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Document 61989CJ0358

    Sentenza della Corte del 16 maggio 1991.
    Extramet Industrie SA contro Consiglio delle Comunità europee.
    Dumping - Importatori - Ricorso per annullamento - Ricevibilità.
    Causa C-358/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-02501

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:214

    61989J0358

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 16 MAGGIO 1991. - EXTRAMET INDUSTRIE SA CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - DUMPING - IMPORTATORI - RICORSO D'ANNULLAMENTO - RICEVIBILITA. - CAUSA C-358/89.

    raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02501


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Ricorso per annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che istituisce dazi antidumping - Importatore-utilizzatore del prodotto considerato

    (Trattato CEE, art. 173, secondo comma)

    Massima


    Benché alla luce dei criteri dell' art. 173, secondo comma, del Trattato i regolamenti istitutivi di dazi antidumping abbiano effettivamente, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che le loro disposizioni possano riguardare individualmente determinati operatori economici.

    Ne consegue che i provvedimenti con cui sono istituiti dazi antidumping possono, in determinate circostanze e senza perdere la propria natura regolamentare, riguardare individualmente determinati operatori economici, i quali hanno pertanto titolo per chiederne l' annullamento in giudizio.

    Tale ipotesi ricorre, in linea generale, per le imprese produttrici ed esportatrici che possano dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione e del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie, come pure nel caso degli importatori i cui prezzi di rivendita delle merci in questione fungano da parametro per la fissazione del prezzo all' esportazione.

    Deve altresì ritenersi individualmente interessato l' operatore il quale, essendo nel contempo il principale importatore e l' utilizzatore finale del prodotto oggetto del provvedimento antidumping, dimostri inoltre che le sue attività economiche dipendono in larghissima misura dalle sue importazioni e subiscono gravi ripercussioni in conseguenza del controverso regolamento, tenuto conto del ristretto numero di fabbricanti del prodotto considerato nonché della circostanza che esso incontra difficoltà a rifornirsi presso l' unico produttore comunitario, il quale è per giunta il suo principale concorrente per il prodotto finito.

    Questo complesso di elementi è infatti idoneo a dimostrare il ricorrere di una situazione particolare che la contraddistingue rispetto a qualsiasi altro operatore economico.

    Parti


    Nella causa C-358/89,

    Extramet Industrie SA, società di diritto francese con sede in Annemasse (Francia), con l' avv. Chantal Momège, del foro di Parigi, e con l' avvocato domiciliatario Aloyse May, del foro di Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg. Yves Crétien e Erik Stein, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Joerg Kaeser, direttore della direzione Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,

    convenuto,

    sostenuto da

    1) Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Eric L. White, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal sig. Reinhard Wagner, giudice tedesco distaccato presso la Commissione in forza dell' accordo relativo allo scambio di funzionari nazionali, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    2) Péchiney Électrométallurgie SA, società di diritto francese, con sede in Parigi,

    3) Chambre syndicale de l' électrométallurgie e de l' électrochimie, con sede in Parigi,

    entrambe con l' avv. Xavier de Roux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Jacques Loesch, 8, rue Zithe,

    intervenienti,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 18 settembre 1989, n. 2808, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell' Unione Sovietica e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su dette importazioni (GU L 271, pag. 1),

    LA CORTE,

    composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,

    avvocato generale: F.G. Jacobs

    cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le difese orali delle parti all' udienza del 19 febbraio 1991, nel corso della quale la Péchiney Électrométallurgie SA e la Chambre syndicale de l' électrométallurgie e de l' électrochimie, parti intervenienti, sono state rappresentate dall' avv. J. Gunther, del foro di Parigi,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 marzo 1991,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 27 novembre 1989, la Extramet Industrie SA (in prosieguo: la "Extramet"), società di diritto francese, ha proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 18 settembre 1989, n. 2808, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell' Unione Sovietica e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su detta importazione (GU L 271, pag. 1).

    2 La Extramet è la principale impresa importatrice di calcio metallico proveniente, soprattutto, dalla Repubblica popolare cinese e dall' Unione Sovietica. Le importazioni di calcio metallico costituiscono la principale fonte di approvvigionamento della Extramet, società che produce granuli di calcio puro derivati da tale prodotto secondo un processo di ridistillazione da essa elaborato e brevettato, granuli che trovano precipuamente impiego nell' industria metallurgica.

    3 In seguito ad una denuncia presentata dalla Chambre syndicale de l' électrométallurgie e de l' électrochimie (in prosieguo: la "Chambre syndicale"), a nome della Péchiney Électrométallurgie SA (in prosieguo: la "Péchiney"), unica impresa produttrice di calcio metallico nella Comunità e trasformatrice di calcio metallico puro secondo un proprio processo di distillazione, la Commissione adottava il regolamento (CEE) 17 marzo 1989, n. 707, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell' Unione Sovietica (GU L 78, pag. 10).

    4 Dopo una proroga del dazio provvisorio, il Consiglio, con il regolamento controverso, istituiva un dazio antidumping definitivo, con decorrenza dal 21 settembre 1989, sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell' Unione Sovietica, dazio rispettivamente pari al 21,8% ed al 22%.

    5 Risulta dalla motivazione di tale regolamento n. 2808/89 che il produttore comunitario, ossia la Péchiney, e un importatore autonomo (anch' esso impresa di trasformazione del prodotto), nella specie la Extramet, hanno chiesto e ottenuto, dopo l' istituzione del dazio antidumping provvisorio, di poter essere sentiti dalla Commissione ed hanno presentato osservazioni scritte a quest' ultima.

    6 Si legge inoltre nella motivazione del citato regolamento n. 2808/89 che, secondo l' importatore, il produttore comunitario ha causato a sé stesso il pregiudizio subito, tra l' altro, in conseguenza del suo rifiuto di rifornire di calcio metallico l' importatore, inducendo quest' ultimo a presentare un ricorso dinanzi alle autorità francesi per sfruttamento abusivo di posizione dominante.

    7 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l' 11 dicembre 1989, la Extramet ha proposto un' istanza di provvedimenti urgenti al fine di ottenere la sospensione dell' esecuzione del citato regolamento n. 2808/89. Tale domanda di sospensione è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte 14 febbraio 1990.

    8 Con ordinanze 17 gennaio e 22 maggio 1990, la Corte ha ammesso la Commissione, la Péchiney e la Chambre syndicale ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

    9 Con domanda incidentale depositata nella cancelleria della Corte il 15 febbraio 1990, il Consiglio ha sollevato, ai sensi dell' art. 91, n. 1, del regolamento di procedura, un' eccezione d' irricevibilità contro il ricorso della Extramet. Conformemente al n. 3 di questo stesso articolo, la Corte ha deciso di passare alla fase orale con riguardo a tale eccezione.

    10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    11 A sostegno dell' eccezione d' irricevibilità il Consiglio, sostenuto dalle parti intervenienti, argomenta che alla luce di una giurisprudenza costante il ricorso della Extramet diretto all' annullamento del controverso regolamento è irricevibile in quanto la ricorrente sarebbe importatrice autonoma, i cui prezzi di vendita non sarebbero stati presi in considerazione per la fissazione del prezzo all' esportazione, talché essa non verrebbe individualmente interessata.

    12 La Extramet obietta di essere individualmente interessata dal regolamento controverso, per il fatto di essere la principale importatrice, di essere stata coinvolta nel procedimento antidumping e di essere perfettamente individuabile nel regolamento in questione.

    13 Per statuire in ordine alla fondatezza dell' eccezione d' irricevibilità sollevata dal Consiglio, è opportuno ricordare che, benché alla luce dei criteri dell' art. 173, secondo comma, del Trattato i regolamenti istitutivi di dazi antidumping abbiano effettivamente, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che le loro disposizioni possano riguardare individualmente determinati operatori economici (v. sentenze 21 febbraio 1984, Allied Corporation I, punto 11 della motivazione, cause riunite 239/82 e 275/82, Racc. pag. 1005, e 23 maggio 1985, Allied Corporation II, punto 4 della motivazione, causa 53/83, Racc. pag. 1621).

    14 Ne consegue che i provvedimenti con cui sono istituiti dazi antidumping possono, in determinate circostanze e senza perdere la propria natura regolamentare, riguardare individualmente determinati operatori economici, i quali hanno pertanto titolo per chiederne l' annullamento in giudizio.

    15 La Corte ha ammesso che tale ipotesi ricorre, in linea generale, per le imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie (v. sentenze 21 febbraio 1984 e 23 maggio 1985, Allied Corporation I e II, già citate; sentenze 14 marzo 1990, Nashua, cause riunite C-133/87 e C-150/87, Racc. pag. I-719, e Gestetner, causa C-156/87, Racc. pag. I-781), come pure nel caso degli importatori i cui prezzi di rivendita delle merci in questione fungono da parametro per la fissazione del prezzo all' esportazione (v., da ultimo, sentenze 11 luglio 1990, Enital, causa C-304/86, Racc. pag. I-2939, Neotype Techmashexport, causa C-305/86, Racc. pag. I-2945, e Electroimpex, causa C-157/87, Racc. pag. I-3021).

    16 Tale riconoscimento della legittimazione di determinate categorie di operatori economici ad impugnare un regolamento antidumping non toglie tuttavia che altri operatori possano venire ugualmente toccati da tale regolamento, in conseguenza di talune qualità che sono loro peculiari e che li contraddistinguono rispetto a qualsiasi altro soggetto (v. sentenza 15 luglio 1963, Plauman, causa 25/62, Racc. pag. 197).

    17 Orbene, la ricorrente ha fornito prova dell' esistenza di un complesso di elementi atti a dimostrare il ricorrere di una situazione particolare che, in relazione al provvedimento di cui trattasi, la contraddistingue rispetto a qualsiasi altro operatore economico. Essa è infatti la principale importatrice del prodotto oggetto della misura antidumping e, nel contempo, l' utilizzatrice finale di tale prodotto. Inoltre, le sue attività economiche dipendono in larghissima misura dalle suddette importazioni e subiscono gravi ripercussioni in conseguenza del controverso regolamento, tenuto conto del ristretto numero di fabbricanti del prodotto considerato nonché della circostanza che essa incontra difficoltà a rifornirsi presso l' unico produttore comunitario, il quale è per giunta il suo principale concorrente per il prodotto finito.

    18 Ne consegue che l' eccezione d' irricevibilità sollevata dal Consiglio dev' essere respinta.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    19 Le spese sono riservate.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce:

    1) L' eccezione d' irricevibilità è respinta.

    2) Il procedimento proseguirà nel merito.

    3) Le spese sono riservate.

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