF 8 agosto 1987, pag. 8727).

    14 Tale normativa assoggetta la trasmissione delle quote ad un'autorizzazione amministrativa e prescrive la deduzione di una determinata percentuale a vantaggio della riserva nazionale per talune categorie di trasferimenti, tra cui quella di cui trattasi nella causa principale.

    Sulla prima questione

    15 Con la prima questione, che si divide in due parti, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l'art. 7 del regolamento n. 857/84 debba essere interpretato nel senso che la costituzione di società in partecipazione da parte dei produttori di latte possa essere assimilata alla «locazione» e, in caso negativo, se tale disposizione si applichi alla costituzione di una siffatta forma di società considerata come strumento di adeguamento strutturale necessario ai sensi dell'art. 5 quater del regolamento n. 804/68, come modificato con regolamento n. 856/84.

    16 Nella misura in cui la questione richiede l'esame dello status giuridico della società interessata alla luce del diritto nazionale, è opportuno anzitutto ricordare che la Corte, benché non sia competente, a norma dell'art. 177 del Trattato, ad applicare la norma comunitaria ad una determinata controversia e, quindi, a valutare una disposizione di diritto nazionale sotto il profilo di detta norma, tuttavia, nell'ambito della collaborazione giudiziaria instaurata da detto articolo e in base al contenuto del fascicolo, può fornire al giudice nazionale gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario che possono essergli utili per la valutazione degli effetti di detta disposizione (sentenza 8 dicembre 1987, causa 20/87, Gauchard, Racc. pag. 4879, punto 5).

    Sulla prima parte della prima questione

    17 Secondo una giurisprudenza costante, il regime dei quantitativi di riferimento nel suo complesso si fonda sul principio generale posto dagli artt. 7 dei regolamenti nn. 857/84 e 1546/88, secondo cui il quantitativo di riferimento viene attribuito in relazione ai terreni e deve pertanto essere trasferito unitamente a quelli che ne hanno determinato l'attribuzione (v., in questo senso, sentenza 23 gennaio 1997, causa C-463/93, St. Martinus Elten, Racc. pag. I-255, punto 24, e sentenze 27 gennaio 1994, causa C-98/91, Herbrink, Racc. pag. I-223, punto 13, e causa C-189/92, Le Nan, Racc. pag. I-261, punto 12).

    18 Il regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), applicabile a partire dal 1_ aprile 1993, ha dato attuazione a tale principio in occasione del rinnovo dei quantitativi di riferimento. L'art. 7, n. 1, primo comma, di tale regolamento prevede infatti che «il quantitativo di riferimento (...) viene trasferito con l'azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione ai produttori che la riprendono (...)».

    19 Pertanto, in linea di principio, un quantitativo di riferimento viene trasferito solo con il trasferimento dei terreni dell'azienda ai quali è assegnato, a condizione che tale trasferimento rispetti le forme e le condizioni previste al riguardo negli artt. 7 dei regolamenti nn. 857/84 e 1546/88. In altre parole, il regime dei quantitativi di riferimento esclude il trasferimento isolato dei soli quantitativi di riferimento, fatta eccezione per i casi di deroga previsti dal diritto comunitario.

    20 Come precisato dalla Commissione, il legislatore comunitario ha infatti derogato a questo principio in varie ipotesi. Tuttavia, è pacifico che nessuna di esse è applicabile nel caso di specie. In particolare, il regime della cessione temporanea dei quantitativi di riferimento, che il regolamento (CEE) del Consiglio 5 ottobre 1987, n. 2998, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 285, pag. 1), consente agli Stati di mettere in atto, non può essere applicato ai produttori francesi, poiché la Francia non si è avvalsa di tale facoltà.

    21 Per quanto riguarda le forme e le condizioni alle quali sono soggetti i trasferimenti dei quantitativi di riferimento, si deve rilevare che gli artt. 7 dei regolamenti nn. 857/84 e 1546/88 menzionano soltanto la vendita, la locazione o la trasmissione per via ereditaria dell'azienda, nonché le operazioni che producono effetti giuridici analoghi. Spetta al giudice nazionale decidere, in forza delle norme di diritto nazionale, se l'operazione sottoposta al suo esame possa essere qualificata come vendita, locazione o se produca effetti analoghi ai sensi di tale normativa (v., in tal senso, citata sentenza St. Martinus Elten, punto 32).

    22 Tuttavia, la Corte, a questo proposito, ha precisato che il termine «locazione» comporta un mutamento nel possesso delle unità di produzione di cui trattasi nell'ambito dei rapporti contrattuali instaurati dal contratto di affitto considerato e contempla ogni trasferimento a titolo oneroso del diritto di uso dell'azienda, a prescindere dalla sua forma giuridica (v. sentenze 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf, Racc. pag. 2609, punto 15, e 22 ottobre 1991, causa C-44/89, von Deetzen II, Racc. pag. I-5119, punto 37).

    23 Conformemente all'art. 7, primo comma, punto 3, del regolamento n. 1546/88, può altresì considerarsi rientrante nella nozione di «locazione», a prescindere dalla forma giuridica nella quale essa venga effettuata, qualunque operazione che comporti effetti comparabili a quelli di una locazione. Quest'ultima può pertanto, in particolare, comprendere le operazioni concluse nel contesto della costituzione di un'associazione o di un gruppo di persone e aventi ad oggetto l'azienda interessata, purché l'operazione di cui trattasi sia strutturata in modo tale che, in base al suo scopo e al suo oggetto, miri principalmente alla continuazione dell'attività dell'azienda da parte dell'associazione (o del gruppo di persone) e che quest'ultima (o quest'ultimo) non sia stata costituita (o costituito) al solo scopo di realizzare il valore commerciale di tale azienda (v., per le operazioni analoghe alla successione ereditaria, citata sentenza von Deetzen II, punto 38). Tale esclusione delle operazioni il cui obiettivo è semplicemente quello di realizzare il valore commerciale, che, fino ad ora, secondo la giurisprudenza della Corte, riguardava esclusivamente il conduttore, deve trovare parimenti applicazione, per gli stessi motivi e per lo stesso scopo, a un proprietario e locatore.

    24 Nell'ipotesi di una «locazione» ai sensi degli artt. 7 dei regolamenti nn. 857/84 e 3950/92, il conduttore può beneficiare del quantitativo di riferimento riservato ai terreni appartenenti all'azienda, solo in quanto egli abbia, come imprenditore agricolo, la qualità di produttore ai sensi dell'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84. Infatti, nel caso di concessione di un quantitativo di riferimento, nella sentenza 15 gennaio 1991, causa C-341/89, Ballmann (Racc. pag. I-25), è stato dichiarato che dall'economia generale della normativa in materia di prelievo supplementare sul latte discende che un quantitativo di riferimento può essere attribuito a un imprenditore agricolo solo nei limiti in cui quest'ultimo abbia la qualità di produttore. Così, in caso di trasferimento di un quantitativo di riferimento già attribuito, un cessionario che rileva i terreni deve avere tale qualifica di produttore per poter fruire di un trasferimento del quantitativo di riferimento ad essi connesso. Pertanto, un trasferimento, mediante «locazione», di un quantitativo di riferimento con il terreno a cui detto quantitativo è connesso, può effettuarsi conformemente all'art. 7, n. 1, punto 1, del regolamento n. 1546/88 e all'art. 7, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3950/92 solo se il conduttore ha la qualifica di produttore.

    25 Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di produttore, quale emerge dalle definizioni combinate dell'art. 12, lett. c) e d), del regolamento n. 857/84 comprende un imprenditore agricolo che, al fine di produrre articoli lattiero-caseari, conduce un complesso di unità produttive sotto la sua responsabilità (sentenza Herbrink, già citata, punto 20). Se la conduzione viene effettuata sotto forma di costituzione di un'associazione o di un gruppo di persone fisiche o giuridiche, alle condizioni in precedenza esposte, spetta al complesso delle persone che compongono l'associazione o il gruppo soddisfare i requisiti necessari di cui deve essere in possesso un produttore (sentenza Herbrink, già citata, punto 21).

    Sulla seconda parte della prima questione

    26 Se l'art. 5 quater del regolamento n. 804/68, come modificato dal regolamento n. 856/84, è inteso a consentire gli adeguamenti strutturali necessari, non è men vero che questo obiettivo può essere perseguito solo nelle forme e alle condizioni precise a tal fine previste dal regime del prelievo sul latte. Diversamente, l'uniforme applicazione di quest'ultimo rischierebbe, infatti, di essere compromessa da normative nazionali divergenti.

    27 Ora, come precisato dall'avvocato generale ai paragrafi 32 e seguenti delle sue conclusioni, nessuna disposizione del regime di prelievo consente a un produttore, che si trovi nella situazione dell'attrice nella causa principale, di utilizzare, in vista di un adeguamento strutturale necessario, un quantitativo di riferimento attribuito a un altro produttore in una forma diversa da quelle previste dall'art. 7 del regolamento n. 857/84.

    28 Sulla base delle considerazioni che precedono, la prima questione va risolta dichiarando che l'art. 7 del regolamento n. 857/84 va interpretato nel senso che non può essere equiparata a una «locazione» la costituzione di una società di diritto nazionale, se essa ha lo scopo e l'effetto di realizzare, con il semplice trasferimento dei quantitativi di riferimento di uno dei soci, senza il trasferimento dei terreni dell'azienda ai quali essi sono riservati, il valore commerciale di tali quantitativi a beneficio di taluni dei soci, senza che i soci stessi, nella loro qualità di produttori, abbiano l'intenzione di proseguire l'attività dell'azienda. L'art. 7 del regolamento n. 857/84 non può neppure applicarsi alla costituzione di una siffatta forma di società, considerata come strumento di adeguamento strutturale necessario ai sensi dell'art. 5 quater del regolamento n. 804/68, come modificato con regolamento n. 856/84.

    Sulla seconda questione

    29 La seconda questione, che verte sull'interpretazione dell'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84 e dell'art. 3 bis di tale regolamento, come emendato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2), nel senso che tali disposizioni prescrivono un'effettiva ripresa personale della produzione, è inconferente in quanto essa riguarda l'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato.

    30 Infatti dalla sentenza 21 marzo 1991, causa C-314/89, Rauh (Racc. pag. I-1647, punto 10), emerge che quest'ultima disposizione è intesa, in sostanza, a garantire che i produttori che, adempiendo l'impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1), non hanno consegnato latte durante l'anno di riferimento, ottengano, a talune condizioni, un quantitativo di riferimento specifico.

    31 Orbene, è pacifico che il signor Kergus non rientra in questa categoria di produttori.

    32 Nei limiti in cui la seconda questione ha ad oggetto l'obbligo, per un conduttore, di riprendere personalmente ed effettivamente la produzione, è sufficiente fare richiamo al punto 25 della presente sentenza.

    33 La seconda questione va pertanto risolta dichiarando che l'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84 deve essere interpretato nel senso che impone, in linea di principio, una ripresa personale effettiva della produzione.

    Sulla terza questione

    34 Con la terza questione, il giudice a quo intende in sostanza sapere se il principio di uguaglianza, sancito all'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato, osti a che uno Stato membro autorizzi, per esercitare un'attività lattiero-casearia, il ricorso a talune forme di società di diritto nazionale, come il «groupement agricole d'exploitation en commun» (in prosieguo: il «GAEC») parziale lattiero, mentre vieta il ricorso ad altre forme di società come la società in partecipazione.

    35 Secondo una giurisprudenza consolidata, l'art. 40, n. 3, secondo comma, che contempla, nell'ambito della politica agricola comune, il divieto di discriminazione, è solo l'espressione specifica del principio generale di uguaglianza che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario e che impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che un siffatto trattamento sia obiettivamente giustificato (sentenza 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio, Racc. pag. 4563, punto 25).

    36 Parimenti, secondo una giurisprudenza costante, nei limiti in cui gli Stati membri sono vincolati dai principi fondamentali del diritto comunitario quando danno esecuzione alle discipline comunitarie, tale regola si applica a disposizioni nazionali che, come quelle di cui trattasi nella fattispecie, determinano, in applicazione della normativa comunitaria sul latte, le forme di gestione in comune dei quantitativi di latte (sentenze 14 luglio 1994, causa C-351/92, Graff, Racc. pag. I-3361, punto 17, e 24 marzo 1994, causa C-2/92, Bostock, Racc. pag. I-955, punto 16).

    37 Nel caso di specie si deve constatare che la circolare 14 novembre 1991, n. 7051, del ministero dell'Agricoltura, relativa al trasferimento dei quantitativi di riferimento di latte, come pure la circolare del medesimo ministero 25 marzo 1993, n. 7008, relativa ai GAEC parziali lattieri, adottate nel contesto dei decreti menzionati al punto 13 della presente sentenza, riservano un trattamento diverso ai produttori raggruppati in seno ad una società in partecipazione e a quelli raggruppati in un GAEC parziale lattiero, in quanto solo ai primi viene vietato l'esercizio di un'attività lattiera.

    38 Tale differente trattamento non può configurare una violazione del principio di non discriminazione. Infatti, le situazioni considerate da queste due forme di società non sono comparabili, nei limiti in cui, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, nel GAEC parziale lattiero i soci partecipano personalmente ed effettivamente al lavoro di produzione lattiera, mentre, nella società in partecipazione, il lavoro di produzione può essere posto a carico di un solo socio. Quest'ultima forma di società è pertanto idonea a favorire forme di produzione non conformi al regolamento comunitario di cui trattasi.

    39 A questo proposito va precisato che, per consentire un controllo amministrativo efficace dell'applicazione del regime, uno Stato membro deve essere in grado di escludere talune forme di società che agevolano un esercizio non conforme al regime comunitario senza incorrere nel rischio di violare il principio di non discriminazione.

    40 La terza questione va pertanto risolta dichiarando che l'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato non osta a che uno Stato membro autorizzi, ai fini dell'esercizio di un'attività lattiera, il ricorso a talune forme di società di diritto nazionale, come il GAEC parziale lattiero, mentre vieta il ricorso ad altre forme di società, come le società in partecipazione, in quanto queste ultime rischiano di favorire forme di produzione non conformi alla normativa comunitaria.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    41 Le spese sostenute dal governo francese nonché dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de grande instance di Morlaix con sentenza 14 dicembre 1994, dichiara:

    1) L'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, va interpretato nel senso che non può essere equiparata a una «locazione» la costituzione di una società di diritto nazionale, se essa ha lo scopo e l'effetto di realizzare, con il semplice trasferimento dei quantitativi di riferimento di uno dei soci, senza il trasferimento dei terreni dell'azienda ai quali sono riservati, il valore commerciale di tali quantitativi a beneficio di taluni dei soci, senza che i soci stessi, nella loro qualità di produttori, abbiano l'intenzione di proseguire l'attività dell'azienda. L'art. 7 del regolamento n. 857/84 non può neppure applicarsi alla costituzione di una siffatta forma di società considerata come strumento di adeguamento strutturale necessario ai sensi dell'art. 5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856.

    2) L'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84 dev'essere interpretato nel senso che impone, in linea di principio, una ripresa personale effettiva della produzione.

    3) L'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato non osta a che uno Stato membro autorizzi, ai fini dell'esercizio di un'attività lattiera, il ricorso a talune forme di società di diritto nazionale, come il GAEC parziale lattiero, mentre vieta il ricorso ad altre forme di società, come le società in partecipazione, in quanto queste ultime rischiano di favorire forme di produzione non conformi alla normativa comunitaria.

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