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Document 52025PC0595

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio per quanto riguarda le modalità di finanziamento e l'uso di una strategia di finanziamento diversificata

COM/2025/595 final

Bruxelles, 2.10.2025

COM(2025) 595 final

2025/0313(APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio per quanto riguarda le modalità di finanziamento e l'uso di una strategia di finanziamento diversificata

{SWD(2025) 286 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio 1 , adottato il 18 febbraio 2002, istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine, il quale consente la concessione di prestiti a uno o più Stati membri che non hanno adottato l'euro e che si trovano in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali. Il metodo di finanziamento dello strumento di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 si fonda attualmente sul finanziamento "back-to-back". In base a tale metodo di finanziamento, la Commissione conduce operazioni di mercato sulla base delle esigenze di ciascuna specifica situazione di prestito, il che significa che ogni operazione di assunzione di prestiti effettuata dalla Commissione è collegata direttamente a un'esigenza di erogazione.

In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 332/2002, la Commissione è stata autorizzata ad attuare un metodo di finanziamento diverso per finanziare i programmi di sostegno finanziario. Nello specifico, l'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 2 prevede l'attuazione di una strategia di finanziamento diversificata. Tale metodo di finanziamento consente alla Commissione di dissociare le tempistiche e la scadenza delle singole operazioni di finanziamento dalle erogazioni a favore dei beneficiari. Una riserva di liquidità comune finanziata dall'emissione di finanziamenti a breve termine consente alla Commissione di organizzare i pagamenti in maniera indipendente rispetto alle tempistiche precise dell'emissione di obbligazioni a lungo termine.

La strategia di finanziamento diversificata offre diversi vantaggi rispetto all'approccio back‑to-back. Innanzitutto, evita la necessità di assumere un importo fisso di prestiti dell'UE sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari in condizioni volatili o sfavorevoli al fine di finanziare programmi di sostegno finanziario, consentendo che i pagamenti ai beneficiari dei programmi dell'Unione siano effettuati indipendentemente dalle condizioni di mercato prevalenti al momento dell'erogazione. In secondo luogo, permette alla Commissione di consolidare le esigenze finanziarie di molteplici programmi di assistenza, evitando che i singoli programmi competano per una riserva limitata di opportunità di finanziamento. Tale consolidamento semplifica la gestione delle operazioni di finanziamento, riduce i costi ed evita la frammentazione dei titoli di debito dell'Unione, aumentandone così la liquidità. Di conseguenza l'efficacia in termini di costi del finanziamento dei programmi di sostegno finanziario è migliorata, a vantaggio tanto dell'Unione quanto dei beneficiari.

Essendo previsto che il sostegno finanziario a disposizione degli Stati membri minacciati da difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali a norma del meccanismo sia erogato rapidamente al fine di ripristinare la stabilità finanziaria e dato che di conseguenza tale sostegno è spesso erogato in condizioni di mercato volatili e sfavorevoli, le modalità di finanziamento per l'utilizzo del dispositivo dovrebbero essere modificate alla luce dell'esperienza acquisita e dei notevoli vantaggi offerti dalla strategia di finanziamento diversificata rispetto al metodo di finanziamento back-to-back. Questa modifica consentirebbe inoltre alla Commissione di consolidare ulteriormente il finanziamento dei programmi finanziari dell'UE integrando le prescrizioni in materia di finanziamento del meccanismo nella sua strategia di finanziamento generale.

In tale contesto, la presente proposta intende introdurre modifiche tecniche del regolamento (CE) n. 332/2002 al fine di modificare le modalità di finanziamento per l'utilizzo del meccanismo in questione e, in particolare, di prevedere una strategia di finanziamento diversificata.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le modifiche proposte del regolamento (CE) n. 332/2002 sono coerenti con le disposizioni politiche vigenti nel settore normativo interessato, tenuto conto dei cambiamenti significativi intervenuti nel contesto del panorama normativo dall'adozione di tale atto nel 2002. In particolare, il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria 3 , istituito nel 2010 come strumento a livello di UE e sostanzialmente simile, in termini di suo funzionamento, al meccanismo di cui al regolamento (CE) n. 332/2002, ha consentito operazioni di assunzione di prestiti in previsione di erogazioni successive di prestiti, discostandosi dal tradizionale finanziamento back-to-back della Commissione. Dal 2022 la Commissione è inoltre autorizzata ad attuare un metodo di finanziamento diversificato per finanziare i programmi di sostegno finanziario 4 . Nello specifico, l'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 prevede l'attuazione di una strategia di finanziamento diversificata, salvo in casi debitamente giustificati, per le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito destinate a finanziare i programmi di sostegno finanziario.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le modifiche proposte contribuiranno al programma di semplificazione della Commissione volto a rafforzare la competitività e a salvaguardare gli obiettivi economici, sociali e ambientali razionalizzando il processo di finanziamento dei programmi di sostegno finanziario disponibili a norma del regolamento (CE) n. 332/2002.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'ex articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea (attuale articolo 352 TFUE) è stato utilizzato come base giuridica del regolamento (CE) n. 332/2002, che sarà modificato dalla presente proposta.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Le modifiche proposte rispettano il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Gli obiettivi della presente proposta, ossia affrontare le modifiche necessarie relative alla transizione verso la strategia di finanziamento diversificata nel contesto dell'ambito di applicazione del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri, non possono essere conseguiti mediante un'azione a livello nazionale in quanto richiedono modifiche della legislazione dell'UE.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Le modifiche proposte riguardano soltanto le parti del regolamento in cui le modifiche sono necessarie per la transizione verso una strategia di finanziamento diversificata e non vanno oltre il minimo necessario al fine di conseguire gli obiettivi dichiarati.

Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento del Consiglio è l'unico strumento idoneo a modificare l'attuale regolamento (CE) n. 332/2002.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2024 è stata pubblicata una valutazione retrospettiva del regolamento (CE) n. 332/2002 5 che ha valutato se il meccanismo continui ad essere adeguato, nel suo principio di base, nelle sue modalità e nei suoi massimali, alle esigenze che hanno indotto a istituirlo (in appresso: "relazione"). La relazione ha constatato che, sebbene il meccanismo abbia avuto successo in passato, il panorama del sostegno finanziario generale dell'UE ha subito alcuni importanti cambiamenti. In particolare la relazione ha rilevato che il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 6 consente alla Commissione di attuare una strategia di finanziamento diversificata comprendente i prestiti assunti autorizzati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e, salvo casi debitamente giustificati, le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito per finanziare programmi di assistenza finanziaria. In tale contesto e considerando che, fatta eccezione per le modifiche legislative del 2009 che hanno aumentato il massimale del meccanismo e chiarito le responsabilità
della Commissione e degli Stati membri, il funzionamento del meccanismo a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 è rimasto invariato dal 2002, la relazione ha constatato che si potrebbero considerare alcuni miglioramenti delle modalità di finanziamento del meccanismo.

Consultazioni dei portatori di interessi

La relazione è stata discussa dal comitato economico e finanziario. Nel suo parere 7 sulla relazione, il comitato ha ravvisato la possibilità di aggiornare il metodo di finanziamento
del meccanismo, alla luce delle modifiche del 2022 del regolamento finanziario che generalizzano l'uso della strategia di finanziamento diversificata, al fine di promuovere un'attuazione efficiente e volta a ridurre al minimo i costi di eventuali operazioni future del meccanismo a norma del regolamento (CE) n. 332/2002. Analogamente, nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea 8 sulla relazione si afferma che vi è margine per aggiornare le modalità di finanziamento.

Assunzione e uso di perizie

Data la natura delle modifiche proposte, l'assunzione e l'uso di perizie non sono stati necessari.

Valutazione d'impatto

Le modifiche proposte si concentrano su modifiche mirate del regolamento vigente. La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE. Per tali motivi, non è stata condotta alcuna valutazione d'impatto formale.

Efficienza normativa e semplificazione

N/D

Diritti fondamentali

La presente proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le modifiche proposte non richiedono misure volte a facilitarne l'attuazione e non pongono sfide in termini di attuazione agli Stati membri.

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 332/2002 impone al Consiglio di esaminare ogni tre anni, in base a una relazione presentatagli dalla Commissione e previo parere del Comitato economico e finanziario, se il meccanismo istituito continui ad essere adeguato nel suo principio di base, nelle sue modalità e nei suoi massimali, alle esigenze che hanno indotto a istituirlo. L'ultima relazione della Commissione è stata pubblicata nel 2024.

Documenti esplicativi (per le direttive)

N/D

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta apporta modifiche ben definite e mirate di natura tecnica al regolamento (CE) n. 332/2002. La proposta comprende due articoli. Il primo specifica le proposte di modifica del regolamento (CE) n. 332/2002, mentre il secondo è collegato all'entrata in vigore del regolamento di modifica del Consiglio proposto.

Le modifiche dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 332/2002 organizzano il sostegno finanziario nel quadro della strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Si propone la soppressione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 332/2002 al fine di garantire la coerenza con la strategia di finanziamento riveduta e l'eliminazione della ridondanza alla luce delle modifiche dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 332/2002.    

2025/0313 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio per quanto riguarda le modalità di finanziamento e l'uso di una strategia di finanziamento diversificata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 9 ,

visto il parere della Banca centrale europea 10 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio 11 istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine inteso a consentire la concessione di prestiti ad uno o più Stati membri che non abbiano adottato l'euro e che si trovino in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali.

(2)In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 332/2002, la Commissione è stata autorizzata ad attuare un metodo di finanziamento diverso da quello previsto in detto regolamento al fine di finanziare i programmi di sostegno finanziario. L'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 prevede l'attuazione di una strategia di finanziamento diversificata. Tale metodo di finanziamento consente alla Commissione di dissociare le tempistiche e la scadenza delle singole operazioni di finanziamento dagli esborsi a favore dei beneficiari. Una riserva di liquidità comune finanziata dall'emissione di finanziamenti a breve termine consente alla Commissione di organizzare i pagamenti in maniera indipendente rispetto alle tempistiche precise dell'emissione di obbligazioni a lungo termine.

(3)Le norme concernenti la strategia di finanziamento diversificata di cui al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 non si applicano ai programmi di sostegno finanziario per i quali gli atti di base sono entrati in vigore il 9 novembre 2022 o prima di tale data. Dato che il regolamento (CE) n. 332/2002 non è entrato in vigore né è stato modificato da allora, è necessario modificarlo al fine di estendere l'applicazione della strategia di finanziamento diversificata a detto regolamento. La transizione verso una strategia di finanziamento diversificata richiederebbe inoltre l'eliminazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 332/2002 al fine di garantire l'allineamento del quadro giuridico a tale metodo di finanziamento.

(4)La strategia di finanziamento diversificata offre diversi vantaggi rispetto al metodo di finanziamento di cui al regolamento (CE) n. 332/2002. Segnatamente, evita che la Commissione debba contrarre prestiti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie in condizioni volatili o sfavorevoli al fine di finanziare programmi di sostegno finanziario. Consente inoltre alla Commissione di consolidare le esigenze finanziarie di molteplici programmi di assistenza finanziaria, semplificando in tal modo la gestione delle operazioni di finanziamento, riducendo i costi ed evitando la frammentazione dei titoli di debito dell'Unione.

(5)Dato che il sostegno finanziario a medio termine a favore degli Stati membri che si trovano in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 è spesso erogato in condizioni di mercato volatili e sfavorevoli, le modalità di finanziamento per l'utilizzo del meccanismo dovrebbero essere modificate alla luce dell'esperienza acquisita e dei notevoli vantaggi offerti dalla strategia di finanziamento diversificata rispetto al metodo di finanziamento back-to-back.

(6)Gli accordi di prestito conclusi con gli Stati membri dopo l'entrata in vigore della presente modifica dovrebbero contenere una disposizione sul rimborso anticipato da invocare a seguito di un accordo reciproco in merito alle condizioni.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 332/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 332/2002

Il regolamento (CEE) n. 332/2002 è così modificato:

(1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso;

(2) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

1. Al fine di finanziare i prestiti nel contesto del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

2. Oltre agli elementi di cui all'articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, gli accordi di prestito stabiliscono l'importo massimo del prestito, il periodo di disponibilità, la durata massima di ciascuna erogazione del prestito e i termini e le condizioni dettagliati del sostegno.".

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3

1.1.Titolo della proposta/iniziativa3

1.2.Settore/settori interessati3

1.3.Obiettivi3

1.3.1.Obiettivi generali3

1.3.2.Obiettivi specifici3

1.3.3.Risultati e incidenza previsti3

1.3.4.Indicatori di prestazione3

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:3

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe4

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti4

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria6

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti6

2.MISURE DI GESTIONE7

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni7

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo7

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti7

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli7

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)7

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità7

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA8

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate8

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti9

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi9

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato9

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne9

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi10

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi12

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato12

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne12

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti12

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane12

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato12

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne13

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane13

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti
connessi a tecnologie digitali13

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale14

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento14

3.3.Incidenza prevista sulle entrate14

4.Dimensioni digitali15

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale15

4.2.Dati15

4.3.Soluzioni digitali15

4.4.Valutazione dell'interoperabilità15

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale15

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio per quanto riguarda le modalità di finanziamento e l'uso di una strategia di finanziamento diversificata

1.2.Settore/settori interessati 

Fornire un sostegno finanziario a medio termine agli Stati membri che si trovano in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti.

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

L'obiettivo generale della proposta è modificare il regolamento (CE) n. 332/2002 al fine di modificare il metodo di finanziamento del meccanismo passando dal metodo di finanziamento back-to-back a una strategia di finanziamento diversificata, allineandola alla strategia di finanziamento unificata della Commissione.

1.3.2.Obiettivi specifici

Al fine di attuare la strategia di finanziamento diversificata, le modifiche proposte modificheranno ed elimineranno talune disposizioni del regolamento (CE) n. 332/2002 in modo da chiarire le modalità di finanziamento e garantire l'allineamento del quadro giuridico al metodo di finanziamento diversificato.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

La proposta dovrebbe garantire i pagamenti da effettuare ai beneficiari dei programmi dell'Unione indipendentemente dalle tempistiche precise dell'emissione di obbligazioni a lungo termine e dalle condizioni di mercato prevalenti al momento dell'erogazione, consentendo alla Commissione di finanziare le erogazioni a titolo del meccanismo attraverso una riserva di liquidità comune finanziata dall'emissione di finanziamenti a breve termine. Ciò razionalizzerà e semplificherà i finanziamenti per la fornitura di sostegno finanziario a medio termine nel contesto del meccanismo in questione e dovrebbe comportare risparmi in relazione ai costi per l'Unione e i beneficiari.

1.3.4.Indicatori di prestazione

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 332/2002 impone al Consiglio di esaminare ogni tre anni, in base a una relazione presentatagli dalla Commissione e previo parere del Comitato economico e finanziario, se il meccanismo istituito continui ad essere adeguato i) nel suo principio di base, ii) nelle sue modalità e iii) nei suoi massimali, alle esigenze che hanno indotto a istituirlo.

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione;

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 13 ;

 la proroga di un'azione esistente; 

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

N/D

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori,
ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante): l'azione a livello di UE è necessaria in considerazione del ruolo conferito dai trattati dell'UE per la concessione di sostegno finanziario quando uno Stato membro che non ha adottato l'euro si trova in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti. Azioni attuate dagli Stati membri da soli non sono in grado di conseguire tale obiettivo.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post): secondo le previsioni, l'attuazione di una strategia di finanziamento diversificata per il meccanismo in questione dovrebbe razionalizzare le operazioni e ridurre i costi associati alla gestione di un programma di finanziamento autonomo per le erogazioni a norma di detto meccanismo. Integrando le operazioni di finanziamento con altri programmi della Commissione, tali modifiche semplificheranno e aumenteranno l'efficienza della gestione complessiva dei finanziamenti da parte della Commissione.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Nella relazione semestrale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esecuzione delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti a norma dell'articolo 12 della decisione di esecuzione C(2022) 9700 della Commissione (1º luglio 202331 dicembre 2023) 14 , la Commissione ha rilevato che l'elaborazione di un approccio unificato in materia di finanziamenti attraverso una strategia di finanziamento diversificata ha rappresentato una tappa fondamentale nella costituzione di un quadro solido per soddisfare le esigenze di finanziamento dell'UE nel modo più efficiente possibile. È stato inoltre sottolineato che, attraverso l'applicazione del suo approccio unificato in materia di finanziamenti, la Commissione è riuscita, nonostante la volatilità del mercato, a soddisfare in tempo utile tutti i suoi impegni di erogazione nell'ambito di NextGenerationEU e dell'assistenza macrofinanziaria.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

N/D

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

N/D

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

 Durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

 Gestione diretta a opera della Commissione:

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

 a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

N/D

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Secondo le previsioni, l'attuazione di una strategia di finanziamento diversificata di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 dovrebbe razionalizzare le operazioni e ridurre i costi associati alla gestione di un programma di finanziamento autonomo per le erogazioni a norma di detto meccanismo. Integrando le operazioni di finanziamento con altri programmi della Commissione, tali modifiche semplificheranno e aumenteranno l'efficienza della gestione complessiva dei finanziamenti da parte della Commissione. Il ricorso a una strategia di finanziamento diversificata consente un'attuazione flessibile del programma di finanziamento, nel pieno rispetto dei principi della neutralità di bilancio e del pareggio di bilancio di cui all'articolo 310, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Infine, per tutte le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti della Commissione è in vigore un quadro di gestione dei rischi, conformità e governance sotto la vigilanza di un direttore rischi della Commissione.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

N/D

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

N/D

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

N/D

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 15

di paesi EFTA 16

di paesi candidati e potenziali candidati 17

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <…….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 18

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 19

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare eccezionale*

Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico

N/D

Personale esterno (AC, END, INT)

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021‑2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Spese informatiche (istituzionali) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 
3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie.

   su altre entrate.

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 20

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

La modifica proposta non stabilisce nuove prescrizioni di rilevanza digitale. Le modifiche proposte non introducono obblighi o disposizioni supplementari relativi alla raccolta, al trattamento, alla generazione, allo scambio o alla condivisione di dati, all'automazione o alla digitalizzazione di processi di portatori di interessi, all'uso di soluzioni digitali nuove o esistenti o a servizi pubblici digitali. Nella presente proposta non vengono pertanto individuate prescrizioni di rilevanza digitale supplementari.

4.2.Dati

N/D

4.3.Soluzioni digitali

N/D

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

N/D

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

N/D

(1)

   Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2002/332/oj ).

(2)    Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione) (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ).
(3)    Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/407/oj).
(4)    La strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti è stata istituita dal regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti (GU L 319 del 13.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2434/oj).
(5)    COM(2024) 41 final del 29.1.2024.
(6)    Regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti, non più in vigore, sostituito dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.
(7)    Parere del comitato economico e finanziario sul meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2024, ecfin.cef.cpe (2024)1688523.
(8)    Conclusioni del Consiglio sul meccanismo dell'Unione di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, approvate dal Coreper, parte 2, il 10 aprile 2024, 8300/24, 8302/24 ECOFIN.
(9)    GU C del , pag. .
(10)    GU C del , pag. .
(11)    Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2002/332/oj ).
(12)    Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione) (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ).
(13)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(14)    COM(2023) 461 final.
(15)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(16)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(17)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(18)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(19)    Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".
(20)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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