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Document 61987CJ0247

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 1989.
Star Fruit Company SA contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso per carenza di un'impresa - Astensione della Commissione di avviare un procedimento a norma dell'art. 169 del trattato CEE.
Causa 247/87.

Raccolta della Giurisprudenza 1989 -00291

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:58

61987J0247

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 14 FEBBRAIO 1989. - STAR FRUIT COMPANY S. A. CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - RICORSO PER CARENZA DA PARTE DI UN'IMPRESA - OMISSIONE DELLA COMMISSIONE DI AVVIARE LA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 169 DEL TRATTATO CEE. - CAUSA 247/87.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00291


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni impugnabili - Omissione di avviare un procedimento per inadempimento - Irricevibilità

( Trattato CEE, artt . 169, 2° comma, e 175, 3° comma )

Massima


E' irricevibile il ricorso per carenza, proposto da una persona fisica o giuridica, che miri a far accertare che, non avviando nei confronti di uno Stato membro un procedimento per la dichiarazione di un inadempimento, la Commissione ha omesso di statuire trasgredendo il trattato .

Si desume infatti dal complesso dell' art . 169 del trattato che la Commissione non deve avviare un procedimento ai sensi di questa disposizione, ma che in proposito essa dispone invece di un potere discrezionale il quale esclude che i singoli abbiano il diritto di esigere da detta istituzione che essa agisca in un senso determinato .

A parte ciò, la persona fisica o giuridica che chiede alla Commissione di avviare un procedimento a norma dell' art . 169, chiede in realtà l' adozione di atti che non la riguarderebbero direttamente e individualmente ai sensi dell' art . 173, 2° comma, e che in ogni caso essa non potrebbe quindi impugnare mediante ricorso d' annullamento .

Parti


Nella causa 247/87,

Star Fruit Company SA, con sede in Bruxelles, rappresentata dall' avv . Cloetens, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Schleimer, 26, rue Philippe-II,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M.J . Jonczy, consigliere giuridico presso la Commissione, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro dell' ufficio legale della Commissione, Centro Wagner,

C 254, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta dalla

Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra Belliard e dal sig . Géraud de Bergues, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della propria ambasciata,

interveniente,

causa avente ad oggetto una domanda fondata sugli artt . 173 e 175 del trattato CEE, mirante a far constatare l' astensione della Commissione dall' instaurare un procedimento per constatare un inadempimento della Repubblica francese, a norma dell' art . 169 del trattato,

LA CORTE ( seconda sezione ),

composta dai signori T.F . O' Higgins, presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,

avvocato generale : C.O . Lenz

cancelliere : D . Louterman, amministratore

vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 30 novembre 1988,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 dicembre 1988,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 14 agosto 1987, la società belga Star Fruit Company SA, specializzata nell' importazione e nell' esportazione di banane fresche, ha proposto un ricorso mirante in sostanza a far constatare, mediante applicazione degli artt . 173, 2° comma, e 175, 3° comma, del trattato CEE, l' astensione della Commissione delle Comunità europee dall' instaurare, nei confronti della Repubblica francese, un procedimento ai sensi dell' art . 169 del trattato .

2 La ricorrente sostiene che il regime d' approvvigionamento di banane del mercato francese è incompatibile con gli artt . 30 e successivi del trattato CEE e con l' art . 2 della convenzione ACP di Lomé del 28 febbraio 1975 ( GU 1976, L 25, pag . 1 ). La ricorrente ha perciò chiesto alla Commissione, con lettera 17 aprile 1987, di instaurare nei confronti della Repubblica francese un procedimento a norma dell' art . 169 del trattato, onde constatare l' incompatibilità in questione, invitare questo Stato membro a sopprimere i contingenti all' importazione di banane originarie di Stati terzi e che si trovino in libera pratica negli altri Stati membri della Comunità, nonché risarcire alla ricorrente il danno che questa avrebbe subito a causa dell' impossibilità di evadere gli ordini dei propri clienti francesi e delle perdite di merce conseguenti ai divieti d' importazione praticati dallo Stato membro in questione .

3 Con lettera 4 maggio 1987, la Commissione accusava ricevuta della lettera della ricorrente e la informava che avrebbe adottato le misure del caso in questa pratica .

4 Dopo questa comunicazione la ricorrente ha proposto il presente ricorso .

5 Con atto separato, pervenuto nella cancelleria della Corte il 9 novembre 1987, la Commissione sollevava, a norma dell' art . 91 del regolamento di procedura, un' eccezione d' irricevibilità e chiedeva alla Corte di pronunciarsi su detta eccezione senza entrare nel merito .

6 Per corroborare la sua eccezione, la Commissione, sostenuta in ogni punto dalla Repubblica francese, che è stata ammessa ad intervenire a sostegno della ricorrente, assume in sostanza che il ricorso è irricevibile a norma dell' art . 173, 2° comma, poiché la ricorrente non definisce l' atto della Commissione di cui chiede l' annullamento . Il ricorso sarebbe del pari irricevibile in forza dell' art . 175, 3° comma, il cui tenore esclude la possibilità che un ricorso per carenza venga proposto da un singolo per mancata applicazione del procedimento contemplato dall' art . 169 nei confronti di uno Stato membro .

7 La ricorrente si rimette al prudente apprezzamento della Corte quanto alla ricevibilità del ricorso a norma dell' art . 173, 2° comma, e ribadisce che il ricorso è ricevibile sotto il profilo dell' art . 175, 3° comma, del trattato .

8 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti necessari per il ragionamento della Corte .

9 Risulta che la ricorrente non ha nemmeno identificato l' atto che la Commissione avrebbe adottato e avverso il quale il ricorso sarebbe stato proposto . Di conseguenza il ricorso è irricevibile in quanto fondato sull' art . 173, 2° comma, del trattato .

10 In quanto fondato sull' art . 175, 3° comma, del trattato, il ricorso mira a far dichiarare che, non instaurando nei confronti della Repubblica francese un procedimento per constatare l' inadempimento, la Commissione si è astenuta dal decidere in spregio del trattato .

11 Risulta tuttavia dall' economia dell' art . 169 del trattato che la Commissione non è tenuta ad instaurare un procedimento ai sensi di questa norma, ma che in proposito essa dispone invece di un potere discrezionale, che esclude il diritto dei singoli di esigere dalla stessa istituzione di decidere in un senso determinato .

12 Infatti solo se ritiene che lo Stato membro sia venuto meno ad uno degli obblighi che gli incombono la Commissione emette un parere motivato . Inoltre, nell' ipotesi in cui lo Stato non si conformi a detto parere nel termine prescritto, l' istituzione ha comunque il potere, ma non l' obbligo, di adire la Corte onde far accertare la presunta inosservanza .

13 Si deve osservare inoltre che, chiedendo alla Commissione di instaurare un procedimento a norma dell' art . 169, la ricorrente chiede in realtà l' adozione di atti che non la riguarderebbero direttamente ed individualmente ai sensi dell' art . 173, 2° comma, e che comunque essa non potrebbe quindi impugnare mediante ricorso d' annullamento .

14 Di conseguenza la ricorrente non è legittimata a convenire la Commissione per aver omesso di promuovere, nei confronti della Repubblica francese, un procedimento a norma dell' art . 169 del trattato .

15 Ne consegue che il ricorso è irricevibile nel suo complesso .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

16 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico del soccombente, se ne è stata fatta domanda .

17 La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .

18 Poiché solo la Commissione ha concluso in questo senso, la condanna deve limitarsi alle spese sostenute dalla Commissione .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( seconda sezione )

dichiara e statuisce :

1 ) Il ricorso è irricevibile .

2 ) La ricorrente è condannata alle spese della Commissione .

3 ) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese .

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