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Document 52025PC1007

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni

COM/2025/1007 final

Bruxelles, 10.12.2025

COM(2025) 1007 final

2025/0400(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2025) 2000 final} - {SWD(2025) 2000 final} - {SWD(2025) 2001 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta mira ad accelerare l'autorizzazione di progetti di infrastrutture energetiche, compresi le reti di trasmissione e distribuzione, lo stoccaggio e le soluzioni di ricarica, e di progetti di energia rinnovabile, al fine di facilitarne la rapida realizzazione. La rapidità di realizzazione è fondamentale affinché l'Unione compia progressi nella transizione energetica verso un sistema energetico più sostenibile e decarbonizzato. La proposta fa parte del pacchetto sulle reti europee, annunciato all'inizio del 2025 nell'ambito della bussola per la competitività dell'Unione 1 e del patto per l'industria pulita 2 . Anche nel piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili del febbraio 2025 3 si affermava che il pacchetto sulle reti europee avrebbe incluso proposte legislative volte ad accelerare il rilascio delle autorizzazioni per le reti, lo stoccaggio e le energie rinnovabili. La proposta risponde altresì alla richiesta del Consiglio europeo del 23 ottobre 2025 di vagliare nuove proposte per razionalizzare e accelerare le procedure di pianificazione e autorizzazione negli Stati membri 4 .

La lentezza e la complessità delle procedure di autorizzazione, comprese quelle relative alla connessione alla rete, sono tra i principali fattori indicati dai portatori di interessi come causa dei ritardi nello sviluppo dei progetti energetici. Il tempo necessario per il completamento delle reti di trasmissione dell'energia elettrica è di circa dieci anni ed è per oltre la metà assorbito dalle procedure di autorizzazione. Il 78 % dei partecipanti alla consultazione pubblica considera le procedure di autorizzazione il principale ostacolo verso uno sviluppo delle infrastrutture di rete dell'Unione in linea con le esigenze della transizione energetica. Analogamente, a seconda dello Stato membro e della tecnologia utilizzata, le procedure di autorizzazione dei progetti di energia rinnovabile possono tuttora richiedere fino a nove anni. Per gli impianti di stoccaggio i tempi possono variare da uno a sette anni, a seconda della tecnologia. In alcuni Stati membri la durata delle procedure di autorizzazione per la costruzione o la trasformazione di soluzioni di ricarica lungo le autostrade e nei depositi può estendersi fino a due anni. La lentezza delle procedure di autorizzazione è dovuta, tra l'altro, alla mancanza di coerenza tra i sistemi amministrativi delle diverse autorità e al personale insufficiente, alla durata delle valutazioni ambientali, alla mancanza di accettazione da parte dell'opinione pubblica, alla digitalizzazione e alla disponibilità dei dati limitate e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Tale lentezza può penalizzare anche l'innovazione nel settore e creare una strozzatura verso il conseguimento dell'obiettivo indicativo fissato nella direttiva Rinnovabili di raggiungere per le tecnologie innovative per le energie rinnovabili almeno il 5 % della nuova capacità di energia rinnovabile installata. L'accelerazione delle procedure di autorizzazione, comprese quelle relative all'ibridazione dei progetti di energia rinnovabile e alla ristrutturazione e modernizzazione delle infrastrutture energetiche, dovrebbe contribuire alla promozione di soluzioni innovative.

Negli ultimi anni alcune nuove misure sono state introdotte a livello dell'Unione per accelerare il rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile e, in parte, per i progetti infrastrutturali. Quale misura di emergenza, nel 2022 è stato adottato un regolamento del Consiglio per accelerare il rilascio delle autorizzazioni per l'energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati 5 e nel dicembre 2023 6 alcune disposizioni di tale regolamento sono state prorogate fino al 30 giugno 2025. Il regolamento ha stabilito la presunzione secondo cui lo sviluppo delle energie rinnovabili è di interesse pubblico prevalente, ha introdotto termini per la procedura autorizzativa per determinate tecnologie delle energie rinnovabili e ha consentito agli Stati membri di esentare, a determinate condizioni, i progetti di energia rinnovabile, nonché i progetti di stoccaggio dell'energia e i progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, da talune prescrizioni ambientali. Inoltre nel 2023 la direttiva riveduta sulle energie rinnovabili (direttiva Rinnovabili riveduta) 7 ha introdotto un nuovo quadro completo di autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile, caratterizzato da scadenze più brevi e norme più semplici. Ha altresì previsto obblighi di mappatura e l'obbligo di designare zone di accelerazione per le energie rinnovabili in cui si prevede che l'impatto ambientale dei progetti sia basso, consentendo ai progetti infrastrutturali in tali zone di beneficiare di una procedura di rilascio delle autorizzazioni semplificata. La direttiva Rinnovabili riveduta comprendeva anche misure facoltative volte a introdurre zone di accelerazione nelle quali i progetti infrastrutturali sono esentati da una valutazione dell'impatto ambientale a determinate condizioni.

L'introduzione delle misure in questione ha prodotto alcuni risultati positivi sul campo. Ad esempio la Germania ha fatto ampio ricorso alle misure contenute nel regolamento del Consiglio, in particolare quelle volontarie, ottenendo una sostanziale accelerazione delle autorizzazioni. Nel 2024 il paese ha approvato una capacità eolica onshore aggiuntiva di circa 14-15 GW77, che rappresenta un aumento dell'85 % rispetto all'anno precedente ed è quasi pari alla nuova potenza totale di energia eolica installata in Europa nello stesso anno. Analogamente si osservano effetti positivi derivanti dall'attuazione delle misure di cui alla direttiva Rinnovabili riveduta. Uno studio volto a monitorare l'attuazione della raccomandazione e degli orientamenti della Commissione sull'accelerazione delle procedure autorizzative per l'energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati 8 mostra che per attuare la raccomandazione gli Stati membri hanno adottato in totale 1 198 misure, 901 delle quali (pari al 75 %) sono moderatamente o fortemente allineate alla raccomandazione stessa.

Nonostante le misure introdotte dal regolamento del Consiglio e dalla direttiva Rinnovabili riveduta, le strozzature nelle autorizzazioni persistono in tutti gli Stati membri e i progressi in termini di accelerazione della realizzazione dei progetti non sono sempre avvertiti sul campo, come confermato anche durante il dialogo sull'attuazione delle autorizzazioni tenuto dal commissario per l'Energia e l'edilizia abitativa l'11 giugno 2025 9 .

Numerosi sono i fattori che contribuiscono a questa situazione. In primo luogo, la direttiva Rinnovabili riveduta non ha affrontato pienamente tutte le questioni che ritardano il rilascio delle autorizzazioni e l'integrazione delle energie rinnovabili, come la lentezza delle autorizzazioni per le reti, per lo stoccaggio o per le soluzioni di ricarica, la limitata digitalizzazione delle procedure o l'accettazione da parte dell'opinione pubblica. In secondo luogo, la direttiva Rinnovabili riveduta comprendeva solamente alcune delle misure del regolamento del Consiglio, tralasciando diverse misure importanti ivi previste che hanno cessato di applicarsi, come quelle volte ad ampliare la priorità accordata ai progetti di energia rinnovabile al di là degli aspetti ambientali e a razionalizzare il rispetto di determinate norme ambientali. In terzo luogo, sebbene i termini per il recepimento delle pertinenti disposizioni in materia di autorizzazioni della direttiva Rinnovabili fossero luglio 2024 e maggio 2025, le informazioni disponibili mostrano risultati diversi tra gli Stati membri per quanto riguarda l'attuazione e carenze nell'applicazione delle norme. La piena attuazione del quadro esistente è ancora in corso, ma i riscontri forniti dai portatori di interessi mostrano che, anche negli Stati membri in cui il quadro esistente è stato recepito e viene attuato, esistono strozzature che ostacolano il rapido rilascio delle autorizzazioni e la rapida realizzazione dei progetti di energia rinnovabile. Pertanto la lunga durata delle procedure di autorizzazione, che rallenta l'attuazione dei progetti, può essere attribuita non solo alla mancanza di un'attuazione completa e corretta del quadro esistente negli Stati membri, ma anche a questioni non affrontate in modo esaustivo nell'attuale quadro giuridico dell'Unione: eccessiva durata delle valutazioni ambientali, mancata accettazione da parte dell'opinione pubblica, limitata digitalizzazione delle procedure, insufficienza delle risorse delle autorità nazionali preposte al rilascio delle autorizzazioni, mancanza di meccanismi di coordinamento tra le diverse autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione, mancanza di norme per tutti i tipi di stoccaggio e per le soluzioni di ricarica.

Per quanto riguarda le infrastrutture energetiche, attualmente non esiste un regime generale di autorizzazione a livello dell'Unione. Il regolamento TEN-E introduce norme per l'autorizzazione dei progetti infrastrutturali inclusi nell'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco, ma non copre altri attivi infrastrutturali. Il pacchetto relativo all'idrogeno e al gas decarbonizzato 10 ha introdotto nella direttiva sul mercato del gas 11 i requisiti generali per l'autorizzazione degli attivi di idrogeno e di gas, comprese le procedure di autorizzazione. Tuttavia per le reti elettriche non è disponibile alcun quadro europeo. La necessità di aumentare il tasso di realizzazione delle infrastrutture energetiche per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, accrescere la sicurezza e la resilienza della rete dell'Unione e ridurre i costi dell'energia è stata riconosciuta nel piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili e nella relazione Draghi. La mancanza di un quadro europeo unificato rappresenta una lacuna da colmare per rispondere a tale esigenza.
La presente proposta aggiorna pertanto il regime di autorizzazione previsto dalla direttiva sul mercato dell'energia elettrica al fine di stabilire requisiti per le infrastrutture di trasmissione e distribuzione che attualmente non sono contemplati. Le modifiche alla direttiva sul mercato dell'energia elettrica hanno introdotto ulteriori prescrizioni che devono essere recepite nella direttiva sul mercato del gas, in particolare per quanto riguarda la capacità delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni, i termini per la presentazione di richieste di informazioni supplementari, l'approvazione tacita nelle decisioni amministrative e gli obblighi di digitalizzazione.

Tra le cause che continuano a determinare lungaggini nelle procedure di autorizzazione, le valutazioni ambientali sono state ripetutamente indicate come la fase maggiormente soggetta a ritardi. Nel complesso, la durata media della valutazione dell'impatto ambientale (VIA) per i progetti in generale (non specifici per le energie rinnovabili) è stimata a circa 20,6 mesi 12 , aspetto che incide sulla capacità di rispettare i termini previsti dalla direttiva Rinnovabili riveduta per il rilascio delle autorizzazioni. Nella consultazione pubblica per il pacchetto sulle reti 13 , la maggioranza dei partecipanti si è espressa a favore della semplificazione e della razionalizzazione delle valutazioni ambientali. La direttiva Rinnovabili riveduta ha introdotto misure mirate per alleggerire determinati obblighi ambientali, ma l'attuale stato di avanzamento della realizzazione dei progetti di energia rinnovabile e la durata media delle valutazioni ambientali richiedono ulteriori interventi in tal senso.

L'applicazione poco rigorosa dei termini di autorizzazione negli Stati membri compromette l'obiettivo della direttiva Rinnovabili riveduta di limitare la durata delle procedure di autorizzazione. Le incertezze e la mancanza di norme chiare in caso di conflitti tra i progetti di energia rinnovabile e altri interessi comportano tempi di autorizzazione lunghi e ricorsi giurisdizionali. Le procedure di autorizzazione per i progetti di modeste dimensioni continuano a prevedere inutili oneri burocratici che ne ritardano la realizzazione, mentre la loro connessione alla rete continua a subire ritardi ingiustificati. L'inefficienza e l'inefficacia dei processi di partecipazione pubblica, che spesso sfociano in ricorsi amministrativi e giurisdizionali, continuano a determinare tempi di attuazione lunghi. Le limitate risorse delle autorità nazionali preposte al rilascio delle autorizzazioni sono regolarmente indicate come uno dei principali fattori all'origine dei ritardi nelle procedure di autorizzazione. Inoltre le procedure di autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile spesso richiedono il rilascio di più autorizzazioni da parte di autorità diverse (in parallelo o in successione) e la mancanza di meccanismi di coordinamento costituisce un'importante strozzatura che ne rallenta lo svolgimento. Le risorse digitali per il trattamento delle domande sono scarsamente sviluppate e sottoutilizzate dalle autorità e la mancanza di integrazione tra i diversi strumenti autorizzativi digitali utilizzati dalle varie autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni genera confusione e inefficienze, ostacolando l'applicazione dei termini di legge. L'accesso insufficiente ai dati ambientali e geologici pertinenti può ostacolare i promotori dei progetti nella preparazione delle domande di autorizzazione ambientale relative ai progetti di energia rinnovabile e a quelli in materia di infrastrutture di rete e di stoccaggio. Inoltre le norme sulle autorizzazioni per lo stoccaggio di energia elettrica ai sensi della direttiva Rinnovabili riveduta hanno un ambito di applicazione ristretto, poiché riguardano solo lo stoccaggio co‑ubicato e non lo stoccaggio in generale o l'ibridazione dei progetti, nonostante la crescente importanza di questi ultimi settori per la flessibilità del sistema. Analogamente la mancanza di chiarezza in merito alle autorizzazioni per le soluzioni di ricarica per l'elettromobilità è causa di inutili complessità e ritardi. La proposta mira ad affrontare le strozzature individuate nelle procedure di autorizzazione cui devono far fronte i progetti di energia rinnovabile e le infrastrutture energetiche essenziali per integrare le energie rinnovabili nel sistema energetico, quali le reti elettriche e del gas, gli impianti di stoccaggio e le soluzioni di ricarica, mediante:

1.la riduzione dei termini e la prevenzione di inutili ritardi nelle procedure di autorizzazione;

2.l'inclusione di disposizioni del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio con modifiche mirate;

3.l'introduzione di ulteriore flessibilità mirata nell'applicazione delle norme ambientali;

4.l'introduzione di un regime di autorizzazione per le reti elettriche a livello dell'Unione che si basi sull'approccio all'autorizzazione degli attivi del gas e dell'idrogeno di cui alla direttiva sul mercato del gas e sia in linea con il quadro della direttiva Rinnovabili e con il regolamento TEN-E;

5.la garanzia della coerenza del regime generale di autorizzazione a livello dell'UE mediante la modifica del regime di autorizzazione applicabile agli attivi di idrogeno per allinearlo al regime di autorizzazione applicabile alle infrastrutture elettriche.

La presente proposta comprende modifiche limitate e mirate della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che sono strettamente necessarie per conseguire gli obiettivi della proposta stessa. Ulteriori eventuali modifiche della direttiva (UE) 2018/2001 esulano del tutto dall'ambito di applicazione e dagli obiettivi della presente proposta. La necessità di tali modifiche può essere valutata, se del caso, nel contesto della preparazione dell'iniziativa sul quadro per le energie rinnovabili, facente parte del pacchetto Unione dell'energia per il prossimo decennio, di cui all'allegato I del programma di lavoro della Commissione per il 2026. La Commissione collaborerà in modo costruttivo con i colegislatori al fine di garantire che il processo legislativo relativo alla presente proposta ne preservi appieno l'oggetto essenziale senza snaturarlo.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta deriva dall'impegno assunto dalla Commissione nel piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili 14 di proporre un pacchetto sulle reti europee, comprendente proposte legislative e misure non legislative volte tra l'altro a razionalizzare le autorizzazioni per la produzione di energia rinnovabile, le reti, le infrastrutture di stoccaggio e le soluzioni di ricarica per automobili e autocarri.

La proposta è altresì coerente con l'attuazione delle misure di autorizzazione esistenti a norma della direttiva Rinnovabili riveduta, comprese la verifica del loro recepimento e l'assistenza agli Stati membri nella loro effettiva attuazione. Al fine di garantire un'adeguata attuazione delle buone pratiche di autorizzazione e il tempestivo recepimento della direttiva Rinnovabili modificata, è stata messa in atto una serie completa di azioni (piano di attuazione Accele‑RES), ulteriormente rafforzata nell'ambito del piano d'azione per l'energia eolica. Tra queste figurano lo scambio di buone pratiche in varie sedi, il sostegno bilaterale agli Stati membri, la creazione e l'aggiornamento di uno strumento online di domande e risposta per l'attuazione della direttiva Rinnovabili, i lavori di recepimento in corso, l'adozione di raccomandazioni e orientamenti relativi alla legislazione in materia di pianificazione, autorizzazioni e ambiente e il sostegno agli Stati membri per le riforme in materia di autorizzazioni nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico (SST) e il sostegno agli investimenti e alle riforme in materia di autorizzazioni nell'ambito del Fondo per la ripresa e la resilienza e degli inviti 2024 e 2025 del programma LIFE Transizione all'energia pulita (CET). Come annunciato nel piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili, la Commissione sta ampliando il piano di attuazione Accele-RES, sfruttando appieno il potenziale del gruppo di esperti sul rilascio delle autorizzazioni e dell'azione concertata (CA‑RES), rafforzando lo scambio delle migliori pratiche e l'individuazione degli ostacoli, aggiornando lo strumento di orientamento online sul rilascio delle autorizzazioni e fornendo sostegno nell'ambito dell'SST.

La proposta è coerente con la direttiva sul mercato dell'energia elettrica e si basa sull'approccio alle procedure di autorizzazione per le nuove capacità, rispecchiando l'approccio adottato per le procedure di autorizzazione nel pacchetto sulla decarbonizzazione dell'idrogeno e del gas 15 e sfruttando nel contempo la possibilità di accelerare ulteriormente l'autorizzazione di progetti per la ristrutturazione, la modernizzazione o la revisione della potenza delle reti di trasmissione e di distribuzione.

La proposta è altresì coerente in termini di modifiche delle procedure di autorizzazione introdotte nel pacchetto della direttiva sul mercato del gas, in quanto presenta unicamente modifiche incrementali che non dovrebbero influire sul recepimento delle misure inizialmente incluse nel pacchetto.

La proposta è anche coerente con il regime di autorizzazione per i progetti infrastrutturali di interesse comune e reciproco selezionati a norma del regolamento TEN-E. Prevedendo un regime generale per gli attivi non selezionati a norma del regolamento, la presente proposta crea il quadro di accelerazione delle autorizzazioni alla base del più rigoroso quadro applicabile ai progetti infrastrutturali chiave individuati nell'ambito del regolamento TEN-E.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è coerente con l'obiettivo del Green Deal di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030 e con l'obbligo, previsto dalla normativa europea sul clima, di conseguire la neutralità climatica nel 2050 nonché con gli obiettivi del patto per l'industria pulita di garantire all'industria europea l'accesso all'energia a prezzi accessibili, ridurre le bollette energetiche e accelerare la diffusione dell'energia pulita e della produzione manifatturiera pulita, compreso un ICP relativo all'installazione di una capacità di 100 GW di energia elettrica da fonti rinnovabili ogni anno fino al 2030.

La relazione Draghi 16 ha sollecitato la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di autorizzazione e amministrative, così come un approccio strategico coordinato allo sviluppo delle infrastrutture transfrontaliere tra l'Unione e gli Stati membri. Il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre un quadro rafforzato per rendere la pianificazione e la diffusione della rete conformi agli obiettivi dell'Unione. Nelle conclusioni del 16 giugno 2025 17 il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre un pacchetto sulle reti che consista di misure volte, tra l'altro, a semplificare le norme dell'Unione in materia di reti, integrare le esigenze a livello dell'Unione, regionale e nazionale, garantire la realizzazione di progetti, sviluppare meccanismi efficaci di ripartizione dei costi per i progetti transfrontalieri di interesse comune e valutare la necessità di ulteriori proposte legislative per accelerare le autorizzazioni per le infrastrutture energetiche.

Il [xxxx] 18 è stata adottata una proposta di regolamento sull'accelerazione e sulla razionalizzazione delle valutazioni ambientali. La proposta prevede una serie di misure volte a semplificare la legislazione ambientale concernente le valutazioni ambientali di piani, programmi e progetti per quanto riguarda la digitalizzazione, l'accesso ai dati, la razionalizzazione delle consultazioni pubbliche e le controversie giudiziarie. Le misure relative alla legislazione ambientale proposte nell'ambito del pacchetto sulle reti sono destinate ai progetti di energia rinnovabile e infrastrutturali e sono compatibili con le misure generali di semplificazione presentate nella proposta di regolamento sull'accelerazione e sulla razionalizzazione delle valutazioni ambientali.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si fonda su due basi giuridiche:

— articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che fornisce la base giuridica per proporre misure volte a sviluppare energie nuove e rinnovabili e a garantire il funzionamento del mercato dell'energia, uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione, di cui all'articolo 194, paragrafo 1, lettere c) e a), TFUE.

Tale base giuridica è necessaria per modificare la direttiva Rinnovabili, la direttiva sul mercato dell'energia elettrica e la direttiva sul mercato del gas;

— articolo 192, paragrafo 1, TFUE, che costituisce la base giuridica della politica ambientale dell'Unione. Tale base giuridica è necessaria per introdurre adeguamenti mirati di specifiche norme ambientali dell'Unione al fine di accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti relativi alle energie rinnovabili e alle infrastrutture energetiche.

Le misure di cui alla presente proposta riguardano i settori sopra menzionati. Esse mirano a promuovere una diffusione e un'integrazione più rapide delle energie rinnovabili mediante l'accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti relativi alla produzione di energia rinnovabile, alle reti di trasmissione e di distribuzione, allo stoccaggio e alle soluzioni di ricarica. Le misure riguardano anche le norme in materia di valutazioni ambientali, come parte integrante degli elementi volti a semplificare e accelerare tali procedure.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'obiettivo delle modifiche proposte è agevolare l'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema energetico semplificando e abbreviando le procedure autorizzative per i progetti di produzione di energia rinnovabile, reti di trasmissione e distribuzione, stoccaggio e soluzioni di ricarica. Le modifiche proposte rispettano il principio di sussidiarietà, in quanto l'azione a livello dell'Unione contribuirà al citato obiettivo in modo più efficace rispetto all'azione a livello nazionale.

La necessità di un intervento dell'UE

Conseguire gli obiettivi energetici dell'UE senza ulteriori interventi a livello dell'UE in materia di diffusione delle energie rinnovabili non sarebbe efficiente sotto il profilo dei costi. Occorre un approccio a livello di Unione per fornire i giusti incentivi per accelerare, in modo coordinato, la transizione energetica verso un sistema energetico più efficiente sotto il profilo energetico basato in larga misura sulle energie rinnovabili. La direttiva Rinnovabili riveduta comprende già disposizioni sulle autorizzazioni per le energie rinnovabili, lo stoccaggio co‑ubicato e le relative reti. Inoltre la direttiva sul mercato del gas contiene già una disposizione sulle procedure di autorizzazione che stabilisce i requisiti per l'autorizzazione degli attivi di gas e idrogeno. Infine la direttiva sul mercato dell'energia elettrica contiene una disposizione sulle procedure di autorizzazione, ma questa riguarda solo le procedure per le nuove capacità. L'azione dell'UE è necessaria per migliorare ulteriormente tale quadro normativo in modo coordinato, introducendo procedure autorizzative più rapide per le energie rinnovabili, le reti, lo stoccaggio e le soluzioni di ricarica, garantendo l'allineamento tra gli Stati membri e il buon funzionamento dell'Unione dell'energia. Tenendo conto delle diverse politiche in materia di energia degli Stati membri, è più probabile che un intervento a livello dell'UE, sostenuto da un solido quadro di governance, consegua l'obiettivo climatico dell'UE e il necessario aumento della diffusione delle energie rinnovabili rispetto a un'azione nazionale o locale isolata.

Valore aggiunto dell'UE

L'azione dell'UE in materia di energie rinnovabili nell'ambito della direttiva Rinnovabili riveduta e in materia di reti nell'ambito della direttiva sul mercato dell'energia elettrica e della direttiva sul mercato del gas apporta un valore aggiunto in quanto è più efficiente ed efficace rispetto alle azioni dei singoli Stati membri, evitando un approccio frammentato e affrontando la transizione del sistema energetico dell'UE in modo coordinato. Assicura una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra e dell'inquinamento, protegge la biodiversità, sfrutta i benefici del mercato interno, sfrutta pienamente i vantaggi delle economie di scala e della cooperazione tecnologica in Europa e dà agli investitori la certezza di un quadro normativo a livello UE. Agendo a livello dell'UE in combinazione con l'azione a livello degli Stati membri, è possibile affrontare diversi ostacoli agli investimenti pubblici e privati integrando e rafforzando l'azione nazionale e quella locale.

L'obiettivo della proposta non potrebbe essere conseguito in modo equivalente mediante misure nazionali. Allo stesso tempo essa conferisce agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nel disciplinare i dettagli dei rispettivi quadri di autorizzazione. La proposta prevede un approccio dall'alto verso il basso, ma mantiene e rafforza anche le competenze a livello nazionale ed è pertanto considerata conforme al principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

L'iniziativa è conforme al principio di proporzionalità. Alla luce della persistente situazione geopolitica creata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e della necessità di aumentare la sicurezza energetica e la competitività dell'UE, è evidente la necessità di ulteriori azioni volte ad accelerare la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili e, di conseguenza, delle reti elettriche, degli impianti di produzione di idrogeno e delle infrastrutture del sistema dell'idrogeno. Le misure proposte contribuiscono a migliorare in modo efficace lo sviluppo più rapido e mirato delle infrastrutture energetiche, delle energie rinnovabili e dello stoccaggio e delle soluzioni di ricarica, senza imporre costi ragguardevoli ai gestori dei sistemi/promotori dei progetti e agli Stati membri, alle autorità nazionali di regolamentazione e all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. L'equilibrio raggiunto nella proposta tra gli obblighi e la flessibilità lasciata agli Stati membri sulle modalità per il conseguimento degli obiettivi è considerato adeguato dato l'imperativo di conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica stabilito nella Normativa europea sul clima, nonché l'urgenza di ridurre sia la dipendenza energetica dell'Unione sia i prezzi dell'energia.

La presente modifica della direttiva (UE) 2018/2001 si limita a quanto ritenuto necessario per semplificare e razionalizzare ulteriormente le procedure autorizzative per quanto riguarda i progetti relativi alla produzione di energia rinnovabile, alle reti di trasmissione e di distribuzione, allo stoccaggio e alle stazioni di ricarica, al fine di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e la loro integrazione. Per quanto riguarda la pianificazione delle infrastrutture, le modifiche della direttiva (UE) 2019/944 sono limitate a un unico articolo, strettamente collegato al piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e, di conseguenza, alle relative modifiche del regolamento TEN-E. Le modifiche mirano a chiarire i legami tra la direttiva e il regolamento TEN-E e ad allineare la formulazione alle modifiche apportate dal pacchetto sul gas (direttiva (UE) 2024/1788).

Una sezione specifica dedicata alla proporzionalità è stata inclusa anche nella valutazione d'impatto (sezione 7.4) per tutte le opzioni prese in considerazione. La proposta si basa sull'opzione strategica 2, ritenuta proporzionata alla natura del problema in quanto incentrata sulla razionalizzazione dei processi attuali e sull'offerta di nuovi strumenti sostanziali considerati efficaci per il conseguimento degli obiettivi della presente iniziativa.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta è una direttiva che modifica le direttive seguenti:

direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, rafforzando le disposizioni in materia di autorizzazioni (articoli 2, 15 quater, 15 quinquies e da 16 a 17);

direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, rafforzando la disposizione sulle procedure di autorizzazione (articolo 8) con apposite misure di accelerazione delle autorizzazioni e introducendo misure sull'individuazione di soluzioni alternative all'adozione di misure di compensazione in caso di applicazione delle deroghe previste dalle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2009/147/CE (articolo 8 bis);

direttiva (UE) 2024/1788 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, garantendo la coerenza tra le sue disposizioni in materia di procedure di autorizzazione (articolo 8) e quelle della direttiva (UE) 2019/944.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

A causa del carattere mirato delle modifiche proposte e della recente modifica della direttiva 2018/2001 (UE), avvenuta nel 2023, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione ex post. Nella valutazione d'impatto è stata inclusa una relazione sull'attuazione incentrata sulle principali disposizioni in materia di autorizzazioni che fanno parte anche della presente proposta. I termini per il recepimento da parte degli Stati membri delle disposizioni della direttiva relative alla pianificazione e alle autorizzazioni sono stati fissati prevalentemente al luglio 2024, ma anche al maggio 2025 (articoli 15 ter, 15 quater e 16 bis), mentre la data di attuazione per la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili è fissata al 21 febbraio 2026. La relazione includeva pertanto i risultati preliminari relativi al recepimento e all'attuazione del quadro di autorizzazione, raccolti attraverso i contratti in corso. I riscontri forniti dai portatori di interessi mostrano che, anche negli Stati membri in cui il quadro normativo è stato recepito e viene attuato, persistono strozzature che ostacolano la rapidità delle autorizzazioni e della realizzazione. Per questo motivo le misure proposte riguardano principalmente questioni non affrontate, o affrontate solo in parte, nella modifica del 2023 e integrano quindi le misure esistenti, apportando modifiche limitate relative nella maggior parte dei casi al quadro esistente.

Consultazioni dei portatori di interessi

In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, tra il 13 maggio e il 5 agosto 2025 la Commissione ha condotto un'ampia consultazione pubblica aperta (CPA) online sul sito web "Dì la tua". La consultazione ha riguardato i temi seguenti: i) il funzionamento generale del regolamento TEN-E, ii) la pianificazione delle infrastrutture dell'UE, iii) la pianificazione della rete elettrica a livello nazionale, iv) la capacità di hosting della rete elettrica, v) le autorizzazioni, vi) gli investimenti nelle infrastrutture di rete, vii) le catene di approvvigionamento, viii) la digitalizzazione e la resilienza e ix) la semplificazione.

La consultazione ha ricevuto un totale di 197 risposte. Sono inoltre pervenute due e-mail tramite una casella funzionale di posta elettronica per la consultazione. Sono state ricevute 197 risposte a ciascuna domanda a scelta multipla contenuta nella CPA, pertanto ogni partecipante ha risposto a tutte le domande. Per alcune domande, ai partecipanti è stato chiesto di indicare, su una scala da uno a cinque, il loro grado di accordo o disaccordo con le affermazioni proposte. La scala era la seguente: i) decisamente in disaccordo; ii) leggermente in disaccordo; iii) neutrale; iv) leggermente d'accordo; v) decisamente d'accordo. È stata prevista anche l'opzione "non so".

Circa un terzo dei partecipanti (34 %; imprese (36 %), associazioni di imprese (37 %), ONG (14 %), autorità pubbliche (10 %)) ha riferito che le disposizioni in materia di autorizzazioni del regolamento TEN-E non sono chiare e di facile attuazione, mentre il 16 % si è dichiarato neutrale e il 34 % incerto. Un'ampia maggioranza dell'83 % (imprese 92 %, associazioni di imprese 83 %, ONG 29 %, autorità pubbliche 70 %) si è espressa a favore della semplificazione e della razionalizzazione delle valutazioni ambientali (solo il 5 % neutrale e il 5 % incerto). Analogamente l'82 % dei partecipanti (imprese 83 %, associazioni di imprese 81 %, ONG 79 %, autorità pubbliche 80 %) si è detto d'accordo sul fatto che le procedure di autorizzazione dovrebbero essere completamente digitalizzate (solo il 7 % neutrale e il 9 % incerto). Inoltre il 77 % dei partecipanti (imprese 78 %, associazioni di imprese 85 %, ONG 50 %, autorità pubbliche 70 %) ha convenuto che i termini per il rilascio delle autorizzazioni per le reti dovrebbero essere abbreviati o stabiliti laddove mancanti, mentre solo il 7 % si è detto neutrale e il 9 % incerto.

Il 64 % dei partecipanti ha inoltre convenuto sulla necessità di semplificare le procedure di autorizzazione per le infrastrutture di stoccaggio (imprese 59 %, associazioni di imprese 81 %, ONG 50 %, autorità pubbliche 70 %), mentre il 13 % si è dichiarato neutrale e il 18 % incerto. Una percentuale leggermente superiore (69 %) si è espressa a favore della semplificazione delle procedure di autorizzazione per i progetti relativi alle reti di distribuzione, per i progetti su piccola scala concernenti energie rinnovabili e per attività quali la riconversione, la ristrutturazione e la revisione della potenza (imprese 67 %, associazioni di imprese 80 %, ONG 50 %, autorità pubbliche 60 %), mentre l'8 % si è dichiarato neutrale e il 19 % incerto. Inoltre il 71 % ha convenuto che le procedure di autorizzazione per i progetti ibridi (quelli che combinano tecnologie diverse, compreso lo stoccaggio) e altre soluzioni innovative dovrebbero essere semplificate (imprese 72 %, associazioni di imprese 85 %, ONG 43 %, autorità pubbliche 60 %), a fronte dell'11 % dichiaratosi neutrale e del 14 % dichiaratosi incerto.

In parallelo si sono tenuti due dialoghi pubblici in materia di attuazione: uno relativo alle valutazioni ambientali e alle autorizzazioni, condotto dalla commissaria Jessika Roswall 19 , e uno relativo alle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile e le relative infrastrutture, condotto dal commissario Jørgensen 20 . Nel corso di entrambi i dialoghi i portatori di interessi hanno segnalato la necessità di semplificare il rilascio delle autorizzazioni, in particolare in relazione alle valutazioni ambientali, e di intensificare gli sforzi per attuare la legislazione dell'UE vigente e diffondere le buone pratiche. Nel dialogo in materia di attuazione tenuto dal commissario Jørgensen sono state inoltre sottolineate le necessità di un'ulteriore semplificazione delle procedure (in particolare per i progetti su piccola scala, lo stoccaggio e la revisione della potenza), di una più ampia applicazione del principio dell'interesse pubblico prevalente, di esenzioni mirate da determinate normative dell'UE, di un'accelerazione della digitalizzazione delle procedure di autorizzazione e di un miglioramento della disponibilità dei dati.

Inoltre in una recente relazione sullo stato delle regioni e delle città 21 l'accelerazione del rilascio delle autorizzazioni per le energie rinnovabili figurava tra le richieste avanzate all'Europa dalle regioni e dalle città stesse, le quali indicavano nei ritardi amministrativi uno dei principali ostacoli persistenti alla diffusione tempestiva di tali energie. Allo stesso tempo, facendo eco alla nostra proposta di intensificare la digitalizzazione e la centralizzazione delle procedure autorizzative, esse chiedevano lo sviluppo di un sistema di autorizzazione digitale armonizzato a livello dell'UE, che a loro avviso ridurrebbe la burocrazia e favorirebbe approvazioni locali più rapide.

Tali risposte hanno confermato la necessità di intervenire per semplificare e accelerare le procedure autorizzative. La proposta recepisce adeguatamente i riscontri ricevuti e affronta le questioni di cui sopra, in relazione alle quali un'elevata percentuale di partecipanti ha indicato la necessità di semplificare, accelerare e digitalizzare le procedure di autorizzazione.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione ha effettuato l'analisi utilizzando diversi canali di informazione.
In preparazione della relazione sull'attuazione allegata alla valutazione d'impatto è stata condotta un'analisi giuridica e strategica documentale. In primo luogo, la Commissione ha preso atto anche delle esperienze degli Stati membri nell'attuazione delle disposizioni relative alle autorizzazioni nell'ambito della direttiva Rinnovabili, raccolte attraverso uno studio specifico dal titolo "Technical support for RES policy development and implementation — Simplification of permission and administrative procedures for RES installations (RES Simplify)" 22 , pubblicato nell'aprile 2023. Oltre ai documenti legislativi pertinenti, la fonte principale è stata il lavoro della Commissione stessa, anche attraverso i controlli sul recepimento, in merito all'attuazione della parte della direttiva Rinnovabili riveduta relativa alle autorizzazioni. Lo stato di avanzamento dei controlli sul recepimento è stato sintetizzato nel giugno 2025 mediante la prima relazione sullo stato di avanzamento presentata alla Commissione nell'ambito del contratto specifico in corso "Legal assistance to check Member States' transposition of the amending Directive (EU) 2023/2413 of the European Parliament and of the Council of 18 October 2023". L'analisi ha altresì fatto il punto sui risultati dello studio in corso "Monitoring progress of measures to streamline permit-granting procedures under revised RED and Emergency Regulation and development of permitting-related KPIs" e della sua prima relazione intermedia ricevuta dalla Commissione nel luglio 2025, come pure dello studio sul monitoraggio dell'attuazione della raccomandazione della Commissione sull'accelerazione delle procedure autorizzative 23 . La presente relazione è inoltre integrata dall'esito delle discussioni tenutesi dall'aprile 2023 nel corso di sei riunioni del gruppo di esperti sulle autorizzazioni nel settore delle energie rinnovabili e di un evento con i portatori di interessi, dall'esito delle discussioni sull'attuazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni nell'ambito dell'azione concertata riguardo alla direttiva Rinnovabili (CARES 24 ) nonché dalle conclusioni del dialogo sull'attuazione tenuto con il commissario Jørgensen in merito alle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile e le relative infrastrutture del giugno 2025 25 . Per quanto riguarda le procedure autorizzative applicabili alle infrastrutture energetiche, la valutazione è stata invece condotta nell'ambito dello studio intitolato "Study on national permit granting process applicable to energy transmission infrastructure projects with a focus on projects of common interest and projects of mutual interest under Chapter III of Regulation (EU) 2022/869" commissionato dalla Commissione e pubblicato all'inizio del 2025 26 . Lo studio ha individuato le lacune da colmare al fine di agevolare un quadro di autorizzazione unificato ed efficiente che sostenga la tempestiva realizzazione di progetti infrastrutturali essenziali, oltre ad altre carenze relative alle valutazioni ambientali, alla chiarezza delle procedure e all'accettazione da parte dell'opinione pubblica.

Valutazione d'impatto

In relazione alla presente proposta è stata elaborata una valutazione d'impatto e il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo con osservazioni (RSB/RM/cdd — rsb (2025) 9584707).

Sono state valutate tre opzioni (cfr. la tabella seguente):

Abbreviare e semplificare le procedure autorizzative per i progetti di infrastrutture energetiche, energie rinnovabili e stoccaggio nonché per le soluzioni di ricarica 

C.1 

Sostegno all'attuazione della legislazione vigente e pubblicazione di orientamenti 

C.2 

Modifiche legislative mirate per accelerare il rilascio delle autorizzazioni 

C.3 

Regime centralizzato di coordinamento delle autorizzazioni a livello dell'UE per taluni progetti di infrastrutture energetiche su larga scala
("28º regime") 

La proposta imporrebbe agli Stati membri di digitalizzare ulteriormente le loro procedure autorizzative mediante l'integrazione di strumenti digitali, di creare e aggiornare costantemente le piattaforme con i dati pertinenti e di migliorare le competenze del proprio personale affinché sia in grado di gestire i nuovi elementi digitali.

Oneri amministrativi

Le misure previste dalla proposta richiedono l'attuazione da parte delle autorità nazionali e locali, in particolare per quanto riguarda: la dotazione alle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni di tutto il personale, di tutte le competenze e di tutti gli strumenti necessari per gestire il crescente numero di richieste di autorizzazione, l'accelerazione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni e la semplificazione delle procedure autorizzative per determinati progetti e per la revisione della potenza, la creazione di piattaforme e strumenti digitali per le procedure di autorizzazione e per l'elaborazione di regimi di ripartizione dei benefici per la partecipazione del pubblico ai progetti di energia rinnovabile e nuove procedure non contemplate dalla direttiva Rinnovabili riveduta, quali punti di contatto unici per le infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica in generale e per lo stoccaggio e le soluzioni di ricarica. Tuttavia tale effetto a breve termine sui costi si tradurrebbe nel medio e lungo termine in risparmi derivanti da procedure razionalizzate, più semplici e più rapide.

Impatti sociali

La proposta di misure supplementari volte a rafforzare il coinvolgimento precoce ed efficace del pubblico e a promuovere il sostegno pubblico ai progetti di energia rinnovabile. Le misure comprendono espressamente disposizioni volte ad aumentare la partecipazione del pubblico e quindi l'accettazione sociale dei progetti di energia rinnovabile. Mediante la revisione delle attuali misure sull'accettazione da parte del pubblico dei progetti di energia rinnovabile, la Commissione sarà in grado di valutare la possibilità di introdurre misure a beneficio diretto o indiretto dei consumatori, ad esempio regimi di ripartizione dei benefici e creazione di posti di lavoro.



Impatti ambientali

Garantire lo sviluppo delle infrastrutture energetiche, in particolare delle reti elettriche, è essenziale per aumentare la quota di produzione di energia rinnovabile integrata nel mix energetico, così da prevenire le perdite ambientali dovute alla riduzione. L'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili consentirà di limitare l'uso dei combustibili fossili riducendo le emissioni di gas a effetto serra e affrontando così due importanti cause della perdita di biodiversità: i cambiamenti climatici e l'inquinamento atmosferico. La proposta comprende misure volte ad accelerare il rilascio delle autorizzazioni e a ottenere pertanto una diffusione più rapida e capillare, il che comporta un maggiore utilizzo dello spazio e ha quindi un effetto sull'ambiente, ma tali misure sono concepite per non ridurre il livello di protezione ambientale.

Gli impatti rilevanti sull'ambiente naturale e di origine antropica vanno al di là delle emissioni di gas a effetto serra e delle emissioni diverse dal CO2. Tali impatti dipendono fortemente dalla tecnologia utilizzata, dall'ubicazione delle risorse e dallo stato ambientale della fauna e della flora circostanti. Tuttavia essi sono stati affrontati nella progettazione delle misure proposte mediante l'introduzione di garanzie.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta non è collegata al programma REFIT, ma comprende misure che producono effetti positivi in termini di semplificazione e maggiore efficienza, come la riduzione dei termini di autorizzazione, semplificano il processo e chiariscono il quadro esistente, riducendo gli oneri amministrativi per i promotori. La proposta è "pronta per Internet" e appropriata sia per l'ambiente fisico sia per l'ambiente digitale. Essa comprende misure volte a promuovere la digitalizzazione delle procedure autorizzative così come la raccolta e la diffusione delle informazioni e dei dati relativi all'ambiente necessari il completamento delle valutazioni e delle autorizzazioni pertinenti. Tali strumenti digitali centralizzeranno inoltre le procedure in modo da facilitare l'accesso ai cittadini e alle imprese. Ognuna di tali soluzioni digitali terrà conto delle questioni relative alla protezione dei dati e alla cibersicurezza conformemente alle politiche generali dell'UE.

Diritti fondamentali

In termini di coerenza con la Carta dei diritti fondamentali, l'obiettivo generale della presente revisione è semplificare e razionalizzare le procedure autorizzative per le infrastrutture energetiche quali reti, stoccaggio e soluzioni di ricarica, come pure per le energie rinnovabili, al fine di aumentare l'integrazione delle energie rinnovabili e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Ciò è pienamente in linea con l'articolo 37 della Carta, in base al quale un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta costi supplementari per il bilancio dell'UE. Sono previsti solo alcuni fabbisogni di bilancio per gli studi a sostegno dei controlli sul recepimento.

La presente proposta modifica una direttiva esistente sulla promozione dell'energia rinnovabile e l'impatto amministrativo e i costi a carico degli Stati membri sono quindi stimati come moderati, dato che la maggior parte delle strutture e delle norme necessarie sono in atto. Gli Stati membri dovranno sostenere costi legati all'attuazione del nuovo obbligo di creazione di una piattaforma digitale e centralizzata per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie e all'istituzione del facilitatore, ma nel tempo tali investimenti ridurranno le spese amministrative e il carico di lavoro. Inoltre la razionalizzazione complessiva delle procedure dovrebbe comportare notevoli risparmi sui costi per gli Stati membri stessi. In questo senso occorre anche considerare che i costi derivanti dall'ulteriore incremento della diffusione e dell'integrazione delle energie rinnovabili saranno controbilanciati da altri benefici economici, ambientali e sociali, quali una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento, sostituendo i combustibili fossili importati da paesi terzi, e una maggiore resilienza alle esternalità, contribuendo nel contempo ai pozzi di assorbimento del carbonio e riducendo l'inquinamento atmosferico.

La presente proposta modifica inoltre le direttive esistenti sulla valutazione dell'impatto ambientale, sulla conservazione degli uccelli selvatici e sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Le modifiche alle direttive sulla conservazione degli uccelli selvatici e sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche non comporteranno costi. Tra le modifiche introdotte nella valutazione dell'impatto ambientale, la misura che impone la creazione di una banca dati contenente la totalità dei dati e delle informazioni ambientali pertinenti comporterà alcuni costi, anche se alcuni Stati membri dispongono già di simili banche dati. Per quanto riguarda le altre modifiche, l'impatto amministrativo e i costi sono quindi stimati come moderati, in quanto la maggior parte delle strutture e delle norme necessarie è già stata predisposta.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

In seguito all'adozione della presente direttiva di modifica da parte dei colegislatori, durante il periodo di recepimento, la Commissione intraprenderà le seguenti azioni per facilitarne il recepimento:

disponibilità a incontri bilaterali e chiamate con gli Stati membri in caso di domande specifiche sul recepimento della direttiva.

fornitura di spiegazioni e assistenza tecnica agli Stati membri tramite lo strumento online a disposizione dei rappresentanti degli Stati membri per le richieste di informazioni;

aggiornamento delle raccomandazioni e degli orientamenti in materia di autorizzazioni, qualora necessario.

Dopo il termine di recepimento, la Commissione effettuerà una valutazione globale per verificare se gli Stati membri hanno recepito completamente e correttamente la presente direttiva.

Documenti esplicativi (per le direttive)

In seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Commissione/Belgio (C-543/17), gli Stati membri devono corredare le loro notifiche di misure nazionali di recepimento con informazioni sufficientemente chiare e precise, indicando quali disposizioni del diritto nazionale recepiscono quali disposizioni di una direttiva. Tale attività deve essere svolta per ciascun obbligo, non soltanto a livello di "articolo". Qualora gli Stati membri rispettassero tale obbligo, non vi sarebbe la necessità, in linea di principio, di inviare ulteriori documenti esplicativi sul recepimento alla Commissione.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Modifiche della direttiva (UE) 2018/2001 (articolo 1 della presente proposta)

L'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2001 è modificato per introdurre alcune definizioni.

L'articolo 15 quater della direttiva (UE) 2018/2001 è modificato per introdurre l'obbligo per gli Stati membri di non individuare vasti territori in cui l'installazione di progetti di energia rinnovabile non è a priori possibile per motivi ambientali, compresa la protezione del paesaggio.

L'articolo 15 quinquies della direttiva (UE) 2018/2001 è modificato per introdurre misure che consentano agli Stati membri di garantire che una parte dei benefici dei progetti di energia rinnovabile sia trasferita ai cittadini e alle comunità locali e l'obbligo di designare e finanziare un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico generale.

L'articolo 16 della direttiva (UE) 2018/2001 è modificato per introdurre l'obbligo per gli Stati membri di istituire un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete. Il portale avrà anche accesso a tutti i dati sulle osservazioni delle specie e ad altri dati ambientali e geologici messi a disposizione dalle autorità ambientali competenti, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'articolo 16 ter della direttiva (UE) 2018/2001 è modificato per sopprimere il riferimento all'uccisione deliberata o alla perturbazione delle specie se sono state adottate misure necessarie di mitigazione, introducendo l'approvazione tacita per la procedura di rilascio delle autorizzazioni al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili.

L'articolo 16 quater della direttiva (UE) 2018/2001 è modificato per includere norme specifiche volte ad agevolare la revisione della potenza nonostante i cambiamenti di destinazione d'uso dei terreni e a razionalizzare i requisiti ambientali per la revisione della potenza dei progetti di energia eolica rinnovabile qualora non sia utilizzata ulteriore superficie terrestre.

L'articolo 16 quinquies della direttiva (UE) 2018/2001 è modificato per razionalizzare le norme in materia di autorizzazioni per quanto riguarda la procedura di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti solari di piccola taglia e gli impianti solari su strutture artificiali.

L'articolo 16 septies della direttiva (UE) 2018/2001 è modificato per sopprimere la possibilità per gli Stati membri di limitare l'applicazione dell'interesse pubblico prevalente e di estendere l'applicazione della presunzione di interesse pubblico prevalente ai conflitti in cui gli interessi contrastanti vanno al di là di quelli ambientali.

L'articolo 16 octies è introdotto nella direttiva (UE) 2018/2001 per precisare la portata della valutazione delle soluzioni alternative soddisfacenti e quella dell'obbligo di applicare misure di compensazione ai fini del pertinente diritto ambientale dell'Unione.

L'articolo 16 nonies è introdotto nella direttiva (UE) 2018/2001 per disciplinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno.

L'articolo 16 decies è introdotto nella direttiva (UE) 2018/2001 per disciplinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per le soluzioni di ricarica.

L'articolo 16 undecies è introdotto nella direttiva (UE) 2018/2001 per disciplinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per l'ibridazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile.

L'articolo 17 della direttiva (UE) 2018/2001 è modificato per consolidare tutte le disposizioni in materia di connessione alla rete, ampliarne l'ambito di applicazione e introdurre norme chiare per quanto riguarda le procedure relative alle autorizzazioni per la connessione alla rete, compresi termini specifici per la connessione di determinati progetti.

Modifiche della direttiva (UE) 2019/944 (articolo 2 della presente proposta)

L'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/944 è modificato per disciplinare la procedura di autorizzazione relativa alle infrastrutture dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, introducendo l'obbligo di dotare le autorità nazionali di risorse sufficienti, termini per le procedure di autorizzazione, l'approvazione tacita per le decisioni amministrative, un termine per le richieste di dati da parte delle autorità ai promotori, una temporanea presunzione di interesse pubblico prevalente per le reti elettriche, un'esenzione temporanea per la ristrutturazione, l'ammodernamento o la revisione della potenza delle reti di trasmissione e delle reti di distribuzione esistenti dalle valutazioni di impatto ambientale e dalle opportune valutazioni, aspetti relativi alla valutazione dei progetti a norma della direttiva 2000/60/CE e alla valutazione delle emissioni di azoto che può essere effettuata per conformarsi alla direttiva 92/43/CEE e la limitazione delle valutazioni ambientali ai nuovi beni. Infine l'articolo è modificato per imporre agli Stati membri l'obbligo di istituire piattaforme digitali per il trattamento delle domande di autorizzazione. Tali piattaforme avranno anche accesso a tutti i dati sulle osservazioni delle specie e ad altri dati ambientali e geologici messi a disposizione dalle autorità ambientali competenti, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'articolo 8 bis è introdotto nella direttiva (UE) 2019/944 per precisare la portata della valutazione delle soluzioni alternative soddisfacenti e dell'obbligo di applicare misure di compensazione ai fini del pertinente diritto ambientale dell'Unione.

L'articolo 40 bis è introdotto nella direttiva (UE) 2019/944 per disciplinare lo sviluppo delle reti e i poteri decisionali a livello nazionale in materia di investimenti. L'articolo sostituisce l'attuale articolo 51 al fine di chiarire l'applicazione giuridica delle disposizioni pertinenti e mira a garantire la piena coerenza con le recenti modifiche della direttiva (UE) 2024/1788 e del regolamento TEN-E.

L'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944, relativo allo sviluppo della rete e ai poteri decisionali in materia di investimenti, è soppresso in quanto la materia sarà disciplinata dal nuovo articolo 40 bis.



Modifiche della direttiva (UE) 2024/1788 (articolo 3 della presente proposta)

L'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/1788 è modificato per introdurre l'obbligo di dotare le autorità nazionali di risorse sufficienti, l'approvazione tacita per le decisioni amministrative, un termine per le richieste di dati da parte delle autorità ai promotori e l'obbligo di istituzione di una piattaforma digitale per la gestione delle procedure di autorizzazione.

 

2025/0400 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 27 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 28 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La lentezza e la complessità delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese quelle relative alle connessioni alla rete, sono tra le principali cause dei ritardi nello sviluppo dei progetti energetici. Il tempo necessario per il completamento delle reti di trasmissione dell'energia elettrica è di circa dieci anni ed è per oltre la metà assorbito dalle procedure di autorizzazione. Analogamente, a seconda dello Stato membro e della tecnologia utilizzata, le procedure di autorizzazione dei progetti di energia rinnovabile possono tuttora richiedere fino a nove anni. Per gli impianti di stoccaggio i tempi possono variare da uno a sette anni, a seconda della tecnologia. In alcuni Stati membri la durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione o la trasformazione di stazioni di ricarica lungo le autostrade e nei depositi può estendersi fino a due anni. La lentezza delle procedure di autorizzazione è dovuta, tra l'altro, alla mancanza di coerenza tra i sistemi amministrativi delle diverse autorità e alla carenza di personale al loro interno, alla durata delle valutazioni ambientali, alla mancanza di accettazione da parte dell'opinione pubblica, a una digitalizzazione e disponibilità dei dati limitate e ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

(2)Negli ultimi anni sono state introdotte nuove misure a livello dell'Unione per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile e, in parte, per i progetti infrastrutturali. Nel 2022 è stato adottato il regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio 29 per accelerare le procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili e i relativi progetti infrastrutturali. La sua applicazione parziale è stata prorogata fino al 30 giugno 2025 dal regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio 30 . Inoltre, la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 ha modificato la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 al fine di razionalizzare le procedure amministrative per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile attraverso l'introduzione di un quadro di autorizzazione completo, con scadenze più brevi e norme più semplici. La direttiva modificata comprende obblighi di mappatura, l'obbligo di designare zone di accelerazione per le energie rinnovabili in cui si prevede che l'impatto ambientale dei progetti sia contenuto, e possono pertanto applicarsi norme più rapide e semplici, e misure facoltative volte a introdurre zone di accelerazione per i progetti infrastrutturali in cui questi progetti sono esentati dalla valutazione dell'impatto ambientale a determinate condizioni, ad esempio quella di effettuare una valutazione ambientale strategica della zona.

(3)È necessario semplificare e abbreviare ulteriormente le procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni in maniera coordinata e armonizzata affinché l'Unione possa conseguire gli obiettivi ambiziosi in materia di clima ed energia per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Nella direttiva (UE) 2018/2001 non sono state affrontate alcune questioni importanti che ritardano in modo significativo le procedure di autorizzazione e l'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema, come la lentezza delle procedure di autorizzazione per le reti, lo stoccaggio autonomo dell'energia o le stazioni di ricarica, la mancanza di accettazione da parte dell'opinione pubblica o la digitalizzazione insufficiente delle procedure. Inoltre, detta direttiva comprende solo alcune delle misure del regolamento (UE) 2022/2577, tralasciando diverse misure importanti ivi previste che hanno cessato di applicarsi, come quelle volte ad ampliare la priorità accordata ai progetti di energia rinnovabile al di là degli aspetti ambientali e a razionalizzare le disposizioni in materia di conformità a determinate norme ambientali. Sono necessarie infine alcune modifiche mirate delle misure vigenti della direttiva (UE) 2018/2001 per garantirne la piena efficacia.

(4)L'articolo 15 quater della direttiva (UE) 2018/2001 introduce l'obbligo per gli Stati membri di designare zone di accelerazione per le energie rinnovabili per almeno un tipo di tecnologia per le energie rinnovabili. Ai fini della designazione gli Stati membri possono escludere determinate zone dalla qualifica di zone di accelerazione per le energie rinnovabili per via del valore e della sensibilità ambientali elevati. Tuttavia, per non compromettere gli obiettivi della designazione di tali zone, gli Stati membri non dovrebbero designare territori di grandi dimensioni in cui l'installazione di progetti di energia rinnovabile a priori non è possibile per motivi ambientali, compresa la tutela del paesaggio, in quanto tali progetti saranno soggetti alle pertinenti valutazioni ambientali specifiche che consentiranno di individuare e affrontare il potenziale impatto ambientale.

(5)I processi non adeguati di partecipazione del pubblico, che sfociano in ricorsi amministrativi e giurisdizionali, sono tuttora uno dei fattori che determinano tempi di attuazione lunghi dei progetti energetici pertinenti. I ricorsi comportano fasi aggiuntive, che non rientrano nei termini previsti per le procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni, con conseguenti ritardi inattesi che variano in base alla rapidità dei procedimenti giudiziari dello Stato membro in questione. La mancanza di accettazione da parte dell'opinione pubblica è uno dei principali ostacoli alle procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili e, di conseguenza, alla loro diffusione sul mercato. Garantire la partecipazione pubblica delle comunità locali ai progetti di energia rinnovabile, in particolare quelli più dimensioni maggiori, può aumentarne l'accettazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare misure per ripartire i benefici dei grandi progetti di energia rinnovabile con i cittadini e le comunità locali attraverso la partecipazione diretta o indiretta, fatta salva la libertà di scelta del fornitore a norma dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 . Possono essere incluse: misure di partecipazione finanziaria diretta, in varie forme quali i regimi di comproprietà, anche attraverso la cooperazione con le comunità energetiche; sistemi di crowdfunding, sistemi di autoconsumo di energia rinnovabile o di condivisione dell'energia o misure di partecipazione finanziaria indiretta, quali la promozione di contratti e la creazione di posti di lavoro per le comunità locali, compresi programmi di formazione; fondi destinati alla comunità; compensazioni finanziarie alle comunità locali che si trovano in prossimità del progetto; costruzione e manutenzione di infrastrutture pubbliche in prossimità del progetto; sconti sul prezzo dell'energia elettrica o sostegno ai clienti vulnerabili e alle persone in condizioni di povertà energetica.

(6)La resistenza a livello locale, spesso radicata nella mancanza di trasparenza e nell'insufficiente coinvolgimento della comunità, può comportare ritardi nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni e conseguenti contenziosi. Un adeguato coinvolgimento del pubblico già in fase iniziale è un fattore che contribuisce indubbiamente al successo dei progetti di energia rinnovabile, come indicato nella raccomandazione (UE) 2024/1343 della Commissione 34 . Un facilitatore professionale indipendente può accelerare l'installazione di grossi impianti di energia rinnovabile di potenza superiore a 10 MW incoraggiando consultazioni tra i promotori dei progetti e le comunità locali, se del caso, prima e durante le procedure di rilascio delle autorizzazioni, al fine di promuovere il dialogo e costruire un consenso tra le parti interessate durante l'intero processo ed evitare controversie giuridiche. Il facilitatore dovrebbe essere un soggetto terzo, indipendente dalle parti interessate, e non dovrebbe avere alcun interesse finanziario connesso al promotore o alla comunità in cui è ubicato il progetto.

(7)Le risorse insufficienti delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni, la scarsa digitalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e la scarsità dei dati a disposizione sono strozzature che rallentano le procedure. La digitalizzazione e un uso adeguato delle funzionalità dell'intelligenza artificiale sono strumenti fondamentali per accelerare le procedure e aumentare l'efficienza per tutte le parti coinvolte. Tali soluzioni consentono alle autorità competenti un trattamento più celere delle domande e ai promotori dei progetti un accesso rapido a informazioni chiare sulle fasi del processo e sui requisiti sin dall'inizio, garantendo in tal modo la trasparenza e il monitoraggio. La digitalizzazione delle procedure di autorizzazione avanza tuttavia a rilento, dato che spesso non vi è continuità fra le procedure e fasi di rilascio delle autorizzazioni delle diverse autorità competenti e nella maggior parte degli Stati membri non esiste un processo digitale unificato 35 . Come se non bastasse per gestire la stessa domanda di progetto sono spesso utilizzati più portali digitali la cui interoperabilità non è sempre garantita. Tutto questo comporta oneri amministrativi elevati per i promotori dei progetti, un coordinamento interno limitato tra le autorità che si occupano delle procedure di autorizzazione a diversi livelli, difficoltà a visualizzare lo stato della domanda e una mancanza di chiarezza sulle strozzature che rallentano le procedure. Gli Stati membri dovrebbero istituire un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete, in modo da contribuire a una digitalizzazione, a un'interoperabilità e a una trasparenza più uniformi tra le diverse autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni negli Stati membri e, in ultima analisi, accelerare il rilascio delle autorizzazioni stesse. Questa misura dovrebbe altresì semplificare il processo consentendo ai richiedenti di presentare la domanda in un portale unico che possa attribuire automaticamente le domande all'autorità competente, che le tratterà direttamente nel portale evitando fasi intermedie basate su documentazione cartacea. Le caratteristiche del portale, anche mediante l'intelligenza artificiale, dovrebbero consentire al punto di contatto unico, ad altre autorità e ai richiedenti di verificare lo stato della domanda e l'eventuale presenza di ritardi, come pure il rispetto dei termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni. Esso dovrebbe inoltre consentire l'estrazione di statistiche per verificare lo stato di avanzamento complessivo delle procedure di rilascio delle autorizzazioni nei vari Stati membri. Il formato scelto per conservare e comunicare i dati pertinenti raccolti attraverso il portale dovrebbe essere interoperabile. Il portale dovrebbe agevolare i compiti del punto di contatto unico, che dovrebbe avere accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni pertinenti.

(8)Procedure di rilascio delle autorizzazioni più rapide e caratterizzate da termini più brevi devono essere associate a ulteriori misure che ne garantiscano l'efficacia pratica. Le misure di tacito consenso amministrativo garantiscono l'approvazione automatica di una domanda se la pubblica amministrazione non agisce entro un termine stabilito dalla legge e costituiscono pertanto uno strumento utile per affrontare l'inazione amministrativa dando effetto giuridico al silenzio della pubblica amministrazione. La direttiva (UE) 2018/2001 introduce il tacito consenso per talune decisioni, in particolare per le fasi intermedie della procedura di rilascio delle autorizzazioni nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e per le autorizzazioni definitive per tutti gli impianti solari su piccola scala con una capacità inferiore a 100 kW. Data la necessità di accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e considerato che l'attuazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili è un processo che richiede tempo, è opportuno attuare tale misura anche nelle procedure di autorizzazione applicabili ai progetti ubicati al di fuori delle zone di accelerazione. In tali procedure gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicazione del principio del tacito consenso amministrativo, anche per le decisioni definitive, ad eccezione delle decisioni di carattere ambientale. Per garantire un'attuazione efficace di questa misura e i diritti dei terzi alla tutela giurisdizionale, le autorità competenti dovrebbero rendere pubblica l'adozione tacita di una decisione.

(9)Si ravvisano notevoli potenzialità di contributo al conseguimento degli obiettivi di energia rinnovabile nella revisione della potenza degli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile. Poiché gli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile sono stati installati per la maggior parte in siti con un potenziale notevole in termini di fonti energetiche rinnovabili, la revisione della potenza può assicurare la continuità d'uso di tali siti, garantendo così un uso efficiente del suolo e lo sfruttamento delle migliori risorse energetiche rinnovabili. Ciò vale in particolare per l'energia eolica onshore, soprattutto tenendo conto del fatto che in Europa molti parchi eolici onshore stanno per raggiungere la fine del contratto che ne sostiene la produzione di energia elettrica e che 26 GW di impianti eolici esistenti sono in funzione da oltre 20 anni 36 . La revisione della potenza ha ulteriori vantaggi, quali la connessione alla rete esistente, un livello probabilmente più elevato di accettazione da parte dell'opinione pubblica e la conoscenza del probabile impatto ambientale. Considerando che la revisione della potenza degli impianti eolici spesso porta all'installazione di un numero inferiore di turbine nello stesso sito, l'impatto ambientale degli impianti eolici con potenza riveduta è limitato. È pertanto opportuno ridurre o addirittura derogare alle prescrizioni in materia di esame ambientale o di valutazione dell'impatto ambientale qualora la revisione della potenza di un impianto eolico esistente non comporti l'uso di ulteriore superficie terrestre, aumenti la capacità totale dell'installazione e sia conforme alle misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto di energia eolica originario.

(10)Gli impianti di autoconsumo, compresi quelli degli autoconsumatori collettivi e delle comunità locali di energia, contribuiscono anche a ridurre la domanda complessiva di gas naturale, ad aumentare la resilienza del sistema e a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di energia rinnovabile. L'installazione di apparecchiature per l'energia solare e di impianti di stoccaggio co-ubicati con una capacità inferiore a 100 kW non dovrebbe avere effetti negativi significativi sull'ambiente o sulla rete e non suscita preoccupazioni in materia di sicurezza. Inoltre, i piccoli impianti non necessitano generalmente di un'espansione della capacità in corrispondenza del punto di connessione alla rete. Per accelerare ulteriormente l'installazione di apparecchiature di energia solare su piccola scala e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicato, gli Stati membri non dovrebbero richiedere autorizzazioni amministrative per tali impianti, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, come già avviene in diversi Stati membri. Allineare la normativa dell'Unione alle migliori prassi esistenti dovrebbe consentire un'ulteriore accelerazione dell'installazione di tali impianti in modo armonizzato. L'installazione di apparecchiature per l'energia solare e di impianti di stoccaggio co-ubicati superiori a 100 kW in strutture artificiali esistenti o future non suscita di norma preoccupazioni connesse agli usi concorrenti dello spazio o all'impatto ambientale. Tali installazioni dovrebbero pertanto beneficiare di procedure di autorizzazione più brevi e di un'esenzione, con adeguate garanzie, dall'obbligo di effettuare valutazioni d'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 37 .

(11)Le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione del sistema energetico dell'Unione, offrendo soluzioni immediate per sostituire l'energia basata sui combustibili fossili, e contribuiscono alla riduzione dei prezzi dell'energia e all'aumento della sicurezza energetica. Pertanto l'autorizzazione di tali progetti non dovrebbe essere bloccata facilmente solo per l'esistenza di un conflitto di interesse di qualsiasi tipo. Gli Stati membri dovrebbero promuovere gli impianti di produzione e le infrastrutture di energia rinnovabile, come gli impianti di stoccaggio co-ubicati e autonomi, la relativa rete e le stazioni di ricarica, estendendo la presunzione esistente applicabile in caso di conflitto con interessi ambientali a qualsiasi altro conflitto di interessi, tranne qualora si tratti di patrimonio culturale e qualora sia evidente che tali interessi in conflitto devono avere la priorità nonostante gli importanti benefici derivanti dall'energia rinnovabile. I progetti di energia rinnovabile, ove si presuma che siano di interesse pubblico prevalente rispetto agli interessi non ambientali, dovrebbero essere considerati prioritari e autorizzati. Al fine di garantire un'applicazione armonizzata di tale presunzione relativa, gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati a introdurre eccezioni quando trattano tutti i tipi di conflitti, compresi quelli ambientali.

(12)Per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, delle risorse correlate e della relativa connessione alla rete, è opportuno specificare anche in che modo possono essere soddisfatte le restanti condizioni per l'applicazione di deroghe specifiche previste dalla normativa ambientale dell'Unione. In particolare, ai fini del pertinente diritto ambientale dell'Unione, nel valutare se vi siano soluzioni alternative soddisfacenti allo specifico progetto di energia rinnovabile, la valutazione dovrebbe limitarsi a soluzioni alternative che garantiscano il conseguimento degli stessi obiettivi del progetto in questione entro un periodo di tempo identico o simile e senza comportare costi significativamente più elevati. Nel confrontare i tempi e i costi di soluzioni alternative soddisfacenti, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della necessità di diffondere le energie rinnovabili in modo accelerato ed efficiente in termini di costi, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 , così come della velocità prevista per conseguire tali priorità. Analogamente, nell'applicare la deroga pertinente di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio 39 , in alcuni casi giustificati in cui può essere ragionevolmente dimostrato che il piano o progetto in questione non pregiudicherebbe in modo irreversibile i processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito, che la coerenza globale della rete Natura 2000 non sarebbe compromessa, che l'integrità ambientale del sito sarebbe preservata e che sarebbe garantito un elevato livello di protezione dei siti Natura 2000, le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di consentire l'attuazione delle misure di compensazione parallelamente all'attuazione di tale piano o progetto.

(13)Accelerare la diffusione dello stoccaggio autonomo dell'energia è fondamentale per aumentare la flessibilità del sistema energetico e garantire l'integrazione della produzione di energia rinnovabile al suo interno. Lo stoccaggio autonomo dovrebbe pertanto beneficiare di procedure di rilascio delle autorizzazioni accelerate. Le soluzioni di stoccaggio dell'energia su piccola scala con una capacità inferiore a 100 kW non avranno presumibilmente un impatto negativo significativo sull'ambiente o sulla rete e non dovrebbero suscitare preoccupazioni connesse agli usi concorrenti dello spazio. Alla luce di quanto precede è opportuno razionalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni applicabili a questo tipo di stoccaggio eliminando tutte le autorizzazioni amministrative, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, ed esentando, con opportune garanzie, tali impianti dall'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE. Occorre inoltre accelerare la diffusione delle soluzioni di stoccaggio dell'energia di capacità superiore a 100 kW. È pertanto opportuno razionalizzare la relativa procedura di rilascio delle autorizzazioni stabilendo un termine massimo complessivo di sei mesi, ad eccezione dello stoccaggio di energia idroelettrica mediante pompaggio, che deve rispettare requisiti ambientali più rigorosi e richiede pertanto un termine massimo complessivo più lungo. Per garantire l'integrazione della produzione di energia rinnovabile nel sistema è necessario aumentare le fonti di flessibilità, in particolare le batterie dei veicoli elettrici, in quanto possono contribuire a riorientare i periodi di picco della domanda di energia elettrica e a ridurre la congestione della rete. A tal fine è opportuno promuovere ulteriormente una diffusione più rapida e più agevole dell'infrastruttura stradale di ricarica, in particolare per automobili, furgoni, autocarri, autobus o motocicli e veicoli ricaricabili ibridi o esclusivamente elettrici. Sia le stazioni di ricarica in corrente alternata che quelle in corrente continua dovrebbero beneficiare di procedure di rilascio delle autorizzazioni accelerate, anche nel caso di autorizzazioni per la connessione alla rete. Le stazioni di ricarica di piccole dimensioni con una capacità inferiore a 100 kW avranno presumibilmente un impatto negativo significativo sull'ambiente o sulla rete e non dovrebbero suscitare preoccupazioni connesse agli usi concorrenti dello spazio. Alla luce di quanto precede è opportuno razionalizzare le procedure di autorizzazione applicabili a queste stazioni di ricarica eliminando tutte le autorizzazioni amministrative, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, ed esentando, con opportune garanzie, tali impianti dall'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE. Occorre inoltre accelerare l'installazione delle stazioni di ricarica di capacità superiore a 100 kW. È pertanto opportuno razionalizzare la relativa procedura di rilascio delle autorizzazioni stabilendo un termine massimo complessivo di sei mesi.

(14)Ottenere l'autorizzazione per la connessione alla rete è una parte fondamentale e spesso dispendiosa in termini di tempo delle procedure necessarie alla costruzione e all'esercizio di un impianto di energia rinnovabile. È pertanto opportuno razionalizzare ulteriormente i termini pertinenti per le procedure di connessione alla rete applicabili a determinati progetti di energia rinnovabile, infrastrutture di stoccaggio e stazioni di ricarica su piccola scala e alla revisione della potenza e all'ibridazione dei progetti di energia rinnovabile, e introdurre norme chiare in merito agli obblighi dei gestori dei sistemi durante le procedure di autorizzazione.

(15)La relazione Draghi sulla competitività dell'UE e il piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili 40 riconoscono l'impatto positivo delle recenti riforme volte ad accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni. Tuttavia evidenziano anche che le lunghe e incerte procedure di rilascio delle autorizzazioni per le reti costituiscono uno dei principali ostacoli all'installazione più rapida della nuova capacità necessaria per far fronte agli investimenti nell'energia pulita e ridurre i costi dell'energia nell'UE. Sebbene esistano norme specifiche sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 e del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 , tali regimi non riguardano le risorse infrastrutturali della rete elettrica in generale. Pertanto la direttiva (UE) 2019/944 deve definire le disposizioni generali che disciplinano le procedure di autorizzazione per le infrastrutture dei sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, in particolare sotto forma di obbligo per gli Stati membri di garantire una durata massima di tali procedure e di stabilire prescrizioni che sostengano il rispetto di tali termini. Il regolamento (UE) 2022/869 e la direttiva (UE) 2018/2001 contengono norme per l'autorizzazione di determinati progetti energetici. In caso di contraddizione tra tali norme e quelle stabilite nella presente direttiva per l'autorizzazione di determinati progetti nel settore dell'energia elettrica, dovrebbero prevalere le prime.

(16)Le risorse insufficienti delle autorità nazionali e la scarsa digitalizzazione delle procedure comportano ritardi nel rilascio di autorizzazioni per le infrastrutture della rete elettrica e gli impianti di produzione. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le autorità dispongano di adeguate risorse umane, finanziarie e tecniche, anche in termini di competenze e di strumenti e sistemi di gestione digitale che consentano loro di prendere decisioni entro i termini previsti dalla direttiva.

(17)Le procedure di autorizzazione a norma della direttiva (UE) 2019/944 dovrebbero essere chiare, efficienti, trasparenti e coerenti con l'adempimento del piano esistente di sviluppo della rete di distribuzione e del piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione. Gli Stati membri sono pertanto tenuti a stabilire e pubblicare criteri e procedure di autorizzazione obiettivi e non discriminatori che tengano in considerazione, tra l'altro, la sicurezza della rete elettrica, l'uso del suolo, l'efficienza energetica, le caratteristiche specifiche del richiedente l'autorizzazione, la riduzione delle emissioni, l'importanza di accelerare la realizzazione dell'infrastruttura energetica per conseguire la neutralità climatica e le alternative al progetto.

(18)Data l'urgenza di sviluppare le infrastrutture per l'energia elettrica, gli Stati membri sono tenuti a garantire che le procedure di autorizzazione tengano conto delle caratteristiche di un progetto nel considerare la necessità o meno di effettuare valutazioni, comprese valutazioni ambientali, o di elaborare studi, autorizzazioni o relazioni. Le autorità nazionali competenti dovrebbero limitare le valutazioni e le richieste di informazioni rivolte ai promotori allo stretto necessario ed evitare duplicazioni in ogni caso possibile.

(19)Al fine di aumentare la prevedibilità e la certezza per quanto riguarda la durata e i costi delle procedure di autorizzazione a norma della direttiva (UE) 2019/944, le richieste di informazioni e documentazione ai richiedenti dovrebbero essere concrete, specifiche e circoscritte nel tempo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le autorità nazionali chiedano ai richiedenti le informazioni pertinenti per il rilascio dell'autorizzazione entro un periodo prestabilito contato a partire dal ricevimento della domanda e definiscano concretamente il contenuto e i dettagli delle informazioni o dei dati richiesti. Trascorso tale periodo, le richieste di informazioni dovrebbero limitarsi alle informazioni mancanti individuate o richieste in precedenza dall'autorità o alle informazioni che non è stato possibile richiedere in precedenza, in quanto inerenti a una modifica sostanziale delle circostanze verificatasi dopo che il richiedente ha inviato la domanda di autorizzazione del progetto.

(20)Nel rispetto del principio di sussidiarietà, delle competenze e delle procedure nazionali, la direttiva (UE) 2019/944 dovrebbe fissare un termine chiaro per l'adozione della decisione da parte delle autorità competenti, che stimoli una definizione e una gestione efficienti delle procedure, contribuendo così alla diffusione delle reti elettriche. Tuttavia gli Stati membri possono adoperarsi per ottenere, ove possibile, procedure di autorizzazione più brevi, in particolare per i progetti di ristrutturazione, ammodernamento o revisione della potenza delle infrastrutture esistenti dei sistemi di trasmissione e per la costruzione di nuove infrastrutture dei sistemi di distribuzione, che potrebbe richiedere una procedura di autorizzazione meno complessa rispetto a quelle per nuove infrastrutture di trasmissione. 

(21)In linea con l'urgenza di sviluppare le reti elettriche per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e di accompagnare i termini per le procedure di autorizzazione con misure che ne garantiscano l'efficacia pratica, gli Stati membri dovrebbero garantire che, nelle giurisdizioni in cui esiste a norma del diritto nazionale, il concetto di tacito consenso sia applicato alle decisioni amministrative relative ai progetti di rete elettrica, ad eccezione delle decisioni di carattere ambientale. Per garantire i diritti dei terzi alla tutela giurisdizionale, le autorità competenti dovrebbero rendere pubbliche tutte le decisioni adottate, comprese quelle adottate tacitamente.

(22)Al fine di ridurre la complessità, aumentare l'efficienza e la trasparenza e contribuire a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri, dovrebbero essere istituiti punti di contatto per i gestori dei sistemi di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica che promuovono progetti o altre infrastrutture di rete fino all'adozione di una decisione. Tali punti di contatto avranno il compito di agevolare e guidare i richiedenti attraverso le procedure di autorizzazione associate a questo tipo di infrastrutture.
In un'ottica di semplificazione, se lo Stato membro lo ritiene opportuno e più efficiente può integrare questa alle altre responsabilità delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/869, in quanto esse svolgono già tale ruolo per quanto riguarda l'autorizzazione di progetti infrastrutturali di interesse comune e di progetti di interesse reciproco. Nel fondere tali ruoli gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione a garantire che i punti di contatto dispongano di personale adeguato e delle risorse e delle capacità necessarie per svolgere i compiti sotto la loro responsabilità.

(23)Dato il ruolo che svolgono nell'integrare le risorse energetiche rinnovabili, le soluzioni di flessibilità e lo stoccaggio dell'energia e nell'agevolare l'elettrificazione in generale, le infrastrutture dei sistemi di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica sono essenziali per conseguire la neutralità climatica. Considerando il ruolo fondamentale delle infrastrutture della rete elettrica per la neutralità climatica, nelle necessarie valutazioni caso per caso gli Stati membri dovrebbero presumere che le infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica, comprese quelle per la fornitura di energia elettrica da terra nei porti, siano di interesse pubblico prevalente e al servizio della salute e della sicurezza pubblica, tranne in relazione al patrimonio culturale e qualora vi siano prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi significativi sull'ambiente che non possono essere mitigati o compensati. Le infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica che si presume siano di interesse pubblico prevalente rispetto agli interessi non ambientali dovrebbero avere la priorità rispetto agli interessi non ambientali ed essere autorizzate il più rapidamente possibile.

(24)Per accelerare la diffusione delle reti elettriche è opportuno specificare in che modo possono essere soddisfatte le condizioni per l'applicazione di deroghe specifiche previste dalla normativa ambientale dell'Unione. In particolare, nel valutare se vi siano soluzioni alternative soddisfacenti a un progetto di rete elettrica, la valutazione dovrebbe limitarsi a soluzioni alternative che garantiscano il conseguimento dello stesso obiettivo entro un periodo di tempo identico o simile e senza comportare costi significativamente più elevati. Nel confrontare i tempi e i costi di soluzioni alternative soddisfacenti, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della necessità di diffondere le reti in modo accelerato ed efficiente in termini di costi, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Analogamente, nell'applicare la deroga pertinente di cui alla direttiva 92/43/CEE, in alcuni casi giustificati in cui può essere ragionevolmente dimostrato che il piano o progetto in questione non pregiudicherebbe in modo irreversibile i processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito, che la coerenza globale della rete Natura 2000 non sarebbe compromessa, che l'integrità ambientale del sito sarebbe preservata e che sarebbe garantito un elevato livello di protezione dei siti Natura 2000, le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di consentire l'attuazione delle misure di compensazione parallelamente all'attuazione del piano e del progetto.

(25)In considerazione dell'urgenza di realizzare le infrastrutture energetiche, dell'importanza di razionalizzare le procedure di autorizzazione e del fatto che le valutazioni ambientali costituiscono la fase più lunga nelle procedure di autorizzazione, è importante ridurre al minimo tali valutazioni senza compromettere la protezione dell'ambiente. La ristrutturazione, l'ammodernamento o la revisione della potenza delle infrastrutture esistenti dei sistemi di trasmissione e distribuzione e la costruzione di nuove infrastrutture dei sistemi di distribuzione sono progetti che generalmente comportano un impatto ambientale minimo. I progetti di ristrutturazione, ammodernamento o revisione della potenza sono di norma di dimensioni limitate e riguardano solo una parte delle risorse esistenti per i quali sono stati precedentemente valutati gli impatti ambientali. Di conseguenza l'impatto di tali progetti è spesso limitato a quello causato dai lavori di costruzione, dal momento che la gestione della risorsa ha un impatto uguale o perfino minore rispetto alla gestione del progetto interessato. D'altro canto anche i sistemi di distribuzione, a causa delle dimensioni più ridotte dei progetti, della tensione più bassa degli impianti e della tendenza a svilupparsi in zone edificate più vicine ai consumatori, tendono a non avere un impatto ambientale significativo. Di conseguenza, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture della rete elettrica e conseguire gli obiettivi in materia di neutralità climatica ed energia rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a esentare, a determinate condizioni, i progetti di cui al presente considerando dalle valutazioni d'impatto ambientale, dalle valutazioni del caso e dalla valutazione della loro incidenza sulla tutela delle specie a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE 43 e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE 44 .

(26)I benefici della realizzazione di infrastrutture elettriche in termini di riduzione delle emissioni di azoto superano ampiamente i costi delle emissioni esigue generate dalla loro costruzione. Gli Stati membri dovrebbero quindi far sì che la rapida realizzazione delle infrastrutture elettriche non sia in alcun modo limitata dalle emissioni temporanee derivanti dalla costruzione.

(27)Una pianificazione della rete di trasmissione nazionale che rifletta gli sviluppi delle politiche in materia di clima ed energia e i relativi cambiamenti nei consumi e nella produzione è fondamentale per il successo dell'elettrificazione e della transizione energetica nel suo complesso. Tuttavia le prescrizioni esistenti a norma dell'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944 si applicano solo a determinati gestori dei sistemi di trasmissione e non prevedono un periodo di programmazione sufficientemente lungo per tenere conto degli investimenti ex ante. È importante che l'espansione del sistema di trasmissione prenda in considerazione un orizzonte temporale di almeno quindici anni, attribuisca priorità all'uso della flessibilità non fossile, a soluzioni non filari e altre alternative all'espansione del sistema, si basi su uno scenario comune sviluppato con altri gestori di sistemi di tutti i settori e sia allineata allo scenario principale del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione. Per garantire trasparenza e integrare meglio nella pianificazione della rete gli utenti, anche nei settori della produzione di energia, dell'industria, dei dati e dei trasporti, il collegamento all'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 richiede anche la loro consultazione precoce durante il processo di elaborazione degli scenari comuni per consentire investimenti ex ante.

(28)Alla luce delle modifiche delle direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 e delle modifiche parallele del regolamento (UE) 2022/869, la Commissione dovrebbe introdurre un approccio unificato alle procedure di autorizzazione dei progetti energetici. Sebbene la direttiva (UE) 2024/1788 introduca misure volte a semplificare e razionalizzare le procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni, è necessaria una modifica mirata per garantire un approccio armonizzato e l'attuazione di un quadro coerente a livello dell'Unione.

(29)Le risorse insufficienti delle autorità nazionali e la limitata digitalizzazione delle procedure comportano ritardi nel rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di gas naturale, gli impianti di produzione di idrogeno e le infrastrutture del sistema dell'idrogeno. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le autorità dispongano di adeguate risorse umane, finanziarie e tecniche, anche in termini di competenze e di strumenti e sistemi di gestione digitale che consentano loro di prendere decisioni entro i termini previsti dalla direttiva.

(30)Al fine di aumentare la prevedibilità e la certezza per quanto riguarda la durata e i costi delle procedure di autorizzazione a norma della direttiva (UE) 2024/1788, le richieste di informazioni e documentazione ai richiedenti dovrebbero essere concrete, specifiche e circoscritte nel tempo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le autorità nazionali chiedano ai richiedenti le informazioni pertinenti per il rilascio dell'autorizzazione entro un periodo prestabilito contato a partire dal ricevimento della domanda e definiscano concretamente il contenuto e i dettagli delle informazioni o dei dati richiesti. Trascorso tale periodo, le richieste di informazioni dovrebbero limitarsi alle informazioni mancanti individuate o richieste in precedenza dall'autorità o alle informazioni che non è stato possibile richiedere in precedenza, in quanto inerenti a una modifica sostanziale delle circostanze verificatasi dopo che il richiedente ha inviato la domanda di autorizzazione del progetto.

(31)Per quanto riguarda le procedure di approvazione a norma della direttiva (UE) 2024/1788, in linea con l'importanza di garantire la rapida realizzazione degli impianti di idrogeno e delle infrastrutture del sistema dell'idrogeno e il rispetto dei termini stabiliti in tale direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che, nelle giurisdizioni in cui esiste a norma del diritto nazionale, il concetto di tacito consenso sia applicato alle decisioni amministrative relative a tali progetti, ad eccezione delle decisioni di carattere ambientale. Per garantire i diritti dei terzi alla tutela giurisdizionale, le autorità competenti dovrebbero rendere pubbliche tutte le decisioni adottate, comprese quelle adottate tacitamente.

(32)In un'ottica di semplificazione lo Stato membro può ritenere opportuno e più efficiente accentrare il ruolo di punto di contatto unico a norma dell'obbligo introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1788 attribuendolo alle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/869, in quanto esse svolgono già tale ruolo per quanto riguarda l'autorizzazione di progetti infrastrutturali di interesse comune e di progetti di interesse reciproco. Qualora scegliessero di fondere tali ruoli, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione a garantire che i punti di contatto dispongano di personale adeguato e delle risorse e delle capacità necessarie per svolgere i compiti sotto la loro responsabilità.

(33)Per migliorare l'efficienza gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di piattaforme digitali che facilitino la gestione delle autorizzazioni,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva (UE) 2018/2001

La direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata:

(1) all'articolo 2, secondo comma, sono inseriti i seguenti punti da 10 bis) a 10 septies):

"10 ter) "stoccaggio autonomo dell'energia": impianto di stoccaggio dell'energia che non è combinato con un impianto per la produzione di energia;

10 quater) "stazione di ricarica": stazione di ricarica quale definita all'articolo 2, punto 52), del regolamento (UE) 2023/1804;

10 quinquies) "ibridazione": la conversione di un impianto di produzione di energia rinnovabile che non è un impianto ibrido in un impianto ibrido dietro lo stesso punto di connessione;

10 sexies) "impianto ibrido": un impianto di produzione di energia rinnovabile che combina diverse tecnologie per le energie rinnovabili o che combina una o più tecnologie per le energie rinnovabili con lo stoccaggio dell'energia;

10 septies) "procedura di rilascio di un'autorizzazione per la connessione alla rete": la procedura che va dalla richiesta completa di connessione alla rete da parte dello sviluppatore del progetto fino alla decisione del gestore del sistema in merito alla possibilità di collegare il progetto alla rete;";

(2)all'articolo 15 quater è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Gli Stati membri si adoperano per non designare zone con superfici estese in cui l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile e delle relative infrastrutture è limitata, de iure o de facto, per motivi ambientali, compresa la tutela del paesaggio, a meno che non siano in grado di dimostrare che tali tipi di impianti e le relative infrastrutture comporterebbero danni irreversibili nella zona che non potrebbero essere mitigati o compensati nel corso della valutazione ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE e, se del caso, dell'opportuna valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE.";

(3)all'articolo 15 quinquies sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

"3. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che una quota dei benefici derivanti dai progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a 10 MW sia trasferita, direttamente o indirettamente, ai cittadini e alle comunità locali che si trovano in prossimità di tali progetti.

4. Gli Stati membri designano e finanziano un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a 10 MW. Il facilitatore interviene solo su richiesta di una delle parti interessate e:

(a)agevola le consultazioni pubbliche, se necessario, comprese le consultazioni preliminari durante la fase che precede la domanda di autorizzazione;

(b)si impegna a trovare soluzioni per affrontare le potenziali preoccupazioni sollevate dalle comunità locali;

(c)garantisce sostegno e trasparenza nella scelta del tipo di misura di ripartizione dei benefici, se del caso.

Gli Stati membri possono introdurre una tariffa, pagata dai promotori dei progetti, per finanziare i servizi del facilitatore.";

(4)l'articolo 16 è così modificato:

(a)al paragrafo 3 è soppressa la seguente frase:

"Ai richiedenti è consentito presentare i documenti pertinenti in formato digitale.";

(b)è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Gli Stati membri istituiscono un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete.

I richiedenti presentano le domande di autorizzazione e tutti i documenti pertinenti necessari per la procedura di rilascio delle autorizzazioni solo attraverso il portale digitale unico. Il portale digitale unico automatizza l'attribuzione delle domande di autorizzazione alle autorità competenti, che trattano le domande e i documenti pertinenti in formato elettronico e interagiscono con i richiedenti direttamente nel portale.

Il portale digitale unico comprende funzionalità che consentono al richiedente di essere informato in merito a tutte le fasi della procedura di rilascio dell'autorizzazione, allo stato della procedura e alle decisioni delle autorità competenti, e di verificare il rispetto dei termini per il rilascio delle autorizzazioni stabiliti nella presente direttiva. Il portale digitale unico garantisce l'accesso ai dati e alle decisioni in materia ambientale e geologica pertinenti disponibili nel portale basato su un sistema di informazione geografica digitale di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il portale digitale unico pubblica dati statistici annuali relativi alla durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, indicando chiaramente le diverse fasi della procedura e la loro durata. Tali dati sono accessibili al pubblico.

Il punto o i punti di contatto unici di cui al paragrafo 3 hanno accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni pertinenti disponibili nel portale ai fini dell'esercizio delle loro funzioni.

(5) l'articolo 16 ter è così modificato:

(a)al paragrafo 2 è soppressa la seguente frase:

"Se un progetto in materia di energia rinnovabile ha adottato misure necessarie di mitigazione, l'uccisione o la perturbazione delle specie protette a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE non sono considerate deliberate.";

(b)è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e le autorizzazioni per la connessione alla rete o nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato. Tutte le decisioni sono rese pubbliche, comprese le decisioni definitive concesse tacitamente.";

(6)l'articolo 16 quater è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è soppresso;

(b)è inserito il seguente paragrafo 2 ter:

"2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché un cambiamento di stato del terreno in cui è collocato un impianto di produzione di energia rinnovabile non impedisca che la potenza di tale impianto sia sottoposta a revisione.";

(c)è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia eolica aumenta la capacità totale dell'impianto senza utilizzare superficie terrestre supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto eolico iniziale, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio, o di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.";

(7)l'articolo 16 quinquies è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, per l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati con una potenza totale installata superiore a 100 kW, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non duri più di tre mesi, a condizione che lo scopo primario di tali strutture artificiali non sia la produzione di energia solare o lo stoccaggio di energia. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE e all'allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a), della medesima direttiva, l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è esente dall'obbligo, ove applicabile, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva.";

(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, neanche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare e di impianti di stoccaggio co-ubicati con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri limitano l'applicazione del presente paragrafo nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.";

(c)sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

"3. Gli Stati membri possono escludere determinate zone dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2, per tutelare il patrimonio culturale o storico, nell'interesse della difesa nazionale oppure per motivi di sicurezza o di sicurezza delle reti.

4. Gli Stati membri rimuovono gli ostacoli normativi e di altro tipo che incidono sull'installazione di mini sistemi solari plug-in con una capacità massima di 800 W integrati all'interno e all'esterno degli edifici.";

(8)l'articolo 16 septies è così modificato:

(a)le ultime due frasi sono soppresse;

(b)è aggiunto il comma seguente:

"Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.";

(9)sono inseriti i seguenti articoli da 16 octies a 16 duodecies:

"Articolo 16 octies

Assenza di soluzioni alternative o soddisfacenti e attuazione di misure di compensazione ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE

1.Nel valutare se esistano soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile, alla connessione di tali impianti alla rete, alla rete stessa e alle infrastrutture di stoccaggio, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, la condizione di non disporre di alternative soddisfacenti è rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in termini di sviluppo di una stessa capacità di energia rinnovabile, attraverso la stessa tecnologia energetica in tempi identici o simili e senza comportare costi significativamente più elevati.

2.Nell'attuare misure di compensazione per i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e le infrastrutture di stoccaggio, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, in casi giustificati e qualora si possa ragionevolmente dimostrare che il piano o progetto non produrrebbe effetti irreversibili sui processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell'attuazione di tali misure di compensazione, gli Stati membri possono consentire che queste misure siano attuate parallelamente al progetto. Gli Stati membri consentono di adattare tali misure di compensazione nel tempo conformemente al principio di precauzione, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine.

Articolo 16 nonies

Procedura di rilascio delle autorizzazioni per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno

1.La procedura di rilascio delle autorizzazioni per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio dell'impianto di stoccaggio autonomo, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

2.Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, comprese quelle ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, per l'installazione di impianti di stoccaggio autonomi, esclusolo stoccaggio dell'idrogeno, con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali impianti di stoccaggio è esentata dall'obbligo applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

3.Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno con una potenza installata totale superiore a 100 kW. Tuttavia, nel caso dello stoccaggio di energia idroelettrica mediante pompaggio, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di due anni.

Articolo 16 decies

Procedura di rilascio delle autorizzazioni per le stazioni di ricarica

1.La procedura di rilascio delle autorizzazioni per le stazioni di ricarica copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio delle stazioni di ricarica, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

2.Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, per l'installazione di stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali stazioni è esentata dall'obbligo, laddove applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

3.Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per le stazioni di ricarica con una potenza installata totale superiore a 100 kW.

Articolo 16 undecies

Procedura di rilascio delle autorizzazioni per l'ibridazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile

1.Se l'ibridazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile è soggetta alla procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, o è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale procedura di esame, determinazione o valutazione dell'impatto ambientale si limita all'impatto potenziale derivante dall'aggiunta rispetto al progetto originale.

2.In caso di modifica dello status dei terreni su cui sono installati progetti in materia di energia rinnovabile, gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio e l'ibridazione di tali impianti di energia rinnovabile possano ancora verificarsi.";

(10)l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Procedure di rilascio delle autorizzazioni per la connessione alla rete

1.Gli Stati membri provvedono affinché le procedure relative alle autorizzazioni per la connessione alla rete non superino:

(a)un mese per le apparecchiature per l'energia solare e gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 2, gli impianti di stoccaggio dell'energia autonomi di cui all'articolo 16 nonies, paragrafo 2, e le stazioni di ricarica di cui all'articolo 16 decies, paragrafo 2;

(b)tre mesi per l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare e degli impianti stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 1, e per la revisione della potenza o l'ibridazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti di cui agli articoli 16 quater e 16 undecies, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema o, a causa dell'entità dell'aumento di capacità, non sia necessario più tempo per effettuare la valutazione.

2.Entro i termini stabiliti all'articolo 16 bis, paragrafo 1, all'articolo 16 ter, paragrafo 1, e al paragrafo 1 del presente articolo, il gestore del sistema compie una delle azioni seguenti:

(a)qualora la capacità sia sufficiente e la connessione richiesta non incida sulla stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, accetta la connessione alla rete richiesta e la concede;

(b)qualora la capacità di rete sia insufficiente propone, ove tecnicamente possibile, un accordo di connessione flessibile a norma dell'articolo 6 bis della direttiva (UE) 2019/944.

3.Qualora una proposta di accordo di cui al paragrafo 2, lettera b), sia respinta dallo sviluppatore del progetto, il gestore del sistema, per giustificati motivi di sicurezza o di incompatibilità tecnica dei componenti del sistema, propone un punto di connessione alla rete alternativo, una data provvisoria alternativa per la connessione alla rete o, se ciò non fosse possibile, respinge la richiesta di connessione.

4.In caso di mancata risposta da parte del gestore del sistema di distribuzione entro il termine stabilito al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare, dello stoccaggio di energia e delle stazioni di ricarica non superi la capacità esistente disponibile della connessione alla rete di distribuzione.".

Articolo 2

Modifiche della direttiva (UE) 2019/944

La direttiva (UE) 2019/944 è così modificata:

(1)l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Procedura di autorizzazione

1.Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione, come una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un'approvazione, per la costruzione o la gestione di infrastrutture del sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica o di apparecchiature connesse, o per la costruzione di nuove capacità di generazione, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano tale autorizzazione a norma dei paragrafi da 2 a 14. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di energia elettrica e per clienti grossisti.

2.Gli Stati membri che attuano un sistema di autorizzazione:

(a)stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori, unitamente a procedure trasparenti, che devono essere soddisfatti da qualsiasi impresa che chieda un'autorizzazione a costruire e/o gestire nuove capacità di generazione e infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione;

(b)rendono pubblici i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;

(c)provvedono affinché le procedure di autorizzazione di tali capacità di generazione e infrastrutture o apparecchiature connesse tengano conto, se del caso, dell'importanza del progetto per i mercati interni dell'energia elettrica e delle fonti energetiche rinnovabili, se del caso;

(d)garantiscono che le procedure di autorizzazione tengano conto della necessità o meno di effettuare valutazioni conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio 45 e alle direttive 2000/60/CE 46 , 2001/42/CE 47 , 2009/147/CE 48 e 2011/92/UE 49 ;

(e)assicurano l'esistenza di procedure di autorizzazione specifiche, semplificate e razionalizzate per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita e per le infrastrutture dei sistemi di distribuzione che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati;

(f)garantiscono che le autorità di regolazione o altre autorità nazionali competenti, comprese le autorità per la pianificazione, stabiliscano e riesaminino gli orientamenti per tali procedure di autorizzazione specifiche e raccomandino se del caso modifiche;

(g)garantiscono che tutte le decisioni siano rese pubbliche;

(h)garantiscono che i richiedenti siano informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione. Garantiscono inoltre che tali motivi siano obiettivi, non discriminatori, ben fondati e adeguatamente documentati e che i richiedenti abbiano accesso a procedure di ricorso;

(i)garantiscono che le autorità nazionali competenti dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per adottare una decisione in merito all'autorizzazione entro i termini applicabili.

3.Inoltre, qualora attuino un sistema di autorizzazione per le infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica, gli Stati membri garantiscono:

(a)la coerenza del sistema di autorizzazione per le infrastrutture del sistema di trasmissione e distribuzione con il piano di sviluppo della rete di distribuzione e il piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione adottati a norma degli articoli 32 e 51;

(b)che le procedure di autorizzazione, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti, non durino più di due anni, salvo quando debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, per le quali possono essere prorogate fino a un anno;

(c)che, in caso di mancata risposta da parte degli enti o delle autorità nazionali competenti entro il termine stabilito alla lettera b), gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato;

(d)che la pubblicazione delle decisioni definitive includa le decisioni approvate tacitamente a seguito della mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti pertinenti;

(e)che l'autorizzazione delle infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione sia considerata essenziale per l'integrazione delle risorse energetiche rinnovabili e per il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia e dell'obiettivo della neutralità climatica.

4.Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più punti di contatto per i gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione. Detti punti di contatto, su richiesta del richiedente e a titolo gratuito, forniscono orientamenti al richiedente e agevolano l'intera procedura di autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 fino alla decisione definitiva da parte delle autorità competenti. Il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più punti di contatto per l'intera procedura.

I punti di contatto possono coincidere con le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/869 o con i punti di contatto di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2018/2001.

5.Qualora attuino un sistema di autorizzazione per le infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica, gli Stati membri provvedono affinché, qualora nella domanda siano assenti studi, relazioni e documenti richiesti per la procedura, le autorità nazionali competenti, in cooperazione con altre autorità pertinenti, chiedano allo sviluppatore del progetto il materiale necessario, specificandone la portata e il livello di dettaglio, entro tre mesi dalla domanda. Entro lo stesso periodo di tre mesi l'autorità nazionale competente informa lo sviluppatore del progetto se le presunzioni di cui al paragrafo 10 non si applicano al progetto. Trascorso tale periodo né l'autorità competente né altre autorità pertinenti richiedono ulteriori informazioni, studi, relazioni o valutazioni, tranne nei casi in cui si sia verificata una modifica sostanziale del progetto o dell'ambiente circostante, inficiando l'appropriatezza dei criteri iniziali su cui si basavano le determinazioni. Qualora si sia verificata tale modifica sostanziale, l'autorità nazionale competente fornisce al promotore del progetto una giustificazione ben motivata della richiesta di informazioni supplementari.

6.I termini stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo si applicano fatti salvi gli obblighi ai sensi del diritto applicabile dell'Unione in materia ambientale ed energetica, compresa la direttiva (UE) 2018/2001, i reclami, i ricorsi e gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali nonché i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo, i ricorsi e rimedi non giurisdizionali, e possono essere prorogati per la durata di tali procedure.

7.Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli da 7 a 10 del regolamento (UE) 2022/869, l'articolo 15 e gli articoli da 15 ter a 17 della direttiva (UE) 2018/2001.

8.Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché, nelle necessarie valutazioni caso per caso effettuate nell'ambito delle procedure di autorizzazione, la pianificazione, la costruzione e la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione o distribuzione siano considerate di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche.

Gli Stati membri provvedono affinché a tali progetti sia data priorità anche nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al presente paragrafo, ad eccezione del patrimonio culturale, sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.

9.Fino al conseguimento della neutralità climatica a livello dell'Unione, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafi 1 e paragrafo 2, all'allegato I, punto 20, e all'allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 2011/92/UE e all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri provvedono affinché, in circostanze giustificate, compresa la necessità di accelerare la realizzazione delle infrastrutture della rete elettrica per conseguire gli obiettivi in materia di neutralità climatica ed energia rinnovabile, l'autorità competente possa esentare da quanto segue la ristrutturazione, l'ammodernamento o la revisione della potenza delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione e distribuzione, a condizione che ciò non comporti l'uso di spazio supplementare e che le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'installazione iniziale siano rispettate:

(a)dalla valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE;

(b)dalla valutazione dell'incidenza sui siti Natura 2000 a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE;

(c)dalla valutazione dell'incidenza sulla tutela delle specie a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE;

(d)dal vaglio a norma dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tali esenzioni non si applicano alla ristrutturazione, all'ammodernamento o alla revisione della potenza delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione e distribuzione né alla costruzione di nuove infrastrutture del sistema di distribuzione, o di apparecchiature connesse, che probabilmente avranno effetti significativi sull'ambiente in un altro Stato membro, conformemente all'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE.

Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente paragrafo nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

10.In circostanze giustificate gli Stati membri possono applicare le esenzioni di cui al paragrafo 9 anche alla costruzione di nuove infrastrutture di distribuzione o di apparecchiature connesse, a condizione che il progetto in questione sia stato sottoposto a esame a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/CE, in base al quale l'autorità nazionale competente ha accertato che è improbabile che il progetto abbia un impatto ambientale significativo, in particolare in considerazione delle specificità della zona in cui è realizzato, come le zone urbane e densamente edificate.

Tali esenzioni non si applicano alla costruzione di nuove infrastrutture del sistema di distribuzione, o di apparecchiature connesse, che probabilmente avranno effetti significativi sull'ambiente in un altro Stato membro, conformemente all'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE.

Qualora l'esame di cui al primo comma individui un probabile impatto ambientale significativo, l'autorità competente informa lo sviluppatore del progetto, entro 45 giorni dalla domanda, della necessità di una valutazione di cui al paragrafo 9, lettere a), b) e c).

Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente paragrafo nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

11.Si presume che la pianificazione, la costruzione e la gestione delle infrastrutture del sistema di trasmissione e distribuzione contribuiscano a una riduzione a lungo termine delle emissioni di azoto e non occorre una valutazione delle emissioni di azoto nell'ambito di una valutazione effettuata per conformarsi all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

12.Una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE e, se del caso, un'opportuna valutazione a norma della direttiva 92/43/CEE, per un progetto di estensione, ristrutturazione, ammodernamento o revisione della potenza di infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione o di distribuzione si limita a valutare il potenziale impatto derivante dalle modifiche o dalle estensioni rispetto all'infrastruttura originaria del sistema di trasmissione o di distribuzione.

13.Per gestire le autorizzazioni ai sensi del paragrafo 1 gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte piattaforme digitali per gestire le domande, il relativo trattamento e le decisioni in corso.

Dette piattaforme consentono l'accesso ai dati e alle decisioni in materia ambientale e geologica pertinenti disponibili nel portale centrale online di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio.";

(2)è inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis

Assenza di soluzioni alternative o soddisfacenti e attuazione di misure di compensazione ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE

14.Nel valutare se esistano soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti di infrastrutture dei sistemi di trasmissione o distribuzione, e alle apparecchiature connesse, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, la condizione di non disporre di alternative soddisfacenti è rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in termini di sviluppo di una stessa capacità, attraverso la stessa tecnologia in tempi identici o simili e senza comportare costi significativamente più elevati.

15.Nell'attuare misure di compensazione per i progetti di infrastrutture dei sistemi di trasmissione o distribuzione e le apparecchiature connesse, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, in casi giustificati e qualora si possa ragionevolmente dimostrare che il piano o progetto non produrrebbe effetti irreversibili sui processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell'attuazione di tali misure di compensazione, gli Stati membri possono consentire che queste misure siano attuate parallelamente al progetto. Gli Stati membri possono consentire di adattare tali misure di compensazione nel tempo conformemente al principio di precauzione, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine.";

(3)è inserito il seguente articolo 40 bis:

"Articolo 40 bis

Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

1.Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono almeno ogni due anni all'autorità di regolazione, previa consultazione di tutte le pertinenti parti interessate, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, in conformità del paragrafo 2, lettera c). Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento. Il gestore del sistema di trasmissione pubblica il piano decennale di sviluppo della rete sul proprio sito web.

Gli Stati membri si adoperano per garantire il coordinamento delle fasi di pianificazione dei rispettivi piani decennali di sviluppo della rete per il gas naturale, l'idrogeno e l'energia elettrica.

2.In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:

(a)indica ai partecipanti al mercato quali sono le principali infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nei successivi dieci e quindici anni, tenendo conto del potenziale degli investimenti ex ante per soddisfare le future esigenze del sistema;

(b)attribuisce priorità all'uso di risorse di flessibilità non fossile a norma del regolamento (UE) 2019/943, alle soluzioni non filari a norma del regolamento (UE) [regolamento TEN-E proposto da COM(2025) xxxx] e ad altre alternative all'espansione del sistema;

(c)si basa su uno scenario comune elaborato ogni due anni a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio 50 , che è coerente con lo scenario principale e le sensibilità sviluppate conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) [regolamento TEN-E proposto da COM(2025) xxxx];

(d)è in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti, tiene conto dello stato dei lavori relativi ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999, è coerente con gli obiettivi stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001, segue il principio dell'efficienza energetica al primo posto conformemente all'articolo 27 della direttiva (UE) 2023/1791 e sostiene l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio 51 ;

(e)contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo;

(f)prevede un calendario per tutti i progetti di investimento.

3.I nuovi progetti infrastrutturali sono accompagnati da una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto delle soluzioni non filari, delle risorse di flessibilità non fossile o di altre alternative all'espansione del sistema.

4.Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasmissione tiene pienamente conto delle potenzialità dell'impiego della gestione della domanda, degli impianti di stoccaggio di energia o di altre risorse in alternativa all'espansione del sistema, oltre che delle aspettative in termini di consumo, scambi con altri paesi e piani di investimento per le reti a livello dell'Unione e regionale.

5.L'autorità di regolazione consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L'autorità di regolazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva e, in particolare, i possibili fabbisogni in termini di investimenti.

6.L'autorità di regolazione approva o richiede la modifica del piano decennale di sviluppo della rete e valuta se questo contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione ("piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione") di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'autorità nazionale di regolazione consulta l'ACER. L'autorità di regolazione può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.

Le autorità nazionali competenti esaminano la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con il piano nazionale per l'energia e il clima presentato nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999.

7.L'autorità di regolazione controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.

8.Nei casi in cui il gestore di sistema indipendente, o un gestore di trasporto indipendente, per motivi non prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri assicurano che le autorità di regolazione provvedano ad adottare almeno una delle seguenti misure per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato se tale investimento è ancora pertinente sulla base del piano decennale di sviluppo della rete più recente:

(a)imporre al gestore del sistema di trasmissione di realizzare gli investimenti in causa;

(b)indire una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori; oppure

(c)imporre al gestore del sistema di trasmissione di acconsentire a un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.

9.Se si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 8, lettera b), l'autorità di regolazione può imporre al gestore del sistema di trasmissione di acconsentire:

(a)al finanziamento da parte di terzi;

(b)alla costruzione ad opera di terzi;

(c)alla costruzione dei nuovi beni in questione a opera del gestore stesso;

(d)alla gestione dei nuovi beni in questione da parte del gestore stesso.

Il gestore del sistema di trasmissione comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasmissione e prodiga in generale il massimo degli sforzi per facilitare l'attuazione del progetto di investimento.

Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione.

10.Se l'autorità di regolazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 8, le pertinenti regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.";

(4)l'articolo 51 è soppresso;

(5)all'articolo 59, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

"b bis)    approvare e chiedere la modifica dei piani decennali di sviluppo della rete di cui all'articolo 40 bis.".

Articolo 3

Modifiche della direttiva (UE) 2024/1788

La direttiva (UE) 2024/1788 è così modificata:

(1)l'articolo 8 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione, come una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un'approvazione, per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, impianti di produzione di idrogeno e infrastrutture del sistema dell'idrogeno, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per la costruzione o la gestione di tali impianti, infrastrutture, gasdotti o apparecchiature connesse nel loro territorio, a norma dei paragrafi da 2 a 11 e del paragrafo 16. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas naturale e idrogeno e per clienti grossisti.";

(b)sono inseriti i seguenti paragrafi da 5 bis a 5 quinquies:

"5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora nella domanda siano assenti studi, relazioni o documenti richiesti per la procedura, le autorità nazionali competenti, in cooperazione con altre autorità pertinenti, chiedano allo sviluppatore del progetto il materiale necessario, specificandone la portata e il livello di dettaglio, entro tre mesi dalla domanda.

Trascorso tale periodo né l'autorità competente né altre autorità pertinenti interessate richiedono ulteriori informazioni, studi, relazioni o valutazioni, tranne nei casi in cui si sia verificata una modifica sostanziale del progetto o dell'ambiente circostante, inficiando l'appropriatezza dei criteri iniziali su cui si basavano le determinazioni. In tali circostanze l'autorità nazionale competente fornisce al promotore del progetto una giustificazione ben motivata della richiesta di informazioni supplementari.

5 ter. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali competenti dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per adottare una decisione in merito all'autorizzazione entro i termini stabiliti al paragrafo 5.

5 quater. Nella procedura di autorizzazione di cui al paragrafo 1 riguardante gli impianti di produzione di idrogeno e le infrastrutture del sistema dell'idrogeno, gli Stati membri garantiscono che, in caso di mancata risposta da parte delle autorità nazionali competenti entro il termine di cui al paragrafo 5, gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia riconosciuto nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato.

5 quinquies. Tutte le decisioni sono rese pubbliche, comprese le decisioni definitive concesse tacitamente a seguito della mancata risposta da parte delle pertinenti autorità competenti.";

(c)al paragrafo 8, è aggiunto il comma seguente:

"Gli sportelli possono coincidere con le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/869 o con i punti di contatto quali definiti all'articolo 16 della direttiva (UE) 2018/2001.";

(d)è aggiunto il seguente paragrafo 16:

"16.    Per gestire le autorizzazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte piattaforme digitali per gestire le domande, il relativo trattamento e le decisioni in corso. Dette piattaforme dovrebbero consentire l'accesso ai dati e alle decisioni in materia ambientale e geologica pertinenti disponibili nel portale centrale online di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio.".

Articolo 4

Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni dall'adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3

1.1.Titolo della proposta/iniziativa3

1.2.Settore/settori interessati3

1.3.Obiettivi3

1.3.1.Obiettivi generali3

1.3.2.Obiettivi specifici3

1.3.3.Risultati e incidenza previsti3

1.3.4.Indicatori di prestazione3

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe4

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti5

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria6

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti6

2.MISURE DI GESTIONE8

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni8

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo8

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti8

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli8

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)8

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità9

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA10

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate10

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti12

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi12

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato12

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne17

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi22

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi24

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato24

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne24

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti24

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane25

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato25

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne26

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane26

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti
connessi a tecnologie digitali28

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale28

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento28

3.3.Incidenza prevista sulle entrate29

4.Dimensioni digitali29

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale30

4.2.Dati30

4.3.Soluzioni digitali31

4.4.Valutazione dell'interoperabilità31

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale32

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Direttiva che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE)

2019/944, (UE) 2024/1788 

1.2.Settore/settori interessati 

Energie rinnovabili, infrastrutture energetiche, protezione dell'ambiente

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

L'obiettivo generale è lo sviluppo tempestivo ed efficiente di infrastrutture energetiche resilienti, delle energie rinnovabili e della flessibilità, compresi lo stoccaggio e le soluzioni di ricarica, in tutta l'UE. Ciò consentirà all'UE di conseguire i suoi obiettivi in materia di energia e clima, tra cui garantire l'accessibilità economica dell'energia attraverso una migliore interconnettività, portando alla convergenza dei prezzi, alla riduzione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e a una minore volatilità dei prezzi dell'energia elettrica, così come all'accelerazione della connessione tra produzione e domanda.

1.3.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1

Abbreviare e semplificare le procedure autorizzative per i progetti di infrastrutture energetiche, energia rinnovabile e stoccaggio nonché per le soluzioni di ricarica, riducendo i tempi di ottenimento delle autorizzazioni necessarie, in modo da consentire il rispetto delle scadenze esistenti, e semplificando i requisiti in materia di autorizzazioni.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

[…]Impatto economico

Prevedendo la creazione di un quadro chiaro con scadenze concrete più brevi e procedure più semplici per lo sviluppo dei progetti di energia da fonti rinnovabili, delle reti, dello stoccaggio e delle soluzioni di ricarica, la proposta consentirebbe di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti e apporterebbe quindi benefici economici positivi. Tale previsione è corroborata dall'esperienza acquisita nell'attuazione delle misure vincolanti e facoltative volte ad accelerare il rilascio delle autorizzazioni introdotte dal regolamento di emergenza. La Germania ha fatto ampio ricorso alle misure previste da tale regolamento, ottenendo una notevole accelerazione delle autorizzazioni. Dare risposta ai ritardi nell'attuazione dei progetti dovrebbe generare benefici in termini di riduzione complessiva dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e di aumento del benessere generale.

Competitività

In generale, se l'Europa riuscirà a ridurre in maniera consistente le procedure di pianificazione e di autorizzazione, oltre a conseguire benefici economici diretti potrà anche migliorare la sua posizione competitiva rispetto ai concorrenti diretti, ad esempio mediante un'elettrificazione dell'industria efficiente sotto il profilo dei costi. Ciò riguarda ad esempio la connessione dei centri dati o delle gigafactory, per i quali la connessione alla rete è uno dei fattori importanti nella scelta dell'ubicazione.

Digitalizzazione

La proposta imporrebbe agli Stati membri di digitalizzare ulteriormente le loro procedure autorizzative mediante l'integrazione di strumenti digitali, di creare e aggiornare costantemente le piattaforme con i dati pertinenti e di migliorare le competenze del proprio personale affinché sia in grado di gestire i nuovi elementi digitali.

Oneri amministrativi

Le misure previste dalla proposta richiedono l'attuazione da parte delle autorità nazionali e locali, in particolare per quanto riguarda: la dotazione alle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni di tutto il personale, di tutte le competenze e di tutti gli strumenti necessari per gestire il crescente numero di richieste di autorizzazione, l'accelerazione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni e la semplificazione delle procedure autorizzative per determinati progetti e per la revisione della potenza, la creazione di piattaforme e strumenti digitali per le procedure di autorizzazione e per l'elaborazione di regimi di ripartizione dei benefici per la partecipazione del pubblico ai progetti di energia rinnovabile e nuove procedure non contemplate dalla direttiva Rinnovabili riveduta, quali punti di contatto unici per le infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica in generale e per lo stoccaggio e le soluzioni di ricarica. Tuttavia tale effetto a breve termine sui costi si tradurrebbe nel medio e lungo termine in risparmi derivanti da procedure razionalizzate, più semplici e più rapide.

Impatti sociali

La proposta prevede misure supplementari volte a rafforzare il coinvolgimento precoce ed efficace del pubblico e a promuovere il sostegno pubblico ai progetti di energia rinnovabile. Le misure comprendono espressamente disposizioni volte ad aumentare la partecipazione del pubblico e quindi l'accettazione sociale dei progetti di energia rinnovabile. Mediante la revisione delle attuali misure sull'accettazione da parte del pubblico dei progetti di energia rinnovabile, la Commissione sarà in grado di valutare la possibilità di introdurre misure a beneficio diretto o indiretto dei consumatori, ad esempio regimi di ripartizione dei benefici e creazione di posti di lavoro.

Impatti ambientali

Garantire lo sviluppo delle infrastrutture energetiche, in particolare delle reti elettriche, è essenziale per aumentare la quota di produzione di energia rinnovabile integrata nel mix energetico, così da prevenire le perdite ambientali dovute alla riduzione. L'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili consentirà di limitare l'uso dei combustibili fossili riducendo le emissioni di gas a effetto serra e affrontando così due importanti cause della perdita di biodiversità: i cambiamenti climatici e l'inquinamento atmosferico. Le misure proposte mirano ad accelerare il rilascio delle autorizzazioni e a ottenere pertanto a una diffusione più rapida e capillare, il che comporta un maggiore utilizzo dello spazio e ha quindi un effetto sull'ambiente, ma sono concepite in modo da non ridurre il livello di protezione ambientale.

Gli impatti rilevanti sull'ambiente naturale e di origine antropica vanno al di là delle emissioni di gas a effetto serra e delle emissioni diverse dal CO2. Tali impatti dipendono fortemente dalla tecnologia utilizzata, dall'ubicazione delle risorse e dallo stato ambientale della fauna e della flora circostanti. Tuttavia essi sono stati affrontati nella progettazione delle misure proposte mediante l'introduzione di garanzie.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Il successo della proposta è misurabile rispetto all'obiettivo operativo "Procedure di autorizzazione più brevi e semplici per le infrastrutture energetiche, gli impianti di energia rinnovabile, i progetti di stoccaggio e le soluzioni di ricarica" e alla serie di indicatori seguenti:

— la durata totale media e massima delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, espresse in anni;

— il tasso annuo e i ritardi medi nella procedura di autorizzazione dei progetti di interesse comune e reciproco (espressi in anni);

— il tasso di digitalizzazione delle procedure di autorizzazione, espresso in percentuale e numero di Stati membri che impiegano procedure digitali, piattaforme di gestione delle autorizzazioni e archivi centralizzati per i dati pertinenti (in un formato facilmente accessibile ai pertinenti portatori di interessi);

— il livello di opposizione incontrato dai progetti di interesse comune (il numero delle obiezioni scritte durante la consultazione pubblica, il numero delle azioni legali di ricorso).

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione; 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 52 ; 

 la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

La proposta comprende misure in materia di autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile, le reti di trasmissione e di distribuzione, i progetti di stoccaggio e le soluzioni di ricarica. Gli Stati membri dovranno adottare nuove misure o modificare la loro legislazione al fine di recepire tali norme.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

Conseguire gli obiettivi energetici dell'UE senza ulteriori interventi a livello dell'UE in materia di diffusione delle energie rinnovabili non sarebbe efficiente sotto il profilo dei costi. Occorre un approccio a livello di Unione per fornire i giusti incentivi per accelerare, in modo coordinato, la transizione energetica verso un sistema energetico più efficiente sotto il profilo energetico basato in larga misura sulle energie rinnovabili. La direttiva Rinnovabili riveduta comprende già disposizioni sulle autorizzazioni per le energie rinnovabili, lo stoccaggio co-ubicato e le relative reti. L'azione dell'UE è necessaria per migliorare ulteriormente tale quadro normativo in modo coordinato, introducendo procedure autorizzative più rapide per le energie rinnovabili, lo stoccaggio e le soluzioni di ricarica, garantendo l'allineamento tra gli Stati membri e il buon funzionamento dell'Unione dell'energia. Tenendo conto delle diverse politiche in materia di energia degli Stati membri, è più probabile che un intervento a livello dell'UE, sostenuto da un solido quadro di governance, consegua l'obiettivo climatico dell'UE e il necessario aumento della diffusione delle energie rinnovabili rispetto a un'azione nazionale o locale isolata.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

L'azione dell'UE in materia di energie rinnovabili nell'ambito della direttiva Rinnovabili riveduta e in materia di infrastrutture energetiche nell'ambito della direttiva sul mercato dell'energia elettrica e della direttiva sul mercato del gas apporta un valore aggiunto in quanto è più efficiente ed efficace rispetto alle azioni dei singoli Stati membri, evitando un approccio frammentato e affrontando la transizione del sistema energetico europeo in modo coordinato. Assicura una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra e dell'inquinamento, protegge la biodiversità, sfrutta i benefici del mercato interno, sfrutta pienamente i vantaggi delle economie di scala e della cooperazione tecnologica in Europa e dà agli investitori la certezza di un quadro normativo a livello UE. Agendo a livello dell'UE in combinazione con l'azione a livello degli Stati membri, è possibile affrontare diversi ostacoli agli investimenti pubblici e privati integrando e rafforzando l'azione nazionale e quella locale.

L'obiettivo della proposta non potrebbe essere conseguito in modo equivalente mediante misure nazionali e, al tempo stesso, essa preserva la prerogativa degli Stati membri di scegliere il proprio mix energetico e il proprio livello di competenza e di stabilire i dettagli dei rispettivi quadri di autorizzazione. La proposta comporta un approccio più dall'alto verso il basso, pur mantenendo e rafforzando le competenze a livello nazionale ed è pertanto considerata conforme al principio di sussidiarietà.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La relazione sull'attuazione allegata alla valutazione d'impatto analizza gli insegnamenti tratti dall'attuazione del quadro di autorizzazione stabilito a livello dell'Unione con il regolamento del Consiglio e la direttiva Rinnovabili riveduta. La relazione sull'attuazione dimostra la necessità di ulteriori miglioramenti, in particolare per quanto riguarda le misure incluse nel regolamento del Consiglio che non sono state rese permanenti, la partecipazione del pubblico, la digitalizzazione e le procedure semplificate di valutazione ambientale.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

Il presente pacchetto sulle reti è un risultato fondamentale nell'ambito del patto per l'industria pulita e del piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili, che sono inclusi nel programma di lavoro della Commissione. L'iniziativa è complementare ad altre iniziative volte a creare un mercato europeo dell'energia più integrato e a ridurre i costi dell'energia per le famiglie e le industrie. Le infrastrutture energetiche sono altresì fondamentali per il conseguimento dell'obiettivo climatico dell'UE proposto per il 2040 e dell'obiettivo dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

La proposta della Commissione per il nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034 sottolinea "l'importanza vitale di disporre di un'autentica Unione dell'energia".

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

La relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta ha analizzato diverse opzioni strategiche finalizzate al conseguimento degli obiettivi generali e specifici dell'iniziativa. L'opzione strategica prescelta, perseguita mediante la presente proposta legislativa, è stata considerata l'approccio più efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi.

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

 Durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 53  

 Gestione diretta a opera della Commissione:

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

Per la presente proposta, l'unico fabbisogno di bilancio individuato riguarda il contratto di sostegno esterno relativo ai controlli sul recepimento della direttiva. In considerazione del calendario abituale per i negoziati e per l'adozione e del termine di recepimento, tale contratto sarà necessario dopo il 2028 e quindi nel prossimo QFP.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

I compiti svolti direttamente dalla DG Energia seguiranno il ciclo annuale di pianificazione e monitoraggio attuato dalla Commissione e dalle agenzie esecutive, compresa la comunicazione dei risultati attraverso la relazione annuale di attività della DG Energia.

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Requirement 1:

considerando il volume delle misure e l'uso delle lingue nazionali nelle misure comunicate dagli Stati membri, il ricorso a un fornitore esterno di servizi per l'organizzazione del materiale e per una prima valutazione delle misure stesse risulta essere una prassi abituale. L'assegnazione avviene mediante una procedura di appalto pubblico. Nel caso specifico, l'appalto sarà attuato in regime di gestione diretta, in piena applicazione delle disposizioni del regolamento finanziario. La DG Energia ha una strategia di controllo degli appalti che prevede controlli giuridici, operativi e finanziari specifici ex ante della procedura di appalto (esame a cura del comitato consultivo per gli appalti e i contratti) e della firma dei contratti. Inoltre le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi sono soggette a controlli ex ante e, se necessario, a controlli ex post e finanziari.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Gli elementi gestiti direttamente dalla DG ENER possono essere soggetti ai consueti rischi che incidono sulle procedure di appalto pubblico. Tali rischi sono considerati bassi per quanto riguarda la legittimità e la regolarità della spesa. Sono in atto controlli adeguati ed efficaci a livello istituzionale e di DG. Per quanto riguarda la performance, il rischio principale è costituito da stime errate del carico di lavoro generato dalla presente proposta. È necessario accettare tale rischio, che dipende dal lavoro di recepimento svolto dagli Stati membri, così come dall'organizzazione interna del lavoro e dalla definizione delle priorità.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

I compiti assegnati alla DG ENER saranno attuati seguendo il sistema di controllo già esistente e si prevede che il rapporto dei costi del controllo rimarrà stabile (dal 5 al 6 % dei fondi gestiti, sulla base degli esercizi recenti). Sulla base dei tassi di errore stimati per le procedure di appalto, il rischio di errore previsto al pagamento e alla chiusura dovrebbe rimanere basso e al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Nel 2020 la DG ENER ha adottato una strategia antifrode riveduta e nel 2023 un piano d'azione riveduto per il periodo 2023-2025. Attualmente la DG ENER sta rivedendo la propria strategia antifrode per il periodo 2026-2028 in conformità della metodologia dell'OLAF. La strategia antifrode della DG Energia si basa sulla strategia antifrode della Commissione e su una specifica valutazione dei rischi effettuata internamente per individuare i settori più vulnerabili alle frodi, i controlli già effettuati e le azioni necessarie per migliorare la capacità della DG Energia di prevenire, individuare e rettificare le frodi.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./
Non diss. 54

di paesi EFTA 55

di paesi candidati e potenziali candidati 56

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

02.03.02 Meccanismo per collegare l'Europa – Energia

Diss.

N.

N.

N.

N.

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi  57

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: ENER

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio: 02.03.02 Meccanismo per collegare l'Europa – Energia

Impegni

(1b)

0,350

 

 

 

 

 

 

0,350

Pagamenti

(2b)

 

0,140

 

0,140

0,070

 

 

0,350

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 58

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

 

 

 

0

TOTALE stanziamenti

Impegni

=1a+1b+3

0,350

0

0

0

0

0

0

0,350

per la DG ENER

Pagamenti

=2a+2b+3

0

0,140

0,140

0,070

0

0

0,350

 

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028‑2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,350

0

0

0

0

0

0

0,350

Pagamenti

(5)

0

0,140

0,140

0,070

0

0

0,350

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <2.>

Impegni

=4+6

0,350

0

0

0

0

0

0

0,350

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0

0,140

0,140

0,070

0

0

0,350

 

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028‑2034

 

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,350

0

0

0

0

0

0

0,350

Pagamenti

(5)

0

0,140

0,140

0,070

0

0

0,350

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 3

Impegni

=4+6

0,350

0

0

0

0

0

0

0,350

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0

0,140

0,140

0,070

0

0

0,350

(importo di riferimento)



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

4

"Spese amministrative" 59

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

 Risorse umane

0

0

0

0

0

0

0

0

 Altre spese amministrative

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

0

0

0

0

0

0

0

0

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

 Risorse umane

0

0

0

0

0

0

0

0

 Altre spese amministrative

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0

0

0

0

0

0

0

0

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4

Impegni

0,350

0

0

0

0

0

0

0,350

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

0

0,140

0,140

0,070

0

0

0,350

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 2028

Anno 2029

Anno 2030

Anno 2031

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 60

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 61

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2028‑2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

RUBRICA 4

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 4

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP) 62

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

 (Ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

(Ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo

- in sede

0

0

0

0

0

0

0

[XX.01.YY.YY]

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

0

0

0

 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

(AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

0

0

0

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare eccezionale*

Da finanziare a titolo della rubrica 4 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico

N/D

Personale esterno (AC, END, INT)

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 4 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-3 should be reflected as “Policy IT expenditure on operational programmes”. This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 “Digital dimensions”.

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

RUBRICA 4

Spese informatiche (istituzionali) 

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale parziale RUBRICA 4

0

0

0

0

0

0

0

0

Esclusa la RUBRICA 4

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale parziale esclusa la RUBRICA 4

0

0

0

0

0

0

0

0

 

TOTALE

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Totale

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 63

Anno 2028

Anno 2029

Anno 2030

Anno 2031

Anno 2032

Anno 2033

Anno 2034

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

Requirement 1 (R1): la prescrizione 1 riguarda la misura che richiede la digitalizzazione e la centralizzazione della procedura di domanda di autorizzazione per i progetti relativi alle energie rinnovabili, alle infrastrutture energetiche e allo stoccaggio. L'autorità o le autorità competenti degli Stati membri devono poter ricevere le domande di autorizzazione e tutti i documenti pertinenti in formato digitale. In base alla proposta, gli Stati membri sono tenuti a istituire un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti idi energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete, in modo da contribuire a una digitalizzazione, a un'interoperabilità e a una trasparenza più uniformi tra le diverse autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni negli Stati membri e, in ultima analisi, accelerare il rilascio delle autorizzazioni stesse. Tale aspetto sarà incluso nell'articolo 16 della direttiva Rinnovabili, nell'articolo 8 della direttiva Energia elettrica e nell'articolo 3 della direttiva sul mercato del gas. Ciò si aggiungerà all'obbligo degli Stati membri di adottare tutte le decisioni in un formato facilmente accessibile. Le autorità competenti dovrebbero garantire l'accesso ai dati e alle decisioni in materia ambientale e geologica pertinenti disponibili nel portale centrale online di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio.

Prescrizione 2 (R2): la prescrizione 3 riguarda il monitoraggio e la valutazione del recepimento e dell'attuazione della direttiva di modifica condotti dai servizi della Commissione. La comunicazione delle misure e dei documenti pertinenti tra gli Stati membri e la Commissione avviene tramite il portale THEMIS o tramite e-mail. I servizi della Commissione non dovranno intraprendere ulteriori azioni per soddisfare tale prescrizione. Inoltre per contribuire al recepimento e all'attuazione della direttiva di modifica sarà aggiornato lo strumento online esistente creato in relazione alla direttiva (UE) 2023/2413.

4.2.Dati

Per quanto riguarda la prescrizione 1 sono inclusi tutti i dati necessari ai fini del rilascio di una o più autorizzazioni complete per i progetti di energia rinnovabile, infrastrutture energetiche e stoccaggio. Si tratta di dati personali relativi al richiedente, sia esso una persona fisica o giuridica, alle caratteristiche dei progetti e a tutti i documenti giustificativi necessari. In considerazione della centralizzazione della procedura, la Commissione ha altresì previsto l'obbligo che il portale consenta l'estrazione di dati statistici sulle procedure di autorizzazione, in particolare per quanto riguarda i tempi medi, i ritardi ecc. È stato introdotto l'obbligo generale di rispettare le norme in materia di protezione dei dati, qualora applicabili.

Per quanto riguarda la prescrizione 2, i dati condivisi per il recepimento della direttiva sono per lo più atti legislativi di dominio pubblico e lettere inviate alla Commissione o ricevute dalla stessa, aventi carattere riservato.

4.3.Soluzioni digitali

Per quanto riguarda la prescrizione 1: la digitalizzazione e la centralizzazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile, infrastrutture energetiche e stoccaggio saranno agevolate dalla soluzione digitale, costituita da una piattaforma o da un portale digitale che gli Stati membri sarebbero tenuti a istituire. Tramite tale strumento gli Stati membri gestirebbero le procedure di autorizzazione (decisioni di autorizzazione in corso e decisioni emesse). Si prevede che la centralizzazione di tali dati semplificherà le procedure ed eviterà la duplicazione dei medesimi dati su piattaforme diverse. Nei considerando la Commissione esorta a far sì che il portale presenti caratteristiche, anche mediante l'intelligenza artificiale, che consentano al punto di contatto unico, ad altre autorità e ai richiedenti di verificare lo stato della domanda e l'eventuale presenza di ritardi, come pure il rispetto dei termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni. Esso dovrebbe inoltre consentire l'estrazione di statistiche per verificare lo stato di avanzamento complessivo delle procedure di rilascio delle autorizzazioni nei vari Stati membri. Il portale dovrebbe agevolare i compiti del punto di contatto unico, che dovrebbe avere accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni pertinenti. Infine l'accesso al portale centrale online di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio, che razionalizzerà le procedure di raccolta dei dati e di valutazione ambientale applicabili ai progetti relativi alle energie rinnovabili, alle infrastrutture di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, allo stoccaggio dell'energia e alle soluzioni di ricarica, aumenterà la certezza sia per i promotori che per le autorità. 

Per la prescrizione 2: gli strumenti digitali sono già operativi e non sono necessarie ulteriori azioni.

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

La prescrizione 1 non richiede l'interazione transfrontaliera tra gli Stati membri, tra entità dell'UE o tra soggetti dell'UE ed enti del settore pubblico. Inoltre non ha alcun effetto sull'interoperabilità transfrontaliera, in quanto i dati sono pertinenti per le procedure decisionali a livello nazionale piuttosto che a livello dell'UE. Ciononostante ci si può attendere una cooperazione su progetti transfrontalieri, pertanto gli Stati membri sono invitati a prendere in considerazione l'uso di un formato di dati che sia interoperabile, di facile accesso e di facile condivisione. Tuttavia è stata presa in considerazione ed è stata scartata una struttura di dati definita a livello centrale, in quanto, dato il carattere prevalentemente nazionale della maggior parte delle procedure autorizzative in ciascuno Stato membro e dei diversi sistemi di autorizzazione, è logico che la decisione effettiva sul formato per l'attuazione sia lasciata agli Stati membri, che possono scegliere quello più adatto al loro sistema e alla nuova piattaforma digitale da loro istituita.

·I servizi pubblici interessati dai presenti suggerimenti sarebbero tutte le autorità di ciascuno Stato membro coinvolte nel rilascio delle autorizzazioni per gli attivi energetici, ad esempio:

·il ministero e/o le agenzie dell'energia; 

·un'amministrazione a livello comunale o locale; 

·Autorità ambientali 

·organi amministrativi o enti incaricati dell'emissione di pareri su progetti che incidono sulla pianificazione territoriale e sui siti del patrimonio culturale o dell'approvazione di tali progetti. 

La piattaforma THEMIS utilizzata per la prescrizione 2 è già interoperabile in quanto richiede l'interazione tra soggetti dell'UE ed enti del settore pubblico attraverso i rispettivi sistemi informativi e di rete.

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Per quanto riguarda la prescrizione 1 la Commissione sta esaminando varie soluzioni digitali e basate sull'intelligenza artificiale esistenti relative alle autorizzazioni, da adattare e personalizzare in base ai contesti nazionali e regionali, con l'obiettivo di sostenere gli Stati membri nella condivisione delle migliori pratiche nei futuri gruppi di esperti in materia di autorizzazioni e in altri consessi. È inoltre previsto un sostegno sotto forma di assistenza tecnica e sviluppo di capacità per sostenere l'attuazione digitale, eventualmente anche attraverso lo strumento di sostegno tecnico, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e l'uso dei fondi regionali.

Per la prescrizione 2 non sono necessarie misure di questo tipo.

(1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 29 gennaio 2025, "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025) 30 final del 29.1.2025).
(2)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025) 85 final del 26.2.2025).
(3)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili – Sbloccare l'autentico valore dell'Unione dell'energia per garantire energia pulita, efficiente e a prezzi accessibili a tutti gli europei" (COM(2025) 79 final).
(4)    Conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 23 ottobre 2025.
(5)    Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 36).
(6)    Regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio, del 22 dicembre 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L, 2024/223, 10.1.2024).
(7)    Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023).
(8)    https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/834f011b-e464-11ef-be2a-01aa75ed71a1.
(9)

   Dialogo sull'attuazione delle autorizzazioni per i progetti da energia rinnovabile e le relative infrastrutture con il commissario Jørgensen — Commissione europea, https://energy.ec.europa.eu/events/implementation-dialogue-permitting-renewable-energy-projects-and-related-infrastructure-commissioner-2025-06-11_en?prefLang=it&etrans=it.

(10)    Commissione europea, Energia, Pacchetto relativo all'idrogeno e al gas decarbonizzato, https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/hydrogen-and-decarbonised-gas-market_it.
(11)    Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno (GU L, 2024/1788, 15.7.2024).
(12)    Raccolta di informazioni e dati sull'attuazione della direttiva riveduta sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) (2011/92/UE), modificata dalla direttiva 2014/52/UE, relazione finale di Milieu, COWI ed Eunomia per la Commissione europea, marzo 2024, pag. 25.
(13)    https://energy.ec.europa.eu/news/commission-collects-views-preparation-european-grids-package-2025-05-13_it.
(14)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili – Sbloccare l'autentico valore dell'Unione dell'energia per garantire energia pulita, efficiente e a prezzi accessibili a tutti gli europei" (COM(2025) 79 final).
(15)    In particolare all'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno (GU L, 2024/1788, 15.7.2024).
(16)        https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en#paragraph_47059.
(17)    Consiglio dell'Unione Europea, 10279/25.
(18)    [riferimento al regolamento sull'accelerazione delle valutazioni ambientali]
(19)     Dialogo in materia di attuazione sulle valutazioni ambientali e il rilascio di autorizzazioni — Ambiente .
(20)     Dialogo in materia di attuazione sul rilascio di autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile e le relative infrastrutture con il commissario Jørgensen — Commissione europea .
(21)    Comitato europeo delle regioni, relazione annuale 2025 sullo stato delle regioni e delle città nell'Unione europea, ottobre 2025, Stato delle regioni e delle città nell'Unione europea | Comitato europeo delle regioni .
(22)    La relazione finale è disponibile al seguente indirizzo: Technical support for RES policy development and implementation – simplification of permission and administrative procedures for RES installations (RES Simplify) - Ufficio delle pubblicazioni dell'UE .
(23)    Commissione Europea, direzione generale dell'Energia, COWI, Eclareon and Prognos, Monitoring the implementation of the Commission recommendation and guidance on speeding up permit-granting procedures for renewable energy and related infrastructure projects – Final report, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025, https://data.europa.eu/doi/10.2833/2257747 .
(24)     www.ca-res.eu .
(25)    Cfr. nota 18.
(26)    Commissione Europea, direzione generale dell'Energia, Milieu, Bruggeman, V., Vona, L., Moreira, G. et al., Study on national permit granting process applicable to transmission infrastructure projects with a focus on projects of common interest and projects of mutual interest under Chapter III of Regulation (EU) 2022/869 – Overview report, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025,  https://data.europa.eu/doi/10.2833/2566900 .
(27)    GU C, , ELI: .
(28)    GU C, , ELI: .
(29)    Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 36, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2577/oj ).
(30)    Regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio, del 22 dicembre 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L, 2024/223, 10.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/223/oj).
(31)    Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).
(32)    Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj ).
(33)    Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj).
(34)    Raccomandazione (UE) 2024/1343 della Commissione, del 13 maggio 2024, sull'accelerazione delle procedure autorizzative per l'energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati (GU L, 2024/1343, 21.5.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reco/2024/1343/oj ).
(35)    Commissione Europea, direzione generale dell'Energia, COWI, Eclareon and Prognos, Monitoring the implementation of the Commission recommendation and guidance on speeding up permit-granting procedures for renewable energy and related infrastructure projects – Final report, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025, pag. 31.
(36)    WindEurope, Wind energy in Europe – 2024 Statistics and the outlook for 2025-2030.
(37)    Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj).
(38)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj).
(39)    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).
(40)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili – Sbloccare l'autentico valore dell'Unione dell'energia per garantire energia pulita, efficiente e a prezzi accessibili a tutti gli europei" (COM(2025) 79 final).
(41)    Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE, (rifusione) ( GU L, 2024/1788, 15.7.2024 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj ).
(42)    Regolamento(UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ( GU L 152 del 3.6.2022 , pag. 45, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2022/869/oj ).
(43)    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7 , ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj ).
(44)    Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7 , ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj ).
(45)    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7 , ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj )
(46)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ( GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj)
(47)    Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj ).
(48)    Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7 , ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj ).
(49)    Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) ( GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj).
(50)    Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE, (rifusione) ( GU L, 2024/1788, 15.7.2024 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj ).
(51)

   Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") ( GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1 , ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj ).

(52)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(53)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(54)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(55)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(56)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(57)    Gli importi per il periodo successivo al 2027 sono indicativi e non pregiudicano l'esito dei negoziati in corso sul prossimo QFP.
(58)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(59)    The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.
(60)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(61)    Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".
(62)    Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.
(63)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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