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Document 61978CJ0182

    Sentenza della Corte del 31 maggio 1979.
    Bestuur van het Algemeen Ziekenfonds Drenthe-Platteland contro G. Pierik.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Centrale Raad van Beroep - Paesi Bassi.
    Prestazioni in natura ai titolari.
    Causa 182/78.

    Raccolta della Giurisprudenza 1979 -01977

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:142

    61978J0182

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 31 MAGGIO 1979. - BESTUUR VAN HET ALGEMEEN ZIEKENFONDS DRENTHE- PLATTELAND CONTRO G. PIERIK. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL CENTRALE RAAD VAN BEROEP). - PRESTAZIONI IN NATURA AI TITOLARI. - CAUSA 182/78.

    raccolta della giurisprudenza 1979 pagina 01977
    edizione speciale greca pagina 00003
    edizione speciale svedese pagina 00453
    edizione speciale finlandese pagina 00487
    edizione speciale spagnola pagina 01031


    Massima
    Parti
    Oggetto della causa
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - NORMATIVA COMUNITARIA - LAVORATORE - NOZIONE

    ( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 1 , LETT . A )

    2 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - ASSICURAZIONE MALATTIA - PRESTAZIONI CORRISPOSTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO - BENEFICIARI - TITOLARI DI PENSIONI O DI RENDITE

    ( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 22 , N . 1 , LETT . C )

    3 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - ASSICURAZIONE MALATTIA - PRESTAZIONI IN NATURA CORRISPOSTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO - TITOLARI DI PENSIONI O DI RENDITE - AUTORIZZAZIONE DELL ' ENTE COMPETENTE - DISPOSIZIONI DA APPLICARSI

    ( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 22 , N . 1 , LETT . C ) E 2 )

    4 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - ASSICURAZIONE MALATTIA - PRESTAZIONI IN NATURA CORRISPOSTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO - AUTORIZZAZIONE DELL ' ENTE COMPETENTE - PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE

    ( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 22 , N . 1 , LETT . C ) E 2 )

    5 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - ASSICURAZIONE MALATTIA - PRESTAZIONI IN NATURA CORRISPOSTI IN UN ALTRO STATO MEMBRO - NOZIONE

    ( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 22 , N . 1 , LETT . C )

    Massima


    1 . LA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI ' LAVORATORE ' DATA DALL ' ART . 1 , LETT . A ), DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DELLO STESSO REGOLAMENTO HA PORTATA GENERALE E COMPRENDE , ALLA LUCE DI QUESTE CONSIDERAZIONI , QUALSIASI PERSONA CHE , ESERCITANDO O NO UN ' ATTIVITA LAVORATIVA , POSSIEDA LA QUALITA DI ASSICURATO IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE PREVIDENZIALE D ' UNO O PIU STATI MEMBRI . NE CONSEGUE CHE I TITOLARI D ' UNA PENSIONE O D ' UNA RENDITA SPETTANTI IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE D ' UNO O PIU STATI MEMBRI , ANCHE SE NON ESERCITANO UN ' ATTIVITA LAVORATIVA , RIENTRANO , IN RAGIONE DELLA LORO AFFILIAZIONE AD UN REGIME PREVIDENZIALE , NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO RELATIVE AI ' LAVORATORI ' , A MENO CHE NON COSTITUISCANO OGGETTO DI DISPOSIZIONI SPECIFICAMENTE ADOTTATE PER ESSI .

    2 . COL RICHIAMO AL ' LAVORATORE ' , L ' ART . 22 , N . 1 , LETT . C ), DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , NON INTENDE LIMITARE IL PROPRIO AMBITO D ' APPLICAZIONE AI LAVORATORI OCCUPATI RISPETTO AI LAVORATORI NON IN ATTIVITA , DATO CHE LO STESSO RICHIAMO SI RISCONTRA NEGLI ARTT . 25 E 26 DEL MEDESIMO CAPITOLO CONCERNENTI I ' DISOCCUPATI ' E , RISPETTIVAMENTE , I ' RICHIEDENTI DI PENSIONI O DI RENDITE ' .

    3 . PER QUANTO CONCERNE I TITOLARI DI PENSIONE O DI RENDITA CUI SPETTINO PRESTAZIONI IN NATURA IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE D ' UNO STATO MEMBRO E CHE NON SVOLGANO UN ' ATTIVITA LAVORATIVA , IL DIRITTO AL RILASCIO , DA PARTE DELL ' ENTE COMPETENTE , DELL ' AUTORIZZAZIONE A RECARSI IN UN ALTRO STATO MEMBRO PER RICEVERVI CURE ADEGUATE ALLO STATO DI SALUTE E DISCIPLINATO DALL ' ART . 22 , N . 1 , LETT . C ), E N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 .

    4 . UNA VOLTA CHE L ' ENTE ABBIA RICONOSCIUTO CHE LE CURE DI CUI TRATTASI COSTITUISCONO UN TRATTAMENTO NECESSARIO ED EFFICACE DELLA MALATTIA O DELL ' AFFEZIONE MORBOSA DA CUI L ' INTERESSATO E COLPITO , SUSSISTONO I REQUISITI PER L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 22 , N . 2 , 2* COMMA , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 E L ' ENTE COMPETENTE NON PUO RIFIUTARE , IN TAL CASO , L ' AUTORIZZAZIONE CONTEMPLATA DA DETTA DISPOSIZIONE E RICHIESTA IN FORZA DEL N . 1 , LETT . C ), DELLO STESSO ARTICOLO .

    5 . L ' ESPRESSIONE ' PRESTAZIONI IN NATURA EROGATE , PER CONTO DELL ' ISTITUZIONE COMPETENTE , DALL ' ISTITUZIONE DEL LUOGO DI DIMORA O DI RESIDENZA ' , CHE FIGURA ALL ' ART . 22 , N . 1 , LETT . C ), I ), DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , SI RIFERISCE A QUALSIASI PRESTAZIONE CHE L ' ENTE DELLO STATO MEMBRO IN CUI L ' INTERESSATO SI RECA , DOPO AVER OTTENUTO L ' AUTORIZZAZIONE CONTEMPLATA DAL N . 1 , LETT . C ) DELLO STESSO ARTICOLO , ABBIA FACOLTA DI EROGARE , ANCHE SE NON SIA TENUTO A DISPENSARLE IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE CH ' ESSO APPLICA .

    Parti


    NEL PROCEDIMENTO 182/78 ,

    AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL CENTRALE RAAD VAN BEROEP , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

    HET BESTUUR VAN HET ALGEMEEN ZIEKENFONDS DRENTHE-PLATTELAND , ZWOLLE ,

    E

    SIG.RA G . PIERIK , WAPENVELD ,

    Oggetto della causa


    DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 RELATIVE AL DIRITTO DEI ' TITOLARI DI PENSIONI O RENDITE ' AD ESSER CURATI ADEGUATAMENTE AL LORO STATO DI SALUTE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO NEL QUALE RISIEDONO ,

    Motivazione della sentenza


    1CON ORDINANZA 18 LUGLIO 1978 , TRASMESSA A QUESTA CORTE CON LETTERA 8 SETTEMBRE 1978 DEL PRESIDENTE AD INTERIM DEL CENTRALE RAAD VAN BEROEP , PERVENUTA IN CANCELLERIA L ' 11 DELLO STESSO MESE , DETTO GIUDICE HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , TALUNE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , ' RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI ED AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ' ( GU 1971 , N . L 149 , PAG . 1 ). LE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO D ' UNA CONTROVERSIA IN OCCASIONE DELLA QUALE LO STESSO GIUDICE NAZIONALE , CON LETTERA DEL SUO PRESIDENTE REGISTRATA IN CANCELLERIA IL 30 SETTEMBRE 1977 , AVEVA SOTTOPOSTO ALLA CORTE ALCUNE QUESTIONI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DEL SUMMENZIONATO REGOLAMENTO .

    2DOPO CHE LA CORTE AVEVA RISOLTO TALI QUESTIONI NELLA SENTENZA 16 MARZO 1978 ( CAUSA 117/77 , RACC . 1978 , PAG . 829 ), IL GIUDICE NAZIONALE CONSTATAVA CHE , IN BASE ALLE RESPOSTE FORNITEGLI , NON ERA IN GRADO DI RISOLVERE TUTTI I PROBLEMI GIURIDICI INSORTI NELLA CAUSA PRINCIPALE . IL CENTRALE RAAD VAN BEROEP , DOPO LA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA PRINCIPALE , OSSERVAVA IN PARTICOLARE CHE LA SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA PRESUPPONEVA ANCORA , PER QUEL CHE RIGUARDA IL REGOLAMENTO N . 1408/71 , CHE SI DESSE RISPOSTA AI SEGUENTI QUESITI :

    ' A ) SE LA NOZIONE DI ' ' LAVORATORE ' ' CUI SI RIFERISCE L ' ART . 22 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 SIA MENO AMPIA DELLA CORRISPONDENTE NOZIONE AI SENSI DELL ' ART . 1 , LETT . A ), DELLO STESSO REGOLAMENTO , E SE DI CONSEGUENZA L ' ART . 22 RIGUARDI SOLTANTO I LAVORATORI OCCUPATI , DI GUISA CHE , NEI CONFRONTI DI COLORO I QUALI , NON ESSENDO O NON ESSENDO PIU IN ATTIVITA , HANNO DIRITTO A PRESTAZIONI DELL ' ASSICURAZIONE INVALIDITA IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO NEMBRO , NONCHE A PRESTAZIONI IN NATURA RELATIVA ALL ' ASSISTENZA SANITARIA E ALLE SPESE STRAORDINARIE DI MALATTIA , IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE DI TALE STATO MEMBRO CUI SI APPLICA IL REGOLAMENTO , DEBBA APPLICARSI UNICAMENTE L ' ART . 31 .

    B ) SE L ' OBBLIGO - SANCITO DALL ' ART . 22 , N . 2 , 2* COMMA , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 - DI CONCEDERE L ' AUTORIZZAZIONE RICHIESTA IN FORZA DEL N . 1 , LETT . C ), DELLO STESSO ART . 22 ABBIA PORTATA TALE DA ESCLUDERE LA POSSIBILITA CHE DETTA AUTORIZZAZIONE VENGA RIFIUTATA DALL ' ENTE PREVIDENZIALE COMPETENTE IN BASE ALLA CIRCOSTANZA CHE LA CURA DI CUI TRATTASI NON RIENTRA NELLA GAMMA DELLE PRESTAZIONI CONTEMPLATE DALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE MALATTIA E MATERNITA APPLICATA DA TALE ENTE , AD ESEMPIO PER MOTIVI DI ORDINE MEDICO , DI DEONTOLOGIA MEDICA O DI CARATTERE FINANZIARIO , OVVERO PERCHE UNA CURA DEL TIPO IN QUESTIONE NON E IN GENERALE VALUTATA POSITIVAMENTE NELLO STATO MEMBRO IN CUI SI TROVA L ' ENTE PREVIDENZIALE COMPETENTE , O PERCHE DETTA CURA NON E CONSIDERATA COMPRESA NELLA SFERA DELL ' ASSISTENZA SANITARIA , NE , D ' ALTRA PARTE , PUO ESSERE SOMMINISTRATA IN FORZA DI UN ' ALTRA LEGISLAZIONE DI DETTO STATO MEMBRO CUI SI APPLICHI IL REGOLAMENTO .

    C ) SE L ' ESPRESSIONE ' ' PRESTAZIONI EROGATE , PER CONTO DELL ' ISTITUZIONE COMPETENTE , DALL ' ISTITUZIONE DEL LUOGO DI DIMORA O DI RESIDENZA ' ' DI CUI ALL ' ART . 22 , N . 1 , LETT . C ), SUB I ), SI RIFERISCA SENZ ' ALTRO AL CASO IN CUI L ' ENTE PREVIDENZIALE DELLO STATO MEMBRO NEL QUALE L ' INTERESSATO INTENDE RECARSI PER SOTTOPORSI AD UNA DATA CURA , PUR AVENDO LA FACOLTA DI EROGARE LA RELATIVA PRESTAZIONE , NON E NORMALMENTE OBBLIGATO A FAR USO DI TALE FACOLTA , OVVERO SE , IN UNA SITUAZIONE DEL GENERE , PRIMA DI CONCEDERE LA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE , L ' ENTE PREVIDENZIALE COMPETENTE DEBBA ACCERTARE SE L ' ANALOGO ENTE DELLO STATO MEMBRO IN CUI L ' INTERESSATO INTENDE RECARSI PER SOTTOPORSI ALLA CURA SAREBBE TENUTO AD EROGARE LA RELATIVA PRESTAZIONE , QUALORA L ' INTERESSATO FOSSE ASSICURATO A NORMA DELLA LEGISLAZIONE CH ' ESSO APPLICA ' .

    3CON LA PRIMA QUESTIONE IL GIUDICE NAZIONALE MIRA ESSENZIALMENTE AD ACCERTARE SE L ' ART . 22 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , CHE DISCIPLINA IL DIRITTO DEL ' LAVORATORE ' ALLE PRESTAZIONI IN NATURA , RIGUARDI ANCHE I TITOLARI DI UNA PENSIONE O DI UNA RENDITA I QUALI , ' NON ESSENDO O NON ESSENDO PIU IN ATTIVITA ' , CHIEDANO ALL ' ENTE PREVIDENZIALE COMPETENTE L ' AUTORIZZAZIONE A RECARSI IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN CUI RISIEDONO PER RICEVERE CURE ADEGUATE AL LORO STATO DI SALUTE .

    4IL REGOLAMENTO N . 1408/71 DEFINISCE ALL ' ART . 1 , LETT . A ) LA NOZIONE DI ' LAVORATORE ' COMPRENDENDOVI QUALSIASI PERSONA OBBLIGATORIAMENTE O VOLONTARIAMENTE AFFILIATA AD UNO DEI REGIMI PREVIDENZIALI CONTEMPLATI AI COMMI I ), II ) ED III ) DELLA SUDDETTA DISPOSIZIONE . UNA SIFFATTA DEFINIZIONE , ENUNCIATA ' AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO ' , HA PORTATA GENERALE E COMPRENDE , ALLA LUCE DI QUESTA CONSIDERAZIONE , QUALSIASI PERSONA CHE , ESERCITANDO O NO UN ' ATTIVITA LAVORATIVA , POSSIEDA LA QUALITA DI ASSICURATO IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE PREVIDENZIALE D ' UNO O PIU STATI MEMBRI . NE CONSEGUE CHE I TITOLARI D ' UNA PENSIONE O D ' UNA RENDITA SPETTANTI IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE D ' UNO O PIU STATI MEMBRI , ANCHE SE NON ESERCITANO UN ' ATTIVITA LAVORATIVA , RIENTRANO , IN RAGIONE DELLA LORO AFFILIAZIONE AD UN REGIME PREVIDENZIALE , NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO RELATIVE AI ' LAVORATORI ' , A MENO CHE NON COSTITUISCANO OGGETTO DI DISPOSIZIONI SPECIFICAMENTE ADOTTATE PER ESSI .

    5IL REGOLAMENTO N . 1408/71 CONTIENE , AGLI ARTT . 27-33 DELLA SEZIONE 5 , CAPITOLO 1 , TITOLO III , DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI I ' TITOLARI DI PENSIONI DI RENDITE E LORO FAMILIARI ' , LE QUALI , IN FORZA DELL ' ART . 34 , SI APPLICANO ESCLUSIVAMENTE AI TITOLARI DI PENSIONI O DI RENDITA CHE HANNO DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN NATURA INDIPENDENTEMENTE DALL ' ESERCIZIO DI UN ' ATTIVITA LAVORATIVA , IVI COMPRESI , QUINDI , I TITOLARI DI PENSIONI O DI RENDITE CHE NON SVOLGONO ATTIVITA LAVORATIVE .

    6TALI DISPOSIZIONI , PERO , DISCIPLINANO , ALL ' ART . 31 , IL DIRITTO DEI SUDDETTI ASSICURATI ALLE PRESTAZIONI IN NATURA QUANDO QUESTE SI RENDANO NECESSARIE DURANTE IL SOGGIORNO IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA . IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN NATURA DEGLI ASSICURATI CHE , RISIEDENDO IN UNO STATO MEMBRO , CHIEDANO ALL ' ENTE PREVIDENZIALE COMPETENTE DI ESSERE AUTORIZZATI A RECARSI NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO PER RICEVERE CURE ADEGUATE AL LORO STATO DI SALUTE , E INVECE DISCIPLINATO DALL ' ART . 22 , N . 1 , LETT . C ), DELLO STESSO CAPITOLO .

    7COL RIFERIMENTO AL ' LAVORATORE ' , CHE FIGURA IN QUEST ' ULTIMA DISPOSIZIONE , IL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON INTENDE LIMITARE L ' AMBITO D ' APPLICAZIONE DELLA STESSA AI LAVORATORI OCCUPATI RISPETTO AI LAVORATORI NON IN ATTIVITA , DATO CHE LO STESSO RIFERIMENTO SI RISCONTRA NEGLI ARTT . 25 E 26 DEL MEDESIMO CAPITOLO CONCERNENTI I ' DISOCCUPATI ' E , RISPETTIVAMENTE , I ' RICHIEDENTI DI PENSIONI O DI RENDITE ' .

    8PER QUESTI MOTIVI LA PRIMA QUESTIONE VA RISOLTA NEL SENSO CHE , PER QUANTO CONCERNE I TITOLARI DI PENSIONE O DI RENDITA CUI SPETTINO PRESTAZIONI IN NATURA IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE D ' UNO STATO MEMBRO E CHE NON SVOLGANO UN ' ATTIVITA LAVORATIVA , IL DIRITTO AL RILASCIO , DA PARTE DELL ' ENTE COMPETENTE , DELL ' AUTORIZZAZIONE A RECARSI IN UN ALTRO STATO MEMBRO PER RICEVERVI CURE ADEGUATE ALLO STATO DI SALUTE E DISCIPLINATO DALL ' ART . 22 , N . 1 , LETT . C ), E N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 .

    9QUANTO ALLA SECONDA QUESTIONE , LA CORTE HA DICHIARATO , NELLA SENTENZA 16 MARZO 1978 ( CAUSA 117/77 ) GIA MENZIONATA , CHE ' L ' OBBLIGO DI CUI AL N . 2 , 2* COMMA , DELL ' ART . 22 , DI RILASCIARE L ' AUTORIZZAZIONE RICHIESTA IN FORZA DEL N . 1 , LETT . C ), DEL MEDESIMO ARTICOLO , SI ESTENDE TANTO AL CASO NEL QUALE LE CURE PRESTATE IN UN ALTRO STATO MEMBRO SONO PIU EFFICACI DI QUELLE DI CUI L ' INTERESSATO PUO FRUIRE NELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA , QUANTO A QUELLO NEL QUALE LE CURE DI CUI TRATTASI NON POSSONO VENIR SOMMINISTRATE NEL TERRITORIO DI QUEST ' ULTIMO STATO ' .

    10IN TALE SENTENZA SI AFFERMA INOLTRE , AL PUNTO 15 DELLA MOTIVAZIONE , CHE LE PRESTAZIONI IN NATURA PER LE QUALI L ' AUTORIZZAZIONE A RECARSI IN UN ALTRO STATO MEMBRO VIENE RILASCIATA ' SI ESTENDONO A TUTTE LE CURE ATTE A GARANTIRE IL TRATTAMENTO EFFICACE DELLA MALATTIA O DELL ' AFFEZIONE DA CUI L ' INTERESSATO E COLPITO ' , E , AL PUNTO 16 , CHE , ' STANDO COSI LE COSE , ASSUME SCARSA RILEVANZA ACCERTARE SE LA PRESTAZIONE IN NATURA DI CUI IL LAVORATORE ABBISOGNA POSSA DISPENSARSI NELL ' AMBITO DEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA ; LA SOLA CIRCOSTANZA CHE DETTA PRESTAZIONE CORRISPONDA A CURE PIU ADEGUATE ALLO STATO DI SALUTE DELL ' INTERESSATO E DETERMINANTE AI FINI DEL RILASCIO DELL ' AUTORIZZAZIONE DI CUI AL N . 1 , LETT . C ), GIA MENZIONATO ' . FISSANDO UN LIMITE AL POTERE DECISIONALE DELL ' ENTE COMPETENTE IN TALE SETTORE , LA SUDDETTA SENTENZA AMMETTE IMPLICITAMENTE , AL PUNTO 17 , CHE SPETTA A TALE ENTE VALUTARE IN MANIERA OBIETTIVA I MOTIVI D ' ORDINE MEDICO CHE GIUSTIFICANO IL RILASCIO O IL RIFIUTO DELL ' AUTORIZZAZIONE RICHIESTA IN FORZA DEL N . 1 , LETT . C ), DELL ' ART . 22 , TENUTO CONTO IN PARTICOLARE , DELLO STATO DI SALUTE DELL ' INTERESSATO , DELLA GRAVITA DELLA SUA MALATTIA O DELLA SUA AFFEZIONE MORBOSA E DELL ' EFFICACIA DELLE CURE DI CUI TRATTASI .

    11UNA VOLTA CHE L ' ENTE COMPETENTE , NELL ' ESERCIZIO DI TALE POTERE , ABBIA RICONOSCIUTO CHE LE CURE DI CUI TRATTASI COSTITUISCONO UN TRATTAMENTO EFFICACE DELLA MALATTIA O DELL ' AFFEZIONE MORBOSA DA CUI L ' INTERESSATO E COLPITO , IL SUO POTERE DECISIONALE E VINCOLATO DALL ' OBBLIGO IMPOSTOGLI IN MANIERA CHIARA ED INEQUIVOCABILE DALL ' ART . 22 , N . 2 , 2* COMMA , DEL REGOLAMENTO , DI NON RIFIUTARE , IN TAL CASO , L ' AUTORIZZAZIONE RICHIESTA IN FORZA DEL N . 1 , LETT . C ), DI TALE ARTICOLO .

    12RISULTA INFATTI DALLE DISPOSIZIONI NONCHE DAGLI SCOPI ESSENZIALI DELL ' ART . 22 CHE IL REGOLAMENTO HA INTESO ATTRIBUIRE ALLE ESIGENZE DI CARATTERE MEDICO UN RUOLO DETERMINANTE NELLA DECISIONE DELL ' ENTE COMPETENTE DI RILASCIARE O DI RIFIUTARE LA SUDDETTA AUTORIZZAZIONE , ESCLUDENDO IN GENERALE E SENZA RISERVE , AL N . 2 , 2* COMMA , DEL SUDDETTO ARTICOLO , LA POSSIBILITA DEL RIFIUTO DELL ' AUTORIZZAZIONE ' QUANDO LE CURE DI CUI TRATTASI NON POSSONO ESSERE PRESTATE ALL ' INTERESSATO NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO IN CUI EGLI RISIEDE ' .

    13LA SECONDA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE , UNA VOLTA CHE L ' ENTE COMPETENTE ABBIA RICONOSCIUTO CHE LE CURE DI CUI TRATTASI COSTITUISCONO UN TRATTAMENTO NECESSARIO ED EFFICACE DELLA MALATTIA O DELL ' AFFEZIONE MORBOSA DA CUI L ' INTERESSATO E COLPITO , SUSSISTONO I REQUISITI PER L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 22 , N . 2 , 2* COMMA , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 E L ' ENTE COMPETENTE NON PUO RIFIUTARE , IN TAL CASO , L ' AUTORIZZAZIONE CONTEMPLATA DALLA SUDDETTA DISPOSIZIONE E RICHIESTA IN FORZA DEL N . 1 , LETT . C ), DELLO STESSO ARTICOLO .

    14QUANTO INFINE ALLA TERZA QUESTIONE , E ASSODATO - COME QUESTA CORTE HA DICHIARATO NELLA SUMMENZIONATA SENTENZA 16 MARZO 1978 , PRONUNZIATA NELLA CAUSA 117/77 - CHE IN FORZA DEGLI ARTT . 93 , N . 1 , E 96 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 21 MARZO 1972 , N . 574 , CHE STABILISCE LE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 ( GU 1972 , N . L 74 ), L ' IMPORTO DELLE PRESTAZIONI EROGATE IN FORZA DELL ' ART . 22 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 ' E RIMBORSATO DALL ' ISTITUZIONE COMPETENTE ALL ' ISTITUZIONE CHE HA CORRISPOSTO LE SUDDETTE PRESTAZIONI QUALE RISULTA DALLA CONTABILITA DI QUEST ' ULTIMA ISTITUZIONE ' , E CHE TALE RIMBORSO E INOLTRE ' INTEGRALE ' .

    15NE CONSEGUE CHE , SICCOME LE SPESE INERENTI ALLE CURE DI CUI TRATTASI RESTANO A CARICO DELL ' ENTE COMPETENTE CHE HA RILASCIATO L ' AUTORIZZAZIONE , L ' ENTE DELLO STATO MEMBRO DOVE L ' INTERESSATO SI RECA PER RICEVERE TALI CURE E TENUTO , IN PRESENZA D ' UNA AUTORIZZAZIONE DEL GENERE , A DISPENSARLE ANCHE SE , IN BASE ALLA LEGISLAZIONE CH ' ESSO APPLICA , NON E OBBLIGATO A FARLO MA NE HA SOLO LA FACOLTA .

    16PER QUESTI MOTIVI , LA TERZA QUESTIONE VA RISOLTA NEL SENSO CHE L ' ESPRESSIONE ' PRESTAZIONI IN NATURA EROGATE , PER CONTO DELL ' ISTITUZIONE COMPETENTE , DALL ' ISTITUZIONE DEL LUOGO DI DIMORA O DI RESIDENZA ' , CHE FIGURA ALL ' ART . 22 , N . 1 , LETT . C ), I ), DELL REGOLAMENTO N . 1408/71 , SI RIFERISCE A QUALSIASI PRESTAZIONE CHE L ' ENTE DELLO STATO MEMBRO IN CUI L ' INTERESSATO SI RECA , DOPO AVER OTTENUTO L ' AUTORIZZAZIONE CONTEMPLATA DAL N . 1 , LETT . C ), DELLO STESSO ARTICOLO , ABBIA FACOLTA DI EROGARE , ANCHE SE NON SIA TENUTO A DISPENSARLE IN BASE ALLA LEGISLAZIONE CH ' ESSO APPLICA .

    Decisione relativa alle spese


    SULLE SPESE

    17LE SPESE SOSTENUTE DAI GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO , DEL REGNO DEI PAESI BASSI E DEL REGNO UNITO , NONCHE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ; NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .

    Dispositivo


    PER QUESTI MOTIVI ,

    LA CORTE ,

    PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE CON ORDINANZA 18 LUGLIO 1978 DAL CENTRALE RAAD VAN BEROEP , TRASMESSA ALLA CORTE CON LETTERA 8 SETTEMBRE 1978 DEL PRESIDENTE AD INTERIM DI TALE ORGANO GIURISDIZIONALE , DICHIARA :

    1* PER QUANTO CONCERNE I TITOLARI DI PENSIONE O DI RENDITA CUI SPETTINO PRESTAZIONI IN NATURA IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE D ' UNO STATO MEMBRO E CHE NON SVOLGANO UN ' ATTIVITA LAVORATIVA , IL DIRITTO AL RILASCIO , DA PARTE DELL ' ENTE COMPETENTE , DELL ' AUTORIZZAZIONE A RECARSI IN UN ALTRO STATO MEMBRO PER RICEVERVI CURE ADEGUATE ALLO STATO DI SALUTE E DISCIPLINATO DALL ' ART . 22 , N . 1 , LETT . C ), E N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 .

    2* UNA VOLTA CHE L ' ENTE ABBIA RICONOSCIUTO CHE LE CURE DI CUI TRATTASI COSTITUISCONO UN TRATTAMENTO NECESSARIO ED EFFICACE DELLA MALATTIA O DELL ' AFFEZIONE MORBOSA DA CUI L ' INTERESSATO E COLPITO , SUSSISTONO I REQUISITI PER L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 22 , N . 2 , 2* COMMA , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 E L ' ENTE COMPETENTE NON PUO RIFIUTARE , IN TAL CASO , L ' AUTORIZZAZIONE CONTEMPLATA DA DETTA DISPOSIZIONE E RICHIESTA IN FORZA DEL N . 1 , LETT . C ), DELLO STESSO ARTICOLO .

    3* L ' ESPRESSIONE ' PRESTAZIONI IN NATURA EROGATE , PER CONTO DELL ' ISTITUZIONE COMPETENTE , DALL ' ISTITUZIONE DEL LUOGO DI DIMORA O DI RESIDENZA ' , CHE FIGURA ALL ' ART . 22 , N . 1 , LETT . C ), I ), DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , SI RIFERISCE A QUALSIASI PRESTAZIONE CHE L ' ENTE DELLO STATO MEMBRO IN CUI L ' INTERESSATO SI RECA , DOPO AVER OTTENUTO L ' AUTORIZZAZIONE CONTEMPLATA DAL N . 1 , LETT . C ) DELLO STESSO ARTICOLO , ABBIA FACOLTA DI EROGARE , ANCHE SE NON SIA TENUTO A DISPENSARLE IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE CH ' ESSO APPLICA .

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