This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61982CC0079
Opinion of Mr Advocate General Sir Gordon Slynn delivered on 11 November 1982. # Victor Evens v Court of Auditors of the European Communities. # Official - Resettlement allowance. # Case 79/82.
Conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn del 11 novembre 1982.
Victor Evens contro Corte dei conti delle Comunità europee.
Dipendente - indennità di nuova sistemazione.
Causa 79/82.
Conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn del 11 novembre 1982.
Victor Evens contro Corte dei conti delle Comunità europee.
Dipendente - indennità di nuova sistemazione.
Causa 79/82.
Raccolta della Giurisprudenza 1982 -04033
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:389
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DELL'11 NOVEMBRE 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Con il ricorso proposto contro la Corte dei conti, il sig. Evens chiede il versamento di una parte (pari ad un mese di stipendio) dell'indennità di nuova sistemazione che sostiene spettargli e che non ha ancora ottenuto.
Il contesto normativo e gli antefatti della presente controversia si possono esporre brevemente.
L'art. 71 dello Statuto del personale attualmente in vigore stabilisce che il dipendente ha diritto, alle condizioni fissate dall'Allegato VII, al rimborso delle spese sostenute, fra l'altro, in occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio. L'Allegato VII è intitolato «Disposizioni relative alla retribuzione e ai rimborsi spese» e la Sezione 3 tratta del rimborso spese. Essa contempla anzitutto, all'art. 5, un'indennità di prima sistemazione spettante ai dipendenti nella misura di due mesi di stipendio base qualora abbiano anche diritto all'assegno di famiglia, e di un mese di stipendio base in altri casi. Tale indennità viene corrisposta ai dipendenti di ruolo che soddisfino le condizioni cui è subordinato il versamento dell'indennità di dislocazione o che dimostrino di aver dovuto cambiare residenza per ottemperare all'obbligo imposto dall'art. 20 dello Statuto del personale.
A norma dell'art. 5, n. 3, l'indennità di prima sistemazione viene versata dietro presentazione di documenti comprovanti l'avvenuta sistemazione del dipendente, nonché della famiglia se egli ha diritto all'assegno di famiglia, nella sede di sei-vizio. Il n. 4 dello stesso articolo stabilisce che al dipendente, avente diritto all'assegno di famiglia, che non si stabilisca con la famiglia nella sede di servizio, viene corrisposta soltanto la metà dell'indennità altrimenti spettantigli. Esso dispone altresì, come logica conseguenza, che la seconda metà dell'indennità di prima sistemazione gli viene corrisposta qualora la famiglia venga a stabilirsi con lui.
Il punto B della Sezione 3 è intitolato «Indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio» e stabilisce all'art. 6, n. 1, che, al momento della cessazione definitiva dal servizio, al dipendente di ruolo che soddisfi le condizioni di cui all'art. 5, n. 1, spetta un'indennità pari a due mesi dello stipendio base se egli ha diritto all'assegno di famiglia, e ad un mese di stipendio base in altri casi, purché abbia maturato quattro anni di servizio.
L'art. 6, n. 4, dispone che l'indennità di nuova sistemazione viene versata previa dimostrazione dell'avvenuta sistemazione del dipendente e della famiglia — o, se il dipendente è deceduto, della sola famiglia — in una località situata a oltre 70 km dalla sede di servizio.
Nella fattispecie, il ricorrente iniziava la sua attività lavorativa alle dipendenze della CECA, a Lussemburgo, nel 1953 ed otteneva un'indennità di prima sistemazione a norma dello Statuto del personale allora vigente. Nel 1967 veniva trasferito a Bruxelles e si stabiliva con la propria famiglia a Liegi. In tale occasione, conformemente all'art. 5 dell'Allegato VII dello Statuto del personale, gli veniva versata un'indennità di prima sistemazione. Nel 1978 veniva trasferito alle Corte dei conti a Lussemburgo e si stabiliva in questa città, mentre la sua famiglia rimaneva a Liegi. A norma dell'art. 5, n. 4, gli veniva versata soltanto la metà dell'indennità, ossia un mese di stipendio. Nel periodo successivo al 1978 egli abitava a Lussemburgo e la sua famiglia continuava a risiedere a Liegi.
Il 1° giugno 1981, veniva collocato a riposo e tornava a vivere con la famiglia a Liegi. Con lettera 3 giugno 1981, presentava domanda per ottenere un'indennità di nuova sistemazione d'importo pari a quello dovuto in forza degli «Statuti del personale CECA e CEE — Euratom». La Corte dei conti rispondeva informandolo che, presentando una domanda basata sullo Statuto del personale CECA, egli avrebbe ottenuto una somma inferiore a quella spettantegli in forza dello Statuto del personale attualmente in vigore, e che gli sarebbe stata versata un'indennità di nuova sistemazione pari ad un mese di stipendio base. Con lettera 18 agosto 1981, egli proponeva un reclamo contro il suddetto provvedimento, sostenendo di aver diritto ad un'indennità di nuova sistemazione pari a due mesi di stipendio base. In data 3 dicembre 1981, la Corte dei conti respingeva il reclamo ed il 25 febbraio 1982 il sig. Evens adiva la Corte.
In un primo momento, come ho già detto, il ricorrente sosteneva che l'indennità doveva essergli liquidata in base allo Statuto del personale CECA. Come ha giustamente osservato, a mio avviso, l'avvocato della convenuta, nella sentenza in causa 10/74 (Becker c/Commissione, Racc. 1974, pag. 867), la Corte ha precisato che l'art. 99 dello Statuto del personale CECA nella versione del 1962 si limitava ad attribuire ai dipendenti la facoltà di chiedere la liquidazione dell'indennità a norma del precedente Statuto quando, in forza di quello nuovo, avrebbero ottenuto una somma inferiore. Nella fattispecie è chiaro che il ricorrente otterrebbe comunque una somma maggiore in base allo Statuto del personale attualmente in vigore, e pertanto non mi sembra che le disposizioni dello Statuto del personale CECA possano essere invocate nella lite se non come strumento per l'interpretazione dello Statuto attualmente in vigore.
Il ricorrente ha sottolineato che, nell'art. 6 dell'Allegato VII, manca una disposizione equivalente a quella di cui al n. 4 dell'art. 5. Si è fatto d'altra parte osservare come sia ovvio che, se l'indennità di prima sistemazione va dimezzata, ai sensi dell'art. 5, n. 4, nel caso del dipendente che si stabilisce nella sede di servizio senza la famiglia, l'indennità di nuova sistemazione deve del pari essere dimezzata nel caso del dipendente la cui famiglia, al momento in cui egli cessa dal servizio, non deve tornare a stabilirsi con lui e, di conseguenza, si è sostenuto che il legislatore ha ritenuto inutile inserire nell'art. 6 una disposizione al riguardo. Mi auguro che questa non sia l'intenzione del legislatore. Chiaramente, non si può sostenere che la cosa è talmente ovvia da non richiedere un'espressa disposizione in tal senso nell'art. 6. Al contrario, appare fondata la tesi opposta secondo cui il fatto che la limitazione contemplata dall'art. 5 non figuri nell'art. 6 significa che la si è voluta escludere nella fattispecie disciplinata dall'art. 6.
In definitiva, però, il nocciolo della questione è se il ricorrente possa dimostrare che nel suo caso ricorrevano i presupposti stabiliti dall'art. 6. Ai sensi dell'art. 6, n. 1, gli spetta un'indennità pari a due mesi di stipendio qualora egli soddisfi le condizioni di cui all'art. 5, n. 1, che egli soddisfa; qualora abbia diritto all'assegno di famiglia, al quale ha chiaramente diritto; e qualora abbia maturato quattro anni di servizio, che egli ha manifestamente maturato. Di conseguenza, sembrerebbe che egli abbia pieno diritto, in base al n. 1, a due mesi di stipendio base. Tuttavia, l'art. 6, n. 1, dev'essere letto conseguentemente all'art. 6, n. 4. Da quest'ultimo si desume chiaramente che il dipendente può far valere, o maturare, il diritto attribuitogli dall'art. 6, n. 1, solo se fornisce la prova che egli e la sua famiglia si sono stabiliti in una località situata ad oltre 70 km dalla sede di servizio. La lettura della disposizione è chiara: «avvenuta sistemazione del funzionario e della famiglia». Queste parole non significano, come sembra sostenere il ricorrente, che è sufficiente che egli si stabilisca con la sua famiglia nel senso di raggiungerla nel luogo in cui essa risiede. A mio parere, perché la condizione stabilita dall'art. 6, n. 4, sia soddisfatta, occorre che sia il dipendente sia la famiglia (se egli ha famiglia) vadano a stabilirsi altrove. Il ricorrente non può dimostrare che ciò sia avvenuto, in quanto è chiaro che la sua famiglia è sempre rimasta a Liegi.
L'avvocato del ricorrente si è richiamato allo Statuto del personale CECA non tanto come mezzo a sé stante, bensì per dimostrare che non è mai esistita una disposizione contemplante la riduzione a metà dell'indennità di nuova sistemazione nel caso in cui il dipendente, benché avente diritto all'assegno di famiglia, debba stabilirsi altrove mentre la sua famiglia è già altrove. Egli si richiama altresì al fatto che, nell'art. 12 dello Statuto del personale CECA del 1956, il versamento dell'indennità di nuova sistemazione è collegato al versamento dell'indennità di prima sistemazione per sostenere, se ho ben inteso, che il dipendente, se ha fruito dell'indennità di prima sistemazione, deve aver diritto all'indennità massima di nuova sistemazione, cioè a due mesi di stipendio.
Non ritengo che questi richiami al regime precedente possano essere di qualche aiuto nell'interpretazione di una disposizione che mi sembra redatta in termini chiari.
Nella fattispecie non è indispensabile stabilire se il ricorrente abbia diritto al mese di stipendio base che gli è stato versato. Questo punto non è controverso, anche se l'avvocato della Corte dei conti ha osservato che la logica conseguenza di uno degli argomenti dedotti dal ricorrente è che egli non ha diritto ad alcuna indennità. Se così fosse, potrebbero sorgere dubbi circa la conclusione che la Corte dei conti difende.
Di conseguenza, osserverò brevemente quanto segue. Nell'Allegato VII non vi è alcuna disposizione che attribuisca espressamente al ricorrente il diritto all'indennità nel caso in cui egli e la sua famiglia non si stabiliscano altrove. È chiaro che, in base al solo disposto dell'art. 71, il ricorrente non ha diritto ad alcun rimborso spese poiché tale diritto è subordinato «alle condizioni fissate dall'Allegato VII». Al massimo si potrebbe argomentare che l'art. 71 gli attribuisce il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, ma ciò contrasterebbe con quanto è, a mio parere, giustamente pacifico tra le parti, cioè che il legislatore ha voluto che venga versata una somma forfettaria a copertura di spese che devono necessariamente essere sostenute, ma che sono difficilmente quantificabili ed il cui accertamento sarebbe difficile ed oneroso per l'amministrazione, cosicché non è stata adottata alcuna disposizione che prescriva la verifica delle spese effettivamente sostenute.
Si potrebbe sostenere che un dipendente coniugato, che viva solo nella sede di servizio, e che vada a raggiungere la famiglia nel luogo dove questa risiede, non sopporti quelle spese di cui è contemplata la copertura e che ho or ora menzionato. Le sole spese che egli incontrerebbe sarebbero quelle relative al trasloco dei suoi oggetti personali da un'abitazione all'altra, non già quelle inerenti all'installazione di una nuova abitazione. Se così fosse, il sig. Evens non avrebbe diritto ad alcuna indennità poiché non è in grado di soddisfare le condizioni di cui all'art. 6, n. 4.
Non credo che questa fosse l'intenzione del legislatore. A mio avviso, esiste una lacuna nella normativa, come per quanto concerne il caso del dipendente che si stabilisca con la famiglia nella nuova sede di servizio ma che, al momento della cessazione dal servizio, si separi dalla famiglia che continua a risiedere nello stesso luogo mentre egli va a stabilirsi altrove. Nella fattispecie mi sembra che, per far funzionare il sistema dell'indennità di nuova sistemazione, e per farlo funzionare equamente, si debba necessariamente sottintendere nell'art. 6, n. 4, una disposizione in base alla quale il dipendente, la cui famiglia non si stabilisce con lui (e che di conseguenza percepisce solo una somma pari ad un mese di stipendio, a norma dell'art. 5, n. 4, all'atto della sua sistemazione nella nuova sede di servizio), ha diritto alla metà dell'indennità, ossia ad un mese di stipendio, al momento della cessazione dal servizio, purché fornisca la necessaria prova.
Di conseguenza, anche se non è necessario statuire su questo punto, ritengo che la Corte dei conti sia giunta alla giusta conclusione e che, in ogni caso, (a) il ricorso debba essere respinto in quanto il ricorrente non può soddisfare le condizioni di cui all'art. 6, n. 4, e (b) che ciascuna delle parti debba sopportare le proprie spese a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.