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Document 52025XG05228

Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2023/2135 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2025/1932 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2023/2147 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan

GU C, C/2025/5228, 23.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5228/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5228/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5228

23.9.2025

Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2023/2135 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2025/1932 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2023/2147 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan

(C/2025/5228)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2023/2135 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2025/1932 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2147 del Consiglio (3), concernenti misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan.

L'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2147 impone alle persone, alle entità e agli organismi di trasmettere, entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco nell'allegato I, le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati, e di collaborare con l'autorità nazionale competente alla verifica di tali informazioni. L'inosservanza di tali obblighi sarà considerata elusione delle misure relative al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Le informazioni da dichiarare devono essere trasmesse all'autorità competente dello Stato membro pertinente mediante il suo sito web, indicato nell'allegato II del regolamento (UE) 2023/2147.


(1)   GU L, 2023/2135, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2135/oj.

(2)   GU L, 2025/1932, 23.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1932/oj.

(3)   GU L, 2023/2147, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2147/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5228/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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