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Document 61988CJ0206

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 marzo 1990.
    Procedimento penale contro G. Vessoso e G. Zanetti.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura di Asti - Italia.
    Rifiuti - Nozione.
    Cause riunite C-206/88 e C-207/88.

    Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-01461

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:145

    61988J0206

    SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 28 MARZO 1990. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI GIOVANNI VESSOSO E GIORGIO ZANETTI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: PRETURA DI ASTI - ITALIA. - RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - RIFIUTI - NOZIONE. - CAUSE RIUNITE 206/88 E 207/88.

    raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01461


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Ravvicinamento delle legislazioni - Rifiuti - Direttive 75/442 e 78/319 - Nozione - Oggetti suscettibili di riutilizzazione economica - Inclusione

    ( Direttive del Consiglio 75/442, art . 1, e 78/319, art . 1 )

    Massima


    La nozione di rifiuto, ai sensi dell' art . 1 delle direttive del Consiglio 75/442 e 78/319, non deve intendersi nel senso che esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica . Essa non presuppone che il detentore che si disfa di una sostanza o di un oggetto abbia l' intenzione di escluderne ogni riutilizzazione economica da parte di altre persone .

    Parti


    Nei procedimenti riuniti C-206/88 e C-207/88,

    aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell' art . 177 del trattato CEE, dalla pretura di Asti nei procedimenti penali dinanzi ad essa pendenti nei confronti di

    G . Vessoso, residente in Asti,

    e di

    G . Zanetti, residente in Asti,

    domande vertenti sull' interpretazione dell' art . 1 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti ( GU L 194, pag . 39 ), e dell' art . 1 della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi ( GU L 84, pag . 43 ),

    LA CORTE ( prima sezione ),

    composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, R . Joliet e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,

    avvocato generale : F.G . Jacobs

    cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale

    viste le osservazioni presentate :

    - per il governo della Repubblica italiana, dal sig . P.G . Ferri, avvocato dello tato,

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . S . Fabro, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

    vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 21 novembre 1989,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 13 dicembre 1989,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con due ordinanze 18 dicembre 1987, pervenute in cancelleria il 28 luglio 1988, la pretura di Asti ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art . 1 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti ( GU L 194, pag . 39 ), e dell' art . 1 della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi ( GU L 84, pag . 43 ).

    2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di due procedimenti penali a carico di esercenti di imprese di trasporto accusati di aver trasportato talune sostanze per conto di terzi senza previa autorizzazione, contravvenendo così al decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n . 915 ( GU della Repubblica italiana n . 343, del 15 dicembre 1982, pag . 9071, in prosieguo : il "decreto presidenziale "). Tale decreto, adottato per dare attuazione nel diritto interno alle due direttive menzionate, commina sanzioni penali nei confronti di chi proceda allo smaltimento, ivi compreso il trasporto, di rifiuti per conto di terzi senza aver ottenuto l' autorizzazione della regione italiana competente .

    3 Nelle loro difese, gli imputati hanno sostenuto che le sostanze da essi trasportate non costituivano rifiuti ai sensi del decreto presidenziale, il quale, nell' art . 2, definisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all' abbandono ". Nel caso di specie, le sostanze trasportate sarebbero state suscettibili di riutilizzazione economica e quindi non sarebbero state abbandonate o destinate all' abbandono . Poiché l' attività che ha dato luogo al procedimento penale non rientrerebbe nell' ambito di applicazione del decreto presidenziale, le sanzioni penali da questo previste non sarebbero applicabili .

    4 La pretura, considerato che il decreto presidenziale ha lo scopo di trasporre le due direttive citate nell' ordinamento interno, ha ritenuto di dover interpretare la definizione fornita dall' art . 2 del detto decreto in senso conforme all' art . 1 delle due direttive, a tenore del quale per rifiuto si intende "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l' obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti ".

    5 La pretura di Asti ha pertanto sospeso i due procedimenti ed ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale :

    "Se l' art . 1 della direttiva del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti 75/442 e l' art . 1 della direttiva del Consiglio del 20 marzo 1978 relativa ai rifiuti tossici e nocivi 78/319 vadano intesi nel senso che nella nozione giuridica di rifiuto debbano essere comprese anche le cose, di cui il detentore si sia disfatto, suscettibili però di riutilizzazione economica e se vadano intesi nel senso che la nozione di rifiuto postuli un accertamento sull' esistenza dell' 'animus dereliquendi' nel detentore della sostanza od oggetto ".

    6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti delle cause principali, della normativa pertinente e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

    7 Con la prima parte della questione, la pretura di Asti chiede se la nozione di rifiuto, ai sensi dell' art . 1 delle direttive del Consiglio 75/442 e 78/319, debba intendersi nel senso che esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica .

    8 A questo proposito si deve rilevare che il quarto considerando della direttiva 75/442 e il quinto considerando della direttiva 78/319 sottolineano entrambi l' importanza di favorire il recupero dei rifiuti e l' utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali . Inoltre, l' art . 1, lett . b ), secondo trattino, della direttiva 75/442 e l' art . 1, lett . c ), secondo trattino, della direttiva 78/319 dispongono che per smaltimento dei rifiuti si intendono le operazioni di trasformazione necessarie al riutilizzo, al recupero o al riciclo degli stessi . L' art . 3, n . 1, della direttiva 75/442 e l' art . 4 della direttiva 78/319 obbligano infine gli Stati membri ad adottare le misure atte a promuovere la prevenzione, il riciclo, la trasformazione dei rifiuti e l' estrazione dai medesimi di materie prime ed eventualmente di energia, nonché ogni altro metodo che consenta il riutilizzo dei rifiuti . Emerge da queste varie disposizioni che una sostanza di cui il detentore si disfi può costituire un rifiuto, ai sensi delle direttive 75/442 e 78/319, anche quando sia suscettibile di riutilizzazione economica .

    9 Si deve quindi risolvere la prima parte della questione nel senso che la nozione di rifiuto, ai sensi dell' art . 1 delle direttive del Consiglio 75/442 e 78/319, non deve intendersi nel senso che esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica .

    10 Con la seconda parte della questione, la pretura di Asti chiede se la nozione di rifiuto, ai sensi dell' art . 1 delle direttive del Consiglio 75/442 e 78/319, presupponga che il detentore che si disfa di una sostanza o di un oggetto abbia l' intenzione di escluderne ogni riutilizzazione economica da parte di altre persone .

    11 Si deve sottolineare che l' art . 1 delle due citate direttive si riferisce, in generale, ad ogni sostanza e ad ogni oggetto di cui il detentore si disfi, senza distinguere a seconda dell' intenzione del detentore che si disfa della cosa . Inoltre, il detto articolo precisa che costituiscono del pari rifiuti le sostanze o gli oggetti di cui il detentore "abbia l' obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti ". Orbene, il detentore può essere tenuto, in forza di una norma nazionale, a disfarsi di una cosa senza per questo avere l' intenzione di escluderne ogni riutilizzazione economica da parte di altre persone .

    12 Lo scopo essenziale delle direttive 75/442 e 78/319, enunciato rispettivamente nel loro terzo e quarto considerando, vale a dire la protezione della salute umana e dell' ambiente, sarebbe compromesso qualora l' applicazione delle due direttive dipendesse dall' intenzione del detentore di escludere o no una riutilizzazione economica, da parte di altre persone, delle sostanze o degli oggetti di cui egli si disfa .

    13 Si deve quindi risolvere la seconda parte della questione nel senso che la nozione di rifiuto, ai sensi dell' art . 1 delle direttive del Consiglio 75/442 e 78/319, non presuppone che il detentore che si disfa di una sostanza o di un oggetto abbia l' intenzione di escluderne ogni riutilizzazione economica da parte di altre persone .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    14 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE ( prima sezione ),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla pretura di Asti, con ordinanze 18 dicembre 1987, dichiara :

    La nozione di rifiuto, ai sensi dell' art . 1 delle direttive del Consiglio 75/442/CEE e 78/319/CEE, non dev' essere intesa nel senso che esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica . Tale nozione non presuppone che il detentore che si disfa di una sostanza o di un oggetto abbia l' intenzione di escluderne ogni riutilizzazione economica da parte di altre persone .

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