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Document 61993CJ0446

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 1996.
    SEIM - Sociedade de Exportação e Importação de Materiais Lda contro Subdirector-Geral das Alfândegas.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal Tributário de Segunda Instância - Portogallo.
    Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione.
    Causa C-446/93.

    Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-00073

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:10

    61993J0446

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 1996. - SEIM - Sociedade de Exportação e Importação de Materiais Lda contro Subdirector-Geral das Alfândegas. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal Tributário de Segunda Instância - Portogallo. - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione. - Causa C-446/93.

    raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-00073


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Questioni pregiudiziali ° Competenza della Corte ° Limiti ° Questioni palesemente prive di pertinenza

    (Trattato CEE, art. 177)

    2. Questioni pregiudiziali ° Competenza della Corte ° Limiti ° Questione di competenza nell' ambito dell' ordinamento giuridico nazionale ° Soluzione subordinata alla qualificazione di una situazione giuridica sotto il profilo del diritto comunitario ° Opportunità di una pronuncia pregiudiziale

    (Trattato CEE, art. 177)

    3. Risorse proprie delle Comunità europee ° Rimborso o sgravio dei dazi all' importazione o all' esportazione ° Decisione dell' autorità nazionale che statuisce su una domanda di sgravio ° Oggetto ° "Dazi non ancora corrisposti" ai sensi del regolamento n. 1430/79 ° Nozione ° Omessa specificazione del fondamento giuridico di una richiesta di sgravio ° Fatto non determinante

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1430/79, artt. 1, n. 2, lett. d), e 13, n. 1; regolamento (CEE) della Commissione n. 1574/80, art. 7, n. 1]

    4. Risorse proprie delle Comunità europee ° Rimborso o sgravio dei dazi all' importazione o all' esportazione ° Clausola generale equitativa contenuta nel regolamento del Consiglio n. 1430/79 ° Sua restrizione oltre il necessario ad opera del regolamento d' attuazione della Commissione n. 3799/86 ° Insussistenza

    [Regolamento del Consiglio n. 1430/79, art. 13, n. 1; regolamento della Commissione n. 3799/86, art. 4, n. 2, lett. c)]

    Massima


    1. L' art. 177 del Trattato, basato sulla netta separazione fra le funzioni dei giudici nazionali e quelle della Corte, non consente a quest' ultima di sindacare la motivazione del provvedimento di rinvio. Di conseguenza, la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale soltanto se risulti in modo manifesto che l' interpretazione del diritto comunitario o l' esame della validità di una norma comunitaria, chiesti da detto giudice, non hanno alcuna relazione con l' effettività o l' oggetto della causa principale.

    2. Spetta all' ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare il giudice competente a risolvere controversie vertenti su diritti soggettivi, scaturenti dall' ordinamento giuridico comunitario, fermo restando tuttavia che gli Stati membri sono tenuti a garantire, in ogni caso, la tutela effettiva di detti diritti. Con questa riserva, non spetta alla Corte intervenire nella soluzione dei problemi di competenza che può sollevare, nell' ambito dell' ordinamento giudiziario nazionale, la definizione di determinate situazioni giuridiche fondate sul diritto comunitario.

    Tuttavia, se consultata in via pregiudiziale, la Corte è competente a indicare al giudice nazionale gli elementi del diritto comunitario che possono contribuire alla soluzione del problema di competenza che esso deve risolvere.

    3. La decisione dell' autorità doganale nazionale che statuisce su una domanda di sgravio dei dazi all' importazione, adottata in applicazione dell' art. 7, n. 1, del regolamento n. 1574/80, che fissa le disposizioni d' applicazione degli artt. 16 e 17 del regolamento n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all' importazione o all' esportazione, riguarda direttamente l' obbligo di una persona fisica o giuridica di versare l' importo di detti dazi applicabili, in virtù delle vigenti norme, alle merci soggette a detti dazi. Spetta al giudice nazionale trarre le conseguenze di detta constatazione onde determinare la sua competenza in materia.

    La nozione di "dazi non ancora corrisposti", di cui all' art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1430/79, non si riferisce unicamente a dazi il cui pagamento è stato prorogato, sicché la concessione di uno sgravio non è subordinata alla condizione che l' interessato abbia ottenuto in precedenza una proroga di pagamento relativamente a detti dazi.

    Se, in una domanda mirante in effetti allo sgravio dei dazi all' importazione, l' interessato invoca fatti che possono costituire una situazione particolare ai sensi dell' art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, senza però far espresso riferimento a detta disposizione, tale omissione non osta a che l' autorità doganale nazionale valuti la domanda alla luce di detta disposizione.

    4. L' art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento della Commissione n. 3799/86, che fissa le disposizioni di applicazione degli artt. 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento del Consiglio n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all' importazione o all' esportazione, che considera situazione di per sé non particolare, ai sensi della clausola generale equitativa di cui all' art. 13, n. 1, di quest' ultimo regolamento, la presentazione, anche in buona fede ° per fruire di un regime doganale preferenziale a favore delle merci dichiarate per l' immissione in libera pratica ° di documenti risultati in seguito falsi, alterati o non validi per la concessione di detto regime preferenziale, non può considerarsi restringere oltre il necessario detta clausola generale.

    Da un lato, infatti, se l' impiego di certificati falsi potesse, di per sé, giustificare la concessione di uno sgravio, i controlli successivi perderebbero gran parte della loro efficacia, lo zelo degli operatori economici non sarebbe stimolato e l' erario pubblico si accollerebbe un rischio che di regola devono assumersi gli operatori economici. D' altra parte, allorché la domanda fondata sull' ignoranza dell' interessato quanto al fatto che i documenti presentati sono falsi, alterati o invalidi è corroborata da giustificazioni che possono costituire una situazione particolare derivante da circostanze che non comportano né raggiro né grave negligenza da parte sua, detta domanda, a norma dell' art. 6 del regolamento n. 3799/86, è trasmessa alla Commissione affinché si pronunci.

    Parti


    Nel procedimento C-446/93,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal Tributário de Segunda Instância (Portogallo) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    SEIM ° Sociedade de Exportação e Importação de Materiais Lda

    e

    Subdirector-Geral das Alfândegas,

    domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione (GU L 175, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069 (GU L 286, pag. 1), del regolamento (CEE) della Commissione 20 giugno 1980, n. 1574, che fissa le disposizioni di applicazione degli artt. 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio (GU L 161, pag. 3), e del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1986, n. 3799, che fissa le disposizioni di applicazione degli artt. 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio (GU L 352, pag. 19), nonché sulla validità dell' art. 4, n. 2, lett. c), del summenzionato regolamento n. 3799,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore) e C. Gulmann, giudici,

    avvocato generale: G. Cosmas

    cancelliere: R. Grass

    viste le osservazioni scritte presentate:

    ° per il governo portoghese, dal signor Luís Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale delle Comunità europee del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Maria Luisa Duarte, consigliere giuridico presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

    ° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Maria Blanca Rodriguez Galindo e dal signor Francisco de Sousa Fialho, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 giugno 1995,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 19 gennaio 1993, depositata nella cancelleria della Corte il successivo 19 novembre, il Tribunal Tributário de Segunda Instância ha posto, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, diverse questioni pregiudiziali sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione (GU L 175, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069 (GU L 286, pag. 1), del regolamento (CEE) della Commissione 20 giugno 1980, n. 1574, che fissa le disposizioni di applicazione degli artt. 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio (GU L 161, pag. 3), e del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1986, n. 3799, che fissa le disposizioni di applicazione degli artt. 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio (GU L 352, pag. 19), nonché sulla validità dell' art. 4, n. 2, lett. c), del summenzionato regolamento n. 3799.

    2 Dette questioni sono insorte nell' ambito di una controversia tra la società SEIM (Sociedade de Exportação e Importação de Materias Lda; in prosieguo: la "SEIM") e l' amministrazione doganale portoghese circa la liquidazione dei dazi doganali gravanti sull' importazione di merci.

    3 La SEIM, attrice nella causa principale, ha acquistato da un' impresa avente sede in Germania merci che non sono state gravate da dazio al momento della loro importazione in Portogallo nel 1986, dato che i certificati d' origine EUR 1 indicavano la Germania come paese d' origine delle merci.

    4 Le autorità doganali tedesche in un secondo tempo annullavano però i certificati, in quanto rilasciati erroneamente, giacché le merci cui si riferivano avevano origine diversa. Le dogane portoghesi iniziavano allora l' iter di recupero dei dazi doganali non riscossi, pari a 7 660 587 ESC.

    5 La SEIM, che non ha fruito di alcuna dilazione di pagamento, rifiutava di versare il dazio richiesto e adiva il Tribunal Fiscal Aduaneiro di Porto chiedendo l' annullamento dell' ingiunzione di pagamento dei dazi doganali.

    6 Parallelamente, la SEIM chiedeva all' amministrazione doganale di Porto che la pratica fosse rimessa alla Commissione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 20 giugno 1980, n. 1573, che stabilisce le disposizioni d' applicazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 161, pag. 1), affinché l' istituzione comunitaria si pronunciasse sulla richiesta di non procedere al recupero del dazio in questione. In via urgente, la SEIM chiedeva inoltre che fosse concessa la sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata.

    7 A norma dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697 (GU L 197, pag. 1), "Le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al ricupero a posteriori dell' importo dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente".

    8 La SEIM ha corroborato la sua domanda sottolineando che era stato commesso un errore da parte delle autorità doganali tedesche, che non avrebbe potuto essere rilevato dall' attrice. Essa aveva agito in buona fede, sicché sussistevano i presupposti per la rinuncia al ricupero dell' importo litigioso, come contemplati dall' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.

    9 Il 28 febbraio 1989 la direzione generale delle doganale comunicava alla SEIM la reiezione dell' istanza. In questa comunicazione le autorità portoghesi hanno sostenuto fondamentalmente che l' art. 5, n. 2, si riferisce agli errori commessi dalla competente autorità dello Stato membro che ha calcolato per difetto il debito doganale e non agli errori delle autorità dello Stato d' esportazione che, come nella fattispecie, hanno indebitamente rilasciato certificati di circolazione EUR 1.

    10 La SEIM ha allora adito il Tribunal Tributário de Segunda Instância chiedendo l' annullamento di detta pronuncia, richiesta che costituisce oggetto della causa principale. In questo contesto la SEIM deduce tre motivi. In primo luogo, sussisterebbero i presupposti di cui all' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 affinché le autorità competenti rinuncino al ricupero del dazio. In secondo luogo, tenuto conto della somma richiesta, che supera i 2 000 ECU, la decisione definitiva spetterebbe alla Commissione, sicché la direzione generale delle dogane dovrebbe trasmettere la pratica a questa istituzione. In terzo luogo, lo stesso risultato si potrebbe ottenere ricorrendo alle disposizioni dell' art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.

    11 All' art. 1 il regolamento n. 1430/79 fissa i presupposti in presenza dei quali le autorità competenti accordano il rimborso o lo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione, conseguenti alla messa in atto della politica agricola comune o all' applicazione delle disposizioni del Trattato relative all' unione doganale.

    12 L' art. 1, n. 2, lett. d), definisce lo "sgravio" come "la non riscossione, totale o parziale, dei diritti all' importazione o all' esportazione che sono contabilizzati dall' autorità incaricata della loro riscossione, ma che non sono stati ancora corrisposti".

    13 Il rimborso o lo sgravio dei dazi all' importazione può giustificarsi con i seguenti motivi: insussistenza del debito doganale o fissazione dell' entità del debito ad un livello superiore rispetto al dazio effettivamente dovuto (sezione A, art. 2), erronea dichiarazione di svincolo delle merci per l' immissione in libera pratica (sezione B, artt. 3 e 4), rifiuto della merce da parte dell' importatore perché difettosa o non conforme alle pattuizioni contrattuali (sezione C, artt. 5-9) e situazione particolare riguardante la merce (sezione D, artt. 10-12).

    14 L' art. 13 nella versione modificata dal regolamento n. 3069/86, già ricordato, contempla ulteriori situazioni che possono sfociare nel rimborso o nello sgravio dei dazi all' importazione (sezione E). Esso dispone:

    "1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione in situazioni particolari, diverse da quelle previste nelle sezioni da A a D, derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell' interessato.

    Le situazioni in cui è possibile applicare il primo comma, nonché le modalità delle procedure da seguire a tal fine sono definite secondo la procedura prevista all' art. 25. Il rimborso o lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.

    2. Il rimborso o lo sgravio dei diritti all' importazione per i motivi indicati al paragrafo 1 è accordato su domanda presentata all' ufficio doganale competente nel termine di dodici mesi a decorrere dalla data di contabilizzazione di questi diritti da parte dell' autorità preposta alla loro riscossione.

    Tuttavia, le autorità competenti possono autorizzare una proroga di tale termine in casi eccezionali debitamente motivati".

    15 L' art. 4 del regolamento n. 3799/86, che fissa le disposizioni di applicazione, in particolare, dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79, elenca, "fatte salve altre situazioni da valutare caso per caso", "situazioni particolari" ai sensi di detta disposizione, che giustificano il rimborso o lo sgravio dei dazi all' importazione (n. 1), nonché le situazioni che non costituiscono, di per sé, situazioni particolari di questo tipo (n. 2).

    16 L' art. 4 summenzionato considera, al n. 2, lett. c), come situazione che non costituisce di per sé una situazione particolare ai sensi dell' art. 13, "la presentazione in buona fede per la concessione di un trattamento tariffario preferenziale a favore di merci dichiarate per la libera pratica, di documenti rivelatisi ad ulteriore esame falsi, falsificati o non validi per la concessione di tale trattamento tariffario preferenziale".

    17 L' art. 5 del regolamento n. 3799/86 dispone poi che, allorché i motivi invocati a sostegno di una domanda di sgravio o di rimborso corrispondono alle situazioni contemplate all' art. 4, n. 1, il rimborso o lo sgravio dell' importo dei dazi all' importazione è concesso (n. 1). Se invece i motivi addotti corrispondono alle situazioni descritte all' art. 4, n. 2, la domanda è respinta (n. 2).

    18 Ai sensi dell' art. 6, n. 1, dello stesso regolamento:

    "Qualora l' autorità competente di uno Stato membro, cui sia stata presentata una richiesta di rimborso o di sgravio ai sensi dell' art. 13, n. 2, del regolamento di base, non sia in grado di decidere in riferimento alle disposizioni dell' art. 4, se si debba o meno accordare tale rimborso o tale sgravio, essa respinge la richiesta qualora quest' ultima non sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell' interessato.

    Nelle altre eventualità, essa trasmette il caso alla Commissione affinché sia risolto conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 10 (...)".

    19 Infine, l' art. 7 del regolamento n. 1574/80, che fissa le disposizioni di applicazione degli artt. 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all' importazione o all' esportazione, stabilisce:

    "L' autorità di decisione, una volta in possesso di tutti gli elementi necessari, delibera il più sollecitamente possibile in merito alla domanda e comunica per iscritto al richiedente la propria decisione".

    20 Nell' ordinanza di rinvio, il giudice proponente osserva anzitutto che deve risolvere in primo luogo una questione preliminare sulla propria competenza. Infatti il diritto portoghese distingue il contenzioso amministrativo doganale, che è costituito dai ricorsi avverso gli atti amministrativi relativi a questioni fiscali doganali e che rientra nella competenza del Tribunal Tributário de Segunda Instância, dal contenzioso fiscale doganale, che è costituito dai ricorsi promossi contro gli atti di liquidazione di introiti fiscali doganali e che rientra nella competenza dei Tribunais Fiscais Aduaneiros. In questo contesto, il giudice a quo si chiede in particolare se l' atto impugnato, che, in applicazione dell' art. 7, n. 1, del regolamento n. 1547/80, respinge la domanda di sgravio dei dazi doganali, applichi norme fiscali sostanziali o norme fiscali procedurali o amministrative. Si chiede pure se questa decisione sia adottata dall' amministrazione doganale nell' esercizio della sua funzione fiscale o della sua funzione amministrativa.

    21 Il giudice a quo si chiede poi se, per considerare un' istanza come domanda di "sgravio" dei dazi all' importazione è sufficiente che, come stabilisce l' art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1430/79, i dazi liquidati non siano "ancora stati corrisposti" o se è pure necessario che il mancato pagamento si giustifichi con la concessione di una proroga di pagamento.

    22 Il giudice a quo si chiede inoltre se il principio inquisitorio, che nel diritto amministrativo portoghese vige nel procedimento amministrativo gerarchico sia applicabile in materia di sgravio dei dazi all' importazione. In caso affermativo, è sufficiente che l' attore nella causa principale indichi con esattezza gli argomenti di fatto che suffragano la sua richiesta di sgravio, mentre l' autorità nazionale deve apprezzare questi fatti alla luce più idonea sotto il profilo del diritto doganale, cioè nella fattispecie come domanda a norma dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79.

    23 Infine, il giudice nazionale dubita della validità dell' art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento n. 3799/86, in quanto limita i casi nei quali, conformemente all' art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, lo sgravio può essere concesso più di quanto sia necessario per salvaguardare altri diritti o interessi comunitari tutelati.

    24 Di fronte a questi dubbi, il Tribunal Tributário de Segunda Instância ha deciso di sospendere il procedimento in attesa della pronuncia della Corte di giustizia sulle seguenti questioni pregiudiziali:

    "a) Se, alla luce delle considerazioni svolte nel capitolo II della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, del sistema delle azioni di riscossione a posteriori previsto dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, e del sistema degli sgravi dei diritti contabilizzati ma non ancora versati, di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, la decisione dell' autorità doganale nazionale, che, a termini dell' art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 20 giugno 1980, n. 1574, respinge una richiesta di sgravio di diritti, applichi norme tributarie materiali ovvero norme del diritto amministrativo comunitario, o se sia emanata nell' esercizio della funzione tributaria dell' amministrazione doganale ovvero nell' esercizio della funzione amministrativa in senso stretto. Si chiede quale sia la natura giuridica di tale decisione.

    b) Se l' art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) n. 1430/79 debba essere interpretato, laddove parla di diritti non ancora corrisposti, nel senso restrittivo di diritti il cui pagamento sia stato differito.

    c) Se, avendo l' interessato dedotto fatti riconducibili ad una situazione particolare derivante da circostanze che non implichino negligenza o simulazione da parte dell' interessato stesso [art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1430/79, nel testo risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069], l' autorità doganale nazionale fosse obbligata, in forza dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1986, n. 3799, a valutare la richiesta di sgravio dei diritti all' importazione sul presupposto della clausola generale di equità contenuta nel menzionato art. 13, n. 1.

    d) Se l' art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) 12 dicembre 1986, n. 3799, debba essere considerato illegittimo per aver eccessivamente ristretto le fattispecie particolari di sgravio al fine di salvaguardare altri interessi comunitari, violando, conseguentemente, l' art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1430/79".

    Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

    25 Secondo il governo portoghese, le questioni pregiudiziali sono irricevibili. Il Tribunal Tributário de Segunda Instância, ritenendo che la decisione impugnata ha carattere di diniego di sgravio dei dazi doganali all' importazione, avrebbe travisato il tenore della domanda della SEIM, nonché quello della decisione impugnata. Il giudice avrebbe così confuso le nozioni di mancata riscossione a posteriori dei dazi all' importazione e di sgravio dei dazi all' importazione, che sono distinte e sono soggette a regimi diversi.

    26 Infatti, secondo il governo portoghese, la decisione impugnata è in realtà una decisione negativa avverso una domanda volta ad ottenere che non siano riscossi a posteriori i dazi all' importazione controversi e non respinge un' istanza di sgravio degli stessi. Per questo motivo detta decisione ha solo tenuto conto del fondamento giuridico corrispondente, cioè del regolamento n. 1697/79. Dato questo errore di valutazione, le questioni pregiudiziali non avrebbero alcun rapporto diretto con la controversia sulla quale deve pronunciarsi il giudice adito.

    27 Questo argomento non può venir accolto.

    28 Conformemente alla giurisprudenza della Corte, l' art. 177 del Trattato, basato sulla netta separazione fra le funzioni dei giudici nazionali e quelle della Corte, non consente a quest' ultima di sindacare la motivazione del provvedimento di rinvio. Di conseguenza, la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale soltanto se risulti in modo manifesto che l' interpretazione del diritto comunitario o l' esame della validità di una norma comunitaria, chiesti da detto giudice, non hanno alcuna relazione con l' effettività o l' oggetto della causa principale (v., in particolare, sentenza 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia, Racc. pag. 1563, punto 6).

    29 Orbene, emerge dal provvedimento di rinvio che, anche se, formalmente, la SEIM non ha chiesto lo sgravio dei dazi doganali litigiosi, la direzione generale delle dogane portoghesi ha interpretato in questo senso l' istanza di remissione alla Commissione della pratica di riscossione posticipata dei dazi doganali in questione, affinché questa decidesse sulla rinuncia all' esazione ed è in base a questa valutazione che l' amministrazione si è pronunciata in senso negativo per la SEIM. Il giudice a quo ne conclude che la richiesta della SEIM va considerata domanda di sgravio dei dazi all' importazione.

    30 Così stando le cose, l' appello alla disciplina comunitaria sullo sgravio dei dazi all' importazione non appare palesemente erroneo. La Corte è quindi competente ad esaminare le questioni ad essa sottoposte.

    Nel merito

    Sulla prima questione

    31 Il governo portoghese e la Commissione ritengono che il problema di qualificazione sollevato da detta questione tocchi unicamente il diritto nazionale e sfugga perciò alla competenza della Corte, adita in via pregiudiziale.

    32 A questo proposito si deve osservare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 9 luglio 1985, causa 179/84, Bozetti, Racc. pag. 2301, punto 17), spetta all' ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare il giudice competente a risolvere controversie vertenti sui diritti soggettivi, scaturenti dall' ordinamento giuridico comunitario, fermo restando tuttavia che gli Stati membri sono tenuti a garantire, in ogni caso, la tutela effettiva di detti diritti. Con questa riserva, non spetta alla Corte intervenire nella soluzione dei problemi di competenza che può sollevare, nell' ambito dell' ordinamento giudiziario nazionale, la definizione di determinate situazioni giuridiche fondate sul diritto comunitario.

    33 Tuttavia, secondo la stessa sentenza, punto 18, la Corte è competente a indicare al giudice nazionale gli elementi del diritto comunitario che possono contribuire alla soluzione del problema di competenza che esso deve risolvere.

    34 A questo proposito si deve rilevare che, in virtù dell' art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1987, n. 2144, relativo al diritto doganale (GU L 201, pag. 15), applicabile nella fattispecie su cui verte la causa principale, il "debito doganale" si estingue in particolare "con il pagamento dell' importo dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione relativi alla merce di cui trattasi o eventualmente con lo sgravio di detto importo, in applicazione delle disposizioni comunitarie in vigore". La decisione su una richiesta di sgravio riguarda dunque direttamente l' obbligo di una persona fisica o giuridica di versare l' importo dei dazi all' importazione applicabili in virtù delle disposizioni vigenti alle merci soggette a detti dazi.

    35 Si deve dunque risolvere la prima questione dichiarando che la decisione dell' autorità doganale nazionale, adottata in applicazione dell' art. 7, n. 1, del regolamento n. 1574/80, riguarda direttamente l' obbligo di una persona fisica o giuridica di versare l' importo dei dazi all' importazione applicabili in virtù delle disposizioni vigenti alle merci soggette a detti dazi. Spetta al giudice nazionale trarre le conseguenze di detta constatazione onde determinare la sua competenza in materia.

    Sulla seconda questione

    36 Secondo lo stesso tenore dell' art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1430/79 lo "sgravio" consiste nella "non riscossione, totale o parziale, dei diritti all' importazione o all' esportazione che sono contabilizzati dall' autorità incaricata della loro riscossione, ma che non sono stati ancora corrisposti". Nulla consente di desumerne che presupposto di uno sgravio sia anche il fatto che l' interessato abbia ottenuto in precedenza una dilazione di pagamento per quel che riguarda detti dazi.

    37 Tale interpretazione è corroborata dall' art. 13, n. 2, primo comma, del regolamento n. 1430/79, che, nella versione datane nel regolamento n. 3069/86, applicabile nella fattispecie della causa principale, subordina la spettanza del rimborso o dello sgravio, per le ragioni indicate al n. 1 di detta disposizione, alla sola presentazione all' ufficio doganale competente della relativa domanda "nel termine di dodici mesi a decorrere dalla data di contabilizzazione di questi diritti da parte dell' autorità preposta alla loro riscossione".

    38 A questo proposito, non si può obiettare che il secondo 'considerando' del regolamento n. 1430/79 cita l' ipotesi, disciplinata dall' art. 2 dello stesso regolamento, in cui l' importo dei dazi all' importazione versato o "il cui versamento è stato differito" è superiore a quello dovuto per legge. Come del resto ha giustamente osservato la Commissione, questa espressione si riferisce unicamente ad una situazione contemplata dalla direttiva del Consiglio 22 maggio 1978, 78/453/CEE, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei diritti all' importazione o dei diritti all' esportazione (GU L 146, pag. 19), che non impedisce l' instaurazione da parte del legislatore comunitario di un regime autonomo relativo allo sgravio e al rimborso dei dazi all' importazione o all' esportazione.

    39 Si deve dunque risolvere la seconda questione pregiudiziale dichiarando che la nozione di "dazi non ancora corrisposti", di cui all' art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1430/79, non si riferisce unicamente a dazi il cui pagamento è stato prorogato.

    Sulla quarta questione

    40 Con questo interrogativo, il giudice a quo chiede se l' art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento n. 3799/86 sia valido, considerando che limita oltre il necessario la clausola generale di equità di cui all' art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 nella versione emendata.

    41 Secondo la giurisprudenza della Corte, l' art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 costituisce una clausola equitativa generale destinata a comprendere le situazioni diverse da quelle che ricorrono più frequentemente nella pratica e che, al momento dell' adozione del regolamento, potevano dar luogo ad una normativa particolare (v., in particolare, sentenza 12 marzo 1987, cause riunite 244/85 e 245/85, Cerealmangimi e Italgrani/Commissione, Racc. pag. 1303, punto 10).

    42 Detto paragrafo, nel suo secondo comma, conferisce alla Commissione facoltà di stabilire situazioni e condizioni nelle quali si può disporre il rimborso o lo sgravio dei dazi all' importazione, diverse da quelle contemplate nelle sezioni A-D, che scaturiscono da circostanze che non comportano né simulazione né negligenza manifesta da parte dell' interessato.

    43 Così l' art. 4 del regolamento n. 3799/86, al n. 1, elenca situazioni particolari che scaturiscono da circostanze che non comportano né simulazione né negligenza manifesta da parte dell' interessato, nelle quali si può concedere il rimborso o lo sgravio richiesto, e, al n. 2, elenca situazioni che, di per sé, non offrono ragioni sufficienti alle autorità competenti degli Stati membri per concedere lo sgravio o il rimborso.

    44 Quanto in particolare alla situazione contemplata dall' art. 4, n. 2, lett. c), si deve ricordare che, nella sentenza 13 novembre 1984, cause riunite 98/83 e 230/83, Van Gend & Loos (Racc. pag. 3763, punto 13), la Corte ha riconosciuto che i controlli a posteriori sarebbero in gran parte inutili se l' uso di certificati falsi potesse, da solo, giustificare la concessione dello sgravio.

    45 Come ha giustamente osservato la Commissione, la soluzione di orientamento opposto potrebbe scoraggiare la diligenza degli operatori economici ed accollare al tesoro pubblico un rischio che incombe principalmente agli operatori economici.

    46 Tuttavia, se la domanda presentata dall' interessato che ignora che i documenti prodotti erano falsi, falsificati o invalidi è corroborata da giustificazioni che possono far ravvisare una situazione particolare, scaturente da circostanze che non comportano né simulazione né negligenza manifesta da parte dell' istante, detta domanda, conformemente all' art. 6 del regolamento n. 3799/86, viene trasmessa alla Commissione affinché si pronunci in merito.

    47 Così stando le cose, non si può ritenere che l' art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento n. 3799/86 limiti oltre il necessario la clausola generale equitativa di cui all' art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.

    48 Si deve perciò risolvere questo punto dichiarando che l' esame della questione non ha messo in luce alcun elemento che possa inficiare la validità dell' art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento n. 3799/86.

    Sulla terza questione

    49 Con la terza questione, il giudice a quo vuol sapere, in sostanza, se, allorché un operatore chiede in definitiva uno sgravio dei dazi all' importazione, appellandosi a fatti che possono costituire una situazione particolare ai sensi dell' art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, senza però far espresso riferimento a detta norma, detta omissione osti a che l' autorità doganale nazionale valuti la richiesta alla luce di detta disposizione.

    50 A questo proposito, il governo portoghese osserva che l' applicazione dell' art. 13 dipende, conformemente al n. 2 dell' articolo stesso nella versione datane dal regolamento n. 3069/86, già ricordato, dalla formulazione della domanda e dalle giustificazioni fornite dall' interessato. L' autorità doganale non sarebbe dunque autorizzata ad effettuare una riqualificazione della domanda.

    51 Questo argomento non può venir accolto.

    52 Infatti, se la concessione di uno sgravio in virtù dell' art. 13 presuppone il deposito di una domanda da parte dell' interessato dinanzi all' autorità competente e se il regolamento n. 1430/79 stabilisce che le autorità competenti non possono concedere d' ufficio lo sgravio, salvo nei casi previsti dall' art. 2, dette disposizioni non impediscono a dette autorità di accertare, di volta in volta, che le circostanze invocate non rientrino in una delle ipotesi contemplate dal regolamento in questione.

    53 E' vero che gli artt. 5, n. 1, e 6, n. 1, del regolamento n. 3799/86, relativi alle competenze delle autorità nazionali e della Commissione per valutare le domande di sgravio o di rimborso, si riferiscono, rispettivamente, alla "richiesta in conformità all' art. 13, n. 2, del regolamento" e alla "richiesta di rimborso o di sgravio ai sensi [dello stesso articolo] (...)". Dette disposizioni non possono tuttavia interpretarsi nel senso che ostano a che le autorità nazionali accertino se i motivi di fatto esposti nelle singole richieste di sgravio non corrispondono ad una situazione che è contemplata dall' art. 13, n. 1, di detto regolamento e concedano, se del caso, lo sgravio dei dazi all' importazione di cui trattasi.

    54 Si deve quindi risolvere la terza questione dichiarando che, se in una domanda mirante in effetti allo sgravio dei dazi all' importazione l' interessato invoca fatti che possono costituire una situazione particolare ai sensi dell' art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, senza però far espresso riferimento a detta disposizione, tale omissione non osta a che l' autorità doganale nazionale valuti la richiesta alla luce di detta disposizione.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    55 Le spese sostenute dal governo portoghese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal Tributário de Segunda Instância con ordinanza 19 gennaio 1993, dichiara:

    1) La decisione dell' autorità doganale nazionale, adottata in applicazione dell' art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 20 giugno 1980, n. 1574, che fissa le disposizioni di applicazione degli artt. 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, riguarda direttamente l' obbligo di una persona fisica o giuridica di versare l' importo dei dazi all' importazione applicabili in virtù delle disposizioni vigenti alle merci soggette a detti dazi. Spetta al giudice nazionale trarre le conseguenze di detta constatazione onde determinare la sua competenza in materia.

    2) La nozione di "dazi non ancora corrisposti", di cui all' art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1430/79, non si riferisce unicamente a dazi il cui pagamento è stato prorogato.

    3) L' esame della quarta questione non ha messo in luce alcun elemento che possa inficiare la validità dell' art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1986, n. 3799, che fissa le disposizioni d' applicazione degli artt. 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio.

    4) Se, in una domanda mirante in effetti allo sgravio dei dazi all' importazione, l' interessato invoca fatti che possono costituire una situazione particolare ai sensi dell' art. 13, n. 1, del citato regolamento n. 1430/79, senza però far espresso riferimento a detta disposizione, tale omissione non osta a che l' autorità doganale nazionale valuti la richiesta alla luce di detta disposizione.

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