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Document 61992TO0096

    Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 15 dicembre 1992.
    Comité central d'entreprise de la Société Générale des Grandes Sources e altri contro Commissione delle Comunità europee.
    Concorrenza - Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori.
    Causa T-96/92 R.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-02579

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:118

    61992B0096

    ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DEL 15 DICEMBRE 1992. - COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE GENERALE DES GRANDES SOURCES E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - ISTANZA DI PROVVEDIMENTO D'URGENZA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI D'URGENZA. - CAUSA T-96/92 R.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-02579


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Procedimento sommario ° Presupposti di ricevibilità ° Ricevibilità del ricorso principale ° Mancanza di pertinenza ° Limiti

    (Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

    2. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Domanda di sospensione dell' esecuzione di una decisione che autorizza una concentrazione tra imprese e di provvedimenti provvisori proposta dagli organismi rappresentativi dei lavoratori ° Presupposti per l' accoglimento ° Danno grave e irreparabile ° Valutazione comparativa dei vari interessi in gioco ° Insussistenza, per quanto riguarda i lavoratori, di un rischio di danno che giustifichi l' intervento del giudice dell' urgenza

    [Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89; direttiva del Consiglio 77/187/CEE, artt. 3 e 4]

    Massima


    1. Qualora nell' ambito di un procedimento sommario venga dedotta l' irricevibilità manifesta del ricorso principale, compete al giudice dell' urgenza accertare, prima facie, la sussistenza di elementi che consentano di concludere, con una certa probabilità, per la ricevibilità del detto ricorso.

    2. Nel caso in cui la sospensione, chiesta dagli organismi rappresentativi dei lavoratori di una delle imprese interessate, dell' esecuzione di una decisione della Commissione che autorizza, ai sensi del regolamento n. 4064/89, una concentrazione tra imprese si risolverebbe nel sospendere, durante l' intero contenzioso, l' autorizzazione concessa e quindi nel perturbare il funzionamento delle imprese stesse, e in cui l' adozione dei provvedimenti provvisori chiesti in subordine si risolverebbe nel prolungare una situazione di posizione dominante idonea a causare conseguenze irreversibili sulla concorrenza nel settore interessato, situazione alla quale le condizioni imposte dalla decisione mirano per l' appunto a porre fine, incombe al giudice dell' urgenza il compito di valutare comparativamente tutti gli interessi in gioco. Nel far ciò, il giudice deve tener conto non solo dell' interesse dei richiedenti, da un lato, e dell' interesse della Commissione al ristabilimento di una concorrenza effettiva, dall' altro, ma anche degli interessi dei terzi, segnatamente delle imprese coinvolte, in modo da evitare nel contempo la creazione di una situazione irreversibile e il verificarsi di un danno grave e irreparabile per una delle parti della causa o per un terzo, oppure per l' interesse pubblico.

    In un caso del genere l' adozione dei provvedimenti suddetti potrebbe essere giustificata soltanto qualora risultasse che, altrimenti, i richiedenti sarebbero esposti ad una situazione atta a compromettere il loro futuro.

    Nella fattispecie la decisione controversa non può, in via di principio, incidere sui diritti dei lavoratori delle imprese interessate né cagionare direttamente agli stessi un danno la cui prospettiva giustifichi l' intervento del giudice dell' urgenza. Infatti, la concentrazione autorizzata non comporta licenziamenti, il citato regolamento n. 4064/89 non pregiudica in alcun modo i diritti collettivi dei lavoratori e, infine, ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d' imprese, i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro sono trasferiti al cessionario.

    Parti


    Nel procedimento T-96/92 R,

    Comité central d' entreprise de la Société Générale des Grandes Sources, organo di rappresentanza del personale ai sensi delle disposizioni del Libro IV del codice del lavoro francese,

    Comité d' établissement de la Source Perrier, organo di rappresentanza del personale, ai sensi della normativa citata,

    Syndicat CGT de la Source Perrier, organizzazione sindacale, ai sensi della normativa citata,

    e

    Comité de groupe Perrier, organo di rappresentanza del personale, ai sensi della normativa citata,

    con sede in Vergèze, rappresentati dall' avv. Jean Méloux, del foro di Montpellier, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Guy Thomas, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

    richiedenti,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori F.E. González Días, membro del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, esperto nazionale messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione nell' ambito del regime degli esperti nazionali in distacco, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    resistente,

    avente ad oggetto una domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 22 luglio 1992, relativa ad una procedura a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, sul controllo delle operazioni di concentrazione (Caso n. IV/M.190 ° Nestlé/Perrier, GU L 356, pag. 1) e, in subordine, una domanda di provvedimenti provvisori,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    In fatto

    1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 novembre 1992, il Comité central d' entreprise de la Société Générale des Grandes Sources, il Comité d' établissement de la Source Perrier, il Syndicat CGT de la Source Perrier e il Comité de groupe Perrier (in prosieguo: i "richiedenti") hanno proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 22 luglio 1992, relativa ad una procedura a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 (Caso n. IV/M.190 ° Nestlé/Perrier, GU L 356, pag. 1).

    2 Con atto separato, registrato in pari data presso la cancelleria del Tribunale, le parti suddette hanno inoltre presentato, a norma degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE e degli artt. 104 - 110 del regolamento di procedura, un' istanza volta ad ottenere, in via principale, la sospensione dell' esecuzione della decisione controversa e, in subordine, che il Tribunale ordini alla Commissione di ingiungere alla Nestlé:

    ° di procedere alle consultazioni degli organismi rappresentativi del personale della Perrier, raccogliendo in tempo utile le informazioni complete, ai sensi della normativa nazionale vigente;

    ° di sospendere, per la durata del ricorso di annullamento, ogni provvedimento diretto all' eliminazione di posti di lavoro all' interno delle imprese del gruppo Perrier in connessione con l' acquisizione del controllo della Perrier ad opera della Nestlé, e

    ° di sospendere l' esecuzione di ogni precedente accordo sottoscritto con terzi o di impegni assunti nei confronti della Commissione, tendenti a modificare l' assetto del gruppo delle società Perrier, mediante la cessione di attività, l' acquisizione di partecipazioni finanziarie o qualsiasi altro strumento giuridico o finanziario finalizzato al trasferimento a terzi del controllo di una qualunque entità del gruppo Perrier, fino a quando il Tribunale non avrà statuito sul merito del ricorso.

    3 La Commissione ha presentato le proprie osservazioni scritte sulla presente domanda di provvedimenti provvisori il 23 novembre 1992. Le parti sono state sentite il 1 dicembre 1992.

    4 Preliminarmente all' esame della fondatezza dell' istanza di provvedimenti provvisori, è opportuno ricordare il contesto della presente causa e, in particolare, i fatti principali che hanno dato origine alla controversia sulla quale il Tribunale è chiamato a decidere, quali risultano dalle memorie depositate e dalle argomentazioni svolte oralmente dalle parti nel corso dell' udienza del 1 dicembre 1992.

    5 In data 25 febbraio 1992 la società Nestlé (in prosieguo: la "Nestlé") notificava alla Commissione, in conformità all' art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 4064/89"), un' offerta pubblica di acquisto (in prosieguo: l' "OPA") delle azioni della Source Perrier SA (in prosieguo: la "Perrier"), lanciata, il 20 gennaio 1992, dalla società Demilac (in prosieguo: la "Demilac"), controllata congiuntamente dalla Nestlé e dalla Banque Indosuez. La Nestlé e la Demilac si sarebbero impegnate, in caso di esito positivo dell' OPA, a vendere al gruppo BSN una delle consociate della Perrier e, più precisamente, la società Volvic.

    6 Il 25 marzo 1992 la Commissione, dopo aver esaminato la suddetta notificazione, decideva, ai sensi dell' art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89, di avviare il procedimento in quanto l' operazione di concentrazione notificata suscitava seri dubbi in ordine alla sua compatibilità con il mercato comune. Secondo la Commissione, sussisteva il rischio che l' operazione creasse una posizione dominante vuoi in capo all' entità separata Nestlé/Perrier vuoi per il complesso della Nestlé/Perrier e della BSN.

    7 Con lettera 19 giugno 1992 il Syndicat CGT de la Source Perrier (in prosieguo: il "sindacato CGT") inoltrava alla Commissione una richiesta di informazioni sull' indagine in corso, con riferimento all' operazione di acquisto della Perrier da parte della Nestlé/Demilac. In seguito a tale lettera, la Commissione dichiarava la propria disponibilità ad organizzare una riunione informativa, che aveva luogo il 2 luglio 1992. Nel corso della riunione i rappresentanti del sindacato esprimevano alla Commissione le loro preoccupazioni in ordine alle ripercussioni sociali dell' operazione di concentrazione notificata e depositavano un fascicolo contenente, in particolare, i verbali delle riunioni del comitato aziendale e del comitato di gruppo della Perrier, alcuni documenti relativi alle iniziative intraprese dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative francesi, nonché alcuni comunicati sindacali ed articoli di stampa. All' indomani di tale riunione, il sindacato CGT trasmetteva alla Commissione, che aveva chiesto di poter disporre di dati statistici relativi alle conseguenze a livello sociale dell' acquisizione della Perrier da parte della Nestlé, il rendiconto annuale della Perrier per l' esercizio 1991.

    8 Il 22 luglio 1992 la Commissione, alla luce degli impegni assunti nei suoi confronti dalla Nestlé, adottava una decisione (in prosieguo: la "decisione") nella quale dichiarava che l' operazione di concentrazione era compatibile con il mercato comune. La decisione precisava le condizioni e gli oneri intesi ad assicurare il rispetto, da parte della Nestlé, degli impegni da essa assunti. Tali condizioni ed oneri, finalizzati ad agevolare l' accesso al mercato francese dell' acqua minerale in bottiglia di un concorrente valido e dotato di risorse adeguate per competere efficacemente con la Nestlé e la BSN, possono essere riassunti nei termini seguenti:

    ° la Nestlé si impegna a cedere a tale concorrente i marchi e le fonti Vichy, Thonon, Pierval, Saint Yorre e alcune altre fonti locali, nonché le capacità di imbottigliamento relative alle suddette fonti;

    ° la Nestlé si asterrà dal fornire qualsiasi dato relativo all' ultimo periodo annuale sui propri volumi di vendita ad associazioni di categoria o ad altri operatori che possano renderli accessibili ad altri concorrenti;

    ° la Nestlé si impegna a gestire separatamente il complesso delle attività e degli interessi da essa acquisiti dalla Perrier, fintantoché non sarà conclusa la cessione dei marchi e delle fonti sopra menzionati;

    ° la Nestlé si asterrà dall' apportare, per tutta la durata del suddetto periodo, qualsiasi modificazione strutturale all' interno della Perrier, senza il previo assenso della Commissione;

    ° la scelta dell' acquirente, che dovrà disporre delle necessarie risorse finanziarie e di un' esperienza sufficiente nel settore delle bevande o dei prodotti alimentari di marca, dovrà essere sottoposta all' approvazione della Commissione;

    ° la Nestlé si impegna a non vendere la Volvic alla BSN prima di aver concluso la vendita dei marchi e delle fonti sopra menzionati;

    ° la Nestlé si impegna a non riacquistare, direttamente o indirettamente, per un periodo di dieci anni, i marchi e le fonti oggetto della cessione ed è tenuta ad informare la Commissione, per un periodo di 5 anni dalla data della decisione, di ogni sua eventuale acquisizione di un' entità presente sul mercato francese delle acque in bottiglia la cui quota di vendite sia superiore al 5% di quello stesso mercato.

    In diritto

    9 In forza del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o i provvedimenti provvisori necessari.

    10 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande relative ai provvedimenti provvisori di cui agli artt. 185 e 186 del Trattato CEE debbano precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Le misure richieste devono presentare carattere provvisorio, nel senso che esse non debbono pregiudicare la decisione sul merito (v., in ultimo, ordinanza del presidente del Tribunale 16 luglio 1992, causa T-29/92 R, SPO e a./Commissione, Racc. pag. II-2161).

    Argomenti delle parti

    11 I richiedenti ritengono che ricorrano, nel caso di specie, tutti i presupposti di diritto per l' adozione dei provvedimenti provvisori richiesti. Secondo i richiedenti, la decisione controversa è illegittima e la sua esecuzione immediata comporterebbe un danno grave e irreparabile nei loro confronti.

    12 Per quanto riguarda l' illegittimità della decisione, i richiedenti rinviano ai mezzi e agli argomenti esposti nell' atto introduttivo del ricorso principale, nel quale essi fanno valere, in sostanza, che l' atto impugnato è stato adottato in esito ad un procedimento inficiato da vizi sostanziali, che viola i principi fondamentali del diritto sociale comunitario come pure le disposizioni del Trattato e dei relativi regolamenti di attuazione.

    13 I richiedenti sottolineano, in particolare, che la Commissione, limitandosi, in seguito alla richiesta presentata dal sindacato CGT, alla mera audizione dei suoi rappresentanti in data 2 luglio 1992, avrebbe violato l' obbligo, impostole dal regolamento n. 4064/89 e dal regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1990, n. 2367, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 219, pag. 5, in prosieguo: il "regolamento n. 2367/90"), di informare per iscritto i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori della natura e dell' oggetto del procedimento, di fissare un termine affinché questi possano manifestare il proprio punto di vista nonché di dar loro la possibilità di consultare il fascicolo. Essi fanno valere, peraltro, che la Commissione ha omesso di comunicare ai richiedenti stessi, come previsto dall' art. 14, n. 3, del regolamento n. 2367/90, che essi potevano farsi assistere da un legale nel corso della loro audizione.

    14 I richiedenti sostengono inoltre che la Commissione, autorizzando l' operazione di concentrazione notificata senza che siano tutelati alcuni diritti sociali fondamentali, quali il mantenimento ed il miglioramento del livello occupazionale, nonché il diritto all' informazione e alla consultazione preventiva in tutti i casi di minaccia collettiva all' occupazione, ha disatteso i principi fondamentali del diritto sociale comunitario sanciti dalla carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961, la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali, firmata a Strasburgo il 9 dicembre 1989, gli artt. 117 e seguenti del Trattato CEE, nonché le direttive del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 48, pag. 29) e 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26, in prosieguo: la "direttiva 77/187").

    15 I richiedenti fanno altresì valere che la decisione con la quale è stata dichiarata la compatibilità dell' operazione di concentrazione notificata con il mercato comune, subordinandola ad alcuni oneri e condizioni, è inadeguata allo scopo perseguito. Essi argomentano che la Commissione, considerato che non si poteva ammettere, senza recare pregiudizio alla concorrenza, che la produzione sul mercato di cui trattasi venisse ridotta a soli due poli, avrebbe dovuto negare l' autorizzazione richiesta dalla Nestlé e adottare una decisione che vietasse, a norma dell' art. 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89, l' operazione di concentrazione in corso, disponendo altresì, se del caso, ogni misura idonea, nei termini previsti dall' art. 8, n. 4, a ripristinare una concorrenza effettiva, quale quella esistente prima del lancio dell' OPA della Nestlé sulla Perrier.

    16 Le parti richiedenti ritengono, infine, che la decisione sia viziata da errore di diritto e da errore manifesto nella valutazione dei fatti. A loro avviso, la Commissione ha travalicato la propria sfera di competenza in quanto avrebbe, da un lato, accettato una presunzione d' intesa tra la Nestlé e la BSN e, dall' altro, introdotto, nella sua valutazione dell' operazione di concentrazione notificata, le nozioni di "dominio oligopolistico" e di "duopolio" che non rientrano nelle disposizioni del Trattato né tantomeno nelle previsioni del regolamento n. 4064/89. In ogni caso, affermando l' esistenza di un pregiudizio della concorrenza che verrebbe creato dall' operazione di concentrazione, la Commissione si sarebbe basata su semplici ipotesi e deduzioni insufficientemente motivate.

    17 Quanto al rischio di un danno grave e irreparabile, i richiedenti fanno valere che l' autorizzazione concessa all' operazione di concentrazione notificata avrà inevitabili ripercussioni dirette sul piano sociale, i cui effetti già si riflettono nell' annuncio, fatto dalla Nestlé alla fine del mese di settembre 1992, di un piano per l' eliminazione di 740 posti di lavoro nel corso del 1993. Essi soggiungono che a tale piano farà inevitabilmente seguito l' annuncio di altri esuberi riconducibili non solo alle rilevanti cessioni di attività imposte alla Nestlé dalla decisione, ma anche all' esistenza, nell' ambito della Nestlé, di strutture analoghe a quelle presenti nel gruppo Perrier. A tale riguardo, i richiedenti sottolineano come la perdita del posto di lavoro rappresenti un danno irreversibile per ciascun lavoratore interessato, giacché ai sensi della normativa vigente in Francia, in mancanza di un diritto generale alla reintegrazione nel posto di lavoro in seguito ad un licenziamento ingiustificato o illegittimo, l' unica forma di riparazione prevista consiste, di regola, nel versamento di un' indennità. Ad avviso dei richiedenti, anche un eventuale annullamento, da parte del Tribunale, della decisione controversa nell' ambito del ricorso principale, non sarebbe tale da consentire il ripristino dei diritti degli interessati, qualora questi ultimi fossero stati nel frattempo privati del proprio posto di lavoro.

    18 La Commissione ritiene, da parte sua, che il ricorso principale sia manifestamente irricevibile, in quanto i richiedenti non sono né direttamente né individualmente interessati, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, dalla decisione controversa e che, di conseguenza, la presente istanza di provvedimenti provvisori deve essere dichiarata irricevibile. A tale riguardo, la Commissione fa valere che, sebbene in via di principio la questione della ricevibilità del ricorso principale non debba essere esaminata nell' ambito di un procedimento d' urgenza, per non pregiudicare la decisione sul merito, emerge da una giurisprudenza consolidata che spetta al giudice del procedimento sommario stabilire se il ricorso presenti, prima facie, elementi che consentano di concludere nel senso di una sua probabile ricevibilità (v., in ultimo, ordinanza del presidente del Tribunale 23 marzo 1992, cause riunite T-10/92 R, T-11/92 R, T-12/92 R, T-14/92 R e T-15/92 R, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-1571). La Commissione sottolinea peraltro che, supponendo anche che i richiedenti fossero individualmente interessati dalla decisione controversa, in base al diritto ad essi riconosciuto di partecipare alle procedure disciplinate dal regolamento n. 4064/89, essi non potrebbero in ogni caso essere considerati come direttamente interessati, giacché gli effetti giuridici che essi rischiano di subire non possono essere attribuiti solo ed esclusivamente alla decisione controversa.

    19 In particolare, la Commissione fa valere che una decisione che autorizza un' operazione di concentrazione non pregiudica né la libertà del nuovo acquirente di procedere o meno a licenziamenti né, tantomeno, la facoltà per uno Stato membro di sottoporre questi ultimi ad una procedura speciale che preveda, ad esempio, un provvedimento amministrativo di autorizzazione preventiva. Allo stesso modo, sostiene la Commissione, il trasferimento di un' impresa non ha alcun effetto sui diritti dei dipendenti dell' impresa stessa, giacché questi diritti saranno semplicemente trasferiti dal cedente al cessionario e il trasferimento di un' impresa non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Ne conseguirebbe che, non essendovi nell' atto impugnato alcun obbligo di licenziamento nei confronti del destinatario dell' atto stesso, non si potrebbe ritenere che ogni eventuale misura di licenziamento adottata da quest' ultimo sia necessariamente riconducibile alla decisione controversa.

    20 In ogni caso, la Commissione reputa che dall' istanza presentata non emergano circostanze che motivino l' urgenza né tantomeno argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione dei provvedimenti provvisori richiesti.

    21 Quanto all' urgenza, la Commissione ritiene che i richiedenti non abbiano adeguatamente dimostrato né l' esistenza di un danno certo e imminente che essi potrebbero subire né il ricorrere di una correlazione diretta tra tale danno e le disposizioni della decisione. A tale riguardo, la Commissione osserva che le eventuali eliminazioni di posti di lavoro, di ampiezza indeterminata, che potranno accompagnare le future cessioni di attività del gruppo Perrier, potrebbero tutt' al più rappresentare "un pregiudizio futuro, incerto e avente carattere aleatorio" ai sensi della giurisprudenza del Tribunale (ordinanza del presidente del Tribunale 7 giugno 1991, causa T-19/91 R, Vichy/Commissione, Racc. pag. II-265).

    22 Per quel che riguarda il piano che prevede l' eliminazione di 740 posti di lavoro per l' anno 1993, la Commissione afferma inoltre che incombeva ai richiedenti l' onere di dimostrare che né la normativa nazionale né i rimedi giurisdizionali interni consentirebbero loro di evitare il pregiudizio derivante dall' attuazione del piano stesso (ordinanza del presidente della Corte 15 giugno 1987, causa 142/87 R, Belgio/Commissione, Racc. pag. 2589). Essa sottolinea, a tale riguardo, che il codice del lavoro francese prevede degli obblighi, a carico del datore di lavoro che intenda procedere a licenziamenti per motivi di ordine economico, nei confronti sia dei lavoratori e dei loro rappresentanti sia delle autorità amministrative, obblighi la cui inosservanza è specificamente sanzionata.

    23 La Commissione fa inoltre valere che non può in alcun caso sussistere una correlazione tra una decisione che autorizza un' operazione di concentrazione, da un lato, ed eventuali misure di licenziamento adottate dall' acquirente di un' impresa, dall' altro. Ad avviso della Commissione, l' assunto dei richiedenti secondo il quale un' operazione di concentrazione determinerebbe sempre una riduzione dei posti di lavoro e che il provvedimento di autorizzazione della stessa concentrazione renderebbe operativa la prevista eliminazione di posti di lavoro avrebbe come corollario quello di attribuire carattere di automaticità a qualsiasi istanza, proposta dai rappresentanti del personale delle imprese interessate, di sospensione dell' esecuzione di una decisione che autorizzi un' operazione di concentrazione.

    24 La Commissione fa rilevare infine che, anche nell' ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che i richiedenti abbiano dimostrato il ricorrere dell' urgenza, la valutazione comparativa dei rispettivi interessi delle parti dovrebbe portare ad un rigetto della domanda di provvedimenti provvisori, soprattutto in considerazione del fatto che tali provvedimenti non inciderebbero solo sugli interessi dei richiedenti ma altresì su quelli del gruppo Nestlé, che non è parte in questo procedimento sommario. Peraltro, considerando che l' operazione di concentrazione è già stata realizzata, la sospensione dell' esecuzione della decisione potrebbe, secondo la Commissione, dar luogo a conseguenze irreversibili sulla concorrenza nel settore interessato, nella misura in cui, nel caso di specie, la concessione della sospensiva comporterebbe in primo luogo un differimento della cessione delle controverse attività da parte della Nestlé e il consolidamento nel tempo di una situazione di posizione dominante, che è proprio ciò che la decisione si propone di evitare.

    25 Quanto al "fumus boni juris", la Commissione ritiene che i motivi di annullamento dedotti dai richiedenti siano irricevibili o, quanto meno, infondati. Per quel che riguarda, in particolare, il motivo relativo all' inosservanza di forme essenziali, la Commissione rileva che le argomentazioni relative alla mancata informazione preventiva ed alla violazione del diritto di consultazione del fascicolo sono prive di fondamento. La Commissione sottolinea che, pur senza entrare nella questione se il sindacato CGT possa essere considerato un rappresentante riconosciuto dei lavoratori ai sensi dell' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89 e figurare, pertanto, tra le parti "direttamente interessate" alle quali l' art. 18, n. 3 dello stesso regolamento riconosce il diritto di consultare il fascicolo, sia il sindacato CGT sia le altre parti richiedenti hanno avuto la possibilità di avvalersi dei mezzi messi a loro disposizione dalla normativa comunitaria vigente in materia di concentrazioni e che la Commissione non può essere ritenuta responsabile per il fatto che il sindacato CGT abbia chiesto di intervenire nel procedimento solo in una fase molto avanzata del medesimo, né tantomeno per il fatto che esso non abbia domandato di prendere conoscenza del fascicolo, né infine per il fatto che lo stesso non si sia avvalso dell' assistenza di un legale nel corso della riunione organizzata dalla Commissione. Quest' ultima sostiene, al contrario, che le preoccupazioni espresse dai rappresentanti del sindacato CGT sono state prese in seria considerazione, come sarebbe dimostrato dal fatto che essa avrebbe prontamente risposto alla richiesta di informazioni che le era stata rivolta dai suddetti rappresentanti, organizzando un incontro con gli stessi e invitandoli a presentare ulteriori osservazioni scritte successivamente alla riunione, invito da essi effettivamente accolto.

    26 Quanto al motivo relativo ad un' asserita violazione dei diritti sociali fondamentali, in quanto non sarebbe stato debitamente preso in considerazione l' impatto sociale dell' operazione di concentrazione in termini di eliminazione di posti di lavoro, la Commissione ricorda che il regolamento relativo al controllo delle operazioni di concentrazione persegue l' obiettivo di tutelare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune, nella prospettiva del completamento del mercato interno. E' indubbio, riconosce la Commissione, che, all' atto della valutazione degli effetti sulla concorrenza dell' operazione di concentrazione, essa deve procedere rimanendo nell' ambito generale della realizzazione degli obiettivi fondamentali enunciati nell' art. 2 del Trattato CEE, ivi compreso l' obiettivo del rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità, di cui all' art. 130 A del Trattato CEE. Tuttavia, affinché siano presi in considerazione gli effetti sull' occupazione dell' operazione di cui trattasi, sarebbe necessario che tali effetti siano, per la loro rilevanza, tali da mettere in discussione la realizzazione di uno degli obiettivi sopra menzionati e, in particolare, lo sviluppo dell' occupazione. Ebbene, né l' acquisizione della Perrier da parte della Nestlé, né tantomeno la cessione delle attività che dovrà essere effettuata per ottemperare alle condizioni poste dalla decisione, sarebbero di natura tale da compromettere in modo specifico i suddetti obiettivi.

    Valutazione del giudice del procedimento sommario

    A ° Sul regolamento n. 4064/89

    27 Si deve rilevare, preliminarmente, come la presente istanza di provvedimenti provvisori rappresenti il primo caso nel quale il giudice comunitario è chiamato a decidere specificamente in merito ad una domanda di sospensione dell' esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione a norma dei poteri ad essa attribuiti dal regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese. Tale regolamento ha affidato alla Commissione il compito di esercitare un controllo preventivo delle operazioni di concentrazione che rivestono una dimensione comunitaria, in funzione della necessità di tutelare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune, nella prospettiva del completamento del mercato interno e del suo ulteriore approfondimento. In quest' ottica, il legislatore comunitario ha ritenuto che, sebbene le operazioni di ristrutturazione delle imprese nell' ambito della Comunità e, in particolare, le operazioni di concentrazione, meritino un apprezzamento positivo in quanto corrispondono alle esigenze di una concorrenza di tipo dinamico e sono atte ad accrescere la competitività dell' industria europea, a migliorare le condizioni di crescita e ad elevare il tenore di vita, è tuttavia necessario vigilare affinché questi processi di ristrutturazione non comportino un pregiudizio durevole per la concorrenza (v. punti 4 e 5 dei 'considerando' del regolamento n. 4064/89).

    28 A tale riguardo, si deve osservare che, come risulta dal tredicesimo 'considerando' del regolamento n. 4064/89, la Commissione, per stabilire se le operazioni di concentrazione siano o meno compatibili con il mercato comune, in funzione del loro effetto sulla struttura della concorrenza nella Comunità, deve procedere alla sua valutazione attendendosi all' ambito generale della realizzazione degli obiettivi fondamentali enunciati nell' art. 2 del Trattato CEE, compreso quello del rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità di cui all' art. 130 A del Trattato CEE.

    29 Si deve inoltre rilevare che, ai sensi dell' art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89, la Commissione può subordinare una decisione con la quale essa dichiara la compatibilità di un' operazione di concentrazione con il mercato comune a condizioni ed oneri intesi a garantire che le imprese interessate rispettino gli impegni assunti nei suoi confronti per modificare il progetto iniziale di concentrazione.

    30 Infine, va rilevato che, allo scopo di garantire l' efficacia del controllo e la certezza del diritto nei confronti delle imprese interessate, la Commissione è tenuta al rispetto rigoroso dei termini previsti per l' avvio di un procedimento nonché per l' adozione della decisione finale, intervenendo, in caso contrario, una presunzione di compatibilità con il mercato comune.

    B ° Sull' irricevibilità manifesta dei ricorsi principali

    31 Emerge da una giurisprudenza costante che "(...) qualora venga dedotta l' irricevibilità manifesta del ricorso, compete al giudice del procedimento sommario accertare, prima facie, la sussistenza di elementi che consentano di concludere, con una certa probabilità, per la ricevibilità del ricorso" (v., in ultimo, ordinanza del presidente del Tribunale 23 marzo 1992, Cimenteries CBR e a./Commissione, citata).

    32 A tale riguardo, va ricordato che chi non sia destinatario di una decisione può far valere di essere interessato ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, unicamente se la decisione lo riguardi a causa di determinate qualità sue particolari o di una situazione di fatto che lo contraddistingua rispetto a chiunque altro e, per questo motivo, lo individui in modo analogo al destinatario (sentenza della Corte 22 ottobre 1986, causa 75/84, Metro/Commissione, Racc. pag. 3021).

    33 Nella sua giurisprudenza in tema di legittimazione ad agire dei terzi, sia in materia di concorrenza e di aiuti di Stato sia in materia di dumping e sovvenzioni, la Corte ha statuito che, nei casi in cui un regolamento offre alle imprese delle garanzie procedurali che consentano loro di chiedere alla Commissione di accertare un' infrazione delle norme comunitarie o di presentare osservazioni nell' ambito di un procedimento amministrativo, tali imprese devono disporre di un' azione a tutela dei loro interessi legittimi (v. sentenze della Corte 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione, Racc. pag. 1875; 4 ottobre 1983, causa 191/82, Fediol/Commissione, Racc. pag. 2913 e 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz/Commissione, Racc. pag. 391). La necessità di tutelare degli interessi legittimi può dunque costituire un criterio determinante, allorché si tratta di stabilire se una persona fisica o giuridica possa essere considerata direttamente e individualmente interessata da una decisione, alla stregua di un destinatario di quest' ultima.

    34 Nella fattispecie, va rilevato che, diversamente dalle corrispondenti disposizioni dei regolamenti che disciplinano i procedimenti relativi all' applicazione degli att. 85 e 86 del Trattato CEE, l' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89, attribuisce espressamente ai rappresentanti riconosciuti dei lavoratori di un' impresa che sia oggetto di un' operazione di concentrazione il diritto di essere sentiti allo stesso titolo delle altre persone fisiche o giuridiche che dimostrino un sufficiente interesse. Stando così le cose, la questione volta ad accertare in quale misura i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori di un' impresa oggetto di un' operazione di concentrazione possano disporre di un' azione a tutela dei propri interessi legittimi richiede un esame approfondito.

    35 Da quanto precede risulta che il giudice non può, in questa fase, concludere nel senso dell' irricevibilità manifesta del ricorso di annullamento della decisione controversa.

    C ° Sulla valutazione comparativa degli interessi

    36 Si deve ricordare che la presente domanda di provvedimenti provvisori è intesa ad ottenere, in via principale, la sospensione dell' esecuzione della decisione con la quale la Commissione ha autorizzato l' assunzione del controllo della Perrier da parte della Nestlé e, in subordine, che il Tribunale ordini alla Commissione di ingiungere alla Nestlé di sospendere ogni provvedimento di cancellazione di posti di lavoro e di trasferimento a terzi del controllo di una qualsiasi entità del gruppo Perrier.

    37 Con riguardo alla domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata, va rilevato, in via preliminare, che un provvedimento in tal senso comporterebbe la sospensione, durante l' intero contenzioso, dell' autorizzazione concessa dalla Commissione all' operazione di concentrazione notificata e, di conseguenza, dell' esercizio, da parte della Nestlé, dei suoi diritti di voto nell' ambito del gruppo Perrier, il che potrebbe gravemente ostacolare il funzionamento stesso delle imprese del gruppo.

    38 In ordine alla domanda di provvedimenti provvisori volta ad ottenere che il Tribunale ordini alla Commissione di ingiungere alla Nestlé il differimento di ogni azione che abbia per oggetto il trasferimento a terzi del controllo di una qualsiasi entità del gruppo Perrier, si deve altresì rilevare che un provvedimento di tal genere implicherebbe la sospensione dell' esecuzione degli impegni, descritti sopra al punto 8, assunti dalla Nestlé nei confronti della Commissione, determinando in tal modo il perdurare di una situazione di posizione dominante suscettibile di causare conseguenze irreversibili sulla concorrenza nel settore interessato, situazione questa alla quale le condizioni e gli oneri imposti dalla decisione intendono precisamente porre fine. Infatti, il rispetto dei suddetti impegni, nei termini stabiliti dalla decisione, è la condizione alla quale è subordinata l' autorizzazione concessa dalla Commissione alla realizzazione dell' operazione di concentrazione notificata.

    39 Dinanzi a simili circostanze di fatto e di diritto, incombe al giudice del procedimento sommario il compito di effettuare una valutazione complessiva, tenendo conto non solo dell' interesse dei richiedenti, da una parte, e dell' interesse della Commissione al ristabilimento di una concorrenza effettiva, dall' altra (v. ordinanze del presidente della Corte 16 febbraio 1987, causa 45/87 R, Commissione/Irlanda, Racc. pag. 783; 13 giugno 1989, causa 56/89 R, Publishers Association/Commissione, Racc. pag. 1693 e ordinanza del presidente del Tribunale 16 giugno 1992, cause riunite T-24/92 R e T-28/92 R, Langnese e Schoeller/Commissione, Racc. pag. II-1839), ma anche degli interessi di terzi quali la Nestlé (ordinanza del presidente della Corte 22 maggio 1978, causa 92/78 R, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 1129), in modo da evitare, nel contempo, la creazione di una situazione irreversibile e l' instaurarsi di un pregiudizio grave e irreparabile nei confronti di una delle parti nella controversia o di un terzo o, ancora, nell' interesse pubblico.

    40 A tale riguardo, è opportuno ricordare che, come risulta dall' ordinanza del presidente della Corte 22 maggio 1978, Simmenthal/Commissione, citata, in una situazione come quella del caso di specie, in cui i provvedimenti richiesti al giudice del procedimento sommario possono incidere gravemente sui diritti e sugli interessi di terzi i quali non sono parti nella controversia e non hanno quindi potuto essere sentiti, siffatto provvedimento potrebbe comunque giustificarsi soltanto qualora risultasse che, altrimenti, i richiedenti sarebbero esposti ad una situazione atta a minacciare la loro stessa esistenza.

    41 Alla luce di queste considerazioni, spetta al giudice del procedimento sommario valutare se ricorrano, nella fattispecie in esame, tutti i presupposti di diritto per la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti.

    D ° Sull' esistenza di un danno grave e irreparabile

    42 Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori dev' essere valutato in relazione alla necessità di statuire in via provvisoria al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Il richiedente è pertanto tenuto a provare di non poter attendere l' esito della causa principale senza dover subire personalmente un danno che comporterebbe conseguenze gravi ed irreparabili (v. ordinanza del presidente della Corte 15 giugno 1987, Belgique/Commissione, punto 23 della motivazione, citata).

    43 Si deve ricordare che i richiedenti sostengono che l' urgenza della sospensione richiesta deriva dall' annuncio, effettuato dalla Nestlé alla fine del mese di settembre 1992, di un piano che prevede la cancellazione di 740 posti di lavoro per l' anno 1993, piano al quale dovrebbe far seguito, sempre secondo i richiedenti, l' annuncio di ulteriori esuberi dovuti non solo alle rilevanti cessioni di attività imposte dalla decisione controversa, ma anche all' esistenza, all' interno della Nestlé, di strutture analoghe a quelle presenti nell' ambito del gruppo Perrier. I richiedenti fanno valere, in particolare, che in mancanza di un diritto generale, previsto dalla normativa francese, alla reintegrazione nel posto di lavoro in seguito ad un licenziamento ingiustificato o illegittimo, l' unica forma di riparazione prevista consiste, di regola, nel versamento di un' indennità.

    44 Per quanto attiene, in primo luogo, al piano per la riduzione dell' organico, emerge dal fascicolo che, nel corso della riunione della commissione aziendale del 23 settembre 1992, la nuova direzione della Perrier ha informato i rappresentanti del personale dell' esistenza di un progetto per l' attuazione, nel corso dell' anno 1993, di un piano per la riduzione del personale senza far ricorso a licenziamenti, che interessava 750 posti di lavoro per il 1993. Questo piano, che a quanto sostiene la direzione della Perrier consentirebbe di evitare il ricorso ai licenziamenti, sarebbe strutturato in tre parti e cioè, un piano di formazione, un piano di prepensionamenti subordinato al raggiungimento di un' intesa con le autorità pubbliche e un piano di riqualificazione professionale, relativo essenzialmente al lavoro ad orario ridotto o al lavoro intermittente. Il piano suddetto avrebbe fatto seguito a un piano di ristrutturazione del personale del gruppo Perrier, stabilito dalla precedente direzione e presentato nel 1991 alle autorità amministrative locali e ai rappresentanti del personale, che non sarebbe stato applicato a causa delle vicende sopravvenute nel frattempo. Come riconosciuto dai richiedenti nel corso dell' udienza, solo in caso di rifiuto, da parte degli interessati, delle condizioni previste nel piano di riduzione del personale sarebbero state adottate, nei confronti di questi ultimi, misure di licenziamento "in tronco".

    45 Per quanto concerne, invece, il rischio di eliminazione di posti di lavoro derivante dalla cessione di attività imposta dalla decisione controversa, è opportuno sottolineare, in primo luogo, che, come emerge dal trentunesimo 'considerando' del regolamento n. 4064/89, questo regolamento non pregiudica in alcun modo i diritti collettivi dei lavoratori, quali riconosciuti dalle imprese interessate. Va osservato, in secondo luogo, che, a norma degli artt. 3 e 4 della direttiva 77/187, i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono trasferiti al cessionario, fermo restando che il trasferimento non costituisce di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Ne consegue che, in via di principio, una decisione che autorizza una concentrazione non può incidere sui diritti dei dipendenti dell' impresa che è stata oggetto di un trasferimento di proprietà in seguito ad un' operazione di concentrazione.

    46 Alla luce di quanto precede, è giocoforza constatare che, quand' anche il danno asserito presentasse carattere di sufficiente certezza, tale danno non deriverebbe comunque direttamente dalla decisione impugnata o dall' esecuzione della stessa.

    47 Conseguentemente, e senza che sia necessario prendere in esame i motivi dedotti dai richiedenti a sostegno di un "fumus boni juris" della domanda principale, si deve constatare che i presupposti di diritto per la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti non sono soddisfatti e che la relativa domanda deve essere respinta.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

    così provvede:

    1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

    2) Le spese sono riservate.

    Lussemburgo, 15 dicembre 1992

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