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Document 52025PC0989

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda l'estensione del suo ambito di applicazione alle merci a valle e le misure antielusione

COM/2025/989 final

Bruxelles, 17.12.2025

COM(2025) 989 final

2025/0419(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda l'estensione
del suo ambito di applicazione alle merci a valle e le misure antielusione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2025) 989 final} - {SWD(2025) 987 final} - {SWD(2025) 988 final} - {SWD(2025) 989 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2023/956 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ("regolamento CBAM") 1 è entrato in vigore il 1º ottobre 2023. Il regolamento CBAM garantisce che l'ambizione dell'UE in materia di clima non sia compromessa dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, che si verifica quando le imprese con sede nell'UE trasferiscono la produzione di merci ad alta intensità di carbonio verso paesi terzi con politiche climatiche meno rigorose. Ciò può verificarsi anche quando i prodotti dell'UE sono sostituiti da prodotti importati più economici ma a maggiore intensità di carbonio. La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si traduce quindi in uno spostamento delle emissioni dall'UE verso paesi terzi invece di portare alla riduzione delle emissioni globali di carbonio auspicata. Il CBAM affronta tale rischio assoggettando le merci ad alta intensità di carbonio importate nell'UE a un prezzo del carbonio equivalente a quello applicato ai produttori nazionali nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE ("EU ETS") 2 . Dopo il periodo transitorio applicabile dall'ottobre 2023, la prossima fase del CBAM inizia nel gennaio 2026, con l'introduzione graduale della fissazione del prezzo del carbonio per le emissioni incorporate nelle importazioni.

L'obiettivo generale della proposta legislativa è rafforzare l'efficacia del CBAM, riducendo in tal modo le emissioni di gas a effetto serra e combattendo i cambiamenti climatici a livello mondiale.

Per garantire un'attuazione efficace del CBAM, la proposta ne modificherà il regolamento per affrontare tre questioni principali. In primo luogo, la proposta estenderà l'ambito di applicazione del CBAM per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per i prodotti a valle della catena del valore dei prodotti di acciaio e alluminio attualmente rientranti nell'ambito di applicazione del CBAM. In secondo luogo, la proposta affronterà i tentativi di elusione dell'obbligo CBAM. In terzo luogo, la proposta migliorerà le norme tecniche per l'attribuzione delle emissioni all'energia elettrica al fine di incoraggiare la decarbonizzazione delle importazioni della stessa. Ove necessario, la proposta introdurrà anche una serie di piccole semplificazioni e miglioramenti nell'applicazione del meccanismo e consentirà di avere uno spazio integrato CBAM con i paesi EFTA-SEE.

Il CBAM si applica attualmente a una serie limitata di materiali di base elencati nell'allegato I del regolamento CBAM (alluminio, cemento, energia elettrica, concimi, idrogeno e ghisa, ferro e acciaio). Questi materiali di base sono spesso utilizzati come fattori produttivi intermedi nella produzione di merci a valle della catena del valore (prodotti a valle). I produttori dell'UE di questi prodotti a valle devono far fronte a una duplice pressione dovuta ai costi, che incentiverebbe la delocalizzazione, portando l'UE a esportare le sue emissioni all'estero e vanificando l'efficacia della politica climatica dell'UE. In primo luogo, la maggiore ambizione dell'UE in materia di clima e la progressiva eliminazione delle quote gratuite nell'ambito dell'EU ETS dovrebbero aumentare il costo dei materiali di base di provenienza europea 3 . In secondo luogo, l'introduzione progressiva del CBAM dovrebbe aumentare il costo dei materiali di base importati che rientrano nel suo ambito di applicazione. A causa di questo duplice aumento dei costi, vi è un divario crescente tra i costi totali del carbonio sostenuti dai produttori europei di prodotti a valle e i costi del carbonio sostenuti dai produttori di paesi terzi. Ciò comporta un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per alcuni prodotti a valle.

Riconoscendo tale rischio, l'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento CBAM impone alla Commissione di individuare i prodotti a valle a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai fini di una possibile inclusione nell'ambito di applicazione del CBAM. Il piano d'azione europeo per la siderurgia e la metallurgia 4 della Commissione stabilisce tra i suoi obiettivi l'estensione dell'ambito di applicazione del CBAM, concentrandosi sui prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio. In linea con tale obiettivo e sulla base di una valutazione che individui i prodotti a valle maggiormente a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e con una quota significativa di merci CBAM, la presente proposta estenderà l'ambito di applicazione del CBAM a determinati prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e di alluminio. Una potenziale estensione ai prodotti a valle in altri settori CBAM, in particolare quelli relativi al cemento, ai fertilizzanti e all'idrogeno, è discussa nella relazione di riesame della Commissione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento CBAM e sarà presa in considerazione in una futura revisione legislativa.

Il piano d'azione europeo per la siderurgia e la metallurgia ha inoltre sottolineato l'importanza di affrontare il rischio di elusione del CBAM, che potrebbe comprometterne l'efficacia nel prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'attuale quadro di applicazione del CBAM prevede già diverse garanzie antielusione, anche per affrontare i rischi di errata classificazione e sottodichiarazione delle merci. Durante il periodo transitorio vari portatori di interessi (tra cui le autorità nazionali competenti, le autorità doganali, le associazioni di imprese e le singole imprese) hanno tuttavia espresso il timore che il regolamento CBAM contenga garanzie insufficienti contro il rischio di dichiarazioni inesatte dell'intensità delle emissioni e il rischio di pratiche abusive. La proposta contiene disposizioni volte ad affrontare tali rischi.

L'esperienza acquisita con l'attuazione del CBAM durante il periodo transitorio e i riscontri dei portatori di interessi hanno dimostrato che le norme per le importazioni di energia elettrica sono eccessivamente rigide. In particolare il quadro attuale non riconosce sufficientemente i progressi compiuti dai produttori di energia elettrica di paesi terzi nella decarbonizzazione della loro produzione di energia elettrica, scoraggiando in tal modo gli scambi di energia elettrica a basse emissioni di carbonio e fornendo incentivi limitati ai produttori di energia elettrica di paesi terzi per ridurre le emissioni. Tali carenze sono dovute a due problemi principali. In primo luogo, conformemente al regolamento CBAM, i valori predefiniti delle emissioni 5 per le importazioni di energia elettrica riflettono solo la produzione di energia elettrica da combustibili fossili. Tali valori predefiniti possono pertanto sovrastimare il tenore di carbonio dell'energia elettrica proveniente da paesi terzi che esportano energia relativamente pulita nell'UE. In secondo luogo, le condizioni che devono essere soddisfatte per dichiarare le emissioni effettive di energia elettrica si sono rivelate molto difficili da rispettare nella pratica. La proposta contiene disposizioni volte ad affrontare tali problematiche.

La proposta apporterà anche piccoli miglioramenti all'applicazione del meccanismo, ad esempio estendendo la possibilità per le autorità nazionali competenti di richiedere una garanzia, chiarendo che i gestori possono condividere i dati sulle emissioni verificate con altri gestori o semplificando l'obbligo di conservare la documentazione del dichiarante CBAM autorizzato.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta, volta a migliorare l'efficacia del CBAM, contribuirà a garantire che l'Unione consegua i suoi ambiziosi obiettivi climatici. La normativa europea sul clima fissa un obiettivo giuridicamente vincolante per l'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 6 . All'inizio di quest'anno la Commissione europea ha inoltre proposto l'obiettivo di ridurre del 90 % le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2040. La riduzione prevista del numero complessivo di quote EU ETS comporterà un aumento del prezzo del carbonio pagato per le emissioni nell'UE. Ciò accresce la necessità di strumenti efficaci e credibili per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Un divario più ampio in termini di costi del carbonio tra i produttori europei e quelli dei paesi terzi aumenta sia i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a valle sia il rischio di elusione.

La proposta fa parte di uno sforzo più ampio volto a rafforzare l'efficacia del CBAM. Si basa sul regolamento (UE) 2025/2083 per quanto riguarda l'ottimizzazione e il rafforzamento del CBAM 7 mediante ulteriori semplificazioni, preservando nel contempo l'obiettivo ambientale del meccanismo. Ad esempio, la presente proposta migliorerà le norme per l'utilizzo di valori predefiniti per le importazioni di energia elettrica, rendendo nel contempo più facile dichiarare i valori effettivi per l'energia elettrica.

La Commissione ha inoltre effettuato un ampio riesame del CBAM in linea con l'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento CBAM. Il riesame ha fatto il punto sul modo in cui il meccanismo ha funzionato finora, valutando le relazioni con i paesi in via di sviluppo, compresi i paesi meno sviluppati 8 , e l'impatto su di essi, e ha preso in considerazione possibili passi successivi. Il riesame ha inoltre valutato la possibilità di una futura estensione del CBAM ad altri settori dell'EU ETS a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nonché ai prodotti a valle in altri settori (cemento, concimi e idrogeno) 9 . Parallelamente, la Commissione europea sta adottando una serie di atti delegati e di esecuzione che definiranno le norme tecniche per il funzionamento del CBAM nel suo attuale ambito di applicazione 10 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'iniziativa proposta fa parte del patto per l'industria pulita 11 e si allinea strettamente agli obiettivi del futuro atto su un acceleratore industriale.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Il regolamento CBAM si fonda sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A norma dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, l'Unione contribuisce a perseguire, tra l'altro, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la promozione sul piano internazionale di misure destinate ad affrontare i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il regolamento CBAM crea un quadro comune e uniforme per garantire un'equivalenza tra la politica di fissazione del prezzo del carbonio applicata nel mercato interno dell'UE e la politica di fissazione del prezzo del carbonio applicata alle importazioni. Un'applicazione uniforme del CBAM è essenziale per evitare che le merci immesse in libera pratica nell'Unione siano soggette al CBAM. L'efficacia del CBAM dipende da un segnale di prezzo del carbonio uniforme applicato in modo coerente ai settori pertinenti in tutti gli Stati membri dell'UE. Le modifiche proposte al regolamento CBAM richiedono la stessa uniformità nell'applicazione.

Le diverse esposizioni al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio non forniscono una giustificazione sufficiente per un'azione a livello nazionale. Il meccanismo riguarda le emissioni rilasciate al di fuori dell'Unione e, come l'EU ETS, il CBAM è più efficiente quando è applicato in modo uniforme su scala più ampia.

Proporzionalità

La proposta mira a rafforzare l'efficacia del regolamento CBAM al fine di preservare l'efficacia e l'integrità delle politiche climatiche dell'UE. Nel contempo sono state elaborate opzioni strategiche al fine di limitare l'impatto in termini di oneri amministrativi per le imprese, le autorità e altri portatori di interessi.

La proposta di estendere l'ambito di applicazione del CBAM ai prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio si basa sulla logica dell'attuale regolamento CBAM e dell'EU ETS, prestando particolare attenzione ai prodotti e ai settori in cui le emissioni incorporate e il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono più elevati. Come descritto nella sezione 8.1 della valutazione d'impatto che accompagna la proposta, le opzioni strategiche sono inoltre state esaminate dal punto di vista del loro possibile impatto in termini di complessità e oneri amministrativi. Ciò è stato valutato utilizzando una serie di indicatori di efficienza e proporzionalità, tra cui la produzione totale e le emissioni all'importazione per codice NC e un indicatore che coglie la composizione dei materiali dei prodotti a valle. I prodotti con una quota più elevata di materiali di base nel loro peso presentano maggiori emissioni incorporate rispetto al peso totale del prodotto e sono pertanto generalmente i più esposti al rischio di rilocalizzazione. Sono stati utilizzati indicatori per garantire che la selezione delle merci tenga conto anche della complessità delle catene di approvvigionamento. Su tale base la proposta estende l'ambito di applicazione del CBAM a determinati prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio in modo da massimizzare i benefici ambientali coprendo le emissioni aggiuntive, limitando nel contempo, nella misura del possibile, gli oneri amministrativi e la complessità per gli importatori e i gestori di paesi terzi.

Per quanto riguarda il rischio di elusione, la proposta concilia in egual misura la necessità di garantire l'efficacia del CBAM e di limitare la complessità e gli oneri amministrativi del meccanismo. Utilizza un approccio flessibile e mirato, attraverso atti di esecuzione e delegati, per individuare le importazioni a rischio di elusione o altre pratiche volte ad aggirare gli obblighi CBAM, per le quali dovrebbero applicarsi condizioni supplementari per l'uso delle emissioni effettive.

La proposta sulle importazioni di energia elettrica semplificherà le condizioni per dichiarare i valori effettivi di emissione. Ciò migliorerà l'efficacia del CBAM nell'incentivare la decarbonizzazione nei paesi terzi, rendendo nel contempo l'uso dei valori effettivi di emissione più fattibile per tutti i portatori di interessi. Le modifiche all'approccio per i valori predefiniti per le importazioni di energia elettrica non creano ulteriori complessità per gli importatori o i gestori di paesi terzi.

Scelta dell'atto giuridico

La proposta richiede la modifica del regolamento CBAM. Stabilisce le norme specifiche necessarie per l'applicazione del regolamento CBAM. Il regolamento richiede inoltre un'applicazione e un'esecuzione uniformi e coerenti in tutta l'Unione al fine di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 32 (approccio comune in materia di politica estera) e 207 TFUE (politiche commerciali comuni).

Un regolamento è pertanto lo strumento migliore per conseguire gli obiettivi della presente proposta Sarà in tal modo garantita l'applicabilità diretta delle sue disposizioni.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La proposta si basa sull'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento CBAM dall'entrata in applicazione del meccanismo nella sua fase transitoria il 1º ottobre 2023.

Consultazioni dei portatori di interessi

Dall'entrata in applicazione del CBAM nella fase transitoria il 1º ottobre 2023, i servizi della Commissione hanno consultato costantemente i portatori di interessi nell'Unione e nei paesi terzi attraverso molteplici canali di comunicazione. Dal 1º luglio al 26 agosto 2025 sono stati effettuati un invito a presentare contributi e una consultazione pubblica sull'estensione dell'ambito di applicazione ai prodotti a valle, sul rischio di elusione, sulle pratiche che potrebbero compromettere gli obiettivi del CBAM e sull'energia elettrica. Sulla base dei risultati della consultazione pubblica, la maggior parte dei portatori di interessi a valle ritiene che vi sia un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa del CBAM nei settori a valle. Concordano ampiamente sul fatto che l'estensione del CBAM ai prodotti a valle ridurrebbe tale rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, rafforzerebbe la politica climatica dell'UE, promuoverebbe l'innovazione a basse emissioni di carbonio e incoraggerebbe sia il consumo nell'UE di prodotti a basse emissioni di carbonio sia gli sforzi globali di fissazione del prezzo del carbonio. La maggior parte dei rispondenti ha indicato che l'attuale CBAM è soggetto al rischio di elusione, il che potrebbe comprometterne l'efficacia. La maggior parte dei partecipanti ha inoltre segnalato che l'attuale metodologia di calcolo dei valori predefiniti per l'energia elettrica non è appropriata in quanto non tiene conto di quella prodotta da fonti non fossili. La maggior parte dei partecipanti ha espresso l'esigenza di semplificare le condizioni per l'applicazione delle emissioni incorporate effettive nell'energia elettrica importata.

I servizi della Commissione hanno inoltre avviato ampie consultazioni con le autorità pubbliche all'interno dell'UE e nei paesi terzi, nonché con i rappresentanti dell'industria, della società civile e delle organizzazioni internazionali o intergovernative. Tali consultazioni sono state effettuate sotto forma di riunioni bilaterali, discussioni in seno al gruppo di esperti CBAM, colloqui nel contesto di studi dedicati all'estensione dell'ambito di applicazione ai prodotti a valle e all'energia elettrica, nonché questionari delle autorità nazionali competenti e delle autorità doganali nel contesto del quadro di gestione dei rischi CBAM.

Assunzione e uso di perizie

La proposta è stata elaborata sulla base di una serie di studi e perizie di esperti, che hanno analizzato le potenziali opzioni di progettazione e i relativi impatti ambientali, sociali ed economici.

Prima della preparazione della proposta è stato condotto uno studio complementare specifico, incentrato sull'estensione dell'ambito di applicazione del CBAM alle merci a valle ad alta intensità di acciaio e di alluminio. Oltre a questo studio è stata effettuata una modellizzazione specifica degli impatti socioeconomici e ambientali con il sostegno del Centro comune di ricerca, mentre i servizi della Commissione hanno effettuato ampie ricerche documentali e un'analisi statistica approfondita. Le informazioni raccolte nel contesto di studi settoriali, tra cui uno studio sull'energia elettrica come merce CBAM, sono state prese in considerazione nel contesto della presente iniziativa.

Sulla base dell'analisi di cui sopra, i servizi della Commissione hanno intrapreso consultazioni mirate con gli operatori economici pertinenti e gli Stati membri e hanno condotto scambi con i portatori di interessi attraverso il gruppo di esperti CBAM e tramite apposite riunioni dei portatori di interessi. I servizi della Commissione hanno inoltre analizzato i dati raccolti attraverso la relazione CBAM trimestrale presentata dai dichiaranti durante il periodo transitorio.

Valutazione d'impatto

Il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere favorevole con riserve sulla valutazione d'impatto, formulando alcune proposte di miglioramento. La relazione sulla valutazione d'impatto è stata ulteriormente riveduta per tenere conto di tali proposte.

La valutazione d'impatto delinea le opzioni strategiche prese in considerazione per un'estensione a valle, per misure di salvaguardia supplementari contro l'elusione e le pratiche che potrebbero compromettere gli obiettivi del CBAM e per norme rivedute sulle condizioni di applicazione delle emissioni incorporate effettive nell'energia elettrica importata. La valutazione esamina tutte le opzioni in termini di efficacia nel risolvere le questioni pertinenti. Descrive inoltre l'impatto delle possibili opzioni strategiche sugli indicatori economici e sociali e sugli oneri amministrativi, prima di concludere con un'opzione prescelta. Le opzioni strategiche sono confrontate con uno scenario di base che riflette il CBAM come attualmente previsto dalla legislazione. Lo scenario di riferimento comprende anche l'attuazione del pacchetto di misure dell'UE "Pronti per il 55 %" in materia di clima, compresa l'eliminazione graduale delle quote gratuite nell'ambito dell'EU ETS. Lo scenario di base ipotizza inoltre l'attuazione della semplificazione del CBAM adottata nell'ottobre 2025, compresa la soglia de minimis basata sulla massa per importatore di 50 tonnellate di merci CBAM all'anno (per quattro categorie di merci CBAM).

Per un'eventuale estensione dell'ambito di applicazione ai prodotti a valle dei materiali di base acciaio e alluminio, il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dei prodotti è stato valutato utilizzando due criteri principali. In primo luogo, l'intensità degli scambi 12 delle merci è stata utilizzata come indicatore della loro negoziabilità. Le merci più facilmente commercializzabili presentano un rischio più elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dello spostamento della produzione o della sostituzione con importazioni da paesi terzi. In secondo luogo, un indicatore della pressione dovuta ai costi rileva in che misura il costo del carbonio dei fattori produttivi CBAM determina i costi complessivi di una merce a valle rispetto al suo valore aggiunto complessivo. Inoltre, per garantire che siano inclusi solo i prodotti con la maggiore rilevanza climatica, le merci al di sotto di una determinata soglia minima delle emissioni incorporate totali a livello settoriale sono state escluse dalla selezione. L'applicazione di soglie diverse per tali criteri ha portato a tre opzioni rappresentative per un'estensione a valle. La prima opzione prevede un'estensione mirata rivolta solo alle merci che presentano il rischio più elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la maggiore intensità delle emissioni. La seconda opzione prevede un'estensione equilibrata incentrata sulle merci a valle a rischio ad alta intensità di emissioni. La terza opzione prevede un'ampia estensione a tutte le merci a valle a rischio.

In considerazione dell'obiettivo di massimizzare i benefici ambientali limitando nel contempo i costi in termini di complessità e oneri amministrativi aggiuntivi, la valutazione d'impatto indica la seconda opzione come prescelta. Nell'ambito di tale opzione, i benefici ambientali in termini di emissioni coperte, riduzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e riduzione stimata delle emissioni superano notevolmente quelli della prima opzione. Allo stesso tempo i benefici ambientali della seconda opzione sono simili a quelli della terza, mentre i costi previsti sono molto più limitati. Rispetto alla terza opzione, la seconda interessa un numero inferiore di importatori, include un minor numero di nuovi codici NC e riguarda generalmente merci di minore complessità per il calcolo delle emissioni incorporate.

Per affrontare ulteriormente il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono state prese in considerazione due opzioni principali per quanto riguarda i rottami. La prima opzione prevede l'inclusione dei rottami pre-consumo nell'ambito di applicazione del CBAM come precursori CBAM. La seconda opzione include i rottami pre-consumo e post-consumo come precursori CBAM. La valutazione d'impatto conclude che la prima opzione rispecchia l'approccio generale migliore, concentrandosi solo sui settori ad alto rischio per ridurre al minimo gli oneri amministrativi superflui. Nello specifico si è ritenuto che l'inclusione dei rottami post-consumo come precursori CBAM, come proposto nella seconda opzione, potrebbe disincentivare l'economia circolare e non sarebbe coerente con diverse politiche dell'UE in questo settore.

Per quanto riguarda le pratiche di elusione che potrebbero compromettere gli obiettivi del CBAM, sono state prese in considerazione due opzioni strategiche con una serie comune di misure.

L'insieme comune di misure consiste in primo luogo nel conferire alla Commissione il potere di specificare ulteriormente i codici NC per rispecchiare meglio la composizione specifica dei diversi prodotti che rientrano in un determinato codice NC nell'ambito di applicazione del CBAM. Grazie a tale potere sarà possibile catturare le pertinenti composizioni dei prodotti all'interno dello stesso codice NC. In secondo luogo, conferisce alla Commissione il potere di imporre condizioni supplementari all'uso delle emissioni effettive per determinati codici NC/impianti di paesi terzi in caso di rischio elevato di pratiche abusive. Ciò consentirà di introdurre ulteriori condizioni da soddisfare per l'uso di valori effettivi verificati per merci in circostanze specifiche, nonché prove che dimostrino che le pratiche abusive non si sono concretizzate. Tali condizioni e prove dovrebbero essere concepite in modo proporzionato e tale da non gravare inutilmente sui gestori e sugli importatori.

La prima opzione propone l'inclusione dei rottami di alluminio e acciaio pre-consumo come precursori, consentendo in tal modo di attribuire le emissioni ai rottami come precursori. Tale opzione conferisce inoltre alla Commissione il potere di richiedere prove supplementari per dimostrare il luogo di produzione, affrontando in tal modo il rischio di dichiarazioni inesatte delle intensità delle emissioni a causa della mancanza di tracciabilità. L'obbligo di fornire ulteriori elementi di prova riguarderebbe le importazioni con determinati codici NC e origini, con il rischio più significativo di elusione a causa di dichiarazioni inesatte dell'intensità delle emissioni.

La seconda opzione si basa sulla prima, ma amplia ulteriormente l'ambito di applicazione delle misure strategiche. Oltre ai rottami pre-consumo, questa opzione includerebbe anche i rottami post-consumo come precursori CBAM. L'obbligo di dimostrare il luogo di produzione si applicherebbe a tutti i codici NC/origini e inciderebbe pertanto su tutte le dichiarazioni CBAM basate sui valori effettivi delle emissioni.

La prima opzione è preferibile grazie al suo approccio equilibrato e proporzionato che consente di affrontare efficacemente i rischi di elusione.

Per ovviare alle carenze nel trattamento delle importazioni di energia elettrica sono state prese in considerazione quattro opzioni. Queste opzioni differiscono per quanto riguarda la metodologia utilizzata per calcolare il fattore di emissione e le condizioni per dichiarare i valori effettivi. Esse riguardano le varie combinazioni di due scelte strategiche principali: i) mantenere l'attuale approccio per un fattore di emissione di CO2 basato sui combustibili fossili del paese esportatore o passare a un fattore medio di emissione della rete del paese esportatore; ii) modificare il criterio relativo alla congestione facendo riferimento all'assenza di congestione strutturale o eliminandolo del tutto. Due ulteriori elementi si applicano a tutte le opzioni. In primo luogo, vi è un criterio modificato per chiarire che gli accordi per l'acquisto di energia elettrica comprendono solo gli accordi fisici, consentendo nel contempo il ricorso ad accordi indiretti. In secondo luogo, la condizione relativa alla designazione della capacità è modificata e si applica solo in caso di allocazione esplicita della capacità.

L'opzione prescelta per le importazioni di energia elettrica consiste nel passare a un fattore medio di emissione della rete per i paesi esportatori e nell'eliminare il criterio per l'uso dei valori effettivi di emissione relativo alla congestione. Il fattore medio di emissione della rete rispecchierà in modo più preciso la tendenza alla decarbonizzazione del paese di origine, in quanto sarà presa in considerazione anche l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Insieme alle modifiche delle condizioni relative agli accordi di acquisto di energia elettrica e alla designazione della capacità, l'eliminazione della condizione di assenza di congestione della rete faciliterà ulteriormente l'utilizzo dei valori effettivi.

Efficienza normativa e semplificazione

L'estensione dell'ambito di applicazione del CBAM ai prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio beneficia della semplificazione del meccanismo adottata nell'ottobre 2025 13 . La soglia de minimis di 50 tonnellate di merci CBAM importate esclude circa 182 000 importatori dall'attuale ambito di applicazione del CBAM, riducendo i costi amministrativi per gli importatori di circa 1,123 milioni di EUR all'anno 14 . La soglia de minimis va anche a vantaggio degli importatori a valle: esclude oltre il 90 % degli importatori attivi nei settori oggetto dell'estensione prevista dalla presente proposta dagli obblighi CBAM, mantenendo nel contempo oltre il 99 % delle emissioni nell'ambito di applicazione.

L'impatto di tutte le opzioni strategiche considerate (come descritto nella sezione della valutazione d'impatto) è stato attentamente valutato per quanto riguarda il loro effetto sugli oneri amministrativi. Il pacchetto strategico incluso nella presente proposta è stato selezionato ponderando i benefici ambientali e la necessità di limitare gli oneri amministrativi aggiuntivi ed evitare di rendere il CBAM più complesso. Ciò è stato descritto anche nella sezione sulla proporzionalità e nella sintesi della valutazione d'impatto nella presente relazione.

L'estensione a valle del CBAM ha un impatto moderato sul numero di PMI importatrici (e di PMI produttrici di paesi terzi) che rientrano nell'ambito di applicazione del CBAM e circa la metà dei nuovi importatori rientranti nell'ambito di applicazione del CBAM sono PMI. In totale, ciò si traduce in circa 3 800-3 900 ulteriori PMI soggette agli obblighi CBAM.

Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nello specifico contribuisce a promuovere l'obiettivo di un livello elevato di tutela ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile, come previsto dall'articolo 37 della Carta.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'estensione a valle non mira a generare entrate, ma piuttosto a rafforzare l'efficacia climatica del CBAM nella prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Secondo la valutazione d'impatto la proposta dovrebbe generare circa 0,58 miliardi di EUR di entrate annue entro il 2030. A seguito della graduale eliminazione delle assegnazioni gratuite nell'ambito dell'EU ETS e della progressiva introduzione del CBAM, dopo il 2030 le entrate dovrebbero continuare ad aumentare, raggiungendo un importo stimato di 0,69 miliardi di EUR entro il 2035. L'impatto sul bilancio dell'UE è stimato in media a 0,2 miliardi di EUR all'anno per il periodo 2028-2034, come indicato nella proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale 2028-2034.

Le misure adottate per affrontare i rischi di elusione contribuiranno a garantire che le entrate previste si concretizzino nella pratica.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il periodo transitorio CBAM è applicabile fino alla fine del 2025 e la fase definitiva inizia nel 2026.

Prima della fine del periodo transitorio, e in linea con l'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento CBAM, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di riesame completa sugli insegnamenti tratti da tale periodo. La relazione illustrerà inoltre le possibili misure future in vista di ulteriori revisioni ed estensioni dell'ambito di applicazione. Parallelamente, la Commissione europea sta anche preparando l'adozione di una serie di atti delegati e di esecuzione che definiranno le norme tecniche per il funzionamento del CBAM nel suo attuale ambito di applicazione.

La Commissione continuerà a monitorare e valutare l'attuazione del CBAM e riferirà in merito in linea con i requisiti del regolamento CBAM.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il presente regolamento apporta le modifiche del regolamento (UE) 2023/956 sotto riportate.

L'articolo 1, paragrafo 1, chiarisce l'applicazione del regolamento (UE) 2023/956 al momento della sua integrazione nell'accordo SEE e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per modificare di conseguenza l'allegato III di tale regolamento.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), prevede la possibilità di riconoscere il recepimento del pertinente acquis del mercato dell'energia elettrica, al fine di richiedere l'integrazione del mercato dell'energia elettrica di un paese terzo in quello dell'Unione attraverso l'accoppiamento dei mercati, mediante un protocollo d'intesa tra la Commissione e i paesi terzi.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 1, paragrafo 19, prevedono la possibilità di adottare atti delegati con procedura d'urgenza al fine di aggiungere un paese terzo o territorio all'elenco dei paesi terzi o territori esenti di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2023/956.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), prevede la possibilità per l'Unione di concludere accordi con paesi terzi per tenere conto del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio e per il riconoscimento reciproco degli organismi di accreditamento.

L'articolo 1, paragrafo 3, paragrafo 5, lettera a), punto 2, paragrafo 5, lettera c), e paragrafo 8, lettere b) e c), conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che impongano, nei casi in cui vi siano prove sufficienti che indicano un rischio elevato di pratiche abusive, di fornire, per un sottoinsieme di codici NC e origini, prove supplementari per dimostrare che tali pratiche abusive non si siano concretizzate.

L'articolo 1, paragrafo 2, paragrafo 6, lettera c), dal paragrafo 21 al 23, lettera b), estende l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 a determinate merci a valle ad alta intensità di acciaio e di alluminio e prevede la possibilità di applicare una maggiorazione graduale per alcune di tali merci.

L'articolo 1, paragrafo 4, aggiunge l'obbligo per il rappresentante doganale indiretto che chiede l'autorizzazione di indicare, nella sua domanda, il numero EORI o un altro numero di identificazione nazionale degli importatori rappresentati.

L'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), punto 1), e paragrafo 8, lettera a), prevede la registrazione del gestore nel registro CBAM per la determinazione delle emissioni incorporate sulla base delle emissioni effettive verificate.

L'articolo 1, paragrafo 5, lettere b) e c), impone al dichiarante CBAM autorizzato di fornire, se del caso, la prova del luogo e del momento di produzione delle merci dichiarate sulla base delle emissioni effettive.

L'articolo 1, paragrafo 5, lettera b), chiarisce che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti le procedure per il riesame delle dichiarazioni CBAM.

L'articolo 1, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 24, prevedono l'inclusione dei materiali in entrata (precursori) nella metodologia per la determinazione delle emissioni incorporate nelle merci.

L'articolo 1, paragrafo 6, lettera b), paragrafo 8, lettera d), e paragrafo 23, prevede la possibilità per il gestore di comunicare al dichiarante CBAM autorizzato solo un sottoinsieme dei dati necessari per la comunicazione, il calcolo e la verifica delle emissioni effettive.

L'articolo 1, paragrafo 7, chiarisce che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti le condizioni per verificare le qualifiche della persona indipendente responsabile della certificazione del prezzo del carbonio pagato, compresa la concessione di un accreditamento da parte di un organismo nazionale di accreditamento.

L'articolo 1, paragrafo 9, lettera b), chiarisce che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per contabilizzare il prezzo del carbonio pagato all'estero sulla base del principio di equivalenza e tenendo conto degli sforzi compiuti in materia di crediti di carbonio.

L'articolo 1, paragrafo 8, lettera c), chiarisce che un gestore può divulgare informazioni relative alla verifica delle emissioni incorporate nei materiali in entrata (precursori) con un altro gestore.

L'articolo 1, paragrafo 9, consente alle autorità competenti di esigere la costituzione di una garanzia in ulteriori casi e di utilizzarla per recuperare eventuali rettifiche finanziarie in essere qualora il dichiarante CBAM autorizzato non restituisca una quantità sufficiente di certificati CBAM.

L'articolo 1, paragrafo 10, chiarisce che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono le procedure di verifica che devono essere utilizzate dai verificatori.

L'articolo 1, paragrafo 11, chiarisce che la Commissione o l'autorità competente può, nell'ambito del riesame della dichiarazione CBAM, chiedere al dichiarante CBAM autorizzato di fornire la prova che le merci importate sono state prodotte nell'impianto dichiarato e nel periodo di produzione dichiarato.

L'articolo 1, paragrafo 12, prevede un metodo di calcolo specifico per il prezzo dei certificati CBAM in caso di un'unica asta sulla piattaforma d'asta.

L'articolo 1, paragrafo 13, chiarisce che l'obbligo per i dichiaranti CBAM autorizzati di garantire che il numero di certificati CBAM sul loro conto nel registro CBAM alla fine di ogni trimestre corrisponda almeno al 50 % si basa su un ciclo annuale e dovrebbe pertanto escludere dal calcolo trimestrale i certificati acquistati in anni diversi dall'anno civile.

L'articolo 1, paragrafo 14, semplifica la procedura di riacquisto eliminando il coinvolgimento della Commissione in tale procedura.

L'articolo 1, paragrafo 15, lettera a), chiarisce il ruolo del numero di conto CBAM nella determinazione della persona responsabile dell'assunzione degli obblighi CBAM.

L'articolo 1, paragrafo 15, lettere b) e c), consente alle autorità competenti di chiedere una verifica della correttezza dei dati e delle informazioni doganali pertinenti comunicati tramite il registro CBAM, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per determinare la composizione chimica e materiale di una merce e autorizza le autorità doganali a comunicare tali informazioni alla Commissione.

L'articolo 1, paragrafo 15, lettere a) e d), conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per determinare la composizione chimica e materiale di una merce e consente alle autorità doganali di comunicare tali informazioni alla Commissione.

L'articolo 1, paragrafo 16, definisce una nuova pratica di elusione consistente nell'adeguare artificialmente le catene di approvvigionamento delle merci per beneficiare di un valore predefinito inferiore.

L'articolo 1, paragrafo 17, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per rimuovere una merce dall'allegato I in caso di circostanze gravi e impreviste che arrecano un grave danno al mercato interno dell'Unione.

L'articolo 1, paragrafo 18, modifica i poteri conferiti alla Commissione dai colegislatori per quanto riguarda l'adozione di atti delegati alla luce delle modifiche introdotte dalla presente proposta.

L'articolo 1, paragrafo 20, chiarisce che la relazione di valutazione del funzionamento del CBAM dovrebbe esaminare l'impatto del CBAM sui settori da coprire in futuro e che tale relazione può, se del caso, essere accompagnata da una proposta legislativa.

L'articolo 1, paragrafo 22, modifica il fattore di emissione per l'energia elettrica importata per tenere conto dell'energia elettrica prodotta da tutte le fonti. Modifica inoltre le condizioni per l'applicazione delle emissioni incorporate effettive nell'energia elettrica importata al fine di renderle più flessibili.

L'articolo 2 stabilisce disposizioni in merito all'entrata in vigore e all'applicazione delle misure proposte. Per consentire la presentazione tempestiva delle prime dichiarazioni CBAM entro il 30 settembre 2027, le modifiche al metodo di calcolo del fattore di emissione per l'energia elettrica importata e alle condizioni per l'applicazione delle emissioni incorporate effettive nell'energia elettrica importata si applicheranno alle importazioni di energia elettrica avvenute a partire dal 1º gennaio 2026. Le modifiche che richiedono l'attuazione nel registro CBAM o l'avvio all'inizio dell'anno civile, compresa l'estensione dell'ambito di applicazione ai prodotti a valle, si applicheranno a decorrere dal 1º gennaio 2028.

2025/0419 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda l'estensione
del suo ambito di applicazione alle merci a valle e le misure antielusione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 15 ,

previa consultazione del Comitato delle regioni 16 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1)Il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 è stato inizialmente concepito con un ambito di applicazione limitato, che copre le merci più esposte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e a più alta intensità di carbonio. L'ambito di applicazione di tale regolamento dovrebbe essere gradualmente esteso ai prodotti a valle della catena del valore delle merci elencate nell'allegato I di tale regolamento.

2)Nella sua comunicazione dal titolo "Piano d'azione europeo per la siderurgia e la metallurgia" 18 , la Commissione ha stabilito l'obiettivo di estendere l'ambito di applicazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ("CBAM") a determinati prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio, nonché di affrontare il rischio di elusione e di pratiche che potrebbero compromettere gli obiettivi del CBAM, compreso il reindirizzamento da parte di paesi terzi di merci a bassa intensità di emissioni verso il mercato dell'Unione in assenza di sforzi per decarbonizzare la totalità della loro produzione.

3)Poiché il CBAM mira a incentivare la riduzione delle emissioni dei gestori nei paesi terzi, l'Unione si impegna a collaborare con i paesi a basso e medio reddito per la decarbonizzazione delle loro industrie manifatturiere, e a sostenerli in questo percorso, nel quadro della dimensione esterna del Green Deal europeo 19 e in linea con l'accordo di Parigi 20 . L'Unione dovrebbe continuare a sostenere, attraverso il bilancio dell'Unione, tali paesi, in particolare i PMS, al fine di contribuire ad assicurare il loro adeguamento agli obblighi di cui al presente regolamento. L'Unione dovrebbe continuare a sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e le azioni di adattamento in tali paesi, anche nei loro sforzi per la decarbonizzazione e la trasformazione delle loro industrie, entro il massimale del quadro finanziario pluriennale e del sostegno finanziario fornito dall'Unione ai finanziamenti internazionali per il clima. Ciò è ulteriormente rafforzato nella visione dell'UE in materia di clima ed energia su scala mondiale 21 , secondo la quale l'UE si impegnerà in modo proattivo con i partner per garantire una migliore coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE. Mentre il CBAM entra gradualmente in applicazione, l'Unione intende rafforzare i partenariati e sostenere sforzi più ampi di mitigazione dei cambiamenti climatici, anche fornendo sostegno finanziario agli sforzi di decarbonizzazione dei paesi.

4)Al momento dell'integrazione del regolamento (UE) 2023/956 nell'accordo SEE, gli Stati EFTA che applicano il CBAM non dovrebbero essere considerati paesi terzi ai fini del presente regolamento e dovrebbero essere rimossi dall'allegato III. Verrebbe creata una zona CBAM comune in cui la soglia a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956 diventerebbe applicabile congiuntamente all'importazione nell'Unione e nei territori doganali degli Stati EFTA che applicano il CBAM.

5)Al momento dell'integrazione del regolamento (UE) 2023/956 nell'accordo SEE, tale regolamento dovrebbe applicarsi ai prodotti trasformati a partire dalle merci elencate nell'allegato I originari di un paese terzo risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, qualora siano riesportati nel territorio doganale di uno Stato EFTA che ha integrato il CBAM, a condizione che siano importati in uno di tali territori doganali. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire condizioni dettagliate per l'applicazione del CBAM a tali merci.

6)Al momento dell'integrazione del regolamento (UE) 2023/956 nell'accordo SEE, è opportuno chiarire che tale regolamento non si applica alle merci precedentemente immesse in libera pratica nel territorio doganale degli Stati EFTA che hanno integrato il CBAM, a condizione che il dichiarante doganale indichi nella successiva dichiarazione doganale che le merci sono state precedentemente immesse in libera pratica nel territorio doganale degli Stati EFTA.

7)Al momento dell'integrazione del regolamento (UE) 2023/956 nell'accordo SEE, gli Stati EFTA che applicano il CBAM non dovrebbero essere considerati paesi terzi ai fini del presente regolamento e dovrebbero essere rimossi dall'allegato III. Verrebbe creata una zona CBAM comune in cui la soglia a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956 diventerebbe applicabile congiuntamente all'importazione nell'Unione e nei territori doganali degli Stati EFTA che applicano il CBAM.

8)I flussi di energia elettrica provenienti da paesi terzi derivanti da azioni intraprese dai gestori dei sistemi di trasmissione per garantire il funzionamento sicuro delle loro reti, compresa la gestione delle emergenze e dei flussi non programmati, non dovrebbero essere soggetti al presente regolamento.

9)Il debito riconoscimento dei progressi compiuti dai paesi terzi verso l'accoppiamento dei mercati dei sistemi elettrici garantisce che eventuali esenzioni temporanee previste dal presente regolamento siano pienamente in linea con gli obiettivi strategici dell'Unione e con i risultati specifici conseguiti da tali paesi terzi. L'uso efficiente dell'infrastruttura elettrica esistente e l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica dei paesi terzi nel mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione sono essenziali per ridurre i costi sia per gli Stati membri che per i paesi terzi interessati, nonché per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Tale riconoscimento dovrebbe essere presentato mediante un protocollo d'intesa tra la Commissione e i paesi terzi che hanno pienamente recepito il pertinente acquis del mercato dell'energia elettrica, come verificato dalla Commissione. Il protocollo d'intesa dovrebbe definire il calendario per l'applicazione dell'esenzione prevista dal regolamento (UE) 2023/956, tenendo conto nel contempo del rispetto delle pertinenti regole di mercato e degli enti dei gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) in linea con il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 e il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione 23 , nonché dei progressi compiuti dai paesi pertinenti in materia di strumenti di fissazione del prezzo del carbonio equivalenti all'EU ETS per quanto riguarda la produzione di energia elettrica.

10)Per garantire che la soglia unica basata sulla massa non superi l'1 % delle emissioni incorporate nelle merci importate e nei prodotti trasformati a seguito dell'estensione del regolamento (UE) 2023/956 ai prodotti a valle, nel 2027 la valutazione annuale della soglia dovrebbe essere effettuata sulla base dei dati sulle importazioni relativi alle merci a valle oggetto di tale estensione.

11)Il CBAM mira ad affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio garantendo che i prodotti, indipendentemente dal fatto che siano importati o realizzati nell'Unione, siano soggetti a un prezzo del carbonio equivalente. Finché un numero significativo di partner internazionali dell'Unione adotta approcci politici che non raggiungono lo stesso livello di ambizione in materia di clima, sussiste tuttavia il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, che porterebbe a emissioni complessive superiori a quelle in assenza di rilocalizzazione.

12)Potrebbero verificarsi pratiche abusive in caso di sfruttamento della possibilità di utilizzare le emissioni effettive al fine di evitare indebitamente, in tutto o in parte, la responsabilità finanziaria del CBAM, compromettendone in tal modo l'efficacia nell'affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nell'Unione e nel conseguire gli obiettivi della politica climatica dell'Unione.

13)La Commissione dovrebbe monitorare l'impatto del CBAM sul mercato interno dell'Unione al fine di valutare il rischio di pratiche abusive che compromettono l'efficacia del CBAM e il potenziale impatto sul mercato interno dell'Unione, anche attraverso un'analisi delle dichiarazioni doganali di importazione e delle dichiarazioni CBAM o sulla base di qualsiasi fonte di informazioni pertinente, anche da parte degli Stati membri attraverso scambi nell'ambito del gruppo di esperti sul CBAM o altri scambi pertinenti.

14)Per consentire una reazione rapida in caso di prove che indichino un elevato rischio di pratiche abusive, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per definire le informazioni da dichiarare per utilizzare le emissioni effettive per una combinazione di merci e origini e stabilire le prove per dimostrare che tali pratiche abusive non si sono concretizzate. Qualora riscontri prove sufficienti che indicano un rischio elevato di pratiche abusive, la Commissione dovrebbe essere tenuta ad agire mediante atti delegati entro tre mesi dalla constatazione. Tali condizioni e prove dovrebbero essere proporzionate e non dovrebbero comportare oneri inutili per i gestori e gli importatori.

15)Al fine di identificare gli importatori rappresentati da un rappresentante doganale indiretto, la domanda di autorizzazione dovrebbe includere il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), o qualsiasi altro tipo di numero di identificazione nazionale, degli importatori rappresentati.

16)Per far fronte al rischio di dichiarazioni inesatte delle emissioni incorporate determinate sulla base delle emissioni effettive, la Commissione e l'autorità competente dovrebbero essere autorizzate a chiedere al dichiarante CBAM autorizzato di dimostrare mediante prove che le merci importate sono state prodotte nell'impianto dichiarato e nel periodo di produzione dichiarato. Per alcune merci, come quelle soggette a una maggiore eterogeneità delle intensità di emissione, o solo in determinati casi, le prove dovrebbero essere richieste nell'ambito della dichiarazione CBAM. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione per individuare le merci per le quali tali prove dovrebbero essere richieste nell'ambito della dichiarazione CBAM, nonché il tipo specifico di prove da fornire.

17)Per agevolare il trattamento delle informazioni sui gestori nei paesi terzi, ridurre l'onere amministrativo per il gestore e il dichiarante CBAM autorizzato e facilitare il riesame delle dichiarazioni CBAM, la registrazione dei gestori dovrebbe essere necessaria per determinare le emissioni incorporate sulla base delle emissioni effettive verificate.

18)Al fine di promuovere un approccio armonizzato per il riesame delle dichiarazioni CBAM, è opportuno chiarire che, nell'ambito dell'atto di esecuzione relativo al formato standard della dichiarazione CBAM, la Commissione può stabilire procedure per il riesame delle stesse.

19)Le emissioni derivanti dalla produzione di rottami pre-consumo nell'Unione sono soggette a un prezzo del carbonio in quanto, nell'ambito dell'EU ETS, le emissioni sono misurate a livello di impianto. Poiché i rottami di alluminio pre-consumo e di acciaio pre-consumo a norma del regolamento (UE) 2023/956 sono a emissioni zero, le merci importate che utilizzano rottami di alluminio pre-consumo e di acciaio pre-consumo come materiali in entrata sono soggette a un prezzo del carbonio inferiore rispetto alle merci prodotte nell'Unione, indebolendo in tal modo l'efficacia del CBAM nell'affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio delle merci elencate nell'allegato I.

20)Al fine di potenziare l'efficacia del CBAM per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio delle merci, le emissioni di rottami di alluminio preconsumo e di acciaio pre-consumo dovrebbero essere prese in considerazione per il calcolo delle emissioni incorporate nelle merci. Poiché i rottami pre-consumo sono un coprodotto generato involontariamente nel processo di produzione di prodotti in metallo e immediatamente riutilizzabile in un processo di produzione, non sono considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di per sé. Pertanto le emissioni di rottami di alluminio pre-consumo e di acciaio pre-consumo dovrebbero essere prese in considerazione solo se utilizzate come precursori per le merci elencate nell'allegato I del presente regolamento. La Commissione dovrebbe garantire che il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni incorporate nei rottami pre-consumo utilizzati come materiale in entrata (precursore) non siano elusi, anche comunicando erroneamente i rottami pre-consumo come rottami post-consumo per ottenere emissioni incorporate inferiori.

21)Per facilitare l'applicazione del regolamento (UE) 2023/956, nel contesto del regolamento di esecuzione per contabilizzare il prezzo del carbonio pagato all'estero, l'Unione può prendere in considerazione i crediti di carbonio di cui all'articolo 6 dell'accordo di Parigi.

22)È opportuno chiarire che, data la natura commercialmente sensibile di alcuni dati necessari per la comunicazione, il calcolo e la verifica delle emissioni effettive, il gestore può scegliere di divulgare solo una sintesi di tali dati necessari per la determinazione e la verifica delle emissioni incorporate e l'applicazione delle condizioni per l'uso delle emissioni effettive per le pertinenti combinazioni di merci e origini. Il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe essere tenuto a conservare solo le informazioni divulgate.

23)Sorgono sfide specifiche per l'uso delle emissioni effettive incorporate nelle merci a valle prodotte con numerosi materiali in entrata (precursori) quando tali materiali appartengono a diversi settori CBAM o a settori non contemplati dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali merci hanno generalmente catene globali del valore più lunghe e complesse e la loro produzione comporta molteplici fasi di produzione. Ottenere informazioni verificate sulle emissioni effettive dei loro materiali in entrata (precursori) sarà difficile dal punto di vista amministrativo, disincentivando di conseguenza l'uso delle emissioni effettive. Per affrontare tali sfide, l'uso di valori predefiniti per tali merci specifiche dovrebbe essere agevolato dalla mancata applicazione della maggiorazione, senza pregiudicare l'integrità ambientale del CBAM.

24)Poiché la certificazione della documentazione relativa al prezzo del carbonio può avvenire prima dell'importazione della merce nell'Unione, non è opportuno esigere che la persona che certifica le informazioni contenute nella documentazione relativa al prezzo del carbonio sia indipendente dal dichiarante CBAM autorizzato.

25)Poiché la detrazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato in un paese terzo richiede che le emissioni incorporate siano basate sulle emissioni effettive verificate e poiché la certificazione della documentazione relativa al prezzo del carbonio deve basarsi sulla verifica preventiva delle emissioni incorporate, la verifica delle emissioni incorporate e la certificazione del prezzo del carbonio pagato per tali emissioni sono strettamente correlate e possono eventualmente essere effettuate dalla stessa persona. La certificazione del prezzo del carbonio dovrebbe inoltre essere soggetta a un controllo e a una sorveglianza analoghi a quelli esercitati per la verifica delle emissioni. È pertanto opportuno chiarire che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti le condizioni per verificare le qualifiche della persona responsabile della certificazione, tramite il registro CBAM, delle informazioni contenute nella documentazione relativa al prezzo del carbonio, compresa la concessione di un accreditamento da parte di un organismo nazionale di accreditamento, e riguardanti le necessarie procedure di certificazione e lo scambio di informazioni.

26)Per facilitare la verifica delle emissioni incorporate nel caso di merci complesse, è opportuno chiarire che un gestore dovrebbe poter condividere informazioni con un altro gestore, anche in relazione alla verifica delle emissioni incorporate nei materiali in entrata (precursori).

27)Per garantire la capacità finanziaria di un richiedente o di un dichiarante CBAM autorizzato, le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a richiedere la costituzione di una garanzia in casi diversi da quelli in cui un richiedente non era costituito nei due esercizi finanziari precedenti l'anno di presentazione della domanda. Per preservare la corretta riscossione delle entrate, è inoltre opportuno consentire alle autorità competenti di utilizzare la garanzia fornita qualora il dichiarante CBAM autorizzato non rispetti l'obbligo di avere, alla fine di ogni trimestre, il numero di certificati CBAM corrispondente al 50 % delle emissioni incorporate nelle merci che ha importato nell'Unione dall'inizio dell'anno.

28)È opportuno chiarire che, per consentire agli organismi nazionali di accreditamento, alla Commissione e alle autorità competenti di controllare e monitorare i verificatori, è necessario definire le procedure di verifica che dovranno essere utilizzate dai verificatori.

29)Al fine di preservarne l'efficacia come misura per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il prezzo dei certificati CBAM deve essere calcolato dalla Commissione sulla base delle medie settimanali delle quote messe all'asta nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione ("EU ETS"). Per garantire che il prezzo dei certificati CBAM rispecchi sempre fedelmente i prezzi dell'ETS, è opportuno prevedere una regola di calcolo specifica per le settimane di calendario durante le quali si svolge un'unica asta sulla piattaforma d'asta.

30)A partire dal 2027 i dichiaranti CBAM autorizzati che superano la soglia unica basata sulla massa devono garantire che il numero di certificati CBAM sul loro conto nel registro CBAM alla fine di ogni trimestre corrisponda almeno al 50 % delle emissioni incorporate nelle merci importate dall'inizio di tale anno. Poiché tale norma fa affidamento su un ciclo annuale, su cui si basa il limite di riacquisto dei certificati CBAM, è opportuno escludere dal numero di certificati CBAM interessati dal calcolo trimestrale i certificati acquistati in anni diversi da tale anno civile.

31)Al fine di semplificare la procedura di riacquisto, aumentare l'efficienza e ridurre gli oneri amministrativi, mantenendo nel contempo l'integrità della sicurezza e una solida sorveglianza, a un dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe essere consentito di far riacquistare i propri certificati CBAM in eccesso direttamente dall'autorità competente.

32)La composizione chimica e materiale della merce è un fattore decisivo per le emissioni incorporate, come nel caso del contenuto di clinker del cemento, del tenore di azoto dei concimi o degli elementi di lega dell'acciaio. Per far fronte al rischio di dichiarazioni inesatte delle emissioni incorporate determinate sulla base delle emissioni effettive per talune merci soggette a una maggiore eterogeneità delle intensità delle emissioni, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare la composizione materiale e chimica di una merce nella dichiarazione doganale.

33)Al fine di garantire che le autorità competenti e la Commissione ricevano tutte le informazioni e i dati doganali necessari per l'attuazione del regolamento (UE) 2023/956 da parte delle autorità doganali, è necessario specificare i documenti giustificativi, le informazioni e i dati pertinenti, compreso il conto di appuramento, che devono essere comunicati dalle autorità doganali.

34)È opportuno chiarire che il numero di conto CBAM incluso nella dichiarazione doganale, nel conto di appuramento, nella dichiarazione di ricevimento o in qualsiasi altro documento doganale pertinente al momento dell'immissione in libera pratica delle merci dovrebbe essere utilizzato per determinare la persona responsabile dell'assunzione degli obblighi di cui al presente regolamento.

35)Per garantire l'accuratezza dei dati e delle informazioni doganali a loro disposizione nel registro CBAM, le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a chiedere alle autorità doganali o alla Commissione di convalidare tali informazioni. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire la portata delle informazioni e la periodicità, i tempi e i mezzi di comunicazione delle stesse.

36)Al fine di prevenire pratiche che potrebbero compromettere il conseguimento degli obiettivi del CBAM, la Commissione dovrebbe monitorare costantemente a livello dell'Unione le pratiche di elusione consistenti nell'adeguamento artificiale della catena di approvvigionamento delle merci per evitare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/956.

37)Per consentire una reazione rapida in caso di conseguenze gravi e imprevedibili dell'inclusione di una merce nell'ambito di applicazione del CBAM, che comportino un grave danno per il mercato interno dell'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per escludere una merce dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/956.

38)Al fine di garantire un migliore allineamento alla nomenclatura combinata ("NC") di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 24 , è opportuno chiarire la descrizione di alcuni codici NC di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2023/956.

39)Con la progressiva eliminazione dell'assegnazione gratuita di quote per un periodo transitorio a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 , che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS"), e la graduale introduzione del CBAM, il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio passerà probabilmente dai settori a monte attualmente contemplati dal CBAM ai prodotti a valle. Per preservare l'efficacia degli obiettivi del CBAM, è pertanto necessario estendere l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 ai prodotti a valle della catena del valore.

40)Conformemente al piano d'azione europeo per la siderurgia e la metallurgia, l'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 dovrebbe concentrarsi sui settori metallurgici e sulle merci che contengono una quota significativa di prodotti CBAM. Dovrebbe pertanto riguardare le merci a valle ad alta intensità di acciaio e di alluminio che sono le più importate nell'Unione in termini di numero, valore e volume e che sono maggiormente esposte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. I settori dell'acciaio e dell'alluminio dimostrano inoltre la massima fattibilità tecnica per il calcolo delle emissioni effettive incorporate nelle merci.

41)La selezione delle merci a valle ad alta intensità di acciaio e di alluminio dovrebbe basarsi su criteri e soglie chiaramente definiti, che tengano conto del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio associato a ciascun prodotto, compresa la quota di emissioni incorporate, la rilevanza climatica e la fattibilità tecnica dell'inclusione nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/956. Il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovrebbe essere valutato sia dal punto di vista della commerciabilità del prodotto sia facendo un confronto tra il costo del carbonio incorporato nei materiali in entrata del prodotto (precursori) e il valore aggiunto complessivo del prodotto. Sulla base degli stessi criteri, la Commissione dovrebbe in futuro valutare l'estensione dell'ambito di applicazione di tale regolamento ad altre merci a valle e presentare le proprie conclusioni in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

42)Secondo i principi e i metodi di calcolo applicabili ad altre merci, le emissioni incorporate nelle merci a valle dovrebbero essere calcolate sulla base delle emissioni effettive verificate da un verificatore o con riferimento ai valori predefiniti calcolati e messi a disposizione dalla Commissione. Poiché i limiti di sistema dei processi di produzione sono circoscritti ai limiti di sistema dei processi di produzione contemplati dall'EU ETS, l'attribuzione delle emissioni incorporate nelle merci a valle dovrebbe essere limitata alle emissioni contenute nei materiali in entrata (precursori). I materiali in entrata (precursori) delle merci a valle che non figurano nell'allegato II del regolamento (UE) 2023/956 dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo delle emissioni incorporate.

43)Per un numero limitato di merci a valle, le emissioni incorporate possono, a seconda della composizione materiale della merce, esulare completamente dall'ambito di applicazione del CBAM. È pertanto necessario specificare che le merci a valle costituite esclusivamente da materiali che non rientrano nell'ambito di applicazione del CBAM non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956.

44)Sorgono sfide specifiche per l'uso delle emissioni effettive incorporate nelle merci a valle prodotte con numerosi materiali in entrata (precursori) quando tali materiali appartengono a diversi settori CBAM o a settori non contemplati dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali merci hanno generalmente catene globali del valore più lunghe e complesse e la loro produzione comporta molteplici fasi di produzione. Ottenere informazioni verificate sulle emissioni effettive dei loro materiali in entrata (precursori) sarà difficile dal punto di vista amministrativo, disincentivando di conseguenza l'uso delle emissioni effettive. Per affrontare tali sfide, l'uso di valori predefiniti per tali merci specifiche dovrebbe essere agevolato dalla mancata applicazione della maggiorazione, senza pregiudicare l'integrità ambientale del CBAM.

45)Problematiche specifiche sono correlate all'uso delle emissioni effettive incorporate nelle merci a valle contemplate nei settori "ghisa, ferro e acciaio", "alluminio" e "merci in lega di metallo" di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2023/956. A causa delle sfide nella raccolta dei dati lungo la catena di approvvigionamento di alcuni dei componenti di tali merci, le emissioni incorporate specifiche di tutte le merci contemplate in tali sezioni dovrebbero essere calcolate in funzione delle emissioni incorporate nei materiali in entrata (precursori) in esse contenuti.

46)Il metodo utilizzato per calcolare il fattore di emissione per l'energia elettrica importata dovrebbe essere modificato in modo da tenere conto dell'energia elettrica prodotta da tutte le fonti, comprese quelle non fossili. Di conseguenza i valori predefiniti rivisti per l'energia elettrica importata dovrebbero essere calcolati e messi a disposizione dalla Commissione.

47)Al fine di garantire un approccio metodologico coerente per quanto riguarda i valori predefiniti applicati alle emissioni indirette, è opportuno chiarire che il valore predefinito alternativo per le emissioni indirette che un paese terzo, o un gruppo di paesi terzi, può dimostrare essere inferiore a quello stabilito dalla Commissione dovrebbe basarsi sullo stesso metodo di calcolo dei valori predefiniti per le emissioni indirette determinati dalla Commissione.

48)Per facilitare la determinazione delle emissioni incorporate nell'energia elettrica sulla base delle emissioni effettive, le condizioni per l'applicazione delle emissioni incorporate effettive nell'energia elettrica importata dovrebbero essere rese più flessibili. È opportuno chiarire che è possibile utilizzare determinati accordi per l'acquisto di energia elettrica conclusi tra intermediari. Alla luce delle difficoltà pratiche di dimostrare l'assenza di congestione fisica della rete in qualsiasi punto della rete al momento dell'importazione, tale criterio e il criterio alternativo relativo al collegamento diretto al sistema di trasporto dell'Unione dovrebbero essere eliminati. Infine non dovrebbe essere necessario dimostrare una designazione definitiva della capacità di interconnessione assegnata qualora la capacità di trasmissione sia assegnata mediante allocazione implicita.

49)Data la natura commercialmente sensibile di alcuni dati alla base della verifica delle emissioni incorporate, la relazione di verifica dovrebbe contenere solo le informazioni necessarie per stabilire le emissioni incorporate nelle merci. Le informazioni sulle emissioni rilasciate dall'impianto o sulle merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, pur essendo comunque soggette a riesame da parte del verificatore, non dovrebbero essere incluse nella relazione di verifica.

50)Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (UE) 2023/956, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'eliminazione di merci dall'ambito di applicazione dell'allegato I, ove necessario, a causa di ingenti danni al mercato interno dell'Unione causati da circostanze gravi e imprevedibili, fino alla risoluzione di tali circostanze. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

51)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente estendere il meccanismo adottato dall'Unione per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ridurre così le emissioni di carbonio globali, nonché affrontare il rischio di elusione e di pratiche che potrebbero compromettere gli obiettivi del CBAM, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

52)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/956,

53)Per determinare le emissioni incorporate nell'energia elettrica e per consentire la presentazione delle prime dichiarazioni CBAM entro il 30 settembre 2027 a norma del presente regolamento, le modifiche al metodo di calcolo del fattore di emissione per l'energia elettrica importata e alle condizioni per l'applicazione delle emissioni incorporate effettive nell'energia elettrica importata dovrebbero applicarsi alle importazioni di energia elettrica avvenute a partire dal 1º gennaio 2026. Al fine di garantire sufficiente prevedibilità, l'estensione dell'ambito di applicazione dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 e ai materiali in entrata (precursori) elencati nell'allegato VIII dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2028.

54)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/956,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2023/956

Il regolamento (UE) 2023/956 è così modificato:

1)l'articolo 2 è così modificato:

a)è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. Al momento dell'integrazione nell'accordo SEE, il presente regolamento si applica anche ai prodotti trasformati a partire dalle merci elencate nell'allegato I originari di un paese terzo risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, qualora siano riesportati nel territorio doganale della Norvegia o dell'Islanda, a condizione che siano importati in tali paesi.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni dettagliate per l'applicazione del CBAM a tali prodotti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento.";

b)al paragrafo 4, è inserito il comma seguente:

"Al momento dell'integrazione nell'accordo SEE, in deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente regolamento non si applica alle merci originarie di paesi terzi precedentemente immesse in libera pratica nel territorio doganale degli Stati EFTA che hanno integrato il CBAM, a condizione che il dichiarante doganale indichi nella successiva dichiarazione doganale presentata nel territorio doganale dell'Unione che le merci sono state precedentemente immesse in libera pratica nel territorio doganale di tali Stati EFTA e a condizione che, su richiesta dell'autorità doganale, il dichiarante doganale metta a disposizione documenti o informazioni atte a dimostrare che le merci sono state precedentemente immesse in libera pratica nel territorio doganale dei rispettivi Stati EFTA. Il dichiarante doganale si assume la responsabilità della disponibilità di tale prova al momento della presentazione della dichiarazione doganale.";

c)è aggiunto il paragrafo 7 bis seguente:

"Qualora un paese terzo abbia chiesto di integrare il proprio mercato dell'energia elettrica in quello dell'Unione mediante l'accoppiamento dei mercati a norma di un accordo internazionale, la Commissione, nello stabilire che il paese terzo in questione ha pienamente recepito l'acquis relativo al mercato dell'energia elettrica, può concludere un protocollo d'intesa con tale paese terzo.

Il protocollo d'intesa di cui al primo comma fissa il calendario per l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, e il calendario per l'attuazione di uno strumento di fissazione del prezzo del carbonio equivalente all'EU ETS, per quanto riguarda la produzione di energia elettrica.";

d)il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"Un paese terzo o territorio che soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 7 è elencato nell'allegato III, punto 2. Nel valutare se le condizioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo sono soddisfatte, la Commissione tiene conto dei progressi conformemente al calendario stabilito in un protocollo d'intesa a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 bis.";

e)i paragrafi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

"11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di modificare gli elenchi dei paesi terzi o territori elencati nell'allegato III, punto 1 o 2, aggiungendo o sopprimendo un paese terzo o territorio, a seconda che siano soddisfatte le condizioni elencate al paragrafo 6, 7 o 9 del presente articolo relativamente a detto paese terzo o territorio, o in seguito all'integrazione del CBAM nell'accordo SEE. Qualora, in caso di aggiunta di un paese terzo all'elenco dei paesi terzi o territori di cui all'allegato III, punto 2, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 28 bis si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.

L'Unione può concludere accordi con paesi terzi o territori per tener conto dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio in tali paesi o territori ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, nonché del riconoscimento reciproco degli organismi di accreditamento di paesi terzi per l'accreditamento di una persona giuridica come verificatore a norma dell'articolo 18.";

2)all'articolo 2 bis, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

"Per la valutazione del 2027, da presentare entro il 30 aprile 2027, la Commissione utilizza i dati sulle importazioni delle merci di cui all'allegato I del presente regolamento e all'allegato I del regolamento (UE) XX/XX [regolamento modificativo].";

3)all'articolo 3, è aggiunto il punto 35) seguente:

"(35) "pratiche abusive": sono pratiche perseguite da un attore al fine di ottenere un vantaggio evitando indebitamente, in tutto o in parte, la responsabilità finanziaria del CBAM e compromettendone in tal modo l'efficacia nell'affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nell'UE.";

4)all'articolo 5, paragrafo 5, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) se del caso, il numero EORI o un altro numero di identificazione nazionale, il nome e i recapiti delle persone per conto delle quali il richiedente agisce.";

5)l'articolo 6 è così modificato:

a)il paragrafo 2 è così modificato:

1)la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le emissioni totali incorporate nelle merci di cui alla lettera a) del presente paragrafo, espresse in tonnellate di emissioni di CO2 e per megawatt ora di energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2 e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate a norma dell'articolo 7 e, se le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive comunicate dal gestore tramite il registro CBAM a norma dell'articolo 10, verificate conformemente all'articolo 8;";

2)sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

"e) se del caso, al fine di affrontare il rischio di dichiarazioni inesatte derivanti dalla mancanza di tracciabilità della catena di approvvigionamento, prove che dimostrano che le merci importate durante l'anno civile precedente sono state prodotte nell'impianto dichiarato e nel momento effettivo della produzione di cui alla dichiarazione CBAM;

f) se, conformemente a un atto delegato adottato a norma del paragrafo 7, le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive per una combinazione di merci e origini che sono soggette a un rischio elevato di pratiche abusive, prove che dimostrino che tale rischio non si sia concretizzato.";

b)al paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo al formato standard della dichiarazione CBAM, incluse le informazioni dettagliate da comunicare per ogni impianto, paese di origine o altro paese terzo e tipo di merci che giustifichino i totali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le emissioni incorporate, al prezzo del carbonio pagato, al prezzo predefinito del carbonio ai fini dell'articolo 9, paragrafo 4, alla procedura di presentazione della dichiarazione CBAM attraverso il registro CBAM, inclusa la procedura di riesame delle dichiarazioni CBAM a norma dell'articolo 19, nonché alle modalità di restituzione dei certificati CBAM di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, segnatamente per quanto riguarda il processo e la selezione, da parte del dichiarante CBAM autorizzato, dei certificati da restituire.";

c)sono aggiunti i paragrafi 6 bis e 7 seguenti:

"6 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti l'identificazione delle merci o delle combinazioni di merci e origini per le quali devono essere incluse prove nella dichiarazione CBAM a norma del paragrafo 2, lettera e), nonché il tipo specifico di prove da fornire. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

7. La Commissione monitora a livello dell'Unione l'impatto del CBAM sul mercato interno dell'Unione. Se, tenendo conto delle informazioni pertinenti, comprese quelle provenienti dalle dichiarazioni doganali di importazione e dalle dichiarazioni CBAM, constata l'esistenza di prove sufficienti che indicano un rischio elevato di pratiche abusive per una combinazione di merci e origini, la Commissione può informare gli importatori e i dichiaranti CBAM autorizzati in merito a tali rischi, può informare le autorità competenti e le autorità doganali al fine di aumentarne il livello di controllo e le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per integrare il presente regolamento stabilendo i metodi per l'identificazione della combinazione di merci e origini, le informazioni da dichiarare per l'uso delle emissioni effettive per tali combinazioni di merci e origini, nonché le prove da fornire per dimostrare che non si sono verificati abusi.

La Commissione adotta gli atti delegati di cui al primo comma entro tre mesi dalla constatazione dell'esistenza di prove sufficienti che indicano un elevato rischio di pratiche abusive.";

6)l'articolo 7 è così modificato: 

a)è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. Le emissioni incorporate nei materiali in entrata (precursori) elencati nell'allegato VIII sono prese in considerazione nella determinazione delle emissioni incorporate nelle merci.";

b)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva una registrazione delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, necessarie per calcolare le emissioni incorporate in conformità ai requisiti stabiliti all'allegato V. Tali registrazioni sono sufficientemente dettagliate da consentire alla Commissione e all'autorità competente di riesaminare la dichiarazione CBAM a norma dell'articolo 19, paragrafo 2.";

c)al paragrafo 7, è inserito il comma seguente:

"Gli atti di esecuzione di cui al primo comma possono fornire un elenco di merci a valle alle quali, a causa della complessità della catena di approvvigionamento e senza pregiudicare l'integrità ambientale del CBAM, non si applica alcuna maggiorazione.";

7)l'articolo 9 è così modificato:

a)il paragrafo 2 è così modificato:

1)la terza frase è sostituita dalla seguente:

"Le informazioni contenute in tale documentazione sono certificate da una persona indipendente dalle autorità del paese terzo.";

2)è aggiunto il comma seguente:

"La persona indipendente di cui al primo comma può essere una persona giuridica accreditata da un organismo nazionale di accreditamento per l'ambito di accreditamento pertinente.";

b)il paragrafo 5 è così modificato:

1)il primo comma è sostituito dal seguente:

"In base al principio di equivalenza alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti la conversione del prezzo medio annuo del carbonio effettivamente pagato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e dei prezzi predefiniti annuali del carbonio determinati a norma del paragrafo 4 del presente articolo, nella corrispondente riduzione del numero di certificati CBAM da restituire. Tali atti disciplinano anche la conversione in euro del prezzo del carbonio espresso in valuta estera al tasso di cambio medio annuo, la prova richiesta dell'effettivo pagamento del prezzo del carbonio, esempi di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le qualifiche della persona indipendente di cui al paragrafo 2, del presente articolo, e le condizioni per accertare l'indipendenza e le qualifiche di tale persona. Le qualifiche di cui al paragrafo precedente comprendono la concessione dell'accreditamento da parte di un organismo nazionale di accreditamento, la specifica delle procedure di certificazione e gli opportuni scambi di informazioni tra la persona indipendente, gli organismi nazionali di accreditamento, la Commissione europea e le autorità competenti. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di disciplinare le condizioni per la detrazione dei crediti di carbonio a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.";

2)è aggiunto il comma seguente:

"Le qualifiche di cui al primo comma comprendono la concessione dell'accreditamento da parte di un organismo nazionale di accreditamento, la specifica delle procedure di certificazione e gli opportuni scambi di informazioni tra la persona indipendente, gli organismi nazionali di accreditamento, la Commissione e le autorità competenti.";

8)l'articolo 10 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per consentire la verifica delle emissioni incorporate sulla base delle emissioni effettive e la determinazione, se del caso, del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo, la Commissione, su richiesta di un gestore di un impianto ubicato in un paese terzo, registra le informazioni relative a tale gestore e al suo impianto nel registro CBAM di cui all'articolo 14.";

b)al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera e):

"e) garantisce, ove applicabile a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, che siano soddisfatte le condizioni stabilite per l'uso delle emissioni effettive per le pertinenti combinazioni di merci e origini.";

c)al paragrafo 7, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Un gestore può comunicare a un dichiarante CBAM autorizzato o a un altro gestore le informazioni sulle condizioni per l'uso delle emissioni effettive per le pertinenti combinazioni di merci e origini a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, e sulla verifica delle emissioni incorporate e del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo di cui al paragrafo 5 del presente articolo.";

d)al paragrafo 7, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Il gestore può comunicare al dichiarante CBAM autorizzato solo una sintesi delle informazioni di cui al paragrafo 5, lettere a), b), c) ed e). Il dichiarante CBAM autorizzato ha il diritto di avvalersi di tali informazioni per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 8.

Se sceglie di presentare la dichiarazione CBAM sulla base di tali informazioni comunicate, il dichiarante CBAM autorizzato rimane responsabile della restituzione del numero corretto di certificati CBAM a norma dell'articolo 22, paragrafo 1.";

9)l'articolo 17 è così modificato:

a)è aggiunto il paragrafo 5 bis seguente:

"5 bis. In deroga al paragrafo 5, se l'autorità competente constata che il richiedente o il dichiarante CBAM autorizzato non dimostra la propria capacità finanziaria di adempiere agli obblighi a norma del presente regolamento, anche non rispettando il requisito di cui all'articolo 22, paragrafo 2, l'autorità competente può esigere la costituzione di una garanzia.

L'autorità competente fissa l'importo di tale garanzia all'importo calcolato come valore aggregato del numero dei certificati CBAM che il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe restituire conformemente all'articolo 22 in relazione a uno dei seguenti aspetti:

a)    le importazioni di merci comunicate a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera g);

b)    la quantità di merci importate dichiarata nella dichiarazione doganale e altre informazioni pertinenti a disposizione dell'autorità competente riferite ai due anni civili precedenti; o

c)    la stima di un ipotetico superamento della soglia unica basata sulla massa per una media corrispondente ai settori pertinenti contemplati dal presente regolamento.

La garanzia fornita è una garanzia bancaria pagabile a prima richiesta da un istituto finanziario operante nell'Unione o un'altra forma di garanzia equivalente.";

b)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Se è necessaria una garanzia a norma del paragrafo 5, l'autorità competente svincola la garanzia immediatamente dopo il 30 settembre del secondo anno in cui il dichiarante CBAM autorizzato ha restituito i certificati CBAM a norma dell'articolo 22.

Se è necessaria una garanzia a norma del paragrafo 5 bis, l'autorità competente svincola la garanzia immediatamente dopo il 30 settembre del secondo anno in cui il dichiarante CBAM autorizzato ha restituito i certificati CBAM a norma dell'articolo 22. Fatto salvo quanto precede, l'autorità competente può decidere di prorogare la durata della garanzia qualora tale proroga sia debitamente giustificata.

Se il dichiarante CBAM autorizzato non restituisce una quantità sufficiente di certificati CBAM a norma dell'articolo 22 e a seguito di una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, l'autorità competente utilizza la garanzia fornita per recuperare la rettifica finanziaria in essere.

L'autorità competente determina l'importo da recuperare in base al numero di certificati che avrebbero dovuto essere restituiti e al prezzo dei certificati alla data in cui è stata adottata la decisione.";

10)all'articolo 18, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

"Tali atti delegati definiscono inoltre le procedure di verifica che devono essere utilizzate dai verificatori.";

11)all'articolo 19 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Se le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive, la Commissione o l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM può, nell'ambito del riesame della dichiarazione CBAM, chiedere al dichiarante CBAM autorizzato di fornire prove che dimostrino che le merci importate sono state prodotte presso l'impianto di cui alla dichiarazione CBAM.";

12)l'articolo 21 è così modificato:

a)al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per le settimane di calendario in cui non vi sono aste sulla piattaforma d'asta, il prezzo dei certificati CBAM è la media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS dell'ultima settimana in cui si sono svolte aste sulla piattaforma d'asta. Per le settimane di calendario in cui si svolge un'unica asta sulla piattaforma d'asta, il prezzo dei certificati CBAM è la media tra quel prezzo di chiusura e il prezzo di chiusura dell'ultima settimana in cui si sono svolte diverse aste sulla piattaforma d'asta.";

b)al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La Commissione pubblica il prezzo dei certificati CBAM sul suo sito internet,
o in qualsiasi altro modo appropriato, il primo giorno lavorativo della settimana di calendario successiva.";

13)all'articolo 22, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"A decorrere dal 2028, il calcolo di cui al primo comma si basa solo sui certificati CBAM acquistati dal dichiarante CBAM autorizzato nel corso di tale anno.";

14)all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"L'eccedenza dei certificati CBAM è riacquistata attraverso la piattaforma centrale comune di cui all'articolo 20.";

15)l'articolo 25 è così modificato:

a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le autorità doganali comunicano alla Commissione, periodicamente e automaticamente, in particolare mediante il meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, informazioni specifiche sulle merci dichiarate per l'importazione. Tali informazioni comprendono il numero EORI o la forma di identificazione, dichiarata a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, dell'importatore o del dichiarante CBAM autorizzato, nonché il numero di conto CBAM del dichiarante CBAM autorizzato, il codice NC a otto cifre delle merci, la quantità, il paese di origine, la data della dichiarazione doganale e il regime doganale, nonché qualsiasi dato pertinente alla conformità con il presente regolamento, inclusi, se del caso, il conto di appuramento, la dichiarazione di riesportazione e documentazione doganale equivalente. Qualora l'importatore non disponga del numero EORI, le autorità doganali comunicano inoltre alla Commissione il nome, l'indirizzo e, se disponibile, il recapito dell'importatore.

Il numero di conto CBAM indicato nella dichiarazione doganale o in qualsiasi altro documento pertinente al momento della dichiarazione delle merci elencate nell'allegato I o dei prodotti trasformati ottenuti da tali merci per l'importazione determina il dichiarante CBAM autorizzato che si assume gli obblighi di cui al presente regolamento.";

b)al paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

"Se ritiene che le informazioni siano inesatte o errate, l'autorità competente può chiedere alle autorità doganali o alla Commissione di verificarne la correttezza o l'esattezza.";

c)al paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire la portata delle informazioni e la periodicità, i tempi e i mezzi di comunicazione delle stesse in conformità dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.";

d)è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

"7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare la composizione materiale e chimica delle merci elencate nell'allegato I. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.";

16)all'articolo 27, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera c):

"c) adeguare artificialmente le catene di approvvigionamento per consentire alle merci di beneficiare di valori predefiniti inferiori.";

17)è inserito l'articolo 27 bis seguente:

"Articolo 27 bis

Circostanze gravi e impreviste

La Commissione osserva la situazione a livello dell'Unione per monitorare l'impatto del CBAM sul mercato interno dell'Unione. Se, tenendo conto delle prove pertinenti, ritiene che l'inclusione di una merce nell'allegato I causi un danno significativo al mercato interno dell'Unione a causa di circostanze gravi e impreviste connesse all'impatto sui prezzi delle merci, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per rimuovere tale merce dall'allegato I fino alla risoluzione di tali circostanze gravi e imprevedibili.";

18)l'articolo 28 è così modificato:

a)i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2 paragrafi 10 e 11, all'articolo 2 bis, paragrafo 3, all'articolo 6 paragrafo 7, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafi 5 bis e 6, all'articolo 27, paragrafo 6, e all'articolo 27 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 10 e 11, all'articolo 2 bis, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 7, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafi 5 bis e 6, all'articolo 27, paragrafo 6, e all'articolo 27 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.";

b)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 10 e 11, dell'articolo 2 bis, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafi 5 bis e 6, dell'articolo 27, paragrafo 6, e dell'articolo 27 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

19)è inserito l'articolo 28 bis seguente:

"Articolo 28

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 7. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.";

20)all'articolo 30, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Entro il 1º gennaio 2028, e successivamente ogni due anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sul funzionamento del CBAM. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa o da atti di esecuzione o delegati adottati a norma del presente regolamento. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:

a) una valutazione dell'impatto del CBAM su:

i) la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, anche in relazione alle esportazioni;

ii) i settori interessati;

iii) il mercato interno e l'impatto economico e territoriale in tutta l'Unione;

iv) l'inflazione e il prezzo delle materie prime;

v) i settori industriali che utilizzano le merci elencate nell'allegato I;

vi) il commercio internazionale, compreso il rimescolamento delle risorse; nonché

vii) i paesi meno sviluppati;

b) una valutazione di quanto segue:

i) il sistema di governance, compresa una valutazione dell'attuazione e dell'amministrazione delle garanzie e dell'autorizzazione dei dichiaranti CBAM da parte di Stati membri;

ii) l'ambito di applicazione del presente regolamento, compresa la possibilità di estenderlo ad altre merci a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

ii bis) l'idoneità degli atti di esecuzione e degli atti delegati adottati a norma del presente regolamento;

ii ter) l'idoneità dei metodi per stabilire i valori predefiniti e la maggiorazione applicata a essi;

iii) le pratiche di elusione;

iv) l'applicazione di sanzioni negli Stati membri;

v) l'applicazione della soglia unica basata sulla massa, compresa la possibilità di aumentare tale soglia e di introdurre una soglia supplementare basata sulle spedizioni;

c) i risultati delle indagini e delle sanzioni imposte;

d) informazioni aggregate sull'intensità delle emissioni per ciascun paese d'origine con riferimento alle merci elencate nell'allegato I.";

21)l'allegato I è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;

22)l'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento;

23)nell'allegato VI, il punto 2 è così modificato:

a)le lettere da g) a j) sono soppresse;

b)è inserita la seguente lettera k bis):

"k bis) la composizione materiale di ciascuna merce a valle;";

24)è aggiunto un nuovo allegato VIII il cui testo figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I punti 1 e 6 dell'allegato II si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2026.

Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 6, lettera a), l'articolo 1, paragrafo 8, lettere a), b) e c), l'articolo 1, paragrafi 21, 23 e 24, e l'allegato II, punto 2, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    La presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3

1.1.Titolo della proposta/iniziativa3

1.2.Settore/settori interessati3

1.3.Obiettivi3

1.3.1.Obiettivi generali3

1.3.2.Obiettivi specifici3

1.3.3.Risultati e incidenza previsti3

1.3.4.Indicatori di prestazione3

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe4

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti5

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria6

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti6

2.MISURE DI GESTIONE8

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni8

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo8

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti8

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli8

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)8

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità9

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA10

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate10

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti12

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi12

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato12

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne17

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi22

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi24

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato24

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne24

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti24

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane25

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato25

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne26

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane26

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti
connessi a tecnologie digitali28

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale28

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento28

3.3.Incidenza prevista sulle entrate29

4.Dimensioni digitali29

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale30

4.2.Dati30

4.3.Soluzioni digitali31

4.4.Valutazione dell'interoperabilità31

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale32

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

1.2.Settore/settori interessati 

Politica in materia di clima

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

Alla luce delle crescenti ambizioni dell'UE in materia di clima, l'introduzione di un CBAM persegue l'obiettivo generale di affrontare i cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas a effetto serra nell'UE e a livello mondiale.

La proposta di modifica mira a rafforzare l'efficacia del CBAM nell'affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

1.3.2.Obiettivi specifici

L'obiettivo generale di affrontare i cambiamenti climatici è ulteriormente articolato in una serie di obiettivi specifici, vale a dire: i) affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel quadro di una maggiore ambizione dell'UE; ii) contribuire a fornire un quadro politico stabile e sicuro per gli investimenti in tecnologie a basse o a zero emissioni di carbonio; iii) garantire che la produzione interna e le importazioni siano soggette a un livello analogo di fissazione del prezzo del carbonio; iv) incoraggiare i produttori dei paesi terzi che esportano verso l'UE ad adottare tecnologie a basse emissioni di carbonio; v) garantire l'efficacia della misura, riducendo al minimo il rischio di elusione e garantendo in tal modo l'integrità ambientale; vi) garantire un onere amministrativo proporzionato per le imprese e le autorità pubbliche nell'applicazione della misura.

La proposta di modifica mira a rafforzare l'efficacia del CBAM per proteggere dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio estendendo l'ambito di applicazione ai prodotti a valle, introducendo ulteriori disposizioni antielusione e chiarendo le norme applicabili alle importazioni di energia elettrica.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'introduzione di un CBAM dovrebbe permettere una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sia nell'UE-27 sia nel resto del mondo nei settori contemplati dal CBAM. Il CBAM dovrebbe inoltre ridurre i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sostituendo quindi gradualmente l'assegnazione gratuita di quote nell'ambito dell'EU ETS.

Per quanto riguarda l'impatto economico, la modellizzazione effettuata prima dell'adozione del regolamento CBAM ha indicato che l'introduzione di un CBAM e di altre misure necessarie per realizzare le accresciute ambizioni dell'UE in materia di clima potrebbe portare a una contrazione del PIL dell'UE-27 compresa tra lo 0,22 % e lo 0,23 % nel 2030. L'impatto sul lato degli investimenti è modesto. Per quanto riguarda i consumi, il CBAM risulta avere un effetto negativo leggermente più marcato rispetto allo scenario di aumento dell'ambizione in materia di clima in assenza del CBAM.

Riducendo efficacemente la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, l'introduzione di un CBAM determina una riduzione delle importazioni nell'UE-27. Nel complesso l'impatto sociale del CBAM è limitato.

Si prevede un impatto amministrativo sulla Commissione, sulle imprese e sulle autorità nazionali. Nel complesso i costi di conformità per le imprese e le autorità, sebbene significativi, dovrebbero essere proporzionati e gestibili alla luce dei benefici ambientali della misura.

Si stima che la proposta di modifica consentirà di ridurre le emissioni globali annue di gas a effetto serra di circa 0,7 Mt CO2e entro il 2030. Dovrebbe inoltre diminuire ulteriormente la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Sulla base della modellizzazione effettuata dal JRC, si stima che il CBAM, nella forma attualmente prevista dalla legislazione, ridurrà il tasso di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio 26 del 43 % rispetto a uno scenario senza CBAM. L'estensione dell'ambito di applicazione a determinati prodotti a valle dell'acciaio e dell'alluminio ridurrà ulteriormente il tasso di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, con una diminuzione totale stimata pari al 76 % rispetto a uno scenario senza CBAM. Gli impatti macroeconomici di un'estensione a valle sono trascurabili, con un impatto stimato sul PIL dell'UE inferiore allo 0,001 % e effetti modesti a livello generale sul commercio, sulla produzione e sui prezzi al consumatore nell'UE.

L'estensione a valle non mira a generare entrate, ma piuttosto a rafforzare l'efficacia climatica del CBAM nella prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Ciò detto, la proposta dovrebbe generare circa 0,58 miliardi di EUR di entrate annue entro il 2030. A seguito della graduale eliminazione delle assegnazioni gratuite nell'ambito dell'EU ETS e della progressiva introduzione del CBAM, dopo il 2030 le entrate dovrebbero continuare ad aumentare, raggiungendo un importo stimato di 0,69 miliardi di EUR entro il 2035.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Obiettivi

Indicatori

Strumenti di misurazione/fonti di dati

Ridurre le emissioni di gas a effetto serra

-Livello delle emissioni nell'UE

-Livello delle emissioni a livello mondiale

-Statistiche sulle emissioni

-Statistiche settoriali

-Dichiarazioni dei paesi terzi indicanti se il CBAM ha incentivato la fissazione del prezzo del carbonio

Promuovere processi di produzione più puliti nei paesi terzi

-Evoluzione delle emissioni effettive dei settori CBAM nei paesi terzi

-Livello delle importazioni di energia elettrica

-Percentuale dei valori effettivi comunicati per l'energia elettrica

-Livello delle emissioni dimostrato dai produttori di paesi terzi soggetti al CBAM

-Registro CBAM

Prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

-Come indicatori delle emissioni di cui sopra

-Livello delle emissioni nell'UE rispetto alle emissioni globali

-Flussi commerciali nei settori CBAM

-Flussi commerciali a valle

-Statistiche sulle emissioni

-Statistiche del commercio

-Statistiche settoriali

Garantire la coerenza con le politiche dell'UE

-Prezzo dei certificati di importazione in linea
con il prezzo nell'EU ETS

-Statistiche delle autorità dell'EU ETS e del CBAM

Limitare gli oneri amministrativi

-Tempestività nell'applicazione del CBAM (ad esempio, eventuale procedura di riconciliazione)

-Controlli del livello effettivo di emissioni per esportatore

-Riscontri dai portatori di interessi e dalle autorità pubbliche responsabili dell'attuazione del CBAM

-Personale necessario per l'amministrazione del CBAM

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione;

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 27 ;

 la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Il CBAM è stato introdotto nell'ottobre 2023. È attualmente operativo un sistema semplificato del regime CBAM, che sarà mantenuto fino alla fine del 2025. In particolare è in corso un periodo transitorio (prova per la raccolta dei dati) per facilitare l'agevole attuazione del CBAM e consentire agli operatori commerciali e agli importatori di adeguarsi.

I servizi della Commissione sono responsabili dell'attuazione e dell'applicazione del CBAM sia durante il periodo transitorio (2023-2025) sia durante la fase definitiva (a decorrere dal 2026).

Durante il periodo transitorio ciò ha comportato la raccolta di informazioni dagli importatori di merci CBAM nell'UE relativamente alle emissioni di gas a effetto serra incorporate in tali merci e l'analisi dei dati.

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) richiede l'introduzione graduale delle diverse funzioni necessarie per la sua attuazione efficace. In primo luogo è necessario preparare una serie di relazioni e riesami al fine di agevolare l'introduzione dell'obbligo finanziario. Riconoscendo tale necessità, il regolamento CBAM prevede che il meccanismo sia attuato in due periodi consecutivi: il periodo transitorio dall'ottobre 2023 alla fine del 2025 e il periodo definitivo a decorrere dall'inizio del 2026.

Durante il periodo transitorio l'obbligo imposto agli importatori e alle autorità dell'UE (autorità doganali) è limitato alla presentazione delle relazioni CBAM trimestrali in aggiunta alle dichiarazioni di importazione.

Nel corso del periodo transitorio è stato istituito un sistema transitorio di gestione delle informazioni (periodo transitorio CBAM) per supportare la presentazione e la raccolta delle relazioni trimestrali, nonché l'integrazione dei dati di ciascuna relazione in una banca dati aggregata, in modo da consentirne un'analisi efficace ai fini delle relazioni e in linea con le disposizioni del regolamento.

Inoltre durante il periodo transitorio le autorità doganali hanno il compito di informare i dichiaranti doganali dell'obbligo di comunicare le informazioni, in modo da contribuire alla raccolta di informazioni e sensibilizzare in merito alla necessità di richiedere la qualifica di dichiarante autorizzato, se del caso (prima della prima importazione di merci CBAM a partire dal 1º gennaio 2026).

Il periodo definitivo inizierà il 1º gennaio 2026 per i servizi centrali di gestione dei certificati e delle dichiarazioni CBAM qui elencati e un anno prima per la registrazione dei dichiaranti autorizzati e il trattamento delle autorizzazioni CBAM da parte delle autorità competenti:

- gli importatori hanno il diritto di importare tali merci solo dopo il rilascio di un'autorizzazione (tranne nel caso della deroga) da parte delle autorità competenti o qualora nominino un rappresentante autorizzato come dichiarante CBAM. Le autorità doganali non dovrebbero consentire l'importazione di merci CBAM in assenza di un dichiarante CBAM autorizzato. Inoltre le autorità doganali possono effettuare controlli sulle merci, anche per quanto riguarda l'identificazione del dichiarante CBAM autorizzato, il codice NC a otto cifre, la quantità e il paese di origine delle merci importate, la data della dichiarazione e il regime doganale. La Commissione dovrebbe includere i rischi connessi al CBAM nell'elaborazione dei criteri e delle norme di rischio comuni a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 952/2013;

- il CBAM dovrebbe basarsi su un sistema di dichiarazioni in base al quale un dichiarante CBAM autorizzato, che potrebbe agire per proprio conto o rappresentare uno o più importatori, presenta ogni anno una dichiarazione delle emissioni incorporate nelle merci importate nel territorio doganale dell'Unione e restituisce un numero di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni dichiarate;

- il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe avere la facoltà di chiedere una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire corrispondente al prezzo del carbonio già effettivamente pagato per tali emissioni in altre giurisdizioni. Il regolamento modificativo propone di introdurre un prezzo standard del carbonio che consentirebbe ai dichiaranti di chiedere una detrazione qualora non sia possibile dimostrare che è già stato effettivamente pagato un prezzo del carbonio;

- le emissioni incorporate dichiarate dovrebbero essere verificate da una persona accreditata da un organismo nazionale di accreditamento dell'UE dove sono dichiarate le emissioni effettive;

- il sistema centrale CBAM dovrebbe consentire ai gestori di impianti di produzione di paesi terzi di registrarsi nel registro CBAM e di mettere a disposizione dei dichiaranti CBAM autorizzati le loro emissioni di gas a effetto serra incorporate verificate derivanti dalla produzione delle merci. La Commissione dovrebbe gestire il registro CBAM contenente i dati relativi ai dichiaranti CBAM autorizzati, ai gestori e agli impianti nei paesi terzi. Il regolamento modificativo propone di consentire ai verificatori accreditati di accedere al registro per migliorare l'affidabilità dei dati sulle emissioni condivisi dai gestori con i dichiaranti attraverso il registro;

- per ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione dovrebbe adottare iniziative per contrastare le pratiche di elusione;

- per la vendita e il riacquisto dei certificati CBAM dovrebbe essere istituita una piattaforma centrale comune. Al fine di sorvegliare le operazioni sulla piattaforma centrale comune, la Commissione dovrebbe agevolare gli scambi di informazioni e la cooperazione fra le autorità competenti, nonché fra tali autorità e la Commissione. È inoltre opportuno istituire un rapido flusso di informazioni tra la piattaforma centrale comune e il registro CBAM;

- la Commissione dovrebbe effettuare controlli basati sul rischio e riesaminare di conseguenza il contenuto delle dichiarazioni CBAM. Ai fini dell'applicazione gli Stati membri possono anche riesaminare le singole dichiarazioni CBAM. Le conclusioni dei riesami delle singole dichiarazioni CBAM dovrebbero essere condivise con la Commissione e rese disponibili alle altre autorità competenti nel registro CBAM;

- gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della corretta determinazione e riscossione delle entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

Pertanto, durante il periodo definitivo, il numero di compiti attribuiti alla Commissione europea aumenta drasticamente, il che determina un maggiore fabbisogno di personale. Rientrano tra i compiti di tale team la supervisione dell'autorizzazione dei dichiaranti CBAM da parte delle autorità competenti degli Stati membri, la gestione della banca dati centrale e del registro centrale, il coordinamento e lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri, il riesame delle dichiarazioni e la sorveglianza della piattaforma esterna e infine compiti che richiedono competenze giuridiche, ad esempio per quanto riguarda contenziosi e recuperi o la supervisione della responsabilità finanziaria. La struttura del team è ulteriormente definita in appresso.

Durante il periodo definitivo la Commissione espleterà la maggior parte dei compiti derivanti dal regolamento CBAM.

La proposta di modifica introduce nuove disposizioni antielusione che comportano compiti aggiuntivi a cui la Commissione dovrà provvedere a partire dal 2027. Tali compiti includono lo sviluppo, l'attuazione e il controllo dell'operatività delle nuove disposizioni antielusione. In particolare tali misure richiederanno ulteriori controlli della validità delle prove fornite dagli importatori intese a verificare la validità delle informazioni fornite nella dichiarazione CBAM.

A causa delle modifiche proposte nella modifica introdotta, emerge inoltre un ulteriore fabbisogno di finanziamento per il contributo analitico fornito alla Commissione per l'esecuzione dei compiti essenziali da svolgere a partire dal 2027. Nello specifico la Commissione dovrà elaborare (e aggiornare annualmente) valori predefiniti per le nuove merci aggiunte all'allegato I del regolamento. Le sue responsabilità nel monitoraggio e nell'individuazione delle pratiche di elusione sono state ampliate, il che richiede l'acquisizione di banche dati e di informazioni di mercato per alimentare un solido sistema di analisi e individuazione dei rischi. Si stima che ciò richiederà 2 milioni di EUR per il 2027 di spese non informatiche, in aggiunta al fabbisogno di bilancio individuato nella scheda finanziaria e digitale legislativa che accompagna la proposta di semplificare e rafforzare il CBAM (+ 2 milioni di EUR su base annua).

Bilancio per il team informatico CBAM

Le risorse di bilancio CBAM da stanziare/impegnare per il periodo 2023-2027 sono state valutate a 120,69 milioni di EUR. Coprono i servizi di analisi e sviluppo, i servizi di utilizzazione, i servizi operativi, i servizi cloud e/o le licenze hardware e software "on premise" per il sistema CBAM transitorio e definitivo, come indicato di seguito:

- le spese in conto capitale sono state stimate sulla base delle risorse di bilancio effettivamente stanziate e del bilancio autorizzato dai responsabili per la governance informatica della Commissione europea sotto forma di documenti di strategia approvati per i progetti informatici precedenti della DG TAXUD elencati di seguito, date le loro analogie in termini di modello di architettura informatica: CDS, CRMS2, SURV3, REX, CSRD2, EBTI, sistemi transeuropei di gestione delle dichiarazioni doganali sviluppati e gestiti dalla DG TAXUD;

- i costi operativi sono stati valutati sulla base degli attuali costi operativi e di infrastruttura annuali della DG TAXUD, degli accantonamenti per l'infrastruttura informatica e delle attività del servizio informatico di supporto e assistenza per i sistemi di produzione realizzati dai progetti di cui sopra;

- i prezzi sono determinati sulla base degli attuali prezzi dei contratti quadro.

Nella linea di bilancio relativa alla politica in materia di tecnologie dell'informazione non è inclusa la dotazione relativa alla procedura di appalto congiunta tra la Commissione e gli Stati membri concernente la piattaforma per l'acquisto e la vendita di certificati per la gestione delle operazioni.

Il team CBAM sarebbe composto da 90 membri del personale della Commissione europea (di cui 15 addetti informatici) nel 2027.

La ripartizione del personale totale, compreso il personale informatico, nel periodo 2023-2027 sarebbe la seguente:

Anno

2023

2024

2025

2026

2027

Risorse totali

20

33

44

66

90

Team CBAM

12

21

29

50

74

Team informatico CBAM

8

12

15

16

16

L'importanza strategica, l'entità e la complessità del progetto informatico CBAM richiedono l'istituzione di un apposito team informatico CBAM che dovrà gestire l'attuazione e le operazioni del progetto nel suo complesso.

Il team informatico CBAM è composto da 16 esperti informatici cui competono la definizione e la gestione dell'architettura del sistema informatico CBAM nonché l'organizzazione e la pianificazione del progetto, le attività in termini di sviluppo, diffusione, organizzazione del modello di servizio, la gestione operativa e il supporto agli operatori commerciali, ai servizi della Commissione, alle autorità doganali e alle autorità responsabili per il clima, in parallelo con i sistemi informatici CBAM nel periodo transitorio e in quello definitivo.

Di seguito è illustrato il piano proposto per l'organico del team informatico CBAM:

Anno

2023

2024

2025

2026

2027

Numero di risorse

8

12

15

15

15

AD

4

5

5

5

5

CA

4

7

10

10

10

Personale supplementare esterno sarà assunto dal bilancio informatico CBAM in funzione delle esigenze.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante): la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è fondamentalmente una questione transfrontaliera che richiede un'azione efficace nella più ampia misura possibile. L'UE, quale organizzazione sovranazionale, è nella posizione ideale per definire una politica climatica efficace nell'UE, come ha fatto con l'EU ETS.

Esiste già un prezzo del carbonio armonizzato a livello dell'UE. Si tratta del prezzo risultante dall'EU ETS per i settori contemplati dal sistema. L'unico modo significativo per garantire l'equivalenza tra la politica di fissazione del prezzo del carbonio applicata nel mercato interno dell'UE e la politica di fissazione del prezzo del carbonio applicata alle importazioni è adottare misure a livello dell'Unione.

Qualsiasi iniziativa deve essere attuata in modo da offrire agli importatori, indipendentemente dal paese di origine e dal porto di entrata o di destinazione all'interno dell'UE, condizioni e incentivi uniformi per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che siano equivalenti a quelli dei produttori nazionali. L'unico modo efficace per farlo è intervenire a livello dell'UE.

La semplificazione proposta con il regolamento modificativo è realizzata meglio a livello dell'UE per garantire la certezza del diritto e la coerenza. In tal modo sarà assicurata la parità di condizioni per le imprese e le autorità in tutta l'Unione, che beneficeranno della razionalizzazione degli obblighi di comunicazione derivante dalla presente proposta.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex-post) Parallelamente al sistema EU ETS, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la protezione contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel mercato unico dell'UE possono essere perseguite in maniera più efficace a livello dell'UE. Inoltre il modo migliore per soddisfare la necessità di ridurre al minimo i costi amministrativi è stabilire norme coerenti per l'intero mercato unico, sottolineando ulteriormente il valore aggiunto di un intervento a livello dell'UE.

La consultazione pubblica ha confermato il valore aggiunto di un intervento sul CBAM a livello dell'UE. In particolare i portatori di interessi concordano sulla necessità di un CBAM dell'UE, date le attuali differenze di ambizione tra l'UE e il resto del mondo e al fine di sostenere gli sforzi globali in materia di clima. Inoltre, considerata la posizione dell'UE nel commercio internazionale, con l'introduzione di un CBAM l'effetto ambientale sulle ambizioni internazionali in materia di clima sarà più efficace in quanto potenziale esempio da seguire.

Pertanto l'obiettivo di ridurre le emissioni e di conseguire la neutralità climatica richiede, in assenza di politiche globali altrettanto ambiziose, l'azione dell'Unione europea.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La proposta di modifica si fonda sull'esperienza acquisita nell'attuazione del CBAM da quando il meccanismo ha iniziato ad applicarsi nella sua fase transitoria il 1º ottobre 2023.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

Il 16 luglio 2025 la Commissione ha presentato la proposta relativa a un quadro finanziario pluriennale (QFP) ambizioso e dinamico, per un importo di quasi 2 000 miliardi di EUR. La Commissione ha presentato cinque nuove risorse proprie che permetteranno di finanziare le priorità dell'UE e, al tempo stesso, di rimborsare i prestiti contratti dall'Unione nell'ambito di NextGenerationEU e limitare i contributi nazionali al bilancio dell'UE. Le nuove risorse proprie proposte comprendono il CBAM, che dovrebbe generare in media circa 1,45 miliardi di EUR all'anno (a prezzi correnti) tra il 2028 e il 2034.

La proposta di modifica aumenta ulteriormente i compiti e le responsabilità della Commissione nel garantire che il CBAM sia attuato efficacemente e non sia eluso/evitato. Ciò richiede una dotazione di bilancio supplementare nell'ambito dell'attuale QFP. Fatto salvo l'esito dei negoziati sul prossimo QFP, poiché la maggior parte dei compiti si applica su base ricorrente, è inoltre necessario mettere a disposizione mezzi di finanziamento adeguati nell'ambito del prossimo QFP.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

I costi di attuazione del CBAM saranno finanziati dal bilancio dell'UE.

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

 Durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

 Gestione diretta a opera della Commissione:

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

N/D

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

La Commissione provvederà affinché siano adottate misure per monitorare e valutare il funzionamento del CBAM e valutarlo rispetto ai principali obiettivi strategici.

Prima che si concluda il periodo transitorio alla fine del 2025 e successivamente ogni due anni la Commissione pubblicherà valutazioni globali del funzionamento del CBAM, anche per quanto riguarda la sua governance.

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Un assetto notevolmente centralizzato consente un'attuazione uniforme ed efficiente del CBAM in tutta l'UE, anche negli Stati membri con capacità amministrative più limitate in materia di clima. La maggior parte delle funzioni di attuazione e di applicazione è stata attribuita ai servizi della Commissione. Tali funzioni richiedono anche un maggior numero di funzioni di controllo al fine di garantire la corretta attuazione e gestione del CBAM. La Commissione ha inoltre previsto un maggior numero di misure per la prevenzione delle frodi.

La proposta di modifica comprende una serie di disposizioni volte a ridurre il rischio di elusione al fine di aumentare l'efficacia del CBAM. Ciò implica a sua volta un ulteriore fabbisogno di finanziamenti per consentire alla Commissione di svolgere tali compiti aggiuntivi e di ampliare il registro CBAM.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il CBAM si baserà su un sistema di dichiarazioni che comporta il rischio di mancata dichiarazione o di dichiarazioni inesatte. Sono stati individuati rischi di mancata dichiarazione e dichiarazione inesatta (ad esempio dell'intensità delle emissioni, dei volumi importati, del luogo di produzione delle merci CBAM).

È in fase di costruzione un sistema di controllo interno che integra le linee di difesa in cui sono utilizzati sia controlli automatizzati basati sul giudizio di esperti che valutazioni dei rischi. Si prevede di introdurre tecniche di analisi dei dati per individuare tali rischi.

Per far fronte al rischio di mancata dichiarazione, il sistema impone il rilascio di un'autorizzazione prima dell'importazione di merci che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Le autorità doganali nazionali saranno incaricate di applicare tale norma non immettendo in libera pratica tali merci finché il dichiarante non sarà stato autorizzato a norma del presente regolamento. I servizi della Commissione monitoreranno frequentemente, nel corso di un determinato anno, possibili casi di importatori che non hanno avviato una procedura di autorizzazione pur avendo raggiunto o avvicinandosi alla soglia di comunicazione CBAM (anche in caso di importazioni transfrontaliere).

Al fine di affrontare il rischio di dichiarazioni inesatte, sarà istituito un approccio basato sul rischio fondato su criteri predeterminati e su audit casuali. L'attuale proposta CBAM prevede di conferire ai servizi della Commissione il potere di richiedere prove che dimostrino l'idoneità all'uso delle emissioni effettive per alcuni codici NC o origini. La proposta prevede inoltre di aggiungere condizioni supplementari all'uso delle emissioni effettive per alcuni codici NC e/o origini.

Un regime sanzionatorio dissuasivo fungerà da deterrente per possibili elusioni. Gli audit saranno espletati sia a livello di dichiarazione CBAM da parte delle autorità nazionali sia a livello di dichiarazioni di importazione da parte delle autorità doganali.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

I servizi della Commissione controlleranno la corretta applicazione del CBAM, in particolare la restituzione dei certificati CBAM e la corretta applicazione della soglia de minimis. Sarà applicato un solido sistema di gestione dei rischi per garantire controlli efficaci sotto il profilo dei costi e per affrontare i rischi di elusione.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.

Azioni antifrode efficienti richiedono una cooperazione attiva, anche attraverso la condivisione di conoscenze e lo scambio di informazioni, tra le autorità doganali e le autorità competenti, sia a livello nazionale sia a livello dell'UE; potrà anche essere necessaria la cooperazione con paesi terzi. Nella sua versione attuale il regolamento CBAM prevede già canali di cooperazione efficienti tra le autorità nazionali competenti e le autorità doganali. È stata istituita una rete di gestione dei rischi CBAM che ha già iniziato a lavorare all'antielusione del CBAM, ispirando in particolare l'attuale proposta con miglioramenti operativi del regolamento CBAM per gestire i rischi di elusione.

La proposta di modifica tratta ulteriormente i rischi di elusione cui è esposto il CBAM, in particolare attraverso 1) maggiori capacità di monitoraggio della tracciabilità che mireranno a controllare il rischio di dichiarazioni inesatte dell'intensità delle emissioni, 2) una maggiore granularità nella comunicazione della composizione chimica e materiale dei codici NC per far fronte al rischio di dichiarazioni inesatte dell'intensità delle emissioni e, infine, 3) misure contro le pratiche abusive. Si propone infine di includere i rottami pre-consumo come precursori CBAM dato che si tratta di un canale di elusione individuato per ridurre artificialmente le emissioni di un processo di produzione e quindi la sua responsabilità finanziaria CBAM.

Si dovrebbe prestare particolare attenzione agli operatori economici non affidabili (ad esempio società di comodo, operatori inadempienti) e agli scambi transfrontalieri all'interno dell'UE. La rete di gestione dei rischi CBAM di cui sopra mirerà a gestire tali rischi.

È opportuno predisporre rapide azioni antifrode a fronte di rischi di frode nuovi/di nuova individuazione. Le autorità responsabili dovrebbero comunicare e condividere le conoscenze sui modelli di attività fraudolente. Il registro CBAM è attuato secondo i principi della condivisione delle conoscenze, dei controlli automatizzati, nonché del monitoraggio e della condivisione delle informazioni tra i portatori di interessi. Il sistema di gestione dei rischi CBAM si baserà in particolare su interfacce di comunicazione consolidate e funzionanti con le autorità doganali (CRMS2) per comunicare possibili casi di elusione.

Se un dichiarante CBAM autorizzato o un importatore non rispetta gli obblighi di cui al regolamento CBAM, saranno applicate sanzioni. In caso di recidiva, l'autorità nazionale competente può decidere di sospendere il conto del dichiarante.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./Non diss. 28

di paesi EFTA 29

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

7

20 01 02 01

Diss./ Non diss.

NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3

09 20 04 01 (CBAM)

Diss.

NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./ Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

N/D

N/D

Diss./ Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

Gli importi per il periodo di programmazione 2028-2034 sono indicativi e non pregiudicano l'esito dei negoziati in corso sul prossimo QFP.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

3

Risorse naturali e ambiente (IT)

DG: TAXUD

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 09 20 04 01 (CBAM)

Impegni

(1a)

28,090

34,750

33,700

35,150

131,690

Pagamenti

(2a)

17,530

21,157

32,090

34,067

104,844

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

Linea di bilancio

 

3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG TAXUD

Impegni

=1a+1b+3

28,090

34,750

33,700

35,150

131,690

Pagamenti

=2a+2b+3

17,530

21,157

32,090

34,067

104,844

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

4)

28,090

34,750

33,700

35,150

131,690

Pagamenti

5)

17,530

21,157

32,090

34,067

104,844

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 3

Impegni

=4+6

28,090

34,750

33,700

35,150

131,690

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

17,530

21,157

32,090

34,067

104,844

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi
(tutte le rubriche operative)

Impegni

4)

28,090

34,750

33,700

35,150

131,690

Pagamenti

5)

17,530

21,157

32,090

34,067

104,844

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
(tutte le rubriche operative)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6

Impegni

=4+6

28,090

34,750

33,700

35,150

131,690

del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Pagamenti

=5+6

17,530

21,157

32,090

34,067

104,844

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

29,100

24,823

25,568

26,335

27,125

27,939

28,777

189,667

Pagamenti

18,042

15.142

15,852

16.064

25,769

26,542

31,367

148,778

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
(tutte le rubriche operative)

 

 

 

TOTALE stanziamenti
per le rubriche da 1 a 3

Impegni

29,100

24,823

25,568

26,335

27,125

27,939

28,777

189,667

del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Pagamenti

18,042

15,142

15,852

16,064

25,769

26,542

31,367

148,778

* Le cifre relative al QFP 2028-2034 nella tabella di cui sopra sono tutte rigorosamente indicative in attesa dell'esito dei negoziati, sui quali non è possibile esprimere previsioni.



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative" 

DG TAXUD

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

8,572

6,271

8,740

11,700

35,283

 Altre spese amministrative

0,600

0,300

0,306

0,312

1,518

TOTALE DG TAXUD

Stanziamenti

9,172

6,571

9,046

12,012

36,801

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

9,172

6,571

9,046

12,012

36,801

Mio EUR (al terzo decimale)

DG TAXUD

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

 Risorse umane

13,293

13,293

13,293

13,293

13,293

13,293

13,293

93,051

 Altre spese amministrative

0,310

0,319

0,329

0,339

0,349

0,359

0,370

2,375

TOTALE DG TAXUD

Stanziamenti

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4
del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

* Le cifre relative al QFP 2028-2034 nella tabella di cui sopra sono tutte rigorosamente indicative in attesa dell'esito dei negoziati, sui quali non è possibile esprimere previsioni.

STANZIAMENTI VOTATI

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anno 2028

Anno 2029

Anno 2030

Anno 2031

Anno 2032

Anno 2033

Anno 2034

TOTALE

RUBRICA 7 (periodo di programmazione 2021-2027); RUBRICA 4 (periodo di programmazione 2028-2034);

Risorse umane

8,572

6,271

8,740

11,700

13,293

13,293

13,293

13,293

13,293

13,293

13,293

128,334

Altre spese amministrative – Missioni

0,600

0,300

0,306

0,312

0,310

0,319 

0,329

0,339

0,349

0,359

0,370

3,893

Totale RUBRICA 7
(periodo di programmazione 2021-2027); RUBRICA 4 (periodo di programmazione 2028-2034);

9,172

6,571

9,046

12,012

13,603

13,612

13,622

13,632

13,642

13,652

13,663

132,227

* Le cifre relative al QFP 2028-2034 nella tabella di cui sopra sono tutte rigorosamente indicative in attesa dell'esito dei negoziati, sui quali non è possibile esprimere previsioni.

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7

Impegni

37,262

41,321

42,746

47,162

168,491

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

26,702

27,728

41,136

46,079

141,645

 

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028‑2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4

Impegni

42,703

38,435

39,190

39,967

40,767

41,591

42,440

285,091

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

29,892

26,904

26,257

26,778

39,136

39,928

44,986

233,881

* Le cifre relative al QFP 2028-2034 nella tabella di cui sopra sono tutte rigorosamente indicative in attesa dell'esito dei negoziati, sui quali non è possibile esprimere previsioni.

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anno 2028

Anno 2029

Anno 2030

Anno 2031

Anno 2032

Anno 2033

Anno 2034

TOTALE LFDS

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale

Impegni

37,262

41,321

42,746

47,162

42,703

38,435

39,190

39,967

40,767

41,591

42,440

453,584

Pagamenti

26,702

27,728

41,136

46,079

29,892

26,904

26,257

26,778

39,136

39,928

44,986

375,526

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 30

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 31

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

8,572

6,271

8,740

11,700

35,283

Altre spese amministrative

0,600

0,300

0,306

0,312

1,518

Totale parziale RUBRICA 7

9.172

6,571

9,046

12,012

36,801

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

9,172

6,571

9,046

12,012

36,801

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP) 32

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

QFP

2028-34

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

21

21

25

30

30 all'anno

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

12

23

40

60

60 all'anno

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

33

44

65

90

90 all'anno

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare eccezionale*

Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico

N/D

N/D

N/D

N/D

Personale esterno (AC, END, INT)

N/D

N/D

N/D

N/D

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei

Il regolamento CBAM impone alla Commissione di adottare diversi atti delegati e atti di esecuzione successivamente all'adozione del regolamento stesso. Il personale della Commissione sarà inoltre necessario per il riesame e la valutazione del funzionamento del sistema CBAM e per l'attuazione del sistema informatico.

La proposta di modifica introduce nuove disposizioni antielusione che comportano compiti aggiuntivi a cui la Commissione dovrà provvedere a partire dal 2027. In particolare tali misure richiederanno ulteriori controlli della validità delle prove fornite dagli importatori intese a verificare la validità delle informazioni fornite nella dichiarazione CBAM.

Personale esterno

Molti compiti possono essere svolti da personale esterno.

La proposta di modifica introduce nuove disposizioni antielusione che comportano compiti aggiuntivi a cui la Commissione dovrà provvedere a partire dal 2027. In particolare tali misure richiederanno ulteriori controlli della validità delle prove fornite dagli importatori intese a verificare la validità delle informazioni fornite nella dichiarazione CBAM.

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Spese informatiche (istituzionali) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0,000

0,000

0,000

5,000

5,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

5,000

5,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

5,000

5,000

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Sono necessarie spese informatiche supplementari pari a 3 milioni di EUR per il 2027 per coprire la progettazione e lo sviluppo necessari per adeguare il registro CBAM al nuovo ambito di applicazione e ai nuovi modelli, migliorare gli strumenti di analisi della gestione dei rischi, integrare i prodotti a valle e i servizi antielusione supplementari, potenziare i servizi informatici e supportare la capacità, l'estensione a valle e le funzionalità necessarie a sostegno della gestione dei rischi e dell'individuazione dell'elusione nell'ambito del registro CBAM e/o del laboratorio di dati CBAM.

A partire dal 2027 sono inoltre necessari 2 milioni di EUR in più su base annuale, fatto salvo l'esito dei negoziati sul prossimo QFP, per accedere alle competenze analitiche che consentirebbero lo svolgimento dei compiti assegnati alla Commissione nella proposta di modifica. Nello specifico la Commissione dovrà elaborare (e aggiornare annualmente) valori predefiniti per le nuove merci aggiunte all'allegato I del regolamento. Le sue responsabilità nel monitoraggio e nell'individuazione delle pratiche di elusione e di elusione sono state ampliate, il che richiede l'acquisizione di banche dati e di informazioni di mercato per alimentare un solido sistema di analisi e individuazione dei rischi. Tali costi non sono stati coperti dalla precedente scheda finanziaria legislativa e saranno effettivamente sostenuti a partire dal 2027.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 
3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie.

   su altre entrate.

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 33

Anno 2026

Anno 2027

Anno 2028

Anno 2029

Anno 2030

Articolo

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

09 20 04 01

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

L'incidenza sulle risorse proprie è indicata con "p.m." come in relazione alla proposta di modifica della Commissione COM(2025) 574 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

L'impatto su altre entrate è indicato con "p.m.", come in relazione alla riscossione delle entrate provenienti dai diritti (articolo 20) per il finanziamento della piattaforma comune CBAM, che saranno stimabili solo dopo la definizione delle modalità relative a tali diritti.

4.Dimensioni digitali

Non sono apportate modifiche per quanto riguarda i concetti e l'architettura digitali approvati con la carta del progetto relativo al sistema CBAM definitivo, in termini di requisiti digitali, dati utilizzati, soluzione digitale, valutazione della riutilizzabilità e misure a sostegno dell'attuazione digitale.

L'impatto dell'aumento del numero di merci CBAM (180 codici NC supplementari), esteso con l'inclusione dei prodotti a valle, si tradurrà in circa 7500 nuovi importatori. Il monitoraggio della gestione del rischio e dell'elusione è stato analizzato, valutato e incluso nella carta del progetto e sarà ora esteso alle merci aggiuntive e alle relative caratteristiche. L'obiettivo principale della componente "Gestione dei rischi" è sostenere l'individuazione delle irregolarità e ridurre il rischio di frode.

Dovranno inoltre essere aggiunte le caratteristiche/i processi aggiuntivi necessari per trattare l'energia elettrica come merce CBAM, ma tali caratteristiche/processi non modificano la concezione del CBAM.

Inoltre le modifiche di semplificazione non comportano un cambiamento dell'architettura della soluzione digitale, ma richiedono comunque una dotazione di bilancio supplementare per la modifica e l'estensione dei processi operativi CBAM esistenti.

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

Come illustrato nel suddetto diagramma, il registro CBAM riceve informazioni sulle importazioni delle merci CBAM dai sistemi doganali dell'UE, tramite gli Stati membri o la DG TAXUD, oltre all'identificazione doganale degli importatori e alla classificazione doganale delle merci importate. A sua volta il sistema CBAM mette a disposizione dei sistemi nazionali di importazione doganale le autorizzazioni CBAM dei dichiaranti CBAM in modo da applicare il regolamento CBAM all'atto dello sdoganamento delle merci CBAM all'importazione. Tra il sistema informativo CBAM e i sistemi doganali dell'UE avviene anche uno scambio di informazioni sulla gestione dei rischi. L'interfaccia con i sistemi doganali dell'UE è un elemento essenziale per il funzionamento del CBAM, in quanto il meccanismo si basa interamente sul concetto secondo cui viene evitata una duplice acquisizione di informazioni chiedendo ai dichiaranti CBAM di integrare le proprie importazioni con la comunicazione delle emissioni generate durante la produzione in paesi terzi. Uno dei principi fondamentali del CBAM è che i dati sono forniti una sola volta.

Il CBAM interagirà anche con il nuovo meccanismo CBAM (sistemi informatici o altri mezzi) delle autorità nazionali competenti per promuovere l'integrazione dei processi nazionali di applicazione del CBAM in tutti gli Stati membri e dei processi nazionali per la raccolta di informazioni sulle sanzioni e sui recuperi.

Un altro nuovo sistema esterno fondamentale per il CBAM è la piattaforma centrale comune, il sistema informativo attraverso il quale i dichiaranti CBAM acquisteranno i certificati CBAM dagli Stati membri. Il prezzo dei certificati sarà stabilito in base al prezzo delle quote definito nel sistema ETS. I dichiaranti CBAM dovranno mantenere sui propri conti CBAM un saldo pari all'50 % su base trimestrale in modo da poter restituire il numero richiesto di certificati per compensare le emissioni dichiarate e i prezzi per le emissioni già pagati nei paesi terzi. La Commissione riacquisterà i certificati in eccesso dai dichiaranti CBAM a nome degli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri devono istituire e gestire congiuntamente tale piattaforma, che tuttavia non rientra nell'ambito di applicazione del registro CBAM. L'interfaccia con la piattaforma è essenziale affinché i dichiaranti CBAM alimentino i propri conti CBAM con i certificati necessari. I conti e i certificati costituiranno informazioni altamente sensibili.

I conti e i certificati costituiranno informazioni altamente sensibili.

I principali utenti del registro CBAM sono i dichiaranti CBAM. La DG TAXUD prevede circa 20 000 dichiaranti nel 2026 dopo l'adozione della semplificazione, ma si prepara per 40 000 dichiaranti tenendo conto dell'aumento derivante dall'estensione del CBAM alle merci a valle. I dichiaranti utilizzeranno il registro CBAM per dichiarare su base annua (a maggio di ogni anno) le emissioni riconducibili alla produzione delle merci da loro importate, per monitorare il saldo trimestrale dei loro conti CBAM in termini di rapporto tra certificati e importazioni dichiarate e per interagire con le autorità doganali nazionali durante il riesame delle dichiarazioni CBAM. I dichiaranti CBAM saranno dapprima sottoposti a verifiche da parte delle autorità nazionali competenti attraverso il registro CBAM; successivamente otterranno un'autorizzazione all'importazione di merci CBAM e sarà loro assegnato un conto CBAM. I dichiaranti CBAM potranno quindi dichiarare ogni anno le proprie emissioni nel registro CBAM e restituire i certificati richiesti.

I gestori degli impianti che producono le merci CBAM nei paesi terzi si registreranno nel registro CBAM prima di inserire i dati sulle emissioni relative ai propri prodotti. I dichiaranti CBAM potranno fare riferimento ai dati inseriti dai gestori per giustificare le emissioni comunicate. Si tratta di una misura significativa per ridurre l'onere di conformità a carico dei dichiaranti CBAM e per migliorare la qualità dei dati CBAM. Sebbene in questa fase non siano disponibili elementi a sostegno di una stima, la DG TAXUD calcola che il numero di gestori si attesterà tra 20 000 e 50 000 nel 2026.

Le autorità nazionali competenti (ANC) CBAM utilizzeranno il registro CBAM per fornire l'accesso ai dichiaranti CBAM, gestire le autorizzazioni CBAM, monitorare i conti e le dichiarazioni CBAM e interagire con i dichiaranti CBAM in modo da assicurarsi che rispettino le prescrizioni del regolamento CBAM. Esse costituiscono il punto di contatto unico per i dichiaranti CBAM.

L'accesso al registro CBAM sarà fornito ad altre autorità che contribuiranno alla gestione dei rischi e all'applicazione delle norme nell'ambito delle rispettive competenze. Il registro CBAM coordinerà e sosterrà la collaborazione tra agenzie per promuovere il rispetto delle norme. Le amministrazioni doganali nazionali convalideranno l'autorizzazione CBAM all'atto del controllo delle dichiarazioni di importazione utilizzando i servizi di riproduzione e convalida del registro CBAM tramite l'EU CSW-CERTEX.

La Commissione assegnerà e manterrà aggiornati i conti CBAM dei dichiaranti CBAM nel registro CBAM, combinando le informazioni sulle importazioni pervenute dalle amministrazioni doganali nazionali, le emissioni risultanti dalle dichiarazioni annuali, la quantità di certificati, il loro acquisto comunicato tramite la piattaforma centrale comune, la loro restituzione annuale confermata dal dichiarante CBAM e il riacquisto dei certificati inutilizzati. La Commissione utilizzerà il registro CBAM per monitorare le merci importate e le emissioni associate, ai fini della gestione dei rischi e, in particolare, del rischio di elusione. Il registro CBAM offrirà inoltre un'interfaccia specifica con il sistema doganale di gestione dei rischi CRMS2 al fine di condividere il rischio connesso al CBAM con il settore doganale. Il registro CBAM offrirà inoltre uno strumento di gestione dei casi che consentirà alle autorità di creare, arricchire, tracciare e risolvere i casi, scambiare notifiche e risultati e monitorare un elenco aggiornato di tutti i casi nell'intero sistema.

L'accesso di tutti gli operatori al registro CBAM avviene attraverso portali dedicati grazie a una gestione distribuita degli accessi tra i vari portatori di interessi:

·le ANC gestiranno l'accesso dei dichiaranti CBAM al portale CBAM destinato ai dichiaranti, utilizzando credenziali nazionali già fornite dalle amministrazioni doganali nazionali oppure le credenziali EU Login;

·la Commissione gestirà l'accesso dei gestori degli impianti di paesi terzi al portale loro destinato, utilizzando le credenziali EU Login. Resta da chiarire se la Commissione si affiderà a soggetti esterni affidabili cui delegare la concessione dell'autorizzazione di accesso al registro CBAM;

·le ANC, la Commissione e altre autorità gestiranno l'accesso dei propri utenti.

Il registro centrale CBAM illustra i processi automatizzati che la Commissione gestirà per adempiere ai propri obblighi a norma del regolamento CBAM, come sintetizzato sopra. La "gestione dei dati di riferimento" sarà un processo fondamentale per garantire la coerenza e l'integrità di tutti i processi automatizzati che consentono la collaborazione e la cooperazione tra tutti i portatori di interessi. Oltre all'elenco "semplice" delle merci, delle autorità nazionali competenti e del prezzo delle emissioni, saranno elencati i parametri specifici utilizzati per comunicare le emissioni secondo metodologie specifiche e il valore predefinito per le emissioni. Il valore predefinito è essenziale per la convalida di plausibilità delle emissioni dichiarate.

4.2.Dati

Il CBAM tratterà le categorie di dati di cui in appresso.

·Dati del dichiarante CBAM (fase 2)

·Dati relativi ai gestori di paesi terzi e ai rispettivi impianti (fase 2)

·Dati di riferimento CBAM (fase 2)

·Dati relativi alla gestione dell'accesso degli utenti CBAM (fase 2)

·Funzioni del dichiarante/dell'importatore CBAM (fase 2)

·Funzioni delle autorità della Commissione europea nell'ambito del CBAM (fase 2)

·Funzioni dei gestori di impianti di paesi terzi (O3CI) per la fase 2 e funzioni dei verificatori accreditati (da confermare fase 3)

·Dati relativi alle dichiarazioni CBAM, al riesame e al ciclo di vita delle dichiarazioni (fase 3)

·Dati sulle merci CBAM importate (fase 3)

·Dati sulle emissioni e sui calcoli nell'ambito del CBAM (fase 3)

·Dati del libro contabile (del registro) CBAM (fase 3)

·Dati relativi alla gestione dei certificati CBAM (fase 3)

·Dati relativi al monitoraggio delle non conformità, alle indagini sui casi di elusione e alla gestione dei rischi nell'ambito del CBAM (fase 3)

·Relazioni CBAM, dashboard, notifiche e dati sulla gestione dei documenti (fase 3)

·Gateway di scambio dei rischi CBAM (fase 3)

·Funzioni delle autorità nazionali competenti (fase 3)

Nella tabella che segue sono fornite informazioni più dettagliate per quanto riguarda ciascuna categoria di dati.

Descrizione delle principali categorie di dati definitive del CBAM

Descrizione dei componenti/dei processi operativi pertinenti

Dati relativi alla gestione dei certificati CBAM

Nell'ambito della gestione del ciclo di vita dei certificati CBAM sono fornite informazioni sui certificati e sul numero di certificati trattati, nonché sul loro valore, e viene gestito il ciclo di vita del certificato; sono altresì fornite informazioni ai fini del monitoraggio dei rischi e delle non conformità.

Dati del dichiarante CBAM

Dati concernenti l'autorizzazione del dichiarante e dati di riproduzione e convalida delle autorizzazioni.

Dati relativi al conto del dichiarante e alla relativa gestione.

Gestione delle autorizzazioni CBAM: gestione del ciclo di vita dell'autorizzazione CBAM concessa dall'ANC agli importatori o ai rappresentanti indiretti.

Nell'ambito di tale processo le necessarie informazioni relative al conto del dichiarante CBAM sono comunicate ai servizi di riproduzione e convalida delle autorizzazioni CBAM (Authorisation Replication and Validation Services - ARVS), che tengono aggiornate le informazioni sui dichiaranti autorizzati CBAM da fornire alle ANC e alle amministrazioni doganali nazionali competenti incaricate di valutare le autorizzazioni degli importatori.

Dati relativi alle dichiarazioni CBAM, al riesame e al ciclo di vita delle dichiarazioni

Dati relativi alla gestione del ciclo di vita delle dichiarazioni e dati concernenti le dichiarazioni presentate. 
 
Gestione e rendicontazione del ciclo di vita della dichiarazione CBAM (creazione della dichiarazione, merci importate, emissioni, riesame, completamento o rigetto).

Dati sulle emissioni e sui calcoli nell'ambito del CBAM

Calcolo delle emissioni incorporate nelle merci importate dal dichiarante CBAM, effettuato sulla base dei dati ottenuti per dichiarante, dei dati di riferimento, dei dati del registro (valori inseriti dal dichiarante), dei dati relativi a gestori e paesi terzi (relazione di verifica) ecc.

Dati sulle merci CBAM importate

Il portale destinato alle ANC e il portale destinato alla Commissione presentano interfacce che monitorano l'ingresso dei dati SURV3 (compresa l'individuazione di criticità) e consentono agli utenti di inserire manualmente, attraverso il caricamento di batch di file, i dati relativi alle merci importate nonché i dati concernenti le merci in regime di perfezionamento attivo. Tali dati saranno poi sottoposti a trattamento, conservati all'interno dei portali e successivamente trasmessi ai servizi back end del registro a fini di consolidamento.

Dati del libro contabile (del registro) CBAM

 

Nota: non è ancora stato stabilito in maniera definitiva quali saranno i dati esatti da conservare nel libro contabile. Il concetto di fondo è che il libro contabile è uno strumento immutabile e sono state prese in considerazione misure di sicurezza adeguate. Tale risorsa sarà oggetto di una nuova valutazione durante la fase 3.

Dati relativi alle operazioni e al trattamento dei conti nel libro contabile del registro. 

Il libro contabile del registro CBAM gestisce, contabilizza e registra le scritture contenenti i dati del dichiarante (compreso il numero di conto), nonché le operazioni tra i relativi componenti CBAM attraverso un processo di elaborazione dati di tipo "append-only" e di archiviazione immutabile (anche per la gestione del ciclo di vita delle dichiarazioni, la gestione delle autorizzazioni e dei conti, la gestione dei certificati, il monitoraggio dei rischi e delle non conformità, gli ARVS ecc.).

Dati relativi al monitoraggio delle non conformità, alle indagini sui casi di elusione e alla gestione dei rischi nell'ambito del CBAM

Sistema informativo CBAM utilizzato per tracciare e monitorare casi potenziali o confermati di irregolarità e di non conformità nell'ambito del regime CBAM e per raccogliere elementi probatori a riguardo.

Individuazione, monitoraggio, indagine e segnalazione di pratiche di elusione e di altre pratiche illegali che violano il regolamento CBAM.

Componente di valutazione e gestione dei rischi (compresi i risultati delle valutazioni delle dichiarazioni) per l'individuazione e la valutazione dei rischi (ad esempio analisi degli eventi di rischio, relazioni di verifica, risultati dei controlli sui rischi, ecc.) relativi al processo di riesame delle dichiarazioni e a potenziali irregolarità e pratiche di elusione (ulteriori indagini) individuate dai servizi back end del registro CBAM.

Integra informazioni e funzionalità tra indagini, gestione dei rischi e forum sicuro per quanto riguarda le rispettive attività.

Dati di riferimento CBAM

Fonte primaria per tutti i dati di riferimento CBAM; garantisce la coerenza e l'integrità dei dati in tutti i componenti CBAM (direttamente o indirettamente).

Relazioni CBAM, dashboard, notifiche e dati sulla gestione dei documenti

Strumento essenziale per tracciare e monitorare il regime CBAM e gli indicatori chiave di prestazione (ICP) e per la raccolta e l'analisi delle metriche operative pertinenti.

È utilizzato per comunicare informazioni operative agli utenti pertinenti del sistema e del regime CBAM; prevede la possibilità di rispondere alle notifiche ove necessario/richiesto.

Questo componente è utilizzato per l'archiviazione, il recupero e la gestione di documenti pertinenti per numerosi comparti del sistema CBAM.

Gateway di scambio dei rischi CBAM

Un ponte tra la politica CBAM e la politica doganale per condividere il rischio connesso al CBAM con il settore doganale. Questo Gateway, che fa parte del registro CBAM, condividerà i rischi del registro CBAM con il sistema doganale di gestione dei rischi 2 tramite un'interfaccia da sistema a sistema.

Altre informazioni/altri dati strutturati e/o non strutturati ricavati e/o estratti dal sistema CBAM e conservati e/o trattati in luoghi di archiviazione e su supporti esterni al sistema CBAM.

Dati relativi alla gestione dell'accesso degli utenti CBAM

Dati di accesso e di login degli utenti (ad esempio dichiaranti, autorità doganali degli Stati membri, autorità della Commissione, ecc.) e dati relativi alla gestione dell'accesso al sistema CBAM.

Dati relativi ai gestori di paesi terzi e ai rispettivi impianti

Consente ai gestori di impianti di paesi terzi che producono merci soggette al CBAM di registrarsi/cancellarsi (ad esempio in caso di cessazione dell'attività) come gestori CBAM e di fornire informazioni pertinenti in merito ai processi/ai metodi di produzione, ai parametri di qualificazione, ai dati sulle emissioni, alle relazioni di verifica, ecc. 
 
La pertinente relazione di verifica può essere resa disponibile per l'utilizzo da parte dei dichiaranti CBAM; le informazioni in essa contenute comprendono dati riservati relativi alla produzione e ai parametri di qualificazione che potrebbero non essere resi disponibili ai dichiaranti ma essere esclusivamente a disposizione della Commissione europea e delle autorità nazionali competenti.

Funzioni del dichiarante/dell'importatore CBAM

Principali funzioni operative svolte dal dichiarante/dall'operatore commerciale sulla base dei processi eseguiti/avviati attraverso il portale CBAM destinato ai dichiaranti.

Funzioni della Commissione europea nell'ambito del CBAM

Principali funzioni operative svolte dalla Commissione europea sulla base di processi eseguiti/avviati attraverso il portale CBAM destinato alla Commissione.

Funzione di monitoraggio delle non conformità, indagine sui casi di elusione e gestione dei rischi nell'ambito del CBAM

Sistema informativo CBAM utilizzato per tracciare e monitorare casi potenziali o confermati di irregolarità e di non conformità nell'ambito del regime CBAM e per raccogliere elementi probatori a riguardo.

Funzioni delle autorità nazionali competenti

Principali funzioni operative svolte dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri (ANC, amministrazioni doganali nazionali competenti) sulla base di processi eseguiti/avviati attraverso il portale CBAM destinato alle ANC.

Funzioni dei gestori di impianti di paesi terzi e dei verificatori accreditati

Principali funzioni operative svolte dai gestori di impianti di paesi terzi e dai verificatori accreditati (da confermare) sulla base di processi eseguiti/avviati attraverso il portale CBAM destinato ai gestori e agli impianti di paesi terzi.

4.3.Soluzioni digitali

 

L'architettura di alto livello del registro CBAM sarà articolata in tre livelli:

·il livello dei portali, con portali diversi per ciascuna delle comunità di utenti del registro CBAM: i dichiaranti CBAM, i gestori degli impianti di paesi terzi, le autorità nazionali competenti CBAM, la Commissione, le amministrazioni doganali nazionali, l'OLAF e altri servizi della Commissione europea;

·il livello di gestione dell'accesso degli utenti: per gestire l'autenticazione e l'autorizzazione degli utenti del registro CBAM. Le autorità nazionali competenti dovranno fornire e gestire l'accesso dei dichiaranti CBAM (che si prevede saranno più di 20 000 nel 2026), mentre la Commissione farà altrettanto per i gestori di paesi terzi (che secondo le stime saranno 50 000 nel 2026), dato che ciascuno Stato membro e le amministrazioni dell'UE sono responsabili dell'accesso dei propri utenti;

·i servizi back end: per sostenere l'intera gestione dei dati e delle norme ai fini del CBAM, nonché tutte le interazioni con i sistemi esterni. Va osservato quanto segue: per sostenere l'intera gestione dei dati e delle norme ai fini del CBAM, nonché tutte le interazioni con i sistemi esterni. Va osservato quanto segue:

oil CBAM darà origine a molteplici flussi di lavoro, notifiche e scambi di informazioni tra la Commissione, le autorità nazionali competenti e i dichiaranti CBAM, in particolare per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni e il riesame (compresa la valutazione dei rischi);

ola gestione dei conti dei dichiaranti, la gestione dei certificati CBAM (che costituiscono potenziali attività finanziarie), la gestione dei rischi e lo scambio sicuro di informazioni devono rispondere ad elevati requisiti di sicurezza.

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

Il CBAM ha carattere transfrontaliero sin dalla progettazione, in quanto sostiene il ciclo di vita CBAM in tutta l'UE, in particolare l'orchestrazione della valutazione dei rischi e il riesame delle dichiarazioni CBAM a livello di tutte le ANC e della Commissione.

Sarà garantita la collaborazione tra i sistemi doganali nazionali, sfruttando le interfacce e i servizi informatici della Commissione (quali SURV3, EU CSW-CERTEX, CRMS2), nonché nuovi componenti, specificamente progettati ai fini del CBAM.

Il registro CBAM è stato strutturato in maniera tale da sostenere l'interoperabilità, utilizzando interfacce aperte, modulari, disaccoppiate e solide. Il registro interagirà con i sistemi nazionali CBAM, con la piattaforma centrale comune, con i sistemi doganali dell'UE gestiti dalla DG TAXUD e dalle amministrazioni doganali nazionali e con i sistemi delle altre DG attraverso interfacce aperte.

Il sistema centrale di archiviazione (Central Repository) CBAM utilizzerà le interfacce esistenti dei sistemi doganali dell'UE gestiti dalla DG TAXUD e definirà formati specifici per le registrazioni nell'ambito del regime di importazione doganale e del regime di perfezionamento attivo che devono essere fornite dalle amministrazioni doganali nazionali. Le nuove interfacce con i sistemi doganali nazionali saranno pubblicate all'inizio del 2024 affinché le amministrazioni doganali nazionali dispongano di un lasso di tempo sufficiente per preparare adeguatamente i rispettivi sistemi.

L'interfaccia S2S tra il registro CBAM e la piattaforma centrale comune si baserà sullo scambio di messaggi strutturati e sarà disponibile all'inizio del 2024, affinché sia il registro CBAM sia la piattaforma centrale comune abbiano tempo sufficiente per integrare le rispettive interfacce entro la metà del 2025.

Tutte queste interfacce saranno basate su messaggi strutturati e saranno conformi, per quanto possibile, all'EUCDM e all'allegato B CDU. Le specifiche A2B e B2B saranno richiamate in un atto di esecuzione del CBAM.

Vincoli di riutilizzabilità

Il concetto di riutilizzabilità è al centro dei principi che sottendono l'architettura del registro centrale CBAM. La riutilizzabilità si riferisce sia all'utilizzo di servizi esterni da parte del registro CBAM sia al riutilizzo di componenti nella struttura di tale registro.

Riutilizzabilità di servizi e componenti forniti dalla DG TAXUD

Il registro CBAM utilizzerà i servizi doganali dell'UE messi a disposizione dalla DG TAXUD per:

·recuperare le informazioni EORI dell'operatore commerciale;

·ricavare dal sistema Surveillance 3 le registrazioni doganali relative alle importazioni disponibili;

·ricavare le merci CBAM dal sistema TARIC;

·mettere a disposizione dei sistemi doganali nazionali il servizio di riproduzione e convalida delle autorizzazioni CBAM tramite l'EU CSW-CERTEX, e

·scambiare informazioni sicure con il sistema CRMS2.

La gestione dell'accesso degli utenti ai portali del registro CBAM sarà affidata all'UUM&DS, consentendo allo Stato membro che lo desideri di riutilizzare le credenziali doganali dei dichiaranti CBAM per fornire loro l'accesso al portale CBAM destinato ai dichiaranti e permettendo alla Commissione (o a soggetti terzi affidabili) di concedere ai gestori degli impianti di paesi terzi il diritto di accesso tramite le proprie credenziali EU Login. Il portale dei gestori degli impianti di paesi terzi sfrutterà l'uso del servizio di accesso dell'UE per l'autorizzazione degli utenti facendo affidamento su EU Login per la loro autenticazione.

Il registro CBAM riutilizzerà diversi componenti tecnologici dell'ambiente informatico istituzionale e della DG TAXUD senza che ciò comprometta il rispetto del principio di adattabilità enunciato nella panoramica dell'architettura di cui all'appendice 2, vale a dire:

·l'architettura middleware della piattaforma TSOAP della DG TAXUD, che sarà riutilizzata in ciascuno dei comparti del registro CBAM;

·Elk e Kafka (COTS - disponibili sul mercato) per il monitoraggio e l'audit;

·le fonti della gestione del quadro applicativo doganale (TATAFng) della DG TAXUD;

·la documentazione e il codice sorgente del sistema di gestione delle decisioni doganali della DG TAXUD per la costruzione del sistema di autorizzazione CBAM;

·la documentazione e il codice sorgente del sistema di riferimento clienti (Customer Reference System) della DG TAXUD per la trasmissione delle autorizzazioni CBAM ai sistemi doganali nazionali ai fini del loro controllo in fase di sdoganamento all'importazione;

·La documentazione e il codice sorgente del sistema doganale di gestione dei rischi 2 (CRMS2) della DG TAXUD per fornire il Gateway di scambio dei rischi; la documentazione e il codice sorgente del sistema doganale di gestione dei rischi 2 (CRMS2) della DG TAXUD per la fornitura del Gateway di scambio dei rischi RSecure;

·la metodologia TEMPO della DG TAXUD, compresa la PM2;

·i due centri dati della DG TAXUD per la verifica, l'integrazione e, finché la gestione del registro CBAM sarà affidata alla DG TAXUD, insieme alla relativa protezione mediante firewall, il clustering attivo-attivo, il bilanciamento del carico e il clustering attivo-passivo per i due centri dati al fine di garantire la scalabilità, l'elevata disponibilità e il ripristino in caso di disastro, per soddisfare i requisiti di sicurezza necessari per il registro CBAM.

Va osservato che dal 2014 la DG TAXUD segue tutte le raccomandazioni della DG DIGIT nella progettazione di Business Application Service (servizi di supporto alle applicazioni operative), servizi di dati e servizi di utilità per la creazione di applicazioni SOA.

Riutilizzabilità dei servizi e delle componenti istituzionali dell'UE

Il registro CBAM utilizzerà il servizio EU Login per l'autenticazione dei dichiaranti CBAM degli Stati membri classificati come paesi di tipo D nell'UUM&DS, nonché per l'autenticazione dei gestori di impianti di paesi terzi e di tutti i funzionari delle autorità nazionali competenti, della Commissione, delle amministrazioni doganali nazionali e di altri servizi della Commissione. Farà ricorso alla rete doganale eIDAS per l'autenticazione dei dichiaranti CBAM degli Stati membri classificati come paesi di tipo A, B o C nell'UUM&DS.

Il registro CBAM utilizzerà l'UUM&DS e il servizio di accesso dell'UE per l'autorizzazione di tutti i suoi utenti.

Sarà presa in considerazione un'eventuale migrazione totale dall'UUM&DS al servizio di accesso dell'UE allorché quest'ultimo offrirà tutte le funzionalità dell'UUM&DS, compreso il supporto della rete eIDAS doganale. Attualmente il portale dei gestori degli impianti di paesi terzi si basa sul servizio di accesso dell'UE per l'autorizzazione degli utenti.

Il registro CBAM utilizzerà EU Sign, un servizio gestito dalla Commissione per le firme elettroniche qualificate, al fine di garantire l'origine e l'integrità dei documenti elettronici, migliorandone in tal modo la sicurezza e l'autenticità complessive nell'ambito del CBAM.

Il registro CBAM renderà disponibili le informazioni pubbliche CBAM sul portale Europa.

Inoltre la DG TAXUD intende massimizzare il riutilizzo dei servizi e dei componenti istituzionali che risponderebbero ad alcuni dei requisiti CBAM, ridurrebbero i rischi legati all'introduzione tempestiva del sistema e garantirebbero la qualità del suo funzionamento, riducendo nel contempo le spese in conto capitale e i costi operativi.

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

In base al regolamento CBAM l'utilizzazione del registro CBAM avviene in due periodi che si articolano in tre fasi successive:

·Prospettiva temporale: un'utilizzazione progressiva durante un periodo transitorio che va dal quarto trimestre del 2023 al quarto trimestre del 2025, cui farà seguito un periodo definitivo a decorrere dal primo trimestre 2026.

oDurante il periodo transitorio gli importatori CBAM comunicano con cadenza trimestrale le emissioni incorporate nelle merci importate ma non hanno l'obbligo di acquistare o restituire certificati. Si tratta del periodo iniziale del regime CBAM.

oDurante il periodo definitivo, che avrà inizio il 1º gennaio 2026, i dichiaranti CBAM devono essere autorizzati, dichiarano le proprie emissioni una volta l'anno, acquistano certificati in modo tale da mantenere sul proprio conto CBAM un saldo pari ad almeno il 50 % tra le rispettive emissioni e i certificati acquistati e restituiscono i propri certificati con le dichiarazioni annuali.

·Prospettiva concernente fasi e parti:

oFase 1 del CBAM: presentazione delle "relazioni CBAM" da parte degli importatori delle merci CBAM (la cosiddetta parte 1), da utilizzare nel corso del periodo transitorio a decorrere dal quarto trimestre 2023 (non rientrante nell'ambito della carta del progetto).

oFase 2 del CBAM: presentazione delle "relazioni CBAM" da parte degli importatori delle merci CBAM (parte 1), autorizzazione del dichiarante CBAM e registrazione dei gestori di impianti di paesi terzi (la cosiddetta parte 2) a decorrere dal 31 dicembre 2024 in previsione del periodo definitivo.

Fase 3 del CBAM: la parte 2 viene integrata dalle dichiarazioni e dai certificati CBAM e dalla gestione completa dei conti CBAM (la cosiddetta parte 3) a partire dall'inizio del periodo definitivo, ma senza le "relazioni CBAM" (parte 1), a decorrere dalla fine del periodo transitorio, prevista per il 31 dicembre 2025.

Utilizzazione del registro CBAM in due fasi/parti

La fase 1 del CBAM (attuazione della parte 1 del CBAM e relativa gestione tra il quarto trimestre del 2023 e la fine del 2025) è interamente contemplata dalla carta del progetto relativa al periodo transitorio

Le due figure che seguono illustrano l'approccio adottato per realizzare appieno il sistema definitivo in due fasi e indicano le comunità di utenti, i sistemi esterni che entrano in gioco e le principali entità gestite nell'ambito delle rispettive fasi. Per la definizione delle entità e dei sistemi esterni si rinvia alla sezione successiva.

Parte 2 del CBAM - ambito di applicazione: alla parte 1, che consiste nella presentazione delle "relazioni CBAM" da parte degli importatori di merci CBAM, si aggiunge la parte 2, "Autorizzazione CBAM e impianti" (in verde nei diagrammi che seguono), che entrerà in funzione il 31 dicembre 2024 come stabilito dal regolamento CBAM. Tanto la parte 1 quanto la parte 2 saranno poi oggetto di ulteriori attività di manutenzione e modifica durante la restante parte del periodo transitorio. La parte "Autorizzazione CBAM e impianti" sarà integrata nel sistema CBAM definitivo, mentre le "relazioni CBAM" saranno gradualmente eliminate entro la fine del periodo transitorio. Per le parti 1 e 2 è fornita un'interfaccia tra il registro CBAM e i sistemi nazionali di importazione doganale, i sistemi doganali nazionali per il perfezionamento attivo e i sistemi doganali di supporto dell'UE forniti dalla DG TAXUD per promuovere la conformità con oneri minimi per gli operatori commerciali. La parte 2 del CBAM anticipa il sistema definitivo realizzandone la prima componente.

Calendario della fase 2 del CBAM: la fase 2 ha inizio il 31 dicembre 2024 e termina il 31 dicembre 2025 con l'avvio del periodo definitivo. La comunità degli utenti è estesa per includere i gestori degli impianti dei paesi terzi; i dichiaranti CBAM dovranno ottenere le autorizzazioni necessarie per il periodo definitivo.

Parte 3 del CBAM - ambito di applicazione: la parte relativa a "Dichiarazioni CBAM, conti CBAM e gestione dei rischi" (in viola nel diagramma che segue) entrerà in funzione all'inizio del periodo definitivo il 1º gennaio 2026. Rappresenta il fulcro del sistema CBAM definitivo. La parte 3 del CBAM comprende anche le interfacce con i sistemi nazionali di importazione per le autorizzazioni CBAM tramite l'EU CSW-CERTEX, la piattaforma centrale comune per l'acquisto dei certificati CBAM, l'ETS, l'OLAF e i sistemi delle autorità nazionali competenti. Aggiunge inoltre al registro CBAM le funzionalità relative ai certificati CBAM nonché tutte le funzionalità di gestione dei rischi. Poiché i moduli relativi ai certificati CBAM e alla gestione dei rischi trattano informazioni riservate e monitorano casi di elusione e di non conformità, la parte 3 del CBAM gestisce informazioni sensibili e richiede processi con un livello di sicurezza elevato. Questa parte sarà oggetto di ulteriori attività di manutenzione e modifica nel corso del periodo definitivo.

Calendario della fase 3 del CBAM: la fase 3 ha inizio il 1º gennaio 2026 e corrisponde al periodo definitivo. Durante questa fase opereranno in parallelo e in stretta interazione solo le parti 2 e 3 del CBAM, in quanto la parte 1 era specificamente riservata al periodo transitorio e ne è in corso la graduale eliminazione. La comunità degli utenti è estesa per includere le amministrazioni doganali nazionali.

Parte 3 del CBAM - ambito di applicazione: la parte relativa a "Dichiarazioni CBAM, conti CBAM e gestione dei rischi" (in viola nel diagramma che segue) entrerà in funzione all'inizio del periodo definitivo il 1º gennaio 2026. Rappresenta il fulcro del sistema CBAM definitivo. La parte 3 del CBAM comprende anche le interfacce con i sistemi nazionali di importazione per le autorizzazioni CBAM tramite l'EU CSW-CERTEX, la piattaforma centrale comune per l'acquisto dei certificati CBAM, CRMS2 per lo scambio di informazioni relative alla gestione dei rischi doganali dell'UE, l'ETS, l'OLAF e i sistemi delle autorità nazionali competenti. Aggiunge inoltre al registro CBAM le funzionalità relative ai certificati CBAM nonché tutte le funzionalità di gestione dei rischi. Poiché i moduli relativi ai certificati CBAM e alla gestione dei rischi trattano informazioni riservate e monitorano casi di elusione e di non conformità, la parte 3 del CBAM gestisce informazioni sensibili e richiede processi con un livello di sicurezza elevato. Questa parte sarà oggetto di ulteriori attività di manutenzione e modifica nel corso del periodo definitivo.

Calendario della fase 3 del CBAM: la fase 3 ha inizio il 1º gennaio 2026 e corrisponde al periodo definitivo. Durante questa fase opereranno in parallelo e in stretta interazione solo le parti 2 e 3 del CBAM, in quanto la parte 1 era specificamente riservata al periodo transitorio e ne è in corso la graduale eliminazione. La comunità degli utenti è estesa per includere le amministrazioni doganali nazionali.

Fase 3 del CBAM - Architettura di alto livello

(1)    Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj ).
(2)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj ).
(3)    L'eliminazione graduale delle quote gratuite ETS comporterà un aumento della domanda di quote messe all'asta, che dovrebbe aumentare il prezzo del carbonio pagato nell'UE.
(4)    Comunicazione: "Un piano d'azione europeo per la siderurgia e la metallurgia"  (COM(2025) 125 final) .
(5)    Nel caso dell'energia elettrica importata, il regolamento (UE) 2023/956 impone l'uso di valori predefiniti per calcolare le emissioni incorporate. Se sono soddisfatte determinate condizioni, è possibile dichiarare le emissioni effettive associate alla produzione di energia elettrica.
(6)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj ).
(7)    Regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L, 2025/2083, 17.10.2025,    
ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2083/oj ).
(8)    Tale valutazione illustrerà nel dettaglio gli impatti dell'attuale ambito di applicazione del CBAM su un insieme di paesi meglio definito. La valutazione d'impatto esamina anche gli impatti sui paesi terzi nella sezione 6.
(9)    I prodotti a valle dell'energia elettrica non sono presi in considerazione, dato che l'energia elettrica è utilizzata nel processo di produzione di quasi tutte le merci, rendendo così impraticabile determinare la quota di fattori produttivi e delle emissioni incorporate dell'energia elettrica in tutte le possibili merci importate.
(10)    Tra gli aspetti chiave esaminati figurano le norme per il monitoraggio, il calcolo e la verifica delle emissioni incorporate per le merci che rientrano nell'ambito di applicazione del meccanismo, le norme per l'adeguamento dell'obbligo CBAM per tenere conto dei livelli di assegnazione gratuita nei settori dell'EU ETS contemplati dal CBAM e le norme per la contabilizzazione dei prezzi del carbonio effettivamente pagati nei paesi terzi.
(11)    Comunicazione "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione"  (COM(2025) 85 final) .
(12)    Per un determinato prodotto, il valore degli scambi (esportazioni più importazioni) di un prodotto diviso per il valore del consumo totale di tale prodotto nell'UE.
(13)    GU L, 2025/2083.
(14)    Valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2025) 87 final).
(15)    GU C ... del ..., pag. ....
(16)    GU C ... del ..., pag. ....
(17)    Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj).
(18)    Comunicazione: "Un piano d'azione europeo per la siderurgia e la metallurgia"  (COM(2025) 125 final)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52025DC0085 .
(19)    Comunicazione: "Il Green Deal europeo"  (COM/2019/640 final) .
(20)    GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
(21)    Comunicazione congiunta: Visione dell'UE in materia di clima ed energia su scala mondiale: consolidare il ruolo competitivo dell'Europa nei mercati mondiali e accelerare la transizione pulita (JOIN(2025) 25 final) .
(22)    Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/943/oj ).
(23)    Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1222/oj ).
(24)    Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ).
(25)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).
(26)    I tassi di rilocalizzazione sono definiti come l'aumento delle emissioni nei settori a valle al di fuori dell'UE rispetto alla diminuzione delle emissioni in tali settori nell'UE.
(27)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione.
(28)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(29)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(30)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(31)    Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".
(32)    Specificare sotto alla tabella quanti ETP nel numero indicato sono già assegnati alla gestione dell'azione e/o possono essere riassegnati all'interno della DG e qual è il fabbisogno netto.
(33)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.
Top

Bruxelles, 17.12.2025

COM(2025) 989 final

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda l'estensione
del suo ambito di applicazione alle merci a valle e le misure antielusione

{SEC(2025) 989 final} - {SWD(2025) 987 final} - {SWD(2025) 988 final} - {SWD(2025) 989 final}


ALLEGATO I

L'allegato I è così modificato:

(1)nel punto 2) la tabella "Ghisa, ferro e acciaio" è sostituita dalla seguente:

"[Ghisa, ferro e acciaio

Codice NC

Gas a effetto serra

72 — Ghisa, ferro e acciaio

esclusi:

7202 21 00, 7202 29 — Ferrosilicio

7202 30 00 — Ferro-silico-manganese

7202 50 00 — Ferro-silico-cromo

7202 70 00 — Ferro-molibdeno

7202 80 00 — Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno

7202 91 00 — Ferro-titanio e ferro-silico-titanio

7202 92 00 — Ferro-vanadio

7202 93 00 — Ferro-niobio

7202 99 — Altri:

7202 99 10 — Ferro-fosforo

7202 99 30 — Ferro-silico-magnesio

7202 99 80 — Altri

7204 — Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio

Biossido di carbonio

2601 12 00 — Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

Biossido di carbonio

7301 — Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

Biossido di carbonio

7302 — Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Biossido di carbonio

7303 00 — Tubi e profilati cavi, di ghisa

Biossido di carbonio

7304 — Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Biossido di carbonio

7305 — Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio

Biossido di carbonio

7306 — Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

Biossido di carbonio

7307 — Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

Biossido di carbonio

7308 — Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Biossido di carbonio

7309 00 — Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

Biossido di carbonio

7310 — Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

Biossido di carbonio

7311 00 — Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

Biossido di carbonio

7312 10 — Trefoli, cavi e funi, di ferro o di acciaio

Biossido di carbonio

7314 39 00 — Altre griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio, saldati nei punti di incontro

Biossido di carbonio

7318 — Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio

Biossido di carbonio

7320 20 89 — Altre molle a elica, di ferro o di acciaio

Biossido di carbonio

7320 90 90 — Altre molle o foglie di molle, di ferro o di acciaio

Biossido di carbonio

7323 94 00 — Oggetti per uso domestico, e loro parti, di ferro (non ghisa) o di acciaio, smaltati

Biossido di carbonio

7323 99 00 — Altri oggetti per uso domestico, e loro parti

Biossido di carbonio

7325 — Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio

Biossido di carbonio

7326 — Altri lavori di ferro o di acciaio

Biossido di carbonio

";

(2)è aggiunta la tabella seguente:

"[Prodotti in lega di metallo

Codice NC

Gas a effetto serra

7314 31 00 — Altre griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio saldati nei punti di incontro, zincate

Biossido di carbonio

7314 41 00 — Griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio non saldati nei punti di incontro, zincate

Biossido di carbonio

7314 49 00 — Griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio non saldati nei punti di incontro (escl. quelle zincate o ricoperte di materie plastiche)

Biossido di carbonio

7317 00 — Chiodi, punte, puntine da disegno, rampini, graffette (diverse da quelle della voce 8305) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame

Biossido di carbonio

ex 7415 10 00 — Chiodi, punte, puntine da disegno, punti metallici e articoli simili, di rame o di ferro o di acciaio, con capocchia di rame, contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio

ex 8302 42 00 — Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni, per mobili, contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8302 49 00 — Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni, contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8309 90 90 — Altri turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura (compresi tappi a vite e tappi versatori, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli ed altri accessori per imballaggio, di metalli comuni), contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8408 20 10 — Motori a pistone a combustione interna, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motori di cilindrata inferiore a 2 500 cm3, degli autoveicoli della voce 8705

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8408 20 51 — Motori a pistone a combustione interna, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), per i veicoli del capitolo 87, di potenza inferiore o uguale a 50 kW

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8408 20 55 — Motori a pistone a combustione interna, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), per i veicoli del capitolo 87, di potenza superiore a 50 kW ma non superiore a 100 kW

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8408 20 57 — Motori a pistone a combustione interna, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), per i veicoli del capitolo 87, di potenza superiore a 100 kW ma non superiore a 200 kW

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8408 20 99 — Motori a pistone a combustione interna, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), per i veicoli del capitolo 87, di potenza superiore a 200 kW

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8408 90 65 — Motori a pistone a combustione interna, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), nuovi, di potenza superiore a 200 kW ma non superiore a 300 kW

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8408 90 67 — Motori a pistone a combustione interna, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), nuovi, di potenza superiore a 300 kW ma non superiore a 500 kW

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8413 30 — Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8413 70 35 — Altre pompe centrifughe con bocca di mandata di diametro non superiore a 15 mm

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8416 10 — Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8416 20 — Altri bruciatori, compresi i bruciatori misti

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8416 90 00 — Parti di bruciatori, focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili, contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8418 10 — Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli o di cassetti esterni separati o di una combinazione di tali elementi

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8418 99 90 — Parti di macchine e apparecchi per la produzione del freddo e di pompe di calore, contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8419 89 10 — Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8419 89 98 — Altri apparecchi e dispositivi

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8419 90 85 — Parti di apparecchi, dispositivi o strumenti di laboratorio, contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8420 91 — Cilindri per calandre e laminatoi (escl. quelli per i metalli o per il vetro)

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8421 23 00 — Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori a combustione interna, contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8424 30 — Macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8424 82 10 — Apparecchi meccanici per annaffiare, per l'agricoltura o l'orticoltura, contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8424 89 — Altri apparecchi meccanici, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a., contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8424 90 — Parti di apparecchi meccanici, estintori, pistole a spruzzo e apparecchi simili, di macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto, contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8425 31 00 — Verricelli e argani a motore elettrico

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8425 39 00 — Altri verricelli e argani

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8425 42 00 — Altre binde e martinetti idraulici, del tipo utilizzato per sollevare veicoli

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8426 19 00 — Altri ponti e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte e gru a portale mobile

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8426 99 00 — Altre bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelligru

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8427 90 00 — Altri carrelli, muniti di un dispositivo di sollevamento (non semoventi)

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8428 20 — Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8428 33 00 — Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci, a nastro o a cinghia

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8428 39 90 — Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci, elevatori

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8428 70 00 — Robot industriali

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8428 90 — Altre macchine di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico, non nominate né comprese altrove

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8430 61 00 — Macchine, apparecchi o strumenti per comprimere o per rendere compatto il terreno, non semoventi

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8430 69 00 — Altre macchine e apparecchi, non semoventi

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8431 10 00 — Parti di macchine o apparecchi della voce 8425 (paranchi, verricelli, argani (escl. montacarichi), binde, martinetti e cricchi), contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8431 20 00 — Parti di macchine o apparecchi della voce 8427 (carrelli-stivatori e altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento), contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8431 31 00 — Parti di ascensori, montacarichi o scale meccaniche, contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8431 39 00 — Altre parti di macchine o apparecchi della voce 8428, contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8431 49 — Altre parti di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8432 80 00 — Parti di macchine e apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura o la silvicoltura per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8432 90 00 — Parti di macchine, apparecchi e congegni per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura, per la preparazione o la lavorazione del suolo

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8450 11 — Macchine per lavare la biancheria, completamente automatiche, per uso domestico o professionale

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8450 12 00 — Altre macchine per lavare la biancheria, per uso domestico o professionale, con idroestrattore centrifugo incorporato

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8450 19 00 — Altre macchine per lavare la biancheria, per uso domestico o professionale, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8451 21 00 — Macchine per asciugare, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8454 10 00 — Convertitori per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8454 20 00 — Lingottiere e secchie di colata, nonché lingottiere per fonderie, acciaierie o altri stabilimenti metallurgici

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8454 30 — Macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8464 10 00 — Macchine per segare

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8464 90 00 — Altre macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8474 10 00 — Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste)

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8474 20 00 — Macchine e apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste)

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8474 39 00 — Altre macchine e apparecchi per mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste)

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8479 10 00 — Macchine e apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8480 50 00 — Forme per vetro, contenenti ferro

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8501 32 00 — Motori a corrente continua e generatori a corrente continua di potenza superiore a 750 W e inferiore o uguale a 75 kW (esclusi i generatori fotovoltaici)

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8501 53 81 — Motori a corrente alternata, polifase, di potenza superiore a 75 kW e inferiore o uguale a 375 kW

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8504 31 80 — Altri trasformatori, di potenza inferiore o uguale a 1 kVA

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8504 33 00 — Altri trasformatori, di potenza superiore a 16 kVA e inferiore o uguale a 500 kVA

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8504 50 00 — Bobine di autoinduzione, contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8515 39 90 — Altre macchine e apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8544 11 10 — Fili per avvolgimenti per usi elettrici, di rame, smaltati o laccati, contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8544 11 90 — Fili per avvolgimenti per usi elettrici, di rame, isolati (escl. smaltati o laccati), contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8544 19 00 — Fili per avvolgimenti per usi elettrici, di materie diverse dal rame, isolati, contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8544 49 20 — Conduttori elettrici, per tensioni <= 80 V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni, n.n.a., contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8544 49 91 — Fili e cavi elettrici, per tensioni <= 1 000 V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, con diametro dei singoli fili > 0,51 mm, n.n.a., contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8544 49 93 — Conduttori elettrici, per tensioni <= 80 V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, n.n.a. (escl. fili per avvolgimenti, conduttori coassiali, serie di fili utilizzati nei mezzi di trasporto e fili e cavi elettrici con diametro dei singoli fili > 0,51 mm), contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8544 49 95 — Conduttori elettrici, per tensioni > 80 V ma <= 1 000 V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, n.n.a. (escl. fili per avvolgimenti, conduttori coassiali, serie di fili utilizzati nei mezzi di trasporto e fili e cavi elettrici con diametro dei singoli fili > 0,51 mm), contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8544 49 99 — Conduttori elettrici, per tensione di 1 000 V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, n.n.a. (escl. fili per avvolgimenti, conduttori coassiali, serie di fili utilizzati nei mezzi di trasporto e fili e cavi elettrici con diametro dei singoli fili > 0,51 mm), contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8544 60 10 — Conduttori elettrici, per tensioni > 1 000 V, isolati, con conduttori di rame, n.n.a., contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8544 60 90 — Conduttori elettrici, per tensioni > 1 000 V, isolati, con conduttori di materiale diverso dal rame, n.n.a., contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8704 21 — Veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 5 tonnellate, esclusi i veicoli delle voci 8704 21 39 e 8704 21 99

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8704 22 — Veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate ma inferiore o uguale a 20 tonnellate, esclusi i veicoli della voce 8704 22 99

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8704 23 10 — Veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, esclusi i veicoli della voce 8704 23 99

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8704 31 — Veicoli a motore unicamente con motore a combustione interna con accensione a scintilla, di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 5 tonnellate, esclusi i veicoli delle voci 8704 31 39 e 8704 31 99

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8704 32 10 — Veicoli a motore unicamente con motore a combustione interna con accensione a scintilla, di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate, esclusi i veicoli della voce 8704 32 99

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8704 41 — Veicoli a motore, azionati da motore a combustione interna con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione, di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 5 tonnellate, esclusi i veicoli delle voci 8704 41 39 e 8704 41 99

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8704 42 — Veicoli a motore, azionati da motore a combustione interna con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione, di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate ma inferiore o uguale a 20 tonnellate, esclusi i veicoli della voce 8704 42 99

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8704 43 — Veicoli a motore, azionati da motore a combustione interna con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione, di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, esclusi i veicoli della voce 8704 43 99

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8704 60 00 — Autoveicoli per il trasporto di merci, con propulsione unicamente a motore elettrico

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8704 90 00 — Altri autoveicoli per il trasporto di merci

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8706 00 — Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8707 10 — Carrozzerie degli autoveicoli della voce 8703

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8708 40 — Moltiplicatori e variatori di velocità, e loro parti, degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8708 70 — Ruote, loro parti e accessori, degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8708 80 — Sistemi di sospensione e loro parti, compresi gli ammortizzatori di sospensione, degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8708 91 — Radiatori e loro parti destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8716 80 00 — Altri veicoli a mano

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8716 90 90 — Altre parti di rimorchi, semirimorchi e altri veicoli

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

9018 32 10 — Aghi tubolari di metallo

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 9018 90 75 — Apparecchi per la stimolazione nervosa, contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 9018 90 84 — Altri strumenti e apparecchi, contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 9027 10 90 — Analizzatori di gas o di fumi, contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

9401 79 00 — Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

9403 10 — Mobili metallici per ufficio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 9403 20 — Altri mobili metallici, contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 9406 90 90 — Costruzioni prefabbricate, contenenti acciaio o alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

]"

ALLEGATO II

L'allegato IV è così modificato:

(1)al punto 1, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

"e) "fattore di emissione per l'energia elettrica": la media ponderata dell'intensità di CO2 dell'energia elettrica prodotta all'interno di una zona geografica;

f) "accordo di acquisto di energia elettrica": un contratto in base al quale una persona si impegna ad acquistare energia elettrica direttamente da un produttore di energia elettrica e che comporta la fornitura fisica di energia elettrica;";

(2)il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

"Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci complesse prodotte in un determinato impianto, si applica la seguente equazione:

dove:

   AttrEmg sono le emissioni attribuite delle merci g;

   ALg è il livello di attività delle merci (che corrisponde alla quantità di merci prodotta nel periodo di riferimento in un determinato impianto), e

   EEInpMat sono le emissioni incorporate dei materiali in entrata (precursori) consumati nel processo di produzione. Devono essere presi in considerazione solo i materiali in entrata (precursori) elencati negli allegati I e VIII e provenienti da paesi terzi e territori non esenti a norma dell'allegato III, sezione 1. Le EEInpMat pertinenti sono calcolate come segue:

dove:

   Mi è la massa del materiale in entrata (precursore) i utilizzato nel processo di produzione, e

   SEEi sono le emissioni incorporate specifiche del materiale in entrata (precursore) i. Per le SEEi il gestore dell'impianto utilizza il valore delle emissioni derivanti dall'impianto in cui è stato prodotto il materiale in entrata (precursore), a condizione che i dati dell'impianto possano essere adeguatamente misurati.

Per le merci elencate nelle sezioni "ghisa, ferro e acciaio", "alluminio" e "merci in lega di metallo" dell'allegato I, Mi è invece in funzione del contenuto di materiali in entrata (precursori) nella fabbricazione delle merci.";

(3)il punto 4.2.1 è sostituito dal seguente:

"4.2.1. Valori predefiniti specifici per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo

I valori predefiniti specifici sono fissati al fattore di emissione dell'energia elettrica nel paese terzo, nel gruppo di paesi terzi o nella regione all'interno di un paese terzo, sulla base dei migliori dati a disposizione della Commissione.";

(4)il punto 4.2.2 è sostituito dal seguente:

"4.2.2. Valori predefiniti alternativi

Se per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo non è disponibile un valore predefinito specifico, il valore predefinito alternativo per l'energia elettrica è fissato al fattore di emissione dell'energia elettrica nell'Unione.

Se è possibile dimostrare, sulla base di dati affidabili, che il fattore di emissione dell'energia elettrica in un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo è inferiore al valore predefinito specifico determinato dalla Commissione o inferiore al fattore di emissione dell'energia elettrica nell'Unione, per tale paese terzo, gruppo di paesi terzi o regione all'interno di un paese terzo può essere utilizzato un valore predefinito alternativo basato su tale fattore di emissione dell'energia elettrica.";

(5)al punto 4.3, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

"Se un paese terzo o un gruppo di paesi terzi dimostrano alla Commissione, sulla base di dati affidabili, che il fattore medio di emissione del mix di energia elettrica o il fattore di emissione di CO2 delle fonti di fissazione dei prezzi nel paese terzo o nel gruppo di paesi terzi è inferiore al valore predefinito per le emissioni indirette, per tale paese o gruppo di paesi è stabilito un valore predefinito alternativo basato su tale fattore medio di emissione del mix di energia elettrica o su tale fattore medio di emissione di CO2.";

(6)il punto 5 è così modificato:

a)    La lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il quantitativo di energia elettrica per il quale si richiede l'uso delle emissioni incorporate effettive è contemplato da un accordo di acquisto di energia elettrica tra l'importatore o il dichiarante CBAM autorizzato e un produttore di energia elettrica situato in un paese terzo. Sono consentiti anche gli accordi di acquisto di energia elettrica che coinvolgono intermediari, purché possa essere dimostrato un rapporto contrattuale verificabile tra il produttore di energia elettrica, gli intermediari e l'importatore o il dichiarante CBAM, in relazione all'energia elettrica per la quale è dichiarato l'uso delle emissioni effettive;";

b)    la lettera b) è soppressa;

c)    la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il quantitativo di energia elettrica per la quale si richiede l'uso delle emissioni incorporate effettive è stato definitivamente assegnato alla capacità di interconnessione assegnata da tutti i gestori dei sistemi di trasmissione responsabili nel paese di origine, nel paese di destinazione e, se del caso, in ciascun paese di transito, e la capacità designata e la produzione di energia elettrica da parte dell'impianto si riferiscono allo stesso periodo, che non può essere superiore a un'ora. Questo criterio non è soddisfatto nei casi in cui la capacità di trasmissione per l'importazione di energia elettrica è assegnata mediante allocazione implicita della capacità;".

ALLEGATO III

È aggiunto il seguente allegato VIII:

"ALLEGATO VIII

Elenco delle merci non CBAM e dei gas a effetto serra considerati materiali in entrata (precursori)

Ghisa, ferro e acciaio

Codice NC

Gas a effetto serra

ex 7204 Cascami e avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati e acciaio, esclusi i rottami post‑consumo

Biossido di carbonio

Alluminio

Codice NC

Gas a effetto serra

ex 7602 Cascami e rottami di alluminio, esclusi i rottami post-consumo

Biossido di carbonio

".

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