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Document 61993CJ0154

    Sentenza della Corte del 9 febbraio 1994.
    Abdullah Tawil-Albertini contro Ministro per gli Affari Sociali.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État - Francia.
    Stabilimento e prestazione di servizi - Dentisti - Riconoscimento di titoli.
    Causa C-154/93.

    Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-00451

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:51

    61993J0154

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 9 FEBBRAIO 1994. - ABDULLAH TAWIL-ALBERTINI CONTRO MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: CONSEIL D'ETAT - FRANCIA. - STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI - DENTISTI - RICONOSCIMENTO DI TITOLI. - CAUSA C-154/93.

    raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00451
    edizione speciale svedese pagina 00111
    edizione speciale finlandese pagina I-00037


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Dentisti - Riconoscimento dei diplomi e dei titoli - Direttiva 78/686/CEE - Ambito di applicazione - Titolo attestante una formazione acquisita in uno Stato terzo - Esclusione - Riconoscimento dell' equipollenza del titolo da parte di uno Stato membro - Irrilevanza

    (Direttive del Consiglio 78/686/CEE, art. 7, e 78/687/CEE, art. 1, n. 4)

    Massima


    L' art. 7 della direttiva 78/686, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, non impone agli Stati membri il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli che non comprovano una formazione in odontoiatria acquisita in uno degli Stati membri della Comunità.

    Infatti, il mutuo riconoscimento dei diplomi di dentista rilasciati dagli Stati membri, di cui alla direttiva 78/686, si basa sulla garanzia derivante dall' applicazione dei criteri minimi di formazione imposti dalla direttiva 78/687. Nei rapporti con gli Stati terzi tale coordinamento delle legislazioni relative alla formazione può essere stabilito solo da convenzioni stipulate tra gli Stati interessati. Pertanto, se, ai sensi dell' art. 1, n. 4, della direttiva 78/687, gli Stati membri restano liberi di consentire, nel proprio territorio e secondo le proprie disposizioni, l' accesso alle attività di dentista ai titolari di diplomi conseguiti in uno Stato terzo, il riconoscimento da parte di uno di essi di un titolo rilasciato da uno Stato terzo non vincola gli altri.

    Parti


    Nel procedimento C-154/93,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Conseil d' État francese, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Abdullah Tawil-Albertini

    e

    Ministro per gli Affari sociali,

    domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 7 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233, pag. 1),

    LA CORTE,

    composta dai signori O. Due, presidente, M. Díez de Velasco e D.A.O. Edward (relatore), presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler e M. Zuleeg, giudici,

    avvocato generale: M. Darmon

    cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - dal signor A. Tawil-Albertini;

    - per il governo francese, dalla signora Edwige Belliard, vicedirettrice della direzione Affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, e dal signor Claude Chavance, addetto principale di amministrazione centrale, in qualità di agenti;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Marie-José Jonczy, consigliere giuridico, in qualità di agente;

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le osservazioni orali del governo francese e della Commissione, all' udienza del 19 ottobre 1993,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 novembre 1993,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con decisione 15 febbraio 1993, pervenuta alla Corte il 14 aprile seguente, il Conseil d' État francese ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 7 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233, pag. 1).

    2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra il signor Abdullah Tawil-Albertini, cittadino francese, ed il ministro francese per gli Affari sociali a seguito del diniego di quest' ultimo dell' autorizzazione ad esercitare la professione di dentista in Francia.

    3 La direttiva 78/686 mira al mutuo riconoscimento da parte degli Stati membri dei diplomi di dentista tassativamente elencati nell' art. 3 e rilasciati dagli Stati medesimi. Il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti le attività di dentista è attuato dalla direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE (GU L 233, pag. 10). Ai sensi dell' art. 2 della direttiva 78/686 i diplomi rilasciati in uno Stato membro rispondenti ai criteri minimi di formazione teorica e pratica fissati dalla direttiva 78/687 sono automaticamente riconosciuti negli altri Stati membri.

    4 Per quanto riguarda i diplomi, i certificati e gli altri titoli conseguiti in uno Stato membro prima dell' introduzione di questo sistema, l' art. 7, n. 1, della direttiva 78/686 dispone quanto segue:

    "Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri, i cui diplomi, certificati ed altri titoli non rispondono all' insieme delle esigenze minime di formazione previste all' art. 1 della direttiva 78/687/CEE, i diplomi, i certificati e gli altri titoli di dentista rilasciati da tali Stati membri prima dell' applicazione della direttiva 78/687/CEE insieme ad un attestato che certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati alle attività in causa per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell' attestato".

    5 Quanto ai diplomi, certificati ed altri titoli conseguiti in uno Stato terzo, l' art. 1, n. 4, della direttiva 78/687 dispone quanto segue:

    "La presente direttiva non pregiudica affatto la possibilità, da parte degli Stati membri, di consentire, nel proprio territorio e secondo le proprie disposizioni, l' accesso alle attività di dentista e il relativo esercizio ai titolari di diplomi, certificati o altri titoli non conseguiti in uno Stato membro".

    6 Il code de santé publique (codice della sanità pubblica), che attua in Francia la direttiva 78/686, negli artt. L. 356-1 e L. 356-2 riconosce il diritto ad esercitare la professione di dentista in questo Stato ai cittadini degli altri Stati membri in possesso di un diploma rilasciato da uno di questi Stati.

    7 Nel 1968 il signor Tawil-Albertini conseguiva un diploma di dottore in chirurgia dentaria a Beirut (Libano). Il 20 luglio 1979, e quindi prima dell' entrata in vigore della direttiva 78/686, il ministro belga dell' Educazione nazionale e della Cultura francese riconosceva l' equipollenza del suo diploma libanese con il diploma di "laureato in scienze dentarie" previsto dalla legge belga, il che gli consentiva di esercitare in Belgio. Nel dicembre 1980 egli veniva autorizzato ad esercitare la sua professione nel Regno Unito e, nel febbraio 1986, in Irlanda. Il fascicolo non consente di accertare su quale base siano state concesse queste ultime autorizzazioni.

    8 Avvalendosi del fatto che il suo diploma era stato riconosciuto equipollente in un altro Stato membro, il signor Tawil-Albertini chiedeva al ministro francese per gli Affari sociali di poter fruire delle disposizioni della direttiva 78/686, attuata in Francia dal 1980, in modo da poter esercitare la sua professione nel territorio di questo Stato. La domanda veniva respinta con decisione 2 maggio 1986.

    9 Con sentenza 28 ottobre 1987 il Tribunal administratif di Parigi respingeva il ricorso di annullamento presentato dal signor Tawil-Albertini, in quanto quest' ultimo non poteva far valere un diploma belga di "laureato in scienze dentarie", ma soltanto l' equipollenza del proprio diploma libanese con il detto diploma.

    10 Il signor Tawil-Albertini interponeva allora appello contro tale decisione dinanzi al Conseil d' État francese, sostenendo che, ai sensi dell' art. 7 della direttiva 78/686, egli aveva il diritto di esercitare l' odontoiatria in Francia. Dubitando dell' interpretazione da attribuire a questa disposizione, il Conseil d' État francese ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

    "Se l' art. 7 della direttiva 78/686/CEE abbia inteso escludere dal suo ambito di applicazione i titoli ottenuti per equipollenza, che non comprovano quindi una formazione in odontoiatria acquisita in uno degli Stati membri della Comunità".

    11 Occorre ricordare che l' art. 2 della direttiva 78/686 prevede il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei diplomi di dentista tassativamente elencati nell' art. 3 e rilasciati da questi Stati. Se sin dall' attuazione della direttiva questo riconoscimento è automatico, ciò accade perché, parallelamente, la direttiva 78/687 ha fissato i criteri minimi che la formazione in odontoiatria deve soddisfare nei vari Stati della Comunità. Il mutuo riconoscimento dei diplomi di dentista rilasciati dagli Stati membri, di cui alla direttiva 78/686, si basa quindi sulla garanzia derivante dall' applicazione dei criteri minimi di formazione imposti dalla direttiva 78/687.

    12 Orbene, nei rapporti con gli Stati terzi, tale coordinamento delle legislazioni relative alla formazione può essere stabilito solo da convenzioni stipulate tra gli Stati interessati. Pertanto, ai sensi dell' art. 1, n. 4, della direttiva 78/687, gli Stati membri restano liberi di consentire, nel proprio territorio e secondo le proprie disposizioni, l' accesso alle attività di dentista ai titolari di diplomi conseguiti in uno Stato terzo.

    13 Ne consegue che il riconoscimento da parte di uno Stato membro di un titolo rilasciato da uno Stato terzo non vincola gli altri Stati membri.

    14 L' art. 7, da parte sua, riguarda solo i diplomi rilasciati dagli Stati membri.

    15 Occorre pertanto risolvere la questione sollevata nel senso che l' art. 7 della direttiva 78/686 non impone agli Stati membri il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, che non comprovano una formazione in odontoiatria acquisita in uno degli Stati membri della Comunità.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    16 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE,

    pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Conseil d' État francese, con decisione 15 febbraio 1993, dichiara:

    L' art. 7 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, non impone agli Stati membri il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, che non comprovano una formazione in odontoiatria acquisita in uno degli Stati membri della Comunità.

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