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Document 52025XC06798
Communication from the Commission – Second Guidance Note on the Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) clarifying elements of Regulation (EU) 2024/795 and Commission Communication C/2024/3209
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE — Seconda nota di orientamento sulla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), che chiarisce alcuni elementi del regolamento (UE) 2024/795 e della comunicazione C/2024/3209 della Commissione
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE — Seconda nota di orientamento sulla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), che chiarisce alcuni elementi del regolamento (UE) 2024/795 e della comunicazione C/2024/3209 della Commissione
C/2025/8922
GU C, C/2025/6798, 23.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6798/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/6798 |
23.12.2025 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Seconda nota di orientamento sulla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), che chiarisce alcuni elementi del regolamento (UE) 2024/795 e della comunicazione C/2024/3209 della Commissione
(C/2025/6798)
Scopo di questa seconda nota di orientamento non vincolante della Commissione è offrire orientamenti pratici su talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 (regolamento STEP) al fine di agevolarne l'attuazione, tenendo conto degli insegnamenti tratti dall'attuazione sul campo e delle modifiche introdotte nel regolamento STEP dal regolamento (UE) 2025/2653 (1) (regolamento mini-omnibus sulla difesa). Sebbene riformuli occasionalmente la normativa dell'UE, la presente nota non intende ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi stabiliti dal regolamento STEP. Per valutare l'ammissibilità dei progetti a una determinata opportunità di finanziamento a norma del regolamento STEP, i promotori dei progetti sono invitati a fare riferimento alle norme del programma pertinente (ad esempio quali definite nei rispettivi atti di base, programmi di lavoro annuali, inviti e descrizioni tematiche), dato che tali norme continuano ad applicarsi. La STEP non è un nuovo strumento di finanziamento, ma opera attraverso i programmi dell'UE esistenti. La presente nota si basa sui primi orientamenti pubblicati nel maggio 2024, che restano validi. Scopo della presente nota è fornire ulteriori informazioni ai promotori dei progetti e alle autorità di gestione in merito alle modalità di attuazione della STEP.
INTRODUZIONE
La piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), istituita dal regolamento (UE) 2024/795, sostiene lo sviluppo e la fabbricazione nell'UE di tecnologie critiche di interesse per la competitività dell'UE, unitamente alle competenze e ai posti di lavoro necessari per conseguire tali obiettivi.
Nel maggio 2024 (2) la Commissione ha pubblicato una prima nota di orientamento non vincolante con l'intento di offrire orientamenti pratici in merito a talune disposizioni del regolamento STEP e facilitarne l'attuazione. Il regolamento mini-omnibus sulla difesa modifica l'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento STEP, invitando la Commissione ad aggiornare la nota di orientamento al fine di includervi le tecnologie di difesa.
Questa seconda nota di orientamento risponde a tale mandato e alle richieste di riscontro e chiarimenti emerse durante l'attuazione della STEP. Chiarisce il sostegno della STEP alle tecnologie di difesa e altre informazioni di interesse per lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche, senza pregiudicare le norme sulla concorrenza, in particolare quelle sugli aiuti di Stato. Dovrebbe essere letta in combinato disposto con la prima nota di orientamento, che rimane valida e si applica ora anche alle tecnologie di difesa.
1. Obiettivi STEP
L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento STEP ne delinea i principali obiettivi: a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'UE, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore; b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità a sostegno del primo obiettivo.
I primi orientamenti STEP stabiliscono tali obiettivi, che ora si applicano alle tecnologie di difesa e sui quali di seguito vengono fornite ulteriori informazioni.
1.1. Sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'UE, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore
— Progetti strategici nel contesto dell'atto legislativo sui medicinali critici
Nel marzo 2025 la Commissione ha proposto l'atto legislativo sui medicinali critici (3) con l'obiettivo di migliorare la disponibilità, l'approvvigionamento e la produzione di medicinali critici all'interno dell'UE. La proposta di atto legislativo sui medicinali critici modificherebbe il regolamento STEP per allineare il trattamento previsto nell'ambito della STEP dei progetti individuati come strategici ai sensi del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, del regolamento sulle materie prime critiche (4) e dell'atto legislativo sui medicinali critici.
Di conseguenza i progetti strategici designati in conformità dell'atto legislativo sui medicinali critici che affrontano una vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento dei medicinali critici devono essere considerati progetti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento STEP. Tuttavia ciò non conferisce automaticamente alle organizzazioni il diritto a beneficiare di finanziamenti dell'UE né all'assegnazione automatica del marchio STEP. I finanziamenti devono comunque essere in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.
— Riciclaggio e gestione dei rifiuti, comprese le materie prime critiche
I progetti di riciclaggio e gestione dei rifiuti possono rientrare nell'ambito di applicazione della STEP qualora comportino lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie di riciclaggio nuove o se contribuiscono direttamente a rafforzare le catene del valore delle materie prime critiche utilizzate nelle tecnologie critiche nel quadro della STEP. Di contro, i progetti che si limitano alla diffusione di processi di riciclaggio disponibili in commercio non sono in genere ammissibili nell'ambito della STEP.
A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento STEP, i progetti relativi alle materie prime critiche possono rientrare nell'ambito di applicazione se salvaguardano e rafforzano le catene del valore delle tecnologie critiche, non soltanto se sono progetti «strategici» ai sensi del regolamento sulle materie prime critiche (5). I progetti in questione dovranno comunque sostenere gli obiettivi STEP e soddisfare almeno una condizione STEP per essere considerati critici (cfr. sezione 3 della prima nota di orientamento). Ne consegue che:
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i progetti che sviluppano una nuova tecnologia critica di riciclaggio/gestione dei rifiuti possono essere ritenuti idonei a soddisfare gli obiettivi e le condizioni STEP (innovazione o prevenzione/riduzione delle dipendenze); |
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se il progetto si basa su una tecnologia disponibile in commercio, si applicano le norme di cui al regolamento sulle materie prime critiche:
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Per quanto concerne altri progetti in materia di riciclaggio o di gestione dei rifiuti non collegati alle materie prime critiche, soltanto i progetti per lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche (ossia i progetti che sostengono gli obiettivi STEP e soddisfano almeno una condizione STEP) possono essere ammissibili nell'ambito della STEP.
1.1.1. Sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'UE
Secondo il regolamento STEP e la prima nota di orientamento, la STEP non riguarda l'installazione e la diffusione di prodotti finali. Può tuttavia riguardare i relativi servizi critici e specifici per lo sviluppo e la fabbricazione di tali prodotti nei settori STEP (cfr. sezione 1.1.2 della prima nota di orientamento), anche nei casi in cui la diffusione possa essere in linea con la STEP se si qualifica come relativo servizio.
Conformemente alla prima nota di orientamento, ai fini dell'ammissibilità a norma del regolamento STEP, la fabbricazione dovrebbe essere intesa come comprendente la creazione di nuove linee di produzione, tra cui impianti primi nel loro genere (cfr. sezione 1 della prima nota di orientamento). La realizzazione di impianti primi nel loro genere potrebbe essere ammissibile quando questi ultimi sono essenziali per lo sviluppo di una tecnologia altamente innovativa o per l'espansione di un processo innovativo precedentemente dimostrato soltanto su scala pilota, a condizione che tale tecnologia o processo i) contribuisca agli obiettivi STEP e ii) soddisfi almeno una delle condizioni STEP.
La STEP può sostenere progetti che istituiscono linee di produzione, a condizione che le attività sostengano prevalentemente lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche nei settori STEP (ad esempio impianti primi nel loro genere, linee pilota o l'espansione di processi innovativi). Di contro, non rientrano nell'ambito di applicazione della STEP la diffusione su vasta scala o la produzione in serie di prodotti finali, né le attività periferiche che non siano critiche né specifiche per lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche.
Ad esempio, per quanto concerne i veicoli elettrici, la STEP può sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche (ad esempio sistemi di propulsione elettrica, batterie avanzate, elettronica di potenza e sistemi di gestione dell'energia), a condizione che tali tecnologie rientrino nei settori STEP e soddisfino gli obiettivi STEP, comprese le condizioni STEP. La produzione su vasta scala di veicoli elettrici in quanto tali o le attività periferiche quali i reparti di verniciatura non sarebbero invece ammissibili nell'ambito della STEP.
A titolo di esempio, la diffusione di elettrolizzatori potrebbe essere ammissibile nell'ambito della STEP a condizione che il sostegno sia concesso per una tecnologia che, al momento della valutazione dell'ammissibilità, sia prima nel suo genere e rappresenti un'innovazione significativa: 1) la capacità degli elettrolizzatori è superiore all'attuale stato dell'arte (ciò significa che una capacità < 20 MW non è considerata innovativa); oppure 2) comprende una tecnologia innovativa diversa dall'elettrolisi della membrana elettrolitica polimerica/alcalina standard (ad esempio celle elettrolitiche a ossido solido); oppure 3) perché fa parte di un progetto/di una soluzione integrato/a e altamente innovativo/a, o perché presenta un'applicazione innovativa o un modello imprenditoriale innovativo, in un momento in cui non esistono ancora progetti simili nell'Unione oppure perché rispetto ai progetti simili il progetto dimostrativo presenta caratteristiche importanti che ne rivelano la superiorità in termini di potenziale di innovazione.
Ad esempio, nel settore delle biotecnologie possono essere compresi, in linea con la strategia sulle contromisure mediche e i progetti già sostenuti nell'ambito del programma EU4Health, la pubblicazione di inviti a presentare proposte per una fabbricazione innovativa garantita da investimenti in tecnologie di fabbricazione innovative resilienti, scalabili, intelligenti, modulari e flessibili, nonché inviti a presentare proposte per processi di produzione di contromisure mediche e tecnologie per la sicurezza dei siti di fabbricazione (quali la cibersicurezza). Si prevede che tali azioni renderanno la fabbricazione più agile, di più facile espansione, più sostenibile e più resiliente, migliorando la capacità di risposta a picchi di domanda e la prevenzione di carenze di contromisure mediche, oltre a rafforzare la competitività dell'industria manifatturiera dell'Unione e a sostenere l'autonomia strategica dell'UE e la strategia industriale dell'Unione nel settore delle contromisure mediche.
1.1.2. Altri esempi
Conformemente alla prima nota di orientamento, i «relativi servizi» comprendono servizi specializzati critici e specifici per lo sviluppo e la fabbricazione di prodotti finali che rientrano a loro volta nell'ambito di applicazione della STEP. Tuttavia, soltanto le infrastrutture o le apparecchiature critiche e specifiche per lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o lo sviluppo di competenze rilevanti sono ammissibili nell'ambito della STEP. Le infrastrutture di uso generale non sono ammissibili come progetto a sé stante, ma i costi accessori possono essere inclusi laddove consentito dalle norme specifiche del programma (6). Le spese per l'acquisto di terreni nell'ambito di un progetto potrebbero essere considerate ammissibili come costi accessori, in linea con le norme specifiche del programma, ma non dovrebbero costituire una parte significativa della spesa del progetto.
Le attività di trasferimento di tecnologie possono essere ammissibili nell'ambito della STEP, a condizione che contribuiscano in maniera evidente allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie STEP in uno dei settori STEP e soddisfino almeno una delle condizioni STEP. I progetti a sostegno degli ecosistemi possono essere rilevanti per la STEP, a condizione che le relative attività di produzione sostengano prevalentemente lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche. Tra gli esempi di ecosistemi figurano i centri di competenza, i poli, i parchi tecnologici e i cluster.
1.2. Affrontare le carenze di manodopera e di competenze
Affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità è uno degli obiettivi della STEP. È quindi possibile fornire sostegno allo sviluppo di competenze direttamente rilevanti per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche nei settori STEP. Date le persistenti carenze in questi settori e il tempo necessario per creare tali competenze, i progetti volti a sviluppare competenze essenziali per lo sviluppo a medio o lungo termine di una tecnologia critica possono essere considerati progetti STEP. Il sostegno a tali competenze è necessario per rafforzare la capacità dell'UE di sviluppare e fabbricare tecnologie critiche in futuro.
Competenze generali e trasferibili possono essere sostenute nel quadro della STEP soltanto se combinate con competenze specifiche per la STEP e soltanto se queste ultime sono predominanti. Si può ritenere che tali componenti delle competenze contribuiscano alla STEP esclusivamente se si tratta di elementi accessori di un progetto STEP più ampio e se rispettano le norme specifiche di ciascun fondo. I progetti o le attività incentrati esclusivamente su competenze generali o trasferibili non sono considerati progetti STEP.
Sono già stati sostenuti progetti per lo sviluppo di competenze attinenti alla STEP nell'ambito di diversi programmi di finanziamento dell'UE, quali il programma Europa digitale, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo per una transizione giusta (JTF) e il Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Tali progetti riguardano un'ampia gamma di attività specializzate per lo sviluppo di competenze di rilievo per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche. I progetti a sostegno dell'obiettivo STEP in materia di competenze (ossia volti ad affrontare la carenza di manodopera e di competenze) dovrebbero essere rilevanti per lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche. Il sostegno può assumere forme diverse, tra cui l'istruzione e la formazione professionale, l'istruzione superiore, l'apprendimento degli adulti, gli apprendistati e gli inserimenti professionali. Il regolamento STEP non limita il tipo di attività di apprendimento, a condizione che tali attività sostengano lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche.
Le competenze rilevanti per le tecnologie nel settore della difesa sono valutate secondo gli stessi criteri applicati agli altri settori STEP.
2. Settori tecnologici STEP
La prima nota di orientamento fornisce elenchi indicativi dei settori tecnologici e delle tecnologie ammissibili nell'ambito di ciascun settore STEP (cfr. sezione 2 della prima nota di orientamento). Tali elenchi rimangono validi e sono indicativi e non esaustivi (ciò significa che possono comunque essere rilevanti per la STEP anche tecnologie che non figurano in tali elenchi). Per essere considerate critiche, le tecnologie devono sostenere gli obiettivi STEP e soddisfare almeno una delle due condizioni STEP (cfr. sezione 3 della prima nota di orientamento).
A fini di chiarezza, in questa seconda nota di orientamento sono aggiunti alcuni elementi riguardanti sia i primi tre settori introdotti dal regolamento STEP sia il nuovo settore delle tecnologie di difesa istituito dal regolamento mini-omnibus sulla difesa.
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento STEP quale modificato, che ora include il punto iv) relativo alle «tecnologie di difesa», nell'ambito di applicazione della STEP rientrano i seguenti settori:
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tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech; |
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tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse; |
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biotecnologie; |
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tecnologie di difesa. |
2.1. Tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech
Le gigafactory di IA sono rilevanti per la STEP in quanto rappresentano infrastrutture essenziali che si prevede espanderanno rapidamente il potere dell'IA anche nelle tecnologie di difesa, comprese quelle con potenziale di duplice uso, che possono ora beneficiare del sostegno della STEP sulla base del regolamento mini-omnibus sulla difesa.
2.2. Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse
Dall'adozione della prima nota di orientamento STEP, la Commissione ha adottato un atto delegato comprendente un allegato (7) volto a modificare l'allegato del regolamento sull'industria a zero emissioni nette sulla base dell'elenco delle tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 4 di quest'ultimo regolamento. Tale atto delegato elenca le tecnologie e le sottocategorie di tecnologie a zero emissioni nette, nonché i relativi prodotti finali e componenti specifici che sono considerati utilizzati principalmente per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette.
2.3. Biotecnologie
Sono qui ricompresi i medicinali figuranti nell'elenco UE dei medicinali critici (8) e i relativi componenti, così come quelli cui si fa riferimento nell'atto legislativo sui medicinali critici. Le biotecnologie, quali le contromisure mediche, sono sempre più rilevanti anche nel settore della difesa e offrono un'ampia gamma di opportunità, dai nuovi materiali bioingegnerizzati alle tecnologie di potenziamento umano.
2.4. Tecnologie di difesa
Conformemente al regolamento STEP, quale modificato dal regolamento mini-omnibus sulla difesa, il termine «tecnologie di difesa» utilizzato nel regolamento STEP fa riferimento alle tecnologie incorporate nei prodotti per la difesa o necessarie per lo sviluppo e la fabbricazione di tali prodotti di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE (9), che corrisponde all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE (10). Tale elenco è aggiornato periodicamente dal Consiglio. Ai fini della STEP, deve essere presa in considerazione la versione più recente dell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Eventuali aggiornamenti dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE non incidono sulla validità dei progetti in corso. Inoltre le tecnologie eliminate dall'elenco nei futuri aggiornamenti possono rimanere ammissibili al sostegno della STEP in altri settori STEP, a condizione che continuino a sostenere gli obiettivi STEP, soddisfino almeno una condizione STEP e rispettino le norme specifiche per programma applicabili.
Fra le tecnologie di difesa sono ricomprese anche quelle di rilievo per le priorità di sviluppo delle capacità dell'UE (11). È tuttavia opportuno prestare particolare attenzione alle tecnologie di difesa di rilievo per i settori di capacità prioritari individuati dal Consiglio europeo il 6 marzo 2025 (12), ossia: i) difesa aerea e missilistica; ii) sistemi di artiglieria, comprese capacità di attacco in profondità di precisione; iii) missili e munizioni; iv) droni e sistemi antidrone; v) abilitanti strategici, anche in relazione allo spazio e alla protezione delle infrastrutture critiche; vi) mobilità militare; e vii) questioni cibernetiche, intelligenza artificiale e guerra elettronica. Oltre a questi sette settori di capacità prioritari, la tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030 include anche i combattimenti terrestri e marittimi.
Inoltre diversi programmi dell'UE contemplati dalla STEP sostengono anche tecnologie con possibili applicazioni a duplice uso (ad esempio per finalità sia civili che di difesa). Tra tali tecnologie potenzialmente a duplice uso potrebbero figurare soluzioni informatiche e di IA avanzate, infrastrutture spaziali, contromisure CBRN (13) e mediche, nonché determinati materiali avanzati. Le tecnologie con un potenziale di duplice uso possono essere di rilievo per diversi settori STEP. La loro ammissibilità nell'ambito di uno dei settori STEP deve essere valutata alla luce sia delle norme specifiche per programma sia delle condizioni STEP.
Le tecnologie di difesa che figurano negli elenchi e nei documenti ufficiali di cui sopra possono essere considerate rilevanti per la STEP. Tali tecnologie dovranno comunque sostenere gli obiettivi STEP e soddisfare almeno una condizione STEP per essere considerate critiche (cfr. sezione 3 della prima nota di orientamento).
La tabella che segue rispecchia i settori di capacità prioritari individuati dal Consiglio europeo (14) (6 marzo 2025), la tabella di marcia sulla prontezza alla difesa (15) (16 ottobre 2025) e le priorità di sviluppo delle capacità dell'UE.
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Settore tecnologico |
Esempi di tecnologie (elenco indicativo, non esaustivo) |
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Difesa aerea e missilistica |
Sistemi di difesa aerea e missilistica a multistrato integrata, intercettori, sistemi di rilevamento (radar) |
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Artiglieria e attacco di precisione |
Sistemi di artiglieria, attacco di precisione a lungo raggio, munizioni avanzate |
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Missili e munizioni |
Missili e munizioni guidati, munizioni convenzionali, testate belliche, propellenti |
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Droni e sistemi antidrone |
UAV (tutte le classi), sistemi di sciami, disturbatori, sistemi anti-UAV |
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Abilitanti strategici |
Risorse spaziali e loro protezione, conoscenza dell'ambiente spaziale, servizi spaziali quali osservazione della Terra, posizionamento, navigazione e sincronizzazione e comunicazioni sicure, protezione delle infrastrutture critiche, sicurezza energetica |
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Questioni cibernetiche, IA e guerra elettronica |
IA per il comando e il controllo, ciberdifesa, guerra dell'informazione, operazioni nello spettro elettromagnetico, comprese le suite di guerra elettronica, trasformazione digitale delle forze armate, optronica e sistemi a radiofrequenza |
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Mobilità militare |
Capacità di immagazzinamento e ingegneria, logistica sostenibile e agile, fabbricazione additiva per la manutenzione in combattimento |
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Combattimento terrestre |
Sistemi di supporto di fuoco ravvicinato, sistemi soldato, sistemi terrestri con e senza equipaggio |
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Combattimento marittimo |
Conoscenza della situazione marittima, sistemi di combattimento di superficie e sottomarini con e senza equipaggio, sistemi di guerra antisommergibile e sui fondali marini |
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Combattimento aereo |
Sistemi di combattimento aereo, sistemi avioportati di allarme tempestivo, sistemi di trasporto aereo tattici e strategici, aerogiri, rifornimento in volo |
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Settore medico (comprese contromisure) |
Guerra chimica, biologica, radiologica e nucleare, compresi sensori dedicati e sistemi di protezione, decontaminazione e recupero |
3. Illustrazione — approccio di valutazione ad alto livello
Per stabilire se una tecnologia sia critica nell'ambito della STEP e quindi se i relativi progetti possano rientrare nell'ambito di applicazione della STEP, i promotori dei progetti sono incoraggiati a:
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consultare il portale STEP, compresa la pagina sulle opportunità di finanziamento della STEP, ove figurano: i) esempi di inviti a presentare proposte (aperti e chiusi) allineati alla STEP; e ii) esempi di progetti STEP; |
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prendere in considerazione gli elenchi indicativi e non esaustivi dei settori tecnologici nell'ambito di ciascun settore STEP di cui alla prima e alla seconda nota di orientamento (cfr. sezione 2 della prima e della seconda nota di orientamento). |
Non è sufficiente che i progetti siano considerati rilevanti per la STEP affinché ricevano finanziamenti dell'Unione conformemente alle norme specifiche per programma.
Per stabilire se un progetto sostiene una tecnologia STEP, è necessario effettuare una valutazione su tre livelli, conformemente al regolamento STEP (come ulteriormente specificato nelle note di orientamento STEP).
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1) |
Settori STEP I progetti STEP dovrebbero sostenere tecnologie nell'ambito di uno qualsiasi dei quattro settori STEP o di una loro combinazione (tecnologie digitali e deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, biotecnologie e tecnologie di difesa). Il regolamento STEP, il regolamento mini-omnibus sulla difesa, la prima e la seconda nota di orientamento e diversi altri atti di interesse citati in tali documenti forniscono una serie di indicazioni a tal fine. Il fatto che una tecnologia specifica non sia esplicitamente elencata nei documenti summenzionati non esclude automaticamente un progetto dalla qualifica di progetto STEP. |
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2) |
Obiettivi STEP I progetti STEP dovrebbero sostenere gli obiettivi principali della STEP, tra cui il sostegno allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'UE, la salvaguardia e il rafforzamento delle rispettive catene del valore e/o la risposta alla carenza di manodopera e di competenze. I progetti che comportano l'adozione o la diffusione di soluzioni disponibili in commercio (comprese soluzioni pronte all'uso) non rientrano in genere nell'ambito di applicazione della STEP. |
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3) |
Condizioni STEP I progetti STEP dovrebbero infine sostenere soltanto le tecnologie classificate come critiche. Per essere considerate critiche, le tecnologie devono in alternativa: i) apportare al mercato interno un elemento innovativo emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico, oppure ii) contribuire a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'UE (cfr. sezione 3 della prima nota di orientamento). |
(1) GU L, 2025/2653, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2653/oj.
(2) Comunicazione della Commissione C/2024/3209, Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), 2024, disponibile all'indirizzo: https://strategic-technologies.europa.eu/about/step-documents_en?prefLang=it.
(3) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795, 11 marzo 2025, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52025PC0102.
(4) Cfr. sezione 3.3 della prima nota di orientamento, disponibile all'indirizzo: https://strategic-technologies.europa.eu/about/step-documents_en?prefLang=it.
(5) Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, disponibile all'indirizzo: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj.
(6) I lettori sono incoraggiati a consultare le norme di ciascuno degli undici programmi e fondi STEP.
(7) Allegato del regolamento delegato (UE) 2025/1463 della Commissione che modifica il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando le sottocategorie nell'ambito delle tecnologie a zero emissioni nette e l'elenco dei componenti specifici utilizzati per queste tecnologie (C(2025) 2901), disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/api/files/C(2025)2901_1/090166e51d10a203?rendition=false.
(8) https://www.ema.europa.eu/en/news/first-version-union-list-critical-medicines-agreed-help-avoid-potential-shortages-eu.
(9) Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, disponibile all'indirizzo: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj.
(10) L'elenco comune delle attrezzature militari più recente è stato adottato dal Consiglio il 24 febbraio 2025 (GU C, C/2025/1499, 6.3.2025), documento disponibile all'indirizzo: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj.
(11) https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/0b3d446f-7df8-11ee-99ba-01aa75ed71a1.
(12) Conclusioni del Consiglio, riunione straordinaria del Consiglio europeo del 6 marzo 2025 (EUCO 6/25), documento disponibile all'indirizzo: https://www.consilium.europa.eu/media/aqbp5qxm/20250306-european-council-conclusions-it.pdf.
(13) Contromisure di difesa chimica, biologica, radiologica e nucleare.
(14) https://www.consilium.europa.eu/media/aqbp5qxm/20250306-european-council-conclusions-it.pdf.
(15) https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/readiness-roadmap-2030_it.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6798/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)