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Document 52025PC0990R(01)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione

COM/2025/990 final/2

Bruxelles, 16.3.2026

COM(2025) 990 final/2

2025/0418(COD)

ADDENDUM
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Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2026) 67 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il Green Deal europeo fissa l'obiettivo di rendere l'Unione europea climaticamente neutra entro il 2050. Nel 2025 la Commissione europea ha proposto un obiettivo di riduzione del 90 % delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990.  L'obiettivo proposto tiene pienamente conto dell'attuale contesto economico, sociale e geopolitico in linea con la bussola per la competitività dell'UE3 e il patto per l'industria pulita4. Mira a garantire la prevedibilità e la stabilità necessarie per gli investimenti nella transizione dell'UE verso l'energia pulita e per stimolare la competitività industriale. 

La direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ("direttiva EU ETS") continua a essere uno strumento centrale per ridurre le emissioni industriali di gas a effetto serra attraverso la fissazione del prezzo del carbonio e la graduale riduzione del massimale di emissioni a livello dell'Unione. Il regolamento (UE) 2023/956 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ("CBAM") integra tale quadro affrontando il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio connesso alle importazioni di determinate merci ad alta intensità nell'Unione.

Con l'avanzare dell'eliminazione graduale dell'assegnazione gratuita nell'ambito dell'EU ETS tra il 2026 e il 2034, i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio possono rimanere in alcuni casi e per determinate merci. Questo rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio potrebbe ridurre l'efficacia ambientale della politica climatica dell'Unione se la riduzione delle emissioni nell'Unione portasse a un aumento delle emissioni al di fuori dell'Unione.

La presente proposta legislativa istituisce un fondo dell'Unione che fornisce un sostegno finanziario mirato alle industrie ad alta intensità energetica esposte a un maggiore rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Il Fondo sostiene la transizione dell'industria dell'Unione verso processi di produzione climaticamente neutri, riducendo in tal modo la sua esposizione alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e contribuendo a mantenere l'integrità ambientale dell'EU ETS garantendo che la fissazione del prezzo del carbonio porti a riduzioni reali delle emissioni. Il sostegno concesso dal Fondo sarà subordinato agli investimenti nella decarbonizzazione.

Il Fondo contribuisce in tal modo agli obiettivi dell'articolo 191 TFUE, in particolare alla prevenzione dei danni ambientali e alla promozione di misure a livello dell'Unione per affrontare i problemi ambientali transfrontalieri quali i cambiamenti climatici.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta integra i quadri dell'EU ETS e del CBAM. Essa non modifica ma integra i meccanismi istituiti da tali strumenti prevedendo una misura finanziaria transitoria e mirata per affrontare determinati rischi in attesa della soluzione a lungo termine che sarà delineata nella proposta di revisione dell'EU ETS nel 2026. La proposta presenta un ambito di applicazione e una durata limitati per evitare sovrapposizioni con la proposta di revisione dell'EU ETS prevista per il 2026 e per garantire la disciplina di bilancio.

È inoltre coerente con gli obiettivi di altri fondi dell'Unione, quali il Fondo per l'innovazione e il Fondo sociale per il clima, che sostengono la decarbonizzazione della produzione nell'Unione.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Gli obblighi amministrativi, compresi gli obblighi di comunicazione, svolgono un ruolo fondamentale nel garantire una corretta applicazione e un monitoraggio adeguato della legislazione. In generale i loro costi sono ampiamente compensati dai benefici che apportano. Tuttavia gli obblighi di comunicazione possono anche imporre oneri sproporzionati ai portatori di interessi, in particolare alle PMI e alle microimprese.

La Commissione ha definito un programma di semplificazione in diverse comunicazioni nel 2025 1 , a seguito della pubblicazione della relazione Draghi. La Commissione ha realizzato uno sforzo di semplificazione senza precedenti per centrare gli obiettivi strategici concordati nel modo più semplice, meglio mirato, più efficace e meno oneroso possibile.

La presente proposta è coerente con il programma di semplificazione dell'Unione e con l'impegno di ridurre gli oneri amministrativi superflui per le autorità pubbliche e i beneficiari. La struttura di governance e di gestione del Fondo è concepita per ridurre al minimo le duplicazioni con gli strumenti dell'Unione esistenti, in particolare l'EU ETS, e per sfruttare appieno le capacità amministrative esistenti a livello nazionale e dell'Unione. Semplifica inoltre le procedure basandosi su un unico invito a presentare candidature.

Infine la proposta è intesa a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 ("regolamento finanziario") 2 . La Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Corte dei conti europea e, se del caso, la Procura europea (EPPO) avranno il potere di esercitare le rispettive competenze di indagine e azione penale per quanto riguarda l'uso delle risorse del Fondo.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") nel settore della protezione dell'ambiente. Conformemente a tale articolo, l'Unione contribuisce al perseguimento, tra l'altro, dei seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. La proposta persegue tali obiettivi ambientali promuovendo la decarbonizzazione, prevenendo la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e garantendo in tal modo l'efficacia ambientale della politica climatica dell'Unione.

La proposta si basa inoltre sull'articolo 322, paragrafo 1, TFUE, che costituisce la base giuridica per l'adozione delle regole finanziarie che stabiliscono le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio dell'Unione e al controllo dell'esecuzione del bilancio. Poiché la proposta stabilisce norme sul finanziamento, sulla gestione e sul controllo di un fondo dell'Unione, è opportuno includere l'articolo 322, paragrafo 1, TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

È necessaria un'azione a livello dell'Unione per affrontare i rischi summenzionati in modo coerente in tutti gli Stati membri. Le misure a livello nazionale potrebbero portare a un sostegno non coordinato in tutta l'Unione, con conseguenti distorsioni nel mercato interno e un indebolimento dell'efficacia complessiva dell'EU ETS.

Proporzionalità

Data la natura transfrontaliera dell'azione per il clima e la necessità di una risposta coerente dell'Unione, la proposta è proporzionata all'obiettivo perseguito. Introduce un meccanismo di sostegno mirato e limitato dell'Unione, concepito unicamente per perseguire i suddetti obiettivi. Essa non va al di là di quanto necessario per salvaguardare l'integrità ambientale della politica climatica dell'Unione e per garantire che le riduzioni delle emissioni conseguite all'interno dell'Unione non siano compensate da aumenti nei paesi terzi. L'ambito di applicazione è limitato ai settori contemplati dal regolamento CBAM. Il sostegno è subordinato a progetti che dimostrino un chiaro contributo alla decarbonizzazione industriale. La dotazione finanziaria è limitata e vincolata a un bilancio limitato in relazione alle entrate del CBAM, garantendo la disciplina di bilancio. La proposta si basa inoltre sulle strutture amministrative e sulle modalità di monitoraggio esistenti, mantenendo in tal modo gli oneri amministrativi al minimo necessario per tutte le parti (la Commissione, le autorità competenti degli Stati membri e le imprese dell'UE).

Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento è lo strumento più appropriato per garantire un'attuazione uniforme del regime di sostegno in tutti gli Stati membri e prevenire approcci nazionali divergenti che potrebbero compromettere il funzionamento coerente dell'EU ETS. Un regolamento stabilisce norme direttamente applicabili in materia di ammissibilità, finanziamento, governance e monitoraggio, garantendo in tal modo la certezza del diritto sia per gli Stati membri in quanto beneficiari che per i gestori in quanto beneficiari finali, mentre strumenti alternativi quali raccomandazioni o direttive non fornirebbero il livello richiesto di armonizzazione o tempestività.

Inoltre gli obiettivi perseguiti dalla presente proposta non possono essere raggiunti mediante l'adozione di misure di esecuzione in assenza di un'adeguata base giuridica per agire.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La proposta si basa sull'esperienza acquisita nell'attuazione degli strumenti dell'EU ETS e del CBAM.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha consultato i rappresentanti dell'industria in merito al piano per una misura di sostegno prima della proposta, anche attraverso un dialogo ad alto livello. Tramite le attività di consultazione la Commissione ha informato i portatori di interessi in merito alla misura di sostegno prevista, compresi i piani per la sua concezione generale e le riflessioni sull'ammissibilità al sostegno e sulle condizioni che dovrebbero essere soddisfatte per riceverlo.

Assunzione e uso di perizie

La proposta è stata elaborata a seguito di un processo di controllo interno delle disposizioni e degli strumenti esistenti. Si basa sull'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione ambientale dell'Unione, in particolare dell'EU ETS.

Valutazione d'impatto

La presente proposta è accompagnata da un documento analitico, il documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD), che accompagna la proposta 3 . Questo documento analitico descrive in che modo l'ammissibilità al sostegno temporaneo agli investimenti per la decarbonizzazione proposto sia stata specificamente mirata alla produzione di merci con un livello elevato di rischi residui di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, al fine di essere proporzionata e di evitare distorsioni del mercato. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione analizza inoltre le condizioni di decarbonizzazione che limitano l'onere amministrativo della nuova misura, anche sfruttando le infrastrutture amministrative già esistenti e i dati comunicati ai fini dell'assegnazione gratuita nell'ambito dell'EU ETS.

Efficienza normativa e semplificazione

Come indicato in precedenza, la proposta è pienamente in linea con il programma di semplificazione della Commissione. Evitando oneri inutili, la proposta riflette la natura temporanea e la portata limitata del sostegno. Contribuisce pertanto a un'attuazione più efficiente, a una maggiore chiarezza giuridica e a una riduzione dei costi di conformità, in linea con i principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" e con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio.

La proposta è coerente con gli obiettivi del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione della Commissione (REFIT). È stato concepito per ridurre al minimo gli oneri normativi utilizzando, ove possibile, le strutture esistenti, comprese quelle dell'EU ETS. Non crea nuove strutture o organi amministrativi permanenti. La proposta migliora pertanto la coerenza normativa, rafforza l'efficacia ambientale e limita i costi amministrativi per le autorità pubbliche e i beneficiari.

Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare contribuisce all'obiettivo di un elevato livello di tutela dell'ambiente conformemente al principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il Fondo sarà finanziato dai contributi degli Stati membri. Ciascun contributo corrisponderà al 25 % delle entrate che lo Stato membro ha riscosso dalla vendita dei certificati CBAM ai dichiaranti CBAM autorizzati stabiliti nel suo territorio a decorrere dal 1º febbraio 2027. Ciò corrisponde alla quota che gli Stati membri tratterranno e non pregiudica la proposta della Commissione di considerare il 75 % delle entrate del CBAM come una nuova risorsa propria del bilancio dell'Unione 4 . Tale disposizione è pertanto compatibile con il processo legislativo in corso in materia di risorse proprie.

Il Fondo sarà attuato in regime di gestione diretta dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri. Le risorse provenienti dai contributi degli Stati membri copriranno i costi di attuazione del Fondo. L'impatto della presente proposta sul bilancio dell'Unione è valutato nella scheda finanziaria e digitale legislativa che accompagna la presente proposta.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione del Fondo sarà soggetta a monitoraggio per garantire che consegua gli obiettivi ambientali previsti e operi conformemente ai principi di sana gestione finanziaria. La Commissione raccoglierà e analizzerà i dati forniti dagli Stati membri e dai beneficiari sulle domande e sull'erogazione dei fondi per Stato membro, settore, merci e impianti, nonché sul rispetto dei requisiti per le misure di decarbonizzazione. La Commissione adotterà atti di esecuzione intesi a stabilire le norme in materia di monitoraggio al fine di garantire la coerenza in tutta l'Unione. In linea con il regolamento finanziario e con i principi dell'Unione per legiferare meglio, i risultati del monitoraggio confluiranno nella valutazione del Fondo che la Commissione presenterà al Consiglio dell'UE e al Parlamento europeo.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente sezione fornisce una breve panoramica di ciascuna delle principali disposizioni della proposta.

L'articolo 1 istituisce il Fondo e specifica il periodo per il quale fornirà sostegno finanziario.

L'articolo 2 stabilisce le definizioni pertinenti utilizzate nel regolamento per garantire la certezza del diritto e la coerenza.

L'articolo 3 specifica che il Fondo deve essere finanziato dai contributi degli Stati membri e che tali contributi corrisponderanno al 25 % delle entrate CBAM riscosse dagli Stati membri quando vendono i certificati CBAM ai dichiaranti CBAM autorizzati a norma dell'articolo 20 del regolamento CBAM. Una clausola di scarto di garanzia limita l'uso delle entrate alle effettive esigenze di finanziamento del Fondo.

L'articolo 4 stabilisce la struttura di governance del Fondo. Prevede che la Commissione attui il Fondo, garantendo un'applicazione coerente in tutta l'Unione. Delinea inoltre il contenuto e fissa il termine per il riesame del Fondo da parte della Commissione.

L'articolo 5 prevede la designazione delle autorità degli Stati membri responsabili dell'attuazione della misura a livello nazionale.

L'articolo 6 definisce le merci che beneficiano del sostegno. Limita l'ammissibilità alla produzione di merci specifiche soggette a un maggiore rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Stabilisce inoltre le condizioni alle quali gli Stati membri possono chiedere che la produzione di ulteriori merci sia ammissibile al sostegno.

L'articolo 7 descrive i tipi di attività di decarbonizzazione che un gestore ammissibile dovrà svolgere per beneficiare del sostegno, come gli investimenti in tecnologie a basse emissioni di carbonio.

Gli articoli 8 e 9 stabiliscono le norme e le procedure in base alle quali sarà concesso il sostegno. Stabiliscono inoltre i compiti e le norme che le autorità nazionali competenti devono applicare nel trattamento delle domande, comprese le modalità di calcolo del sostegno per ciascun beneficiario finale.

Gli articoli 10 e 11 stabiliscono i compiti e le norme che la Commissione deve applicare nell'esame delle informazioni e dei calcoli forniti dalle autorità nazionali competenti, anche per quanto riguarda la decisione di erogare il sostegno.

L'articolo 12 garantisce che il Fondo sia soggetto alle garanzie previste dal regolamento finanziario. Conferma le competenze della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti e, se del caso, dell'EPPO a svolgere audit, indagini e azioni penali.

L'articolo 13 stabilisce le norme che devono essere applicate dai beneficiari del sostegno.

L'articolo 14 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare o modificare elementi non essenziali del regolamento, in particolare per quanto riguarda le norme dettagliate in materia di ammissibilità, le metodologie tecniche e i requisiti di monitoraggio e verifica, conformemente all'articolo 290 TFUE.

L'articolo 15 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 182/2011. Tali atti definiranno norme dettagliate in materia di attuazione e governance del Fondo, valutazione, monitoraggio, comunicazione e controllo.

L'articolo 16 stabilisce la data di entrata in vigore e la durata di applicazione delle disposizioni.

2025/0418 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 5 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 6 ,

visto il parere della Corte dei conti,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 7 ,

considerando quanto segue:

1)L'Unione si è impegnata a conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030, in linea con il Green Deal europeo 8 e la normativa europea sul clima 9 . Il patto per l'industria pulita, come indicato nella comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2025 10 , sottolinea la necessità di allineare la competitività industriale all'ambizione in materia di clima, garantendo che la transizione verso un'economia climaticamente neutra sia giusta ed economicamente resiliente.

2)Gli obiettivi ambientali dell'Unione di cui all'articolo 191 del trattato comprendono la salvaguardia e il miglioramento della qualità dell'ambiente e la promozione di misure a livello internazionale per affrontare le sfide ambientali globali. Sono perseguiti, tra l'altro, attraverso strumenti di fissazione del prezzo del carbonio, come il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione ("EU ETS") istituito dalla direttiva 2003/87/CE 11 . Nel caso dei partner internazionali dell'Unione che hanno approcci politici notevolmente inferiori al livello di ambizione dell'Unione in materia di clima, la produzione nei paesi terzi non è soggetta a vincoli comparabili in materia di carbonio. Questa asimmetria rischia di incentivare la delocalizzazione della produzione di beni ad alta intensità di carbonio, un fenomeno noto come rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, che comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni della direttiva 2003/87/CE. Tale delocalizzazione può portare, in ultima analisi, a un aumento complessivo delle emissioni globali di gas a effetto serra, compromettendo in tal modo l'integrità ambientale e l'efficacia della politica climatica dell'Unione.

3)Il patto per l'industria pulita sottolinea la necessità di sostegno finanziario, prevedibilità normativa e innovazione per consentire alle industrie ad alta intensità energetica di decarbonizzarsi senza comprometterne la competitività, in particolare nei settori esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio costituisce un obiettivo ambientale direttamente collegato all'efficacia degli strumenti di riduzione delle emissioni su cui si basa la politica climatica dell'Unione. Un sostegno finanziario mirato può contribuire a garantire che le riduzioni delle emissioni siano conseguite all'interno dell'Unione attraverso la decarbonizzazione dell'attività industriale, piuttosto che attraverso la delocalizzazione in giurisdizioni con requisiti ambientali inferiori che comportano un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

4)Le industrie ad alta intensità energetica disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE internalizzano progressivamente il costo delle loro emissioni di gas a effetto serra. La riduzione del tetto massimo di emissioni a livello dell'Unione, combinata con la graduale eliminazione dell'assegnazione gratuita prevista da tale direttiva, richiede adeguamenti rapidi e costosi da parte delle industrie disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, aumentando in tal modo il rischio a breve termine di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 non previene completamente tale rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, che dovrebbe pertanto essere affrontato mediante misure supplementari che sostengano la transizione e promuovano la decarbonizzazione dei settori industriali.

5)Al fine di incentivare l'azione di decarbonizzazione industriale, è opportuno istituire uno strumento di finanziamento dell'Unione, il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione ("Fondo"), che fornisca un sostegno finanziario temporaneo ai gestori nei settori ad alta intensità di carbonio che sono soggetti al rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, garantendo che gli sforzi di decarbonizzazione all'interno dell'Unione siano preservati e che gli incentivi alla riduzione delle emissioni rimangano efficaci. Tale sostegno dovrebbe essere strettamente limitato a quanto necessario per attenuare tale rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, essere proporzionato ed essere subordinato a progressi dimostrabili nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

6)Le entrate generate dalla vendita di certificati CBAM a norma del regolamento (UE) 2023/956 saranno riscosse dagli Stati membri. Nell'ambito della proposta relativa a una nuova decisione sulle risorse proprie 13 , la Commissione ha proposto per il prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034 che il 75 % delle entrate derivanti dalla vendita dei certificati CBAM confluisca nel bilancio dell'UE come risorsa propria 14 . Al fine di garantire i finanziamenti necessari, il Fondo dovrebbe essere finanziato dal rimanente 25 % delle entrate derivanti dalla vendita dei certificati, che dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne allo scopo di coprire gli impegni a erogare sostegno finanziario ai beneficiari finali del Fondo e i costi amministrativi sostenuti dalla Commissione per la gestione del Fondo. È necessario prevedere una deroga all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 per assegnare al Fondo la quota appropriata delle entrate generate dalla vendita dei certificati CBAM a norma del regolamento (UE) 2023/956 come entrate con destinazione specifica esterne.

7)Le risorse del Fondo dovrebbero essere utilizzate solo per coprire gli impegni a erogare un sostegno finanziario ai beneficiari finali e i costi amministrativi del Fondo. Le eventuali entrate non utilizzate dovrebbero essere restituite agli Stati membri in proporzione del loro contributo al Fondo. A tal fine è necessario prevedere una deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

8)Negli anni 2028 e 2029 il Fondo dovrebbe fornire sostegno finanziario ai beneficiari finali per far fronte alla loro esposizione al rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, determinabile sulla base del periodo di riferimento biennale della produzione 2026-2027. Data la necessità di garantire la continuità degli sforzi di decarbonizzazione e di affrontare i restanti rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e il fatto che le entrate del CBAM diventeranno disponibili solo nel 2028, è opportuno consentire che il sostegno a norma del presente regolamento copra azioni intraprese prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/2509. Tale ammissibilità retroattiva è strettamente limitata alle azioni che contribuiscono agli obiettivi ambientali del presente regolamento.

9)Limitando il periodo di sostegno iniziale a due anni, il Fondo dovrebbe fornire un sostegno a breve termine in attesa di un riesame completo del modo migliore per affrontare la questione del rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a partire dal 2028, nel contesto del riesame previsto dell'EU ETS. Il carattere transitorio del Fondo esclude qualsiasi interpretazione secondo cui esso possa costituire un precedente, un modello o un punto di riferimento per il riesame dell'EU ETS. Di conseguenza, l'esistenza, il funzionamento o la cessazione del Fondo non crea alcuna aspettativa, giuridica o di altro tipo, in merito al riesame dell'EU ETS.

10)Data la natura temporanea del Fondo, la sua governance dovrebbe essere efficiente in termini di costi e ridurre al minimo, per quanto possibile, l'onere amministrativo sia per i beneficiari finali del sostegno finanziario che per le autorità competenti degli Stati membri. È pertanto opportuno prevedere un unico invito a presentare candidature nel 2028 per il periodo di riferimento della produzione 2026-2027.

11)Al fine di consentire una procedura razionalizzata ed efficiente, il Fondo dovrebbe essere attuato in regime di gestione diretta dalla Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 . Tale approccio dovrebbe sfruttare le relazioni consolidate tra gli Stati membri e i gestori, tenendo conto delle specificità locali e delle disposizioni esistenti, per garantire sia la valutazione tempestiva delle domande sia il pagamento efficiente del sostegno finanziario ai beneficiari finali. Inoltre, il termine per la presentazione delle domande e i documenti da presentare dovrebbero essere allineati agli obblighi già incombenti ai gestori che ricevono quote a titolo gratuito a norma degli articoli 22 bis e 22 ter del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione 17 e degli articoli 3 e 3 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione 18 .

12)Il Fondo dovrebbe in particolare contribuire all'obiettivo di decarbonizzazione fornendo sostegno ai gestori di impianti EU ETS che producono merci esposte al più elevato rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel breve termine. Tali merci dovrebbero essere selezionate tenendo conto sia delle loro emissioni sia dell'esposizione alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, utilizzando l'approccio seguito per determinare l'elenco relativo alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per l'EU ETS come punto di partenza e orientando la misura verso le merci che rimangono maggiormente a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sulla base di un indicatore obiettivo.

13)L'esposizione al rischio delle merci con un basso rapporto tra valore e peso potrebbe variare notevolmente da uno Stato membro all'altro. Per tenere conto delle caratteristiche specifiche delle merci con un basso rapporto tra valore e peso per quanto riguarda il rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, è opportuno istituire un meccanismo di partecipazione. Mentre le merci di cui all'allegato mostrano un'esposizione particolarmente elevata a livello dell'Unione, tale meccanismo di partecipazione dovrebbe tenere conto delle circostanze nazionali. È opportuno prevedere un meccanismo di partecipazione che consenta agli Stati membri di assoggettare alla misura proposta determinati codici della nomenclatura combinata ("codici NC") a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 19 , a condizione che possano dimostrare che i criteri di selezione utilizzati per definire le merci di cui all'allegato del presente regolamento sono soddisfatti a livello nazionale.

14)Per garantire che il sostegno finanziario produca l'effetto di incentivare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, tale sostegno dovrebbe essere soggetto a condizioni oggettive, non discriminatorie e prestabilite. Per ridurre gli oneri amministrativi, le condizioni dovrebbero basarsi sul quadro amministrativo esistente istituito per l'assegnazione gratuita nell'ambito dell'EU ETS. Al fine di allineare le condizioni all'attuale procedura di domanda di assegnazione gratuita, il sostegno finanziario dovrebbe essere subordinato alla dimostrazione dell'attuazione delle raccomandazioni incluse negli audit energetici o in misure equivalenti o a un impegno giuridico assunto per gli investimenti volti a conseguire gli obiettivi e i traguardi intermedi indicati in un piano di neutralità climatica. Per consentire di ridurre le emissioni nel modo più efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi, i beneficiari dovrebbero poter scegliere di investire il loro sostegno nei progetti più adatti alla loro situazione individuale.

15)In seguito alla presentazione delle domande, è opportuno stabilire la metodologia di calcolo del sostegno finanziario da parte delle autorità competenti designate dagli Stati membri. Tale calcolo dovrebbe tenere conto della media annuale dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d'asta per gli anni 2026 e 2027, in quanto tali anni sono gli anni di riferimento per i quali è concesso il sostegno e riflettono più accuratamente il costo inerente al rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. A seguito dei calcoli, le autorità competenti dovrebbero fornire alla Commissione un elenco che identifichi tutti i beneficiari e il rispettivo sostegno finanziario calcolato.

16)Una volta verificati i calcoli forniti dalle autorità nazionali competenti, la Commissione dovrebbe adottare una decisione che stabilisca l'importo assegnato a ciascuno Stato membro, specificando gli importi da versare a ciascun beneficiario finale nello Stato membro. Tale decisione dovrebbe costituire un impegno giuridico nei confronti dei beneficiari finali ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 . La Commissione dovrebbe erogare alle autorità nazionali competenti l'importo assegnato a ciascuno Stato membro, corrispondente al sostegno finanziario fornito ai beneficiari finali in tale Stato membro. Le autorità competenti dovrebbero quindi erogare tempestivamente il sostegno ai rispettivi beneficiari finali.

17)Al fine di garantire la prevenzione, l'individuazione e la lotta contro le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e altre irregolarità che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno che la Commissione, la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dispongano dei poteri loro conferiti dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 e dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per svolgere audit e indagini riguardanti l'uso dei fondi dell'Unione a norma del presente regolamento. Per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio 22 , la Procura europea (EPPO) dovrebbe indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

18)Al fine di integrare elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per stabilire norme relative al calcolo e alla riscossione del contributo di ciascuno Stato membro alle risorse assegnate al Fondo, all'attuazione del Fondo, compresi gli obblighi di comunicazione e monitoraggio, e alle condizioni di ammissibilità delle merci che presentano un basso rapporto tra valore e peso e sono soggette a un maggiore rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a livello nazionale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 23 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

19)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire norme riguardanti i requisiti procedurali e le prove che i richiedenti devono presentare, la procedura di domanda e le responsabilità e gli obblighi di monitoraggio e comunicazione dei beneficiari finali.

20)I poteri relativi ai requisiti procedurali e alle prove che i richiedenti devono presentare, alla procedura di domanda e alle responsabilità e agli obblighi di monitoraggio dei beneficiari finali dovrebbero essere esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 . Per l'adozione di tali atti di esecuzione è opportuno far ricorso alla procedura d'esame.

21)Poiché gli obiettivi del presente regolamento per affrontare i rimanenti rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in modo coerente, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione per evitare un sostegno non coordinato in tutta l'Unione, con conseguenti distorsioni del mercato interno e un indebolimento dell'efficacia complessiva dell'EU ETS, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.Il presente regolamento istituisce il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione (il "Fondo") e ne stabilisce la governance, le norme finanziarie di attuazione, le risorse e la portata del sostegno.

2.Il Fondo fornisce sostegno finanziario nel periodo 2028-2029 per far fronte al rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio associato alle merci ad alta intensità di carbonio prodotte da gestori ammissibili di impianti nel periodo 2026-2027.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)"impianto": un impianto quale definito all'articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE;

b)"gestore": qualsiasi persona, quale definita all'articolo 3, lettera f), della direttiva 2003/87/CE, che svolge una o più attività elencate nell'allegato I della stessa direttiva e produce le merci di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2023/956;

c)"merce ammissibile": una qualsiasi delle merci elencate nell'allegato;

d)"autorità competente": l'autorità designata da uno Stato membro conformemente all'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE;

e)"beneficiario finale": un gestore che riceve un sostegno finanziario a norma del presente regolamento.

Articolo 3

Risorse del Fondo

1.Il Fondo è finanziato dai contributi degli Stati membri.

2.Tali contributi corrispondono al 25 % delle entrate che ciascuno Stato membro ha riscosso dalla vendita dei certificati CBAM a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/956 in relazione alle emissioni incorporate dichiarate per il 2026 e il 2027.

3.Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli importi annui esatti del contributo al Fondo per gli anni 2026 e 2027 rispettivamente entro il 31 dicembre 2027 e il 31 dicembre 2028. Gli Stati membri trasferiscono al Fondo un importo monetario corrispondente all'importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo rispettivamente entro il 31 marzo 2028 e il 31 marzo 2029. Gli importi versati a titolo di contributo costituiscono un'entrata con destinazione specifica per il Fondo conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. In deroga a tale disposizione, gli importi versati a titolo di contributo costituiscono entrate con destinazione specifica esterne.

4.Le entrate rimanenti dopo l'erogazione integrale del finanziamento ai beneficiari finali e il pagamento dei costi amministrativi del Fondo non sono automaticamente riportate per essere utilizzate dal Fondo. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la Commissione restituisce le entrate eccedenti agli Stati membri in proporzione al loro contributo finanziario al Fondo.

5.Le spese amministrative sostenute dalla Commissione per l'attuazione del Fondo sono coperte dalle risorse di cui al paragrafo 1.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le disposizioni e le modalità necessarie per il calcolo e la riscossione del contributo di ciascuno Stato membro alle risorse assegnate al Fondo a norma del presente articolo, compresi i pertinenti obblighi di comunicazione.

Articolo 4

Attuazione del Fondo

1.Il Fondo è attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e in conformità delle altre norme pertinenti adottate a norma dell'articolo 322 TFUE, compreso il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le disposizioni e le modalità relative all'attuazione del Fondo, compresi gli obblighi di comunicazione e monitoraggio.

3.Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle spese finanziate dal Fondo. Tale relazione contiene almeno una ripartizione dettagliata dei fondi erogati dal Fondo e delle domande per Stato membro, settore, merci e impianti, nonché una valutazione del Fondo.

Articolo 5

Autorità competenti

Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente per l'espletamento delle funzioni e dei compiti derivanti dal presente regolamento e ne informa la Commissione.

La Commissione mette a disposizione del pubblico un elenco di tutte le autorità competenti.

Articolo 6

Ammissibilità

1.Il gestore di un impianto che produce merci elencate nell'allegato, rientranti nei codici della nomenclatura combinata ("NC") di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87, può beneficiare di un sostegno finanziario a norma dell'articolo 9 e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7.

2.Il gestore di un impianto che produce merci non elencate nell'allegato, che presentano un basso rapporto tra valore e peso e sono soggette a un maggiore rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a livello nazionale quale definito nell'atto delegato adottato conformemente al paragrafo 3, su decisione della Commissione a seguito di una richiesta motivata di uno Stato membro, è ammissibile a ricevere sostegno finanziario a norma dell'articolo 9 fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo un indicatore che determini l'aumento del rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di cui al paragrafo 2 e un elenco delle merci determinato sulla base di tale indicatore, le condizioni che i gestori devono soddisfare per ricevere il sostegno finanziario, oltre a quelle di cui all'articolo 7, e la procedura per presentare la richiesta di cui al primo comma.

Articolo 7

Condizionalità

1.Se è soggetto all'obbligo di effettuare un audit energetico in modalità indipendente o nel quadro di un sistema di gestione dell'energia o di un sistema di gestione ambientale certificato, l'operatore riceve sostegno finanziario dal Fondo a condizione che dimostri in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)tutte le raccomandazioni di cui all'articolo 11 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 sono state attuate;

b)il tempo di ammortamento per eventuali investimenti rimanenti è superiore a cinque anni;

c)i costi di attuazione delle raccomandazioni di cui alla lettera a) sono sproporzionati e il gestore dimostra un impegno giuridico ai sensi dell'articolo 3 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 per gli investimenti che attuano altre misure che porteranno a riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equivalenti a quelle raccomandate dalla relazione di audit o dal sistema di gestione dell'energia certificato per l'impianto interessato.

2.Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applicano anche ai gestori che non sono soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico, a condizione che il loro audit energetico sia conforme ai criteri minimi di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2023/1791.

3.In alternativa ai paragrafi 1 e 2, un gestore riceve sostegno finanziario dal Fondo a condizione che dimostri un impegno giuridico ai sensi dell'articolo 3 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, assunto per investimenti volti a conseguire i traguardi e gli obiettivi indicati in un piano di neutralità climatica e che sia almeno equivalente all'importo del sostegno richiesto a norma del presente regolamento.

Articolo 8

Domanda di sostegno, trattamento delle domande e valutazioni dell'autorità competente

1.Il gestore di un impianto che produce merci ammissibili al sostegno finanziario può presentare una domanda per tale sostegno a titolo del Fondo entro il 31 marzo 2028. Tale domanda è presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il gestore dell'impianto e riguarda i due anni di applicazione del Fondo.

2.La domanda presentata a norma del paragrafo 1 è corredata dei seguenti elementi specifici:

a)per tutti i gestori, una relazione sui dati di produzione che integri le relazioni verificate sul livello di attività per il 2026 e il 2027 presentate a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, fornendo i dati di produzione necessari per verificare l'ammissibilità al sostegno finanziario;

b)per i gestori che intendono soddisfare i requisiti di condizionalità di cui all'articolo 7, paragrafo 1 o 2:

i)    una relazione di verifica che confermi, durante la verifica delle relazioni annuali sul livello di attività per gli anni 2026 e 2027 a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 o 2;

ii)    se del caso, prove documentali dell'impegno giuridico ai sensi dell'articolo 3 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 per l'investimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e prove documentali del fatto che l'investimento porterà a riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit o dal sistema di gestione dell'energia certificato per l'impianto interessato;

c)per i gestori che intendono soddisfare i requisiti di condizionalità di cui all'articolo 7, paragrafo 3:

i)    una relazione verificata sulla neutralità climatica a norma dell'articolo 3 ter del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, che sia stata riconosciuta soddisfacente a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione 26 ; o, per i gestori che presentano per la prima volta un piano di neutralità climatica, un piano di neutralità climatica per le loro attività contemplate dalla direttiva 2003/87/CE conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441;

ii)    le prove documentali dell'impegno giuridico ai sensi dell'articolo 3 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 per l'investimento di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e le prove documentali del fatto che l'investimento porta al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi indicati nel più recente piano di neutralità climatica conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire ulteriormente i dettagli relativi ai requisiti procedurali, ai documenti e alle prove presentati nell'ambito della procedura di domanda per beneficiare del sostegno finanziario del Fondo, in particolare i contenuti minimi da presentare nell'ambito della relazione sui dati di produzione e le prove documentali dell'impegno giuridico ai sensi dell'articolo 3 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

4.L'autorità competente valuta la documentazione fornita a norma del paragrafo 2. Sulla base di tale valutazione, l'autorità competente decide se le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 sono state soddisfatte. Essa recupera i fondi se le condizioni non sono state soddisfatte e, se necessario, avvia azioni legali al riguardo.

5.Entro il 30 giugno 2028 un'autorità competente fornisce alla Commissione un elenco che identifica tutti i richiedenti che soddisfano le condizioni stabilite a norma del paragrafo 4, i rispettivi impianti e il livello di sostegno calcolato a norma dell'articolo 9.

Articolo 9

Calcolo del sostegno da parte delle autorità competenti

1.Le autorità competenti valutano e calcolano l'importo del sostegno finanziario da fornire ai gestori ammissibili per la produzione di ciascuna delle merci elencate nell'allegato, sulla base del quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito gradualmente eliminato. Tale quantitativo di quote è calcolato conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2019/331 e tiene conto della decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, di tale regolamento. Per ottenere il valore finanziario del sostegno, il quantitativo di quote gratuite è adeguato alla quota di produzione (in volume) delle merci elencate nell'allegato e moltiplicato per la media annuale dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d'asta comune nel 2026 e nel 2027, conformemente alle procedure di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2830.

2.Il sostegno finanziario totale concesso dal Fondo a tutti i beneficiari finali non supera le risorse del Fondo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ridotte dei costi amministrativi sostenuti dalla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 5.

Articolo 10

Decisione di esborso della Commissione

1.Una volta ricevuto l'elenco di cui all'articolo 8, paragrafo 5, la Commissione:

a)esamina il calcolo effettuato dalle autorità competenti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1;

b)valuta l'inclusione di ciascun gestore e impianto nell'elenco;

c)valuta le informazioni presentate in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2;

d)determina i singoli importi del sostegno finanziario da concedere a ciascun beneficiario finale.

2.La Commissione riduce proporzionalmente l'importo del sostegno da concedere a ciascun beneficiario finale a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, qualora sia necessario per conformarsi all'articolo 9, paragrafo 2.

3.Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione di esecuzione sul sostegno finanziario ai gestori in funzione della disponibilità delle risorse del Fondo. Tale decisione costituisce una decisione di finanziamento a termini dell'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. La notifica di tale decisione all'autorità competente interessata costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

4.La decisione di cui al paragrafo 3 stabilisce l'importo totale da trasferire al rispettivo Stato membro, l'elenco dei beneficiari finali del sostegno finanziario e l'importo per ciascun destinatario.

Articolo 11

Erogazione del sostegno finanziario

1.A seguito dell'adozione della decisione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, la Commissione eroga alle autorità competenti l'importo totale stabilito in tale decisione. In deroga all'articolo 196, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la Commissione può anche versare un sostegno per investimenti e produzioni, anche se già completati.

2.Entro un mese dal ricevimento del finanziamento da parte della Commissione e al più tardi il 31 dicembre 2029, le autorità competenti erogano ai beneficiari finali il sostegno finanziario concesso dalla Commissione ai sensi delle decisioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e ne informano la Commissione immediatamente dopo l'erogazione.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.Gli Stati membri, in quanto beneficiari di fondi a titolo del Fondo, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e garantire che l'utilizzo delle dotazioni finanziarie sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la lotta contro la frode, la corruzione, i conflitti di interessi e tutte le altre irregolarità che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine gli Stati membri adottano le misure necessarie per il recupero degli importi indebitamente versati. Gli Stati membri si basano sui loro sistemi nazionali di gestione del bilancio, di controllo e di recupero.

2.Le decisioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, contemplano i seguenti obblighi a carico degli Stati membri:

a)gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire, individuare e contrastare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e tutte le altre irregolarità che ledono gli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e intraprendono azioni legali per recuperare i fondi spesi indebitamente o oggetto di appropriazione indebita;

b)gli Stati membri conservano i dati relativi al nome di tutti i beneficiari finali delle dotazioni finanziarie, ai loro numeri di partita IVA o numeri di identificazione fiscale e all'importo delle dotazioni finanziarie a titolo del Fondo;

c)gli Stati membri autorizzano espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO a esercitare i loro diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2059 e impongono a tutti i beneficiari finali del sostegno finanziario l'obbligo di autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i loro diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2059 e a imporre obblighi analoghi a tutti i beneficiari finali dei fondi erogati;

d)gli Stati membri conservano la documentazione a norma dell'articolo 133 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;

e)gli Stati membri autorizzano espressamente la Commissione a ridurre proporzionalmente il sostegno finanziario a titolo del Fondo e a recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione in caso di frode, corruzione, conflitto di interessi o qualsiasi altra irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

3.Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità della frode, della corruzione e del conflitto di interessi di cui trattasi e di qualsiasi altra irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione o di una violazione di un obbligo. La Commissione dà allo Stato membro l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione.

Articolo 13

Obblighi dei beneficiari finali

1.I beneficiari finali sono responsabili dei dati da essi trasmessi a norma del presente regolamento e tengono registri completi e accurati delle attività di cui all'articolo 7 a sostegno delle domande presentate.

2.A tal fine alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per specificare le responsabilità e gli obblighi di monitoraggio dei beneficiari finali, anche specificando il periodo di conservazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

3.I beneficiari finali cooperano con la Commissione o con la pertinente autorità competente quando queste effettuano audit, valutazioni e attività di monitoraggio. Su richiesta, i beneficiari finali forniscono tempestivamente alle autorità competenti e alla Commissione le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP inserire la data: cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento].

3.La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 6, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Competenze di esecuzione

1.La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 44 del regolamento (UE) n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3

1.1.Titolo della proposta/iniziativa3

1.2.Settore/settori interessati3

1.3.Obiettivi3

1.3.1.Obiettivi generali3

1.3.2.Obiettivi specifici3

1.3.3.Risultati e incidenza previsti3

1.3.4.Indicatori di prestazione4

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.5

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe5

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti6

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione6

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria7

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti7

2.MISURE DI GESTIONE9

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni9

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo9

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti9

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli9

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)9

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità9

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA10

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate10

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti11

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi11

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato11

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne12

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi12

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi14

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato14

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne14

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti14

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane15

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato15

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne16

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane16

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali18

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale19

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento19

3.3.Incidenza prevista sulle entrate19

4.Dimensioni digitali20

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale20

4.2.Dati20

4.3.Soluzioni digitali20

4.4.Valutazione dell'interoperabilità20

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale20

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione

1.2.Settore/settori interessati 

Azione per il clima

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ("normativa europea sul clima") ha fissato l'obiettivo giuridicamente vincolante e che interessa tutti i settori dell'economia di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e il traguardo intermedio di ridurre tali emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Nel luglio 2025 la Commissione europea ha proposto un obiettivo di riduzione del 90 % delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990. L'obiettivo proposto tiene pienamente conto dell'attuale situazione economica, geopolitica e di sicurezza in linea con la bussola per la competitività dell'UE, il patto per l'industria pulita e il piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili. Mira a garantire la prevedibilità e la stabilità necessarie per gli investimenti nella transizione dell'UE verso l'energia pulita e per stimolare la competitività industriale.

1.3.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) affronta i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per i settori coperti dal meccanismo. Tuttavia vi è il rischio che la produzione di alcune merci possa comportare un rischio residuo particolarmente elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Gli investimenti nella decarbonizzazione possono contribuire a ridurre l'esposizione di tali gestori ai suddetti rischi residui di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a medio e lungo termine.

L'obiettivo della presente proposta è sostenere temporaneamente, durante gli anni di produzione 2026 e 2027, i gestori che producono merci associate a un rischio residuo particolarmente elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio affinché investano efficacemente in misure di decarbonizzazione.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Si prevede che i costi effettivi del carbonio per i gestori ETS aumenteranno con la riduzione dell'assegnazione gratuita, in particolare per i gestori coperti dal fattore CBAM. L'incremento di questo segnale di prezzo per la decarbonizzazione dovrebbe promuovere riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra efficaci sotto il profilo dei costi. Tuttavia la produzione di alcune merci potrebbe comportare un aumento del rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, che il CBAM non elimina completamente.

 

L'iniziativa proposta fornirà un sostegno finanziario temporaneo ai gestori che si trovano ad affrontare un rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per accelerare gli investimenti nelle misure di decarbonizzazione. In tal modo affronterà il rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Sostegno finanziario per la decarbonizzazione fornito agli operatori che si trovano ad affrontare un rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

Dimostrazione dell'attuazione delle raccomandazioni di un audit energetico

Investimenti nella decarbonizzazione confermati

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione; 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 28 ; 

 la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve, medio o lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

La diminuzione delle emissioni nell'ambito dell'EU ETS negli ultimi anni è stata in gran parte determinata dal settore dell'energia elettrica. Le emissioni delle industrie ad alta intensità energetica, d'altro canto, hanno registrato solo lievi diminuzioni, dovute in parte anche al calo della produzione. La disponibilità e l'accessibilità economica delle opzioni di abbattimento in questi settori non sono ancora al livello del settore dell'energia elettrica. Ciò evidenzia la necessità di investimenti nelle misure di decarbonizzazione in questi settori, in quanto tali investimenti sono necessari per conseguire gli obiettivi climatici dell'UE e ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Calendario previsto per l'attuazione:

- entro il 31 marzo 2028 i gestori di un impianto che produce beni ammissibili possono presentare una domanda di sostegno a titolo del Fondo. La domanda deve includere i dati pertinenti sulla produzione per gli anni 2026 e 2027;

- entro il 31 marzo 2028 gli Stati membri trasferiscono alla Commissione un importo corrispondente al 25 % delle loro entrate CBAM per il 2026;

- entro il 30 giugno 2028 le autorità competenti forniscono alla Commissione un elenco di tutti i richiedenti che soddisfano i requisiti di ammissibilità e condizionalità, i rispettivi impianti e il livello di sostegno calcolato, unitamente alla documentazione pertinente su tutti questi aspetti;

- entro il 31 marzo 2029 gli Stati membri trasferiscono alla Commissione un importo corrispondente al 25 % delle loro entrate CBAM per il 2027;

- la Commissione esamina i calcoli e le informazioni presentati dalle autorità competenti degli Stati membri, emette una decisione di esborso e trasferisce alle autorità competenti gli importi monetari applicabili;

- entro il 31 dicembre 2029 le autorità competenti erogano il sostegno ai beneficiari finali;

- entro il 31 dicembre 2030 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del Fondo e sul sostegno fornito.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

L'iniziativa è strettamente legata alla fissazione del prezzo del carbonio applicata a livello dell'UE attraverso il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), che si applica alla produzione di prodotti ad alta intensità di carbonio nell'UE. Il fondo proposto sosterrebbe i gestori coperti dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE che si trovano ad affrontare un rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa della riduzione dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni dell'EU ETS nei prossimi anni. Per tutti questi motivi spetta all'UE intervenire.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

Il sostegno temporaneo agli investimenti per la decarbonizzazione proposto si applicherà ai gestori in tutta l'UE sulla base di criteri oggettivi. In tal modo il Fondo potrà focalizzarsi con precisione sulla produzione di merci con un livello maggiore di rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in relazione all'EU ETS. Tale sostegno mirato garantirà l'efficacia della misura.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il meccanismo proposto per l'erogazione del Fondo si basa sulle esperienze positive di altri strumenti di finanziamento dell'UE esistenti, in particolare il Fondo per la modernizzazione, che si basano su un sistema in due fasi per l'erogazione, ossia in cui la Commissione (o un'altra agenzia esecutiva a livello dell'UE) trasferisce inizialmente gli importi corrispondenti agli investimenti approvati alle autorità nazionali competenti. Queste ultime erogano poi gli importi ai beneficiari finali. Nel Fondo per la modernizzazione questo sistema di erogazione si è dimostrato efficace, in quanto a) comporta un basso livello di oneri amministrativi a livello dell'UE e b) le autorità nazionali competenti possono seguire le norme nazionali applicabili per l'erogazione ai beneficiari finali. Il Fondo per la modernizzazione è attuato al di fuori della struttura del bilancio dell'UE.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

La presente proposta non rientra nel quadro finanziario pluriennale (QFP). Le possibili buone pratiche sono ricercate nel modello del Fondo per la modernizzazione, tuttavia si propone che per convogliare il presente Fondo sia utilizzata la struttura del bilancio dell'UE.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Tenendo conto del fatto che il Fondo disporrà di un bilancio proprio (entrate provenienti dal Fondo) e che una parte di esso è destinata a coprire i costi amministrativi, l'attuale modello proposto sembra il più appropriato, fatta eccezione per la fase di preparazione. Per questa parte i costi del personale dovrebbero essere coperti dalla riassegnazione nell'ambito della rubrica 7 all'interno dei servizi di attuazione fino all'afflusso di entrate.

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal 2026 fino al 2031

   incidenza finanziaria dal 2026 al 2030 per gli stanziamenti di impegno e dal 2026 al 2031 per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti[Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx]

 Gestione diretta a opera della Commissione:

   a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

   a paesi terzi o organismi da questi designati;

   a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

   alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

   agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

   a organismi di diritto pubblico;

   a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

   a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Se è indicata più di una modalità di esecuzione del bilancio, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

N/P

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Le norme in materia di monitoraggio e comunicazione a livello operativo di attuazione del regolamento sono descritte all'articolo 4 del regolamento.

Per quanto riguarda le norme in materia di controllo amministrativo/di bilancio e di rendicontazione, si applicheranno i consueti obblighi di gestione diretta previsti dal regolamento finanziario, ad esempio l'emissione degli ordini di riscossione.

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Il meccanismo operativo di esecuzione del bilancio e le modalità di pagamento sono descritti agli articoli 3 e 4 del regolamento.

La strategia di controllo applicherà la serie di controlli derivanti dal regolamento finanziario per la gestione diretta.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

La proposta non comporta nuovi controlli/rischi significativi che non siano coperti da un quadro di controllo interno già esistente. Non è prevista alcuna misura specifica oltre all'applicazione del regolamento finanziario.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Si prevede che il costo dei controlli per quanto riguarda la parte attuata dalla Commissione dovrebbe rimanere stabile, principalmente a causa del rapporto tra risorse interessate relativamente basse e importi elevati da ridistribuire.

Anche i livelli di rischio di errore (al pagamento e alla chiusura) sono stimati a non più del 2 %. Non è quindi previsto alcun controllo ex post, bensì la verifica ex ante obbligatoria.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Si applicherà la strategia della DG CLIMA e della DG TAXUD in materia di prevenzione e individuazione delle frodi.

Maggiori dettagli, specifici per questo atto giuridico, sono forniti all'articolo 12 del regolamento.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

Inserire le linee di bilancio necessarie nelle due tabelle seguenti.

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss 29 .

di paesi EFTA 30

di paesi candidati e potenziali candidati 31

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

20 02 01 01 Agenti contrattuali

Non diss.

NO

NO

NO

NO

20 02 06 04 - Studi e consulenze

Non diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./ Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

Fondo temporaneo per la decarbonizzazione [linea di bilancio da definire nella nomenclatura del prossimo QFP]

Diss.

NO

NO

NO

SÌ/NO

Fondo temporaneo per la decarbonizzazione - spesa amministrativa [linea di bilancio da definire nella nomenclatura del prossimo QFP]

Non diss.

NO

NO

NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative" 

DG CLIMA/TAXUD

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2026-2030

2026

2027

2028

2029

2030

 Risorse umane

0,808

0,909

0

0

0

1,717

 Altre spese amministrative

0,200

0,200

0

0

0

0,400

TOTALE DG CLIMA/TAXUD

Stanziamenti

1,008

1,109

0

0

0

2,117

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7

(Totale impegni = Totale pagamenti)

1,008

1,109

0

0

0

2,117

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE

2026-2030

2026

2027

2028

2029

2030

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7

Impegni

1,008

1,109

0

0

0

2,117

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

1,008

1,109

0

0

0

2,117

=================================================================================================

Facoltativo: se la proposta è finanziata in tutto o in parte da entrate con destinazione specifica esterne, compilare la tabella di cui alla sezione 3.2.1.2. In caso contrario, cancellare l'intera sezione.

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

XX linea di bilancio da definire nella nomenclatura del prossimo QFP

DG <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2026-2030

2026

2027

2028

2029

2030

Stanziamenti operativi

AA AA AA Fondo

temporaneo per la decarbonizzazione

Impegni

(1a)

0,000

pm

pm

pm

Pagamenti

(2a)

pm

pm

pm

pm

AA AA AA Fondo

temporaneo per la decarbonizzazione — spese amministrative

Impegni

(1b)

0,000

1,329

0,953

0,751

3,262

Pagamenti

(2b)

0,000

1,329

0,953

0,751

3,262

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici [Technical and/or administrative assistance and expenditure in support of the implementation of EU programmes and/or actions (former 'BA' lines), indirect research, direct research.]

Linea di bilancio

3)

0,000

TOTALE stanziamenti

per DG CLIMA/TAXUD

Impegni

=1 a+1b+3

0

0,000

1,329

0,953

0,751

4,162

Pagamenti

=2 a+2b+3

0,000

1,329

0,953

0,751

4,162

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2028

Anno
2029

Anno
2030

Anno
2031

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 32

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 33 ...

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2026-2030

2026

2027

2028

2029

2030

RUBRICA 7

Risorse umane

0,808

0,909

0,000

0,000

0,000

1,717

Altre spese amministrative

0,200

0,200

0,000

0,000

0,000

0,400

Totale parziale RUBRICA 7

1,008

1,109

0,000

0,000

0,000

2,117

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE

1,008

1,109

0,000

0,000

0,000

2,117

===================================================================

Facoltativo: se la proposta è finanziata in tutto o in parte da entrate con destinazione specifica esterne, compilare le tabelle di cui alle sezioni 3.2.3.2 e 3.2.3.3. In caso contrario, cancellare entrambe le sezioni.

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2026-2030

2026

2027

2028

2029

2030

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 4

Risorse umane

0,000

0,000

1,129

0,753

0,251

2,133

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,200

0,500

0,000

0,700

Totale parziale esclusa la RUBRICA 4

0,000

0,000

1,329

1,253

0,251

2,833

TOTALE

0,000

0,000

1,329

1,253

0,251

2,833

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti

TOTALE 
STANZIAMENTI VOTATI +
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2026-2030

2026

2027

2028

2029

2030

RUBRICA 7

Risorse umane

0,808

0,909

0,000

0,000

0,000

1,717

Altre spese amministrative

0,200

0,200

0,000

0,000

0,000

0,400

Totale parziale RUBRICA 7

1,008

1,109

0,000

0,000

0,000

2,117

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

1,129

0,753

0,251

2,133

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,200

0,500

0,000

0,700

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

1,329

1,253

0,251

2,833

TOTALE

1,008

1,109

1,329

1,253

0,251

4,950

===================================================================

A partire dal 2026 e fino a quando non saranno rese disponibili entrate con destinazione specifica esterne, il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa sarà coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG. A partire dalla riscossione delle entrate con destinazione specifica, le risorse umane e gli altri costi amministrativi necessari sarebbero finanziati da tali entrate.

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

[Specificare al di sotto della tabella quanti degli ETP contenuti nel numero indicato sono già assegnati alla gestione dell'azione e/o possono essere riassegnati all'interno della vostra DG, e quali sono le vostre esigenze nette.]

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

2026-2031

2026

2027

2028

2029

2030

2031

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

8

9

0

0

0

0

17

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.AA.AA]

- in sede

0

0

0

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE

8

9

0

0

0

0

17

===================================================================

Facoltativo: se la proposta è finanziata in tutto o in parte da entrate con destinazione specifica esterne, compilare le tabelle di cui alle sezioni 3.2.4.2 e 3.2.4.3. In caso contrario, cancellare entrambe le sezioni.

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

2026-2031

2026

2027

2028

2029

2030

2031

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

0

0

0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.AA.AA]

- in sede

0

0

0

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

9

6

0

0

17

TOTALE

0

0

9

6

2

0

17

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

2026-2031

2026

2027

2028

2029

2030

2031

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

0

0

0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

8

9

0

0

0

0

17

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.AA.AA]

- in sede

0

0

0

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

XX.AAAA Personale del Fondo temporaneo per la decarbonizzazione

0

0

9

6

2

0

17

TOTALE

8

9

9

6

2

0

34

===================================================================

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare eccezionale*

Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare a titolo delle entrate con destinazione specifica

Posti della tabella dell'organico

0

N/P

N/P

N/P

Personale esterno (AC, END, INT)

8 nel 2026 e 9 nel 2027 fino alla messa a disposizione delle entrate

N/P

N/P

9 nel 2028, 6 nel 2029 e 2 nel 2030, solo a partire dal momento in cui le entrate sono rese disponibili

Per il 2026 e fino a quando non saranno rese disponibili le entrate con destinazione specifica, tenuto conto della situazione complessivamente difficile nella rubrica 7, in termini sia di personale che di livello degli stanziamenti, il fabbisogno di risorse umane sarà coperto dal personale dei servizi esecutivi che è già stato o sarà assegnato alla gestione dell'azione e dei relativi strumenti politici e/o che è stato riassegnato all'interno delle DG. A partire dalla riscossione delle entrate con destinazione specifica, le risorse umane necessarie sarebbero finanziate da tali entrate.

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

 

Compito

2026 ETP stimati

2027 ETP stimati

2028 ETP stimati

2029 ETP stimati

2030 ETP stimati

Partecipazione degli Stati membri

Elaborare e adottare un atto delegato che specifichi le condizioni e la procedura per la partecipazione degli Stati membri

1,5

3

1,5

 

 

Valutare le richieste di partecipazione degli Stati membri

 

 

Adottare una o più decisioni sulle richieste di partecipazione degli Stati membri

 

 

Attuazione generale

Elaborare e adottare un atto delegato sulla riscossione delle entrate e sulla ripartizione per Stato membro

3,5

2

 

 

 

Elaborare e adottare un atto di esecuzione sui requisiti di condizionalità

 

 

 

Procedura di domanda

Elaborare e adottare un atto di esecuzione sulla procedura di domanda

3

3

5,5

4

 

Elaborare un atto di esecuzione per modificare ALC/AVR (disposizioni in materia di MMP, ulteriore suddivisione in sottoimpianti, eventualmente sul sistema di controllo e sulle lacune nei dati)

Elaborare documenti di orientamento sulla procedura di domanda/sui requisiti di condizionalità

Modificare i pertinenti documenti di orientamento ALC/AVR

Riesaminare il calcolo effettuato dalle autorità competenti; valutare l'inclusione di ciascun gestore e impianto nell'elenco fornito dall'autorità competente e i relativi dati presentati; adottare una decisione di sostegno

Gestione finanziaria

Gestione finanziaria, compresa l'erogazione del sostegno alle autorità competenti

 

1

1

1

1

Relazioni

Preparare una relazione di valutazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (compresa la preparazione di una soluzione permanente e il collegamento alla IDB)

 

 

1

1

1

8

9

9

6

2

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2026-2031

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Spese informatiche (istituzionali)

0

0

0

0

0

0

0

Totale parziale RUBRICA 7

0

0

0

0

0

0

0

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0

0

0

0

0

0

0

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

0

0

0

 

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

N/P

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

N/P

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2028

Anno
2029

Totale

Stati membri

308,324

324,201

632,525

TOTALE stanziamenti cofinanziati

308,324

324,201

632,525

 
3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie.

   su altre entrate.

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 34

Anno 2028

Anno 2029

Nuova linea di bilancio da certificare nell'ambito del capitolo 621/66 (da confermare)

308,324

324,201

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Nuova linea di spesa

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

La misura sarà finanziata da un importo monetario trasferito dagli Stati membri al Fondo, corrispondente al 25 % delle entrate generate dalla vendita dei certificati CBAM da parte degli Stati membri in relazione alle emissioni incorporate dichiarate per il 2026 e il 2027.

4.Dimensioni digitali

N/P

Quando si compila questa sezione, le informazioni possono essere presentate in forma di tabella, se del caso.

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

N/P

4.2.Dati

N/P

4.3.Soluzioni digitali

n.p.

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

N/P

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

N/P

(1)    Cfr. in particolare la bussola per la competitività dell'UE, COM (2025) 30 final.
(2)    GU L, 2024/2509, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj .
(3)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione.
(4)    COM(2025) 574 final. Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione (UE, Euratom) 2020/2053. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52025PC0574.
(5)    GU C , , pag. . .
(6)    GU C , , pag. . .
(7)    Posizione del Parlamento europeo del […] e decisione del Consiglio del […].
(8)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019 — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final].
(9)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).
(10)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final).
(11)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj ).
(12)    Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj ).
(13)    Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (COM/2025/574 final).
(14)    Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (COM/2025/574 final).
(15)    Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ).
(16)    Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj ).
(17)    Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/331/oj).
(18)    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1842/oj).
(19)    Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ).
(20)    Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ).
(21)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj ).
(22)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj ).
(23)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj .
(24)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(25)    Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj ).
(26)    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj ).
(27)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(28)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(29)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(30)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(31)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(32)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(33)    Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici" 
(34)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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Bruxelles, 16.3.2026

COM(2025) 990 final/2

ADDENDUM
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The text shall read as follows:

ALLEGATO

della

proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione

{SWD(2026) 67 final}


ALLEGATO

Merci ammissibili al sostegno del Fondo

Ai fini dell'identificazione delle merci il presente regolamento si applica alle merci che rientrano nei codici della nomenclatura combinata ("NC") elencati di seguito. I codici NC corrispondono a quelli del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Alluminio

Codice NC

Designazione

76069100

Lamiere e nastri, di alluminio non legato, di spessore > 0,2 mm (di forme diverse dalla quadrata e dalla rettangolare)

76072010

Fogli e nastri sottili di alluminio, con supporto, di spessore (escl. supporto) < 0,021 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)

76051900

Fili di alluminio non legato, di sezione trasversale massima <= 7 mm (escl. trefoli, cavi, corde e altri articoli della voce 7614, fili isolati per l'elettricità nonché corde per strumenti musicali)

76071910

Fogli e nastri sottili di alluminio, senza supporto, laminati e ulteriormente lavorati, di spessore < 0,021 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)

76032000

Polveri di alluminio a struttura lamellare e pagliette di alluminio (escl. pellets di alluminio e pagliette tagliate)

76161000

Chiodi, punte, punti metallici, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, rondelle e articoli simili (escl. punti metallici presentati in barrette, tappi, zaffi e simili, filettati)

76061130

Pannello composito in alluminio, di alluminio non legato, di spessore > 0,2 mm

Concimi

28342100

Nitrato di potassio

31026000

Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)

31051000

Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg

31052010

Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, contenenti, in peso, > 10 % di azoto sul prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)

31054000

Diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)

31055100

Concimi minerali o chimici contenenti nitrati e fosfati (escl. diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico" e idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" nonché quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)

31055900

Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto (escl. nitrati) e fosforo ma senza nitrati (escl. diidrogenoortofosfato di ammonio "fosfato monoammonico", idrogenoortofosfato di diammonio "fosfato diammonico" in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)

31059080

Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o contenenti, in peso, <= 10 % di azoto (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)

Ferro e acciaio

26011200

Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))

72011019

Ghise gregge in pani, salmoni o altre forme primarie, non legate, contenenti, in peso <= 0,5 % di fosforo, >= 0,4 % di manganese e > 1 % di silicio

72012000

Ghise gregge in pani, salmoni o altre forme primarie, non legate, contenenti, in peso >= 0,5 % di fosforo

72015010

Ghise gregge in pani, salmoni o altre forme primarie, legate, contenenti, in peso, >= 0,3 % ma <= 1 % di titanio e >= 0,5 % ma <= 1 % di vanadio

72015090

Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie, legate (escl. quelle contenenti, in peso, >= 0,3 % ma <= 1 % di titanio e >= 0,5 % ma <= 1 % di vanadio)

72021180

Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio (escl. ferromanganese di granulometria <= 5 mm e con un tenore, in peso, > 65 % di manganese)

72021900

Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbonio

72024190

Ferrocromo contenente, in peso, > 6 % di carbonio

72024910

Ferrocromo contenente, in peso, <= 0,05 % di carbonio

72026000

Ferro-nichel

72039000

Prodotti ferrosi spugnosi, ottenuti da ferro greggio fuso mediante processo di atomizzazione e ferro di purezza minima >= 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili

72052100

Polveri di acciai legati (escl. polveri di ferro-leghe e polveri di ferro radioattivo "isotopi")

72052900

Polveri di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciai "non legati" (escl. polveri di ferro-leghe e polveri di ferro radioattivo "isotopi")

72072039

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore, fucinati

72081000

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione

72099020

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio, di larghezza >= 600 mm, laminati a freddo e ulteriormente trattati ma non placcati né rivestiti, perforati

72101100

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, stagnati, di spessore >= 0,5 mm

72101220

Latta, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm e di spessore < 0,5 mm, stagnata [ricoperta di uno strato metallico con tenore in stagno >= 97 %, in peso], solo trattata in superficie

72107010

Latta di larghezza >= 600 mm e di spessore < 0,5 mm, stagnata [ricoperta di uno strato metallico con tenore in stagno >= 97 %, in peso], solo verniciata, nonché prodotti piatti di ferro o di acciai non legati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, verniciati

72109040

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati e stampati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo

72124020

Latta di larghezza < 600 mm e di spessore < 0,5 mm, stagnata [ricoperta di uno strato metallico con tenore in stagno >= 97 %, in peso], solo verniciata, nonché prodotti piatti di ferro o di acciai non legati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, verniciati

72124080

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche (escl. latta, solo verniciata, e prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati)

72139120

Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici, lisce, arrotolate in spire irregolari

72189920

Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua

72202089

Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati a freddo, di spessore <= 0,35 mm, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel

72209020

Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, perforati

72221189

Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, di sezione trasversale circolare di diametro < 80 mm e contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel

72221990

Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel (escl. di sezione trasversale circolare)

72222011

Barre di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare di diametro >= 80 mm, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, >= 2,5 % di nichel

72222019

Barre di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare di diametro >= 80 mm, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel

72222021

Barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo, di sezione trasversale circolare >= 25 mm ma < 80 mm e contenenti, in peso, >= 2,5 % di nichel

72222029

Barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo, di sezione trasversale circolare >= 25 mm ma < 80 mm e contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel

72222031

Barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo, di sezione trasversale circolare < 25 mm e contenenti, in peso, >= 2,5 % di nichel

72222039

Barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo, di sezione trasversale circolare < 25 mm e contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel

72222081

Barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, >= 2,5 % di nichel (escl. di sezione trasversale circolare)

72222089

Barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel (escl. di sezione trasversale circolare)

72224010

Profilati di acciai inossidabili, solo laminati a caldo, solo trafilati a caldo o solo estrusi

72224090

Profilati di acciai inossidabili, ottenuti o rifiniti a freddo e ulteriormente trattati o solo fucinati o fucinati o altrimenti ottenuti a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.

72230091

Fili di acciai inossidabili, arrotolati, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel, dal 13 % al 25 % di cromo e dal 3,5 % al 6 % di alluminio (escl. barre)

72251100

Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani orientati

72254040

Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm (escl. quelli di acciai per utensili, di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")

72254060

Prodotti piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm (escl. quelli di acciai per utensili, di acciai rapidi e di acciai al silicio detti "magnetici")

72254090

Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 4,75 mm (escl. quelli di acciai per utensili di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")

72255020

Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo

72255080

Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")

72259900

Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")

72261100

Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati

72262000

Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza <= 600 mm, laminati a caldo o a freddo

72281090

Barre di acciai rapidi, solo ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)

72282099

Barre di acciai silico-manganese, di sezione trasversale quadrata o diversa da quella rettangolare, solo ottenute o rifinite a freddo, incl. ulteriormente trattate, oppure laminate a caldo e ulteriormente trattate (escl. laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse, solo placcate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)

72283020

Barre di acciai per utensili, solo laminate a caldo, solo trafilate a caldo o solo estruse (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)

72284010

Barre di acciaio per utensili, solo fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)

72285020

Barre di acciaio per utensili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)

72285069

Barre di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, di sezione trasversale circolare con un diametro < 80 mm (escl. di acciai rapidi, di acciai silico-manganese, di acciaio per utensili, gli articoli della sottovoce 7228.50.40, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)

72285080

Barre di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. di sezione trasversale circolare, prodotti di acciai rapidi, di acciai silico-manganese, di acciaio per utensili, gli articoli della sottovoce 7228.50.40, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)

72299050

Fili di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,1 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, <= 0,5 % di molibdeno, arrotolati (escl. barre laminate)

73011000

Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti

73041910

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio, con diametro esterno <= 168,3 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)

73041930

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio, con diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)

73041990

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)

73042200

Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

73042400

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili

73042910

Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, senza saldatura, di ferro o di acciaio, con diametro esterno <= 168,3 mm (escl. prodotti di ghisa)

73042930

Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, senza saldatura, di ferro o di acciaio, con diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)

73042990

Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, senza saldatura, di ferro o di acciaio, con un diametro esterno > 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)

73043180

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas e tubi di precisione)

73044100

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)

73044983

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, con diametro esterno <= 168,3 mm (escl. tubi trafilati a freddo o laminati a freddo, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)

73044985

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, con diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi trafilati a freddo o laminati a freddo, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)

73044989

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai inossidabili, con diametro esterno > 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)

73045181

Tubi di precisione, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio nonché tubi e profilati cavi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, contenenti, in peso, >= 0,9 % ma <= 1,15 % di carbonio e >= 0,5 % ma <= 2 % di cromo ed eventualmente <= 0,5 % di molibdeno)

73045189

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, non trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio, tubi di precisione nonché tubi e profilati cavi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, contenenti, in peso, >= 0,9 % ma <= 1,15 % di carbonio e >= 0,5 % ma <= 2 % di cromo ed eventualmente <= 0,5 % di molibdeno)

73045930

Tubi e profilati cavi di acciai legati (escl. inossidabile), senza saldatura, di sezione trasversale circolare (non trafilati o laminati a freddo), diritti e a pareti di spessore uniforme, contenenti, in peso, >= 0,9 % ma <= 1,15 % di carbonio e >= 0,5 % ma <= 2 % di cromo ed eventualmente <= 0,5 % di molibdeno (escl. i tubi e i profilati cavi delle sottovoci da 7304 19 a 7304 29)

73045982

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'inossidabile, con diametro esterno <= 168,3 mm (escl. tubi trafilati o laminati a freddo, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas e i prodotti della sottovoce 7304 59 30)

73045983

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'inossidabile, con diametro esterno > 168,3 mm ma <= 406,4 mm (escl. tubi trafilati o laminati a freddo, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas e i prodotti della sottovoce 7304 59 30)

73045989

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi dall'inossidabile, con diametro esterno > 406,4 mm (escl. tubi trafilati o laminati a freddo, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas e i prodotti della sottovoce 7304 59 30)

73049000

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, diversi da quelli a sezione circolare, di ferro o di acciaio (escl. quelli di ghisa)

73051100

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, di sezione trasversale circolare, con un diametro esterno > 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso

73051200

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, di sezione trasversale circolare, con un diametro esterno > 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)

73052000

Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di sezione trasversale circolare, con un diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio

73061900

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)

73062100

Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un diametro esterno <= 406,4 mm

73062900

Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)

73069000

Tubi e profilati cavi "ad es. ribaditi, aggraffati o a lembi solo avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm)

73071910

Accessori per tubi di ghisa (escl. ghisa non malleabile)

73071990

Accessori per tubi, fusi, di acciaio

73072100

Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)

73072210

Manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. prodotti ottenuti per colata)

73072290

Gomiti e curve, di acciai inossidabili, filettati (escl. prodotti ottenuti per colata)

73072310

Gomiti e curve, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. prodotti ottenuti per colata)

73072910

Accessori per tubi, di acciai inossidabili, filettati (escl. prodotti ottenuti per colata, flange, gomiti, curve e manicotti)

73072980

Accessori per tubi, di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata, prodotti filettati, prodotti da saldare testa a testa e flange)

73079100

Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)

73079210

Manicotti di ferro o di acciaio, filettati (escl. ottenuti per colata o di acciai inossidabili)

73079290

Gomiti e curve, di ferro o di acciaio, filettati (escl. ottenuti per colata o di acciai inossidabili)

73079311

Gomiti e curve, di ferro o di acciaio, da saldare testa a testa, il cui maggior diametro esterno è <= 609,6 mm (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili)

73079319

Accessori di ferro o di acciaio, da saldare testa a testa, il cui maggior diametro esterno è <= 609,6 mm (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili, gomiti, curve e flange)

73079391

Gomiti e curve, di ferro o di acciaio, da saldare testa a testa, il cui maggior diametro esterno è > 609,6 mm (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili)

73079399

Accessori di ferro o di acciaio, da saldare testa a testa, il cui maggior diametro esterno è > 609,6 mm (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili, gomiti, curve e flange)

73079910

Accessori per tubi filettati, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili, flange, gomiti, curve e manicotti)

73079980

Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili, prodotti filettati, prodotti da saldare testa a testa e flange)

73110013

Recipienti di ferro o di acciaio, senza saldatura, per gas compressi o liquefatti, con pressione >= 165 bar, di capacità >= 20 l e <= 50 l (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)

73181100

Tirafondi, di ferro o di acciaio

73181300

Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio

73181410

Viti autofilettanti, di acciaio inossidabile (escl. viti per legno)

73181535

Viti e bulloni, di acciaio inossidabile "anche con i relativi dadi o rondelle", senza capocchia (escl. viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate)

73181548

Viti e bulloni, di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili "anche con i relativi dadi o rondelle", senza capocchia, con resistenza alla trazione >= 800 MPa (escl. viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate)

73181568

Viti e bulloni con esagono incassato, di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili "anche con i relativi dadi o rondelle" (escl. viti per legno, viti autofilettanti, viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate)

73181575

Viti e bulloni con esagono incassato, di acciaio inossidabile "anche con i relativi dadi o rondelle" (escl. con capocchia, viti per legno, viti autofilettanti, viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate)

73181588

Viti e bulloni con esagono incassato, di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili "anche con i relativi dadi o rondelle", con resistenza alla trazione => 800 MPa (escl. con capocchia, viti per legno, viti autofilettanti, viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate)

73181595

Viti e bulloni, di ferro o di acciaio "anche con i relativi dadi o rondelle", con capocchia (escl. quelli a intaglio o impronta a croce o con esagono incassato; viti per legno, viti autofilettanti e viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate, ganci a vite e viti ad occhio)

73181631

Dadi per ribadini ciechi, di acciai inossidabili

73181639

Dadi di acciai inossidabili (escl. ribadini ciechi)

73181640

Dadi per ribadini ciechi di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili

73181660

Dadi di sicurezza di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili

73181692

Dadi di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili, con diametro interno <= 12 mm (escl. dadi per ribadini ciechi e dadi di sicurezza)

73181699

Dadi di ferro o di acciai diversi da quelli inossidabili, con diametro interno > 12 mm (escl. dadi per ribadini ciechi e dadi di sicurezza)

73181900

Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.

73182100

Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio

73182200

Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)

73182400

Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio

73182900

Articoli di bulloneria e viteria, non filettati, di ferro o di acciaio

73269040

Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio

73269050

Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi e simili, di ferro o di acciaio

73269092

Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.

73269094

Oggetti di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.

73269096

Oggetti sinterizzati di ferro o di acciaio, n.n.a.

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