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Document 61991CJ0109

    Sentenza della Corte del 6 ottobre 1993.
    Gerardus Cornelis Ten Oever contro Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Glazenwassers- en Schoonmaakbedrijf.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kantongerecht di Utrecht - Paesi Bassi.
    Parità di retribuzioni fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Pensione di reversibilità - Limitazione dell'efficacia nel tempo della sentenza C-262/88, Barber.
    Causa C-109/91.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-04879

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:833

    61991J0109

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 6 OTTOBRE 1993. - GERARDUS CORNELIS TEN OEVER CONTRO STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR HET GLAZENWASSERS- EN SCHOONMAAKBEDRIJF. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: KANTONGERECHT UTRECHT - PAESI BASSI. - PARITA DI RETRIBUZIONE FRA LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E DI SESSO FEMMINILE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA - LIMITAZIONE DELL'EFFICACIA NEL TEMPO DELLA SENTENZA C-262/88, BARBER. - CAUSA C-109/91.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-04879
    edizione speciale svedese pagina I-00341
    edizione speciale finlandese pagina I-00375


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Retribuzione ° Nozione ° Pensione di reversibilità corrisposta da un regime convenzionale privato ° Inclusione ° Prestazione destinata al superstite del lavoratore ° Irrilevanza

    (Trattato CEE, art. 119)

    2. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Art. 119 del Trattato ° Applicabilità ai regimi pensionistici convenzionali privati ° Accertamento nella sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88 ° Efficacia limitata alle prestazioni dovute per i periodi lavorativi successivi alla data della pronuncia della suddetta sentenza

    (Trattato CEE, art. 119)

    Massima


    1. Una pensione di riversibilità erogata da un regime pensionistico convenzionale privato, le cui norme non sono state fissate direttamente dalla legge, ma sono il risultato di una concertazione tra le parti sociali, essendosi la pubblica autorità, su richiesta delle organizzazioni padronali e sindacali considerate rappresentative, limitata a dichiarare il regime obbligatorio per tutto il settore professionale, e il cui finanziamento è garantito esclusivamente dai lavoratori e dai datori di lavoro del settore considerato, con esclusione di qualsiasi intervento finanziario pubblico, rientra nella nozione di retribuzione ai sensi dell' art. 119 del Trattato, con la conseguenza che essa è soggetta al divieto, sancito da questa disposizione, delle discriminazioni basate sul sesso.

    La circostanza che la pensione di riversibilità, per definizione, non è corrisposta al lavoratore, ma al superstite, non è atta ad infirmare questa interpretazione, in quanto il diritto ad una tale prestazione è un vantaggio che trae origine dall' affiliazione al regime del coniuge del superstite, per modo che la pensione spetta a quest' ultimo nell' ambito del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il suddetto coniuge e gli è corrisposta in conseguenza dell' attività lavorativa di quest' ultimo.

    2. Alla stregua della sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, la diretta efficacia dell' art. 119 del Trattato può essere fatta valere per esigere la parità di trattamento in materia di pensioni erogate da regimi convenzionali privati soltanto con riferimento alle prestazioni dovute per i periodi lavorativi successivi alla data della pronuncia della suddetta sentenza, fatta salva l' eccezione prevista per i lavoratori o per i loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, esperito un' azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale.

    Parti


    Nel procedimento C-109/91,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Kantongerecht te Utrecht (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Gerardus Cornelis Ten Oever

    e

    Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Glazenwassers- en Schoonmaakbedrijf,

    domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 119 del Trattato CEE, nonché della limitazione dell' efficacia nel tempo della sentenza della Corte 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber (Racc. pag. I-1889),

    LA CORTE,

    composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,

    avvocato generale: W. Van Gerven

    cancelliere: signor H. von Holstein, vicecancelliere, e signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    ° per il signor G.C. Ten Oever, dal signor I.P.M. Boelens, collaboratore della Stichting De Ombudsman;

    ° per la Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Glazenwassers- en Schoonmaakbedrijf, dagli avv.ti M. van Empel e O.W. Brouwer, del foro di Amsterdam;

    ° per il governo olandese, dal signor T.P. Hofstee, segretario generale supplente presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

    ° per il governo del Regno Unito, dalla signora R. Caudwell, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente;

    ° per il governo tedesco, dai signori E. Roeder, Regierungsdirektor presso il ministero federale dell' Economia, e C.D. Quassowski, Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;

    ° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signorina K. Banks e dal signor B.J. Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le osservazioni orali del signor G.C. Ten Oever, della Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Glazenwassers- en Schoonmaakbedrijf, del governo olandese, rappresentato dai signori J.W. de Zwaan e T. Heukels, viceconsiglieri giuridici presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, del governo britannico, rappresentato da Sir Nicholas Lyell, QC, dai signori S. Richards e N. Paines, barristers, e dal signor J. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, del governo tedesco e della Commissione all' udienza del 26 gennaio 1993,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 aprile 1993,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 28 marzo 1991, pervenuta in cancelleria il 9 aprile seguente, il Kantongerecht te Utrecht (Paesi Bassi) ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 119 dello stesso Trattato, con riguardo alla pensione di riversibilità prevista da un regime pensionistico convenzionale privato, nonché della sentenza della Corte 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber (Racc. pag. I-1889), per quanto riguarda la limitazione della sua efficacia nel tempo.

    2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra il signor G.C. Ten Oever e la Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Glazenwassers- en Schoonmaakbedrijf (in prosieguo: il "fondo pensioni") in merito alla concessione di una pensione vedovile.

    3 Fino alla sua morte, avvenuta il 13 ottobre 1988, la moglie del signor Ten Oever era iscritta ad un regime pensionistico convenzionale d' impresa, finanziato dai datori di lavoro e dai lavoratori. All' epoca il regolamento del suddetto regime prevedeva una pensione di riversibilità a beneficio delle sole vedove. Solo il 1 gennaio 1989 questo diritto veniva esteso ai vedovi.

    4 In seguito al decesso della moglie, il signor Ten Oever chiedeva la concessione di una pensione vedovile. Questa gli veniva negata dal fondo pensioni in quanto non era prevista dal regolamento del regime vigente al momento del decesso della signora Ten Oever. Peraltro, in risposta all' argomento del signor Ten Oever che si basava sulla citata sentenza Barber per sostenere che la pensione richiesta doveva essere considerata una retribuzione ai sensi dell' art. 119 del Trattato e che, pertanto, nessuna discriminazione tra uomini e donne era ammissibile, il fondo pensioni replicava che questa sentenza era stata pronunciata successivamente alla morte della signora Ten Oever e che la sua efficacia era stata limitata nel tempo.

    5 Investito della domanda del signor Ten Oever tendente a far dichiarare che il fondo pensioni era tenuto a concedergli la pensione di cui trattasi, il Kantongerecht te Utrecht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

    "1) Se le prestazioni ai superstiti integrative del regime legale (come, nel caso di specie, il pagamento di una pensione al coniuge superstite) debbano essere intese come retribuzione ai sensi dell' art. 119 del Trattato CEE ovvero come i vantaggi contemplati in questo articolo.

    2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se il dettato dell' art. 119 del Trattato CEE implichi per il ricorrente:

    a) un diritto al pagamento di una pensione di superstite a decorrere dalla data del decesso del coniuge (nel caso di specie, 13 ottobre 1988),

    b) un uguale diritto a decorrere dalla data della sentenza della Corte 17 maggio 1990,

    c) nessun diritto, poiché il coniuge è deceduto prima del 17 maggio 1990".

    6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    Sulla prima questione

    7 Con la prima questione il giudice a quo mira ad accertare se una pensione di riversibilità, come quella controversa nel caso di specie, rientri nella nozione di retribuzione ai sensi dell' art. 119 del Trattato, con la conseguenza che essa sarebbe soggetta al divieto delle discriminazioni sancito da questa disposizione.

    8 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la nozione di retribuzione di cui al secondo comma dell' art. 119 comprende tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano pagati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell' impiego di quest' ultimo. La circostanza che talune prestazioni siano corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro non esclude che esse possano avere carattere di retribuzione, ai sensi dell' art. 119 (v., in particolare sentenza Barber, citata, punto 12 della motivazione).

    9 Al contrario, la nozione di retribuzione così definita non può riguardare i regimi o le prestazioni previdenziali come, ad esempio, le pensioni di vecchiaia, direttamente disciplinate dalla legge al di fuori di qualsiasi concertazione nell' ambito dell' impresa o della categoria professionale interessata, e obbligatorie per categorie generali di lavoratori. Detti regimi permettono infatti ai lavoratori di fruire di un sistema legale al cui finanziamento i lavoratori, i datori di lavoro ed eventualmente la pubblica amministrazione contribuiscono non tanto in funzione del rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore, quanto in base a considerazioni di politica sociale (sentenza 25 maggio 1971, causa 80/70, Defrenne, Racc. pag. 445, punti 7 e 8 della motivazione).

    10 Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che le norme del regime pensionistico di cui trattasi non sono state fissate direttamente dalla legge, ma sono il risultato di una concertazione tra le parti sociali, essendosi la pubblica autorità limitata, su richiesta delle organizzazioni padronali e sindacali considerate rappresentative, a dichiarare il regime obbligatorio per tutto il settore professionale.

    11 E' pacifico peraltro che questo regime pensionistico è finanziato unicamente dai lavoratori e dai datori di lavoro del settore considerato, con esclusione di qualsiasi intervento finanziario pubblico.

    12 Ne consegue che la controversa pensione di riversibilità rientra nella sfera di applicazione dell' art. 119 del Trattato.

    13 Questa interpretazione non è infirmata dalla circostanza che la pensione di riversibilità, per definizione, non è corrisposta al lavoratore, ma al coniuge superstite. Va rilevato, infatti, che il diritto ad una tale prestazione è un vantaggio che trae origine dall' affiliazione al regime del coniuge del superstite, per modo che la pensione spetta a quest' ultimo nell' ambito del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il suddetto coniuge e gli è corrisposta in conseguenza dell' attività lavorativa svolta da quest' ultimo.

    14 La prima questione pregiudiziale dev' essere pertanto risolta nel senso che una pensione per i superstiti prevista da un regime pensionistico convenzionale privato che presenti le caratteristiche di quello su cui verte la controversia nella causa principale rientra nel campo d' applicazione dell' art. 119 del Trattato CEE.

    Sulla seconda questione

    15 Con la seconda questione si chiede in sostanza alla Corte di pronunciarsi sulla portata esatta della limitazione dell' efficacia nel tempo della sentenza Barber, citata dianzi.

    16 E' sufficiente rilevare, al riguardo, che la suddetta limitazione è stata disposta nello specifico contesto di prestazioni (in particolare pensionistiche) previste da regimi convenzionali privati, che sono state qualificate retribuzione ai sensi dell' art. 119 del Trattato.

    17 Questa decisione teneva conto della particolarità di questa forma di retribuzione, consistente in una dissociazione nel tempo tra la costituzione del diritto a pensione, che matura gradualmente durante tutta la carriera del lavoratore, e l' effettiva erogazione della prestazione, che è invece rimandata al raggiungimento di un' età determinata.

    18 La Corte ha anche preso in considerazione le peculiarità dei sistemi di finanziamento delle pensioni convenzionali e quindi i nessi contabili esistenti in ciascun caso particolare tra i contributi periodici e gli importi da pagare in futuro.

    19 Tenuto conto altresì delle ragioni che hanno giustificato la limitazione dell' efficacia nel tempo della sentenza Barber, indicate nel punto 44 di questa, occorre precisare che la parità di trattamento in materia di pensioni erogate da regimi convenzionali privati può essere fatta valere soltanto per le prestazioni dovute per i periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990, data della sentenza, fatta salva l' eccezione prevista per i lavoratori o per i loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, esperito un' azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale.

    20 La seconda questione pregiudiziale va pertanto risolta nel senso che, alla stregua della sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, la diretta efficacia dell' art. 119 del Trattato può essere fatta valere, per esigere la parità di trattamento in materia di pensioni erogate da regimi convenzionali privati, soltanto con riferimento alle prestazioni dovute per i periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990, fatta salva l' eccezione prevista per i lavoratori o per i loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, esperito un' azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    21 Le spese sostenute dai governi olandese, tedesco, del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE,

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Kantongerecht te Utrecht con ordinanza 28 marzo 1991, dichiara:

    1) Una pensione per i superstiti prevista da un regime pensionistico convenzionale privato che presenti le caratteristiche di quello su cui verte la controversia nella causa principale rientra nel campo d' applicazione dell' art. 119 del Trattato CEE.

    2) Alla stregua della sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, la diretta efficacia dell' art. 119 del Trattato può essere fatta valere, per esigere la parità di trattamento in materia di pensioni erogate da regimi convenzionali privati, soltanto con riferimento alle prestazioni dovute per i periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990, fatta salva l' eccezione prevista per i lavoratori o per i loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, esperito un' azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale.

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