COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.9.2025
COM(2025) 594 final
2025/0594(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2028-2032 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa, stabilisce il contributo della Comunità al progetto ITER e abroga il regolamento (Euratom) 2025/1304 del Consiglio
{SWD(2025) 594 final} - {SWD(2025) 595 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi
La presente proposta di programma Euratom di ricerca e formazione 2028-2032 (il "programma") è uno degli strumenti per realizzare le ambizioni politiche delineate nella proposta della Commissione per il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE (2028-2034) e tiene conto delle priorità politiche per il periodo 2024-2029, come indicato negli orientamenti della presidente von der Leyen per il suo secondo mandato. Il programma è un programma tematico di ricerca e formazione finanziato dall'UE che opera in settori scientifici e tecnici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (il "trattato Euratom").
La presente proposta mira a sostenere la competitività dell'UE in linea con gli obiettivi del fondo europeo per la competitività (ECF) e del programma quadro Orizzonte Europa 2028-2034 ("Orizzonte Europa"), portando avanti la ricerca sulle tecnologie nucleari sicure e innovative per un'UE prospera, resiliente e sostenibile. In tale contesto, il programma integrerà l'azione di Orizzonte Europa per lo sviluppo della proposta "Moonshot Fusion", volta a rispondere alle sfide scientifiche, ingegneristiche e tecnologiche per la diffusione dell'energia da fusione sulla rete dell'UE. Per compiere progressi in materia di energia da fusione sono necessarie infrastrutture all'avanguardia. A tal fine, il programma continuerà a fornire il contributo di Euratom al progetto ITER. Per tutte le applicazioni delle tecnologie nucleari, il programma Euratom andrà di pari passo con azioni critiche volte a proteggere le persone e l'ambiente riducendo i rischi associati alle radiazioni ionizzanti.
Le azioni del programma saranno attuate in stretta sinergia con l'ECF e con Orizzonte Europa, nel rispetto delle specificità del progetto ITER. Basandosi sulle norme di partecipazione e sugli strumenti di tali programmi, il programma promuoverà la semplicità e la flessibilità, consentendo una spesa dell'UE più rapida e strategica attraverso norme più chiare e procedure più trasparenti per i richiedenti e i portatori di interessi. Il contributo della ricerca nucleare al miglioramento del tenore di vita nell'UE e al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dovrebbe essere riconosciuto e sostenuto attraverso sinergie e finanziamenti combinati con l'ECF e Orizzonte Europa.
Oggi l'UE si trova ad affrontare diverse sfide, tra cui garantire l'autonomia strategica, assicurare l'approvvigionamento di energia a prezzi accessibili e a basse emissioni di carbonio con benefici collaterali per la qualità dell'aria, nonché mantenere la competitività e la leadership tecnologica in un contesto di crescente instabilità geopolitica. Tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio, compreso il nucleare, sono necessarie per decarbonizzare il sistema energetico dell'UE entro il 2040. I recenti sviluppi nel panorama nucleare hanno fatto sì che gli Stati membri sviluppassero un maggiore interesse a integrare il nucleare nel proprio mix energetico, a sviluppare l'energia da fusione e ad applicare le radiazioni ionizzanti. Ciò richiede una maggiore ricerca sulle tecnologie nucleari, contribuendo nel contempo a mantenere i più elevati standard di sicurezza, protezione, salvaguardie, sicurezza dell'approvvigionamento e radioprotezione. La ricerca pubblica e privata negli Stati membri può contribuire significativamente a tali risultati e la missione di Euratom è integrarne il contributo attraverso lo svolgimento di un programma comunitario di ricerca e formazione.
Il programma mirerà a far sì che l'Europa resti il leader mondiale nel settore della fusione accelerando la transizione dal conseguimento dei vantaggi ottenuti dall'energia da fusione alla piena commercializzazione dell'energia da fusione. Sfruttando i risultati della costruzione, della ricerca e dei contributi degli Stati membri relativi al progetto ITER, il programma mirerà a colmare le lacune tecnologiche critiche attraverso una ricerca e un'innovazione mirate. In questo modo svilupperà un ecosistema industriale competitivo, coinvolgerà il settore privato dell'UE e si concentrerà sullo sviluppo di una forza lavoro qualificata. Il programma cercherà inoltre un maggiore allineamento con altri programmi Euratom e dell'Unione per diffondere i successi della ricerca dell'UE e allinearli alle azioni di politica esterna dell'UE.
Un elemento chiave dello sviluppo dell'energia da fusione sarà il finanziamento della fornitura di componenti europei a ITER, in particolare da parte dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione ("Fusion for Energy"), istituita dalla decisione 2007/198/Euratom del Consiglio. Il completamento del progetto ITER in linea con lo scenario di riferimento del progetto rimarrà una priorità, garantendo nel contempo che gli insegnamenti tecnici e scientifici tratti da ITER vadano a vantaggio dell'Unione.
Il programma sarà attuato mediante azioni dirette gestite dal JRC e azioni indirette condotte principalmente attraverso sovvenzioni per la ricerca, nonché fornendo il contributo Euratom al progetto ITER. Continuerà a concentrarsi sul miglioramento della sicurezza e delle salvaguardie nucleari. Le azioni sosterranno lo sviluppo di strumenti, metodi e orientamenti per continuare a rafforzare la sicurezza degli impianti nucleari esistenti, comprese operazioni a lungo termine e nuovi progetti di costruzione nell'UE, garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento nella catena del valore nucleare e rafforzando la resilienza energetica dell'UE.
Lo sviluppo globale delle tecnologie di fissione nucleare, nel contesto di una situazione geopolitica instabile, sottolinea inoltre il ruolo chiave del programma nel rafforzamento della non proliferazione nucleare su scala mondiale ed europea. Le azioni rafforzeranno le salvaguardie nucleari attraverso lo sviluppo di strumenti e metodi innovativi per la misurazione, il contenimento, la sorveglianza e la verifica, la formazione degli ispettori per i controlli di sicurezza e la cooperazione internazionale con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). La ricerca sulla non proliferazione si concentrerà anche sul controllo strategico degli scambi commerciali e sosterrà la protezione nucleare e la scienza forense in campo nucleare per rafforzare la risposta dell'UE e degli Stati membri al traffico illecito e all'uso criminale di materiali radioattivi.
Inoltre il programma rafforzerà le azioni in settori specifici per affrontare le diverse sfide cui è esposta l'Unione. Ciò comprende la promozione dell'innovazione nelle tecnologie nucleari (progettazione innovativa, combustibili e materiali, ecc.), garantendo nel contempo lo sviluppo e l'uso sicuri di sistemi avanzati. La ricerca nucleare nell'UE si baserà su strumenti di modellizzazione, come le capacità di modellizzazione interne del JRC, al fine di migliorare la comprensione del comportamento di componenti e sistemi energetici integrando dati scientifici e sperimentali.
Le azioni del programma porteranno avanti la ricerca sullo sviluppo di soluzioni per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito. La ricerca sosterrà lo sviluppo di casi e di approcci di sicurezza alle misure di salvaguardia per lo smaltimento geologico in profondità dei rifiuti ad alta e media attività, garantendo il funzionamento e la sorveglianza degli impianti geologici di profondità. Si concentrerà inoltre sulla ricerca di soluzioni per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e sosterrà gli Stati membri nella definizione di strategie nazionali per lo stoccaggio e lo smaltimento a lungo termine mediante la gestione delle conoscenze e la condivisione delle migliori pratiche.
Il programma continuerà a migliorare la vita dei cittadini europei con la medicina nucleare e la radioprotezione. La ricerca ridurrà i rischi di radiazioni per le persone e l'ambiente sviluppando conoscenze e strumenti e rafforzando la preparazione e la risposta alle emergenze in caso di incidenti radiologici. Il programma studierà le applicazioni innovative delle radiazioni ionizzanti (ad esempio i radionuclidi per uso medico) per migliorare i trattamenti e ottimizzare le terapie contro il cancro e altre malattie. Si potrebbero inoltre sostenere le applicazioni per la produzione di energia e per scopi diversi delle radiazioni ionizzanti in altri settori, come lo spazio, l'industria, il monitoraggio ambientale e l'economia circolare.
Le abilità nucleari, le competenze e l'accesso alle infrastrutture di ricerca sono necessari per mantenere una forza lavoro qualificata e competenze nel settore nucleare. I finanziamenti saranno erogati in sinergia con Orizzonte Europa per le attività di istruzione, formazione e diffusione delle conoscenze, contribuendo a preservare le competenze nucleari strategiche, sviluppando capacità in tutti gli Stati membri e promuovendo le competenze dell'UE. Le azioni sosterranno anche la mobilità dei ricercatori. In qualità di risorsa fondamentale per la ricerca, le infrastrutture di ricerca nucleare europee, comprese quelle gestite dal JRC, saranno sostenute per garantire che rimangano adatte allo scopo e disponibili per l'Unione attraverso un sistema di accesso aperto. Ciò consentirà di preservare la capacità di agire in modo indipendente in settori chiave della ricerca nucleare.
La competitività globale non può essere conseguita semplicemente sostenendo la base di conoscenze interne. Dovrebbe essere incluso un elemento di allineamento con la politica di azione esterna. A livello politico, l'UE può sfruttare meglio le proprie competenze e i suoi programmi in materia di sicurezza nucleare garantendo un miglioramento dei legami tra i programmi Euratom e i programmi dell'Unione. Per questo motivo, oltre a Orizzonte Europa, il programma cerca anche sinergie con lo strumento Euratom per la cooperazione e la disattivazione in materia di sicurezza nucleare (INSC-D).
La Commissione ha avviato i preparativi per la proposta consultando il comitato scientifico e tecnico dell'Euratom (CST), come richiesto dalla base giuridica. Il CST ha formulato un parere di cui la Commissione ha tenuto conto nell'elaborazione della presente proposta.
Poiché l'articolo 7 del trattato Euratom limita la durata dei programmi a cinque anni, la Commissione propone un programma con la durata massima consentita. Poiché si tratta di un periodo più breve rispetto alla durata del QFP, che è di sette anni, la Commissione, come ha fatto in passato, intende attuare il bilancio rimanente destinato alla ricerca nucleare per gli ultimi due anni del prossimo QFP (2028-2034) presentando una proposta di "proroga" di due anni per il periodo 2033-2034, con ogni probabilità all'inizio del 2032. La ripartizione 5:2 è stata mantenuta in modo che le conclusioni della relazione di attuazione, la cui adozione è prevista entro la fine del quarto anno del primo programma, possano contribuire alla preparazione della proroga e del suo programma di lavoro.
La proposta stabilisce gli obiettivi generali e specifici, la dotazione finanziaria indicativa e gli strumenti di sostegno.
•Coerenza con le disposizioni vigenti
Il programma è coerente con le disposizioni politiche esistenti dell'UE e si allinea a un bilancio dell'Unione più semplice, più mirato e con un impatto maggiore. Insieme al fondo europeo per la competitività e a Orizzonte Europa, il programma si adopererà per rafforzare la competitività, la resilienza, la sostenibilità e la leadership tecnologica. È coerente con gli obiettivi dei programmi con i quali condivide definizioni, norme in materia di partecipazione e diffusione e strumenti, compresi i partenariati europei. Questo approccio comporta una notevole semplificazione ai fini dell'attuazione: meno oneri burocratici e di rendicontazione, maggiore fiducia, migliore applicazione delle norme e procedure più celeri di rilascio delle autorizzazioni. Allo stesso tempo, l'assetto proposto dal programma garantirà la prevedibilità e la continuità delle priorità di finanziamento con l'agilità e la flessibilità necessarie per consentire all'Unione di rispondere alle priorità emergenti o impreviste. Le disposizioni in materia di sinergie garantiscono inoltre che i programmi si completino a vicenda.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Il programma rispetta le norme e le politiche dell'Unione in materia di clima e ambiente, comprese le norme sul principio "non arrecare un danno significativo", stabilite nella proposta di regolamento sull'efficacia dell'attuazione.
Il programma sosterrà la ricerca in materia di sicurezza nucleare e nei settori strategici indicati nella normativa sull'industria a zero emissioni nette e nelle iniziative in materia di sicurezza e salvaguardie dell'alleanza industriale europea per i piccoli reattori modulari.
Il programma contribuirà all'attuazione del capo 7 del trattato Euratom sulle salvaguardie nucleari e dell'agenda e delle strategie dell'UE in materia di protezione, sostenendo la ricerca in materia di protezione nucleare. Sosterrà l'attuazione delle direttive Euratom sulla sicurezza degli impianti nucleari, sulla gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e sulla radioprotezione. Fornirà inoltre sostegno all'attuazione della legislazione dell'UE in materia di controllo dei prodotti a duplice uso e degli scambi commerciali. Contribuirà ad aiutare i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati ad allinearsi all'acquis dell'UE in questi settori.
Il programma continuerà inoltre a sostenere l'attuazione del partenariato e della disattivazione dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e gli aspetti nucleari e radiologici di Europa globale.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Il trattato Euratom stabilisce che la Commissione è incaricata di promuovere e facilitare le ricerche in ambito nucleare negli Stati membri e di integrarle mediante l'esecuzione del programma di ricerche e di insegnamento della Comunità (articolo 4). Tale programma deve essere adottato dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione (articolo 7).
Secondo il trattato, il Parlamento europeo non è consultato, ma in passato il titolare della presidenza di turno del Consiglio invitava il Parlamento a formulare osservazioni sulle proposte di regolamento che istituiscono i programmi Euratom. Il Comitato economico e sociale europeo sarà informato, come previsto dalla base giuridica (articolo 7).
A fini di coerenza e con un approccio razionalizzato, la dotazione finanziaria del programma prevede il contributo di Euratom al progetto ITER, che ha la sua base giuridica nel trattato Euratom, in particolare l'articolo 101 per l'accordo ITER e l'accordo sull'approccio allargato, e gli articoli da 45 a 51 per l'impresa comune "Fusion for Energy".
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il programma aiuterà gli Stati membri, indipendentemente dalle loro scelte nazionali in materia di mix energetico, a utilizzare le tecnologie nucleari in modo sicuro, a collaborare per sviluppare le opportunità offerte dalla scienza nucleare e ridurre i rischi associati ai diversi utilizzi delle radiazioni ionizzanti.
Il programma sarà interessante per tutti i paesi dell'UE, in quanto tutti utilizzano radioisotopi per scopi diversi dalla produzione di energia (ad es. nei settori medico e industriale) e tutti beneficeranno della garanzia dei più elevati standard di sicurezza, protezione e salvaguardie nucleari.
Anche lo sviluppo dell'energia da fusione, che richiede sforzi di ricerca su larga scala, è nell'interesse di tutti gli Stati membri. Una diffusione efficace dell'energia da fusione potrebbe contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione, rafforzando l'autonomia strategica nel contesto della corsa globale a nuove fonti energetiche, creando nuove catene del valore solide in Europa e sviluppando competenze e capacità critiche.
Sebbene la protezione nucleare rimanga una responsabilità nazionale, le azioni dirette del programma contribuiscono ad affrontare alcune delle sfide in materia di protezione cui è esposta l'UE e la loro dimensione globale, sviluppando capacità a livello nazionale e dell'UE mediante R&S, sostegno tecnico e formazione specializzata nei settori della mitigazione dei rischi per la sicurezza chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN), della lotta contro il traffico illecito, dell'uso di materiali nucleari e radioattivi e dell'analisi forense dei materiali al di fuori del controllo normativo. Le salvaguardie sono di competenza esclusiva dell'Euratom e il sostegno tecnico continuo, nonché la ricerca e lo sviluppo in questo settore attraverso azioni dirette sono fondamentali per far sì che il sistema delle salvaguardie Euratom continui a essere efficiente ed efficace.
•Proporzionalità
Il programma sosterrà i ricercatori e coordinerà gli sforzi di ricerca degli Stati membri al fine di evitare duplicazioni, mantenere una massa critica in settori chiave e garantire che i fondi pubblici siano spesi al meglio. Tali misure possono comportare ulteriori investimenti pubblici e privati nella R&I. Esse sono inoltre necessarie per sostenere il processo decisionale e conseguire gli obiettivi fissati nelle politiche dell'UE. Le misure proposte non vanno al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione.
•Scelta dell'atto giuridico
Il programma sarà attuato mediante un regolamento del Consiglio, in conformità del trattato Euratom. Ciò crea diritti e obblighi per i beneficiari che sono vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati al programma. Inoltre è coerente con il modo in cui sono istituiti altri programmi di spesa dell'UE.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La presente proposta si basa sulla valutazione intermedia del programma Euratom 2021-2025, che ha concluso che le azioni finanziate dal programma nell'arco di quattro anni avevano aiutato gli Stati membri a collaborare per sviluppare tecnologie nucleari, indipendentemente dalla scelta nazionale di produrre o utilizzare energia nucleare. Ciò consente agli Stati membri di sfruttare le opportunità offerte da tali tecnologie nell'interesse di tutti, riducendo al contempo i rischi associati alle radiazioni ionizzanti.
Le azioni Euratom hanno prodotto risultati e fornito un quadro di sostegno per lo sviluppo, la condivisione e il mantenimento di competenze e capacità in materia di sicurezza, salvaguardie e protezione nucleare, controllo strategico degli scambi commerciali, gestione sicura dei rifiuti radioattivi e radioprotezione. Inoltre avvicinano l'UE al conseguimento di un uso pratico dell'energia da fusione. Tali conoscenze saranno essenziali per gli Stati membri che intendono integrare l'energia nucleare nel loro mix energetico (sia che si tratti di tecnologia nazionale o importata) e per quelli che necessitano di garanzie che le centrali nucleari dei paesi limitrofi soddisfino i più elevati standard di sicurezza. Anche i cittadini trarranno beneficio dalla ricerca finanziata da Euratom riguardante altre applicazioni delle radiazioni ionizzanti, in particolare in medicina.
La decisione del Consiglio del 2021 di ridurre del 20 % il bilancio del programma ha limitato le possibilità di finanziare proposte di ricerca di eccellenza. Essa ha inoltre ostacolato gli sforzi del JRC per affrontare le sfide emergenti con la flessibilità e la capacità necessarie in un momento di rinnovato interesse per le tecnologie nucleari.
La valutazione ha fornito alcuni risultati importanti. Innanzitutto il programma ha affrontato nuove problematiche, quali la ricerca sui combustibili alternativi per i reattori di progettazione russa utilizzati in alcuni Stati membri, una maggiore autonomia strategica per quanto concerne materiali e dati nucleari e il sostegno ai ricercatori in Ucraina. I risultati dell'invito a presentare proposte per applicazioni innovative delle radiazioni ionizzanti evidenziano un grande interesse per la medicina, l'economia circolare, l'esplorazione dello spazio e il monitoraggio ambientale, aspetti che potrebbero essere ulteriormente sviluppati in sinergia con Orizzonte Europa. Queste nuove azioni hanno altresì attirato nuovi partecipanti. Tuttavia il bilancio limitato per i programmi 2021-2027, unitamente alla necessità di mantenere l'attenzione del programma sulle attività fondamentali della sicurezza nucleare, dei rifiuti radioattivi e della radioprotezione, ha reso molto limitate le possibilità di continuare a finanziare queste nuove azioni nel periodo 2021-2027.
Qualora venissero mantenuti la portata e il livello di finanziamento dei programmi 2021-2027, ciò non sarebbe sufficiente per consentire all'UE di tornare al passo con i concorrenti internazionali, affrontare questioni chiave per lo sviluppo di piccoli reattori modulari (SMR), combustibili avanzati e cicli del combustibile e aumentare in modo sostanziale le competenze nucleari nell'UE.
I partenariati co-finanziati da Euratom sono il risultato degli sforzi a lungo termine della comunità di ricerca, dei portatori di interessi e degli Stati membri per far progredire l'agenda comune di ricerca e per affrontare le principali sfide in tutti i settori interessati. Sebbene siano già stati compiuti progressi scientifici, la Commissione insisterà per migliorare ulteriormente l'organizzazione e il funzionamento di partenariati per garantire che la ricerca finanziata dal programma rimanga pertinente e affronti le sfide più urgenti. La Commissione presterà particolare attenzione ai partenariati in modo da tener conto sistematicamente delle prospettive a lungo termine di un'ampia gamma di portatori di interessi e di Stati membri.
La ricerca sulla fusione finanziata da Euratom ha prodotto risultati importanti negli ultimi anni e il progetto ITER, riconosciuto come la prima iniziativa simile a un impianto di fusione, sta compiendo progressi significativi dopo aver subito ritardi e superamenti dei costi. Per portare l'energia da fusione sul mercato e contribuire agli sforzi di decarbonizzazione e alla competitività dell'UE, tali sforzi devono essere ampliati. L'energia da fusione diventerà una realtà solo se le restanti sfide scientifiche, ingegneristiche e tecnologiche saranno affrontate in modo globale, sulla base di ipotesi precise sulla complessità tecnica e di investimenti realistici nelle catene di approvvigionamento industriali.
Il programma deve evolvere per affrontare le strozzature tecnologiche che richiedono ulteriore attenzione e investimenti, possibilmente nelle infrastrutture di ricerca specifiche, coinvolgere maggiori finanziamenti privati ed esperienze industriali e aumentare la collaborazione internazionale con partner affidabili laddove vi sia un chiaro valore aggiunto per l'UE. La Commissione ha già iniziato a preparare un partenariato europeo co-programmato in questo settore che riunirà i portatori di interessi pubblici e privati. Le azioni nell'ambito del programma 2026-2027 dovrebbero aprire la strada a questo partenariato e ad azioni supplementari in materia di innovazione. Questo nuovo partenariato porterebbe anche a un ripensamento del ruolo e delle attività di EUROfusion, che ricoprirà un posto importante nello sviluppo dei principi fondamentali della scienza della fusione. Ulteriori dettagli saranno forniti nella comunicazione sulla strategia dell'UE in materia di fusione, attualmente in fase di elaborazione.
La valutazione ha concluso che, grazie alle sue competenze e ai suoi impianti di ricerca nucleare, il JRC apporta benefici sia all'Unione che a una serie di portatori di interessi esterni svolgendo azioni dirette pertinenti nel campo della ricerca, fornendo analisi di alta qualità, materiali e metodi di riferimento, dati e studi a sostegno delle politiche e offrendo formazione specializzata sull'intera gamma di attività, dalla sicurezza alla protezione e alle salvaguardie nucleari.
La valutazione ha inoltre concluso che la fornitura da parte del JRC di dati, misurazioni e materiali di riferimento in ambito nucleare apporta un contributo importante alla valutazione della sicurezza e delle salvaguardie dei sistemi attuali e delle tecnologie future, come i piccoli reattori modulari. Le analisi sui modi per trattare, ridurre al minimo e riciclare i rifiuti radioattivi e il combustibile nucleare esaurito o per valutarne le caratteristiche e il comportamento sono state ritenute particolarmente importanti per far progredire la ricerca in questo settore.
Nel settore delle salvaguardie e della non proliferazione, anche le competenze e la ricerca del JRC forniscono un valido contributo a livello sia europeo che internazionale per incentivare gli sforzi in materia di non proliferazione. I risultati della ricerca delle azioni dirette in applicazioni diverse dalla produzione di energia, in particolare in relazione al settore medico, sono ugualmente pertinenti e servono a far progredire la ricerca sugli usi sicuri e innovativi delle radiazioni ionizzanti, nonché a conseguire gli obiettivi strategici dell'UE. Le attività di istruzione e formazione del JRC propongono un'integrazione pertinente delle capacità a livello nazionale. La disponibilità di impianti di ricerca nucleare all'avanguardia continua a rappresentare un elevato valore aggiunto a livello dell'UE, contribuendo a una ricerca indipendente di qualità a vantaggio dell'Euratom e integrando le capacità degli Stati membri. Le azioni dirette forniscono inoltre sostegno tecnico all'attuazione e al monitoraggio delle politiche dell'UE in materia di sicurezza nucleare, gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, radioprotezione, salvaguardie nucleari e iniziative di non proliferazione.
Nell'ambito dei programmi Euratom 2021-2027, il JRC ha introdotto una nuova strategia per le sue attività nucleari, con azioni volte a consolidare e razionalizzare le attività, nonché a darvi priorità, ottimizzando nel contempo l'uso delle sue infrastrutture nucleari e il funzionamento sostenibile. Utilizzando un nuovo approccio basato sul portafoglio nel suo programma di lavoro, il JRC mira a migliorare le sinergie tra i vari settori della ricerca, a perfezionare la capacità di previsione per analizzare le tendenze future e a intensificare gli sforzi di comunicazione per illustrare i risultati della ricerca.
Per quanto riguarda il contributo a ITER, lo studio commissionato nel 2021 ha concluso che il rendimento degli investimenti di ITER è di circa 1:1 e le proiezioni indicano che entro il 2030 ITER potrebbe generare ulteriori 15,9 miliardi di EUR in valore aggiunto lordo (VAL) e creare 72 400 posti-anno.
Il progetto ITER ha dovuto affrontare diverse sfide sin dall'inizio. I ritardi nell'esecuzione dei progetti sono stati dovuti principalmente a una progettazione acerba, alla mancanza di qualità di alcuni componenti forniti da alcune agenzie nazionali che hanno richiesto aggiustamenti, alle sfide normative, alla crisi COVID-19 e alla guerra in Ucraina, che hanno perturbato la catena di approvvigionamento e contribuito ai ritardi nella fornitura di componenti chiave.
Per riportare il progetto sulla buona strada sono state attuate diverse misure, sotto la supervisione di Euratom. Nel 2022 il nuovo direttore generale dell'organizzazione ITER ha avviato una serie di riforme volte in particolare a migliorare l'organizzazione dell'ITER, mettendo in atto una struttura a matrice di progetto per razionalizzare il processo decisionale, migliorando e applicando procedure rafforzate di controllo della qualità, riparando componenti chiave e ridefinendo le sue interazioni con l'autorità francese di regolamentazione in materia di sicurezza nucleare.
Nel 2024 l'Organizzazione ITER ha presentato una revisione dello scenario di riferimento del progetto (ambito di applicazione, tempistiche e costi), al fine di attenuare i principali rischi di assemblaggio e di messa in servizio e definire eventualità per le tempistiche e i costi, integrando nel contempo gli insegnamenti tratti dalle prime attività senza precedenti. Tale scenario di riferimento è sostenuto da un approccio graduale alla concessione di licenze volto a ridurre i rischi.
Euratom ha inoltre individuato la necessità di integrare meglio le attività di "Fusion for Energy" con quelle dell'organizzazione ITER per migliorare l'efficienza dei progetti. Di conseguenza, l'Organizzazione ITER e "Fusion for Energy" hanno esaminato modalità per integrare meglio le loro attività e sfruttare le potenziali sinergie e complementarità tra le due organizzazioni. Dal settembre 2023 "Fusion for Energy" e l'Organizzazione ITER hanno compiuto uno sforzo importante per individuare le attività, gli strumenti e le funzioni più pertinenti. I risultati attesi dell'integrazione sono incrementi di efficienza e potenziali risparmi, in quanto l'Organizzazione ITER e "Fusion for Energy" potrebbero individuare congiuntamente miglioramenti relativi al modo in cui i componenti sono progettati, appaltati e forniti.
Nel 2024 il progetto ha raggiunto un tasso di applicazione senza precedenti che ha superato tutti i tassi degli anni precedenti. Questa ottima prestazione è stata confermata nel primo semestre del 2025, con indicatori che mostrano che il progetto è in linea con le tempistiche e leggermente al di sotto dei costi previsti.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Nel quadro dei preparativi per il prossimo QFP 2028-2034, la Commissione ha condotto una consultazione pubblica per raccogliere pareri sui finanziamenti dell'UE per la competitività.
La consultazione pubblica, svoltasi dal 12 febbraio al 7 maggio 2025, ha raccolto 2 034 risposte a un sondaggio e 462 documenti di sintesi, con una forte partecipazione dei cittadini dell'UE (26 %), del mondo accademico (22 %) e delle autorità pubbliche (13 %), insieme alle imprese, alle ONG e ad altre reti di portatori di interessi.
La maggior parte dei partecipanti che avevano esperienza nei programmi di ricerca finanziati dall'UE ha espresso opinioni positive sul processo di finanziamento, dall'individuazione delle opportunità di finanziamento alla pertinenza e alla chiarezza degli inviti. Tuttavia hanno sottolineato che la procedura di domanda e le tempistiche generali costituiscono punti deboli fondamentali, evidenziando la necessità di semplificazione, chiarezza e maggiore coerenza per migliorare l'accessibilità, in particolare per le PMI e i nuovi partecipanti. I partecipanti al sondaggio hanno riconosciuto che la frammentazione del sostegno nell'intero percorso di investimento rappresenta un ostacolo alla competitività, in particolare in relazione alla carenza di investimenti nella ricerca e nell'innovazione.
La consultazione pubblica è stata integrata da attività mirate di sensibilizzazione dei principali gruppi di portatori di interessi nei settori dell'industria, della ricerca e dell'innovazione. I portatori di interessi nei settori della ricerca e dell'innovazione sono stati attivamente impegnati nella definizione del dibattito sul futuro ruolo della R&I nella competitività dell'UE, in particolare a seguito dell'introduzione degli orientamenti politici della Commissione nel luglio 2024 e della bussola per la competitività nel febbraio 2025.
•Esperti esterni
Come nel caso della proposta relativa a Orizzonte Europa, la presente iniziativa si basa su tre relazioni esterne fondamentali: relazione Draghi sulla competitività dell'UE, relazione Letta sul futuro del mercato unico e il gruppo di esperti della Commissione sulla valutazione intermedia di Orizzonte Europa.
La Commissione si è inoltre basata sul parere espresso dal comitato scientifico e tecnico dell'Euratom, che è composto da esperti indipendenti nominati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 134 del trattato Euratom.
Tutte le relazioni convergono nel loro messaggio principale: l'Europa deve innovare, adattarsi e guidare al fine di salvaguardare la sua competitività, prosperità, sostenibilità e sicurezza. La loro analisi combinata fornisce una solida base analitica e politica per il progetto proposto Orizzonte Europa, il più ampio orientamento strategico del fondo europeo per la competitività e il programma Euratom.
•Valutazione d'impatto
In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, la Commissione ha effettuato una valutazione ex ante per la presente proposta anziché una valutazione d'impatto, in quanto il programma Euratom garantisce continuità per quanto riguarda il suo contenuto e la sua struttura generali e dispone di un bilancio relativamente modesto. La valutazione ex ante ha concluso che, per affrontare le nuove sfide in materia di competitività e sicurezza energetica cui è esposta l'UE e al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, il programma Euratom deve essere rafforzato in termini di bilancio e di misure volte a incentivare l'innovazione e le competenze nel settore della scienza e della tecnologia nucleari.
Il progetto ITER rimarrà una pietra angolare per lo sviluppo dell'energia da fusione in Europa e, a tal fine, deve essere pienamente integrato in una più ampia strategia dell'UE. L'obiettivo è completare la costruzione per la prima fase degli esperimenti nei tempi previsti e nei limiti del bilancio, in linea con lo scenario di riferimento del 2024. Ciò sarà conseguito realizzando componenti europei per il progetto ITER in linea con lo scenario di riferimento del progetto, supervisionando "Fusion for Energy" nello svolgimento dei suoi compiti, garantendo nel contempo che gli insegnamenti tecnici e scientifici tratti da ITER vadano a vantaggio dell'Unione.
Per rafforzare l'innovazione e le competenze nel settore della scienza e della tecnologia nucleari, il programma beneficerà delle norme di partecipazione e diffusione proposte nell'ambito di Orizzonte Europa, concepite per semplificare ulteriormente l'accesso, rafforzare l'apertura e massimizzare l'impatto dei finanziamenti. Vi sono settori, come la competitività industriale e la sanità pubblica, in cui le azioni congiunte tra i programmi Euratom e dell'Unione possono essere più vantaggiose per i cittadini dell'Unione rispetto alle azioni intraprese unicamente nell'ambito del programma. Per questo motivo, il programma dovrebbe cercare sinergie con Orizzonte Europa e altri programmi dell'Unione. Una governance semplificata dovrebbe consentire alla Commissione di discutere in merito a tutti gli aspetti della ricerca sulla fissione e sulla fusione, compreso il progetto ITER, con gli Stati membri e i principali portatori di interessi, fornendo una panoramica strategica e migliorando il coordinamento tra l'Euratom e le azioni nazionali, riconoscendo nel contempo che, per "Fusion for Energy", la governance con gli Stati membri è attualmente disciplinata dal consiglio di direzione di "Fusion for Energy".
•Semplificazione
Come spiegato nella relazione della proposta relativa a Orizzonte Europa, la semplificazione è una priorità generale della Commissione per ridurre gli oneri e l'eccessiva complessità e favorire la rapidità e la flessibilità. Poiché il programma applica le sue norme di partecipazione e diffusione, si applicano anche le nuove caratteristiche di Orizzonte Europa che garantiscono semplificazione ai beneficiari. Esse sono:
·durata ridotta del programma di lavoro con una programmazione meno basata su prescrizioni: ridurre il numero complessivo di argomenti, abbreviare le descrizioni degli argomenti e ridurre al minimo i temi di un singolo progetto;
·argomenti aperti per impostazione predefinita: meno prescrizioni e maggiore libertà per i richiedenti di poter scegliere percorsi diversi verso i risultati attesi;
·continuità e ulteriore semplificazione del panorama dei finanziamenti: non vi sarà alcuna distinzione tra azioni di ricerca e innovazione e azioni di innovazione, bensì un unico tasso di finanziamento fino al 100 %, fatta eccezione per i soggetti a scopo di lucro diversi dalle PMI, con un tasso di finanziamento fino al 70 %. I tassi di finanziamento saranno indicati come valore massimo che può essere ridotto ove giustificato per attuare azioni specifiche;
·maggiore ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi: sulla base dell'esperienza acquisita con i progetti pilota a somma forfettaria nell'ambito di Orizzonte 2020 e della loro più ampia applicazione nell'attuale Orizzonte Europa, il finanziamento forfettario diventerà la forma predefinita di contributo dell'Unione, salvo altrimenti disposto. Saranno utilizzate altre forme semplificate di opzioni in materia di costi, compresi i finanziamenti non collegati ai costi o ai costi unitari del personale. Tali misure di semplificazione mirano a promuovere una più ampia partecipazione, in particolare da parte dei nuovi partecipanti e dei soggetti più piccoli, preservando nel contempo una sana gestione e controllo finanziari.
Un'attuazione più rapida sarà conseguita riducendo il tempo massimo di concessione a sette mesi, che rappresenta uno dei tempi più brevi per la concessione delle sovvenzioni per i programmi dell'UE, nonché due mesi in meno rispetto al termine massimo per la concessione stabilito nel regolamento finanziario.
Nell'ambito dei più ampi sforzi della Commissione volti a ridurre il numero di programmi di spesa, il programma includerà e prevederà il contributo di Euratom al progetto ITER.
•Diritti fondamentali
La proposta di regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La comunicazione della Commissione sul quadro finanziario pluriennale 2028-2034 prevede una dotazione di bilancio di 9 794 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma Euratom, di cui 5 794 000 000 EUR destinati al progetto ITER. A causa dei limiti del trattato Euratom, la proposta relativa al programma Euratom copre cinque anni del bilancio proposto, ossia 6 682 000 000 EUR a prezzi correnti.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La Commissione attuerà il programma in regime di gestione diretta e di gestione indiretta da parte dei partenariati europei (cfr. articolo 10 della proposta) e, ove opportuno, di gestione indiretta da parte di "Fusion for Energy".
Le modalità di monitoraggio, valutazione e comunicazione del programma si baseranno sulla proposta di regolamento sull'efficacia dell'attuazione. Ciò significa che la relazione di attuazione sarà pubblicata entro la fine del quarto anno del programma (ossia il 2031). La Commissione intende proporre nel regolamento relativo alla "proroga" (2033-2034) una valutazione retrospettiva congiunta del programma e della proroga al più tardi tre anni dopo la fine del periodo di programmazione.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 1 definisce l'oggetto del programma. L'articolo 2 applica al programma Euratom le definizioni del regolamento che istituisce Orizzonte Europa. Gli obiettivi generali e specifici del programma sono stabiliti all'articolo 3, mentre l'articolo 4 applica al programma i principi orizzontali di Orizzonte Europa.
La dotazione finanziaria indicativa è stabilita all'articolo 5.
La proposta contiene poi una serie di disposizioni standard che presentano controparti nella proposta di regolamento che istituisce Orizzonte Europa. Sono previste risorse aggiuntive (articolo 6), finanziamenti alternativi, combinati e cumulativi (articolo 7), l'associazione al programma (articolo 8), nonché l'attuazione e forme di finanziamento dell'Unione (articolo 9), mentre l'articolo 10 prevede partenariati simili a quelli di Orizzonte Europa, ma anche partenariati cofinanziati da Euratom per garantire il proseguimento di questo tipo di partenariati provenienti da programmi precedenti.
L'articolo 11 stabilisce il ruolo del JRC in una formulazione simile a quella di Orizzonte Europa. Le norme in materia di partecipazione e diffusione di Orizzonte Europa sono applicate al programma attraverso l'articolo 12, con una deroga sull'accesso ai risultati necessari per Euratom.
Sono previste disposizioni standard per i programmi di lavoro (articolo 13) e la procedura di comitato (articolo 14); quest'ultima prevede configurazioni in materia di fissione e fusione mentre entrambe presentano una panoramica strategica dell'attuazione delle azioni nei rispettivi settori.
Nelle procedure finali e transitorie, il regolamento che istituisce il programma 2026-2027 è abrogato (articolo 15), le azioni avviate nell'ambito del programma precedente non sono interessate e viene garantita una transizione agevole tra i programmi (articolo 16). Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2028 (articolo 17).
Infine l'allegato elenca le attività che possono essere sostenute dal programma.
2025/0594 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2028-2032 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa, stabilisce il contributo della Comunità al progetto ITER e abroga il regolamento (Euratom) 2025/1304 del Consiglio
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del comitato scientifico e tecnico,
considerando quanto segue:
(1)La Comunità europea dell'energia atomica ("Comunità") intende migliorare il tenore di vita negli Stati membri attraverso la promozione e l'agevolazione della ricerca nucleare e la sua integrazione mediante programmi di ricerca e formazione della Comunità.
(2)La ricerca nel settore nucleare contribuisce al benessere sociale, alla prosperità economica, alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale. La ricerca sulle applicazioni delle radiazioni ionizzanti ha portato a miglioramenti nelle tecnologie mediche, industriali, agricole, ambientali e di sicurezza, a beneficio di numerosi cittadini.
(3)Al fine di garantire la continuità della ricerca nucleare a livello comunitario, è necessario istituire un programma di ricerca e formazione della Comunità ("programma") e, poiché il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom") limita la durata dei suoi programmi di ricerca e formazione a 5 anni, il programma dovrebbe coprire il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2032. La Commissione presenterà una nuova proposta per l'esecuzione del bilancio rimanente degli ultimi 2 anni del quadro finanziario pluriennale 2028-2034.
(4)Il programma dovrebbe essere strettamente collegato al Fondo europeo per la competitività ("ECF") istituito dal regolamento [che istituisce l'ECF] e a Orizzonte Europa, il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 ("Orizzonte Europa") istituito dal regolamento [che istituisce il programma quadro Orizzonte Europa], ponendo la ricerca e l'innovazione al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione.
(5)L'Unione dovrebbe inoltre mirare a eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne, nonché a combattere le discriminazioni, conformemente agli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(6)Vi sono settori in cui le azioni congiunte tra il programma e i programmi dell'Unione possono rivelarsi più vantaggiose per i cittadini dell'Unione rispetto alle azioni intraprese nell'ambito del solo programma. Per questo motivo il programma dovrebbe puntare a sinergie con Orizzonte Europa e altri programmi dell'Unione.
(7)In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.
(8)Il programma applica le norme di partecipazione e diffusione di Orizzonte Europa, fa parte del quadro digitale dell'ECF e utilizza gli strumenti istituzionali di informazione e comunicazione per semplificare ulteriormente l'accesso, migliorare l'apertura e massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione.
(9)Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati nella ricerca e nell'innovazione (R&I) negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari ad almeno il 3 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione in ricerca e sviluppo. Gli investimenti degli Stati membri in R&I dovrebbero essere valutati sulla base del quadro per il coordinamento delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali all'interno dell'Unione – il processo del semestre europeo. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. Benché l'Unione abbia realizzato progressi costanti, aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo, resta comunque in ritardo rispetto ad altri leader mondiali. L'obiettivo del 3 % sopramenzionato, fissato oltre vent'anni fa, riconosceva l'importanza della ricerca e dello sviluppo per creare una società basata sulla conoscenza. Sebbene tale obiettivo abbia incoraggiato vari Stati membri a fissare a loro volta obiettivi propri in materia di intensità di ricerca e sviluppo, permangono notevoli disparità, in quanto solo pochi di essi hanno raggiunto o superato le rispettive ambizioni in materia di investimenti.
(10)Come in Orizzonte Europa, nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione e nella definizione dei tipi di azioni disponibili negli inviti a presentare proposte si dovrebbe continuare a tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL). Non si dovrebbero concedere sovvenzioni per azioni in cui le attività superano il TRL 8.
(11)Dovrebbe essere possibile attuare parti del bilancio attraverso partenariati europei con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, laddove ciò rappresenti la forma di attuazione più efficace per conseguire gli obiettivi strategici. I partenariati europei dovrebbero essere istituiti nei casi in cui sia necessaria una stretta partecipazione dell'Unione e garantire adeguati diritti di voto per l'Unione, nonché coinvestimenti sufficienti da parte di altri partner per valorizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. Al fine di promuovere le sinergie e l'efficienza, è necessario garantire l'esistenza di norme armonizzate. È pertanto opportuno istituire un portafoglio strategico e coerente, comprendente un numero limitato di partenariati europei.
(12)I partenariati europei, in quanto strumento essenziale per realizzare la partecipazione industriale e gli investimenti nelle attività di innovazione e ricerca collaborativa, dovrebbero contribuire agli obiettivi strategici specifici degli ambiti di intervento dell'ECF ed essere finanziati dallo stesso, ove necessario, per completare tali obiettivi.
(13)Il Centro comune di ricerca (Joint Research Centre, JRC) dovrebbe continuare a fornire prove scientifiche indipendenti e assistenza tecnica per le politiche dell'Unione durante l'intero ciclo programmatico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle esigenze delle politiche dell'Unione e delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC e garantendo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive da utilizzare per sostenere le sue attività scientifiche e tecniche.
(14)Il programma dovrebbe garantire la promozione e la protezione efficaci dei valori e dei principi dello Spazio europeo della ricerca e del patto per la ricerca e l'innovazione, in particolare l'etica e l'integrità nella ricerca e nell'innovazione, la libertà della ricerca scientifica, la scienza al servizio delle politiche, la parità di genere e le pari opportunità, la non discriminazione, la scienza aperta e la promozione di carriere di ricerca e mobilità attraenti. In particolare dovrebbe garantire l'efficace promozione di pari opportunità per tutti e l'integrazione di genere, compresa l'integrazione della dimensione di genere nei contenuti della R&I. Dovrebbe altresì cercare di affrontare le cause dello squilibrio di genere. In particolare dovrebbe cercare di garantire, per quanto possibile, l'equilibrio di genere in seno ai comitati di valutazione e ad altri organismi consultivi pertinenti quali i comitati e i gruppi di esperti.
(15)Le infrastrutture di ricerca nucleare sono risorse fondamentali per l'Unione in quanto forniscono strumenti e attrezzature essenziali per portare avanti la ricerca scientifica e tecnologica. Lo sviluppo, l'integrazione e la sostenibilità finanziaria di tali infrastrutture di ricerca che rivestono interesse per l'Unione dovrebbero garantire l'eccellenza operativa e la costante accessibilità per i ricercatori europei, agevolando la ricerca collaborativa e transfrontaliera e integrando nel contempo le capacità degli Stati membri.
(16)Riconoscendo i benefici derivanti dalla cooperazione internazionale per affrontare, tra l'altro, questioni comuni in materia di tecnologia, economia, ambiente e società, il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare la competitività e l'eccellenza dell'Unione in materia di R&I, compresa la sua capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti di livello mondiale. Le considerazioni geopolitiche, compresa la sicurezza economica, dovrebbero essere al centro dell'approccio e dovrebbero essere analizzati diversi gradi di cooperazione sulla base di una valutazione globale dei benefici che l'Unione potrebbe trarre affrontando le sue priorità e le sfide globali e salvaguardando nel contempo i valori e gli interessi dell'Unione. L'associazione all'intero programma o a parti dello stesso dovrebbe rimanere la forma di cooperazione più completa.
(17)Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) [che istituisce l'ECF], promuove la competitività dell'Unione (quale definita nel regolamento [che istituisce l'ECF]) e ne tutela la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività guidata dalla ricerca e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza e l'uniformità con norme specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci.
(18)Alla luce dei crescenti rischi legati agli eventi naturali, alle emergenze sanitarie, agli incidenti tecnologici, alla carenza idrica, all'evoluzione delle minacce alla sicurezza e all'approvvigionamento energetico e a perturbazioni di altro tipo, è essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di anticipare crisi e catastrofi, di prepararsi alle stesse e di rispondervi. Il programma dovrebbe sostenere la ricerca per migliorare la gestione dei rischi di catastrofi e delle relative crisi, investire nella resilienza idrica e ai cambiamenti climatici, rafforzare la resilienza delle funzioni vitali della società e costruire un'Unione più resiliente, sicura e preparata, in linea con gli obiettivi della strategia dell'UE per l'Unione della preparazione e alla tabella di marcia per porre fine alle importazioni di energia dalla Russia. Il programma riconosce i cambiamenti climatici come una delle maggiori sfide globali e sociali e l'azione per il clima quale motore della competitività industriale. Le attività dovrebbero tenere conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi.
(19)La semplificazione nell'attuazione del programma è essenziale per garantirne l'accessibilità e l'efficienza, in particolare riducendo gli oneri amministrativi che gravano sui beneficiari e minimizzando il rischio di errori. A tal fine, il programma dovrebbe privilegiare l'erogazione di somme forfettarie come forma predefinita di finanziamento dell'Unione. Nel solco degli interventi attuati nei precedenti programmi quadro per razionalizzare le norme di finanziamento e ridurre al minimo gli errori, anche il rimborso delle spese per il personale dovrebbe essere ulteriormente semplificato utilizzando i costi unitari del personale, metodologia che permette di ridurre la complessità per i partecipanti e facilita la rendicontazione.
(20)Al fine di rafforzare la competitività dell'Unione e massimizzare in generale la diffusione e l'utilizzo dei risultati, i beneficiari proprietari dei risultati dovrebbero gestirli conformemente agli obblighi in materia di valorizzazione e diffusione che incombono loro a norma del presente regolamento. Se del caso, tali obblighi possono essere adeguati nel programma di lavoro, nelle condizioni dell'invito o nella convenzione di sovvenzione sulla base di considerazioni strategiche, anche in relazione alla sicurezza economica; essi dovrebbero tuttavia comprendere requisiti per proteggere, dare accesso, valorizzare i risultati e renderli pubblici, ove opportuno e giustificato, anche attraverso pratiche di scienza aperta. Per agevolare e accelerare il processo di valorizzazione, è opportuno dotarsi di strumenti e meccanismi di sostegno in linea con la strategia di valorizzazione della Commissione elaborata nell'ambito del regolamento [che istituisce l'ECF] e con il sostegno e i servizi di questo tipo di cui al capo III.
(21)Nel pieno rispetto del diritto degli Stati membri di scegliere tra diverse fonti energetiche, i risultati del programma dovrebbero contribuire a un sistema energetico climaticamente neutro con benefici collaterali per la qualità dell'aria.
(22)Il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio elenca il nucleare tra le tecnologie a zero emissioni nette e riconosce che l'innovazione sarà un fattore cruciale per garantire la competitività dell'Unione.
(23)Poiché tutti gli Stati membri utilizzano materiali radioattivi, è importante garantire la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, come richiesto dalla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, onde evitare oneri indebiti alle future generazioni. Il programma dovrebbe continuare a migliorare e sostenere la ricerca e lo sviluppo in materia di tecnologie e competenze nel settore della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
(24)La Comunità dovrebbe continuare a svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'energia da fusione, riconoscendo i potenziali benefici significativi che permetterebbero di garantire la sicurezza a lungo termine e la diversità dell'approvvigionamento energetico. La ricerca sull'energia da fusione nell'ambito del programma dovrebbe essere attuata conformemente alla [strategia dell'Unione per la fusione] che delinea le azioni, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo, necessarie per progredire verso una centrale a fusione pilota dell'Unione. La strategia mira a coinvolgere maggiormente l'industria e le start-up e comprende concetti alternativi per la fusione.
(25)Nel breve e medio termine, un passo fondamentale nello sviluppo dell'energia da fusione nella Comunità è il completamento tempestivo della costruzione del reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) e l'avvio delle operazioni di ricerca. Tale passo è di competenza dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER ("Organizzazione ITER"), ma Euratom versa il contributo più grande tra i partner internazionali, conformemente all'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER ("accordo ITER"). Per garantire un approccio più coerente e razionalizzato agli obiettivi della [strategia dell'Unione per la fusione] e alle finalità del programma, il contributo al progetto ITER dovrebbe provenire dalla dotazione finanziaria indicativa del programma.
(26)La Comunità dovrebbe inoltre proseguire il partenariato privilegiato tra Euratom e il Giappone, integrato nell'accordo per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato ("accordo sull'approccio allargato"), che prevede attività complementari congiunte di ricerca sulla fusione.
(27)L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), dello statuto dell'impresa comune "Fusion for Energy" contenuto nella decisione 2007/198/Euratom del Consiglio prevede che il contributo Euratom sia reso disponibile tramite i programmi comunitari di ricerca e formazione adottati a norma dell'articolo 7 del trattato o con una decisione adottata dal Consiglio.
(28)La decisione 2007/198/Euratom del Consiglio non è modificata dal presente regolamento e rimane parte integrante del quadro giuridico vigente per ITER insieme all'accordo ITER e all'accordo sull'approccio allargato.
(29)Dovrebbe essere altresì possibile affrontare gli obiettivi del programma attraverso gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e le operazioni di finanziamento misto nell'ambito dei programmi dell'Unione, purché le azioni rispettino gli obiettivi e le norme di tali programmi.
(30)Le azioni intraprese nell'ambito del presente programma dovrebbero essere coperte dal meccanismo di mutua assicurazione istituito a norma del regolamento [che istituisce il programma quadro Orizzonte Europa].
(31)Le azioni sostenute a norma del presente regolamento dovrebbero essere proporzionate, evitare duplicazioni o sostituzioni, incentivare i finanziamenti privati e garantire un valore aggiunto dell'Unione. Ciò dovrebbe garantire la coerenza tra le azioni del programma e le norme in materia di aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
(32)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per il programma per il periodo 2028-2032. Ai fini del presente regolamento i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %.
(33)Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 che stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, comprese quelle relative alle sovvenzioni, ai premi, alle donazioni non finanziarie, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
(34)L'impresa comune "Fusion for Energy" è dotata di un regolamento finanziario specifico in linea con l'articolo 5 della decisione 2007/198/Euratom del Consiglio.
(35)A fini di coerenza, nell'ambito del presente programma dovrebbero essere attuati una garanzia di bilancio e strumenti finanziari, anche se combinati con il sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto, conformemente al titolo X del regolamento finanziario e alle modalità, termini e condizioni tecniche stabilite dalla Commissione ai fini della sua applicazione.
(36)Se il sostegno dell'Unione nell'ambito del programma deve essere erogato sotto forma di garanzia di bilancio o di strumento finanziario, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, con l'eccezione degli strumenti finanziari nell'ambito del CEI, è necessario che tale sostegno sia fornito esclusivamente attraverso lo strumento InvestEU ECF, conformemente alle norme applicabili di tale strumento.
(37)In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti europea e, se del caso, all'EPPO e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
(38)Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.
(39)Il programma dovrebbe essere attuato nel rispetto del principio dello Stato di diritto e dei diritti e principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed essere in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti, compresi gli strumenti in materia di diritti umani quali la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
(40)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma mediante i programmi di lavoro. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(41)Date le importanti implicazioni finanziarie del programma, per l'adozione dei programmi di lavoro dovrebbero essere utilizzate le procedure consultive di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(42)Il consiglio di amministrazione del JRC, istituito con decisione 96/282/Euratom della Commissione, è stato consultato sul contenuto scientifico e tecnologico del programma per le azioni dirette non nucleari del JRC.
(43)Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale europeo sono stati consultati a titolo facoltativo e hanno espresso pareri.
(44)Il programma sostituisce quello istituito dal regolamento (Euratom) 2025/1304. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (Euratom) 2025/1304,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica ("programma") per il periodo 2028-2032. Stabilisce inoltre gli obiettivi del programma e il relativo bilancio per tale periodo, compreso il contributo della Comunità al progetto ITER, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione di tali finanziamenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il secondo paragrafo del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento [che istituisce il programma quadro Orizzonte Europa].
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1)"Unione": l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica, o ambedue, a seconda del contesto;
(2)"azione di coordinamento e sostegno": un'azione che contribuisce agli obiettivi del programma, escluse le attività di R&I, salvo quando intraprese nell'ambito di partenariati cofinanziati da Euratom.
Articolo 3
Obiettivi del programma
1.In linea con gli obiettivi generali e specifici dell'ECF e di Orizzonte Europa, il programma rafforza la competitività e migliora la decarbonizzazione dell'Unione proteggendo nel contempo le persone e l'ambiente mediante la promozione della ricerca e della formazione nel campo della scienza e della tecnologia nucleari in sinergia con i programmi dell'Unione.
2.Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
a)sostenere la costruzione e il funzionamento di ITER, garantendo finanziamenti basati sui risultati per la realizzazione di componenti europei da parte dell'impresa comune "Fusion for Energy", consentendo l'attività di integrazione svolta dall'organizzazione ITER e provvedendo affinché gli insegnamenti tecnici e scientifici tratti da ITER vadano a beneficio dell'Unione;
b)far progredire la ricerca sulla fusione, favorendo la transizione dalla scienza di base alla tecnologia, all'ingegneria e all'innovazione, promuovere lo sviluppo dell'industria della fusione dell'Unione, sostenere l'emergere di start-up e concetti innovativi per rendere possibili future centrali a fusione e rafforzare la cooperazione internazionale;
c)portare avanti la ricerca in materia di sicurezza, protezione e salvaguardie nucleari, non proliferazione, radioprotezione, dati nucleari, gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e uso innovativo delle radiazioni ionizzanti, anche nel settore medico;
d)sviluppare, mantenere e utilizzare le conoscenze e le competenze nel settore nucleare attraverso l'istruzione e la formazione e sostenere l'accesso alle infrastrutture di ricerca all'avanguardia, garantendone la sostenibilità a lungo termine e l'eccellenza operativa; e
e)fornire un sostegno politico indipendente e basato su dati scientifici alle politiche dell'Unione e sviluppare la base di conoscenze per la standardizzazione e la modellizzazione.
3.Gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conseguiti mediante le attività figuranti nell'allegato.
Articolo 4
Principi orizzontali
Al programma si applicano i principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento [che istituisce il programma quadro Orizzonte Europa].
Articolo 5
Bilancio
1.La dotazione finanziaria indicativa del programma per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2028 e il 31 dicembre 2032 è fissata a 6 682 000 000 EUR a prezzi correnti.
2.L'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 6 possono essere utilizzati anche per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità strategiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.
3.Se necessario per consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2032, è possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2032 per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma.
4.Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
Articolo 6
Risorse aggiuntive
1.Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2.Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori.
Articolo 7
Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo
1.Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base del costo ammissibile, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.
2.Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi, purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tal fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 6 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunte i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
3.Nell'ambito del presente programma, oltre alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento [che stabilisce il Fondo europeo per la competitività], un marchio di competitività è assegnato esclusivamente ad azioni di alta qualità che non sono state finanziate nell'ambito del programma a causa di vincoli di bilancio.
4.Gli Stati membri possono finanziare le azioni cui è stato assegnato un marchio di competitività.
Articolo 8
Paesi terzi associati al programma
1.I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:
(a)paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati;
(b)paesi aderenti alla politica europea di vicinato;
(c)altri paesi terzi.
2.Gli accordi di associazione per la partecipazione al programma:
(a)garantiscono un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa al programma;
(b)stabiliscono le condizioni per la partecipazione al programma, compreso il calcolo dei contributi finanziari (consistenti in un contributo operativo e in una quota di partecipazione) per il programma e i rispettivi costi amministrativi;
(c)non conferiscono al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al programma;
(d)garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;
(e)se del caso, garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico.
3.Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'associazione anche parziale con altri paesi terzi è possibile solo se tali paesi soddisfano tutti i criteri seguenti:
(a)possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e dell'innovazione;
(b)impegno a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, e il rispetto dei diritti umani, con il sostegno di istituzioni democratiche;
(c)promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere economico e sociale dei cittadini.
4.Ai fini del paragrafo 2, lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, siano direttamente esecutive.
5.La portata dell'associazione al programma di ogni paese terzo tiene conto di un'analisi dei rischi, in particolare di quelli che possono incidere sull'ordine pubblico e sulla sicurezza dell'Unione nei settori di intervento pertinenti, compresa la sicurezza economica e della ricerca, nonché dei benefici e dell'obiettivo più ampio di stimolare la crescita economica e la competitività dell'Unione attraverso l'innovazione. Di conseguenza i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati e i paesi terzi possono essere esclusi da parti del programma conformemente al presente regolamento o all'accordo di associazione stesso.
6.L'accordo di associazione che stabilisce le condizioni di partecipazione al programma prevede, per quanto possibile, la partecipazione reciproca dei soggetti giuridici stabiliti nell'Unione a programmi equivalenti dei paesi associati conformemente alle condizioni stabilite in tali programmi.
7.Le condizioni che determinano il livello dei contributi finanziari, di cui al paragrafo 2, lettera b), garantiscono una correzione automatica periodica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma. L'assegnazione dei contributi finanziari tiene conto del livello di partecipazione dei soggetti giuridici dei paesi associati a ciascuna parte del programma.
Articolo 9
Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione
1.Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.
2.I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti, donazioni non finanziarie e strumenti finanziari.
3.Con l'eccezione degli strumenti finanziari nell'ambito del CEI (Fondo), in cui il sostegno dell'Unione è fornito sotto forma di garanzia di bilancio o di strumento finanziario, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, i finanziamenti sono erogati esclusivamente attraverso lo strumento InvestEU ECF ed eseguiti conformemente alle norme applicabili stabilite da tale strumento attraverso gli accordi di contributo o di garanzia conclusi a tal fine.
4.Il sostegno dell'Unione sotto forma di garanzia di bilancio è fornito entro l'importo massimo della garanzia di bilancio fissato dal regolamento ECF.
5.Se si avvale dello strumento InvestEU ECF, il programma fornisce la copertura per la garanzia di bilancio e i finanziamenti per gli strumenti finanziari, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto.
6.Se erogati in forma di sovvenzioni, i finanziamenti sono concessi come finanziamenti non collegati ai costi o come opzioni semplificate in materia di costi, in particolare mediante importi forfettari come pure costi unitari di personale, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione. Se necessario per consentire l'accesso ad altre fonti di finanziamento, compresi i coinvestimenti con risorse nazionali soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato, il finanziamento è fornito sotto forma di rimborso effettivo dei costi ammissibili o di opzioni semplificate in materia di costi.
7.Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti.
Articolo 10
Partenariati
1.Ove necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, le attività previste dal presente regolamento possono essere attuate mediante i partenariati europei di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, di norma attraverso i programmi di lavoro o tramite i partenariati cofinanziati da Euratom a norma del paragrafo 7 del presente articolo.
2.I partenariati europei si basano su un memorandum d'intesa, concordato e firmato tra i partner, che stabilisce:
(a)i risultati da fornire, che devono essere chiari, misurabili e temporalmente definiti;
(b)gli obblighi in materia di comunicazione;
(c)i relativi impegni di tutti i partner;
(d)gli accordi di governance con un meccanismo che consenta ai partner di discutere e concordare la programmazione e le attività dei partenariati.
3.Per i partenariati europei istituiti a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il sostegno del programma è subordinato all'uso efficiente dei finanziamenti dell'Unione, a un contributo finanziario o in natura proporzionato di altri partner che corrisponda almeno al contributo dell'Unione.
4.I partenariati europei:
(a)sono istituiti soltanto nei casi in cui l'azione dell'Unione da sola o altre forme di sostegno nell'ambito del programma non siano in grado di conseguire gli obiettivi auspicati;
(b)sono istituiti al fine di affrontare le sfide che richiedono una massa critica di risorse e un approccio unificato e coordinato tra i soggetti partecipanti, sia in termini di programmazione che di attuazione;
(c)sono allineati all'attuazione delle principali politiche e iniziative politiche dell'Unione e vi contribuiscono;
(d)sono selezionati in modo trasparente sulla base di una serie di criteri quantificabili relativi al ciclo di vita e di un solido approccio basato sul portafoglio, che si traduce in una serie coerente di iniziative;
(e)si basano sull'impegno ex ante, a lungo termine e ufficiale di tutti i partner a contribuire finanziariamente alle risorse del partenariato europeo, che è gestito a livello centrale, salvo in casi debitamente giustificati;
(f)richiedono un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, compreso un piano iniziale per l'attuazione dell'iniziativa con una strategia finalizzata alla sua graduale o completa eliminazione dai finanziamenti dell'Unione.
5.I contributi dei partner di partenariati europei diversi dall'Unione assumono le forme seguenti:
(a)contributi finanziari al bilancio operativo dell'iniziativa;
(b)cofinanziamento dei partner, per quanto riguarda la loro partecipazione o quella dei loro membri a progetti finanziati tramite l'iniziativa;
(c)in casi debitamente giustificati e conformemente alle disposizioni del memorandum d'intesa, contributi in natura per attività aggiuntive che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del partenariato europeo.
6.Tutti i partner di partenariati europei diversi dall'Unione forniscono informazioni sulla struttura, la composizione e le attività sviluppate nell'ambito del partenariato. Nei casi in cui i partenariati siano conclusi con organizzazioni e associazioni rappresentative, devono essere trasmesse informazioni periodiche sulla loro composizione.
7.I partenariati cofinanziati da Euratom possono essere finanziati mediante sovvenzioni concesse a consorzi formati da un nucleo di soggetti giuridici istituiti o designati dagli Stati membri e da qualsiasi paese terzo associato al programma Euratom, consorzi che svilupperanno un programma congiunto di R&I e attività di coordinamento e sostegno, compresa potenzialmente l'organizzazione di inviti aperti congiunti. I programmi di lavoro di cui all'articolo 13 definiscono l'ambito di applicazione dei partenariati cofinanziati da Euratom, il tasso di finanziamento che consente un adeguato cofinanziamento dei partner e la potenziale partecipazione di soggetti diversi da quelli istituiti o designati dagli Stati membri e da qualsiasi paese terzo associato al programma Euratom. I partenariati cofinanziati da Euratom possono anche sostenere gli obiettivi dei partenariati europei istituiti a norma del paragrafo 2 e la cooperazione internazionale nei rispettivi settori.
Articolo 11
Centro comune di ricerca
Il Centro comune di ricerca fornisce competenze e conoscenze scientifiche indipendenti e basate su dati concreti, sostenendo le politiche dell'UE affinché abbiano un impatto positivo sulla società, attraverso le proprie azioni dirette e la partecipazione ad azioni indirette. Il titolo II, capo II, del regolamento [che istituisce il programma quadro Orizzonte Europa] non si applica alle azioni dirette.
Articolo 12
Ammissibilità e norme di partecipazione e diffusione
1.Per favorire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma.
2.Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, alle azioni sostenute nell'ambito del programma si applicano i capi I e II del titolo II sulle norme di partecipazione e diffusione del regolamento [che istituisce il programma quadro Orizzonte Europa]. I riferimenti a "Orizzonte Europa" contenuti nel regolamento [che istituisce il programma quadro Orizzonte Europa] si intendono fatti, se del caso, al programma. I riferimenti contenuti nel regolamento [che istituisce il programma quadro "Orizzonte Europa"] alle "norme di sicurezza" vanno intesi come inclusivi degli interessi della difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato Euratom.
3.In deroga all'articolo 32, lettera g), del regolamento [che istituisce il programma quadro Orizzonte Europa], un beneficiario che abbia ricevuto un finanziamento della Comunità concede a titolo gratuito l'accesso ai suoi risultati alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione o all'impresa comune "Fusion for Energy" al fine di elaborare, attuare e monitorare le politiche e i programmi della Comunità o gli obblighi nell'ambito della cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Tali diritti di accesso comprendono il diritto di autorizzare terzi ad avvalersi dei risultati in appalti pubblici e il diritto di concedere sublicenze. I diritti di accesso sono limitati all'utilizzazione a fini non commerciali e non competitivi.
Articolo 13
Programma di lavoro
1.Il programma è attuato per mezzo dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 2 del presente articolo conformemente all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e, per il contributo del programma al progetto ITER, di cui al regolamento finanziario dell'impresa comune "Fusion for Energy".
Fatto salvo il primo comma, i programmi di lavoro possono in particolare stabilire:
a)azioni e relativo bilancio,
b)criteri di ammissibilità e di aggiudicazione,
c)un tasso di cofinanziamento unico per azione,
d)norme applicabili alle azioni riguardanti più obiettivi specifici,
e)azioni alle quali si applicano norme specifiche, in particolare per quanto riguarda la proprietà dei risultati, la valorizzazione e la diffusione, il trasferimento e la concessione di licenze, nonché i diritti di accesso ai risultati.
Il secondo comma non si applica ai programmi di lavoro di cui alla decisione 2007/198/Euratom del Consiglio.
2.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i programmi di lavoro che attuano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e le attività che figurano nell'allegato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 3.
3.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro pluriennali distinti per l'attuazione delle azioni nell'ambito del Centro comune di ricerca. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 3. I programmi di lavoro pluriennali tengono conto del parere del consiglio di amministrazione del JRC di cui alla decisione 96/282/Euratom.
Articolo 14
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Il comitato può riunirsi nelle seguenti formazioni, in funzione dell'argomento da discutere:
(a)fissione: panoramica strategica dell'attuazione delle azioni nel settore della fissione;
(b)fusione: panoramica strategica dell'attuazione delle azioni nel settore della fusione.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4.Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
5.Nel rispetto degli accordi internazionali conclusi dall'Unione, alle riunioni del comitato possono essere invitati come osservatori rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali, alle condizioni stabilite nel regolamento interno del comitato, tenendo conto della sicurezza e dell'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri.
Articolo 15
Abrogazione
Il regolamento (Euratom) 2025/1304 del Consiglio è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2028.
Articolo 16
Disposizioni transitorie
1.Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (Euratom) 2025/1304, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2.La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore, il regolamento (Euratom) 2025/1304.
Articolo 17
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2028.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3
1.1.Titolo della proposta/iniziativa3
1.2.Settore/settori interessati3
1.3.Obiettivi3
1.3.1.Obiettivi generali3
1.3.2.Obiettivi specifici3
1.3.3.Risultati e incidenza previsti3
1.3.4.Indicatori di prestazione3
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe4
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti5
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria6
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti6
2.MISURE DI GESTIONE8
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni8
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo8
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti8
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli8
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)8
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità9
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA10
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate10
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti12
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi12
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato12
3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne17
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi22
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi24
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato24
3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne24
3.2.3.3.Totale degli stanziamenti24
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane25
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato25
3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne26
3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane26
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali28
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale28
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento28
3.3.Incidenza prevista sulle entrate29
4.Dimensioni digitali29
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale30
4.2.Dati30
4.3.Soluzioni digitali31
4.4.Valutazione dell'interoperabilità31
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale32
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2028-2032 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa, prevede il contributo della Comunità al progetto ITER e abroga il regolamento (Euratom) 2025/1304.
1.2.Settore/settori interessati
1.3.Obiettivi
1.3.1.Obiettivi generali
In linea con gli obiettivi generali e specifici del fondo europeo per la competitività e di Orizzonte Europa, il programma rafforza la competitività e migliora la decarbonizzazione dell'Unione tutelando nel contempo le persone e l'ambiente mediante la promozione della ricerca e della formazione nel campo della scienza e della tecnologia nucleari in sinergia con i programmi dell'Unione.
1.3.2.Obiettivi specifici
Obiettivo specifico a): sostenere la costruzione e il funzionamento del progetto ITER, garantendo finanziamenti basati sui risultati per la realizzazione di componenti europei da parte dell'impresa comune "Fusion for Energy", consentendo l'attività di integrazione svolta dall'organizzazione ITER e il fatto che gli insegnamenti tecnici e scientifici tratti da ITER vadano a vantaggio dell'Unione.
Obiettivo specifico b): far progredire la ricerca sulla fusione, favorendo la transizione dalla scienza di base alla tecnologia, all'ingegneria e all'innovazione, promuovere lo sviluppo dell'industria della fusione dell'Unione, sostenere l'emergere di start-up e concetti innovativi per rendere possibili future centrali a fusione e rafforzare la cooperazione internazionale.
Obiettivo specifico c): portare avanti la ricerca in materia di sicurezza, protezione e salvaguardie nucleari, non proliferazione, radioprotezione, dati nucleari, sicurezza dell'approvvigionamento, gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e uso innovativo delle radiazioni ionizzanti, anche nel settore medico.
Obiettivo specifico d): sviluppare, mantenere e utilizzare le conoscenze e le competenze nel settore nucleare attraverso l'istruzione e la formazione e sostenere l'accesso a infrastrutture di ricerca all'avanguardia, garantendone la sostenibilità a lungo termine e l'eccellenza operativa.
Obiettivo specifico e): fornire un sostegno politico indipendente e basato su dati scientifici alle politiche dell'Unione e sviluppare la base di conoscenze per la standardizzazione e la modellizzazione.
1.3.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
–Nello sviluppo dell'energia da fusione, il programma Euratom: 1) accelererà lo sviluppo di tecnologie abilitanti fondamentali: effettuando la transizione dalla ricerca pura all'innovazione verso la commercializzazione, sostenendo anche l'emergere e il consolidamento di attori innovativi e competitivi nel settore della fusione in Europa; 2) rafforzerà la competitività dell'industria e delle start-up dell'UE: concentrandosi su settori tecnologici altamente prioritari con un notevole potenziale commerciale, per le applicazioni di fusione e non solo; 3) garantirà la neutralità tecnologica: mantenendo nel contempo l'attenzione sul confinamento magnetico quale concetto più maturo per le future centrali elettriche a fusione, aiutando il mondo accademico e le start-up a dimostrare concetti alternativi e incoraggiando l'industria a produrre innovazioni per le tecnologie trasversali (ad es. materiali adatti alla fusione, ottenimento del trizio).
–Realizzazione, ad opera dell'impresa comune "Fusion for Energy", di componenti europei per ITER in linea con lo scenario di riferimento del progetto, garantendo nel contempo che gli insegnamenti tecnici e scientifici tratti da ITER vadano a vantaggio dell'Unione.
–Miglioramento della sicurezza nucleare: l'azione Euratom sosterrà lo sviluppo di strumenti, metodi e orientamenti per continuare a rafforzare la sicurezza degli impianti nucleari esistenti, anche in vista di operazioni a lungo termine e di nuovi progetti di costruzione. L'uso di capacità di modellizzazione migliorerà la comprensione dei componenti energetici e del comportamento dei sistemi.
–Promozione dell'innovazione nucleare: la ricerca finanziata da Euratom svolgerà attività di R&S che consentiranno di valutare la sicurezza, la protezione e le salvaguardie dei sistemi avanzati. Contribuirà ad analizzare le esigenze delle catene di approvvigionamento europee, anche in termini di competenze. La ricerca sarà inoltre tesa a far progredire lo sviluppo di cicli e materiali del combustibile innovativi, nonché di un'ampia gamma di applicazioni della tecnologia nucleare al di là della produzione di energia elettrica.
–Miglioramento della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito: le azioni finanziate da Euratom porteranno avanti attività di R&S miranti allo sviluppo di soluzioni per la gestione dei rifiuti. La ricerca sosterrà lo sviluppo di casi di sicurezza e di salvaguardia per lo stoccaggio geologico in profondità di rifiuti ad alta e media attività, anche assicurando il funzionamento e la sorveglianza degli impianti geologici di profondità. Si concentrerà inoltre sullo sviluppo di soluzioni sicure e controllate per lo smaltimento preliminare e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti e sosterrà gli Stati membri nella definizione delle strategie nazionali per lo stoccaggio e lo smaltimento a lungo termine mediante la gestione delle conoscenze e la condivisione delle migliori pratiche.
–Miglioramento della vita dei cittadini europei con la medicina nucleare e la radioprotezione: la ricerca ridurrà i rischi di radiazioni per le persone e l'ambiente i) sviluppando conoscenze e strumenti e ii) potenziando la preparazione e la risposta alle emergenze in caso di incidente radiologico; iii) esaminerà applicazioni innovative delle radiazioni ionizzanti, compresi i radionuclidi in ambito medico, per promuovere i trattamenti e ottimizzare le terapie utilizzate nella lotta contro il cancro e altre malattie, e iv) sosterrà lo sviluppo di applicazioni delle radiazioni ionizzanti per la produzione di energia e per scopi diversi in altri settori, quali lo spazio, l'industria, il monitoraggio ambientale e l'economia circolare.
–Rafforzamento delle capacità e competenze nucleari e accesso alle infrastrutture di ricerca nucleare a vantaggio della Comunità: le azioni finanziate da Euratom mireranno a sostenere la mobilità dei ricercatori e a migliorare la disponibilità di impianti di ricerca nucleare e di attrezzature mediante regimi di accesso aperto. Sarà fornito un sostegno sostanziale, in sinergia con Orizzonte Europa, alle attività di istruzione, formazione e diffusione delle conoscenze, contribuendo a mantenere le competenze nucleari strategiche e a sostenere una forza lavoro qualificata nell'UE, sviluppando nel contempo le capacità in tutti gli Stati membri.
–Rafforzamento della non proliferazione nucleare a livello dell'UE e mondiale: l'azione di Euratom migliorerà le salvaguardie nucleari attraverso lo sviluppo di strumenti e metodi innovativi per la misurazione, il contenimento, la sorveglianza e la verifica, la formazione degli ispettori per i controlli di sicurezza e la cooperazione internazionale con l'AIEA. La R&S in materia di non proliferazione si concentrerà anche sul controllo strategico degli scambi commerciali e sosterrà la protezione nucleare e la scienza forense in campo nucleare per rafforzare la risposta dell'UE e degli Stati membri al traffico illecito e all'uso criminale di materiali radioattivi.
1.3.4.Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati
L'iniziativa sarà monitorata attraverso il quadro della performance per il bilancio post-2027, che è contemplato dalla proposta di regolamento sulla performance (cfr. COM(2025) 545 final). Il quadro della performance stabilisce inoltre le norme per le valutazioni, che sono condotte conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio e si baseranno sugli indicatori del regolamento sulla performance pertinenti agli obiettivi del programma.
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:
una nuova azione;
una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria;
la proroga di un'azione esistente;
la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
L'uso dell'energia nucleare e delle tecnologie delle radiazioni ionizzanti svolge un ruolo importante nella vita dei cittadini europei, contribuendo alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e sostenendo le politiche climatiche dell'UE con benefici collaterali per l'ambiente, come il miglioramento della qualità dell'aria. Le tecnologie nucleari forniscono inoltre soluzioni importanti al settore sanitario (diagnostica per immagini e trattamento oncologico, ecc.) e ad altri settori quali lo spazio, l'industria o l'agricoltura, in generale migliorando la competitività e l'innovazione dell'UE. Le tecnologie a radiazione ionizzante esigono tuttavia uno sforzo continuo per ridurre i rischi per la sicurezza e la protezione e per sostenere lo sviluppo di tecnologie nucleari sicure e controllate nonché una radioprotezione ottimale.
Oggi l'UE si trova ad affrontare diverse sfide: garantire l'autonomia strategica, assicurare l'approvvigionamento di energia a prezzi accessibili e a basse emissioni di carbonio, mantenere la leadership tecnologica e sostenere l'innovazione in un contesto di crescente instabilità geopolitica. I recenti sviluppi nel panorama nucleare, tra cui una tendenza al rialzo nell'industria nucleare e un numero crescente di applicazioni delle radiazioni ionizzanti, fanno sì che il programma Euratom debba portare avanti la ricerca sulle tecnologie di fissione per promuovere l'innovazione e sviluppare capacità, contribuendo nel contempo a mantenere i più elevati standard di sicurezza, protezione, salvaguardie, non proliferazione e radioprotezione in tutte le applicazioni delle radiazioni ionizzanti.
La ricerca pubblica e privata negli Stati membri può contribuire significativamente a tali risultati e la missione di Euratom è integrarne il contributo attraverso lo svolgimento di un programma comunitario di ricerca e formazione.
La ricerca finanziata da Euratom dovrebbe aiutare gli Stati membri e l'industria a ottemperare a quanto prescritto nel trattato Euratom e nelle direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, norme fondamentali di sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito. Dovrebbe inoltre sostenere l'obbligo del controllo di sicurezza Euratom di cui al capo 7 del trattato Euratom e al relativo regolamento. Fornisce inoltre sostegno all'attuazione della legislazione dell'UE sui prodotti a duplice uso.
Il programma proposto porterà avanti le principali attività di ricerca previste dai programmi precedenti in materia di sicurezza, protezione e salvaguardie nucleari, gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e radioprotezione, nonché energia da fusione. Rafforzerà inoltre le azioni volte ad affrontare le priorità selezionate.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Le azioni finanziate dal programma Euratom 2021-2025 favoriscono la collaborazione tra gli Stati membri per sviluppare tecnologie nucleari, indipendentemente dalla scelta nazionale di generare o utilizzare energia nucleare. La ricerca finanziata da Euratom presenta un valore aggiunto per tutti gli Stati membri in quanto riguarda un'ampia gamma di applicazioni delle radiazioni ionizzanti e di rischi, senza limitarsi alla produzione di energia elettrica. Ciò consente loro di sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie nell'interesse di tutti i cittadini, riducendo al contempo i rischi associati alle radiazioni ionizzanti. Il programma ha rafforzato notevolmente la capacità dell'UE di mobilitare un bacino più ampio di eccellenze, competenze e multidisciplinarità nella ricerca nucleare, producendo effetti che vanno ben al di là di quanto sarebbe stato possibile conseguire a livello nazionale o regionale. Ciò è particolarmente vantaggioso per gli Stati membri più piccoli che sono riusciti a trarre benefici dalle economie di scala generate dalla messa in comune delle risorse a livello europeo.
Attraverso il JRC il programma Euratom fornisce preziose competenze e consulenze scientifiche indipendenti a sostegno dell'attuazione delle pertinenti politiche dell'UE nel settore nucleare, contribuendo a migliorare la sicurezza nucleare, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, la protezione e le salvaguardie nucleari e la non proliferazione. I contributi scientifici del JRC si basano su competenze interne multidisciplinari in tutto il settore nucleare, su dati nucleari di qualità e sull'uso di impianti nucleari sperimentali all'avanguardia. Le infrastrutture, i laboratori e gli strumenti unici del JRC svolgono un ruolo cruciale nel promuovere la ricerca nucleare, offrono opportunità di formazione uniche e garantiscono un accesso aperto ai ricercatori europei.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
I risultati della valutazione intermedia del programma 2021-2025 hanno evidenziato il successo del programma nel sostenere importanti attività di ricerca che hanno avuto un impatto su sicurezza, protezione e salvaguardie nucleari, non proliferazione, radioprotezione, gestione dei rifiuti radioattivi e sviluppo dell'energia da fusione. I risultati disponibili, compresi l'ambito di applicazione, il portafoglio e i risultati preliminari dei progetti avviati, forniscono prove convincenti del fatto che le azioni dirette e indirette intraprese negli ultimi quattro anni stanno migliorando notevolmente il conseguimento degli obiettivi del programma. La valutazione intermedia ha individuato anche diversi ambiti di miglioramento – per maggiori dettagli consultare la relazione.
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
Attraverso la sua interazione con Orizzonte Europa e il fondo per la competitività, il programma Euratom può affrontare l'intera gamma di sfide della ricerca nel settore nucleare (dalla ricerca di base alle azioni più vicine al mercato) e mobilitare ulteriori investimenti pubblici e privati nella R&I; contribuire al rafforzamento del paesaggio europeo della R&I; e accelerare la commercializzazione e la diffusione dell'innovazione.
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
Ulteriori finanziamenti potrebbero provenire dall'associazione dei paesi terzi al programma Euratom. I settori contemplati dal trattato Euratom possono essere ammissibili al finanziamento nell'ambito dei programmi istituiti a norma del TFUE per conseguire obiettivi del TFUE non contemplati dal trattato Euratom.
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria
Durata limitata
– in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2032;
–
incidenza finanziaria dal 2028 al 2032 per gli stanziamenti di impegno e dal 2028 al 2036 per gli stanziamenti di pagamento.
Durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
Gestione diretta a opera della Commissione:
– a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
–
a opera delle agenzie esecutive.
Gestione concorrente con gli Stati membri.
Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
– a paesi terzi o organismi da questi designati;
– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
– alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
– agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario (impresa comune "Fusion for Energy");
– a organismi di diritto pubblico;
– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
–a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.
Osservazioni
La Commissione attuerà il programma in regime di gestione diretta e di gestione indiretta da parte dei partenariati europei e di "Fusion for Energy" (cfr. articolo 6, paragrafo 1, della proposta). Alcuni dei partenariati cofinanziati da Euratom daranno esecuzione ai finanziamenti mediante inviti a presentare proposte a cascata. Il contributo di Euratom a ITER sarà attuato dall'impresa comune "Fusion for Energy" (cfr. decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione – GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Le disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni per il presente programma seguiranno le prescrizioni stabilite in una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione ("regolamento sulla performance", COM(2025) 545).
I progressi del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi saranno misurati a breve, medio e lungo termine sulla base di una serie di percorsi di impatto. Se del caso, saranno utilizzati indicatori comuni del regolamento sul monitoraggio delle prestazioni del QFP, in particolare quelli misurati anche nei programmi precedenti. Le norme in materia di comunicazione per i partecipanti sono state elaborate tenendo in considerazione tali indicatori e anche con l'intenzione di limitare gli oneri amministrativi per i partecipanti. Ove possibile i dati saranno raccolti da fonti aperte. Tutti i dati relativi ai processi gestionali (domande, tassi di successo, tempo per ottenere la concessione, tipo di beneficiari, ecc.) saranno raccolti, conservati e messi a disposizione in tempo reale attraverso un apposito sistema di stoccaggio dei dati. Attualmente il sistema di riferimento (CORDA) funziona bene ed è a disposizione degli Stati membri e degli altri organismi interessati. È prevista una relazione di valutazione e attuazione del programma, che sarà pubblicata conformemente al regolamento sulla performance. L'impatto del programma sarà valutato solo in sede di valutazione. Inoltre le azioni dirette del JRC sono valutate internamente per mezzo di una valutazione interna a cadenza annuale ed esternamente attraverso un riesame inter pares condotto da alcuni esperti di massimo livello selezionati in consultazione con il consiglio d'amministrazione del JRC.
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Il programma Euratom sarà attuato in regime di gestione diretta. Laddove opportuno ed efficace, la Commissione può altresì decidere di attuare le attività di Euratom in regime di gestione concorrente e/o indiretta (attraverso i partenariati europei e "Fusion for Energy"). In termini di attuazione a livello generale non vi sono cambiamenti sostanziali rispetto al periodo 2021-2027. Le misure di semplificazione introdotte nell'ambito dei programmi 2021-2027 saranno ulteriormente prorogate. Il finanziamento forfettario dei progetti diventerà il modello standard. Per i restanti casi eccezionali di finanziamento basato sui costi effettivi, i costi del personale saranno definiti da un sistema di costi unitari. Queste due misure contribuiranno a ridurre al minimo la vulnerabilità agli errori finanziari.
Il termine massimo generale per la concessione delle sovvenzioni sarà ridotto da 8 a 7 mesi. Il Centro comune di attuazione continua a fornire servizi efficaci sotto il profilo dei costi ai servizi della Commissione responsabili dell'attuazione del programma Euratom.
La strategia di controllo si basa su:
- procedure per selezionare i progetti migliori e tradurli in strumenti giuridici;
- gestione del progetto e del contratto per l'intera durata di ogni progetto; -
- controlli ex ante del 100 % delle domande;
- certificati relativi ai rendiconti finanziari al di sopra di una determinata soglia e certificazione delle metodologie per il calcolo dei costi unitari o della valutazione ex ante delle grandi infrastrutture di ricerca su base volontaria;
- audit ex post (rappresentativi e basati sul rischio) su un campione di domande di sovvenzione pagate nell'ambito dei costi effettivi;
- esame periodico dei progetti per quanto riguarda l'attuazione tecnica e i risultati in relazione a tutte le sovvenzioni;
- revisioni tecniche ex post su un campione di sovvenzioni.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Il modello di finanziamento di base del programma Euratom per il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti è gradualmente sostituito dal ricorso al finanziamento forfettario dei progetti nel periodo 2026-2027. Ciò fa seguito alle dichiarazioni della Corte dei conti europea, ad esempio nella sua relazione annuale sull'esercizio 2016, secondo cui "il rischio principale per la regolarità delle operazioni consiste nella dichiarazione, da parte dei beneficiari, di spese non ammissibili che non vengano né rilevate né corrette prima del [rimborso]", raccomandando un più ampio ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (SCO). I dati disponibili per Orizzonte 2020 mostrano che, per le sovvenzioni, il tasso di errore rappresentativo stimato è del 3,86 %, con un tasso di errore "residuo" dell'1,92 %, dopo aver tenuto conto di tutti i recuperi e le rettifiche che sono stati o saranno attuati. I tassi di errore risultano tuttavia inferiori nelle parti di Orizzonte 2020 in cui era possibile avvalersi più ampiamente delle SCO e/o dove era coinvolto un numero esiguo e stabile di beneficiari. È il caso, tra l'altro, delle sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca e delle azioni Marie Curie.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
La stima più precisa dei costi del sistema di controllo (valutazione, selezione, gestione dei progetti, controllo ex ante ed ex post) è compresa tra il 2 e il 4 % in tutti i servizi della Commissione responsabili dell'attuazione dei precedenti programmi quadro e dei programmi Euratom per il 2024. Tale costo è ritenuto ragionevole alla luce degli sforzi necessari per garantire che gli obiettivi siano realizzati e del numero di operazioni interessate. Il rischio di errore al pagamento previsto per le sovvenzioni dipende da un modello di finanziamento; tuttavia l'obiettivo del sistema di gestione e di controllo è mantenere i livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) al di sotto della soglia di rilevanza del 2 % su base annua. La Commissione intende applicare il modello di finanziamento forfettario per il programma Euratom ove opportuno. Il motivo principale per adottare il finanziamento forfettario non è la riduzione del tasso di errore, bensì la realizzazione degli obiettivi del programma.
Nota: la presente sezione riguarda soltanto il processo di gestione delle sovvenzioni (nelle diverse modalità di gestione); per le spese amministrative e operative nell'ambito delle procedure di appalti pubblici il rischio di errore al pagamento e alla chiusura dovrebbe essere inferiore al 2 %.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
I servizi responsabili dell'attuazione del bilancio di ricerca e innovazione sono determinati a lottare contro la frode in tutte le fasi del processo di gestione delle sovvenzioni. Hanno sviluppato e stanno attuando strategie antifrode comuni e settoriali, compreso un maggiore ricorso all'intelligence, in particolare utilizzando strumenti informatici avanzati, formazione e informazioni per il personale e presentazioni di sensibilizzazione nei confronti dei beneficiari delle sovvenzioni e dei punti di contatto nazionali. Tali sforzi saranno proseguiti e verranno ulteriormente potenziate le attività antifrode e di valutazione dei rischi grazie all'attuale sviluppo da parte dei servizi centrali di ARACHNE, lo strumento istituzionale di valutazione del rischio. Nel complesso le misure proposte dovrebbero continuare ad avere un'incidenza positiva sulla lotta contro la frode, in particolare dando maggiore attenzione ai controlli basati sul rischio, che proseguiranno nell'ambito del nuovo programma, e sul rafforzamento della valutazione e dei controlli scientifici. La strategia antifrode comune in materia di ricerca e innovazione dei servizi della Commissione, delle agenzie esecutive e delle imprese comuni responsabili dell'attuazione dei programmi di R&I, che copre le sovvenzioni, è stata aggiornata per coprire i rischi connessi alle opzioni semplificate in materia di costi e sarà ulteriormente aggiornata sulla base degli insegnamenti tratti e dei casi chiusi dell'OLAF. Va sottolineato che il numero di frodi individuato è stato sempre molto basso in proporzione alla spesa totale per la ricerca e l'innovazione; tuttavia i servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio per la ricerca e l'innovazione si adoperano costantemente per contrastarle. La legislazione garantirà che gli audit, le revisioni e le indagini possano essere effettuati dai servizi della Commissione, tra cui l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea (EPPO), utilizzando le disposizioni standard già in uso nell'ambito di Orizzonte Europa.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
2
|
04 01 03 - Spese di supporto per EURATOM/ITER
|
Non diss.
|
NO
|
SÌ
|
SÌ
|
NO
|
|
2
|
04 04 01 EURATOM/ITER
|
Diss.
|
NO
|
SÌ
|
SÌ
|
NO
|
|
2
|
04 04 01 01 Ricerca sulla fusione
|
Diss.
|
NO
|
SÌ
|
SÌ
|
NO
|
|
2
|
04 04 01 03 Ricerca sulla fissione
|
Diss.
|
NO
|
SÌ
|
SÌ
|
NO
|
|
2
|
04 04 01 02 ITER - Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — e lo sviluppo dell'energia da fusione
|
Diss.
|
NO
|
SÌ
|
SÌ
|
NO
|
|
2
|
04 04 01 04 - Azioni dirette nucleari del Centro comune di ricerca
|
Diss.
|
NO
|
SÌ
|
SÌ
|
SÌ
|
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Numero
|
2
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028-2032
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
|
|
04 04 01 01 Ricerca sulla fusione
|
Impegni
|
(1a)
|
355
|
302
|
258
|
221
|
242
|
1,379
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
04 04 01 02 ITER - Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — e lo sviluppo dell'energia da fusione
|
Impegni
|
(1b)
|
946
|
848
|
762
|
676
|
721
|
3,953
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
04 04 01 03 Ricerca sulla fissione
|
Impegni
|
(1a)
|
152
|
130
|
111
|
94
|
104
|
590
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
04 04 01 04 Azioni dirette nucleari del Centro comune di ricerca
|
Impegni
|
(1a)
|
146
|
154
|
156
|
152
|
152
|
760
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
04 01 03 - Spese di supporto per EURATOM/ITER
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
p.m.
|
|
TOTALE stanziamenti
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
1,599
|
1,434
|
1,287
|
1,143
|
1,219
|
6,682
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028-2032
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 2
|
Impegni
|
=4+6
|
1,599
|
1,434
|
1,287
|
1,143
|
1,219
|
6,682
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028-2032
|
|
|
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
|
|
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)
|
Impegni
|
(4)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)
|
(6)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 3
|
Impegni
|
=4+6
|
1,599
|
1,434
|
1,287
|
1,143
|
1,219
|
6,682
|
|
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)
|
Pagamenti
|
=5+6
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
4
|
"Spese amministrative"
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028-2032
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
|
|
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4
|
Impegni
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
–3.2.2.
Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Specificare gli obiettivi e i risultati
|
|
|
Anno
2028
|
Anno
2029
|
Anno
2030
|
Anno
2031
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)
|
TOTALE
|
|
|
RISULTATI
|
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1 …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
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|
Totale parziale obiettivo specifico 1
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|
OBIETTIVO SPECIFICO 2 …
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|
- Risultato
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|
Totale parziale obiettivo specifico 2
|
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|
TOTALE
|
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3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2028-2032
|
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2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
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|
RUBRICA 4
|
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Risorse umane
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|
|
|
|
|
p.m.
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|
Altre spese amministrative
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|
p.m.
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|
Totale parziale RUBRICA 4
|
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|
|
|
|
p.m.
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Esclusa la RUBRICA 4
|
|
Risorse umane
|
92,610
|
94,040
|
95,456
|
97,115
|
97,162
|
476,383
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4
|
92,610
|
94,040
|
95,456
|
97,115
|
97,162
|
476,383
|
|
|
|
TOTALE
|
92,610
|
94,020
|
95,476
|
97,075
|
97,162
|
476,383
|
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)
|
TOTALE PERSONALE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(Ricerca indiretta)
|
104
|
106
|
109
|
112
|
112
|
|
(Ricerca diretta)
|
353
|
353
|
353
|
353
|
353
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ammin. sostegno amministrativo
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
[XX.01.YY.YY]
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(AC, END - Ricerca indiretta)
|
8
|
10
|
10
|
11
|
11
|
|
(AC, END - Ricerca diretta)
|
140
|
152
|
164
|
178
|
178
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
605
|
621
|
636
|
654
|
654
|
Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):
|
|
Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione
|
Personale supplementare eccezionale*
|
|
|
|
Da finanziare a titolo della ricerca
|
Da finanziare a titolo della linea BA
|
Da finanziare mediante diritti
|
|
Posti della tabella dell'organico
|
430
|
35
|
N/D
|
|
|
Personale esterno (AC, END, INT)
|
136
|
53
|
|
|
Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:
|
Funzionari e agenti temporanei
|
Analisi delle politiche, sviluppo e attuazione dei finanziamenti del programma mediante gestione diretta o indiretta, negoziati internazionali, coinvolgimento dei portatori di interessi e attuazione di azioni di ricerca diretta. Gli assistenti ricoprono ruoli di tipo esecutivo o tecnico, fornendo sostegno in una serie di settori quali la finanza, la comunicazione, l'amministrazione, la ricerca, l'informatica o l'attuazione delle politiche.
|
|
Personale esterno
|
Gli agenti contrattuali svolgono una serie di compiti amministrativi e tecnici equivalenti, nonché mansioni esecutive e di segreteria, sotto la supervisione di funzionari o agenti temporanei. Essi possono fornire capacità supplementari in settori specializzati in cui è disponibile un numero insufficiente di funzionari.
|
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali
Le spese informatiche relative alle politiche dovrebbero rappresentare lo 0,5 % della spesa totale del programma.
|
TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028-2032
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
|
|
RUBRICA 4
|
|
Spese informatiche (istituzionali)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Totale parziale RUBRICA 4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Esclusa la RUBRICA 4
|
|
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
TOTALE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–
può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
–
comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
–
comporta una revisione del QFP.
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–
non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
–
prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Totale
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
|
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti cofinanziati
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–
sulle risorse proprie.
–
su altre entrate.
–
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
|
Anno 2028
|
Anno 2029
|
Anno 2030
|
Anno 2031
|
Anno 2032
|
|
Articolo ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
Linea di bilancio delle entrate:
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
|
Voce
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.
01.02XX Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)
I paesi terzi possono contribuire al programma attraverso accordi di associazioni. Le condizioni che determinano il livello di contributo finanziario saranno stabilite negli accordi di associazione con ciascun paese e garantiranno la correzione automatica di eventuali squilibri significativi rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono grazie alla partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione del programma.
4.Dimensioni digitali
Analogamente a Orizzonte Europa, il programma Euratom utilizzerà gli strumenti istituzionali descritti nella dichiarazione giuridica, finanziaria e digitale del fondo europeo per la competitività, cui si fa riferimento per tutte le dimensioni digitali.