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Document 61989CJ0384

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 gennaio 1991.
    Procedimento penale a carico di Gérard Tomatis e Christian Fulchiron.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Nice - Francia.
    Tariffa doganale comune - Voce doganale 87.02 - Autoveicoli per il trasporto di persone o di merci.
    Causa C-384/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-00127

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:31

    61989J0384

    SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 24 GENNAIO 1991. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI GERARD TOMATIS E CHRISTIAN FULCHIRON. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE - FRANCIA. - TDC - VOCE 87.02 - AUTOVEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE O MERCI. - CAUSA C-384/89.

    raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-00127
    Pub.RJ pagina Pub somm


    Massima
    Parti
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Interpretazione vertente sull' applicabilità di una disposizione di diritto comunitario in forza del rinvio operato dal diritto nazionale - Competenza a fornire detta interpretazione

    (Trattato CEE, art. 177)

    2. Tariffa doganale comune - Voci doganali - Classificazione delle merci - Criteri - Caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto

    3. Tariffa doganale comune - Voci doganali - "Autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti" ai sensi della sottovoce 87.02 A - Autoveicoli con la parte posteriore predisposta per ospitare sedili fissi e provvista di vetri e di una porta o di un portellone posteriore - Inclusione

    4. Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Modifica da parte delle autorità di uno Stato membro della classificazione operata per un prodotto al momento dello sdoganamento in un altro Stato membro - Modifica per la riscossione di dazi doganali suppletivi - Inammissibilità - Modifica per altri fini - Ammissibilità

    Massima


    1. Non emerge né dal dettato dell' art. 177 del Trattato né dall' oggetto del procedimento istituito da questo articolo che gli autori del Trattato abbiano inteso escludere dalla competenza della Corte i rinvii pregiudiziali vertenti su una disposizione di diritto comunitario nel caso particolare in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvia al contenuto di detta disposizione per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna a questo Stato (v. sentenza 8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher, causa C-231/89, Racc. pag. I-4003).

    2. Per costante giurisprudenza, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci deve venire reperito in linea generale nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, come sono definite dal tenore delle voci della Tariffa doganale comune e dalle note delle sezioni o dei capitoli.

    3. La sottovoce 87.02 A, autoveicoli per il trasporto delle persone, compresi gli autoveicoli misti, della Tariffa doganale comune va interpretata nel senso che essa comprende autoveicoli in cui lo spazio dietro il posto di guida è predisposto per il montaggio di sedili fissi, ribaltabili o amovibili, e che sono provvisti di vetri laterali, di una porta posteriore laterale o di un portellone nonché di finiture interne simili a quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone.

    4. Qualora una merce proveniente da un paese terzo sia stata importata in uno Stato membro e messa in libera pratica dopo il versamento dei dazi corrispondenti alla classificazione doganale adottata dalle autorità di questo Stato membro, le autorità degli altri Stati membri non possono più riclassificarla sotto altre voci della Tariffa doganale comune o riscuotere dazi doganali suppletivi. Tuttavia, la classificazione doganale adottata dalle autorità di uno Stato membro per un prodotto può essere modificata dalle autorità di un altro Stato membro, vuoi per la classificazione di altri esemplari dello stesso prodotto, vuoi per l' applicazione del loro diritto nazionale.

    Parti


    Nel procedimento C-384/89,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de grande instance di Nizza nella causa penale dinanzi ad esso pendente contro

    Gérard Tomatis e Christian Fulchiron,

    domanda vertente sull' interpretazione della voce doganale 87.02, autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci, della Tariffa doganale comune,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta dai signori T.F. O' Higgins, presidente di sezione,

    G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,

    avvocato generale: F.G Jacobs

    cancelliere: D. Louterman, amministratore principale

    (motivazione non riprodotta)

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de grande instance di Nizza con ordinanza 13 gennaio 1989, dichiara:

    Dispositivo


    1) La sottovoce doganale 87.02 A della Tariffa doganale comune dev' essere interpretata nel senso che essa comprende autoveicoli in cui lo spazio dietro il posto di guida è predisposto per il montaggio di sedili fissi, ribaltabili o amovibili, e che sono provvisti di vetri laterali, di una porta posteriore laterale o di un portellone nonché di finiture interne simili a quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone.

    2) La classificazione doganale adottata dalle autorità di uno Stato membro per un prodotto può essere modificata dalle autorità di un altro Stato membro, vuoi per la classificazione di altri esemplari dello stesso prodotto, vuoi per l' applicazione del loro diritto nazionale.

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