COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 560 final
2025/0241(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'agricoltura e l'alimentazione, settori strategici per l'Unione, forniscono alimenti sicuri e di alta qualità a 450 milioni di europei a prezzi accessibili e svolgono un ruolo chiave per la sicurezza alimentare europea e mondiale. Allo stesso tempo, questi settori sono essenziali per sostenere l'economia e la vita nelle zone rurali, oltre a essere un tassello importante della soluzione per la protezione del clima, della natura, del suolo, dell'acqua e della biodiversità attualmente sotto stress. La politica agricola comune (PAC) è al centro del progetto europeo e oltre 60 anni fa si è impegnata a garantire la sicurezza alimentare e un tenore di vita equo alla popolazione agricola, in linea con gli obiettivi dei trattati dell'UE.
Questo impegno è oggi non meno importante di allora, in quanto il settore agricolo dell'UE si trova ad affrontare sfide significative. Occorre migliorare l'attrattiva del settore per i giovani, in quanto solo una piccola parte degli agricoltori ha meno di 40 anni. Il settore è esposto ai cambiamenti climatici, alla perdita di biodiversità e alle pressioni socioeconomiche, che ne minacciano la sostenibilità e i mezzi di sussistenza a lungo termine. Condizioni di concorrenza disomogenee a livello mondiale, alcune dipendenze dalle importazioni e la vulnerabilità alle incertezze geopolitiche acuiscono l'incertezza a lungo termine cui devono far fronte gli agricoltori dell'UE. Gli investimenti sono difficili da finanziare in quanto il reddito agricolo per lavoratore rimane notevolmente inferiore rispetto ai salari medi dell'economia in generale (60 % nel 2023). Inoltre gli squilibri territoriali e l'accesso insufficiente alle conoscenze e all'innovazione, comprese le soluzioni digitali, contribuiscono a ridurre l'attrattiva del settore, in particolare tra i giovani.
Queste sfide rendono necessario un sostegno pubblico per il settore e, al tempo stesso, richiedono una risposta politica solida e adattabile per garantire un settore agricolo competitivo, resiliente e sostenibile. Sulla scia del successo delle precedenti riforme che hanno portato la PAC su un percorso di politica basata sui risultati e orientata al mercato, occorre che la PAC continui a evolvere e a rafforzare la sua capacità di rispondere efficacemente all'evoluzione della situazione mondiale, dell'UE, nazionale e regionale, anche a livello di azienda agricola.
I capi di Stato o di governo dell'UE hanno ripetutamente sottolineato la necessità di rafforzare la resilienza dell'agricoltura dell'UE per garantire la sicurezza alimentare a lungo termine, preservare la vitalità delle comunità rurali e riconoscere il ruolo cruciale della PAC nel conseguimento di questi obiettivi. Al tempo stesso, hanno sottolineato l'importanza di fornire un quadro strategico stabile e prevedibile per aiutare gli agricoltori ad affrontare le sfide ambientali e climatiche.
Gli orientamenti politici per il mandato 2024-2029 della Commissione sottolineano l'importanza di garantire che gli agricoltori dispongano di un reddito equo e sufficiente per continuare a innovare e apportare benefici all'Unione nel suo insieme. A tal fine, gli orientamenti invitano a ridurre gli oneri burocratici, premiare gli agricoltori che lavorano in armonia con la natura e rafforzare la loro posizione nella catena del valore alimentare per proteggerli da pratiche commerciali sleali. A tal fine, per costruire un settore agricolo più competitivo e resiliente, è necessario trovare un equilibrio tra incentivi, investimenti e regolamentazione.
La comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2025 dal titolo "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione" delinea i principi fondamentali per la PAC dopo il 2027. Tali principi comprendono una PAC basata su obiettivi chiari e requisiti mirati, in cui gli Stati membri si assumono maggiori responsabilità per il conseguimento degli obiettivi strategici. La comunicazione sottolinea inoltre il ruolo essenziale della PAC nel sostenere e stabilizzare i redditi degli agricoltori, nell'attrarre una nuova generazione di agricoltori e nel garantire una politica più semplice e mirata, con un equilibrio più chiaro tra incentivi e requisiti obbligatori. Sottolinea inoltre la necessità di una maggiore flessibilità per gli agricoltori e di un passaggio dalle condizioni agli incentivi. Il nuovo quadro finanziario offre l'opportunità di basarsi sulla recente riforma, allineando le norme sul sostegno per conseguire obiettivi di competitività, resilienza, innovazione e sostenibilità in modo coeso ed efficace.
I piani strategici della PAC 2023-27 si sono dimostrati strumenti efficaci per l'attuazione integrata delle politiche, facilitando la cooperazione tra i governi, i portatori di interessi e la società civile. Il nuovo meccanismo di attuazione introdotto nel 2023 offre un approccio basato sulle politiche e sui risultati, aumentando la flessibilità e la responsabilità per gli Stati membri nell'affrontare le specificità locali nell'ambito di un quadro comune dell'UE. Sulla base di questa esperienza, vi è l'opportunità di razionalizzare ulteriormente l'attuazione della PAC e di aumentare le sinergie e la flessibilità all'interno e con altri settori di spesa.
Nel contesto delle proposte legislative del QFP per il periodo 2028-2034, la proposta dedicata all'agricoltura è giustificata dalle specificità della PAC. Mentre la futura PAC si allineerà ai meccanismi di attuazione razionalizzati per i programmi di spesa dell'UE nell'ambito del nuovo QFP e la sua programmazione e attuazione faranno parte del Fondo e dei piani di partenariato nazionale e regionale, la proposta stabilisce norme specifiche necessarie per orientare la PAC verso:
·Contribuire a un sostegno al reddito più mirato per gli agricoltori e alla loro competitività a lungo termine, indirizzando il sostegno verso gli agricoltori che contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare, alla vitalità economica delle aziende agricole e di settori specifici e alla conservazione dell'ambiente, consentendo nel contempo l'accesso a fonti di reddito complementari.
·Migliorare l'attrattiva della professione e promuovere il ricambio generazionale, favorendo l'accesso dei giovani e di coloro che vi entrano, anche promuovendo lo sviluppo delle competenze, un migliore accesso al capitale e migliori condizioni di lavoro.
·Rafforzare il ruolo del settore agricolo e forestale per l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, premiando gli agricoltori che lavorano con la natura e incentivando il passaggio a metodi di produzione più sostenibili e adattati alle condizioni locali, e garantendo il giusto equilibrio tra investimenti, incentivi e requisiti.
·Migliorare la resilienza e la capacità di far fronte alle crisi e ai rischi, fornire agli agricoltori incentivi più forti e mirati per ridurre la loro vulnerabilità ed esposizione ai rischi, anche attraverso l'adattamento a livello di azienda agricola e la diversificazione della produzione, promuovere cambiamenti di trasformazione più ambiziosi nei luoghi in cui lo status quo non è sostenibile a lungo termine e rafforzare il legame tra prevenzione e gestione delle crisi.
·Accelerare l'innovazione, migliorare l'accesso alla conoscenza e accelerare la transizione digitale per un settore agricolo prospero attraverso il rafforzamento dei sistemi di conoscenza e innovazione nel settore agricolo, compreso l'accesso a servizi di consulenza imparziali e qualificati, la formazione mirata e la promozione di una più ampia diffusione delle soluzioni digitali.
·Migliorare le condizioni di lavoro e di vita nelle zone rurali, offrendo servizi di soccorso e sostegno alla cooperazione, allo sviluppo delle imprese, al valore aggiunto e a progetti che consentano lo sviluppo rurale.
Nel conseguire tali obiettivi, la proposta mira a realizzare appieno le potenzialità della pianificazione strategica attraverso un quadro politico più semplice e flessibile che rafforzi le sinergie e le complementarità tra i settori. Il nuovo quadro finanziario pluriennale offre l'opportunità di una maggiore incisività della spesa del bilancio dell'UE per l'agricoltura. Sulla base dell'attuale sistema basato su piani strategici, la programmazione beneficerà di un'ulteriore evoluzione, garantendo nel contempo la coerenza e le sinergie con il quadro comune fornito dall'intera serie di proposte del QFP, in particolare le proposte della Commissione di regolamento che istituisce il Fondo di partenariato nazionale e regionale per il periodo 2028-2034 (di seguito denominato il "regolamento sul Fondo NRP"), la proposta di regolamento relativo a un quadro comune sulla performance (di seguito denominato il "regolamento sulla performance"), la proposta di un Fondo per la competitività europea e la proposta di un programma quadro di ricerca. Per quanto riguarda il sostegno preadesione, la proposta relativa a un'Europa globale preparerà i paesi candidati mettendo in atto le strutture necessarie affinché i loro sistemi agricoli si allineino gradualmente alla PAC.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta è pienamente coerente con gli obiettivi della PAC del TFUE. Modernizza le modalità di attuazione delle disposizioni del TFUE, in linea con gli orientamenti del QFP 2028-2034, la visione per l'agricoltura e l'alimentazione e gli sforzi di semplificazione, adattandosi nel contempo alle sfide attuali.
L'articolo 39 del TFUE stabilisce gli obiettivi della PAC:
·incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;
·assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;
·stabilizzare i mercati;
·garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
·assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'agricoltura contribuisce in modo significativo alla competitività globale dell'UE. L'Unione è un grande importatore di materie prime e un campione delle esportazioni di prodotti agricoli e alimentari di valore e ha pertanto un impatto sui sistemi alimentari al di fuori dell'Unione. La proposta, in linea con l'articolo 208 del TFUE, tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo dell'Unione in materia di eliminazione della povertà e sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo, in particolare garantendo che il sostegno dell'Unione agli agricoltori abbia effetti minimi o nulli sugli scambi commerciali.
L'agricoltura e la silvicoltura coprono l'84 % del territorio dell'Unione. Il settore dipende dallo stato dell'ambiente e a sua volta influisce su di esso. Gli obiettivi specifici della PAC comprendono naturalmente l'azione per l'ambiente e il clima. Ad esempio, la PAC contribuisce all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla resilienza idrica, come la mitigazione del rischio di alluvioni e la gestione delle risorse idriche attraverso il ripristino del paesaggio, sostenendo nel contempo le iniziative in materia di biodiversità e conservazione. Analogamente, la PAC può sostenere i progetti in materia di energie rinnovabili e la bioeconomia, contribuendo in tal modo agli obiettivi dell'UE in materia di transizione energetica e circolarità.
La proposta pone un forte accento sul sostegno ai giovani agricoltori e promuove il ricambio generazionale, in linea con l'attenzione rivolta dalla Commissione ai giovani.
La PAC sostiene il reddito degli agricoltori e contribuisce in tal modo al rafforzamento degli obiettivi e delle politiche sociali in vari modi importanti: si rivolge agli agricoltori più bisognosi e sostiene le diverse caratteristiche socioculturali delle zone rurali dell'UE, tra cui la creazione di posti di lavoro e buone condizioni di lavoro nell'agricoltura e nelle zone rurali. È necessario proteggere i beneficiari finali e garantire la prevedibilità della componente di sostegno al reddito della PAC, nonché indirizzare e orientare gli sforzi di sostegno previsti dal regolamento. Infine la PAC finanzia competenze e conoscenze per sostenere gli agricoltori nella transizione socioeconomica, verde e digitale. Rafforzamento dell'istruzione agricola, delle opportunità di apprendimento permanente e tra pari. Con la nuova struttura la PAC può allineare meglio i propri strumenti ai sistemi nazionali di formazione e ai programmi di ricerca.
L'agricoltura ha un legame diretto con il concetto di "One Health". A tale riguardo, la proposta prevede una serie di strumenti volti a garantire una produzione alimentare di alta qualità, a ridurre l'uso di pesticidi e antimicrobici, a migliorare le condizioni di benessere degli animali, nonché misure di biosicurezza a livello di azienda agricola per prevenire la comparsa di organismi nocivi e malattie animali.
La PAC contribuisce alla coesione e al diritto di rimanere promuovendo un'economia rurale diversificata e resiliente nelle zone rurali, sostenendo ad esempio le opportunità commerciali, l'agriturismo, le infrastrutture e la bioeconomia attraverso le sue strategie LEADER. Ponendo l'accento sulla diversificazione economica negli ambienti rurali per gli agricoltori, questo è in linea con gli obiettivi della visione a lungo termine per le zone rurali.
Come in altri settori, l'agricoltura e le zone rurali dovrebbero sfruttare meglio l'innovazione per rafforzare la competitività, la sostenibilità e la resilienza. Le nuove tecnologie e conoscenze, in particolare le tecnologie digitali, migliorano l'efficienza delle risorse. La proposta rafforza i legami con la politica di ricerca, attribuendo un ruolo di primo piano all'organizzazione dello scambio di conoscenze nel modello di attuazione delle politiche. La PAC e la politica dell'UE in materia di ricerca e innovazione possono rafforzare in modo significativo la competitività e la resilienza del settore agricolo. Analogamente, l'accento posto sulla digitalizzazione consente di collegarsi all'agenda digitale e all'agenda dell'UE in materia di IA, limitando però anche gli oneri di comunicazione.
Vi sono molte opportunità di sinergie tra la PAC e altre politiche dell'UE, che il nuovo meccanismo di pianificazione consentirà di sfruttare meglio.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
L'articolo 38 del TFUE conferisce all'Unione il potere di definire e attuare una politica agricola comune. L'articolo 39 del TFUE fissa gli obiettivi della PAC, tra cui l'aumento della produttività dell'agricoltura, un tenore di vita equo per la popolazione agricola, la stabilizzazione dei mercati, la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti e la possibilità che tali approvvigionamenti raggiungano i consumatori a prezzi ragionevoli.
La base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede una competenza concorrente in materia di agricoltura tra l'Unione e gli Stati membri, stabilendo nel contempo una politica agricola comune con obiettivi comuni e un'attuazione comune.
Nell'attuale modello di attuazione, l'Unione si è mossa verso la definizione dei parametri strategici di base (obiettivi della PAC, ampie tipologie di intervento, requisiti di base), mentre gli Stati membri si assumono maggiori responsabilità e sono maggiormente responsabili del modo in cui conseguono gli obiettivi e i target finali concordati. In tale contesto, la proposta per la PAC dopo il 2027 continua a garantire condizioni di parità tra gli Stati membri e gli agricoltori nel mercato unico, garantendo la sicurezza alimentare in tutta l'Unione e affrontando le sfide di natura transfrontaliera e globale.
In linea con la visione per l'agricoltura e l'alimentazione e vista l'elevata diversificazione dell'ambiente agricolo dell'Unione, che presenta parametri fisici diversi, un approccio unico per tutti non è adatto a produrre i risultati auspicati. Un maggiore livello di integrazione con le varie politiche e una flessibilità per gli Stati membri consentiranno di tenere maggiormente conto delle condizioni e delle esigenze locali. Gli Stati membri saranno incaricati di adattare gli interventi della PAC per massimizzare il loro contributo agli obiettivi dell'Unione, sulla base delle raccomandazioni della Commissione.
•Proporzionalità
Le sfide economiche, ambientali e sociali cui devono far fronte il settore agricolo e le zone rurali dell'UE richiedono una risposta sostanziale e uno sforzo duraturo che tenga conto della dimensione europea di tali sfide. Il quadro strategico della PAC è accompagnato da una dotazione solida e commisurata nel Fondo di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominato il "Fondo NRP"). La maggiore possibilità di scelta offerta agli Stati membri nella selezione e nell'adattamento degli strumenti politici disponibili nell'ambito della PAC per conseguire gli obiettivi comuni dell'UE è proporzionata al livello di azione necessario per far fronte alle esigenze e alle sfide.
•Scelta dell'atto giuridico
La politica agricola comune ha la sua base giuridica negli articoli da 42 a 43 del TFUE e in oltre 60 anni di storia ha dimostrato di saper rimanere pertinente e necessaria e di evolvere nel tempo. Una politica ben mirata, che fornisca il giusto indirizzo, garantirà agli agricoltori e alle zone rurali le giuste condizioni per prosperare e garantire la sicurezza alimentare e il ricambio generazionale in modo sostenibile.
L'atto giuridico definisce gli aspetti strategici specifici della PAC, il suo orientamento e le sue priorità, definendo diritti e obblighi per gli Stati membri e i beneficiari finali. Data la sua natura strategica e a lungo termine e la natura delle sue spese in termini di sostegno al reddito, investimenti e cooperazione, è giustificata una base giuridica integrata ma autonoma. Tenendo conto del sistema di governance generale del QFP, lo strumento più appropriato per rendere operativo il quadro proposto è un regolamento specifico sulla politica agricola comune, che integra la proposta di regolamento sul Fondo di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominato il "Fondo") e di regolamento sulla performance con disposizioni specifiche applicabili alla politica agricola comune. E, come in passato, opera in sinergia con l'OCM.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Nel novembre 2023 la Commissione ha pubblicato una relazione sugli sforzi congiunti di tutti i piani strategici della PAC negli Stati membri dell'UE (a norma del regolamento (UE) 2021/2115 attualmente in vigore) evidenziando alcuni elementi chiave:
·I nuovi piani strategici della PAC sono uno strumento adeguato per perseguire gli obiettivi strategici della PAC;
·I piani strategici della PAC mostrano un sostegno costante al reddito agricolo, alla sostenibilità economica e alla resilienza del settore agricolo;
·È necessario rafforzare gli strumenti di gestione dei rischi e la loro maggiore diffusione in tutta l'Unione attraverso regimi nazionali o dell'UE;
·I piani sono più ecologici rispetto al precedente periodo della PAC; ma vi è maggiore potenzialità per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare rafforzando il sequestro del carbonio, mentre le sfide dell'adattamento ai cambiamenti climatici richiedono un approccio più olistico e a più lungo termine che necessita di pratiche di gestione e investimenti pertinenti;
·Si registrano progressi per quanto riguarda la gestione sostenibile delle risorse naturali, in particolare il suolo, e la riduzione della dipendenza dai fattori di produzione chimici;
·Saranno necessari approcci più olistici a settori specifici, che tengano conto delle vulnerabilità e dei benefici di natura economica, sociale e ambientale: ad esempio, rafforzare l'influenza positiva dei sistemi di allevamento estensivo sulla biodiversità, il sequestro del carbonio, i paesaggi, il patrimonio culturale e i mezzi di sussistenza rurali;
·Infine, la situazione generale dipende anche da elementi esterni alla PAC, oltre che da altri fattori esterni quali l'evoluzione dei mercati e le preferenze dei consumatori.
Nella relazione di sintesi che riassume l'ambizione collettiva e lo sforzo congiunto degli Stati membri, la Commissione ha ritenuto che sia particolarmente necessaria un'ulteriore attenzione nei seguenti ambiti: rafforzare le competenze, la formazione e la funzione consultiva a tutti i livelli; promuovere gli scambi di buone pratiche per orientare meglio gli Stati membri e i portatori di interessi; ridurre gli oneri amministrativi di interventi specifici; monitorare l'attuazione e i risultati (oltre ad adeguare i piani strategici della PAC ove necessario).
•Consultazioni dei portatori di interessi
La Commissione ha collaborato attivamente con i portatori di interessi nella preparazione delle iniziative del QFP.
Nel gennaio 2024 è stato avviato un dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura dell'UE, che ha riunito 29 importanti portatori di interessi del settore agroalimentare europeo, della società civile, delle comunità rurali e del mondo accademico per raggiungere un'intesa comune e definire una visione per il futuro dei sistemi agricoli e alimentari dell'UE. Il dialogo strategico ha evidenziato la necessità di continuare a fornire sostegno socioeconomico mirato agli agricoltori che ne hanno più bisogno; promuovere risultati ambientali, sociali e di benessere degli animali positivi per la società; e rafforzare le condizioni favorevoli per le zone rurali. Ha rilevato che il conseguimento degli obiettivi dell'UE in termini di agricoltura e produzione alimentare, sviluppo rurale, neutralità climatica e ripristino della biodiversità richiede un bilancio dedicato e commisurato che corrisponda a tutte le ambizioni in modo equilibrato e paritario. Questo principio è essenziale per rendere la transizione economicamente redditizia, promuovere il ricambio generazionale, rafforzare le zone rurali e sostenere le aziende agricole in una situazione di svantaggio competitivo, ma che sono comunque essenziali per la diversità agricola nell'UE.
Inoltre, nel quadro del Comitato europeo per l'agricoltura e l'alimentazione (European Board for Agriculture and Food, EBAF), di recente istituzione, che riunisce organizzazioni che rappresentano la comunità agricola, altri attori della filiera alimentare e la società civile, il 19 maggio 2025 e il 19-20 giugno 2025 si è svolta una discussione specifica su come orientare meglio i pagamenti diretti e passare dalle condizioni agli incentivi nella PAC dopo il 2027.
Ulteriori contributi sul futuro della PAC sono stati raccolti attraverso riunioni specifiche organizzate nel quadro delle piattaforme esistenti dei portatori di interessi dell'UE e seminari tecnici ad hoc che hanno riunito i portatori di interessi dell'UE e gli Stati membri.
•Assunzione e uso di perizie
Tra dicembre 2023 e maggio 2024 è stata organizzata una serie di seminari tecnici al fine di raccogliere prove e conoscenze da esperti sulle questioni relative alla PAC. Questi seminari hanno consentito uno scambio di opinioni tra i portatori di interessi dell'UE, gli Stati membri e i servizi della Commissione e di progredire nella formulazione delle principali conclusioni e questioni di cui tenere conto nel processo di modernizzazione e semplificazione della PAC.
Il primo seminario sulla resilienza si è concluso sulla necessità di rafforzare gli strumenti di gestione del rischio a livello di azienda agricola e le opportunità di condivisione dei rischi lungo la catena del valore, con un approccio più olistico, anche in materia di prevenzione. Un secondo seminario incentrato sulla sicurezza alimentare, un terzo seminario sulla sostenibilità si sono conclusi con un ampio consenso circa la necessità di aiutare gli agricoltori a sperimentare nuove innovazioni e una maggiore consulenza indipendente. Un quarto seminario sulla governance e sui risultati della PAC ha confermato il sostegno complessivo
al nuovo modello di attuazione della PAC, con i partecipanti che hanno chiesto stabilità, flessibilità e semplificazione (in particolare per gli agricoltori); esplorare un maggior numero di approcci volontari; aumentare la capacità di risposta agli shock esterni; proporzionalità nei controlli e nelle sanzioni. Un ultimo seminario si è concentrato sulla solidarietà e sulle zone rurali, evidenziando un sostegno generale per garantire risposte politiche maggiormente integrate, essenziali per tutto il ventaglio delle sfide rurali (la PAC non può fare tutto, ci sono delle migliori pratiche, ma non vengono seguite), e l'esigenza di un maggiore sviluppo di capacità per le amministrazioni e di quadri di riferimento più semplici.
Un progetto di previsione della Commissione sulla transizione digitale per gli agricoltori e le comunità rurali ha visto una serie di seminari partecipativi con i portatori di interessi,
tra marzo 2022 e maggio 2023. La Commissione ha partecipato, insieme agli Stati membri, all'esercizio di previsione intrapreso dalla presidenza spagnola sull'autonomia strategica aperta, che tra quattro settori strategici ha visto anche l'agroalimentare.
Infine, un dialogo sull'attuazione nel giugno 2025, presieduto dal commissario Hansen, ha consentito di individuare le priorità per migliorare gli attuali strumenti della PAC.
•Valutazione d'impatto
La proposta si è basata sulla valutazione d'impatto effettuata nel contesto della proposta della Commissione relativa al Fondo NRP per il QFP 2028-2034, che ha valutato le opzioni per la progettazione dei piani NRP, concentrandosi su due aspetti chiave: il modello di attuazione, che determina le modalità di erogazione dei fondi, e la modalità di gestione, che disciplina le modalità di attuazione e supervisione della spesa dell'UE.
La valutazione d'impatto ha esaminato le opzioni per integrare la PAC in un unico piano.
L'opzione 1 (PAC al di fuori dei piani NRP) si baserebbe sulle competenze acquisite con l'attuazione degli attuali piani strategici della PAC. Questo approccio garantirebbe la continuità, consentirebbe cambiamenti gestibili e chiarirebbe le responsabilità a livello dell'Unione e nazionale.
L'ulteriore integrazione della PAC porterebbe a una maggiore semplificazione e a maggiori sinergie nel conseguimento degli obiettivi della politica e garantirebbe la prevedibilità per i beneficiari. D'altro canto, un approccio basato su un unico fondo per la futura PAC, pur consentendo un sostegno mirato, limiterebbe la capacità di far fronte a esigenze emergenti o impreviste e al cambiamento delle priorità. Tuttavia, per migliorare l'efficienza, vi è la possibilità di un'ulteriore armonizzazione di aspetti chiave dell'elaborazione delle politiche, quali il monitoraggio, l'attuazione e i sistemi di audit, in tutto il futuro QFP. Ciò creerebbe sinergie nelle procedure amministrative, riducendo i costi per gli Stati membri.
Per contro, la valutazione d'impatto mostra che la piena integrazione della PAC (opzione 2b) richiederebbe l'introduzione di norme specifiche per garantire l'integrità del mercato unico e una concorrenza leale tra gli agricoltori, in particolare per gli strumenti che sostengono direttamente il reddito agricolo, come i pagamenti diretti, che sono fondamentali per i mezzi di sussistenza degli agricoltori.
Secondo la valutazione d'impatto, disporre di un piano per Stato membro garantirebbe una programmazione più coerente, rispecchiando le esigenze nazionali e regionali, e sostenendo nel contempo le priorità dell'Unione. Una dotazione unica per Stato membro consentirebbe un'assegnazione efficiente e flessibile dei finanziamenti, consentendo una facile riassegnazione delle risorse per affrontare nuove priorità o sfide. Nel complesso, la valutazione d'impatto conclude che un ambito di applicazione più ampio e un approccio di gestione integrata apporterebbero benefici significativi, tra cui una maggiore coerenza, semplicità e flessibilità.
•Efficienza normativa e semplificazione
La semplificazione è una priorità generale della Commissione al fine di ridurre gli oneri e la complessità e favorire la rapidità e la flessibilità.
Il numero di disposizioni relative alla politica agricola comune è stato drasticamente ridotto ed è stata raggiunta una coerenza tra i pertinenti articoli del piano di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominato il "piano NRP"), del regolamento sulla PAC e del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati. Nel complesso, il livello di dettaglio e il numero di requisiti sono ridotti, ponendo invece l'accento sulle disposizioni essenziali per il funzionamento del quadro giuridico della PAC. Questo non solo comporta una riduzione
del numero complessivo di disposizioni, ma migliora anche la qualità complessiva della legislazione e ne riduce la complessità, offrendo nel contempo maggiore flessibilità agli Stati membri per adeguare gli strumenti comuni della PAC alle loro esigenze e sfide specifiche.
Integrando gli interventi dell'attuale struttura a due fondi (FEAGA e FEASR), la proposta allinea gli strumenti per gli obiettivi in materia di competitività, resilienza, innovazione e sostenibilità, consentendo loro di operare in sinergia per ottenere risultati migliori. Questo allineamento non solo migliora l'efficacia del sostegno disponibile, ma apporta anche maggiore flessibilità e semplificazione alla sua gestione, portando in ultima analisi a interventi più efficienti e mirati sia per gli agricoltori che per le autorità. Questa maggiore flessibilità lascia agli Stati membri la possibilità di progettare, pianificare e attuare gli strumenti di sostegno della PAC nel modo migliore per rispondere alle esigenze specifiche del settore.
La semplificazione per i beneficiari sarà realizzata, tra l'altro, attraverso:
·la semplificazione della condizionalità (gestione responsabile delle aziende agricole). Riduzione del numero di tipi di interventi (fondendone molti, ad esempio regimi ecologici e impegni agro-climatico-ambientali, riduzione significativa dei regimi di pagamenti diretti), una migliore focalizzazione dei tipi di interventi, requisiti fondamentali solo nel regolamento;
·maggiore offerta di somme forfettarie. Ciò consentirà procedure semplificate di presentazione delle domande, riducendo l'onere per i beneficiari e le amministrazioni.
La semplificazione per gli Stati membri deriva da:
·Fondo unico: assenza di norme complesse in materia di trasferimenti, assenza di serie di norme distinte per ciascun fondo; spostamento dell'onere dei controlli dagli organismi pagatori agli organismi nazionali competenti in materia di controllo, riducendo così i rischi di controlli multipli nelle aziende agricole;
·la proposta allinea inoltre i termini per i pagamenti, eliminando le rigidità e garantendo nel contempo pagamenti tempestivi agli agricoltori, consentendo così un collegamento più stretto con l'effettiva attuazione degli interventi.
•Diritti fondamentali
La proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabiliti nella proposta di regolamento sul Fondo NRP presentata dalla Commissione. Le disposizioni di tale proposta di regolamento relative al rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto si applicheranno anche al sostegno alla politica agricola comune.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Al fine di cogliere i vantaggi della pianificazione del partenariato nazionale e regionale, la proposta della Commissione sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034 (inserire riferimento) include la politica agricola comune nel Fondo NRP. Una parte significativa del fondo è destinata al sostegno al reddito per l'agricoltura, che è limitato a un minimo di 293,7 miliardi di EUR provenienti dalle dotazioni del fondo, al fine di garantire stabilità e prevedibilità del sostegno ai beneficiari.
Questi finanziamenti possono essere aumentati nell'ambito del Fondo NRP e regionale attraverso una programmazione sinergica di azioni che perseguono più di un obiettivo, come l'agroenergia, le competenze e le infrastrutture sociali, l'acqua o la connettività, per citare solo alcuni esempi. Inoltre il regolamento sul Fondo NRP metterà a disposizione, nell'ambito dello strumento, finanziamenti per la promozione di prodotti agricoli, interventi in caso di crisi e la rete di sicurezza dell'unità (che integra l'attuale riserva agricola) per un importo di 6,3 miliardi di EUR, finanziando anche parte dell'assistenza tecnica, ad esempio per le reti o il monitoraggio.
I finanziamenti per l'agricoltura possono beneficiare di progetti nell'ambito del Fondo europeo per la competitività e rimanere parte integrante del programma quadro europeo di ricerca, nell'ambito delle loro sezioni per la salute, l'agricoltura e la bioeconomia a sostegno della ricerca e dell'innovazione nei settori alimentare, agricolo, dello sviluppo rurale e della bioeconomia. La combinazione consentirà di preservare gli strumenti attualmente disponibili, ottimizzandone l'utilizzo.
I dettagli sull'incidenza finanziaria della proposta di PAC figurano nella scheda finanziaria che accompagna la proposta relativa ai piani NRP.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'iniziativa sarà monitorata attraverso il quadro sulla performance applicabile al quadro finanziario pluriennale 2028-2034, definito nella proposta di regolamento [regolamento sulla performance]. Il quadro sulla performance prevede una relazione sull'esecuzione durante la fase di attuazione del programma, nonché una valutazione retrospettiva da effettuare a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. La valutazione è condotta conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio e si baserà su indicatori pertinenti per gli obiettivi del Fondo.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La proposta fa parte del pacchetto QFP 2028-2034, comprendente il regolamento sul Fondo NRP e il regolamento sulla performance, che prevedono finanziamenti, il quadro per i principi orizzontali, le norme sulla gestione del Fondo NRP, il quadro finanziario, le norme generali relative al contenuto e all'approvazione dei piani NRP e della loro governance, nonché il pacchetto di affidabilità, il quadro sulla performance e il quadro di monitoraggio.
La proposta integra tali norme generali con norme specifiche applicabili alla politica agricola comune e al capitolo Agricoltura dei piani NRP.
La proposta è inoltre complementare alle norme stabilite nella proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013, che stabilirà norme relative agli interventi in determinati settori e ai programmi destinati alle scuole.
Regolamento sulla politica agricola comune:
Gli articoli 1 e 2 stabiliscono l'ambito di applicazione, le raccomandazioni nazionali per la PAC da adottare e l'orientamento. Gli articoli 3 e 4 illustrano gli elementi dell'architettura ambientale, climatica e sociale della PAC, comprese le aree prioritarie in materia di ambiente e clima. L'articolo 5 elenca tutti gli interventi della PAC e stabilisce disposizioni relative agli interventi di sostegno al reddito. Gli articoli dal 6 al 20 definiscono i requisiti per gli interventi della PAC e le disposizioni relative al sistema di individuazione.
Gli articoli 15 e 16 specificano le disposizioni relative al ricambio generazionale che prevedono il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori, che consiste in una serie completa di interventi destinati ai giovani agricoltori che facilitano l'ingresso e l'insediamento di agricoltori nel settore agricolo. Gli articoli 18, 19 e 20 riguardano altri interventi nell'ambito della PAC finanziati dalle dotazioni per i piani NRP. Definiscono i tipi di intervento per la cooperazione, LEADER, il sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura e nelle zone rurali e stabiliscono altre azioni per la PAC.
L'articolo 21 stabilisce la governance dei dati della PAC, comprese le disposizioni sull'autorità responsabile della governance dei dati nell'ambito della PAC.
Gli articoli da 22 a 25 contengono disposizioni generali e finali, tra cui la delega di potere
alla Commissione per integrare il regolamento e competenze di esecuzione affinché la Commissione adotti misure di deroga al regolamento per risolvere problemi specifici in caso di emergenza giustificata, la procedura di comitato e le disposizioni finali.
2025/0241 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone allegato allo stesso,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere della Corte dei conti,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)La comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2025 dal titolo "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione" annuncia che la politica agricola comune (PAC) per il periodo successivo al 2027 rafforzerà la responsabilità degli Stati membri su come conseguono gli obiettivi della PAC, sostenendo e stabilizzando i redditi degli agricoltori e attirando una futura generazione di agricoltori, e garantendo la sicurezza alimentare. La nuova PAC deve essere una politica comune dell'Unione più semplice e mirata che prevede, per gli agricoltori, una maggiore flessibilità e il passaggio da un sistema incentrato sui requisiti a uno basato sugli incentivi.
(2)Il pacchetto legislativo del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034 comprende il regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio [NRP] che istituisce il Fondo di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominato il "Fondo") per il periodo 2028-2034, che raggruppa i fondi preassegnati a livello nazionale nell'ambito del Fondo, compresi il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) disciplinati a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno attuare il Fondo attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") e lo strumento dell'UE, che mirano ad aumentare la flessibilità e si attivano in caso di crisi e di interventi che richiedono un orientamento o un coordinamento a livello dell'Unione. Il sostegno dell'Unione alla PAC sarà erogato nell'ambito del Fondo, in conformità delle norme che disciplinano il Fondo di cui al regolamento (UE) .../... [NRP].
(3)Per quanto riguarda l'agricoltura, l'obiettivo generale del Fondo di cui all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) .../... [NRP] ricorda gli obiettivi stabiliti all'articolo 39 TFUE. Gli obiettivi specifici della PAC contribuiscono direttamente a sostenere la qualità della vita nell'Unione e devono essere attuati dagli Stati membri attraverso i rispettivi piani NRP.
(4)Al fine di garantire che l'Unione risponda adeguatamente alle sfide più urgenti per il settore agricolo, è opportuno prevedere un meccanismo di orientamento che rispecchi la visione per l'agricoltura e l'alimentazione per una politica mirata. Per progredire verso un settore agricolo competitivo, resiliente e sostenibile, in linea con l'esito delle consultazioni dei portatori di interessi, le raccomandazioni nazionali per la PAC dovrebbero fornire un livello sufficiente di orientamento politico a livello dell'Unione, al fine di guidare gli Stati membri nell'elaborazione dei rispettivi piani NRP per quanto riguarda l'agricoltura, definendo gli interventi pertinenti sulla base delle sfide e delle esigenze specifiche.
(5)Al fine di garantire condizioni di parità e un quadro comune per il sostegno al settore agricolo dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero definire gli elementi del quadro tenendo conto delle specificità e delle esigenze locali e avendo presenti gli obiettivi della PAC, mentre l'Unione dovrebbe fornire il quadro comune per una politica a sostegno di coloro che ne hanno più bisogno.
(6)La PAC ha mostrato di avere un impatto positivo sul ricambio generazionale in agricoltura, ma permangono ostacoli, in particolare per quanto riguarda la fornitura di infrastrutture e servizi di base nelle zone rurali, l'accesso alla terra e la rete di sicurezza sociale per i giovani agricoltori e per quelli che vanno in pensione. Per rispondere
alle esigenze specifiche dei giovani agricoltori e dei nuovi operatori, ciascuno Stato membro dovrebbe essere tenuto a definire nel piano NRP una strategia per il ricambio generazionale basata sulla valutazione del contesto nazionale specifico, in linea con la visione per l'agricoltura e l'alimentazione della Commissione, che dia priorità alla sostenibilità e all'attrattiva a lungo termine del settore agricolo e agroalimentare dell'UE. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sviluppare un "pacchetto di avvio" completo per i giovani agricoltori, concepito per facilitare il loro ingresso e il loro insediamento nel settore, che comprenda una serie completa di interventi rivolti ai giovani agricoltori.
(7)In linea con l'obiettivo di conseguire un migliore equilibrio tra incentivi e requisiti, gli Stati membri dovrebbero orientare il sostegno, attraverso i piani NRP, verso le priorità della PAC, essenziali per la sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura. La PAC per il periodo successivo al 2027 dovrebbe accelerare la transizione verso metodi di produzione più sostenibili, contribuendo all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. La nuova PAC dovrebbe ricompensare meglio la realizzazione di servizi ecosistemici più ambiziosi che vanno al di là dei risultati conseguiti attraverso i requisiti obbligatori. Con la nuova PAC si dovrebbe trovare un nuovo equilibrio tra una gestione responsabile delle aziende agricole con una serie di requisiti obbligatori e azioni agroambientali e per il clima che sostengano impegni benefici per l'ambiente, il clima e il benessere degli animali, e una transizione verso sistemi di produzione più resilienti.
(8)La gestione responsabile delle aziende agricole dovrebbe essere istituita per garantire che il sostegno della PAC sia conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio. La gestione responsabile delle aziende agricole dovrebbe comprendere requisiti minimi di condizionalità ambientale e sociale, e pratiche di protezione concepite dagli Stati membri per conseguire obiettivi chiave come la protezione dei suoli e dei corsi d'acqua dall'inquinamento. Gli Stati membri dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per adattare tali pratiche di protezione al proprio contesto geografico e climatico e ai propri sistemi di produzione specifici, anche attraverso deroghe. Per promuovere un'agricoltura socialmente sostenibile, alcuni pagamenti della PAC richiedono il rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro e di occupazione, salute e sicurezza sul lavoro. La Carta europea e i diversi quadri nazionali e modelli del mercato del lavoro dovrebbero essere rispettati, non dovrebbero essere imposti obblighi supplementari alle parti sociali o agli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione o i controlli e dovrebbero essere evitate doppie rettifiche.
(9)Il sostegno al reddito dovrebbe continuare a essere lo strumento politico centrale per garantire un reddito equo agli agricoltori e un'agricoltura e una produzione alimentare sostenibili. Dovrebbe contribuire a promuovere un settore agricolo competitivo e resiliente che ricerchi i benefici di una produzione di alta qualità e dell'efficienza delle risorse, garantendo al tempo stesso il ricambio generazionale e quindi la sicurezza alimentare a lungo termine. Le dotazioni di sostegno al reddito dovrebbero essere riservate esclusivamente al sostegno al reddito degli agricoltori, per garantire stabilità e prevedibilità al settore agricolo dell'Unione. Al fine di garantire un impatto e un'efficienza elevati, la nuova PAC dovrebbe prevedere un pacchetto di strumenti semplificato e coerente di tipi di intervento a sostegno del reddito che consenta agli Stati membri di conseguire gli obiettivi della PAC.
(10)Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno decrescente al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.
(11)Poiché vi è la necessità di una maggiore resilienza e di una migliore gestione dei rischi delle aziende agricole, è opportuno concedere un sostegno per rafforzare la capacità degli agricoltori di resistere a rischi e crisi crescenti, come quelli connessi ai cambiamenti climatici o all'instabilità del mercato, al fine di consentire agli agricoltori di partecipare agli strumenti di gestione del rischio, compreso il sostegno per i premi assicurativi e i contributi ai fondi di mutualizzazione in tutti gli Stati membri. È opportuno promuovere un approccio proattivo alla gestione dei rischi che rafforzi la resilienza del settore fissando aliquote massime di sostegno adeguate, con incentivi per gli agricoltori che attuano misure di prevenzione del rischio.
(12)Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.
(13)Poiché vi è la necessità per gli agricoltori di trovare un equilibrio tra i doveri professionali e le responsabilità personali e familiari, dovrebbe essere possibile fornire sostegno per servizi di sostituzione nell'azienda agricola che facilitino la sostituzione degli agricoltori durante il congedo per malattia, nascita dei figli, vacanze o in caso di partecipazione a formazioni. Dovrebbe essere possibile sostenere l'istituzione di tali servizi e i salari per i lavoratori temporanei che sostituiscono l'agricoltore.
(14)Per promuovere la transizione sociale, economica, ambientale e digitale nelle zone rurali, gli Stati membri dovrebbero garantire il sostegno di LEADER. Nell'ambito dei piani NRP dovrebbe essere possibile concedere un sostegno ai regimi di qualità e alle attività di promozione, alla filiera corta e allo sviluppo del mercato locale.
(15)In linea con la necessità di promuovere l'innovazione e pratiche più sostenibili, il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI-AGRI) dovrebbe rimanere uno strumento strategico fondamentale per sostenere l'innovazione interattiva, migliorando lo scambio di conoscenze tra gli attori al fine di diffondere soluzioni utilizzabili sul piano pratico. Le sinergie tra la PAC e il programma quadro per la ricerca dell'UE (FP10), istituito dal regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero incoraggiare l'agricoltura a sfruttare al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione, in particolare quelli derivanti dai progetti finanziati dall'FP10 e dal PEI-AGRI, che portano all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della bioeconomia e nelle zone rurali.
(16)Il miglioramento dell'interoperabilità tra i sistemi pubblici di informazione agricola a livello nazionale può apportare benefici rilevanti, tra cui la riduzione degli oneri di raccolta dei dati, una maggiore efficienza e un migliore monitoraggio delle politiche. Nel perseguire tale obiettivo gli Stati membri dovrebbero adottare il principio "una sola raccolta, tanti usi" per ridurre gli oneri di comunicazione. La designazione di un'autorità unica per coordinare gli sforzi di interoperabilità e l'investimento in identificativi unici delle aziende agricole, nel portafoglio europeo di identità digitale di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e nell'infrastruttura per la condivisione dei dati possono ridurre gli oneri amministrativi, semplificare gli obblighi di comunicazione e rafforzare la posizione degli agricoltori all'interno della catena del valore dei dati, sostenendo in ultima analisi gli obiettivi della PAC.
(17)Al fine di integrare gli elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di integrare il presente regolamento con misure volte a garantire che l'interoperabilità e lo scambio continuo di dati tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC siano attuati dagli Stati membri.
(18)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire la tabella di marcia per conseguire e mantenere l'interoperabilità tra i sistemi di informazione.
(19)È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi alla risoluzione di problemi specifici e assicurando nel contempo la continuità del sostegno al reddito in caso di circostanze straordinarie, lo richiedano motivi imperativi di urgenza. Alla Commissione dovrebbe essere conferito inoltre il potere di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati, circostanze eccezionali pregiudichino la concessione del sostegno e compromettano l'attuazione efficace degli interventi elencati nel presente regolamento.
(20)Al fine di garantire la corretta attuazione delle misure previste e in ragione della loro urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale e zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].
Questo sostegno dell'Unione è erogato nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominato il "Fondo") in conformità delle norme che disciplinano il Fondo esposte nel regolamento (UE) […] [NRP].
Articolo 2
Raccomandazioni nazionali per la PAC e orientamento
1.La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:
(a)contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro competitività a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore;
(b)migliorare l'attrattiva della professione e promuovere il ricambio generazionale;
(c)rafforzare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, l'agricoltura sostenibile e migliorare il benessere degli animali;
(d)aumentare la resilienza, la preparazione degli agricoltori e la loro capacità di far fronte alle crisi e ai rischi;
(e)potenziare l'accesso alla conoscenza e accelerare l'innovazione e la transizione digitale per un settore agroalimentare prospero.
Le raccomandazioni nazionali per la PAC possono essere aggiornate dalla Commissione, se del caso.
2.La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.
3.Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].
Articolo 3
Gestione responsabile delle aziende agricole
1.La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B.
2.I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), e lettere o) e p), nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori e
di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziendale agricole".
L'elenco dei criteri di gestione obbligatori e gli obiettivi delle pratiche di protezione figurano nell'allegato I.
Tuttavia le condizioni relative alla gestione responsabile delle aziende agricole elencate nell'allegato I, parti A e C, non si applicano agli agricoltori che ricevono un sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g).
3.Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Ai fini del presente articolo per "criterio di gestione obbligatorio" si intende ciascuno dei criteri elencati nell'allegato I, parti A e B, stabiliti in un dato atto giuridico tra quelli elencati nell'allegato I, parti A e B, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.
Gli atti giuridici elencati nell'allegato I riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri. Gli atti di recepimento delle direttive non possono tuttavia avere lo scopo o l'effetto di esentare gli agricoltori o altri beneficiari dai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parti A e B.
4.Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, le pratiche di protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare per conseguire gli obiettivi seguenti:
(a)la protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole;
(b)la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;
(c)la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento.
5.Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione
ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.
6.Si considera che gli agricoltori la cui azienda è interamente certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio rispettano le pratiche di protezione stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c).
7.Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani NRP esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.
8.Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.
9.Gli Stati membri possono riconoscere le pratiche di gestione nell'ambito delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), che contribuiscono agli obiettivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in modo equivalente alle pratiche di protezione pertinenti stabilite nei piani NRP e in conformità del medesimo paragrafo. Gli Stati membri possono considerare conformi alla pertinente pratica di protezione gli agricoltori e gli altri beneficiari che si impegnano ad attuare le pratiche equivalenti.
Articolo 4
Settori prioritari connessi all'ambiente e al clima
1.Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari almeno in ciascuno dei settori prioritari connessi all'ambiente e al clima elencati di seguito:
(a)l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza idrica;
(b)la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio, e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas;
(c)la salute del suolo;
(d)la conservazione della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie, gli elementi caratteristici del paesaggio, la riduzione dell'uso di pesticidi;
(e)lo sviluppo dell'agricoltura biologica;
(f)la salute e il benessere degli animali.
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.
2.Per ciascuno dei settori prioritari di cui al paragrafo 1, il sostegno è fornito alle condizioni di cui agli articoli 9, 10 e 13.
Articolo 5
Tipi di sostegno
1.Sono stabiliti gli interventi della PAC seguenti:
(a)sostegno decrescente al reddito per superficie;
(b)sostegno accoppiato al reddito;
(c)pagamento specifico per il cotone;
(d)pagamento per vincoli naturali e altri vincoli territoriali specifici;
(e)sostegno per svantaggi derivanti da determinati requisiti obbligatori;
(f)azioni agroambientali e per il clima;
(g)pagamento per i piccoli agricoltori;
(h)sostegno agli strumenti di gestione del rischio;
(i)sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori;
(j)sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori, i nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali, anche nuove, e lo sviluppo delle piccole aziende agricole;
(k)sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola;
(l)LEADER;
(m)sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura e nelle zone rurali;
(n)iniziative di cooperazione a livello territoriale e locale;
(o)interventi nelle regioni ultraperiferiche;
(p)interventi nelle isole minori dell'Egeo;
(q)programma dell'UE destinato alle scuole di cui al parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(r)interventi in determinati settori di cui al parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
(s)pagamenti in caso di crisi agli agricoltori.
2.Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), e gli interventi in determinati settori di cui al parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE) [...] [NRP].
3.La produzione di varietà di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 % non è ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento.
Articolo 6
Sostegno decrescente al reddito per superficie
1.Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno al reddito per superficie per gli ettari ammissibili per rispondere al fabbisogno di reddito.
2.Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori o zone geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in funzione del reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.
Nel differenziare i pagamenti gli Stati membri indirizzano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare i giovani e i nuovi agricoltori, le donne, gli agricoltori familiari o i piccoli agricoltori, gli agricoltori con colture e bestiame o gli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici determinati a norma dell'articolo 8.
La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. Gli Stati membri aumentano il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.
3.L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente secondo le disposizioni seguenti:
(a)gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;
(b)gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;
(c)gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.
4.L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.
5.Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.
6.Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.
7.Gli Stati membri provvedono affinché gli ettari ammissibili siano costituiti esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:
(a)superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;
(b)superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g), o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono ai settori prioritari della PAC connessi all'ambiente e al clima di cui all'articolo 4;
(c)gli Stati membri possono decidere di includere nell'"ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui alla lettera b), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola.
Articolo 7
Pagamento per i piccoli agricoltori
1.Gli Stati membri forniscono ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.
Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare.
Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a 3 000 EUR.
2.Gli Stati membri possono differenziare il sostegno concesso a norma del presente articolo in funzione dei diversi gruppi di agricoltori o delle zone geografiche.
Articolo 8
Pagamento per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
1.Gli Stati membri forniscono un sostegno per compensare gli agricoltori per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici.
2.Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici può essere concesso per le zone che:
(a)sono state designate tali ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(b)sono state designate di recente in virtù dei vincoli specifici definiti dagli Stati membri e sono state incluse nel piano NRP.
Gli Stati membri possono effettuare un'analisi minuziosa al fine di escludere alcune zone all'interno delle zone designate a norma del primo comma, lettere a) e b), alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
La superficie delle zone designate a norma del primo comma, lettera b), non supera il 2 % della superficie agricola utilizzata dello Stato membro interessato.
3.I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate.
Articolo 9
Sostegno per svantaggi derivanti da determinati requisiti obbligatori
1.Gli Stati membri possono dare un sostegno per superficie nelle zone agricole e forestali per colmare gli svantaggi derivanti dall'attuazione:
(a)della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
(b)della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
In aggiunta alle zone di cui al primo comma, lettera a), gli Stati membri possono decidere di fornire un sostegno ad altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5 % delle zone Natura 2000 designate ricomprese nel territorio di ciascun piano NRP.
2.I pagamenti ai sensi del presente articolo possono essere concessi agli agricoltori, ai silvicoltori e alle loro associazioni.
3.Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente articolo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti al rispetto delle norme obbligatorie risultanti dall'attuazione di atti dell'Unione e delle disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, compresi i costi di transazione.
Articolo 10
Azioni agroambientali e per il clima
1.Gli Stati membri prevedono incentivi per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti:
(a)gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;
(b)la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.
2.Ciascuno Stato membro fornisce sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.
3.Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere annuali o pluriennali e possono avere in particolare gli obiettivi seguenti:
(a)la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi;
(b)la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la riduzione delle emissioni di gas serra e il sequestro del carbonio, l'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la diversità animale e vegetale per ecosistemi resilienti;
(c)la salute e il benessere degli animali, compresa la lotta alla resistenza antimicrobica;
(d)l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche; oppure
(e)i servizi silvoambientali e la salvaguardia della foresta.
4.Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione.
5.Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.
Tuttavia, qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.
Articolo 11
Sostegno accoppiato al reddito
1.Gli Stati membri forniscono un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali.
Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro ammissibile o per animale o per equivalente animale, definito conformemente all'allegato II.
Gli Stati membri possono concedere un sostegno sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici che hanno determinato come ettari ammissibili a norma dell'articolo 6, paragrafo 7.
Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per ettaro può comprendere un sostegno per bosco ceduo a rotazione rapida ed erba e altre piante erbacee da foraggio. Il sostegno non è concesso ai settori del tabacco e del vino.
Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.
2.Il sostegno di cui al paragrafo 1 risponde, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, al fabbisogno di reddito supplementare.
3.Nel pianificare il sostegno di cui al paragrafo 1, gli Stati membri riducono al minimo l'impatto potenziale delle proprie decisioni di sostegno sul mercato interno.
4.Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati.
Articolo 12
Sostegno per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio
1.Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.
In deroga al primo comma gli Stati membri che dimostrano nel piano NRP l'esistenza di sistemi nazionali che coprono il rischio degli agricoltori sono esentati dall'obbligo di includere nel piano NRP gli interventi per gli strumenti di gestione del rischio di cui al presente articolo.
2.Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie specifica assicurata.
Per le colture permanenti e in altri casi giustificati per i quali i metodi di calcolo di cui al primo comma non sono adeguati, gli Stati membri possono prevedere un metodo di calcolo delle perdite basato sulla produzione o sul reddito medi annui dell'agricoltore su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.
3.Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo per calcolare le perdite per i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori.
4.Nel piano NRP gli Stati membri stabiliscono la metodologia per il calcolo delle perdite e dei fattori scatenanti per la compensazione. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.
Articolo 13
Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori
1.Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.
2.Per le aziende al di sopra di una certa dimensione, determinata dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP, il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia in conformità del concetto di gestione sostenibile delle foreste quale definito nella versione più recente degli Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.
3.Il sostegno per gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.
4.Gli Stati membri redigono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi:
(a)acquisto di diritti di produzione agricola;
(b)acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio;
(c)acquisto di animali, e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da:
i)ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
ii)proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari;
iii)allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito degli impegni di gestione cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a);
iv)allevare bovini, ovini o caprini di razza pura ed elevato valore genetico per la riproduzione al fine di migliorare la qualità e la produttività del patrimonio zootecnico o di preservare razze rare o locali;
v)preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a);
(d)interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia.
5.In deroga al paragrafo 4, lettere a), b) e c), tale disposizione non si applica se il sostegno è fornito mediante strumenti finanziari.
6.Qualora il diritto dell'Unione conduca all'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 36 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.
7.Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente paragrafo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi relativi al rispetto di tali requisiti.
Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, il sostegno agli investimenti per ottemperare ai requisiti del diritto dell'Unione può essere concesso per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di insediamento o fino al completamento delle azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente paragrafo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi relativi al rispetto di tali requisiti.
Articolo 14
Insediamento dei giovani agricoltori, avvio di nuove imprese rurali e sviluppo delle piccole aziende agricole
1.Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.
2.Gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo solo per agevolare:
(a)l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP ai sensi dell'articolo 4, punto 22), lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP];
(b)l'avvio di nuove imprese rurali connesse all'agricoltura o alla silvicoltura, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole in attività non agricole;
(c)l'avvio di nuove imprese rurali;
(d)lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole, secondo quanto determinato dagli Stati membri.
3.Gli Stati membri stabiliscono le condizioni relative alla presentazione e al contenuto di un piano aziendale che i beneficiari devono fornire affinché ricevano il sostegno a norma del presente articolo.
4.Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 300 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
Articolo 15
Strategia per il ricambio generazionale
Gli Stati membri stabiliscono nel loro piano NRP una strategia per il ricambio generazionale in agricoltura al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma del presente regolamento e delle iniziative nazionali. La strategia comprende:
(a)una valutazione della situazione demografica attuale nel settore agricolo;
(b)l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle;
(c)la descrizione del modo in cui il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori di cui all'articolo 16 sarà utilizzato nel contesto nazionale;
(d)le sinergie tra le misure che contribuiscono al ricambio generazionale stabilite nel piano NRP.
Articolo 16
Pacchetto di avvio per i giovani agricoltori
1.In linea con la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori comprende una serie delle misure seguenti:
(a)il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori a norma dell'articolo 14;
(b)il sostegno decrescente al reddito per superficie per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 6;
(c)il sostegno ai piccoli agricoltori a norma dell'articolo 7 destinato ai giovani agricoltori;
(d)il sostegno agli investimenti con un'intensità di aiuto più elevata per i giovani agricoltori;
(e)la possibilità di finanziare investimenti effettuati dai giovani agricoltori attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) [...] [NRP];
(f)il sostegno all'avvio di nuove imprese rurali;
(g)gli interventi di cooperazione che agevolano l'accesso all'innovazione attraverso i progetti dei gruppi operativi PEI-AGRI in conformità dell'articolo 19 del presente regolamento e all'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];
(h)gli interventi di cooperazione che agevolano la cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];
(i)il sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola a norma dell'articolo 17;
(j)l'accesso a servizi di consulenza e programmi di formazione adattati alle esigenze dei giovani agricoltori, a norma dell'articolo 20.
2.Nella progettazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri integrano collegamenti e sinergie con altre misure stabilite nei rispettivi piani NRP, in particolare per quanto riguarda le misure che agevolano la successione intergenerazionale e il ricambio generazionale, gli investimenti per l'avvio di nuove imprese rurali o l'accesso agli strumenti finanziari e il loro utilizzo.
3.Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono un punto di accesso unico per i giovani agricoltori che può fornire, tra l'altro, informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure, e facilitare l'ingresso e l'insediamento nel settore agricolo, compresa la presentazione delle domande di finanziamento e l'orientamento.
Articolo 17
Servizi di sostituzione nell'azienda agricola
1.Gli Stati membri possono fornire sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.
2.Tale sostegno è limitato all'avvio di servizi di sostituzione nell'azienda agricola e ai costi salariali dei lavoratori che sostituiscono il conduttore dell'azienda per un periodo di tempo limitato.
Articolo 18
LEADER
1.Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.
2.Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER almeno nelle zone rurali con svantaggi specifici secondo la definizione degli Stati membri nei piani NRP.
3.Gli Stati membri forniscono sostegno attraverso LEADER ai progetti attuati da gruppi di azione locale che riguardano start-up, la capacità di apportare un valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione.
4.Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.
Articolo 19
Sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura e nelle zone rurali
1.Gli Stati membri forniscono sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura e nelle zone rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli Stati membri sostengono:
(a)la preparazione e l'attuazione dei progetti dei gruppi operativi PEI-AGRI e le azioni volte a garantire una più ampia diffusione dei risultati dei progetti;
(b)le azioni volte a promuovere l'innovazione, la formazione e la consulenza, lo sviluppo delle competenze, i servizi di consulenza e altre forme di condivisione delle conoscenze e diffusione delle informazioni.
Il sostegno ai servizi di consulenza è concesso soltanto per i servizi di consulenza conformi all'articolo 20, paragrafo 3.
2.L'obiettivo del PEI-AGRI è accelerare lo sviluppo e l'uso delle innovazioni migliorando lo scambio di conoscenze e promuovendo le sinergie tra le politiche, gli attori e gli strumenti nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura e nelle zone rurali. I risultati dell'attività del PEI-AGRI devono essere diffusi e moltiplicati attraverso il sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation System, AKIS).
Il PEI-AGRI:
(a)sostiene i progetti di cooperazione per l'innovazione attraverso gruppi operativi basati sul "modello interattivo di innovazione" di cui al paragrafo 4;
(b)collega la ricerca e le pratiche agricole e forestali e informa la comunità scientifica delle esigenze legate a tali pratiche;
(c)collega gli attori e i progetti nel settore dell'innovazione, in particolare attraverso le reti nazionali e unionali della PAC;
(d)promuove l'uso di soluzioni innovative attraverso la diffusione di informazioni e conoscenze, compresi gli scambi tra agricoltori.
3.I progetti attuati dai gruppi operativi PEI-AGRI si basano sul "modello interattivo di innovazione" che rispetta i principi seguenti:
(a)lo sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze specifiche degli agricoltori, dei silvicoltori e degli attori rurali;
(b)l'incontro di partner con conoscenze complementari come il mondo accademico, i ricercatori e la comunità agricola e, se del caso, gli attori della filiera alimentare, garantendo la loro partecipazione attiva ai progetti;
(c)i progetti sono creati e decisi congiuntamente dagli attori coinvolti e attuati in modo consultivo, in particolare garantendo il potenziale di espansione.
Gli Stati membri provvedono affinché i principali risultati dei progetti di cui al presente paragrafo siano diffusi attraverso canali orientati alla pratica, comprese le reti nazionali e unionali della PAC. Le informazioni diffuse comprendono gli obiettivi dei progetti, i partner partecipanti, le principali aree tematiche affrontate, l'ubicazione geografica del progetto, il bilancio totale e l'esito finale del progetto, con particolare attenzione alle soluzioni pratiche innovative sviluppate.
4.Gli Stati membri possono concedere un sostegno ai progetti dei gruppi operativi PEI-AGRI alle condizioni seguenti:
(a)il sostegno può essere concesso solo sulla base di un piano di progetto approvato fondato sui principi di cui al paragrafo 3;
(b)il gruppo operativo che attua il progetto coinvolge almeno due attori diversi e contribuisce a uno o più obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].
Gli Stati membri stabiliscono criteri oggettivi e requisiti trasparenti per il contenuto, la durata, la presentazione e l'approvazione dei piani di progetto che devono essere elaborati dai gruppi operativi PEI-AGRI.
5.Gli Stati membri non forniscono un sostegno ai sensi del presente articolo alla condivisione delle conoscenze e all'innovazione che coinvolgono unicamente organismi di ricerca.
Articolo 20
Sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo e servizi di consulenza aziendale
1.Ciascuno Stato membro garantisce che gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso all'innovazione e che le nuove conoscenze li raggiungano in modo tempestivo ed efficace, consentendo loro di applicare efficacemente soluzioni innovative e sostenibili e di beneficiare di conoscenze aggiornate nel settore agricolo.
2.Per soddisfare il requisito di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro stabilisce nel piano NRP il modo in cui le innovazioni e le conoscenze aggiornate raggiungono gli agricoltori, in particolare attraverso l'AKIS. L'AKIS contiene:
(a)le modalità per garantire flussi di conoscenze e sinergie efficaci tra i consulenti, i ricercatori, i professionisti, le reti nazionali della PAC e gli altri portatori di interessi;
(b)le azioni volte a migliorare l'accesso degli agricoltori e dei silvicoltori a una consulenza imparziale e qualificata;
(c)il sostegno all'innovazione nell'ambito dei servizi di consulenza aziendale, in particolare il sostegno ai gruppi operativi PEI-AGRI di cui all'articolo 19, anche per l'utilizzo del "modello interattivo di innovazione" di cui all'articolo 19, paragrafo 4;
(d)un piano per migliorare la diffusione e la dimostrazione dei risultati della ricerca e di soluzioni innovative e sostenibili per gli agricoltori, i silvicoltori e gli altri utilizzatori finali su larga scala;
(e)gli interventi definiti nel piano NRP a sostegno dell'attività dell'AKIS, in particolare quelli di cui all'articolo 19, e la loro complementarità e coerenza con le iniziative nazionali pertinenti e le altre misure pertinenti stabilite nel piano NRP;
(f)un sistema per la prestazione di servizi di consulenza aziendale, istituito a norma del paragrafo 3.
3.Nell'ambito dell'AKIS gli Stati membri descrivono, nei piani NRP, e attuano un sistema per la prestazione di servizi di consulenza aziendale da istituire per sostenere l'accesso alle conoscenze, una più ampia diffusione delle innovazioni e il loro utilizzo. I servizi di consulenza aziendale contemplano tutti gli elementi seguenti:
(a)la consulenza agli agricoltori e ai silvicoltori sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste adattata ai tipi di aziende agricole e ai diversi sistemi di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani NRP, compresi la gestione responsabile delle aziende agricole, la creazione e il trasferimento di aziende agricole e l'avvio di nuove aziende agricole; la gestione delle imprese, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei servizi pertinenti; e l'uso delle innovazioni, delle soluzioni basate sui dati e degli strumenti digitali;
(b)la consulenza mirata per i giovani agricoltori, in particolare per quanto riguarda la gestione aziendale, l'accesso ai finanziamenti, al sostegno pubblico, alla conoscenza e all'innovazione.
4.Gli Stati membri provvedono affinché gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso diretto ai consulenti, ad esempio mettendo a disposizione le relative banche dati pubbliche. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza fornita agli agricoltori e ai silvicoltori sia imparziale e che i consulenti siano qualificati ed esenti da conflitti di interesse.
Articolo 21
Autorità responsabile della governance dei dati nell'ambito della PAC
1.Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità responsabile dell'adozione o del coordinamento delle azioni volte a conseguire e mantenere l'interoperabilità nazionale e transfrontaliera tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, l'amministrazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC a beneficio degli agricoltori e degli altri beneficiari della PAC. Ai fini del presente articolo per interoperabilità si intende la capacità dei sistemi di informazione di interagire tra loro condividendo dati mediante comunicazioni elettroniche.
2.L'autorità designata svolge in particolare i compiti seguenti:
(a)elabora e presenta alla Commissione una tabella di marcia a livello di Stato membro per conseguire e mantenere l'interoperabilità (di seguito la "tabella di marcia") e dare seguito alle osservazioni della Commissione sulla tabella di marcia;
(b)coordina l'attuazione o, secondo quanto deciso dallo Stato membro, attua la tabella di marcia in modo efficiente, efficace e tempestivo.
Gli Stati membri notificano alla Commissione la designazione dell'autorità al più tardi entro il [OPOCE: entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].
3.La tabella di marcia di cui al paragrafo 2 riguarda:
(a)l'individuazione delle esigenze per conseguire e mantenere l'interoperabilità di cui al paragrafo 1 e la progettazione delle misure per affrontarle, nonché il calendario con i target intermedi e finali per la loro attuazione;
(b)l'individuazione di possibili sinergie con altre iniziative nazionali e dell'Unione in materia di interoperabilità.
Nella misura del possibile, gli Stati membri basano la propria valutazione delle esigenze e la progettazione delle misure sul principio secondo cui i dati sono raccolti una sola volta e riutilizzati.
Per gli elementi di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro prende in considerazione in particolare la necessità di istituire un quadro unico in materia di identità digitale e l'allineamento al regolamento (UE) n. 910/2014, anche per quanto riguarda il portafoglio europeo di identità digitale per le persone fisiche e giuridiche.
4.Entro il 16 dicembre di ogni anno civile gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione della tabella di marcia, che valuta i progressi compiuti nell'attuazione delle fasi e delle misure e il calendario stabilito nella tabella di marcia.
Se necessario, gli Stati membri presentano alla Commissione le modifiche delle tabelle di marcia unitamente alle relazioni annuali.
Gli Stati membri presentano la prima relazione annuale alla Commissione entro il 16 dicembre 2029.
5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23, che sono necessari per garantire che l'interoperabilità e lo scambio continuo di dati tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC siano attuati in modo efficiente, coerente, efficace e tempestivo, integrando il presente articolo con norme nei casi in cui l'attuazione della tabella di marcia di cui al paragrafo 2 lo richieda, e con norme sulle misure di interoperabilità di cui al paragrafo 3, lettera b).
6.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:
(a)la forma e il contenuto della tabella di marcia e della relazione annuale;
(b)le modalità con cui le tabelle di marcia e le relazioni annuali sono trasmesse o messe a disposizione della Commissione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.
Articolo 22
Misure necessarie per risolvere problemi specifici
1.Al fine di risolvere problemi specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento nella misura e per il periodo strettamente necessari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
2.Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, e al fine di risolvere i problemi specifici di cui al paragrafo 1 assicurando al contempo la continuità degli interventi della PAC stabiliti nel piano NRP in caso di circostanze straordinarie, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3.
3.Le misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se, trascorso tale periodo, i problemi specifici di cui a detti paragrafi persistono, la Commissione può, ai fini di una soluzione permanente, presentare un'adeguata proposta legislativa.
4.La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure adottate a norma del paragrafo 1 o 2 entro due giorni lavorativi dalla loro adozione.
Articolo 23
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 21, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da [OPOCE: data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.La delega di potere di cui all'articolo 21, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 24
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per la politica agricola comune". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha il compito di formulare pareri su qualsiasi atto di esecuzione adottato a norma del presente regolamento.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
Articolo 25
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal [OPOCE: data di applicazione del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo di partenariato nazionale e regionale per il periodo 2028-2034].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente