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Document 61976CJ0027

Sentenza della Corte del 14 febbraio 1978.
United Brands Company e United Brands Continentaal BV contro Commissione delle Comunità europee.
Banane Chiquita.
Causa 27/76.

Raccolta della Giurisprudenza 1978 -00207

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:22

61976J0027

SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 FEBBRAIO 1978. - UNITED BRANDS COMPANY E UNITED BRANDS CONTINENTAAL B.V. CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - BANANE CHIQUITA. - CAUSA 27/76.

raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 00207
edizione speciale greca pagina 00075
edizione speciale portoghese pagina 00077
edizione speciale spagnola pagina 00067
edizione speciale svedese pagina 00009
edizione speciale finlandese pagina 00009


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . CONCORRENZA - POSIZIONE DOMINANTE - MERCATO DI CUI TRATTASI - DELIMITAZIONE - CRITERI

( TRATTATO CEE , ART . 86 )

2 . CONCORRENZA - POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO - NOZIONE

( TRATTATO CEE , ART . 86 )

3 . CONCORRENZA - POSIZIONE DOMINANTE - ELEMENTO PROBATORIO - PARTE DEL MERCATO

( TRATTATO CEE , ART . 86 )

4 . CONCORRENZA - POSIZIONE DOMINANTE - CRITERI DI VALUTAZIONE - REDDITIVITA DELL ' IMPRESA

( TRATTATO CEE , ART . 86 )

5 . CONCORRENZA - POSIZIONE DOMINANTE - ABUSO - DIVIETO DI RIVENDITA IMPOSTO AI DISTRIBUTORI

( TRATTATO CEE , ART . 86 )

6 . CONCORRENZA - POSIZIONE DOMINANTE PER LA DISTRIBUZIONE DI UN PRODOTTO - RIFIUTO DI VENDERE - CARATTERISTICHE - ABUSO

( TRATTATO CEE , ART . 3 F ) E 86 )

7 . CONCORRENZA - POSIZIONE DOMINANTE - ABUSO - ELIMINAZIONE DI UN CONCORRENTE - PREGIUDIZIO PER IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI - IRRILEVANZA

( TRATTATO CEE , ART . 86 )

8 . CONCORRENZA - POSIZIONE DOMINANTE - ABUSO - APPLICAZIONE DI PREZZI DISCRIMINATORI

( TRATTATO CEE , ART . 86 )

9 . CONCORRENZA - POSIZIONE DOMINANTE - ABUSO - PREZZI DI VENDITA NON EQUI - NOZIONE

( TRATTATO CEE , ART . 86 )

Massima


1 . LE POSSIBILITA DI CONCORRENZA AI FINI DELL ' ART . 86 DEL TRATTATO VANNO ESAMINATE IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI CUI TRATTASI E IN RELAZIONE AD UNA ZONA GEOGRAFICA BEN DEFINITA , NELLA QUALE IL PRODOTTO E IN COMMERCIO E IN CUI LE CONDIZIONI DI CONCORRENZA SONO ABBASTANZA OMOGENEE DA CONSENTIRE DI VALUTARE L ' EFFETTO DELLA POTENZA ECONOMICA DELL ' IMPRESA IN QUESTIONE . PER ESSERE CONSIDERATO OGGETTO DI UN MERCATO SUFFICIENTEMENTE DISTINTO , IL PRODOTTO DEVE POTERSI IDENTIFICARE GRAZIE A CARATTERISTICHE SPECIFICHE CHE LO DISTINGUANO DAGLI ALTRI PRODOTTI COSI DA RENDERLO POCO INTERCAMBIABILE CON ESSI E QUASI INSENSIBILE ALLA LORO CONCORRENZA .

2 . LA POSIZIONE DOMINANTE DI CUI ALL ' ART . 86 RIGUARDA UNA POSIZIONE DI POTENZA ECONOMICA GRAZIE ALLA QUALE L ' IMPRESA CHE LA DETIENE E IN GRADO DI OSTACOLARE LA PERSISTENZA DI UNA CONCORRENZA EFFETTIVA SUL MERCATO IN QUESTIONE , ED HA LA POSSIBILITA DI TENERE COMPORTAMENTI ALQUANTO INDIPENDENTI NEI CONFRONTI DEI CONCORRENTI , DEI CLIENTI E , IN ULTIMA ANALISI , DEI CONSUMATORI . L ' ESISTENZA DI UNA POSIZIONE DOMINANTE DERIVA IN GENERALE DALLA CONCOMITANZA DI PIU FATTORI CHE , PRESI ISOLATAMENTE , NON SAREBBERO NECESSARIAMENTE DECISIVI .

3 . UN OPERATORE NON PUO DETENERE UNA POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO DI UN PRODOTTO SE NON E RIUSCITO AD ACCAPARRARSI UNA PARTE NON TRASCURABILE DEL MERCATO STESSO . NON E PERO NECESSARIO CHE UN ' IMPRESA ABBIA ELIMINATO OGNI POSSIBILITA DI CONCORRENZA AFFINCHE SIA IN POSIZIONE DOMINANTE .

4 . LA POTENZA ECONOMICA DI UN ' IMPRESA NON SI VALUTA IN BASE ALLA SUA REDDITIVITA ; UN MARGINE DI PROFITTO MODESTO O FINANCHE DELLE PERDITE TEMPORANEE NON SONO INCOMPATIBILI CON UNA POSIZIONE DOMINANTE , COSI COME UTILI NOTEVOLI POSSONO ESSERE COMPATIBILI CON UNA SITUAZIONE DI CONCORRENZA EFFETTIVA . LA REDDITIVITA TEMPORANEAMENTE MODESTA O NULLA VA CONSIDERATA ALLA LUCE DI TUTTA LA GAMMA DELLE ATTIVITA DELL ' IMPRESA .

5 . COSTITUISCE SFRUTTAMENTO ABUSIVO DI POSIZIONE DOMINANTE , IN QUANTO LIMITA GLI SBOCCHI A DANNO DEI CONSUMATORI E PREGIUDICA IL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI , IN PARTICOLARE ISOLANDO I MERCATI NAZIONALI , IL FATTO CHE UN ' IMPRESA VIETI AI DISTRIBUTORI AUTORIZZATI DI RIVENDERE IL PRODOTTO IN DETERMINATE CIRCOSTANZE .

6 . L ' IMPRESA CHE DETENGA UNA POSIZIONE DOMINANTE PER LA DISTRIBUZIONE DI UN DATO PRODOTTO - CHE GODA DEL PRESTIGIO DI UN MARCHIO NOTO ED APPREZZATO DAI CONSUMATORI - NON HA FACOLTA DI SOSPENDERE LE FORNITURE A UN VECCHIO CLIENTE , LIGIO AGLI USI COMMERCIALI , SE GLI ORDINI DI DETTO CLIENTE NON PRESENTANO ALCUNCHE DI ANORMALE . UN SIFFATTO COMPORTAMENTO E IN CONTRASTO CON LE FINALITA ENUNCIATE DALL ' ART . 3 , LETT . F ), DEL TRATTATO E CHE TROVANO PIU PRECISA ESPRESSIONE NELL ' ART . 86 , E IN ISPECIE ALLE LETTERE B ) E C ), POICHE IL RIFIUTO DI VENDITA LIMITA GLI SBOCCHI A DANNO DEI CONSUMATORI E PROVOCA UNA DISCRIMINAZIONE CHE PUO SPINGERSI FINO ALL ' ELIMINAZIONE DI UN OPERATORE COMMERCIALE DAL MERCATO CONSIDERATO .

7 . ALLORCHE IL DETENTORE DI UNA POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO COMUNE CERCA DI ELIMINARE UN CONCORRENTE , PURE OPERANTE SU TALE MERCATO , E IRRILEVANTE ACCERTARE SE QUESTO COMPORTAMENTO RIGUARDI GLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI , QUALORA SIA EVIDENTE CHE TALE ELIMINAZIONE MODIFICHERA I RAPPORTI DI CONCORRENZA NEL MERCATO COMUNE .

8 . UNA POLITICA DI PREZZI DIVERSI , CHE CONSENTA AD UN ' IMPRESA IN POSIZIONE DOMINANTE DI APPLICARE NEI CONFRONTI DELLE CONTROPARTI COMMERCIALI CONDIZIONI DIVERSE PER PRESTAZIONI EQUIVALENTI , CAUSANDO LORO UNO SVANTAGGIO NELLA CONCORRENZA , COSTITUISCE SFRUTTAMENTO ABUSIVO DI POSIZIONE DOMINANTE .

9 . L ' ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE AI SENSI DELL ' ART . 86 , LETT . A ), PUO CONSISTERE NEL PRATICARE UN PREZZO ECCESSIVO , PRIVO DI OGNI RAGIONEVOLE RAPPORTO CON IL VALORE ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE FORNITA ; QUESTA SPROPORZIONE POTREBBE , FRA L ' ALTRO , ESSERE VALUTATA OBIETTIVAMENTE IN BASE AL RAFFRONTO TRA IL PREZZO DI VENDITA DEL PRODOTTO IN QUESTIONE E IL SUO COSTO DI PRODUZIONE , RAFFRONTO DA CUI RISULTEREBBE L ' ENTITA DEL MARGINE DI PROFITTO .

Parti


NELLA CAUSA 27/76

UNITED BRANDS COMPANY , SOCIETA ISCRITTA NEL NEW JERSEY , USA ,

E

UNITED BRANDS CONTINENTAAL B.V ., SOCIETA OLANDESE CON SEDE IN ROTTERDAM 3002 , 3 VAN VOLLENHOVENSTRAAT , CON GLI AVVOCATI IVO VAN BAEL E JEAN-FRANCOIS BELLIS , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LO STUDIO LEGALE ELVINGER E HOSS , 84 GRAND ' RUE ,

RICORRENTI ,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAI SUOI CONSIGLIERI GIURIDICI ANTONIO MARCHINI-CAMIA E JOHN TEMPLE LANG , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO MARIO CERVINO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

CONVENUTA ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA D ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE IV/26.699 CHIQUITA ( GU N . L 95 DEL 9 APRILE 1976 , PAG . 1 E SEGG .) CON CUI , IL 17 DICEMBRE 1975 , LA COMMISSIONE CONSTATAVA UNA VIOLAZIONE DELL ' ART . 86 DEL TRATTATO CEE NEL SETTORE DELLA VENDITA DELLE BANANE PRODOTTE ED IMPORTATE DALLE RICORRENTI , NONCHE DOMANDE DI RISARCIMENTO , DI ANNULLAMENTO O DI RIDUZIONE DELL ' AMMENDA INFLITTA ALLA UBC DALLA COMMISSIONE ,

Motivazione della sentenza


1CON ATTO INTRODUTTIVO REGISTRATO IN CANCELLERIA IL 15 MARZO 1976 , LA UNITED BRANDS COMPANY DI NEW YORK ( IN PROSIEGUO UBC ) E LA SUA RAPPRESENTANTE UNITED BRANDS CONTINENTAAL B.V . DI ROTTERDAM ( IN PROSIEGUO UBCBV ) HANNO CHIESTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE IL 17 DICEMBRE 1975 E IN SEGUITO PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N . L 95 DEL 9 APRILE 1976 , TESTO CUI SI RIFERISCONO LE CITAZIONI DELLA PRESENTE SENTENZA ;

2PER PRATICITA , NELL ' ARGOMENTAZIONE CHE SEGUE , ENTRAMBE LE RICORRENTI SARANNO CONTRADDISTINTE DALLA SIGLA UNICA UBC .

3AI SENSI DELL ' ART . 1 DELLA DECISIONE , LA UBC HA VIOLATO L ' ART . 86 DEL TRATTATO IN QUANTO :

A ) HA OBBLIGATO I SUOI DISTRIBUTORI-MATURATORI STABILITI IN GERMANIA , IN DANIMARCA , IN IRLANDA , NEI PAESI BASSI E NELL ' UNIONE ECONOMICA BELGO-LUSSEMBURGHESE ( UEBL ) A NON RIVENDERE LE SUE BANANE ALLO STATO VERDE ;

B ) HA APPLICATO PER LE SUE VENDITE DI BANANE ' CHIQUITA ' AI SUOI CONTRAENTI , I DISTRIBUTORI-MATURATORI STABILITI NEGLI STATI MEMBRI PRECITATI , FATTA ECCEZIONE PER IL GRUPPO SCIPIO , PREZZI DISUGUALI PER PRESTAZIONI EQUIVALENTI ;

C ) HA APPLICATO , PER LE SUE VENDITE DI BANANE ' CHIQUITA ' AI CLIENTI STABILITI IN GERMANIA ( FATTA ECCEZIONE PER IL GRUPPO SCIPIO ), IN DANIMARCA , NEI PAESI BASSI E NELL ' UEBL , PREZZI DI VENDITA NON EQUI ;

D)HA RIFIUTATO DI RIFORNIRE DI BANANE ' CHIQUITA ' LA SOCIETA TH . OLESEN ( IN PROSIEGUO OLESEN ) DI VALBY , COPENAGHEN , DANIMARCA , DAL 10 OTTOBRE 1973 ALL ' 11 FEBBRAIO 1975 ;

4A NORMA DELL ' ART . 2 , PER LE INFRAZIONI CONSTATATE ALL ' ART . 1 E INFLITTA ALLA UBC UN ' AMMENDA DI UN MILIONE DI UNITA DI CONTO ;

5SECONDO L ' ART . 3 , LA UBC E OBBLIGATA :

A ) A PORRE FINE IMMEDIATAMENTE ALLE INFRAZIONI CONSTATATE ALL ' ART . 1 , QUALORA NON VI ABBIA GIA POSTO FINE SPONTANEAMENTE ;

B)E , A TALE SCOPO ,

- A COMUNICARE L ' AVVENUTA SOPPRESSIONE DEL DIVIETO DI RIVENDERE LE BANANE ALLO STATO VERDE A TUTTI I SUOI DISTRIBUTORI-MATURATORI STABILITI IN GERMANIA , IN DANIMARCA , IN IRLANDA , NEI PAESI BASSI E NELL ' UEBL E AD INFORMARE LA COMMISSIONE NON OLTRE IL 1* FEBBRAIO 1976 ;

- A COMUNICARE ALLA COMMISSIONE ENTRO IL 20 APRILE 1976 E IN SEGUITO DUE VOLTE ALL ' ANNO , ENTRO IL 20 GENNAIO ED IL 20 LUGLIO PER UN PERIODO DI DUE ANNI , I PREZZI CHE ESSA HA PRATICATO , DURANTE IL SEMESTRE PRECEDENTE , AI SUOI CLIENTI STABILITI IN GERMANIA , IN DANIMARCA , IN IRLANDA , NEI PAESI BASSI E NELL ' UEBL .

6LA UBC HA PROPOSTO RICORSO CHIEDENDO , IN VIA PRINCIPALE , L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 17 DICEMBRE 1975 E LA CONDANNA DELLA COMMISSIONE AL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE NELLA MISURA DI 1 UNITA DI CONTO E , IN SUBORDINE , QUALORA LA DECISIONE VENISSE RITENUTA FONDATA NEL MERITO , L ' ABOLIZIONE DELL ' AMMENDA O QUANTO MENO LA SUA RIDUZIONE ;

7A SOSTEGNO DELLA DOMANDA ESSA DEDUCE OTTO MEZZI , E CIOE :

1)CONTESTA L ' ANALISI CHE LA COMMISSIONE HA FATTO DEL MERCATO DI CUI TRATTASI , SIA SOTTO IL PROFILO DEL PRODOTTO CHE SOTTO IL PROFILO GEOGRAFICO ;

2)NEGA DI DETENERE , SU DETTO MERCATO , UNA POSIZIONE DOMINANTE AI SENSI DELL ' ART . 86 DEL TRATTATO ;

3)CONSIDERA CHE LA CLAUSOLA RELATIVA ALLE CONDIZIONI DI VENDITA DELLE BANANE ALLO STATO VERDE E GIUSTIFICATA DALLE ESIGENZE DI QUALITA DEL PRODOTTO DA VENDERSI AL CONSUMATORE ;

4)INTENDE DIMOSTRARE CHE IL RIFIUTO DI VENDITA ALL ' IMPRESA DANESE OLESEN ERA GIUSTIFICATO ;

5)SOSTIENE DI NON AVER PRATICATO PREZZI DISCRIMINATORI ;

6)SOSTIENE DI NON AVER PRATICATO PREZZI NON EQUI ;

7)CRITICA L ' IRREGOLARITA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ;

8)CONTESTA L ' IRROGAZIONE DELL ' AMMENDA E , IN SUBORDINE , CHIEDE CHE QUESTA VENGA RIDOTTA .

8SUCCESSIVAMENTE AL RICORSO IN ESAME , CON ATTO SEPARATO PRESENTATO A NORMA DELL ' ART . 185 DEL TRATTATO IN DATA 18 MARZO 1976 , LA UBC HA CHIESTO UN PROVVEDIMENTO D ' URGENZA ONDE OTTENERE DAL PRESIDENTE DELLA CORTE LA SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DELL ' ART . 3 , A ) E B ), 1* ALINEA , DELLA DECISIONE FINO ALLA PRONUNCIA DELLA CORTE SULLA PENDENTE DOMANDA DI ANNULLAMENTO ;

9CON ORDINANZA 5 APRILE 1976 , IL PRESIDENTE HA PRESO ATTO DELLE DICHIARAZIONI DELLE PARTI CIRCA LA MODIFICA DELLA CLAUSOLA RELATIVA ALLA RIVENDITA DELLE BANANE ALLO STATO VERDE ED HA DISPOSTO CHE :

' L ' ESECUZIONE DELL ' ART . 3 , LETT . A ) E B ), 1* ALINEA , DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 17 DICEMBRE 1975 ( IV/26.699 ) E SOSPESA FINO ALLA SENTENZA DEFINITIVA NELLA CAUSA 27/76 , SEMPRECHE LE RICHIEDENTI NON ABBIANO GIA SPONTANEAMENTE POSTO FINE AI COMPORTAMENTI CRITICATI DALLA COMMISSIONE NELL ' ART . 1 DI DETTA DECISIONE ' .

CAPITOLO I - DELL ' ESISTENZA DI UNA POSIZIONE DOMINANTE

SEZIONE 1 . IL MERCATO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE

10ONDE STABILIRE SE LA UBC DETENGA UNA POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO DELLE BANANE , E D ' UOPO DEFINIRE DETTO MERCATO E SOTTO IL PROFILO DEL PRODOTTO E SOTTO QUELLO GEOGRAFICO ;

11AI SENSI DELL ' ART . 86 DEL TRATTATO , LE POSSIBILITA DI CONCORRENZA VANNO ESAMINATE IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI CUI TRATTASI E IN RELAZIONE AD UNA ZONA GEOGRAFICA BEN DEFINITA , NELLA QUALE IL PRODOTTO E IN COMMERCIO E IN CUI LE CONDIZIONI DI CONCORRENZA SONO ABBASTANZA OMOGENEE DA CONSENTIRE DI VALUTARE L ' EFFETTO DELLA POTENZA ECONOMICA DELL ' IMPRESA IN QUESTIONE .

PARAGRAFO 1 - MERCATO DEL PRODOTTO

12QUANTO AL MERCATO DEL PRODOTTO , SI DEVE ANZITUTTO STABILIRE SE , COME AFFERMA LA RICORRENTE , LE BANANE FACCIANO PARTE INTEGRANTE DEL MERCATO DELLE FRUTTA FRESCHE , IN QUANTO SAREBBERO IN UNA CERTA MISURA INTERCAMBIABILI , PER IL CONSUMATORE , CON ALTRE VARIETA DI FRUTTA FRESCA QUALI MELE , ARANCE , UVA , PESCHE , FRAGOLE , ECC ., OPPURE SE IL MERCATO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE SIA ESCLUSIVAMENTE QUELLO DELLE BANANE , COMPRENDENTE SIA LE BANANE MARCHIATE CHE QUELLE ' ANONIME ' , E COSTITUISCA UN MERCATO SUFFICIENTEMENTE OMOGENEO E DISTINTO DA QUELLO DELLE ALTRE FRUTTA FRESCHE .

13A SOSTEGNO DELLA SUA TESI , LA RICORRENTE AFFERMA CHE LE BANANE SONO IN CONCORRENZA CON LE ALTRE FRUTTA FRESCHE , NEGLI STESSI NEGOZI , SUGLI STESSI SCAFFALI , A PREZZI CHE POSSONO ESSER RAFFRONTATI , E SODDISFANO LA STESSA ESIGENZA : IL CONSUMO A TAVOLA O TRA I PASTI ;

14DALLE STATISTISCHE PRODOTTE RISULTEREBBE CHE LA CIFRA SPESA DAL CONSUMATORE PER L ' ACQUISTO DI BANANE TOCCA IL LIVELLO MINIMO TRA GIUGNO E SETTEMBRE , ALLORCHE ABBONDANO SUL MERCATO LE FRUTTA FRESCHE LOCALI ;

15STUDI EFFETTUATI DALL ' ORGANIZZAZIONE PER L ' ALIMENTAZIONE E L ' ARGRICOLTURA ( FAO ) ( IN PARTICOLARE NEL 1975 ) CONFERMEREBBERO CHE I PREZZI DELLE BANANE SONO RELATIVAMENTE BASSI IN ESTATE E CHE IL PREZZO DELLE MELE , AD ESEMPIO , HA RIPERCUSSIONI STATISTICAMENTE ELOQUENTI SUL CONSUMO DI BANANE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ;

16SEMPRE SECONDO GLI STESSI STUDI , SI REGISTREREBBE UNA FLESSIONE A FINE ANNO , DURANTE LA STAGIONE DELLE ARANCE ;

17LE PUNTE STAGIONALI DI DISPONIBILITA DI ALTRE FRUTTA FRESCHE INFLUIREBBERO QUINDI NON SOLO SUL PREZZO DELLE BANANE , MA ANCHE SUL VOLUME DELLE VENDITE E , DI RIFLESSO , SU QUELLO DELLE IMPORTAZIONI DI BANANE ;

18DA QUESTI RILIEVI LA RICORRENTE DEDUCE CHE LE BANANE E LE ALTRE FRUTTA FRESCHE COSTITUISCONO UN SOLO ED UNICO MERCATO E CHE IN QUESTO AMBITO ANDAVA INQUADRATO IL COMPORTAMENTO DELLA UBC , PER APPLICARE EVENTUALMENTE L ' ART . 86 DEL TRATTATO .

19LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE LA DOMANDA DI BANANE SI DISTINGUE DA QUELLA DI ALTRE FRUTTA FRESCHE GIACCHE , IN PARTICOLARE , LA BANANA COSTITUISCE UNA COMPONENTE IMPORTANTE DEL REGIME ALIMENTARE DI ALCUNI STRATI DELLA POPOLAZIONE ;

20LE CARATTERISTICHE DELLA BANANA INFLUIREBBERO SULLA SCELTA DEL CONSUMATORE E LO DISSUADEREBBERO DAL SOSTITUIRLA INTERAMENTE O IN GRAN PARTE CON ALTRA FRUTTA ;

21DAGLI STUDI CITATI DALLA RICORRENTE , LA COMMISSIONE ARGUISCE CHE SUL MERCATO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE L ' INFLUENZA DEI PREZZI O DELLE QUANTITA DISPONIBILI DI ALTRE FRUTTA FRESCHE SUI PREZZI O SULLE QUANTITA DISPONIBILI DI BANANE E MOLTO DEBOLE , E CHE TALI RIPERCUSSIONI SONO TROPPO LIMITATE NEL TEMPO E TROPPO DISCONTINUE PER POTERNE CONCLUDERE CHE LE ALTRE FRUTTA FANNO PARTE , COME PRODOTTI DI SOSTITUZIONE , DELLO STESSO MERCATO CUI APPARTENGONO LE BANANE .

22PER ESSERE CONSIDERATA OGGETTO DI UN MERCATO SUFFICIENTEMENTE DISTINTO , LA BANANA DEVE POTERSI IDENTIFICARE GRAZIE A CARATTERISTICHE SPECIFICHE CHE LA CONTRADDISTINGUONO DALLE ALTRE FRUTTA FRESCHE COSI DA RENDERLA POCO INTERCAMBIABILE CON QUESTE ULTIME E QUASI INSENSIBILE ALLA CONCORRENZA DELLE MEDESIME .

23LA MATURAZIONE DELLE BANANE AVVIENE DURANTE TUTTO L ' ANNO , INDIPENDENTEMENTE DALLA STAGIONE ;

24LA PRODUZIONE E PER TUTTO L ' ANNO SUPERIORE ALLA DOMANDA E CONSENTE DI FARVI FRONTE IN QUALSIASI MOMENTO ;

25QUESTE CARATTERISTICHE FANNO DELLA BANANA UN FRUTTO PRIVILEGIATO , LA CUI PRODUZIONE E LA CUI VENDITA POSSONO ADATTARSI ALLE FLUTTUAZIONI STAGIONALI , NOTE E DI ENTITA PREVEDIBILE , DELLE ALTRE FRUTTA FRESCHE ;

26NON VI E UNA INEVITABILE SOSTITUZIONE STAGIONALE , POICHE IL CONSUMATORE PUO PROCURARSI QUESTO FRUTTO DURANTE TUTTO L ' ANNO ;

27POICHE LA BANANA E SEMPRE DISPONIBILE IN QUANTITA SUFFICIENTI , E SULL ' ARCO DELL ' INTERO ANNO CHE SI DEVE VALUTARE LA SUA SOSTITUIBILITA CON LE ALTRE FRUTTA FRESCHE PER STABILIRE IL RECIPROCO GRADO DI CONCORRENZA ;

28DAGLI STUDI SUL MERCATO DELLA BANANA INCLUSI NEL FASCICOLO RISULTA CHE DETTO MERCATO NON PRESENTA , A LUNGA SCADENZA , ELASTICITA INCROCIATA DI RILIEVO E NEMMENO E CARATTERIZZATO - COME SI E GIA OSSERVATO - DA UNA GENERALE SOSTITUIBILITA STAGIONALE TRA LA BANANA E TUTTE LE FRUTTA STAGIONALI , TALE SOSTITUIBILITA ESISTENDO SOLO TRA LA BANANA E ALTRI DUE TIPI DI FRUTTA ( PESCA E UVA DA TAVOLA ) E IN UN SOLO PAESE ( GERMANIA ) DEL MERCATO GEOGRAFICO IN QUESTIONE ;

29QUANTO AI DUE TIPI DI FRUTTA DISPONIBILI TUTTO L ' ANNO ( ARANCE E MELE ) NON VI E INTERCAMBIABILITA RISPETTO AL PRIMO , MENTRE SI HA SOLO SOSTITUIBILITA RELATIVA RISPETTO AL SECONDO ;

30QUESTO BASSO GRADO DI SOSTITUIBILITA E DOVUTO ALLE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA BANANA E A TUTTI I FATTORI CHE INFLUISCONO SULLA SCELTA DEL CONSUMATORE ;

31PER LE SUE CARATTERISTICHE ( ASPETTO , SAPORE , CONSISTENZA POLPOSA , ASSENZA DI SEMI , MANEGGEVOLEZZA , REGOLARITA DI PRODUZIONE ), LA BANANA PUO SODDISFARE LE ESIGENZE PERMANENTI DI UN NOTEVOLE STRATO DELLA POPOLAZIONE , COMPOSTO DI BAMBINI , VECCHI E MALATI ;

32QUANTO AI PREZZI , DUE STUDI DELLA FAO DIMOSTRANO CHE LA BANANA E SOTTOPOSTA ALL ' INCIDENZA DEI PREZZI - DECRESCENTI - DI ALTRE FRUTTA ( MA SOLO DELLE PESCHE E DELL ' UVA DA TAVOLA ) UNICAMENTE NEL PERIODO ESTIVO , SPECIE IN LUGLIO , E SEMPRE ENTRO LIMITI CHE NON SUPERANO IL 20 % ;

33BENCHE SIA INNEGABILE CHE , IN ESTATE E PER ALCUNE SETTIMANE A FINE ANNO , QUESTO PRODOTTO RISENTE DELLA CONCORRENZA DI ALTRE FRUTTA FRESCHE , LA FLESSIBILITA CON LA QUALE IL VOLUME DELLE IMPORTAZIONI E DELLE VENDITE SUBISCE ADATTAMENTI SUL MERCATO GEOGRAFICO IN QUESTIONE FA SI CHE LE POSSIBLITA DI CONCORRENZA SIANO ESTREMAMENTE RIDOTTE E CHE IL PREZZO SI ADEGUI SENZA GRAVI DIFFICOLTA A QUESTA SITUAZIONE DI ABBONDANZA ;

34DAL COMPLESSO DELLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO SI DESUME CHE UNA GRANDE MASSA DI CONSUMATORI , PER I QUALI IL FABBISOGNO DI BANANE E COSTANTE , NON VIENE DISTOLTA IN MISURA TANGIBILE , NE DEL RESTO APPREZZABILE , DALL ' ACQUISTO DI QUESTO PRODOTTO A CAUSA DELL ' ARRIVO SUL MERCATO DI ALTRE FRUTTA FRESCHE , COME PURE CHE ANCHE LE PUNTE STAGIONALI INFLUISCONO SOLO PER UN PERIODO DI TEMPO LIMITATO O ASSAI MODERATAMENTE SOTTO IL PROFILO DELLA SOSTITUIBILITA ;

35NE CONSEGUE CHE IL MERCATO DELLA BANANA COSTITUISCE UN MERCATO SUFFICIENTEMENTE DISTINTO DA QUELLI DELLE ALTRE FRUTTA FRESCHE .

PARAGRAFO 2 - MERCATO GEOGRAFICO

36LA COMMISSIONE HA CONSIDERATO LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , LA DANIMARCA , L ' IRLANDA , I PAESI BASSI E L ' UEBL COME COSTITUENTI IL MERCATO GEOGRAFICO SUL QUALE SI DEVE STABILIRE SE LA UBC ABBIA LA POSSIBILITA DI OSTACOLARE LA CONCORRENZA EFFETTIVA ;

37ESSA RITIENE CHE LE CONDIZIONI ECONOMICHE CHE SI RISCONTRANO IN QUESTA PARTE DELLA COMUNITA CONSENTONO AGLI IMPORTATORI-DISTRIBUTORI DI BANANE DI VENDERVI NORMALMENTE I LORO PRODOTTI , SENZA CHE VI ESISTANO BARRIERE ECONOMICHE PARTICOLARI PER LA UBC RISPETTO AD ALTRI IMPORTATORI-DISTRIBUTORI ;

38E INVECE OPPORTUNO , A SUO AVVISO , ESCLUDERE DAL SUDDETTO MERCATO GEOGRAFICO GLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA ( FRANCIA , ITALIA , REGNO UNITO ), NONOSTANTE LA PRESENZA PIUTTOSTO NOTEVOLE DELLA UBC IN QUESTI STATI , A MOTIVO DELLE PARTICOLARI CIRCOSTANZE ATTINENTI AI REGIMI DI IMPORTAZIONE , ALLE CONDIZIONI DI VENDITA E ALLE CARATTERISTICHE DELLE BANANE CHE VI SONO VENDUTE .

39LA RICORRENTE SOTTOLINEA CHE IL MERCATO GEOGRAFICO PER IL QUALE VIENE PRESA IN CONSIDERAZIONE LA POTENZA ECONOMICA E COMMERCIALE DI UN ' IMPRESA DOVREBBE COMPRENDERE SOLO ZONE IN CUI LE CONDIZIONI DI CONCORRENZA SONO OMOGENEE ;

40PUR AVENDO GIUSTAMENTE ESCLUSO DAL MERCATO IN QUESTIONE LA FRANCIA , L ' ITALIA E IL REGNO UNITO , LA COMMISSIONE AVREBBE OMESSO DI TENER CONTO DELLE DIFFERENZE TRA LE CONDIZIONI DI CONCORRENZA ESISTENTI NEGLI ALTRI STATI MEMBRI , DIFFERENZE CHE AVREBBERO DOVUTO INDURLA AD ADOTTARE , ANCHE PER QUESTI , LO STESSO ATTEGGIAMENTO ASSUNTO VERSO I TRE PAESI DI CUI SOPRA ;

41NEI TRE STATI MEMBRI SUMMENZIONATI SAREBBERO INFATTI IN VIGORE TRE REGIMI DOGANALI NOTEVOLMENTE DIVERSI : UNA TARIFFA 0 IN GERMANIA , PER UN CONTINGENTE CHE SOSTANZIALMENTE BASTA A FAR FRONTE AL FABBISOGNO INTERNO , UNA TARIFFA TRANSITORIA IN IRLANDA E IN DANIMARCA E LA TARIFFA ESTERNA COMUNE , CIOE IL 20 % , PER LE IMPORTAZIONI NEL BENELUX ;

42LA COMMISSIONE NON AVREBBE NEMMENO TENUTO CONTO DELLE ABITUDINI DEI CONSUMATORI NEI SINGOLI STATI MEMBRI ( IL CONSUMO ANNUO PRO CAPITE DI FRUTTA FRESCA E PARI , IN GERMANIA , A DUE VOLTE E MEZZA LA MEDIA IRLANDESE E A DUE VOLTE QUELLA DANESE ), DELLE DIFFERENZE ATTINENTI ALLA STRUTTURA COMMERCIALE , ALL ' ESISTENZA DI CONCENTRAZIONI E ALLE POLITICHE MONETARIE ;

43DA TUTTE LE CONSTATAZIONI CHE PRECEDONO , LA RICORRENTE TRAE LA CONCLUSIONE CHE IL MERCATO GEOGRAFICO DI CUI HA TENUTO CONTO LA COMMISSIONE COMPRENDE ZONE IN CUI LE CONDIZIONI DI CONCORRENZA SONO TANTO DISSIMILI CHE E IMPOSSIBILE CONSIDERARLE PARTI DI UN MERCATO UNICO .

44L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 86 AD UN ' IMPRESA IN POSIZIONE DOMINANTE PRESUPPONE FRA L ' ALTRO CHE SIA CHIARAMENTE DELIMITATA LA PARTE SOSTANZIALE DEL MERCATO COMUNE IN CUI L ' IMPRESA POSSA EVENTUALMENTE ATTUARE PRATICHE ABUSIVE CHE OSTACOLINO LA CONCORRENZA EFFETTIVA , ZONA NELLA QUALE LE CONDIZIONI OBIETTIVE DI CONCORRENZA , RELATIVAMENTE AL PRODOTTO IN QUESTIONE , DEVONO ESSERE LE STESSE PER TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI ;

45LA COMUNITA NON HA ISTITUITO UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO AGRICOLO NEL SETTORE DELLE BANANE ;

46DI CONSEGUENZA , LA SITUAZIONE VARIA NOTEVOLMENTE DA UNO STATO MEMBRO ALL ' ALTRO , CON REGIMI D ' IMPORTAZIONE CHE RISPECCHIANO LA SPECIFICA POLITICA COMMERCIALE SEGUITA DAGLI STATI INTERESSATI ;

47COSI IL MERCATO FRANCESE , PER EFFETTO DELL ' ORGANIZZAZIONE NAZIONALE , E LIMITATO A MONTE DA UN PARTICOLARE REGIME D ' IMPORTAZIONE E BLOCCATO A VALLE DA UN PREZZO AL MINUTO CONTROLLATO DALL ' AMMINISTRAZIONE ;

48OLTRE AD ESSER RETTO DA ALCUNI PROVVEDIMENTI RELATIVI AD UN ' PREZZO OBIETTIVO ' STABILITO ANNUALMENTE E DA UNA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI IMBALLAGGI , LA CERNITA DEI PRODOTTI E I REQUISITI MINIMI DI QUALITA , QUESTO MERCATO E RISERVATO PER 2/3 CIRCA ALLA PRODUZIONE DEI DIPARTIMENTI D ' OLTREMARE E PER 1/3 A QUELLA DI ALCUNI PAESI CHE INTRATTENGONO CON LA FRANCIA RAPPORTI PRIVILEGIATI ( COSTA D ' AVORIO , MADAGASCAR , CAMERUN ) E LE CUI BANANE VENGONO IMPORTATE IN FRANCHIGIA ; IN ESSO VIGE UN REGIME LA CUI GESTIONE E AFFIDATA AL ' COMITE INTERPROFESSIONNEL BANANIER ' ( CIB );

49IL MERCATO DEL REGNO UNITO GODE DELLE ' PREFERENZE ' RISERVATE AL COMMONWEALTH , REGIME CARATTERIZZATO DALLA CONSERVAZIONE DI UN CERTO LIVELLO DI PRODUZIONE A VANTAGGIO DEI TERRITORI IN VIA DI SVILUPPO ADERENTI AL COMMONWEALTH E DA UN PREMIO PAGATO ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E DIRETTAMENTE CONNESSO AL PREZZO DI VENDITA DELLE BANANE VERDI PRATICATO NEL REGNO UNITO ;

50SUL MERCATO ITALIANO , DOPOCHE NEL 1965 E STATO ABOLITO IL MONOPOLIO DI STATO PER LA VENDITA DELLE BANANE , E STATO ISTITUITO UN SISTEMA NAZIONALE DI CONTINGENTAMENTO SOTTO IL CONTROLLO DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E DELL ' UFFICIO NAZIONALE DEI CAMBI PER QUANTO RIGUARDA LE IMPORTAZIONI E I CONTRATTI DI NOLO DELLE BANANIERE BATTENTI BANDIERA ESTERA ;

51L ' ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEI TRE MERCATI DI CUI SOPRA IMPLICA CHE LE BANANE DELLA RICORRENTE NON SI TROVANO NELLE STESSE CONDIZIONI DI CONCORRENZA RISPETTO ALLE ALTRE BANANE VENDUTE NEI RISPETTIVI STATI , CHE GODONO DI UN REGIME PREFERENZIALE , E GIUSTAMENTE LA COMMISSIONE NON HA INCLUSO I TRE MERCATI NAZIONALI SUDDETTI NEL MERCATO GEOGRAFICO IN QUESTIONE ;

52PER CONTRO , GLI ALTRI SEI STATI RAPPRESENTANO MERCATI COMPLETAMENTE LIBERI , PUR SE SOGGETTI A SPECIFICHE NORME TARIFFARIE E A SPESE DI TRASPORTO NECESSARIAMENTE DIVERSE , MA NON DISCRIMINATORIE , E NEI QUALI LE CONDIZIONI DI CONCORRENZA SONO LE STESSE PER TUTTI ;

53DAL PUNTO DI VISTA DELL ' ESERCIZIO DELLA LIBERA CONCORRENZA , QUESTI SEI STATI COSTITUISCONO UN COMPLESSO ABBASTANZA OMOGENEO , CHE PUO ESSERE CONSIDERATO UN TUTTO UNICO ;

54LA UBC HA ACCENTRATO L ' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA DEI SUOI PRODOTTI NELL ' AFFILIATA DI ROTTERDAM - UBCBV - CHE A TALE SCOPO COSTITUISCE UN CENTRO UNICO PER TUTTA LA SUDDETTA ZONA DELLA COMUNITA ;

55LE SPESE DI TRASPORTO NON OSTACOLANO REALMENTE LA POLITICA DI DISTRIBUZIONE PRESCELTA DELLA UBC , CHE CONSISTE NEL VENDERE F.O.R . NEI DUE PORTI DI SBARCO , ROTTERDAM E BREMERHAVEN ;

56DETTI FATTORI CONSTITUISCONO UN ELEMENTO UNIFICATORE DEL MERCATO IN QUESTIONE ;

57DAL COMPLESSO DEI PRECEDENTI RILIEVI EMERGE CHE IL MERCATO GEOGRAFICO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE , IL QUALE COSTITUISCE UNA PARTE SOSTANZIALE DEL MERCATO COMUNE , DEVE RIGUARDARSI COME IL MERCATO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER VALUTARE L ' EVENTUALE POSIZIONE DOMINANTE DELLA RICORRENTE .

SEZIONE 2 . LA POSIZIONE DELLA UBC SUL MERCATO IN QUESTIONE

58LA TESI DELLA COMMISSIONE , SECONDO CUI LA UBC OCCUPA , SUL MERCATO CONSIDERATO , UNA POSIZIONE DOMINANTE , E FONDATA SU VARI ELEMENTI , IL CUI EFFETTO CUMULATIVO SAREBBE TALE DA GARANTIRE ALLA UBC UN INCONTESTABILE PREDOMINIO SU TUTTI I CONCORRENTI : LA SUA QUOTA DI MERCATO RISPETTO A QUELLA DEI CONCORRENTI , LA VARIETA DELLE SUE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO , LA QUALITA OMOGENEA DEL SUO PRODOTTO , LA SUA ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEI TRASPORTI , IL SUO SISTEMA DI VENDITA E LA SUA AZIONE PUBBLICITARIA , IL CARATTERE DIVERSIFICATO DELLE SUE ATTIVITA ED INFINE LA SUA INTEGRAZIONE VERTICALE ;

59IN CONSIDERAZIONE DI TUTTI QUESTI ELEMENTI LA COMMISIONE SOSTIENE CHE LA UBC E UN ' IMPRESA IN POSIZIONE DOMINANTE , CHE DISPONE , IN GENERALE , DI AMPIA LIBERTA DI COMPORTAMENTO SUL MERCATO IN QUESTIONE E PUO OSTACOLARE , IN NOTEVOLE MISURA , LA CONCORRENZA EFFETTIVA DA PARTE DI CONCORRENTI I QUALI POTREBBERO FORSE CONSEGUIRE GLI STESSI VANTAGGI SOLO MEDIANTE GRANDI SFORZI PROTRATTI PER MOLTI ANNI , PROSPETTIVA CHE LI DISSUADE DALL ' IMBOCCARE QUESTA STRADA , PARTICOLARMENTE DOPO I NUMEROSI INSUCCESSI SUBITI .

60LA UBC CONTESTA QUESTA CONCLUSIONE , DICHIARANDO CH ' ESSA E FONDATA SU UN ' ASSERZIONE NON COMPROVATA ;

61ESSA SOSTIENE DI FARE SOLO UNA LEALE CONCORRENZA NEL CAMPO DEI PREZZI , DELLA QUALITA E DEI SERVIZI ;

62A SUO AVVISO , SE SI VALUTANO OBIETTIVAMENTE LA SUA QUOTA DI MERCATO , LE SUE POSSIBILITA DI APPROVVIGIONAMENTO , LA CONCORRENZA ' AGGRESSIVA ' DELLE ALTRE IMPRESE , LE LORO RISORSE , I LORO METODI E IL LORO GRADO DI INTEGRAZIONE , LA RELATIVA LIBERTA DEI DISTRIBUTORI-MATURATORI , LA COMPARSA DI NUOVI CONCORRENTI SUL MERCATO , LA FORZA E L ' IMPORTANZA DI ALCUNI CLIENTI , IL BASSO PREZZO E ADDIRITTURA LA DIMINUZIONE DEL PREZZO DELLE BANANE , LE PERDITE DA ESSA SUBITE NEL PRECEDENTE QUINQUENNIO , SI PUO TRARRE - IN BASE AD UN ' ANALISI CORRETTA - LA CONCLUSIONE CHE , NE NELLE STRUTTURE , NE NEL COMPORTAMENTO , ESSA PRESENTA LE CARATTERISTICHE DI UN ' IMPRESA IN POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE .

63L ' ART . 86 E UN ' ESPRESSIONE DELL ' OBIETTIVO GENERALE POSTO DALL ' ART . 3 , LETT . F ) DEL TRATTATO ALL ' AZIONE DELLA COMUNITA : L ' INSTAURAZIONE DI UN REGIME CHE GARANTISCA CHE LA CONCORRENZA NEL MERCATO COMUNE NON VENGA FALSATA ;

64QUESTO ARTICOLO VIETA , IN QUANTO IL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI POSSA VENIRNE PREGIUDICATO , CHE UN ' IMPRESA SFRUTTI IN MODO ABUSIVO UNA POSIZIONE DOMINANTE IN UNA PARTE SOSTANZIALE DEL MERCARTO COMUNE ;

65LA POSIZIONE DOMINANTE CONTEMPLATA DA DETTO ARTICOLO CORRISPONDE AD UNA POSIZIONE DI POTENZA ECONOMICA GRAZIE ALLA QUALE L ' IMPRESA CHE LA DETIENE E IN GRADO DI OSTACOLARE LA PERSISTENZA DI UNA CONCORRENZA EFFETTIVA SUL MERCATO IN QUESTIONE , ED HA LA POSSIBILITA DI TENERE COMPORTAMENTI ALQUANTO INDIPENDENTI NEI CONFRONTI DEI CONCORRENTI , DEI CLIENTI E , IN ULTIMA ANALISI , DEI CONSUMATORI ;

66L ' ESISTENZA DI UNA POSIZIONE DOMINANTE DERIVA IN GENERALE DALLA CONCOMITANZA DI PIU FATTORI CHE , PRESI ISOLATAMENTE , NON SAREBBERO NECESSARIAMENTE DECISIVI .

67PER STABILIRE SE LA UBC SIA UN ' IMPRESA IN POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO DI CUI TRATTASI , OCCORRE ESAMINARE ANZITUTTO LA SUA STRUTTURA , INDI LA SITUAZIONE CONCORRENZIALE SU DETTO MERCATO ;

68IN QUESTO ESAME PUO ESSERE UTILE PRENDERE EVENTUALMENTE IN CONSIDERAZIONE FATTI ADDEBITATI ALLA RICORRENTE COME COMPORTAMENTI ABUSIVI , SENZA CHE VENGA LORO NECESSARIAMENTE RICONOSCIUTA TALE NATURA .

PARAGRAFO 1 - STRUTTURA DELLA UBC

69E OPPORTUNO ESAMINARE SUCCESSIVAMENTE LE RISORSE DELLA UBC E I SUOI METODI DI PRODUZIONE , DI IMBALLAGGIO , DI TRASPORTO , DI VENDITA E DI PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO ;

70LA UBC E UN ' IMPRESA FORTEMENTE INTEGRATA IN SENSO VERTICALE ;

71QUESTA INTEGRAZIONE SI RISCONTRA IN CIASCUNA FASE DEL CICLO COMMERCIALE , DALLA PIANTAGIONE AL CARICAMENTO SU VAGONE O AUTOCARRO NEI PORTI DI SBARCO E , IN SEGUITO , IL CONTROLLO DELLA UBC SI ESTENDE , QUANTO ALLA MATURAZIONE E AI PREZZI DI VENDITA , AI MATURATORI-DISTRIBUTORI E AI GROSSISTI , GRAZIE ALLA COSTITUZIONE DI UNA FITTA RETE D ' AGENTI .

72QUANTO ALLA FASE PRODUTTIVA , LA UBC POSSIEDE VASTE PIANTAGIONI NELL ' AMERICA CENTRO-MERIDIONALE ;

73QUALORA LA PRODUZIONE PROPRIA NON SIA SUFFICIENTE , LA UBC PUO RIFORNIRSI SENZA DIFFICOLTA PRESSO PIANTATORI INDIPENDENTI , ESSENDO NOTO CHE , SALVO CIRCOSTANZE ECCEZIONALI , LA PRODUZIONE E ECCEDENTARIA ;

74NUMEROSI PRODUTTORI INDIPENDENTI SONO POI VINCOLATI ALLA UBC DA CONTRATTI DI COLTIVAZIONE , IN BASE AI QUALI ESSI HANNO DOVUTO INTRAPRENDERE LA COLTIVAZIONE DELLE VARIETA DI BANANE PREFERITE DALLA UBC ;

75LE CONSEGUENZE DI CATASTROFI NATURALI ATTE A COMPROMETTERE GLI APPROVVIGIONAMENTI SONO RIDOTTE AL MINIMO DALLA DISPERSIONE GEOGRAFICA DELLE PIANTAGIONI E DALLA SELEZIONE DI VARIETA RESISTENTI ALLE MALATTIE ;

76QUESTA SITUAZIONE E CONFERMATA DAL MODO IN CUI LA UBC HA POTUTO REAGIRE ALLE CONSEGUENZE DELL ' URAGANO ' FIFI ' NEL 1974 ;

77NELLA FASE PRODUTTIVA , LA UBC SA QUINDI DI POTER SODDISFARE QUALSIASI DOMANDA .

78NELLA FASE DELL ' IMBALLAGGIO E DEL CONFEZIONAMENTO IN LOCO , LA UBC DISPONE DI STABILIMENTI , MANODOPERA , IMPIANTI E MATERIALE CHE LE CONSENTONO DI TRATTARE LA MERCE IN MODO INDIPENDENTE ;

79LE BANANE SONO TRASPORTATE DAL LUOGO DI PRODUZIONE AI PORTI D ' IMBARCO CON MEZZI DELL ' IMPRESA , CHE COMPRENDONO ANCHE DELLE FERROVIE .

80NELLA FASE DEL TRASPORTO MARITTIMO , E STATO RICONOSCIUTO CHE LA UBC E L ' UNICA IMPRESA DEL RAMO IN GRADO DI TRASPORTARE 2/3 DELLE SUE ESPORTAZIONI CON LA PROPRIA FLOTTA BANANIERA ;

81LA UBC E QUINDI SICURA DI POTER TRASPORTARE , REGOLARMENTE , SENZA ALCUN RISCHIO DI IMMOBILIZZAZIONE DELLE PROPRIE NAVI , E INDIPENDENTEMENTE DALL ' ANDAMENTO DEL MERCATO , I 2/3 DEL VOLUME MEDIO DELLE SUE VENDITE ED E L ' UNICA IMPRESA IN GRADO DI GARANTIRE REGOLARMENTE TRE ARRIVI SETTIMANALI IN EUROPA , IL CHE LE DA LA CERTEZZA DI STABILI E AGEVOLI RAPPORTI COMMERCIALI .

82NEL CAMPO DELLA RICERCA TECNICA , GRAZIE A STUDI COSTANTI , LA UBC CONTINUA , PERFEZIONANDO IL SISTEMA DI DRENAGGIO , CORREGGENDO LE DEFICIENZE PEDOLOGICHE E COMBATTENDO EFFICACEMENTE LE MALATTIE DELLE PIANTE , A MIGLIORARE LA PRODUTTIVITA E IL RENDIMENTO DELLE PIANTAGIONI ;

83ESSA HA STUDIATO NUOVI SISTEMI DI MATURAZIONE , CHE I SUOI TECNICI INSEGNANO AI DISTRIBUTORI-MATURATORI CHIQUITA ;

84ANCHE QUESTO E UN ELEMENTO DA CONSIDERARE NELL ' ESAME DELLA POSIZIONE DELLA UBC , GIACCHE LE IMPRESE CONCORRENTI NON POSSONO EFFETTUARE RICERCHE DI AMPIEZZA COMPARABILE E , SOTTO QUESTO PROFILO , SONO SVANTAGGIATE RISPETTO ALLA RICORRENTE .

85NELLA FASE DELL ' ELABORAZIONE FINALE E DEL CONTROLLO DELLA QUALITA , E NOTO CHE LA UBC CONTROLLA NON SOLO I DISTRIBUTORI-MATURATORI SUOI CLIENTI DIRETTI , MA ANCHE QUELLI CHE OPERANO PER CONTO DI SUOI CLIENTI IMPORTANTI , COME IL GRUPO SCIPIO ;

86LA CLAUSOLA VIETANTE LA RIVENDITA DELLE BANANE ALLO STATO VERDE , PUR SE AVESSE SOLO LO SCOPO DI CONTROLLARE MINUZIOSAMENTE LA QUALITA , CONSENTE IN REALTA ALLA UBC IL CONTROLLO ASSOLUTO DI TUTTO IL COMMERCIO DEI SUOI PRODOTTI FINCHE SONO ALLO STADIO DELLA VENDITA ALL ' INGROSSO , CIOE PRIMA CHE COMINCI IL PROCESSO DI MATURAZIONE , IL QUALE RENDE INEVITABILE UNA RAPIDA VENDITA AL CONSUMO ;

87QUESTO CONTROLLO SISTEMATICO DELLA QUALITA DI UN PRODOTTO OMOGENEO RENDE EFFICACE LA PUBBLICITA FATTA PER LA MARCA .

88DAL 1967 LA UBC HA IMPERNIATO LA SUA POLITICA GENERALE , NEL MERCATO IN CAUSA , SULLA QUALITA DELLE BANANE CONTRASSEGNATE COL MARCHIO ' CHIQUITA ' ;

89TALE POLITICA CONFERISCE INCONTESTABILMENTE ALLA UBC IL CONTROLLO SULLA TRASFORMAZIONE DEL PRODOTTO IN BANANE PER IL CONSUMO , ANCHE SE , IN QUESTA FASE , LA MAGGIOR PARTE DELLE BANANE NON LE APPARTIENE PIU ;

90TRATTASI DI UNA POLITICA FONDATA SULLA RIORGANIZZAZIONE RADICALE DEL SISTEMA DI PRODUZIONE , DI IMBALLAGGIO , DI TRASPORTO , DI MATURAZIONE ( NUOVI IMPIANTI CON VENTILAZIONE E RAFFREDDAMENTO ) E DI VENDITA ( RETE DI RAPPRESENTANTI );

91LA UBC E RIUSCITA A INDIVIDUALIZZARE IL SUO PRODOTTO GRAZIE A VASTE E REITERATE AZIONI PUBBLICITARIE E DI PROMOZIONE DELLE VENDITE , CHE LE HANNO PROCURATO LA PREFERENZA DEL CONSUMATORE , NONOSTANTE LA DIFFERENZA DI PREZZO TRA LE BANANE NON MARCHIATE E QUELLE MARCHIATE ( OSCILLANTE DAL 30 AL 40 % ) NONCHE TRA LE BANANE ' CHIQUITA ' E QUELLE CONTRASSEGNATE CON ALTRI MARCHI ( DELL ' ORDINE DEL 7-10 % );

92ESSA E STATA LA PRIMA A SFRUTTARE I VANTAGGI OFFERTI DALL ' ETICHETTATURA NEL LUOGO DI PRODUZIONE AI FINI DI UNA PUBBLICITA A VASTO RAGGIO , IL CHE , A DETTA DELLA UBC , HA ' RIVOLUZIONATO LO SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DELLA BANANA ' ( ALLEGATO IIA DEL RICORSO , PAG . 10 );

93ESSA HA COSI RAGGIUNTO UNA POSIZIONE PRIVILEGIATA , FACENDO DELLA ' CHIQUITA ' LA PRIMA MARCA DI BANANE SUL MERCATO DI CUI TRATTASI , CON LA CONSEGUENZA CHE IL DISTRIBUTORE NON PUO FARE A MENO DI INCLUDERLA FRA I PRODOTTI OFFERTI AL CONSUMATORE .

94NELLA FASE DELLA VENDITA , QUESTO FATTORE DI INDIVIDUALIZZAZIONE - GIUSTIFICATO DALLA QUALITA COSTANTE DELLE BANANE RECANTI DETTO MARCHIO - GARANTISCE ALLA UBC UNA CLIENTELA PERMANENTE CHE CONSOLIDA LA SUA POTENZA ECONOMICA ;

95POICHE LE RETI DI VENDITA DELLA UBC COMPRENDONO SOLO UN NUMERO RISTRETTO DI CLIENTI ( GRUPPI IMPORTANTI O DISTRIBUTORI-MATURATORI ), NE RISULTANO SEMPLIFICATE LA POLITICA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E LE ECONOMIE DI SCALA ;

96POICHE LA SUA POLITICA DI APPROVVIGIONAMENTO E IMPOSTATA - NONOSTANTE LA PRODUZIONE ECCEDENTARIA - SULLA FORNITURA DI BANANE CHIQUITA SECONDO CRITERI DI PARSIMONIA E TALVOLTA DI SCARSITA , LA UBC SI TROVA , NELLA FASE DELLA VENDITA , IN POSIZIONE DI FORZA .

PARAGRAFO 2 - SITUAZIONE CONCORRENZIALE

97LA UBC E IL PIU IMPORTANTE GRUPPO BANANIERO DEL MERCATO MONDIALE , OVE NEL 1974 HA EFFETTUATO IL 35 % DELLE ESPORTAZIONI COMPLESSIVE DI BANANE ;

98TUTTAVIA , NELLA PRESENTE CONTROVERSIA , E OPPORTUNO TENER CONTO UNICAMENTE DELLE SUE ATTIVITA SUL MERCATO CONSIDERATO .

99IN PROPOSITO , VI E DISACCORDO TRA LE PARTI QUANTO ALLA QUOTA CHE LA UBC DETIENE SUL MERCATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , NONCHE SULLA QUOTA COMPLESSIVA DETENUTA DALLA RICORRENTE SULL ' INTERO MERCATO DI CUI TRATTASI .

100IN PRIMO LUOGO , LA UBC ESCLUDE DALLA QUOTA COMPLESSIVA DA ESSA DETENUTA SULL ' INTERO MERCATO IN QUESTIONE LA PERCENTUALE RELATIVA ALL ' IMPRESA SCIPIO , CHE ACQUISTA LE BANANE F.O.B . NELL ' AMERICA CENTRALE .

101E TUTTAVIA OPPORTUNO INCLUDERE NEL COMPUTO QUESTA PERCENTUALE , GIACCHE LA SCIPIO PROVVEDE QUASI UNICAMENTE ALLA MATURAZIONE DI BANANE ' CHIQUITA ' , IL CUI TRASPORTO IN EUROPA E COORDINATO DALLA SOCIETA SVEN SALEN ; LA SCIPIO SI ASSOGGETTA AL CONTROLLO TECNICO DELLA UBC ; VI SONO ACCORDI RELATIVI ALLE FORNITURE E AI PREZZI TRA I DUE GRUPPI ; LA SCIPIO SI ATTIENE AL DIVIETO DI NON RIVENDERE BANANE ' CHIQUITA ' ALLO STATO VERDE E , DA 30 ANNI , NON HA MAI TENTATO DI AGIRE IN MODO INDIPENDENTE RISPETTO ALLA UBC ;

102ESISTONO ACCORDI DI LAVORO TRA LA SCIPIO E LA UBC , CHE SVOLGONO AZIONI COMUNI NEL SETTORE DEI PREZZI , DELL ' ANIMAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA E DELLE CAMPAGNE PUBBLICITARIE ;

103D ' ALTRO CANTO , SI DEVE RILEVARE CHE I PREZZI DI VENDITA PRATICATI DALLA SCIPIO NON SONO DIVERSI DA QUELLI DEGLI ALTRI MATURATORI RIFORNITI DALLA UBC ;

104NE CONSEGUE CHE NON VI A CONCORRENZA TRA LA UBC E LA SCIPIO .

105IN SECONDO LUOGO , LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE LA UBC DETIENE UNA QUOTA DI MERCATO STIMATA PARI AL 45 % ;

106LA UBC FA PERO NOTARE CHE QUESTA QUOTA , NEL 1975 , SAREBBE SCESA AL 41 % .

107UN OPERATORE NON PUO DETENERE UNA POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO DI UN PRODOTTO SE NON E RIUSCITO AD ACCAPARRARSI UNA PARTE NON TRASCURABILE DEL MERCATO STESSO .

108SENZA VOLER DISQUISIRE SULLE PERCENTUALI , CHE DEVONO INEVITABILMENTE STABILIRSI CON UNA CERTA APPROSSIMAZIONE , SI PUO RITENERE PACIFICO CHE LA QUOTA DELLA UBC SUL MERCATO IN QUESTIONE SUPERA SEMPRE IL 40 % E SFIORA IL 45 % ;

109QUESTA PERCENTUALE , TUTTAVIA , NON BASTA PER CONCLUDERE CHE LA UBC CONTROLLA SENZ ' ALTRO IL MERCATO ;

110ESSA VA VALUTATA IN RAPPORTO ALLA FORZA E AL NUMERO DEI CONCORRENTI .

111ANZITUTTO SI DEVE RILEVARE CHE , SUL COMPLESSO DEL MERCATO IN QUESTIONE , DETTA PERCENTUALE RAPPRESENTA GROSSO MODO UNA QUOTA DI MOLTO SUPERIORE A QUELLA DELLA CASTLE AND COOK , CHE E IL PIU FORTE CONCORRENTE DELLA UBC , MENTRE GLI ALTRI OCCUPANO POSIZIONI NETTAMENTE MENO IMPORTANTI ;

112QUESTO FATTO , ACCOSTATO AD ALTRI GIA SEGNALATI , PUO ESSERE CONSIDERATO COME ELEMENTO CHE PROVA LA FORZA PREPONDERANTE DELLA UBC ;

113NON E PERO NECESSARIO CHE UN ' IMPRESA ABBIA ELIMINATO OGNI POSSIBILITA DI CONCORRENZA AFFINCHE SIA IN POSIZIONE DOMINANTE ;

114NELLA FATTISPECIE , LA LOTTA CONCORRENZIALE E IN EFFETTI STATA MOLTO VIVACE A PIU RIPRESE , NEL 1973 , POICHE LA CASTLE AND COOK AVEVA CONDOTTO SUL MERCATO DANESE E SU QUELLO TEDESCO UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA E PROMOZIONALE SU VASTA SCALA , CON RIDUZIONE DEI PREZZI ;

115CONTEMPORANEAMENTE LA ALBA RIDUCEVA I PREZZI ED OFFRIVA ARTICOLI DI PROPAGANDA ;

116RECENTEMENTE , LA VELLEMAN & TAS HA SVOLTO UNA CONCORRENZA COSI VIVACE SUL MERCATO OLANDESE CHE I PREZZI SONO SCESI AL DI SOTTO DI QUELLI DEL MERCATO TEDESCO , CHE TRADIZIONALMENTE SONO I PIU BASSI ;

117SI DEVE TUTTAVIA NOTARE CHE , MALGRADO QUESTI SFORZI , LE IMPRESE INTERESSATE NON SONO RIUSCITE A CONQUISTARE TERRENO IN MODO SIGNIFICATIVO NEI RISPETTIVI MERCATI NAZIONALI SU CUI HANNO AGITO ;

118VA RILEVATO CHE QUESTE AZIONI CONCORRENZIALI , LIMITATE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO , NON SI SONO ESTESE A TUTTO IL MERCATO DI CUI TRATTASI ;

119ANCHE SE ALCUNI CONCORRENTI , SU SCALA LOCALE , HANNO ATTACCATO LA UBC IN MODO DEFINITO ' SELVAGGIO ' , RESTA IL FATTO CHE QUESTA E RIUSCITA A DIFENDERSI , SIA MODIFICANDO MOMENTANEAMENTE I PREZZI ( NEI PAESI BASSI , CONTRO LA VELLEMAN & TAS ), SIA FACENDO INDIRETTAMENTE PRESSIONE COL SUO COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI ;

120D ' ALTRO CANTO , SE SI CONSIDERA LA POSIZIONE DELLA UBC SU CIASCUNO DEI MERCATI NAZIONALI IN QUESTIONE , SI CONSTATA CHE - SALVO IN IRLANDA - ESSA VENDE DIRETTAMENTE E PER DI PIU - PER LA GERMANIA INDIRETTAMENTE , TRAMITE LA SCIPIO - CIRCA IL DOPPIO DELLE BANANE VENDUTE DAL PIU FORTE CONCORRENTE , E CHE IL VOLUME DELLE VENDITE NON DIMINUISCE VISIBILMENTE , NONOSTANTE LA COMPARSA DI NUOVI CONCORRENTI ;

121LA POTENZA ECONOMICA DELLA UBC HA COSI CONSENTITO A QUESTA DI SEGUIRE UNA STRATEGIA GLOBALE ED ELASTICA PER OPPORSI ALL ' INGRESSO DI NUOVI CONCORRENTI NEL COMPLESSO DEL MERCATO IN QUESTIONE ;

122GLI OSTACOLI ALL ' AFFERMAZIONE DELLA CONCORRENZA DERIVANO IN PARTICOLARE DAGLI INVESTIMENTI DI ECCEZIONALE ENTITA NECESSARI PER LA CREAZIONE E LO SFRUTTAMENTO DELLE PIANTAGIONI , DALLA NECESSITA DI MOLTIPLICARE LE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO ONDE EVITARE LE CONSEGUENZE DELLE MALATTIE DELLE PIANTE E DELLE INTEMPERIE ( URAGANI , INONDAZIONI ), DALL ' ALLESTIMENTO DI IMPIANTI IMPEGNATIVI , NECESSARI PER LA DISTRIBUZIONE DI UNA DERRATA MOLTO DEPERIBILE , DALLE ECONOMIE DI SCALA DI CUI NON PUO FRUIRE AB INITIO IL NUOVO CONCORRENTE , E DAI COSTI EFFETTIVI D ' INSEDIAMENTO COSTITUITI IN PARTICOLARE DA TUTTE LE SPESE FISSE PER LA PENETRAZIONE NEL MERCATO , COME L ' ORGANIZZAZIONE DI UN ' ADEGUATA RETE DI VENDITE , DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE A VASTO RAGGIO , TUTTI RISCHI FINANZIARI CHE SI RISOLVONO IN PERDITE SE IL TENTATIVO NON RIESCE ;

123DUNQUE , PUR SE E VERO - COME HA SOTTOLINEATO LA UBC - CHE I CONCORRENTI POSSONO USARE GLI STESSI METODI DI PRODUZIONE E DI DISTRIBUZIONE SEGUITI DALLA RICORRENTE , ESSI INCONTRANO OSTACOLI DI ORDINE PRATICO E FINANZIARIO QUASI INSORMONTABILI ;

124QUESTO E UN ALTRO ELEMENTO CARATTERISTICO DELLA POSIZIONE DOMINANTE .

125TUTTAVIA , LA UBC DICHIARA CHE NEL SETTORE DELLE BANANE ESSA HA REGISTRATO PERDITE TRA IL 1971 E IL 1976 , MENTRE I CONCORRENTI SAREBBERO RIMASTI IN ATTIVO , PER CONCLUDERNE CHE , SE L ' ESSENZA DELLA POSIZIONE DOMINANTE E LA FACOLTA DI DETERMINARE I PREZZI , CHI HA SUBITO PERDITE NON PUO ESSERE IN POSIZIONE DOMINANTE .

126LA POTENZA ECONOMICA DI UN ' IMPRESA NON SI VALUTA IN BASE ALLA SUA REDDITIVITA ; UN MARGINE DI PROFITTO MODESTO O FINANCHE DELLE PERDITE TEMPORANEE NON SONO INCOMPATIBILI CON UNA POSIZIONE DOMINANTE , COSI COME UTILI NOTEVOLI POSSONO ESSERE COMPATIBILI CON UNA SITUAZIONE DI CONCORRENZA EFFETTIVA ;

127IN REALTA , IL FATTO CHE LA REDDITIVITA DELLA UBC SIA STATA TEMPORANEAMENTE MODESTA O NULLA VA CONSIDERATO ALLA LUCE DI TUTTA LA GAMMA DELLE ATTIVITA DELL ' IMPRESA ;

128PIU SINTOMATICO E CHE , NONOSTANTE LE EVENTUALI PERDITE DELLA UBC , LA CLIENTELA CONTINUA AD ACQUISTARE PIU MERCE PRESSO QUEST ' ULTIMA , CHE PRATICA I PREZZI PIU ALTI , E CIO COSTITUISCE UN FATTO CARATTERISTICO DELLA POSIZIONE DOMINANTE , FATTO LA CUI CONSTATAZIONE E DECISIVA NEL CASO IN ESAME ;

129LA SOMMA DEI VANTAGGI DI CUI GODE LA UBC LE GARANTISCE DUNQUE UNA POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO DI CUI TRATTASI .

CAPITOLO II - DELLO SFRUTTAMENTO ABUSIVO DI TALE POSIZIONE DOMINANTE

SEZIONE 1 . IL COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DEI MATURATORI

PARAGRAFO 1 - CLAUSOLA VIETANTE LA RIVENDITA DI BANANE ALLO STATO VERDE

130LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE LA RICORRENTE HA ABUSATO DELLA SUA POSIZIONE DOMINANTE NEI CONFRONTI DEI MATURATORI-DISTRIBUTORI , IN PRIMO LUOGO INCLUDENDO NELLE SUE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA UNA CLAUSOLA CHE VIETAVA AGLI STESSI DISTRIBUTORI-MATURATORI DI RIVENDERE LE BANANE ALLO STATO VERDE ;

131INOLTRE ESSA RICORDA CHE LA UBC AVEVA ANCHE INSISTITO PRESSO TALUNI MATURATORI-DISTRIBUTORI AFFINCHE NON RIVENDESSERO BANANE DIVERSE DA QUELLE CH ' ESSA STESSA FORNIVA LORO PER TUTTO IL TEMPO CHE AVESSERO LAVORATO COME SUOI DISTRIBUTORI , E AFFINCHE NON RIVENDESSERO BANANE UBC A MATURATORI CONCORRENTI , NE A COMMERCIANTI STRANIERI , ASSICURANDOLI DI AVER IMPOSTO LE STESSE CONDIZIONI AGLI ALTRI MATURATORI-DISTRIBUTORI STRANIERI ;

132QUESTA PRATICA AVREBBE AVUTO INIZIO NEL GENNAIO 1967 , ALLORCHE LA UBC ERA IMPEGNATA NEL LANCIO IN EUROPA DELLA NUOVA VARIETA ' CAVENDISH VALERY ' SOTTO IL MARCHIO ' CHIQUITA ' , IN SOSTITUZIONE DELLA VARIETA ' GROS MICHEL ' , VENDUTA CON IL MARCHIO ' FYFFES ' ;

133IL DIVIETO DI RIVENDERE BANANE ALLO STATO VERDE , PUR SE NON SEMPRE STIPULATO PER ISCRITTO , SAREBBE STATO RIGIDAMENTE APPLICATO DAL 1967 , IN TUTTI GLI STATI CHE COSTITUISCONO IL MERCATO CONSIDERATO , NEI CONFRONTI DEGLI IMPORTATORI- MATURATORI-DISTRIBUTORI UBC , COMPRESO IL GRUPPO SCIPIO ;

134QUESTO DIVIETO AVREBBE CHIARAMENTE ESPLICATO I SUOI EFFETTI NEL DICEMBRE 1973 , ALORCHE LA UBC RIFIUTAVA DI VENDERE ALL ' IMPRESA DANESE OLESEN , LE CUI RICHIESTE DI BANANE VERDI VENIVANO RESPINTE DA TUTTI I DISTRIBUTORI , COMPRESO IL GRUPPO SCIPIO ;

135OLTRE AL FATTO DI CONTRIBUIRE INDIRETTAMENTE A RAFFORZARE E A CONSOLIDARE LA POSIZIONE DOMINANTE DELLA UBC , QUESTO VINCOLO RENDEREBBE PRESSOCHE IMPOSSIBILE QUALSIASI SCAMBIO DI BANANE VERDI UBC , MARCHIATE O MENO , SIA ALL ' INTERNO DI UN SOLO STATO CHE TRA I VARI STATI MEMBRI , E QUINDI LA CLAUSOLA CHE LO IMPONE AVREBBE EFFETTI ANALOGHI A UN DIVIETO D ' ESPORTAZIONE ;

136L ' EFFETTO DI QUESTA CLAUSOLA SAREBBE ULTERIORMENTE RAFFORZATO DALLA POLITICA SEGUITA DALLA UBC , E CIOE FORNIRE QUANTITATIVI SEMPRE INFERIORI RISPETTO AGLI ORDINI RICEVUTI , IL CHE IMPEDIREBBE AI CLIENTI DI PRENDERE QUALSIASI INIZIATIVA CONCORRENZIALE CONTRO LA DISPARITA DI PREZZI TRA UNO STATO E L ' ALTRO E LI OBBLIGHEREBBE A LIMITARSI ALLA SOLA ATTIVITA DI MATURAZIONE ;

137QUESTI DIVIETI E QUESTE PRATICHE - SEMPRE SECONDO LA COMMISSIONE - COSTITUIREBBERO NEL CONTEMPO L ' ELEMENTO ESSENZIALE DI UN SISTEMA GLOBALE CHE CONSENTIREBBE ALLA RICORRENTE DI CONTROLLARE TOTALMENTE LO SMERCIO DEL SUO PRODOTTO E DI RESTRINGERE IL GIOCO DELLA CONCORRENZA , NONCHE LA BASE DI ALTRI TRE ABUSI ADDEBITATI ALLA UBC ;

138SOLTANTO NEL MESE SUCCESSIVO ( 31 . 1 . 1976 ) ALL ' ADOZIONE DELLA DECISIONE 17 DICEMBRE 1975 NEI CONFRONTI DELLA UBC ( E DUNQUE POCO PRIMA DEL TERMINE ULTIMO DEL 1* FEBBRAIO 1976 POSTO DALLA COMMISSIONE PER AVER CONFERMA DELL ' ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI RIVENDERE BANANE ALLO STATO VERDE ) LA RICORRENTE AVREBBE INVIATO A TUTTI I SUOI CLIENTI UBICATI SUL MERCATO DI CUI TRATTASI UNA LETTERA CIRCOLARE IN CUI SI DICHIARAVA CHE CON DETTA CLAUSOLA NON SI ERA MAI INTESO VIETARE LA VENDITA DI BANANE ' CHIQUITA ' ALLO STATO VERDE TRA MATURATORI UFFICIALI , NE LA RIVENDITA DI BANANE VERDI NON MARCHIATE .

139CONTRO QUESTI ADDEBITI , LA RICORRENTE FA NOTARE CHE LA CLAUSOLA CONTROVERSA AVEVA , NEL BELGIO , IN DANIMARCA E NEI PAESI BASSI , IL SEGUENTE TENORE : ' LE BANANE POSSONO ESSERE RIVENDUTE SOLTANTO ALLO STATO MATURO ' ( LA CLAUSOLA DANESE PRECISA CHE SI POSSONO RIVENDERE SOLO BANANE DELLA COLORAZIONE N . 3 );

140LA CLAUSOLA RELATIVA AI PAESI BASSI SAREBBE STATA NOTIFICATA ALLA COMMISSIONE IL 15 NOVEMBRE 1968 , NELLA SEGUENTE VERSIONE : ' LA VENDITA A MATURATORI CONCORRENTI DELLE BANANE DA NOI FORNITE NON E AUTORIZZATA ' ;

141LA RICORRENTE SI MERAVIGLIA CHE LA COMMISSIONE NON LE ABBIA RICHIESTO DI PRECISARE ED EVENTUALMENTE DI MODIFICARE IL TESTO DELLE CONDIZIONI DI VENDITA , ONDE STABILIRE SE NON SI POTESSE APPLICARE L ' ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , E CHE SIANO OCCORSI 7 ANNI PER ELABORARE E FORMULARE DEFINITIVAMENTE GLI ADDEBITI ;

142LA CLAUSOLA IN QUESTIONE AVREBBE AVUTO UNICAMENTE LO SCOPO DI TUTELARE IL MARCHIO E QUINDI , IN DEFINITIVA , IL CONSUMATORE , GARANTENDO UN PRODOTTO - SELEZIONATO ED ETICHETTATO NEL LUOGO DI PRODUZIONE - DI QUALITA ESEMPLARE , RISERVANDONE LA TRATTAZIONE A MATURATORI ESPERTI , CHE DISPONEVANO DI IMPIANTI ADEGUATI , LAVORAVANO SECONDO I DETTAMI DELLA TECNICA PIU PROGREDITA MESSA A PUNTO DAGLI INGEGNERI DELLA UBC , ACCETTAVANO IL RELATIVO CONTROLLO ED ERANO DISPOSTI A PORRE SUL MERCATO LE BANANE ' CHIQUITA ' AL MOMENTO PIU INDICATO SOTTO IL PROFILO QUALITATIVO ;

143QUESTA CLAUSOLA NON SAREBBE MAI STATA INTERPRETATA , APPLICATA , NE POSTA IN ATTO COME DIVIETO D ' ESPORTAZIONE ;

144LA RICORRENTE DICHIARA DI NON AVER MAI INTESO IRROGARE SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA DELLA STESSA ,

145D ' ALTRO CANTO , ESSA OSSERVA , I COMMERCIANTI DI BANANE VENDONO UN PRODOTTO SEMI-FINITO MOLTO DEPERIBILE CHE , PER SUA STESSA NATURA , DOVREBBE ESSERE MATURATO IMMEDIATAMENTE PIUTTOSTO CHE VENDUTO ORIZZONTALMENTE , E IL COMMERCIO DI BANANE ALLO STATO VERDE - SE ESISTESSE - SAREBBE SOLO MARGINALE ;

146LA FUNZIONE DEL MATURATORE CONSISTEREBBE UNICAMENTE NEL FAR MATURARE LE BANANE E DISTRIBUIRLE AI DETTAGLIANTI ;

147L ' UTILE LORDO DEL MATURATORE , D ' ALTRONDE , SAREBBE INFERIORE AL RICAVO CH ' EGLI POTREBBE OTTENERE SPECULANDO SULLE DIFFERENZE MEDIE DI PREZZO TRA I VARI MERCATI , SALVO DURANTE ALCUNE SETTIMANE L ' ANNO , E QUINDI IL MATURATORE NON AVREBBE ALCUN INTERESSE A VENDERE ORIZZONTALMENTE BANANE VERDI ;

148L ' UNICO CASO IN CUI LE APPARENZE POTREBBERO FAR PENSARE CHE LA CLAUSOLA SIA STATA APPLICATA SAREBBE QUELLO DELLA OLESEN ;

149SI TRATTEREBBE DI UN CASO ECCEZIONALE , COLLEGATO AD UNA DISPUTA TRA LA UBC E LA DITTA DANESE , E SITUATO IN UN CONTESTO DIVERSO DA QUELLO DELL ' APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI VENDERE BANANE VERDI ;

150IN OGNI CASO , L ' INGIUNZIONE DI SOPPRIMERE DETTA CLAUSOLA PARE ' IRRAGIONEVOLE E INGIUSTIFICATA ' ALLA RICORRENTE : NON POSSEDENDO ALCUN IMPIANTO DI MATURAZIONE - SALVO QUELLI DELLA SPIERS , IN BELGIO , CHE RAPPRESENTANO IL 3,3 % DELLA CAPACITA DI MATURAZIONE ESISTENTE SUL ' MERCATO IN QUESTIONE ' - QUESTA NON RIUSCIREBBE PIU A GARANTIRE LA QUALITA DELLE SUE BANANE AL CONSUMATORE , IL CHE PORTEREBBE AL CROLLO DI TUTTA LA SUA POLITICA COMMERCIALE .

151L ' ESAME DA PARTE DELLA CORTE DEVE LIMITARSI AL TESTO DELLA CLAUSOLA CHE VIETA LA RIVENDITA DELLE BANANE ALLO STATO VERDE , NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE IL 15 NOVEMBRE 1968 , NON ESSENDO NECESSARIO TENER CONTO DELLA NUOVA VERSIONE DEL 31 GENNAIO 1976 , POSTERIORE ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE .

152LA CLAUSOLA APPLICATA NEL BELGIO , IN DANIMARCA E NEI PAESI BASSI , NEI CASI IN CUI ERA FORMULATA PER ISCRITTO , VIETAVA DI RIVENDERE LE BANANE ALLO STATO VERDE , MARCHIATE O MENO , ED ANCHE TRA MATURATORI CHIQUITA ;

153AVENDO RITENUTO NECESSARIO PRECISARE , NELLA CIRCOLARE 31 GENNAIO 1976 INVIATA A TUTTI MATURATORI-DISTRIBUTORI , COMPRESI QUELLI AVENTI SEDE IN GERMANIA , CHE LA CLAUSOLA NON ERA STATA STIPULATA PER ISCRITTO PER LA GERMANIA , LA UBC RICONOSCE IMPLICITAMENTE CHE DETTA CLAUSOLA VIGEVA ANCHE PER IL MERCATO TEDESCO , GIACCHE ERA STATA EVIDENTEMENTE SOTTINTESA O RESA NOTA VERBALMENTE ;

154SECONDO IL TENORE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEL 1967 , LA UBC ' CHIEDEVA TASSATIVAMENTE AI SUOI CLIENTI DI FARE IN MODO CHE LE BANANE IN LORO POSSESSO NON FOSSERO RIVENDUTE A COMMERCIANTI STRANIERI ; LA STESSA RICHIESTA ERA STATA RIVOLTA AI CLIENTI STRANIERI PER QUEL CHE RIGUARDAVA I PAESI BASSI , LA UBC NON AVREBBE ESITATO AD ADOTTARE I PROVVEDIMENTI NECESSARI SE LA RICHIESTA DI CUI SOPRA NON FOSSE STATA ESAUDITA IN UN MODO O NELL ' ALTRO ' ;

155QUESTA FORMULAZIONE IMPLICA CHE LA UBC , LUNGI DAL RESPINGERE L ' IDEA DI INFLIGGERE SANZIONI AI MATURATORI-DISTRIBUTORI UFFICIALI CHE NON SI FOSSERO CONFORMATI ALLE SUE DIRETTIVE , LASCIAVA PENDERE LA MINACCIA DELLA SANZIONE COME MEZZO COERCITIVO ;

156LA OLESEN NE HA D ' ALTRONDE SUBITO APPIENO LE CONSEGUENZE , ALLORCHE HA VOLUTO - DOPO IL RIFIUTO OPPOSTOLE DALLA UBC - ACQUISTARE BANANE ' CHIQUITA ' DALLA SCIPIO E DA DISTRIBUTORI UFFICIALI DANESI ;

157OBBLIGARE UN MATURATORE A NON RIVENDERE LE BANANE FINCHE NON SIANO MATURE E RIDURRE COSI LE SUE ATTIVITA AI CONTATTI CON I SOLI DETTAGLIANTI COSTITUISCE UNA RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA ;

158PUR ESSENDO LODEVOLE E LEGITTIMO PRATICARE UNA POLITICA DELLA QUALITA , FRA L ' ALTRO SELEZIONANDO I RIVENDITORI SECONDO CRITERI OBIETTIVI ATTINENTI ALLA QUALIFICAZIONE DEL RIVENDITORE , DEL SUO PERSONALE E DEI SUOI IMPIANTI , TALE PRASSI E GIUSTIFICATA SOLO SE NON CREI OSTACOLI LE CUI CONSEGUENZE VADANO OLTRE IL RISULTATO DA RAGGIUNGERE ;

159NELLA FATTISPECIE , BENCHE QUESTE CONDIZIONI DI SELEZIONE SIANO STATE STABILITE IN MODO OBIETTIVO E NON DISCRIMINATORIO , IL DIVIETO DI RIVENDITA IMPOSTO AI MATURATORI UFFICIALI ' CHIQUITA ' E QUELLO DI RIVENDERE BANANE SENZA MARCHIO COSTITUIVANO INNEGABILMENTE - PUR SE LA DEPERIBILITA DEL PRODOTTO LIMITAVA , IN PRATICA , A UN BREVE PERIODO LE POSSIBILITA DI RIVENDITA - UNO SFRUTTAMENTO ABUSIVO DI POSIZIONE DOMINANTE , IN QUANTO LIMITAVANO GLI SBOCCHI A DANNO DEI CONSUMATORI E PREGIUDICAVANO IL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI , IN PARTICOLARE ISOLANDO I MERCATI NAZIONALI ;

160L ' ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO INSTAURATA DALLA UBC CONFINAVA QUINDI I MATURATORI NEL RUOLO DI SEMPLICI FORNITORI DEL MERCATO LOCALE E IMPEDIVA LORO DI MIGLIORARE IL PROPRIO POTERE DI CONTRATTAZIONE NEI CONFRONTI DELLA UBC , CHE PER DI PIU ACCENTUAVA LA SUA EGEMONIA ECONOMICA SU DI LORO RIFORNENDOLI IN MISURA INFERIORE AI QUANTITATIVI DA ESSI ORDINATI ;

161DAL COMPLESSO DELLE PRECEDENTI CONSIDERAZIONI RISULTA CHE LA CLAUSOLA CONTROVERSA , RELATIVA AL DIVIETO DI RIVENDITA DELLE BANANE ALLO STATO VERDE , COSTITUIVA VIOLAZIONE DELL ' ART . 86 DEL TRATTATO ;

162SOTTO QUESTO PROFILO , LA DECISIONE IMPUGNATA E QUINDI GIUSTIFICATA .

PARAGRAFO 2 - RIFIUTO DI CONTINUARE A VENDERE ALLA OLESEN

163LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE LA UBC HA VIOLATO L ' ART . 86 DEL TRATTATO PER AVER SOSPESO , DAL 10 OTTOBRE 1973 ALL ' 11 FEBBRAIO 1975 , LE FORNITURE DI BANANE CHIQUITA ALL ' IMPRESA OLESEN ;

164QUESTA SOSPENSIONE , COME RISULTA DA UN TELEX DELL ' 11 OTTOBRE 1973 INVIATO DALLA UBC ALLA OLESEN , SAREBBE STATA DECISA PERCHE QUESTO MATURATORE-DISTRIBUTORE AVEVA PARTECIPATO AD UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA A FAVORE DELLE BANANE ' DOLE ' , INIZIATA IN DANIMARCA NELL ' OTTOBRE 1973 ;

165IN SEGUITO ALLA SOSPENSIONE DELLE FORNITURE , LA OLESEN SI SAREBBE RIVOLTA INVANO AD ALTRI 7 MATURATORI-DISTRIBUTORI UBC IN DANIMARCA , NONCHE AD UN ' IMPRESA DEL GRUPPO SCIPIO AD AMBURGO , PER AVERE BANANE ' CHIQUITA ' ALLO STATO VERDE ;

166QUESTA SITUAZIONE LE AVREBBE ARRECATO GRAVE DANNO , IN QUANTO AVREBBE IMPLICATO PERDITA DI VENDITE E DI VARI CLIENTI IMPORTANTI , TRA CUI L ' ASSOCIAZIONE DEI COOPERATORI DANESI ( FDB ), CHE ACQUISTAVA IL 50% DELLE BANANE VENDUTE DALLA OLESEN ;

167L ' 11 FEBBRAIO 1975 LA UBC E LA OLESEN AVREBBERO STIPULATO UN ACCORDO , IN BASE AL QUALE LA UBC SI IMPEGNAVA A RIPRENDERE LE FORNITURE DI BANANE ALLA OLESEN E QUESTA AVREBBE RITIRATO IL RECLAMO PRESENTATO ALLA COMMISSIONE ;

168IN QUESTO RIFIUTO DI VENDITA , CHE NON POTREBBE GIUSTIFICARSI OBIETTIVAMENTE , LA COMMISSIONE RAVVISA UN ' ARBITRARIA INGERENZA NELLA GESTIONE DELL ' IMPRESA OLESEN , E CIOE UN COMPORTAMENTO CHE A QUESTA ARRECAVA PREGIUDIZIO E CHE MIRAVA A DISSUADERE I MATURATORI UBC DAL VENDERE PRODOTTI DI MARCHE CONCORRENTI O QUANTO MENO DAL RECLAMIZZARLE , FATTI CHE COSTITUISCONO INFRAZIONE DELL ' ART . 86 DEL TRATTATO .

169LA RICORRENTE AFFERMA DI SEGUIRE UNA POLITICA MOLTO PIU LIBERALE DI QUELLA DEI SUOI CONCORRENTI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ;

170I SUOI MATURATORI AVREBBERO PIENA FACOLTA DI VENDERE PRODOTTI DELLA CONCORRENZA , DI RECLAMIZZARLI , DI RIDURRE GLI ORDINI , DI ANNULLARLI E DI PORRE FINE AI RAPPORTI CON LA UBC QUANDO MEGLIO CREDONO ;

171L ' INCIDENTE OLESEN ANDREBBE VISTO SU QUESTO SFONDO ;

172NEL 1967 , QUESTA IMPRESA , CHE IN DANIMARCA ERA DIVENTATA IL PIU IMPORTANTE MATURATORE DI BANANE ' CHIQUITA ' , AVREBBE ESERCITATO PRESSIONI SULLA UBC PER OTTENERE CONDIZIONI PIU FAVOREVOLI DEGLI ALTRI SETTE MATURATORI DANESI FACENTI PARTE DELLA RETE UBC ;

173DI FRONTE ALL ' ATTEGGIAMENTO NEGATIVO DELLA UBC , NELL ' OTTOBRE 1969 , LA OLESEN SAREBBE DIVENTATA IMPORTATORE-DISTRIBUTORE ESCLUSIVO DELLA STANDARD FRUIT ;

174NEL 1973 , LA STANDARD FRUIT , IN UNA CONFERENZA-STAMPA , AVREBBE DICHIARATO CHE LA BANANA ' DOLE ' AVREBBE SOPPIANTATO LA ' CHIQUITA ' IN TUTTO IL MONDO ;

175LA OLESEN AVREBBE ALLORA VENDUTO SEMPRE MINORI QUANTITATIVI DI BANANE ' CHIQUITA ' E DELIBERATAMENTE INTENSIFICATO LA VENDITA DI BANANE ' DOLE ' , MENTRE NON AVREBBE RISERVATO ALLA MATURAZIONE DELLE BANANE ' CHIQUITA ' LA STESSA CURA CHE DEDICAVA ALLE BANANE DI ALTRE MARCHE ;

176SAREBBERO QUESTE LE CIRCOSTANZE , INTRAMEZZATE DA LUNGHE DISCUSSIONI , NELLE QUALI SI VERIFICAVA LA ROTTURA , CHE QUINDI NON SAREBBE STATA NE IMPROVVISA NE IMPREVISTA ;

177TALE ROTTURA AVREBBE QUINDI TROVATO AMPIA GIUSTIFICAZIONE NEL FATTO CHE , SE UN ' IMPRESA E DIRETTAMENTE ATTACCATA DAL SUO PRINCIPALE CONCORRENTE , CHE E RIUSCITO A FARE DI UNO DEI VECCHI CLIENTI PIU IMPORTANTI DELL ' IMPRESA STESSA IL SUO DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER UN INTERO PAESE , ESSA E COSTRETTA A REAGIRE , NEL SUO INTERESSE E IN QUELLO DELLA CONCORRENZA , SE NON VUOLE ESSER ESTROMESSA DA QUEL MERCATO NAZIONALE ;

178LA RICORRENTE AGGIUNGE CHE QUESTO PROVVEDIMENTO , GIUSTIFICATO , NON HA COSTITUITO UN ABUSO , POICHE IL RIFIUTO DI VENDITA NON HA INFLUITO SULLA CONCORRENZA EFFETTIVA SUL MERCATO DANESE , OVE SI REGISTRAVA UN DIMINUZIONE DEL 40 % , IN DUE SETTIMANE , ALLA FINE DEL 1974 , DEL PREZZO DELLE BANANE ' CHIQUITA ' A SEGUITO DELLA LOTTA CONCORRENZIALE SCATENATA DA QUESTI AVVENIMENTI ;

179INFINE , IL RIFIUTO DI VENDERE ALLA OLESEN NON AVREBBE AVUTO RIPERCUSSIONI SUGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI , GIACCHE LE BANANE ' DOLE ' SONO SOLO IN TRANSITO IN GERMANIA , DOPO LO SBARCO AD AMBURGO , COME LE BANANE ' CHIQUITA ' SBARCATE A BREMERHAVEN ;

180LE OPERAZIONI CONSIDERATE NON FAREBBERO DUNQUE PARTE DEL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO , IN QUANTO SAREBBERO IN REALTA SCAMBI TRA LA DANIMARCA E I PAESI TERZI DONDE PROVENGONO LE BANANE ;

181PER TUTTE QUESTE RAGIONI , E POICHE IL RIFIUTO DI VENDITA NON COSTITUIREBBE , DI PER SE , UN ' INFRAZIONE SPECIFICA , LA RICORRENTE SOSTIENE CHE LA CONDANNA PER QUESTO ADDEBITO E INGIUSTIFICATA .

182DI FRONTE ALLE ANTITETICHE POSIZIONI DELLE PARTI , E OPPORTUNO PREMETTERE CHE UN ' IMPRESA LA QUALE DETENGA UNA POSIZIONE DOMINANTE PER LA DISTRIBUZIONE DI UN DATO PRODOTTO - CHE GODA DEL PRESTIGIO DI UN MARCHIO NOTO ED APPREZZATO DAI CONSUMATORI - NON HA FACOLTA DI SOSPENDERE LE FORNITURE A UN VECCHIO CLIENTE , LIGIO AGLI USI COMMERCIALI , SE GLI ORDINI DI DETTO CLIENTE NON PRESENTANO ALCUNCHE DI ANORMALE ;

183UN SIFFATTO COMPORTAMENTO E IN CONTRASTO CON LE FINALITA ENUNCIATE DALL ' ART . 3 , LETT . F ), DEL TRATTATO E CHE TROVANO PIU PRECISA ESPRESSIONE NELL ' ART . 86 , E IN ISPECIE ALLE LETTERE B ) E C ), POICHE IL RIFIUTO DI VENDITA LIMITA GLI SBOCCHI A DANNO DEI CONSUMATORI E PROVOCA UNA DISCRIMINAZIONE CHE PUO SPINGERSI FINO ALL ' ELIMINAZIONE DI UN OPERATORE COMMERCIALE DAL MERCATO CONSIDERATO ;

184BISOGNA PERCIO STABILIRE SE LA SOSPENSIONE DELLE FORNITURE DA PARTE DELLA UBC , NELL ' OTTOBRE 1973 , FOSSE GIUSTIFICATA ;

185IL MOTIVO DICHIARATO PUO RILEVARSI DALLA LETTERA 11 OTTOBRE 1973 , IN CUI LA RICORRENTE FA CHIARAMENTE CARICO ALLA OLESEN DI AVER PARTECIPATO AD UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER UNO DEI SUOI CONCORRENTI ;

186IN SEGUITO , A QUESTO MOTIVO LA UBC HA AGGIUNTO ALTRI ADDEBITI , COME QUELLO CHE LA OLESEN AVEVA ASSUNTO LA RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA DEL SUO PRINCIPALE CONCORRENTE SUL MERCATO DANESE ;

187QUESTA SITUAZIONE NON ERA NUOVA , GIACCHE RISALIVA AL 1969 , E IN OGNI CASO NON ERA IN CONTRASTO CON LE CORRETTE CONSUETUDINI COMMERCIALI ;

188IN DEFINITIVA , NESSUN ARGOMENTO PERTINENTE E STATO DEDOTTO DALLA UBC PER GIUSTIFICARE IL RIFIUTO DI VENDITA ;

189E VERO CHE , COME SOTTOLINEA LA RICORRENTE , IL FATTO DI DETENERE UNA POSIZIONE DOMINANTE NON PUO PRIVARE L ' IMPRESA INTERESSATA DEL DIRITTO DI TUTELARE I PROPRI INTERESSI COMMERCIALI , SE QUESTI SONO INSIDIATI , E CHE QUINDI LE SI DEVE CONSENTIRE , IN MISURA RAGIONEVOLE , DI COMPIERE GLI ATTI CH ' ESSA RITENGA OPPORTUNI PER LA PROTEZIONE DI TALI INTERESSI ; NON E PERO AMMISSIBILE UN COMPORTAMENTO CHE ABBIA IN REALTA LO SCOPO DI RAFFORZARE LA POSIZIONE DOMINANTE DELL ' IMPRESA E DI FARNE ABUSO ;

190PUR POTENDOSI AMMETTERE UN ' EVENTUALE REAZIONE , QUESTA DEVE ESSERE PROPORZIONATA ALLA MINACCIA , TENUTO CONTO DELLA POTENZA ECONOMICA DELLE IMPRESE COINVOLTE ;

191UN RIFIUTO DI VENDITA , COME REAZIONE DA PARTE DI UN ' IMPRESA IN POSIZIONE DOMINANTE , ERA UNA MISURA ECCESSIVA RISPETTO ALLE SANZIONI CHE SI POTEVANO EVENTUALMENTE E RAGIONEVOLMENTE PREVEDERE IN RISPOSTA AD UNA CONDOTTA DEL GENERE DI QUELLA DI CUI LA UBC FACEVA CARICO ALLA OLESEN ;

192IN REALTA , LA UBC NON POTEVA IGNORARE CHE IL SUO ATTEGGIAMENTO AVREBBE POTUTO DISSUADERE GLI ALTRI SUOI DISTRIBUTORI-MATURATORI DAL FARE PUBBLICITA PER ALTRE MARCHE E CHE L ' EFFETTO DETERRENTE DELLA SANZIONE INFLITTA AVREBBE ULTERIORMENTE E NOTEVOLMENTE CONSOLIDATO LA SUA POSIZIONE DI FORZA SUL MERCATO IN QUESTIONE ;

193UN SIFFATTO MODO DI PROCEDERE PREGIUDICA QUINDI GRAVEMENTE LA LIBERTA DI AZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN RAPPORTI COMMERCIALI CON L ' IMPRESA IN POSIZIONE DOMINANTE , LIBERTA D ' AZIONE NELLA QUALE RIENTRA IL DIRITTO DI PREFERIRE I PRODOTTI DELLA CONCORRENZA ;

194NEL CASO SPECIFICO , IL RICORSO A QUESTI METODI TENDE AD ALTERARE GRAVEMENTE LA CONCORRENZA SUL MERCATO DELLE BANANE PRESO IN CONSIDERAZIONE , GIACCHE LASCIA SOPRAVVIVERE SOLO LE IMPRESE CHE DIPENDONO DALL ' IMPRESA DOMINANTE .

195L ' ARGOMENTO DELLA RICORRENTE , SECONDO CUI IL PREZZO DELLE BANANE SUL MERCATO DANESE SAREBBE SCESO DEL 40 % , IL CHE , A SUO GIUDIZIO , DIMOSTREREBBE CHE LA CONCORRENZA NON HA RISENTITO DEL RIFIUTO DI VENDITA ALLA OLESEN , NON PUO ESSERE ACCOLTO ;

W 196IN REALTA , DETTO RIBASSO E STATO PROVOCATO SOLO DALLA VIVACISSIMA CONCORRENZA - DETTA ALLORA ' GUERRA DELLE BANANE ' - TRA LE DUE SOCIETA TRANSNAZIONALI UBC E CASTLE AND COOK .

197LA RICORRENTE SOSTIENE CHE IL RIFIUTO DI VENDITA NON PUO AVER AVUTO INCIDENZA SUL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO , IN QUANTO - A SUO PARERE - IL FATTO CHE TUTTE LE BANANE PROVENGONO DA PAESI TERZI ( AMERICA LATINA ) E TRANSITANO SEMPLICEMENTE NEI PAESI DELLA COMUNITA , PRIMA DI ARRIVARE SUL MERCATO DELLO STATO MEMBRO IN CUI VENGONO CONSUMATE , ESCLUDEREBBE QUESTA DERRATA DAGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI .

198SE SI DOVESSE ACCOGLIERE QUESTO ARGOMENTO , TUTTO IL COMMERCIO EUROPEO DELLA UBC , CHE VERTE SU PRODOTTI DI PAESI TERZI , NON SAREBBE SOGGETTO AL DIRITTO COMUNITARIO ;

199IN REALTA , DOPO LA SOSPENSIONE DELLE FORNITURE , LA OLESEN NON E PIU RIUSCITA AD ACQUISTARE BANANE ' CHIQUITA ' A BREMERHAVEN E QUINDI AD IMPORTARE IN DANIMARCA GLI STESSI QUANTITATIVI DI BANANE CHE IMPORTAVA PRIMA DI TALE PROVVEDIMENTO ;

200ESSA E STATA COSTRETTA AD ACQUISTARE ALL ' ESTERO BANANE DI ALTRE MARCHE E AD IMPORTARLE IN DANIMARCA ;

201INOLTRE , ALLORCHE IL DETENTORE DI UNA POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO COMUNE CERCA DI ELIMINARE UN CONCORRENTE , PURE OPERANTE SU TALE MERCATO , E IRRILEVANTE ACCERTARE SE QUESTO COMPORTAMENTO RIGUARDI GLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI , QUALORA SIA EVIDENTE CHE TALE ELIMINAZIONE MODIFICHERA I RAPPORTI DI CONCORRENZA NEL MERCATO COMUNE ;

202NE RISULTA CHE IL RIFIUTO DI RIFORNIRE UN FEDELE CLIENTE DI VECCHIA DATA , CHE ACQUISTA PER RIVENDERE IN UN ALTRO STATO MEMBRO , INFLUISCE SULLA NORMALE CORRENTE DEGLI SCAMBI ED HA TANGIBILE INCIDENZA SUL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI ;

203LA CONCLUSIONE DELLA DECISIONE , SECONDO CUI LA UBC HA VIOLATO L ' ART . 86 DEL TRATTATO RIFIUTANDOSI DI VENDERE ALLA OLESEN , E PERCIO GIUSTIFICATA .

SEZIONE 2 . LA POLITICA DEI PREZZI

PARAGRAFO 1 - PREZZI DISCRIMINATORI

204TUTTE LE BANANE VENDUTE DALLA UBC CON IL MARCHIO ' CHIQUITA ' SUL MERCATO IN QUESTIONE HANNO LA STESSA ORIGINE GEOGRAFICA , SONO DELLA STESSA VARIETA ( CAVENDISH-VALERY ) ED HANNO CARATTERISTICHE QUALITATIVE QUASI IDENTICHE ;

205ESSE VENGONO SCARICATE IN DUE PORTI , ROTTERDAM E BREMERHAVEN , IN CUI LE SPESE DI SBARCO VARIANO SOLO DI ALCUNI CENTESIMI DI DOLLARO PER CARTONE DA 20 KG E SONO RIVENDUTE , SALVO ALLA SCIPIO ED IN IRLANDA , ALLE STESSE CONDIZIONI DI VENDITA E DI PAGAMENTO , FRANCO VAGONE O AUTOCARRO DEL CLIENTE ; IL PREZZO DI UN CARTONE , CHE AMMONTA IN MEDIA A 3-4 DOLLARI , E SALITO A 5 DOLLARI NEL 1974 ;

206LE SPESE DI TRASPORTO DAI PORTI D ' ARRIVO ALLO STABILIMENTO DI MATURAZIONE E L ' INCIDENZA EVENTUALE DEL DAZIO DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ESTERNA VANNO A CARICO DEL COMPRATORE , SALVO IN IRLANDA ;

207STANDO COSI LE COSE , SAREBBE LOGICO CHE A TUTTI I CLIENTI CHE SI APPROVVIGIONANO A ROTTERDAM O A BREMERHAVEN LA UBC APPLICHI , PER LE BANANE ' CHIQUITA ' , LO STESSO PREZZO DI VENDITA .

208LA COMMISSIONE FA CARICO ALLA RICORRENTE DI PRATICARE OGNI SETTIMANA , PER LE BANANE MARCHIATE , PREZZI DI VENDITA CHE VARIANO SENSIBILMENTE - SENZA RAGIONI OBIETTIVE - A SECONDA DELLO STATO MEMBRO IN CUI I CLIENTI HANNO SEDE ;

209QUESTA POLITICA DI PREZZI DIFFERENZIATI A SECONDA DEGLI STATI MEMBRI DI DESTINAZIONE DEL PRODOTTO SAREBBE STATA APPLICATA ALMENO DAL 1971 PER I CLIENTI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DEI PAESI BASSI E DELL ' UEBL , CUI SI SAREBBERO AGGIUNTI , DAL GENNAIO 1973 , QUELLI DELLA DANIMARCA E , DAL NOVEMBRE 1973 , QUELLI IRLANDESI ;

210LE DIFFERENZE SETTIMANALI MASSIME REGISTRATE TRA DUE DESTINAZIONI SAREBBERO STATE , IN MEDIA , DEL 17,6 % NEL 1971 , DELL ' 11,3 % NEL 1972 , DEL 14,5 % NEL 1973 E DEL 13,5 % NEL 1974 ;

211LE DIFFERENZE SETTIMANALI PIU ELEVATE ( PREZZO PER CARTONE ) SI SAREBBERO AVUTE , RISPETTIVAMENTE , TRA I CLIENTI TEDESCHI , DA UNA PARTE , E I CLIENTI BELGO-LUSSEMBURGHESI E OLANDESI , DALL ' ALTRA :

- NEL 1971 : 32 % E 37 %

- NEL 1972 : 21 % E 30 %

- NEL 1973 : 18 % E 43 %

- NEL 1974 : 25 % E 54 %

E TRA I CLIENTI DANESI , DA UN LATO , E I CLIENTI BELGO-LUSSEMBURGHESI E OLANDESI , DALL ' ALTRO :

- NEL 1973 : 24 % E 54 %

- NEL 1974 : 16 % E 17 % ;

212IL PREZZO RICHIESTO AI CLIENTI BELGI SAREBBE IN MEDIA SUPERIORE DELL ' 80 % A QUELLO CORRISPOSTO DAI CLIENTI IRLANDESI ;

213ESISTEREBBE UNA DIFFERENZA MASSIMA DEL 138 % TRA IL PREZZO FRANCO ROTTERDAM PRATICATO DALLA UBC AI SUOI CLIENTI IRLANDESI E IL PREZZO F.O.R . BREMERHAVEN PRATICATO AI CLIENTI DANESI , CIOE IL PREZZO PAGATO DAL CLIENTE DANESE SAREBBE 2,38 VOLTE SUPERIORE AL PREZZO PAGATO DAL CLIENTE IRLANDESE ;

214LA COMMISSIONE QUALIFICA TALI FATTI COME ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE , IN QUANTO ALLE CONTROPARTI COMMERCIALI SAREBBERO STATE APPLICATE CONDIZIONI DIVERSE PER PRESTAZIONI EQUIVALENTI , PONENDOLE COSI IN UNA SITUAZIONE SVANTAGGIOSA SOTTO IL PROFILO CONCORRENZIALE .

215LA RICORRENTE DICHIARA CHE I SUOI PREZZI SI DETERMINANO SECONDO LA LEGGE DEL MERCATO E DUNQUE NON POSSONO ESSERE DISCRIMINATORI ;

216D ' ALTRO CANTO , LA DIFFERENZA MEDIA DI PREZZO , PER LE BANANE ' CHIQUITA ' , TRA I MERCATI NAZIONALI IN QUESTIONE , AVREBBE RAGGIUNTO NEL 1975 SOLO IL 5 % ;

217OGNI SETTIMANA IL PREZZO VERREBBE CALCOLATO IN MODO DA FARLO CORRISPONDERE IL PIU POSSIBILE A QUELLO CHE LE BANANE MATURE ' CHIQUITA ' RAGGIUNGERANNO PROBABILMENTE DURANTE LA SETTIMANA SUCCESSIVA SU CIASCUN MERCATO NAZIONALE ;

218QUESTO PREZZO , FISSATO DALLA CENTRALE DI ROTTERDAM PREVIA CONCERTAZIONE TRA I RAPPRESENTANTI LOCALI DELLA RICORRENTE E I DISTRIBUTORI-MATURATORI , DOVREBBE NECESSARIAMENTE TENER CONTO DELLE CARATTERISTICHE PROPRIE DELLA SITUAZIONE CONCORRENZIALE NEL CUI AMBITO OPERANO I DISTRIBUTORI-MATURATORI DI CIASCUN PAESE ;

219TALE PREZZO TROVEREBBE QUINDI LA SUA GIUSTIFICAZIONE OBIETTIVA NEL PROBABILE PREZZO MEDIO DI MERCATO ;

220LE DIFFERENZE DI PREZZO IN QUESTIONE SAREBBERO DOVUTE A FATTORI VARIABILI DEL MERCATO , COME IL TEMPO , LA COMPARSA DI FRUTTA STAGIONALE SU UN MERCATO PIUTTOSTO CHE SU UN ALTRO , IL COMPORTAMENTO DEI CONSUMATORI , LE VACANZE , GLI SCIOPERI , I PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI , I DIVERSI TASSI DI CAMBIO ;

221IN SOSTANZA , LA COMMISSIONE CHIEDEREBBE ALLA RICORRENTE DI PRENDERE ADEGUATE DISPOSIZIONI PER CREARE UN MERCATO UNICO DELLA BANANA , MENTRE ESSA STESSA NON E RIUSCITA A REALIZZARE QUESTO OBIETTIVO ;

222FINCHE LE ISTITUZIONI COMUNITARIE NON AVRANNO DATO L ' IMPOSTAZIONE STRUTTURALE PER UN MERCATO UNICO DELLA BANANA ED I VARI MERCATI RIMARRANNO CIRCOSCRITTI ALL ' AREA NAZIONALE E FUNZIONERANNO SECONDO I RAPPORTI LOCALI TRA LA DOMANDA E L ' OFFERTA , SARA IMPOSSIBILE EVITARE DIFFERENZE DI PREZZO TRA I SUDDETTI MERCATI .

223DALLE RISPOSTE CHE LA RICORRENTE HA FORNITO ALLE RICHIESTE D ' INFORMAZIONI DELLA COMMISSIONE ( LETTERE 14 MAGGIO , 13 SETTEMBRE , 10 E 11 DICEMBRE 1974 E 13 FEBBRAIO 1975 ) RISULTA CHE LA UBC APPLICA OGNI SETTIMANA , PER LE BANANE VENDUTE COL MARCHIO ' CHIQUITA ' , PREZZI DI VENDITA CHE VARIANO , NELLE PROPORZIONI INDICATE DALLA COMMISSIONE , A SECONDA DELLO STATO MEMBRO IN CUI IL CLIENTE SVOLGE LA SUA ATTIVITA DI MATURATORE-DISTRIBUTORE ;

224LE DIFFERENZE TRA QUESTI PREZZI POSSONO RAGGIUNGERE , PER CERTE SETTIMANE , IL 30-50 % , MENTRE LE PRESTAZIONI FORNITE SONO EQUIVALENTI ( SALVO CHE PER IL GRUPPO SCIPIO , A PROPOSITO DEL QUALE SI DEVE TUTTAVIA RICORDARE CHE LE BANANE MATURATE NEGLI STABILIMENTI SCIPIO SONO VENDUTE ALLO STESSO PREZZO DI QUELLE VENDUTE DAI MATURATORI INDIPENDENTI );

225IN REALTA , LE BANANE VENDUTE DALLA UBC GIUNGONO CON LE STESSE NAVI , SONO SCARICATE CON SPESE IDENTICHE A ROTTERDAM O A BREMERHAVEN , E LE DIFFERENZE DI PREZZO RIGUARDANO QUANTITATIVI PRESSOCHE UGUALI DI BANANE DELLA STESSA VARIETA , ALLO STESSO GRADO DI MATURAZIONE , DI QUALITA QUASI IDENTICA , VENDUTE CON LO STESSO MARCHIO ' CHIQUITA ' ALLE STESSE CONDIZIONI DI VENDITA E DI PAGAMENTO , E CARICATE SUI MEZZI DI TRASPORTO DEGLI ACQUIRENTI , SUI QUALI GRAVANO PERALTRO I DAZI DOGANALI , IL TRASPORTO DAL MOLO DI SBARCO E GLI ONERI FISCALI ;

226QUESTA POLITICA DI PREZZI DISCRIMINATORI E STATA APPLICATA DALLA UBC AI CLIENTI TEDESCHI , OLANDESI E BELGO-LUSSEMBURGHESI DAL 1971 , POI AI CLIENTI DANESI , DALL ' INIZIO DEL 1973 , ED A QUELLI IRLANDESI , DAL NOVEMBRE 1973 ;

227PUR NON AVENDO IL COMPITO DI CREARE IL MERCATO UNICO DELLA BANANA , LA RICORRENTE NON PUO CERCARE DI TRARRE DAL MERCATO ' QUANTO ESSO PUO DARE ' SE NON RISPETTANDO LE NORME POSTE IN VIGORE DAL TRATTATO PER LA DISCIPLINA E IL COORDINAMENTO DEGLI SCAMBI ;

228E COMPRENSIBILE CHE DIFFERENZE DI SPESE DI TRASPORTO , DI ONERI FISCALI , DI DAZI DOGANALI , DI COSTO DELLA MANODOPERA , DI CONDIZIONI DI VENDITA , DI CORSO DEL CAMBIO , DI INTENSITA DELLA CONCORRENZA , POSSANO EVENTUALMENTE RISOLVERSI IN LIVELLI DIVERSI DEI PREZZI DI VENDITA AL MINUTO A SECONDA DEGLI STATI MEMBRI ; LA UBC DEVE PERO TENER CONTO DI QUESTI FATTORI SOLO IN MISURA LIMITATA , POICHE VENDE SEMPRE LO STESSO PRODOTTO , E NELLO STESSO LUOGO , A DISTRIBUTORI-MATURATORI CHE SONO GLI UNICI A SOPPORTARE I RISCHI DEL MERCATO DEL CONSUMO ;

229AL GIOCO DELLA DOMANDA E DELL ' OFFERTA DOVREBBE FARSI RIFERIMENTO , DATA LA SUA NATURA , SOLO PER CIASCUNA FASE IN CUI ESSO TROVA REALMENTE ESPRESSIONE ;

230IL SISTEMA DEL MERCATO VIENE ALTERATO SE I PREZZI SI CALCOLANO SENZA TENER CONTO DI UNA FASE DEL CICLO COMMERCIALE E CIOE PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE LA LEGGE DELLA DOMANDA E DELL ' OFFERTA TRA VENDITORE E CONSUMATORE FINALE , MA NON TRA VENDITORE ( UBC ) E COMPRATORE ( DISTRIBUTORI-MATURATORI );

CMBS AA O _ O '231COSI , INFORMATA DAI SUOI RAPPRESENTANTI LOCALI , LA UBC POTEVA DI FATTO , GRAZIE ALLA SUA POSIZIONE DOMINANTE , IMPORRE IL SUO PREZZO DI VENDITA ALL ' ACQUIRENTE INTERMEDIARIO ; QUESTO PREZZO ERA FISSATO E COMUNICATO AL CLIENTE , UNITAMENTE ALLA ' QUOTA SETTIMANALE CONCESSA ' , SOLO QUATTRO GIORNI PRIMA DELL ' ATTRACCO DELLA BANANIERA ;

232QUESTI PREZZI DISCRIMINATORI A SECONDA DEGLI STATI MEMBRI COSTITUIVANO ALTRETTANTI OSTACOLI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , OSTACOLI IL CUI EFFETTO ERA ACCENTUATO DALLA CLAUSOLA CHE VIETAVA LA RIVENDITA DELLE BANANE ALLO STATO VERDE E DAL FATTO CHE LE FORNITURE ERANO RIDOTTE RISPETTO AI QUANTITATIVI ORDINATI ;

233SI CREAVA COSI UN RIGIDO ISOLAMENTO DEI MERCATI NAZIONALI A LIVELLI DI PREZZO ARTIFICIALMENTE DIFFERENZIATI , CHE IMPLICAVANO UNO SVANTAGGIO PER ALCUNI DISTRIBUTORI-MATURATORI , ESSENDO LA CONCORRENZA IN QUESTO MODO FALSATA RISPETTO A QUELLO CHE SAREBBE STATO IL SUO ANDAMENTO NATURALE ;

234DI CONSEGUENZA , LA POLITICA DEI PREZZI DIVERSI , CHE CONSENTIVA ALLA UBC DI APPLICARE NEI CONFRONTI DELLE CONTROPARTI COMMERCIALI CONDIZIONI DIVERSE PER PRESTAZIONI EQUIVALENTI , CAUSANDO LORO UNO SVANTAGGIO NELLA CONCORRENZA , COSTITUIVA UNO SFRUTTAMENTO ABUSIVO DI POSIZIONE DOMINANTE .

PARAGRAFO 2 - PREZZI NON EQUI

235LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE LA UBC HA PURE ABUSATO DELLA SUA POSIZIONE DOMINANTE PER AVER PRATICATO PREZZI DI VENDITA NON EQUI , NELLA FATTISPECIE PREZZI CHE ESSA GIUDICA ' ESAGERATI RISPETTO AL VALORE ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE FORNITA ' , NEI CONFRONTI DEI CLIENTI TEDESCHI ( AD ECCEZIONE DEL GRUPPO SCIPIO ), DANESI , OLANDESI E BELGO-LUSSEMBURGHESI ;

236LA POLITICA DI ISOLAMENTO DEL MERCATO IN QUESTIONE AVREBBE CONSENTITO ALLA UBC DI PRATICARE PER LE BANANE ' CHIQUITA ' PREZZI SOTTRATTI AD UNA CONCORRENZA EFFETTIVA E CHE AVREBBERO PRESENTATO SOVENTE , PER UN PRODOTTO ALIMENTARE DI LARGO CONSUMO , DIFFERENZE NOTEVOLI CHE NON POTREBBERO GIUSTIFICARSI OBIETTIVAMENTE ;

237QUESTE DIFFERENZE RIVELANO , SECONDO LA COMMISSIONE , CHE I PREZZI PIU ALTI SONO ESAGERATI RISPETTO A QUELLI PIU BASSI E CIO E TANTO PIU GRAVE , IN QUANTO ANCHE QUESTI ULTIMI SONO REMUNERATIVI ;

238A SEGUITO DI UNA LETTERA DELLA UBC IN DATA 10 DICEMBRE 1974 , ALLA COMMISSIONE E PARSO GIUSTIFICATO , SENZA ANALIZZARE LA STRUTTURA DEI COSTI DELL ' IMPRESA , RITENERE INDICATIVI I PREZZI PRATICATI AI CLIENTI IRLANDESI ; LE DIFFERENZE TRA I PREZZI C.I.F . DUBLINO VIA ROTTERDAM E GLI ALTRI PREZZI PRATICATI DALLA UBC PER LE SUE VENDITE F.O.R . ROTTERDAM O BREMERHAVEN CORRISPONDEVANO A SUO AVVISO AD UTILI DELLA STESSA ENTITA ;

239I PREZZI PRATICATI DALLA UBC AI SUOI CLIENTI TEDESCHI ( ECCEZION FATTA PER IL GRUPPO SCIPIO ), DANESI , OLANDESI E BELGO-LUSSEMBURGHESI SAREBBERO NETTAMENTE PIU ELEVATI E TALVOLTA SUPERIORI DI OLTRE IL 100 % AI PREZZI PRATICATI AI CLIENTI IRLANDESI ED IMPLICHEREBBERO PER LA UBC UN PROFITTO ELEVATISSIMO ED ESAGERATO RISPETTO AL VALORE ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE FORNITA ;

240LE GRAVITA DELLE OSSERVAZIONI DI CUI SOPRA SAREBBE ULTERIORMENTE ACCENTUATA DALLA DIFFERENZA DI PREZZO DEL 30-40 % ESISTENTE TRA LE BANANE ' CHIQUITA ' E LE BANANE ANONIME , MENTRE LA QUALITA DI QUESTE ULTIME SAREBBE SOLTANTO LIEVEMENTE INFERIORE A QUELLA DELLE BANANE MARCHIATE , NONCHE DAL FATTO CHE IL PREZZO DELLE BANANE SENZA MARCHIO , E DI QUALITA COMPARABILE , VENDUTE DAI PRINCIPALI CONCORRENTI SAREBBE MENO ELEVATO , IL CHE NON IMPEDIREBBE ALLE IMPRESE IN QUESTIONE DI ESSERE IN ATTIVO ;

241DATA QUESTA SITUAZIONE , LA COMMISSIONE RITERREBBE OPPORTUNA UNA RIDUZIONE MINIMA DEL 15 % SUI PREZZI PRATICATI DALLA UBC AI CLIENTI DEL MERCATO IN QUESTIONE , ECCETTUATA L ' IRLANDA , POICHE L ' IMPOSIZIONE DI PREZZI NON EQUI COSTITUIREBBE UN ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE DA PARTE DELLA UBC .

242LA RICORRENTE - OPPONENDOSI ALLA TESI DELLA COMMISSIONE - SOTTOLINEA CHE I PREZZI DELLE BANANE IN TUTTE LE FASI DEL CICLO COMMERCIALE SONO MOLTO BASSI : SINTOMATICO SAREBBE IL PREZZO DI UNA TONNELLATA DI BANANE , PARI , ALL ' IMPORTAZIONE IN GERMANIA NEL 1956 , A DM 697 E SCESO , NEL 1973 , A DM 458 , IL CHE CORRISPONDEREBBE AD UNA RIDUZIONE DEL 50 % IN TERMINI REALI ;

243IL RAGIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER DIMOSTRARE CHE LA UBC PRATICA PREZZI ECCESSIVI SAREBBE ERRONEO , IN QUANTO SAREBBE FONDATO SULLA LETTERA DEL 10 DICEMBRE 1974 - OVE SI DICHIARA ' CHE LA UBC AVEVA VENDUTO BANANE AI MATURATORI IRLANDESI A PREZZI CHE LE LASCIAVANO UN MARGINE NOTEVOLMENTE INFERIORE A QUELLO OFFERTO DALLA VENDITA IN ALCUNI ALTRI STATI MEMBRI ' - , LETTERA REDATTA PRIMA DELLA CHIUSURA DELL ' ESERCIZIO FINANZIARIO ( 31 DICEMBRE 1974 ), E CHE LA RICORRENTE AVREBBE POI SMENTITO PER BEN DUE VOLTE ; INOLTRE , DA UN DOCUMENTO ALLEGATO ALL ' ATTO INTRODUTTIVO RISULTEREBBE CHE I PREZZI PRATICATI IN IRLANDA HANNO DETERMINATO UNA PERDITA PER LA UBC ;

244ERA DUNQUE ARBITRARIO , SEMPRE SECONDO LA UBC , PARTIRE DAI PREZZI PRATICATI PER QUALCHE MESE IN IRLANDA PER AFFERMARSI SU QUEL MERCATO ( CHE , PER IL 1974 , HA RAPPRESENTATO SOLO L ' 1,6 % DEL VOLUME COMPLESSIVO DELLE IMPORTAZIONI SULL ' INTERO MERCATO DI CUI TRATTASI ) PER CALCOLARE I PROFITTI REALIZZATI NELLE RIMANENTI ZONE DEL MERCATO IN QUESTIONE E DURANTE GLI ANNI PRECEDENTI , MENTRE I PREZZI PRATICATI NON HANNO CONSENTITO DI REALIZZARE ALCUN UTILE , DAL 1970 AL 1974 INCLUSO , SUL MERCATO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE ;

245LA RICORRENTE SOSTIENE CHE LA DIFFERENZA DI PREZZO TRA LE BANANE MARCHIATE E QUELLE ANONIME E GIUSTIFICATA , GIACCHE LE PRECAUZIONI PRESE PER IL LORO TRATTAMENTO DALLA RACCOLTA ALLA VENDITA AL CONSUMATORE SPIEGANO AMPIAMENTE QUESTA DIFFERENZA ;

246ESSA CERCA DI DIMOSTRARE , D ' ALTRO CANTO , CHE VI SONO EFFETTIVE DIFFERENZE DI QUALITA TRA LE BANANE ' CHIQUITA ' E QUELLE DI ALTRE MARCHE , E CHE LA DIFFERENZA DI PREZZO - 7,4 % IN MEDIA , TRA IL 1970 E IL 1974 - E GIUSTIFICATA ;

247L ' INGIUNZIONE DI RIDURRE I PREZZI DEL 15 % SAREBBE INCOMPRENSIBILE , GIACCHE SI TRATTA DI PREZZI CHE VARIANO OGNI SETTIMANA SULL ' INTERO MERCATO IN QUESTIONE , NONCHE INATTUABILE , GIACCHE UNA RIDUZIONE DI QUESTA ENTITA COSTRINGEREBBE LA RICORRENTE A VENDERE A PREZZI INFERIORI A QUELLI DELLA CONCORRENZA UNA BANANA CHE E QUALITATIVAMENTE SUPERIORE AI PRODOTTI CONCORRENTI .

248IL FATTO CHE UN ' IMPRESA IN POSIZIONE DOMINANTE IMPONGA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE PREZZI D ' ACQUISTO O DI VENDITA NON EQUI COSTITUISCE UNA PRATICA ABUSIVA CONTRASTANTE CON L ' ART . 86 DEL TRATTATO ;

249E DUNQUE OPPORTUNO STABILIRE SE IL DETENTORE DI DETTA POSIZIONE ABBIA SFRUTTATO LE POSSIBILITA CH ' ESSA OFFRE PER TRARNE VANTAGGI COMMERCIALI CHE NON SAREBBE RIUSCITO A PROCURARSI IN CASO DI CONCORRENZA NORMALE E SUFFICIENTEMENTE ATTIVA ;

250NELLA FATTISPECIE , L ' ABUSO CONSISTE NEL PRATICARE UN PREZZO ECCESSIVO , PRIVO DI OGNI RAGIONEVOLE RAPPORTO CON IL VALORE ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE FORNITA ;

251QUESTA SPROPORZIONE POTREBBE , FRA L ' ALTRO , ESSERE VALUTATA OBIETTIVAMENTE IN BASE AL RAFFRONTO TRA IL PREZZO DI VENDITA DEL PRODOTTO IN QUESTIONE E IL SUO COSTO DI PRODUZIONE , RAFFRONTO DA CUI RISULTEREBBE L ' ENTITA DEL MARGINE DI PROFITTO , MA AL QUALE LA COMMISSIONE NON HA PROCEDUTO , NON AVENDO EFFETTUATO UN ' ANALISI DELLA STRUTTURA DEI COSTI DELLA UBC ;

252SI TRATTA QUINDI DI STABILIRE SE VI SIA UN ' ECCESSIVA SPROPORZIONE TRA IL COSTO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTO ED IL PREZZO EFFETTIVAMENTE RICHIESTO E , IN CASO AFFERMATIVO , DI ACCERTARE SE SIA STATO IMPOSTO UN PREZZO NON EQUO , SIA IN ASSOLUTO SIA RISPETTO AI PRODOTTI CONCORRENTI ;

253SONO CONCEPIBILI ALTRI METODI - E LA DOTTRINA ECONOMICA NON HA MANCATO DI ELABORARNE PARECCHI - PER STABILIRE SE IL PREZZO DI UN PRODOTTO NON SIA EQUO ;

254PUR AMMETTENDO LE DIFFICOLTA NON TRASCURABILI E TALORA ENORMI CHE IMPLICA LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE , ESSENDO TALVOLTA NECESSARIA UNA RIPARTIZIONE DISCREZIONALE DELLE INCIDENZE INDIRETTE E DELLE SPESE GENERALI E POTENDO TALI COSTI DIFFERIRE NOTEVOLMENTE A SECONDA DELLE DIMENSIONI DELL ' IMPRESA , DEL SUO OGGETTO , DELLA SUA COMPLESSITA , DEL SUO CAMPO D ' AZIONE TERRITORIALE , DELL ' UNIFORMITA O DELLA VARIETA DEI PRODOTTI , DEL NUMERO DI AFFILIATE E DEI LORO RECIPROCI RAPPORTI , NEL CASO DELLA BANANA QUESTA DETERMINAZIONE NON SEMBRA PRESENTARE DIFFICOLTA INSORMONTABILI ;

255NEL CASO DI SPECIE , INFATTI , DA UNO STUDIO EFFETTUATO DALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUL COMMERCIO E LO SVILUPPO , IN DATA 10 FEBBRAIO 1975 , RISULTA CHE LA STRUTTURA DELLA PRODUZIONE , DELL ' IMBALLAGGIO , DEL TRASPORTO , DELLA VENDITA E DELLA DISTRIBUZIONE DELLE BANANE HA POTUTO CONSENTIRE DI CALCOLARE APPROSSIMATIVAMENTE IL COSTO DI PRODUZIONE DI QUESTO FRUTTO E , QUINDI , DI VALUTARE SE IL SUO PREZZO DI VENDITA AI MATURATORI-DISTRIBUTORI FOSSE ECCESSIVO ;

256LA COMMISSIONE AVREBBE DOVUTO QUANTO MENO RICHIEDERE ALLA UBC I DATI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DEI SUOI COSTI ;

257LA VERIDICITA DEI DOCUMENTI FORNITI AVREBBE FORSE POTUTO ESSERE CONTESTATA , MA CIO AVREBBE COSTITUITO UNA QUESTIONE DI PROVA ;

258LA COMMISSIONE HA CONCLUSO CHE I PREZZI ERANO ECCESSIVI DOPO AVER ESAMINATO LE DIFFERENZE - A SUO PARERE ECCESSIVE - TRA I PREZZI PRATICATI NEI VARI STATI MEMBRI , IN RELAZIONE ALLA POLITICA DI PREZZI DISCRIMINATORI SOPRA CONSIDERATA ;

259ESSA HA ASSUNTO COME BASE DEL SUO RAGIONAMENTO LA LETTERA DELLA RICORRENTE IN DATA 10 DICEMBRE 1974 , NELLA QUALE SI AMMETTEVA CHE L ' UTILE RICAVATO DALLA VENDITA DI BANANE AI MATURATORI IRLANDESI ERA NOTEVOLMENTE INFERIORE A QUELLO OFFERTO DALLA VENDITA IN ALCUNI ALTRI STATI MEMBRI , E NE HA CONCLUSO CHE LE DIFFERENZE TRA I PREZZI C.I.F . DUBLINO VIA ROTTERDAM E QUELLI PRATICATI DALLA UBC PER LE SUE VENDITE F.O.R . ROTTERDAM O BREMERHAVEN CORRISPONDEVANO A PROFITTI DELLA STESSA ENTITA ;

260RILEVANDO CHE I PREZZI PRATICATI AI MATURATORI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI ERANO NETTAMENTE SUPERIORI , TALVOLTA DEL 100 % , AI PREZZI PRATICATI AI CLIENTI IRLANDESI , ESSA HA CONCLUSO CHE LA UBC REALIZZAVA PROFITTI ELEVATISSIMI .

261LA COMMISSIONE NON HA TUTTAVIA TENUTO CONTO , NEL SUO RAGIONAMENTO , DI VARIE LETTERE DELLA UBC , CUI ERA ALLEGATO UN DOCUMENTO RISERVATO CHE SMENTIVA IL TENORE DELLA LETTERA 10 DICEMBRE 1974 E IN CUI SI DICHIARAVA CHE I PREZZI PRATICATI IN IRLANDA LE AVEVANO FATTO REGISTRARE DELLE PERDITE ;

262LA RICORRENTE AGGIUNGE CHE I PREZZI PRATICATI SUL MERCATO IN QUESTIONE NON LE HANNO PERMESSO DI REALIZZARE UTILI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI , AD ECCEZIONE DEL 1975 ;

263QUESTE AFFERMAZIONI DELLA RICORRENTE NON SONO CORROBORATE DA DOCUMENTI CONTABILI RELATIVI AI BILANCI CONSOLIDATI DEL GRUPPO UBC , E NEMMENO DAI DOCUMENTI RELATIVI AI BILANCI CONSOLIDATI RIGUARDANTI IL MERCATO DI CUI TRATTASI ;

264PER QUANTO I DATI FORNITI DALLA UBC ( ED IN PARTICOLARE IL DOCUMENTO GIA CITATO , IN CUI VENGONO CALCOLATE ' PERDITE ' SUL MERCATO IRLANDESE , NEL 1974 , SENZA SERIA GIUSTIFICAZIONE ) POSSANO SUSCITARE RISERVE , RESTA SEMPRE A CARICO DELLA COMMISSIONE L ' ONERE DI PROVARE CHE LA RICORRENTE PRATICAVA PREZZI NON EQUI ;

265DATI I DINIEGHI DELLA UBC , INSUFFICIENTEMENTE REFUTATI DALLA COMMISSIONE , RISULTA CHE LA BASE ASSUNTA DALL ' ISTITUZIONE PER I SUOI CALCOLI INTESI A DIMOSTRARE L ' ESOSITA DEI PREZZI SI PRESTA A CRITICA E SU QUESTO PUNTO PRECISO PERMANE UN DUBBIO CHE DEVE ANDARE A VANTAGGIO DELLA RICORRENTE , TANTO PIU CHE DA CIRCA 20 ANNI I PREZZI DELLE BANANE , IN TERMINI REALI , NON SONO AUMENTATI SUL MERCATO DI CUI TRATTASI ;

266INOLTRE , BENCHE ESISTA UNA DIFFERENZA DI PREZZO TRA LE BANANE ' CHIQUITA ' E I PRODOTTI CONCORRENTI , TALE DIFFERENZA E DEL 7 % CIRCA , PERCENTUALE NON CONTESTATA E CHE NON PUO AUTOMATICAMENTE CONSIDERARSI ESAGERATA E QUINDI NON EQUA ;

267STANDO COSI LE COSE , RISULTA CHE LA COMMISSIONE NON HA SUFFICIENTEMENTE PROVATO I FATTI E GLI APPREZZAMENTI IN BASE AI QUALI ESSA HA CONSTATATO CHE LA UBC AVREBBE VIOLATO L ' ART . 86 DEL TRATTATO PER AVER IMPOSTO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE PREZZI NON EQUI NELLA VENDITA DELLE BANANE ;

268L ' ART . 1 , LETT . C ), DELLA DECISIONE VA PERCIO ANNULLATO .

CAPITOLO III - DELLA REGOLARITA DEL PROCEDIMENTO

SEZIONE 1 . LA PRETESA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLA DIFESA

269LA RICORRENTE SI DUOLE DELLA RAPIDITA CON CUI SI E SVOLTO IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO , DI ERRORI MATERIALI CONTENUTI NELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI , ERRORI SEGNALATI DALLA RICORRENTE , MA CHE NON SAREBBERO STATI RETTIFICATI - COME I PRESUNTI UTILI REALIZZATI IN IRLANDA - , DELLA BREVITA O DELL ' AMBIGUITA DELLA MOTIVAZIONE DI ALCUNI ADDEBITI , COME QUELLO RELATIVO AI PREZZI NON EQUI , E SOSTIENE CHE TALE COMPORTAMENTO DELLA COMMISSIONE HA VIOLATO I DIRITTI DELLA DIFESA .

270L ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 25 LUGLIO 1963 , N . 99 , RACCOMANDA ALLA COMMISSIONE DI ' TENER CONTO DEL TEMPO NECESSARIO PER PRESENTARE LE OSSERVAZIONI ' , . . . ' IL TERMINE NON DEVE ESSERE INFERIORE A DUE SETTIMANE ' ;

271DOPO INDAGINI PRELIMINARI PROTRATTESI PER CIRCA UN ANNO , IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E INIZIATO IL 19 MARZO 1975 ;

272LA UBC HA AVUTO DUE MESI ( 11 APRILE 1975 - 12 GIUGNO 1975 ) PER PRESENTARE LE SUE OSSERVAZIONI ED ESSA STESSA HA SOLLECITATO L ' AUDIZIONE DEL 24 GIUGNO 1975 , COME PREVISTO DALL ' ART . 19 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 6 FEBBRAIO 1962 , N . 17 ;

273DA QUESTE DATE RISULTA CHE IL PROCEDIMENTO SI E SVOLTO IN TERMINI NORMALI E NON PUO DAR LUOGO A CRITICHE PER ESSERE STATO AFFRETTATO .

274QUANTO ALLA CENSURA DI INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DEGLI ADDEBITI , L ' ART . 4 DEL REGOLEMENTO N . 99/63 STABILISCE CHE ' LA COMMISSIONE , NEL DECIDERE , PRENDE IN CONSIDERAZIONE SOLTANTO QUEGLI ADDEBITI SUI QUALI LE IMPRESE ED ASSOCIAZIONI DI IMPRESE CONTRO CUI LA DECISIONE E DIRETTA HANNO AVUTO MODO DI MANIFESTARE IL PROPRIO PUNTO DI VISTA ' ;

275L ' ESPOSIZIONE DEGLI ADDEBITI SODDISFA TALE CONDIZIONE , QUALORA VI SIANO ENUNCIATI , ANCHE SOMMARIAMENTE , MA CHIARAMENTE , I FATTI ESSENZIALI SU CUI SI E FONDATA LA COMMISSIONE ;

276NELLA COMUNICAZIONE DEL 19 MARZO 1975 , LA COMMISSIONE HA CHIARAMENTE ESPOSTO I FATTI ESSENZIALI SU CUI ESSA FONDAVA I VARI ADDEBITI MOSSI ALLA UBC ED HA INDICATO I LIMITI IN CUI ESSA RITENEVA CHE QUESTA DETENESSE UNA POSIZIONE DOMINANTE E L ' AVESSE ABUSIVAMENTE SFRUTTATA ;

277NON RISULTA , QUINDI , CHE DURANTE IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE SIANO STATI VIOLATI I DIRITTI DELLA DIFESA ;

278QUANTO ALLE ALTRE CENSURE , ESSE RIGUARDANO IL MERITO DELLA CONTROVERSIA ;

279QUESTO MEZZO , DUNQUE , NON E FONDATO .

SEZIONE 2 . LA DOMANDA DI RISARCIMENTO

280LA RICORRENTE SI DUOLE DELLA PARZIALITA CUI E STATO IMPRONTATO L ' ATTEGGIAMENTO DELLA COMMISSIONE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ;

281PER TENTARE DI GIUSTIFICARE QUESTA CENSURA ESSA RICORDA : L ' ESAGERAZIONE DELLE DIFFERENZE DI PREZZO TRA I PAESI PRESI IN CONSIDERAZIONE DALLA COMMISSIONE , LA DESCRIZIONE - CHE LA RICORRENTE DICHIARA INESATTA - DELL ' INSEDIAMENTO DELLA UBC SUL MERCATO IRLANDESE , LA PRESENTAZIONE - TENDENZIOSA - DI UNO STUDIO DELLA FAO SULLA CONCORRENZA TRA LE BANANE E LE FRUTTA ESTIVE , L ' AFFERMAZIONE CHE ' LE BANANE POSSONO ESSERE TRASPORTATE SOLO ALLO STATO VERDE ' , IL RESOCONTO INESATTO CIRCA LA RIDUZIONE DELLE FORNITURE ALLA OLESEN .

282L ' ACCERTAMENTO DELL ' ESATTEZZA DI QUESTE CENSURE RIENTRA NELL ' ESAME DEL MERITO E LE PARTI HANNO DIFFUSAMENTE ILLUSTRATO IL LORO PUNTO DI VISTA IN PROPOSITO ;

283NULLA CONSENTE DI AFFERMARE CHE LA COMMISSIONE ABBIA RIFERITO LE CIRCOSTANZE IN MODO TENDENZIOSO .

284LA RICORRENTE SOSTIENE DI AVER SUBITO UN DANNO MORALE , IN QUANTO UN DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE , PRIMA CHE VENISSE ADOTTATA LA DECISIONE , AVREBBE RILASCIATO ALLA STAMPA DICHIARAZIONI DENIGRATORIE SUL COMPORTAMENTO COMMERCIALE DELLA UBC , DICHIARAZIONI RIPORTATE DAI GIORNALI DI TUTTO IL MONDO E CHE FACEVANO APPARIRE PROVATA L ' ESISTENZA DELLE INFRAZIONI ADDEBITATE ALLA UBC , MENTRE QUESTA NON AVEVA ANCORA PRESENTATO LE SUE DIFESE ;

285PER QUESTO MOTIVO , LA COMMISSIONE NON SAREBBE PIU STATA IN GRADO DI VALUTARE SERENAMENTE I FATTI DELLA CONTROVERSIA E GLI ARGOMENTI SVOLTI DALLA RICORRENTE .

286NESSUN ELEMENTO DEL FASCICOLO CONSENTE DI PRESUMERE CHE LA DECISIONE IMPUGNATA NON SAREBBE STATA ADOTTATA , O AVREBBE AVUTO UN CONTENUTO DIVERSO , SE NON SI FOSSERO VERIFICATI I FATTI LAMENTATI DALLA RICORRENTE , DI PER SE DEPLOREVOLI ;

287NULLA INDICA CHE LA COMMISSIONE ABBIA ASSUNTO UN ATTEGGIAMENTO TALE DA ALTERARE IL CORSO NORMALE DEL PROCEDIMENTO ;

288STANDO COSI LE COSE , LA DOMANDA DI RISARCIMENTO PRESENTATA NEI SUOI CONFRONTI VA RESPINTA .

CAPITOLO IV - DELLE SANZIONI

289LA COMMISSIONE HA INFLITTO UN ' AMMENDA DI UN MILIONE DI UNITA DI CONTO PER LE QUATTRO INFRAZIONI CONTESTATE ALLA UBC , OSSERVANDO CHE QUEST ' ULTIMA ' HA COMMESSO QUESTE INFRAZIONI DANDO PROVA , QUANTO MENO , DI NEGLIGENZA ' , E TENENDO CONTO DELLA GRAVITA DELLE INFRAZIONI STESSE , DELLA LORO DURATA E DELLE DIMENSIONI DELL ' IMPRESA .

290QUANTO ALLA GRAVITA , LA COMMISSIONE HA CONSIDERATO LE INFRAZIONI NEL LORO CONTESTO ECONOMICO E GIURIDICO , TENENDO CONTO DEI LORO RAPPORTI RECIPROCI E DELLE LORO CONSEGUENZE CHIARAMENTE CONTRASTANTI CON GLI OBIETTIVI DELL ' INTEGRAZIONE DEI MERCATI , NONCHE DEL FATTO CHE LA BANANA E UN PRODOTTO DI LARGO CONSUMO .

291QUANTO ALLA DURATA DELLE INFRAZIONI , LA COMMISSIONE HA TENUTO CONTO DEL FATTO CHE IL DIVIETO DI RIVENDERE BANANE ALLO STATO VERDE DOVEVA ESSERE PRESO IN CONSIDERAZIONE SOLO PER IL PERIODO GENNAIO 1967 - 15 NOVEMBRE 1968 , DATA IN CUI LE VENIVANO NOTIFICATE LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PER I PAESI BASSI ;

292NE CONSEGUE CHE , PER LA CONDOTTA POSTERIORE AL 15 NOVEMBRE 1968 E RIMASTA NEI LIMITI DELL ' ATTIVITA CUI LA NOTIFICA SI RIFERISCE NON VI E PIU MOTIVO DI RILEVARE NEGLIGENZA DA PARTE DELLA UBC E , DEL RESTO , TALE CONDOTTA NON E STATA COLPITA DALL ' AMMENDA ;

293INOLTRE , NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO D ' URGENZA DEL 5 APRILE 1976 , LA COMMISSIONE HA PRESO ATTO DELLA MODIFICA DELLA CLAUSOLA CONTROVERSA , PUR RITENENDO CHE TALE MODIFICA AVREBBE DOVUTO ESSERE APPORTATA PRIMA .

294SECONDO LA COMMISSIONE , LA SOSPENSIONE DELLE FORNITURE DI BANANE ' CHIQUITA ' ALLA OLESEN E DURATA DAL 10 OTTOBRE 1973 ALL ' 11 FEBBRAIO 1975 E LA COMMISSIONE DICHIARA DI AVER PRESO IN CONSIDERAZIONE IL FATTO CHE LA UBC HA SPONTANEAMENTE POSTO FINE ALL ' INFRAZIONE .

295I COMPORTAMENTI CONNESSI ALLA POLITICA DEI PREZZI RISALGONO ALMENO AL 1971 PER QUANTO RIGUARDA I CLIENTI TEDESCHI , OLANDESI E BELGO-LUSSEMBURGHESI , AL GENNAIO 1973 PER I CLIENTI DANESI ED AL NOVEMBRE 1973 PER I CLIENTI IRLANDESI .

296INFINE , SECONDO LA COMMISSIONE , L ' AMMENDA E STATA FISSATA AD UN MILIONE DI UNITA DI CONTO IN CONSIDERAZIONE DEL FATTURATO TOTALE DELLA UBC , CHE SI AGGIRA SUI DUE MILIARDI DI DOLLARI ED IN RAPPORTO A QUELLO DI CINQUANTA MILIONI DI DOLLARI REALIZZATO PER LE BANANE SUL MERCATO DI CUI TRATTASI , NONCHE AGLI INGENTISSIMI PROFITTI REALIZZATI DALL ' IMPRESA GRAZIE ALLA SUA POLITICA DEI PREZZI .

297INOLTRE , PER OBBLIGARE LA UBC A PORRE FINE A QUESTE INFRAZIONI NEL CASO IN CUI NON LO AVESSE GIA FATTO SPONTANEAMENTE , LA COMMISSIONE LA OBBLIGAVA , COMMINANDO UN PENALITA DI MORA , A COMUNICARE L ' ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI RIVENDERE BANANE ALLO STATO VERDE A TUTTI I SUOI MATURATORI-DISTRIBUTORI AVENTI SEDE IN GERMANIA , IN DANIMARCA , IN IRLANDA , NEI PAESI BASSI E NELL ' UEBL , NON OLTRE IL 1* FEBBRAIO 1976 E A COMUNICARE ALLA COMMISSIONE , DUE VOLTE ALL ' ANNO , PER UN PERIODO DI DUE ANNI , I PREZZI PRATICATI AGLI STESSI CLIENTI NEL SEMESTRE PRECEDENTE .

298LA RICORRENTE DICHIARA DI IGNORARE DI AVER DETENUTO UNA POSIZIONE DOMINANTE E , A MAGGIOR RAGIONE , DI AVERNE FATTO ABUSO , TANTO PIU CHE , NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , SAREBBERO STATE FINORA CONSIDERATE IN POSIZIONE DOMINANTE SOLO IMPRESE CHE SI TROVAVANO IN SITUAZIONE DI MONOPOLIO O CHE CONTROLLAVANO UNA PARTE NOTEVOLE DEL MERCATO .

299LA UBC E UN ' IMPRESA CHE , PER LA SUA ESPERIENZA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE E NAZIONALE , CONOSCE A FONDO LE LEGISLAZIONI RELATIVE ALLA CONCORRENZA , DI CUI HA GIA SUBITO I RIGORI ;

300INSTAURANDO UN SISTEMA COMMERCIALE IN CUI SI COMBINAVANO IL DIVIETO DI VENDERE BANANE VERDI , PREZZI DISCRIMINATORI , FORNITURE INFERIORI AI QUANTITATIVI ORDINATI , ESPEDIENTI VOLTI TUTTI AD ISOLARE RIGOROSAMENTE I MERCATI NAZIONALI , LA UBC ADOTTAVA PROVVEDIMENTI CHE VIOLAVANO - COME ESSA SAPEVA , O AVREBBE DOVUTO SAPERE - IL DIVIETO SANCITO DALL ' ART . 86 DEL TRATTATO ;

301GIUSTAMENTE , QUINDI , LA COMMISSIONE HA CONTESTATO ALLA UBC QUESTE INFRAZIONI , COMMESSE QUANTO MENO PER NEGLIGENZA .

302L ' IMPORTO DELL ' AMMENDA INFLITTA NON PARE SPROPORZIONATO RISPETTO ALLA GRAVITA E ALLA DURATA DELLE INFRAZIONI ( NONCHE ALLE DIMENSIONI DELL ' IMPRESA );

303E TUTTAVIA OPPORTUNO RICORDARE CHE LA DECISIONE VA PARZIALMENTE ANNULLATA , E RIDURRE PROPORZIONALMENTE L ' IMPORTO STABILITO DALLA COMMISSIONE ;

304PARE EQUO RIDURRE L ' IMPORTO DELL ' AMMENDA A 850 000 ( OTTOCENTOCINQUANTAMILA ) UNITA DI CONTO DA VERSARSI NELLA MONETA NAZIONALE DELL ' IMPRESA RICORRENTE AVENTE SEDE NELLA COMUNITA , E CIOE A 3 077 000 ( TRE MILIONI SETTANTASETTEMILA ) FIORINI OLANDESI .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

305A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE RICORRENTE E CONDANNATA ALLE SPESE , SE LA CONTROPARTE LO RICHIEDE ;

306A NORMA DEL PAR 3 DELLO STESSO ARTICOLO , LA CORTE HA FACOLTA DI COMPENSARE LE SPESE DEL TUTTO O PARZIALMENTE , SE LE PARTI RIMANGONO RISPETTIVAMENTE SOCCOMBENTI SU UNO O PIU CAPI DELLA DOMANDA O PER MOTIVI ECCEZIONALI .

307QUANTO ALLE SPESE DEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE , LA COMMISSIONE E RIMASTA SOCCOMBENTE QUANTO AD UNO DEGLI ADDEBITI MOSSI ALLA RICORRENTE , DOVENDO ESSERE ANNULLATA LA PARTE DELLA DECISIONE RELATIVA A QUESTO ADDEBITO ;

308CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE SPESE DA ESSA INCONTRATE .

309E D ' ALTRONDE OPPORTUNO COMPENSARE LE SPESE DEL PROCEDIMENTO D ' URGENZA .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE

DICHIARA E STATUISCE :

1* E ANNULLATO L ' ART . 1 , LETT . C ), DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ' IV/26.699 CHIQUITA ' DEL 17 DICEMBRE 1975 ( GU N . L 95 , DEL 9 APRILE 1976 , PAG . 1 E SEGG .).

2* L ' IMPORTO DELL ' AMMENDA INFLITTA ALLA UBC E ALLA UBC B.V . E RIDOTTO A 850 000 ( OTTOCENTOCINQUANTAMILA ) UNITA DI CONTO DA PAGARSI NELLA MONETA NAZIONALE DELL ' IMPRESA RICORRENTE AVENTE SEDE NELLA COMUINITA , E CIOE A 3 077 000 ( TRE MILIONI SETTANTASETTEMILA ) FIORINI OLANDESI .

3* LA DOMANDA E RESPINTA NEGLI ALTRI CAPI .

4* CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE SPESE DA ESSA INCONTRATE , IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE AL PROCEDIMENTO D ' URGENZA .

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