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Document 61973CC0155

    Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 20 marzo 1974.
    Giuseppe Sacchi.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Biella - Italia.
    Causa 155-73.

    Raccolta della Giurisprudenza 1974 -00409

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:22

    CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL

    DEL 20 MARZO 1974 ( 1 )

    Signor Presidente,

    Signori Giudici,

    Il sig. Sacchi, imputato dinanzi al Tribunale nazionale che ha chiesto la pronunzia pregiudiziale di cui oggi ci occupiamo, è proprietario e direttore responsabile di un'impresa che chiameremo per brevità TELE-BIELLA. La suddetta impresa venne costituita nel settembre 1972; scopo dela sua attività è la trasmissione via cavo di programmi televisivi di propria produzione e di annunci pubblicitari. Oltre a ciò essa detiene in locali aperti al pubblico alcuni apparecchi televisivi che vengono utilizzati per la ricezione via cavo.

    Ai sensi del decreto legge 21 febbraio 1938 n. 246 (nella versione risultante da successive modifiche) i detentori di radio-ricevitori sono tenuti al pagamento di un canone. In caso di mancato pagamento è prevista una sanzione penale. Poiché il sig. Sacchi non ha pagato il suddetto canone per gli apparecchi televisivi utilizzati da TELE-BIELLA è stata iniziata contro di lui, in forza del predetto decreto legge, un'azione penale.

    Nel corso del procedimento penale il sig. Sacchi ha obiettato che il canone di cui sopra è dovuto alla società per azioni RAI come contropartita per le prestazioni fornite. La predetta società gode tuttavia soltanto del diritto esclusivo di diffondere trasmissioni televisive via etere, di conseguenza il canone non può venire richiesto quando — come nel caso di TELE-BIELLA — gli apparecchi televisivi vengano impiegati esclusivamente per la ricezione via cavo. Qualora tuttavia si dovesse ammettere che il diritto di esclusiva della RAI si estende anche alle trasmissioni via cavo, bisognerebbe altresì ammettere che una simile circostanza sarebbe in contrasto con disposizioni immediatamente efficaci e di natura primaria del trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci e di libera concorrenza, in particolare in contrasto con gli artt. 2, 3 f), 5, 37, 86 e 90 del trattato stesso. Ne consegue che il diritto d'esclusiva non trova alcuna giustificazione nell'ordinamento comunitario e con ciò risulta anche che non vi è alcun obbligo di corrispondere un canone richiesto in virtù del suddetto diritto.

    In considerazione dell'eccezione di cui sopra, con ordinanza 6 luglio 1973, il Tribunale di Biella sospendeva il procedimento e sottoponeva, ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, per una pronunzia in via pregiudiziale, una serie di questioni relative all'interpretazione del diritto comunitario.

    Non vi ripeterò ora il nutrito elenco di questioni, riportate fedelmente nella relazione d'udienza.

    Permettetemi però, prima di cominciare l'analisi delle singole questioni, di fare alcune osservazioni in merito al diritto italiano vigente, nel settore che c'interessa.

    Ai sensi del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936 n. 645 i servizi delle telecomunicazioni (cioè telegrafo, telefono, radio e simili) sono privative dello Stato. La pubblica amministrazione può autorizzare l'esercizio di tali servizi da parte di privati (concessionari) riservandosi beninteso una facoltà di sindacato. Tale situazione giuridica fu confermata con decreto presidenziale 29 marzo 1973 n. 156 che contiene il codice postale con le sue successive modifiche. Il decreto del 1973 precisa inoltre all'art. 195 che le imprese televisive devono essere considerate enti radiofonici ai sensi di legge anche quando esse trasmettono via cavo.

    In forza della predetta disposizione, il 26 gennaio 1952, il ministro delle poste ha concluso con la RAI, la quale è controllata dal gruppo finanziario statale IRI, un accordo, approvato con decreto presidenziale di pari data n. 180, in base al quale la RAI ha ottenuto la concessione esclusiva per le trasmissioni televisive. Nel suddetto accordo è pure stabilito che lo Stato è rappresentato in seno agli organi della RAI e gode nei confronti della RAI medesima di poteri di controllo e di intervento. È inoltre previsto che il finanziamento dell'attività televisiva sia costituito dai canoni pagati dagli abbonati e dai proventi della pubblicità televisiva. La validità del predetto accordo è stata prorogata, poco prima della scadenza, dal 15 dicembre 1972 al 30 aprile 1974 attraverso un'ulteriore convenzione. In quest'ultima è stato stabilito che la RAI ha l'obbligo di strutturare la sua rete televisiva in modo tale che in determinate zone possano venire trasmessi anche programmi stranieri e si è concordato, per quanto riguarda la pubblicità, che quest'ultima deve essere effettuata direttamente dalla RAI oppure attraverso un'altra società. Di conseguenza a partire dal 1972 la pubblicità televisiva è stata affidata alla società SIPRA, interamente sottoposta al controllo della RAI.

    Infine, in data 12 agosto 1972, è stato stipulato tra il ministro delle poste e la società telefonica SIP (essa pure controllata dall'IRI) un accordo in base al quale la SIP si impegna a creare e ad amministrare le infrastrutture necessarie alle trasmissioni televisive via cavo. Una speciale concessione per l'esercizio della televisione via cavo — secondo le dichiarazioni del governo italiano — non è stata finora attribuita.

    Dopo aver esposto la normativa vigente nella materia di cui si tratta, passo ora all'esame delle questioni che ci sono state sottoposte.

    I —

    Bisogna anzitutto esaminare un'eccezione sollevata dal governo italiano.

    Il governo italiano è del parere che il giudice di rinvio avrebbe dovuto risolvere la questione del se un canone sia dovuto anche per la detenzione di apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione via cavo, ricorrendo anzitutto all'interpretazione del diritto nazionale. Qualora infatti risultasse che in un simile caso il canone non è dovuto, il procedimento nazionale potrebbe venir concluso senza dover interpretare il diritto comunitario. Sotto questo aspetto la domanda di pronunzia pregiudiziale sarebbe prematura.

    Il governo italiano sostiene perciò che le questioni sottopostevi sono irrilevanti per la pronunzia sul merito.

    Simili eccezioni sono già state sollevate più volte nel corso di procedimenti pregiudiziali. La loro trattazione ha mostrato che in tale settore la Corte di giustizia si è sempre mossa con estremo riserbo. Essa infatti ha espressamente dichiarato di essere disposta a pronunciarsi direttamente sulla rilevanza delle questioni soltanto quando sia evidente che il richiamo alle disposizioni comunitarie è palesemente errato.

    Nel presente caso mi sembra tuttavia che il richiamo non sia palesemente fuori luogo.

    Si può infatti pensare che il giudice di rinvio propenda per la conclusione che il canone sia dovuto anche per la detenzione di apparecchi destinati alla ricezione via cavo, quindi egli avrebbe già risolto in un determinato senso il problema sotto il profilo del diritto nazionale. In ogni caso non si può dimenticare che la legge del 1973 menziona espressamente la televisione via cavo.

    Anche nel caso contrario sarebbe tuttavia difficile ammettere che il giudice nazionale non possa lasciare provvisoriamente insoluto un problema di diritto nazionale per chiedere alla Corte l'interpretazione del diritto comunitario, se egli è dell'opinione che la soluzione della controversia possa eventualmente venir trovata nell'ambito del diritto comunitario (nel caso in esame: se egli è dell'opinione che ai sensi del diritto comunitario il canone controverso sia illegittimo). A mio parere, in presenza di una simile situazione non si può certo parlare di un richiamo palesemente errato al diritto comunitario.

    Non vi propongo pertanto di astenervi dal rispondere alle questioni sottopostevi in quanto una soluzione fondata sul diritto nazionale potrebbe eventualmente rendere superflua la soluzione dei problemi di diritto comunitario; ritengo invece opportuno fornire fin d'ora un'interpretazione del diritto comunitario, e passo immediatamente, senza ulteriori considerazioni in merito alla ricevibilità, all'esame delle singole questioni.

    II — Sulla soluzione delle singole questioni:

    1.

    L'imputato nel procedimento principale ritiene inammissibile che in Italia le trasmissioni televisive possano venire diffuse soltanto dalla RAI e che non sia lecito trasmettere privatamente via cavo. Egli sostiene che ciò rende impossibile ritrasmettere mediante la televisione via cavo le trasmissioni televisive provenienti dall'estero che possono essere ricevute in Italia. Del pari risulta impossibile trasmettere agli spettatori italiani, sempre via cavo, films televisivi ed annunci pubblicitari provenienti da altri Stati membri. Il sig. Sacchi ritiene che una simile situazione rappresenti in primo luogo una restrizione alla libera circolazione delle merci, cioè una maggiore difficoltà opposta allo smercio di prodotti originari di altri Stati membri, per il fatto che tali prodotti non possono godere di una libera pubblicità televisiva. Si può parlare però di una limitazione delle importazioni anche nei confronti delle trasmissioni televisive in quanto tali, sia che esse vengano assimilate a merci in quanto beni immateriali, sia che si ponga l'accento sul mezzo materiale della trasmissione (nastri, films) il cui sfruttamento viene paralizzato a causa del monopolio posseduto dalla RAI.

    Si configura così un primo gruppo di questioni che sono state sottoposte a questa Corte su evidente suggerimento del sig. Sacchi.

    a)

    Esaminiamo anzitutto la questione mediante la quale il giudice di rinvio, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 f e 5 del trattato CEE, desidera sapere se il principio della libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune faccia sorgere in capo ai singoli diritti soggettivi che devono essere tutelati dai giudici nazionali.

    Per quanto riguarda le disposizioni di cui sopra la risposta non è difficile in quanto in relazione all'art. 5 la giurisprudenza ha già stabilito che il medesimo, a causa della sua formulazione generica, non ha efficacia immediata nell'ordinamento degli Stati membri e non crea pertanto diritti soggettivi in capo ai singoli. La sentenza 78-70 (Deutsche Grammophon Gesellschaft contro Metro SB-Großmärkte, Raccolta 1971, pag. 498) pone in rilievo che l'art. 5 dà luogo semplicemente ad un obbligo generale degli Stati membri, obbligo il cui contenuto concreto viene determinato in ogni singolo caso dalle disposizioni del trattato o dai principi generali in esso impliciti. Inoltre non ho alcun dubbio che, dai principi generali in esso impliciti, anche dal testo degli altri due articoli citati si deve ricavare la medesima conclusione (l'art. 3 f) in particolare fa esplicito riferimento ad altre disposizioni del trattato). Su questo punto non è il caso di lasciarsi fuorviare da alcune considerazioni contenute nella sentenza 6-72 (Europemballage e Continental Can contro Commissione). In essa infatti si sottolinea semplicemente la notevole rilevanza degli artt. 2 e 3 in ordine all'interpretazione di un' altra norma del trattato, l'art. 86, la quale è in effetti direttamente efficace. In nessun modo si può tuttavia ricavare dalla predetta sentenza che le disposizioni iniziali del trattato contengano in quanto tali disposizioni giuridiche sufficientemente determinate e siano di per sé in grado di creare diritti soggettivi in capo ai singoli.

    Occorre anzitutto constatare che, in mancanza della fissazione di chiari principi ed in mancanza della determinazione di chiare conseguenze giuridiche, risulta escluso che possa venir riconosciuto agli artt. 2, 3 f) e 5 del trattato, singolarmente o nel loro complesso, un carattere giuridico che possa essere rilevante ai fini della definizione di un procedimento nazionale.

    Per quanto poi concerne il principio della libera circolazione delle merci, che costituisce il punto centrale della prima questione, si può certamente affermare ch'esso è d'importanza fondamentale per il mercato comune ed esprime una delle principali esigenze comunitarie.

    Ciò si evince già dall art. 3 a) secondo il quale l'attività della Comunità comprende «l'abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure d'effetto equivalente». In tal senso è anche da considerare la circostanza che il primo titolo della parte seconda del trattato (Fondamenti della Comunità) porta la denominazione «Libera circolazione delle merci». Ugualmente si dovrà considerare esatto ciò che hanno esposto in merito il governo italiano ed il governo tedesco, da un lato, e la Commissione dall'altro, vale a dire la considerazione che il citato principio, in quanto tale, non è formulato e sagomato in modo talmente preciso da valere come una norma alla quale si collegano precise conseguenze giuridiche. La precisazione del punto sino al quale — secondo il trattato — devono sussistere quelli che il sig. Sacchi, con espressione significativa, chiama «fenomeni analoghi a quelli di un mercato nazionale», va piuttosto ricavata nei dettagli da singole specifiche disposizioni del trattato stesso.

    È altresì importante il fatto che l'art. 9 prescriva che il fondamento della Comunità è un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e implica il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa d'effetto equivalente. Sono inoltre importanti gli artt. 12 e seguenti che disciplinano nei dettagli l'abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri, come pure gli artt. 30 e seguenti che disciplinano specificamente l'abolizione delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri. Le predette disposizioni specifiche possono semmai — perlomeno dalla fine del periodo di transizione — essere considerate norme immediatamente efficaci che creano diritti soggettivi in capo ai singoli. Ad esse si deve pertanto far riferimento quando si voglia accertare quali restrizioni alla libera circolazione delle merci siano incompatibili col trattato. Inoltre vanno ricordati anche gli artt. 85 e seguenti relativi essi pure ad una restrizione del commercio tra gli Stati membri così come l'art. 92 (in merito a quest'ultimo non si può tuttavia trascurare ch'esso, secondo la relativa giurisprudenza, non è direttamente efficace nell'ordinamento giuridico degli Stati membri). Perciò, per quanto riguarda la prima questione, si può concludere che il principio della libera circolazione delle merci non è formulato nel trattato in maniera tale da creare di per sé solo in capo ai singoli, diritti soggettivi che possano prevalere su determinate norme nazionali.

    Contro questo punto di vista del resto — ne parlo soltanto per dovere di completezza — non si può ricavare alcunchè dì decisivo neppure dalla sentenza 78-70. Benché in essa (Raccolta 1972, pag. 499) sia stato dichiarato che l'esercizio dei diritti di brevetto su prodotti commerciali non può essere in constrasto con le norme sulla libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune, non si può tuttavia dimenticare che in tale contesto il principio della libera circolazione delle merci ha esclusivamente lo scopo di contribuire a delimitare la sfera d'applicazione di una specifica norma eccezionale, più precisamente dell'art. 36 del trattato CEE. Sostanzialmente non si è dichiarato qui nulla di diverso da quanto è stato affermato nella sentenza 6-72, nella quale si sono richiamati i principi degli artt. 2 e 3 ai fini dell'interpretazione dell'art. 86. Non si può perciò in alcun modo sostenere che la sentenza 78-70 attribuisca al citato principio una rilevanza autonoma e tale da creare diritti soggettivi in capo ai singoli.

    b)

    Poiché la seconda questione è stata posta soltanto per la eventualità di una soluzione affermativa della prima questione, quanto sopra esposto rende inutile il suo esame.

    Mi sembrano nondimeno necessarie in tale contesto alcune osservazioni circa il punto b) della suddetta seconda questione, cioè circa la menzione del divieto di «far pervenire messaggi pubblicitari televisivi (intesi come strumenti necessari per l'incremento degli scambi commerciali) diretti a reclamizzare determinati prodotti in sede regionale o locale all'interno del territorio considerato …». Quanto sopra riportato intende evidentemente riferirsi agli effetti del monopolio televisivo sulla circolazione delle merci in senso stretto (cioè tralasciando per il momento il problema, che tratteremo in seguito, del se le comunicazioni televisive siano in quanto tali «merci» ai sensi del trattatto CEE).

    Questa parte della questione va esaminata alle luce della tesi sostenuta dal sig. Sacchi secondo cui il monopolio televisivo, in particolare il monopolio della pubblicità televisiva, la quale è a disposizione degli operatori economici soltanto per un tempo limitato, colpirebbe particolarmente i prodotti d'origine straniera. Le loro possibilità di smercio verrebbero ad essere identiche a quelle dei prodotti nazionali solo qualora fossero aperte nuove possibilità di fare pubblicità, ad esempio a mezzo di televisioni private via cavo, sia che una simile pubblicità venisse effettuata direttamente, sia che ciò avvenisse tramite la pubblicità televisiva straniera ritrasmessa col cosiddetto sistema della teledistribuzione.

    Occorrerebbe perciò stabilire se la violazione sia stata commessa mantenendo in vigore misure d'effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione di cui agli artt. 30 e seguenti del trattato CEE. In particolare sarebbe necessario chiarire se in tal senso sia rilevante la direttiva della Commissione 22 dicembre 1969 sulla soppressione delle misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importatzione, dal momento che nell'art. 2, lettera m), della suddetta direttiva si fa espresso riferimento anche alle possibilità di esercitare un'attività pubblicitaria.

    Nondimeno è dimostrato che, perlomeno dal suddetto art. 2 che impone l'abolizione di determinati provvedimenti, non si possono trarre conclusioni per la presente controversia.

    L'art. 2 riguarda in particolare, come si evince inequivocabilmente dal suo n. 1, soltanto misure, che non si applicano indistintamente ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, «ivi comprese quelle che rendono le importazioni pù difficili od onerose dello smercio dei prodotti d'origine nazionali».

    Per contro vorrei rilevare che la limitazione della pubblicità televisiva per effetto del monopolio esercitato dalla RAI si ripercuote nella stessa misura sia sui prodotti stranieri sia sui prodotti nazionali. D'altro canto non si deve pensare, allorché si afferma che i prodotti d'origine straniera sono svantaggiati e quindi potrebbero considerarsi alla pari con quelli interni solo se potessero disporre di un maggiore sostegno pubblicitario, che la televisione via cavo rappresenti il toccasana sotto il profilo della parità di trattamento. Anche la televisione via cavo dovrebbe pur sempre rimanere aperta nella stessa misura ai prodotti nazionali; perciò la situazione non risulterebbe diversa da quella attuale. L'art. 2 della direttiva della Commissione può quindi considerarsi irrilevante nel presente procedimento.

    Per quanto poi riguarda il richiamo del sig. Sacchi all'art. 3 della direttiva della Commissione, concernente misure relative al commercio dei prodotti e riguardanti in particolare la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l'identificazione, il condizionamento, che si applichino indifferentemente ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati ed i cui effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci eccedono il contesto degli effetti propri di una regolamentazione commerciale, possiamo ricordare che già il tenore di questo articolo rende assai problematico stabilire se nei predetti provvedimenti rientrino anche misure che limitano in via generale l'uso dei mezzi pubblicitari.

    A prescindere da quanto sopra esposto e presupponendo l'applicabilità dell'art. 3 alla situazione in esame, risulta nondimeno piuttosto difficile condividere il punto di vista del sig. Sacchi, secondo il quale l'art. 3, 2o comma, della direttiva della Commissione non esclude tassativamente l'impiego della televisione pubblicitaria privata. Sostanzialmente il legislatore italiano sarebbe interessato soltanto all'esercizio di un controllo sulle informazioni e tale scopo può essere perseguito anche in altro modo, in particolare con mezzi che abbiano minori ripercussioni sugli scambi commerciali. Sotto questo aspetto si deve anzitutto osservare che una televisione con programmi unicamente pubblicitari sarebbe assurda; è indispensabile intercalare programmi di varietà o culturali. La composizione di un programma televisivo, cioè la scelta di ciò che deve venir trasmesso tramite questo potente mezzo collettivo di comunicazione, non può però, ragionevolmente, venir lasciata all'iniziativa di gruppi privati. Tale funzione è di interesse pubblico e, per la salvaguardia della libertà d'informazione nel settore radiofonico, va espletata soltanto in una forma che garantisca la partecipazione paritaria ai programmi di tutti i gruppi sociali. Ciò premesso, l'esclusione di gruppi puramente privati — anche nel settore della televisione pubblicitaria — non esorbita da ciò che può essere ritenuto assolutamente indispensabile ai fini di un'equa disciplina della materia. Ne consegue che, contro il monopolio esercitato dalla RAI sulle trasmissioni televisive pubblicitarie, non si può validamente far richiamo all'art. 3 della direttiva della Commissione ed è al principio della proporzionalità che ad esso si ricollega.

    Tale dovrebbe pertanto essere il vostro orientamento, qualora riteniate necessario prendere posizione circa il punto b) della seconda questione in esame.

    c)

    Trascurando l'ordine in cui il giudice di rinvio ha deferito le sue questioni, mi sembra giusto, visto il nesso con il principio della libera circolazione delle merci, passare immediatamente alla trattazione delle questioni relative all'art. 37 (articolo concernente i monopoli statali a carattere commerciale). Sotto questo aspetto è inoltre opportuno rilevare, dopo quel che ho esposto in precedenza, che la direttiva della Commissione, come risulta dall'art. 5, non si applica ai provvedimenti che ricadono sotto l'art. 37, n. 1, del trattato CEE.

    Bisogna quindi innanzitutto esaminare — in questo senso vanno interpretate le questioni dalla 6 alla 10 — se l'art. 37 si applichi ad una società, cui sia stato conferito il diritto esclusivo di effettuare trasmissioni televisive e se un simile monopolio, entro il termine del periodo di transizione, si dovesse modificare in modo tale che il diritto di esclusiva (in rapporto ad ogni tipo di trasmissioni) si estinguesse entro il 1o gennaio 1970 nei confronti degli altri Stati membri. Occorre anche valutare se l'interpretazione estensiva di un diritto esclusivo di trasmissione vada considerata come un nuovo provvedimento ai sensi dell'art. 37, n. 2.

    aa)

    Circa questo complesso di questioni si può giungere senza difficoltà ad una prima conclusione:

    L'art. 37 contempla — com'è noto — soltanto i monopoli statali, i monopoli concessi dallo Stato ad altri soggetti di diritto, e gli enti attraverso i quali uno Stato membro controlla le importazioni e le esportazioni tra Stati membri, ecc.

    Nella misura in cui a questo proposito ha rilevanza l'indole di «statale», non dovrebbe assolutamente sussistere alcun dubbio che tali vanno considerate le società come la RAI. Ad una simile conclusione si giunge semplicemente per il fatto che l'esclusiva di trasmissione è stata attribuita alla RAI dallo Stato con un atto della pubblica autorità e che la predetta società — come ho già rilevato all'inizio — è sottoposta al controllo statale.

    bb)

    Molto più complicato appare invece l'esame della questione relativa al significato da attribuire al termine «commerciale», vale a dire della questione del se, in senso restrittivo, si debba intendere che l'art. 37 si applica soltanto ai monopoli concernenti la produzione e la distribuzione di merci nel senso usuale del termine oppure se il predetto articolo comprenda anche i monopoli nel settore della prestazione di servizi. Occorre certamente ammettere che esistono buoni motivi per un'interpretazione estensiva, come del resto risulta dalla letteratura in materia. Ci si può infatti richiamare — e la Commissione lo ha fatto con molta obiettività — all'interpretazione estensiva del termine «prodotti» di cui all'art. 85, n. 3, del trattato CEE; alla sempre crescente importanza che le prestazioni di servizi assumono nella vita economica oppure alla necessità di applicare la stessa disciplina a situazioni che, nei confronti dello scambio di merci e di servizi, hanno gli stessi effetti economici. Le considerazioni sovraesposte potrebbero indurre a definire «merce» tutto ciò che può essere oggetto di un'attività commerciale.

    Se tuttavia si tiene conto dei normali criteri d'interpretazione seguiti nell'applicazione del trattato, si dovrà d'altra parte riconoscere che una serie di validi argomenti rende opportuna un'interpretazione restrittiva. Non si può infatti non tener conto della posizione che l'articolo richiamato ha nel sistema del trattato: esso fa parte del capitolo relativo all'eliminazione delle restrizioni quantitative al commercio tra Stati membri. Il suddetto capitolo si riferisce, come risulta inequivocabilmente dagli artt. 30 e seguenti, alle merci; esso rientra nel titolo I relativo alla libera circolazione delle merci del quale fa parte anche il fondamentale art. 9. Le prestazioni di servizi sono invece disciplinate dal titolo III del trattato.

    Rilevante è tra l'altro la formulazione dello stesso art. 37. Al n. 1 del suddetto articolo — e ciò ha importanza sostanziale — si parla di «condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi». Ciò fa pensare senza alcun dubbio a «prodotti» nel senso tradizionale dell'espressione ed al commercio di tali prodotti.

    Nel n. 2 del citato articolo si fa riferimento alla portata degli articoli relativi all'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri. Il n. 3 impone per le misure di cui al n. 1 un adattamento alle misure previste negli artt. 30-34 per l'eliminazione delle restrizioni quantitative. In altri termini, viene fissato uno sviluppo parallelo, che risulta logico soprattutto per beni della stessa natura. Da ultimo, il n. 3, 2o periodo, contempla — e ciò è sintomatico — espressamente i prodotti soggetti ad un monopolio commerciale.

    Da quanto sopra enunciato si può, a mio parere, trarre una sola conclusione, vale a dire che i cosiddetti monopoli nel settore della prestazione di servizi non ricadono sotto l'art. 37.

    Una diversa conclusione non si può neppure ricavare dalla giurisprudenza della Corte in materia, né in particolare dalla sentenza 6-64 (Costa contro ENEL, Raccolta 1964, pag. 1127) relativa alla nazionalizzazione operata in Italia nel settore dell'energia elettrica. Secondo la predetta sentenza, l'art. 37 impone di tener conto del fatto che un monopolio abbia per oggetto negozi su un prodotto commerciale che si presti alla concorrenza ed agli scambi fra Stati membri; il punto determinante è quello di stabilire se l'attività considerata sia effettivamente rilevante per gli scambi commerciali e se l'azione economica di un monopolio riguardi una merce che ha un'effettiva importanza per le importazioni e per le esportazioni.

    Non bisogna tuttavia dimenticare che nella stessa sentenza viene posto in rilievo come l'art. 37 vada considerato nel contesto del capitolo in cui esso è collocato (cioè del capitolo relativo alla abolizione delle restrizioni quantitative). Inoltre, sempre nella suddetta sentenza, viene posto l'accento in modo determinante sulle «merci». Seppure non è stato escluso che anche l'elettricità possa essere una merce, ciò è avvenuto per il solo fatto che una simile equiparazione corrisponde all'attuale orientamento commerciale in merito.

    Per quanto riguarda il problema di cui si sta ora trattando (art. 37 e monopoli relativi alla prestazione di servizi), la sentenza di cui sopra non fornisce perciò alcun elemento degno di interesse.

    cc)

    Tuttavia, il sig. Sacchi ha cercato di dimostrare che anche le comunicazioni televisive debbono essere ritenute merci. Egli sostiene infatti che si tratta di beni immateriali e si richiama inoltre alla circostanza che i mezzi materiali utilizzati per le trasmissioni (nastri e films) sono in ogni caso da considerare merci.

    A questo proposito bisogna innanzitutto chiarire che non si tratta assolutamente di un monopolio relativo all'importazione di tali merci, che ha effetti restrittivi. In realtà la legge italiana non limita né l'importazione di trasmissioni televisive in quanto tali né l'importazione dei mezzi materiali utilizzati per le suddette trasmissioni.

    È invece d'importanza decisiva la considerazione che soltanto al detentore del monopolio televisivo nazionale è riservata la facoltà di ritrasmettere i segnali televisivi (teledistribuzione) oppure di sfruttare i mezzi materiali in cui sono contenute le trasmissioni (films e nastri), cioè di diffondere il loro contenuto.

    Se si tiene presente quanto precede, risulta chiaro che il richiamo del sig. Sacchi al fatto che le comunicazioni televisive sono trasmesse per mezzo dell'energia elettrica, che secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 6-64) va considerata come merce, risulta un argomento piuttosto debole. In realtà il problema non riguarda l'energia elettrica (che tra l'altro nel presente caso, a differenza di quanto accade per le forniture da parte delle centrali elettriche, non può venir sfruttata in quanto tale dal destinatario), ma piuttosto la diffusione di informazioni, per la quale l'energia elettrica rappresenta unicamente il mezzo tecnico.

    Molto più rilevante è perciò quanto è stato esposto dalla Commissione con riferimento allo scambio di films, in particolare di opere cinematografiche, tra gli Stati membri, ed alle soluzioni adottate dal diritto comunitario nei confronti di questo problema sotto l'aspetto dell'eliminazione di eventuali restrizioni. Indubbiamente si tratta di un problema straordinariamente complesso. Da ultimo si è giunti alla giusta conclusione che lo scopo principale dei films consiste nella loro proiezione e che si tratta pertanto sostanzialmente di un problema di sfruttamento di brevetti commerciali.

    Per i suddetti motivi, come pure in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 106, n. 3, del trattato CEE, la soppressione delle restrizioni relative ai trasferimenti concernenti le transazioni invisibili enumerate nell'elenco di cui all'allegato III del trattato (nel quale sono compresi pure i diritti d'autore) si effettua conformemente alle disposizioni degli artt. 63-65, è stata emanata in relazione all'attività cinematografica una direttiva fondata sull'art. 62 n. 2 del trattato CEE, cioè su una disposizione relativa alla libera prestazione dei servizi, e non è stata pertanto cercata una soluzione del problema alla luce delle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci.

    In realtà sembra di dover affermare che le trasmissioni televisive come quelle su cui verte la controversia (cioè quelle captate da un'emittente estera e ritrasmesse oppure diffuse esclusivamente per gli abbonati speciali detentori di apparecchi televisivi) vadano considerate nello stesso modo, posto che pure in questo settore si tratta soprattutto dello sfruttamento dei diritti d'autore.

    Considerando il nocciolo dell'attività in questione, nonché la circostanza che l'abolizione delle restrizioni nel settore dei servizi televisivi è contemplata dal programma generale sulle prestazioni di servizi, sembra esatto classificare l'attività degli enti televisivi nella categoria delle prestazioni di servizi. Ciò premesso, è da escludere la possibilità di far rientrare un monopolio televisivo statale nella sfera d'applicazione dell'art. 37.

    dd)

    Sulla base di quanto sopra esposto sarebbe in fondo superfluo esaminare le ulteriori questioni sottopostevi in relazione all'art. 37, in particolare la questione dell'efficacia diretta della predetta norma a partire da un certo momento, la questione delle esigenze eventuali relative al riordinamento dei monopoli statali a carattere commerciale di cui all'art. 37, come pure la questione della portata della norma di standstill prevista dall'art. 37, n. 2, (cioè la questione del se la predetta norma abbia valore — nel settore televisivo — anche in relazione ad una proroga e ad un ampliamento del diritto di esclusiva attribuito alla RAI).

    Desidero tuttavia (tralasciando il problema dell'efficacia diretta in relazione al quale esiste già una precisa giurisprudenza) fare ancora almeno due osservazioni sulle questioni sopraesposte.

    L'art. 37 non prescrive l'abolizione dei monopoli, bensì soltanto un loro riordinamento, così da escludere qualsiasi possibilità di discriminazione nei confronti di prodotti originari d'altri Stati membri. Da questo punto di vista appare pertanto dubbio che l'art. 37, supponendo che possa venir applicato al settore televisivo, imponga senz'altro l'abolizione, almeno nei confronti di altri Stati membri, del diritto di trasmissione esclusiva attribuito ad un ente. Certo non bisogna trascurare la circostanza che l'ente monopolistico produce, direttamente o tramite una società da esso controllata, trasmissioni pubblicitarie e che, attraverso l'holding statale IRI, sussistono stretti legami del medesimo con altre imprese commerciali; ciò potrebbe implicare un maggior appoggio pubblicitario a dette imprese a scapito dei prodotti stranieri. Trattandosi tuttavia di un ente la cui intera attività è sottoposta al controllo statale si può ben pensare che si possa provvedere anche in altri modi ad evitare questo pericolo e, conseguentemente, ad escludere la possibilità di qualsiasi discriminazione. Ad esempio, se ci si limita al settore della pubblicità, al quale in effetti il sig. Sacchi s'interessa particolarmente, questo risultato può essere raggiunto separando accuratamente la produzione di programmi pubblicitari dall' attività dell'ente televisivo ed altresì mantenendo chiaramente distinta l'attività dell'ente televisivo da quella di altre imprese commerciali. Come ha giustamente osservato la Commissione, è necessario in proposito un accurato esame di ogni singolo caso; tuttavia non si può in alcun modo affermare a priori che un riordinamento del monopolio sia possibile soltanto eliminando quel diritto di trasmissione esclusiva, che costituisce l'oggetto della causa principale.

    Per quanto poi riguarda la proroga del diritto di esclusiva oltre l'anno 1972 e l'estensione del monopolio al settore della televisione via cavo, in altre parole l'applicabilità dell'art. 37, n. 2, mi sembra molto difficile poter parlare di un'effettiva estensione, se si confronta il testo della legge del 1936 (il quale menziona già la televisione) con il testo della legge del 1973 (nel quale viene espressamente menzionata la televisione via cavo). Si aggiunga che l'art. 37 non proibisce la costituzione di nuovi monopoli e di conseguenza neppure l'estensione di monopoli già esistenti. Esso proibisce unicamente i provvedimenti in contrasto con l'art. 37, n. 2, vale a dire impone che si provveda ad eliminare qualsiasi possibilità di discriminazione.

    È perciò quanto mai dubbio che l'art. 37, n. 2, del trattato CEE abbia una qualche rilevanza per la soluzione della controversia di merito.

    Con ciò è stato detto in relazione all'art. 37 tutto quanto appariva necessario per permettere al giudice nazionale di definire il procedimento principale.

    2.

    Una seconda serie di questioni si riferisce alle regole di concorrenza del trattato (artt. 86 e 90).

    A questo proposito occorre stabilire se la costituzione di una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune sia illegittima, qualora soffochi ogni forma di concorrenza nel predetto settore su tutto il territorio di uno Stato membro. Si deve inoltre esaminare se una società, cui venga attribuito in uno Stato membro il diritto esclusivo di trasmissione televisiva, detenga una posizione dominante, che, per taluni aspetti, risulta vietata dall'art. 86 ed occorre infine accertare se esista un diritto dei singoli ad ottenere l'abolizione del succitato diritto d'esclusiva.

    a)

    Si deve anzitutto riconoscere che non è possibile sottrarre completamente il settore televisivo all'applicazione delle norme sulla concorrenza. È superfluo cercare di stabilire se, come vorrebbe la Commissione, gli enti radiotelevisivi vadano considerati come imprese ai sensi dell'art. 85 in ragione della loro attività. La Commissione si richiama alla circostanza che la ricezione delle trasmissioni è soggetta ad un corrispettivo, che la radio porta alla costituzione di un'importante settore d'attività economica e che in un gran numero di paesi esistono imprese radiofoniche private gestite secondo criteri economici. Quantomeno la pubblicità televisiva andrebbe considerata come un'attività economica, dal momento che la pubblicità è sicuramente un settore dell'attività economica il quale produce servizi economicamente valutabili ed è inoltre in stretta correlazione con lo smercio dei prodotti.

    Almeno sotto questo aspetto sembra quindi difficile negare l'applicazione delle norme sulla concorrenza al predetto settore.

    b)

    Non si può neppure affermare — come invece ha fatto il governo italiano — che la televisione costituisce un monopolio naturale e che non può perciò ricadere sotto l'art. 86.

    In realtà non si può assolutamente evincere dal suddetto articolo 86 una limitazione di questo genere. Si aggiunga che nel presente caso si tratta di televisione via cavo per la quale non ha alcun valore l'argomento tratto dal limitato numero dei canali e non si può di conseguenza sostenere l'esistenza di un monopolio naturale.

    c)

    Per quanto poi attiene all'interpretazione dell'art. 86, si può subito affermare ch'esso non proibisce le posizioni dominanti in quanto tali. Non si può quindi certamente far riferimento all'art. 86 per richiedere l'abolizione di qualsiasi tipo di monopolio.

    In realtà sono proibiti in primo luogo, (se collegati al godimento di una posizione dominante), determinati comportamenti, cioè i comportamenti elencati a titolo esemplificativo nel 2o comma dell'art. 86.

    Sotto questo aspetto l'art. 86 può effettivamente essere rilevante in relazione alle situazioni richiamate nella questione n. 4 (cioè in relazione all'imposizione di prezzi di monopolio per le trasmissioni pubblicitarie, alla limitazione arbitraria di trasmissioni pubblicitarie relative a determinati prodotti, alla preferenza concessa a determinati gruppi di imprese nella trasmissione di programmi pubblicitari, a contratti abbinati in rapporto alla produzione di programmi pubblicitari ed infine all'arbitraria e discriminatoria distribuzione dei tempi di trasmissione). Il compito di accertare l'esistenza di simili situazioni e di trarne le debite conseguenze spetta però, ove sia necessario, al giudice nazionale. Le conseguenze giuridiche — come s'è già detto — non possono tuttavia mai consistere nell'abolizione della posizione dominante in quanto tale, cioè — nel caso concreto — nella soppressione del diritto d'esclusiva goduto dalla RAI. In definitiva, le situazioni sopra citate sono perciò di scarso interesse per la definizione del procedimento principale.

    I problemi sollevati nel procedimento principale lasciano tutt'al più pensare ad un richiamo dei principi enunciati nella sentenza 6-72, principi secondo i quali, in presenza di determinate circostanze, l'art. 86 autorizza ad intervenire sulla struttura di un'impresa che si trova in una posizione dominante. Sulla base della predetta sentenza si può considerare come sfruttamento abusivo di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 anche il rafforzamento di una posizione dominante preesistente. Alla luce della citata sentenza si potrebbe perciò ritenere rilevante anche l'estensione del monopolio televisivo della RAI alla televisione via cavo con la conseguente esclusione di qualsiasi forma di concorrenza nel predetto settore. Si potrebbe perciò pensare che un simile motivo giustifichi la richiesta di dichiarare il diritto di esclusiva parzialmente illegittimo e la pretesa di ottenere la sua soppressione.

    Ciò sarebbe pero possibile solo in presenza di due precise condizioni. In primo luogo è molto importante un' eccezione sollevata dal governo italiano. Secondo il predetto governo tutti quanti i servizi di telecomunicazione in Italia sono riservati da lungo tempo allo Stato, esclusiva che è anteriore all'entrata in vigore del trattato CEE. Alla RAI è stata attribuita soltanto una concessione per l'esercizio della televisione via etere. Finora non si è parlato di una possibile estensione della concessione alla televisione via cavo. In questo campo esiste per il momento soltanto una convenzione con la società telefonica SIP in materia di messa in opera dei cavi. Non è stato ancora assolutamente stabilito a chi verrà in futuro attribuita la concessione per l'esercizio della televisione via cavo.

    Se la situazione è veramente quella esposta dal governo italiano — anche questo punto dovrà essere accertato dal giudice di rinvio — non si può certamente parlare di rafforzamento della posizione dominante detenuta dalla RAI. Di conseguenza non si può neppure parlare di un' applicazione nei confronti della RAI dei principi enunciati in relazione all'art. 86.

    Presupponiamo pure che alla RAI venga attribuito anche il diritto d'esclusiva per le trasmissioni televisive via cavo, che s'intraprenda cioè un rafforzamento della sua posizione dominante; l'art. 86 richiederebbe tuttavia sempre — ciò almeno rientra nel concetto di abuso di posizione dominante quale risulta dai principi enunciati nella sentenza Continental Can — che alla base di questo rafforzamento si trovi un comportamento dell'impresa dominante. Tuttavia nel presente caso non si potrà certamente ravvisare un simile comportamento. Se infatti si dovesse giungere ad un rafforzamento della posizione della RAI, ciò potrebbe tutt'al più avvenire tramite l'estensione del diritto d'esclusiva per mezzo di provvedimenti statali (cioè grazie all'attribuzione di una più ampia concessione), non già attraverso l'attività della RAI medesima.

    Il solo art. 86 non può quindi legittimare, anche tenendo conto della sentenza Continental Can, la conclusione che l'attribuzione alla RAI di un diritto d'esclusiva sulle trasmissioni televisive via cavo sarebbe illegittima e perciò inefficace.

    d)

    Nel presente contesto occorre tuttavia ancora esaminare se possa essere utile per la definizione del procedimento principale un richiamo all'art. 90.

    Non è anzitutto da escludere che anche la RAI ricada sotto l'art. 90, n. 1, in quanto essa gode di un diritto d'esclusiva attribuitole dallo Stato, è controllata dallo Stato (il quale ha effettivamente il potere di indirizzare la politica commer ciale dell'impresa) e svolge almeno in parte un'attività commerciale.

    Prima pero di trarre delle conclusioni in merito all'ammissibilità dell'estensione del diritto d'esclusiva della RAI alla televisione via cavo o in merito all'ammissibilità della concessione di determinati diritti sulla televisione via cavo ad un'altra società (la società telefonica SIP) essa pure controllata dallo Stato, s'impongono numerose considerazioni in parte indipendenti dall'art. 86 del trattato.

    In primo luogo si può dubitare del ratto che l'art. 90, n. 1, sia direttamente efficace, condizione che costituisce il presupposto necessario affinchè un giudice nazionale possa far riferimento al predetto articolo in relazione a provvedimenti statali. In effetti l'obbligo d'astensione degli Stati membri è, almeno per quanto si riferisce alle pratiche indicate in modo specifico nell'art. 86, sufficientemente preciso e quindi atto a giustificare la tesi dell'efficacia diretta. Non si può però trascurare il fatto che nell'art. 90, n. 3, è sancito un obbligo di controllo della Commissione, la quale ha pure la facoltà di rivolgere agli Stati membri opportune direttive o decisioni. Tale obbligo assume rilevanza in relazione all'art. 90, n. 2, che sembra veramente poco adatto ad un'applicazione immediata; si può tuttavia presumere che un tale obbligo sia stato previsto anche in considerazione delle possibili rilevanti difficoltà di delimitazione tra il n. 1 ed il n. 2 del predetto articolo. Se una simile opinione è esatta non si può certamente parlare di efficacia diretta dell'art. 90, n. 1, proprio perchè la sua attuazione dipende dall'emanazione di un provvedimento comunitario.

    È pure rilevante il fatto che l'art. 90 presuppone chiaramente la possibilità di concedere a determinate imprese diritti d'esclusiva, vale a dire la possibilità di creare, ove sia necessario, monopoli esclusivi. In considerazione di ciò si può sostenere, anche in relazione al principio enunciato nell'art. 222 del trattato, che uno Stato membro è legittimato dall'art. 90 a rafforzare la posizione di mercato di un'impresa monopolistica, cosa che invece è vietata all'impresa stessa. Ciò significa tuttavia che dall'art. 90 non si può trarre alcun argomento contro l'ammissibilità di un'estensione del monopolio della RAI alle trasmissioni televisive via cavo. Da ultimo, si deve considerare anche il n. 2 dell'art. 90 il, quale prevede, in relazione alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale, che le disposizioni del trattato e di conseguenza anche le regole di concorrenza del trattato hanno in tale settore un'applicazione limitata.

    In relazione all'art. 90 sono interessanti ì richiami fatti dal governo della Repubblica federale e dal governo italiano a sentenze pronunciate dalle rispettive Corti costituzionali in materia di televisione (con questo ritorno ad una considerazione cui ho già in precedenza accennato).

    Senza alcun dubbio la televisione costituisce un mezzo di comunicazione di massa di grande importanza culturale ed educativa, uno strumento che per l'intensità dei suoi effetti risulta particolarmente adatto a determinare l'orientamento dell'opinione pubblica.

    Nella Repubblica federale la televisione è perciò considerata un'attività di pubblico interesse; in altre parole essa rappresenta un compito della pubblica amministrazione. Sulla base del principio costituzionale della libertà d'informazione radiofonica, l'attività televisiva è organizzata nell'ambito di monopoli regionali (Ländermonopolen) la cui natura pubblicistica permette di garantire la partecipazione di tutti i gruppi sociali. In particolare la composizione degli organi di controllo degli enti pubblici e la formulazione di direttive vincolanti per l'elaborazione dei programmi fanno sì che non sia possibile nel settore televisivo alcuna ingerenza unilaterale, sia da parte del governo, sia da parte di organizzazioni private.

    Simili esigenze sono riconosciute nella maggior parte degli altri Stati membri ed hanno condotto ad analoghi orientamenti di principio, anche se forse non dappertutto ad una così ampia tutela della libertà degli enti radiotelevisivi nei confronti dei rispettivi governi. Mi richiamo in proposito, tralasciando l'esame della situazione giuridica italiana che è già stata dettagliatamente esposta nel corso del presente procedimento, alle esaurienti informazioni fornite dalla Commissione circa l'organizzazione televisiva in Belgio, Francia, Gran Bretagna e Danimarca (in tutti i suddetti paesi il quadro appare dominato dalla presenza di monopoli statali e di enti di diritto pubblico). Non si può infine passare sotto silenzio la circostanza che anche là dove sono stati autorizzati esperimenti su scala regionale — ad esempio in Danimarca — l'esercizio dell'attività televisiva non è mai stato lasciato ad organizzazioni puramente private.

    Anche per quanto riguarda la televisione pubblicitaria, che è l'oggetto del presente procedimento, sono senz'altro rilevanti le considerazioni sopraesposte. In effetti anche in tale settore sussiste la possibilità di influenzare l'opinione pubblica e sorge di conseguenza la necessità di un controllo sotto i più svariati punti di vista (cioè per motivi di politica sanitaria, per motivi etici e per altri motivi). Non si può inoltre dimenticare che la televisione pubblicitaria di per sé stessa è inconcepibile e che non si può prescindere dall'inserirla in un programma televisivo di più ampia portata. Già a causa di questo collegamento la televisione pubblicitaria non può non rientrare nel concetto di «televisione» intesa come servizio pubblico. Ne consegue che negli Stati membri sopracitati non sono ritenute ammissibili imprese televisive di carattere puramente privato.

    Nel giudicare la posizione della RAI alla luce dell'art. 90 non è possibile trascurare quanto testé esposto.

    Perciò non ritengo che sia assolutamente necessario stabilire se gli enti televisivi rientrino veramente tra le imprese di cui all'art. 90, n. 2, o se il riconoscimento alla loro attività di un carattere d'interesse economico generale valga soltanto per la televisione pubblicitaria. Ritengo invece decisiva la considerazione che il principio di base dell'art. 90 n. 2, principio che si ritrova in altra forma (deroghe a favore della pubblica amministrazione) in diversi altri articoli del trattato (artt. 48, 55, 56), è l'unico che possa venire applicato al settore «televisione».

    Traiamone allora le necessarie conseguenze: ammettiamo pure che l'art. 86 e il divieto in esso enunciato dell'abolizione di qualsiasi forma di concorrenza valga anche per gli enti pubblici cui lo Stato abbia attribuito concessioni esclusive; ciononostante l'art. 90, n. 2, impedisce di applicare tale principio agli enti pubblici quali le imprese televisive, almeno per quanto riguarda il problema — oggetto del procedimento principale — del se possano essere ammesse forme di concorrenza privata (teledistribuzione e diffusione di trasmissioni televisive private).

    È tanto più valida una simile conclusione se si considera che lo scambio di comunicazioni televisive tra Stati membri non viene pregiudicato, dall'esistenza di monopoli statali, in modo incompatibile con gli obiettivi comunitari; infatti, anche in mancanza di televisioni pubblicitarie private, rimane pur sempre possibile lo svolgimento di un'efficace azione pubblicitaria, sia attraverso la televisione statale, sia con altri mezzi, ed inoltre — last but not least — le imprese televisive private del tipo di TELE-BIELLA non potrebbero evidentemente operare al di là della sfera regionale.

    In definitiva, non mi sembra possibile, richiamandomi alle disposizioni del trattato in materia di concorrenza, quali risultano dagli artt. 86 e 90, concludere che l'esclusiva attribuita alla RAI e una sua eventuale estensione al settore della tele visione via cavo sono incompatibili col trattato CEE.

    3.

    Rimane soltanto più da esaminare l'ultima questione con la quale è stato chiesto se la circostanza che una società con sede in uno Stato membro goda del diritto esclusivo di diffondere trasmissioni televisive pubblicitarie sull'intero territorio del suddetto Stato costituisca violazione dell'art. 7 del trattato CEE.

    Occorre precisare che il godimento del monopolio delle trasmissioni televisive pubblicitarie da parte della RAI non implica necessariamente una discriminazione fondata sulla nazionalità: infatti le imprese nazionali sono soggette a questa limitazione delle possibilità pubblicitarie allo stesso modo delle imprese straniere. L'art. 7 non si può neppure interpretare nel senso che, tenuto conto della più sfavorevole posizione di partenza delle imprese straniere ed in particolare delle loro diverse esigenze di pubblicità, si debba concedere loro un particolare vantaggio nell'azione pubblicitaria autorizzandole a servirsi della televisione privata. Non si può inoltre trascurare che un simile orientamento non implica necessariamente un'effettivo miglioramento della posizione delle imprese straniere, né può garantire loro parità di condizioni rispetto alle imprese nazionali, dal momento che l'azione di una televisione privata gioverebbe ovviamente tanto alle imprese nazionali quanto alle imprese straniere.

    Non vedo pertanto in qual modo l'art. 7 del trattato CEE ed una sua eventuale applicazione nei confronti della RAI potrebbero essere utili per la definizione del procedimento principale.

    III — Conclusioni

    Quanto sopra riportato m'induce a proporvi di risolvere come segue le questioni che vi sono state sottoposte :

    1.

    Il principio della libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune non fa sorgere in quanto tale (cioè a prescindere dal collegamento con le disposizioni speciali destinate alla sua attuazione) in capo ai singoli diritti soggettivi che i giudici nazionali debbano tutelare.

    2.

    La circostanza che in uno Stato membro sia stato attribuito ad una società privata il diritto esclusivo di diffondere trasmissioni televisive, ivi comprese le trasmissioni televisive a carattere pubblicitario, non costituisce in relazione alle merci, alle quali può servire la pubblicità televisiva, alcuna violazione della direttiva emanata dalla Commissione per l'abolizione delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative.

    3.

    L'art. 37 del trattato CEE vale soltanto per i monopoli a carattere commerciale, non invece per i monopoli nel settore della prestazione di servizi. La concessione ad una società privata del diritto esclusivo di diffondere trasmissioni televisive non ricade nella sfera d'applicazione del predetto articolo.

    4.

    L'art. 86 del trattato CEE non proibisce l'esistenza di una posizione dominante in quanto tale, bensì soltanto il suo sfruttamento abusivo da parte dell'impresa dominante.

    5.

    La concessione da parte di uno Stato del diritto esclusivo di diffondere trasmissioni televisive ad una società privata e l'estensione del predetto diritto nel settore della televisione via cavo non sono in contrasto con l'art. 90 del trattato CEE in collegamento con l'art. 86 del medesimo.

    6.

    La circostanza che ad una società con sede in uno Stato membro venga attribuito il diritto esclusivo di diffondere trasmissioni televisive pubblicitarie nell'intero territorio del predetto Stato non costituisce violazione dell'art. 7 del trattato CEE.


    ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

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