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Document 52025PC0541

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti per il periodo dal 2028 al 2034

COM/2025/541 final

Bruxelles, 16.7.2025

COM(2025) 541 final

2025/0541(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti per il periodo dal 2028 al 2034


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi

Gli orientamenti politici della Commissione per il periodo 2024-2029 sottolineano la necessità di garantire uno spazio Schengen completo e pienamente funzionante senza controlli alle frontiere interne rendendo le frontiere esterne più sicure, dando priorità alla sicurezza, alla gestione della migrazione e all'efficienza. La gestione europea integrata delle frontiere si pone al centro di tali sforzi, garantendo la coerenza tra settori strategici interconnessi, tra cui frontiere, rimpatri e sorveglianza, nonché tra Frontex e le autorità nazionali competenti per la gestione delle frontiere esterne dell'UE. In termini di attuazione, il quadro di governance Schengen, sostenuto dalle valutazioni Schengen, fornisce un orientamento politico e strategico per lo sviluppo dello spazio Schengen, garantendo l'attuazione di iniziative chiave, quali l'interoperabilità dei sistemi informatici, e delle norme pertinenti, nonché l'individuazione e la correzione delle carenze sistematiche. In tal modo si dovrebbe promuovere un forte senso di responsabilità condivisa e fiducia reciproca tra gli Stati membri e i paesi associati Schengen.

Il contesto geopolitico dell'Europa è notevolmente cambiato, il che ha inciso profondamente sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione. L'ascesa delle minacce ibride e di altre minacce alla sicurezza, compreso l'uso della migrazione come arma, rende ancora più urgente la protezione delle frontiere esterne. Nel frattempo, la migrazione irregolare continua a rappresentare un fattore di rilievo, da cui emerge la necessità di garantire una cooperazione efficace con i paesi terzi unitamente a partenariati globali con i paesi di origine e di transito sostenuti mediante il regolamento (UE) [...] [Europa globale]. Il traffico di migranti rappresenta un'attività redditizia per le reti criminali e i trafficanti utilizzano rotte terrestri, marittime e aeree per facilitare la migrazione irregolare sia verso l'Unione europea che al suo interno. È associato sempre più spesso a gravi violazioni dei diritti umani e decessi, in particolare quando avviene per via marittima. La morte di migranti per opera dei trafficanti nel Mar Mediterraneo sottolinea la pressante necessità di contrastare il traffico di migranti, utilizzando tutti gli strumenti legali, operativi e amministrativi disponibili.

Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace a questi cambiamenti e ricevere il sostegno dell'Unione a tal fine.

È essenziale garantire lo sviluppo, il funzionamento sicuro e la manutenzione di sistemi informatici su larga scala a norma del diritto dell'Unione nel settore della gestione delle frontiere, segnatamente il sistema d'informazione Schengen (SIS), il sistema di informazione visti (VIS), Eurodac, il sistema di ingressi/uscite (EES) e il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compresa la loro interoperabilità, e l'infrastruttura di comunicazione. Lo strumento dovrebbe inoltre contribuire ad azioni volte a migliorare la qualità dei dati e la fornitura di informazioni.

Gli Stati membri dovrebbero altresì disporre del sostegno dell'Unione per stabilire le competenze e la capacità operativa necessarie per attuare gli elementi pertinenti del patto sulla migrazione e l'asilo, segnatamente il regolamento (UE) 2024/1356 1 ("regolamento sugli accertamenti"), che contribuisce a una gestione efficiente delle frontiere.

I cittadini, sia dell'Unione che di paesi terzi, che attraversano le frontiere esterne dell'UE sono soggetti a verifiche sistematiche. Considerati i quasi 600 milioni di attraversamenti registrati solo nel 2023, numero che secondo le previsioni continuerà ad aumentare nei prossimi anni, è evidente la necessità di effettuare le verifiche in modo rapido ed efficiente, con l'ausilio di sistemi informatici, mantenendo nel contempo un elevato livello di sicurezza e garantendo che ogni viaggiatore sia controllato.

Gli Stati membri dovrebbero operare in stretta cooperazione con le pertinenti agenzie dell'UE, tra cui Frontex ed eu-LISA, che dovrebbero fornire le competenze tecniche e i mezzi tecnologici necessari per la sorveglianza e la conoscenza situazionale. In termini più ampi, gli organi e organismi competenti dell'Unione dovrebbero essere coinvolti dalla Commissione nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità da essa concordate.

Una politica forte dell'UE in materia di visti è inoltre fondamentale per migliorare la sicurezza delle frontiere e gestire la migrazione. Il sostegno dell'Unione dovrebbe aiutare in particolare gli Stati membri a migliorare l'efficienza del trattamento dei visti e a prevenire gli utilizzi abusivi del regime dei visti dell'Unione. È necessario il sostegno dell'Unione per quanto riguarda la digitalizzazione del trattamento dei visti e il miglioramento della copertura dei servizi consolari in tutto il mondo e del servizio fornito ai richiedenti.

La proposta mira ad affrontare la necessità di una maggiore flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione, anche per quanto riguarda un orientamento più marcato verso i risultati, e di una maggiore semplificazione per tutti gli attori coinvolti nella sua attuazione. A tal fine si applica una rigorosa complementarità con la proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, che introduce nuovi meccanismi per l'assegnazione dei finanziamenti in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta. Poiché le sfide nel settore della gestione delle frontiere e della migrazione sono in continua evoluzione, è altresì necessario rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell'Unione, affrontare le carenze individuate attraverso le valutazioni Schengen e la valutazione delle vulnerabilità da parte di Frontex e orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, in particolare attraverso uno strumento dell'UE che offra flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione.

La presente proposta, unitamente alla proposta di regolamento che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione e alla proposta di regolamento che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna, fornisce il quadro giuridico specifico per l'azione dell'Unione nei settori della gestione europea integrata delle frontiere esterne, del buon funzionamento dello spazio Schengen e della politica europea in materia di visti, della gestione efficiente dei flussi migratori e della sicurezza interna. Questi tre regolamenti si integrano a vicenda e integrano il regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, attraverso il quale saranno attuati, contribuendo ai relativi obiettivi.

La proposta di regolamento si basa sul regolamento (UE) 2021/1148 2 , tenendo conto nel contempo dei nuovi sviluppi politici e della necessità di fornire una risposta flessibile alle sfide mutevoli riguardanti la gestione europea integrata delle frontiere, compreso il buon funzionamento dello spazio Schengen, e la politica dell'UE in materia di visti.

Coerenza con le disposizioni vigenti

Il sostegno dell'Unione per la gestione europea integrata delle frontiere e la politica europea in materia di visti sarà rigorosamente complementare alle altre politiche nell'ambito dei piani di partenariato nazionale e regionale, promuovendo in tal modo sinergie tra tali politiche. Occorre altresì ricercare sinergie e complementarità in particolare con l'acquis di Schengen e il pacchetto legislativo alla base del patto sulla migrazione e l'asilo entrato in vigore l'11 giugno 2024. Tuttavia per intensificare la politica dell'UE in materia di gestione europea integrata delle frontiere e la politica dell'UE in materia di visti è necessario ricorrere all'intera gamma degli strumenti disponibili, comprese le attività delle pertinenti agenzie decentrate dell'Unione.

Le sei agenzie decentrate per gli affari interni (Frontex, Europol, EUAA, eu-LISA, EUDA e Cepol) svolgono un ruolo importante e crescente nell'attuazione delle politiche in materia di affari interni. È essenziale garantire coerenza tra le strategie politiche definite a livello dell'UE e le attività operative delle agenzie decentrate, massimizzando in tal modo anche il contributo agli obiettivi strategici dell'UE proveniente dai finanziamenti dell'UE forniti alle agenzie decentrate. Il ruolo operativo delle agenzie decentrate potrebbe richiedere un ulteriore rafforzamento, accompagnato da un corrispondente aumento dei finanziamenti.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La gestione europea integrata delle frontiere e la politica dei visti si basano sulle sinergie e sulla coerenza con le pertinenti politiche dell'UE, quali l'asilo e la migrazione, la sicurezza interna e le politiche esterne dell'Unione a sostegno dei paesi terzi, in particolare a norma del regolamento (UE) [...] [Europa globale], riguardanti un'ampia gamma di settori che presentano importanti legami con le politiche interne, comprese le politiche in materia di visti e di gestione delle frontiere. In particolare, è importante garantire una maggiore coerenza con il sostegno dell'Unione alla cooperazione in materia di gestione delle frontiere con i paesi partner nell'ambito di Europa globale, al fine di contribuire a un approccio coordinato, olistico e strutturato che massimizzi le sinergie e applichi il necessario effetto leva. In tale contesto, risulta particolarmente importante il sostegno alla cooperazione transfrontaliera nell'ambito di Europa globale al fine di rafforzare la gestione delle frontiere e proseguire gli sforzi volti a prevenire la migrazione irregolare.

Al fine di sostenere l'agenda per la competitività, dovrebbero essere presi in considerazione anche investimenti basati su metodi innovativi o nuove tecnologie, comprese misure volte a testare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall'Unione.

Geometria variabile

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Di conseguenza l'applicazione del regolamento alla Danimarca e all'Irlanda è soggetta alle disposizioni speciali di cui al protocollo n. 19 e al protocollo n. 22 allegati al TUE e al TFUE.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22, il regolamento non è vincolante né applicabile in Danimarca. Tuttavia, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22, la Danimarca decide se recepire misure volte a sviluppare l'acquis di Schengen ed essere vincolata da tali misure. Se decide in tal senso, la misura creerà un obbligo a norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri.

A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 19, l'Irlanda può, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni dell'acquis di Schengen. Sebbene l'Irlanda partecipi ad alcune parti dell'acquis di Schengen, il presente regolamento non riguarda le parti dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda partecipa. In quanto misura che costituisce lo sviluppo dell'acquis di Schengen, il regolamento deve essere notificato a quattro paesi (Islanda, Regno di Norvegia, Confederazione svizzera e Principato del Liechtenstein) che non sono Stati membri dell'Unione, ma che partecipano allo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne sulla base di accordi di associazione conclusi con l'Unione. Una volta ricevuta la notifica, i quattro paesi associati Schengen saranno tenuti a confermare che accettano il contenuto del regolamento e ad attuarlo nel diritto nazionale. Di conseguenza le misure proposte si applicheranno anche a questi quattro paesi.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea recita quanto segue: "[l]'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima". La base giuridica della presente proposta è costituita dalle disposizioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 79, paragrafo 2, lettere c) e d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti con l'azione individuale degli Stati membri poiché le sfide sono di natura transfrontaliera e non sono limitate a singoli Stati membri o a un sottoinsieme di Stati membri. Il sostegno dell'Unione crea valore aggiunto promuovendo un approccio comune tra gli Stati membri nell'attuazione dell'acquis e delle norme dell'UE nonché favorendo la collaborazione tra gli Stati membri su questioni transnazionali.

Proporzionalità

La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi citati nella sezione 1. Essa rientra nell'ambito di intervento all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, quale definito nella parte terza, titolo V, TFUE. Gli obiettivi e il corrispondente sostegno dell'Unione sono proporzionati a quanto lo strumento intende conseguire.

Scelta dell'atto giuridico

Lo strumento più appropriato per attuare la presente proposta è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per la gestione delle frontiere per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034 e che integra la proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

I risultati preliminari della valutazione ex post in corso del Fondo Sicurezza interna –Frontiere e visti (ISF-BV) per il periodo di programmazione 2014-2020 confermano che l'ISF-BV è stato efficace nel sostenere gli Stati membri nel conseguimento dei loro obiettivi nei settori della politica dei visti e della gestione delle frontiere esterne. L'introduzione di una programmazione pluriennale e di norme nazionali in materia di ammissibilità ha contribuito a ridurre gli oneri amministrativi. Laddove applicate, le opzioni semplificate in materia di costi hanno consentito di ridurre gli oneri amministrativi, ma la loro adozione non è stata diffusa. L'ISF-BV ha dimostrato diversi livelli di efficacia in termini di costi e di efficienza. L'ISF-BV è risultato coerente nell'ambito delle componenti del Fondo e di altri fondi dell'UE, ma la coerenza con Orizzonte Europa e tra i programmi nazionali e le azioni dell'Unione potrebbe essere ulteriormente rafforzata. L'ISF-BV ha contribuito in modo significativo al valore aggiunto dell'UE. Nella valutazione ex post si conclude in via preliminare che la semplificazione degli obblighi di comunicazione e delle procedure amministrative, senza ridurre la qualità e le informazioni quantitative necessarie per il monitoraggio dell'attuazione, può migliorare notevolmente l'efficienza. Tale approccio dovrebbe ridurre al minimo gli oneri amministrativi e consentire ai portatori di interessi di concentrarsi sul conseguimento di risultati piuttosto che sulla gestione dei processi burocratici.

I risultati preliminari della valutazione intermedia dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) per il periodo di programmazione 2021-2027 confermano che il quadro di monitoraggio e valutazione per il BMVI è notevolmente migliorato rispetto al periodo 2014-2020. Gli Stati membri e i beneficiari hanno espresso preoccupazioni in merito agli oneri amministrativi. Finora le autorità di gestione sono ricorse in misura limitata alle opzioni semplificate in materia di costi e ai finanziamenti non collegati ai costi, che potrebbero ridurre gli oneri amministrativi. I programmi degli Stati membri e i programmi di lavoro della Commissione per lo strumento tematico sono stati coerenti con altri strumenti di finanziamento nazionali e dell'UE. Tuttavia si sarebbe potuta rafforzare ulteriormente la coerenza tra le azioni dell'Unione e i programmi degli Stati membri, nonché con Orizzonte Europa per aumentare l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative. Infine, il BMVI ha promosso la cooperazione, garantisce il rispetto delle norme dell'UE e ha rafforzato il quadro dell'UE in materia di gestione collettiva delle frontiere e di politica dei visti. I portatori di interessi hanno particolarmente apprezzato azioni specifiche per la loro flessibilità e per la messa a disposizione di finanziamenti supplementari ad hoc per determinate priorità. Nella valutazione intermedia si sottolinea inoltre l'importanza di semplificare ulteriormente l'erogazione dei finanziamenti e di spiegare meglio alle autorità di gestione in che modo il quadro sulla performance può contribuire alla gestione efficiente dei programmi, al di là delle relazioni puramente formali richieste dal regolamento.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha coinvolto attivamente i portatori di interessi nel processo relativo all'iniziativa, in particolare attraverso eventi dedicati e attività di consultazione pubblica, come specificato nel capitolo corrispondente della relazione della proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

Perizie esterne

Le informazioni sul ricorso da parte della Commissione a perizie esterne sono fornite nel capitolo corrispondente della relazione della proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

Valutazione d'impatto

Le informazioni sulla valutazione d'impatto della Commissione sono fornite nel capitolo corrispondente della relazione della proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

Semplificazione

L'iniziativa dovrebbe contribuire a una riduzione significativa degli oneri e dei costi amministrativi, nonché a una maggiore efficienza nell'attuazione del sostegno dell'Unione; si veda anche il capitolo corrispondente della relazione della proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

Diritti fondamentali

Il sostegno dell'Unione sarà attuato nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092; si veda anche la sezione corrispondente della relazione che accompagna la proposta della Commissione di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione degli obiettivi nell'ambito del sostegno dell'Unione è fissata a 15 396 750 000 EUR a prezzi correnti per il periodo dal 2028 al 2034. È attuata nel rispetto delle norme orizzontali per i piani di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il sostegno dell'Unione nell'ambito della presente proposta sarà attuato in gestione concorrente dagli Stati membri e in gestione diretta e indiretta dalla Commissione. L'attuazione del sostegno dell'Unione sarà monitorata attraverso il quadro sulla performance applicabile al quadro finanziario pluriennale 2028-2034, definito nella proposta di regolamento (UE) [...] che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 della proposta di regolamento definisce l'ambito di applicazione del sostegno dell'Unione per la gestione integrata delle frontiere dell'UE e la politica dell'UE in materia di visti per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. A tal fine, l'articolo 2 contiene definizioni essenziali e all'articolo 3 sono stabiliti gli obiettivi, coerentemente con il sostegno dell'Unione che sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

All'articolo 4 della proposta sono stabilite disposizioni per il finanziamento del sostegno dell'Unione, all'articolo 5 disposizioni per i paesi associati Schengen e all'articolo 6 disposizioni per l'attuazione del regime di transito speciale in Lituania.

Il regolamento proposto stabilisce inoltre all'articolo 7 le norme per il trattamento di bilancio delle risorse per le spese di funzionamento del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi a norma del regolamento (UE) 2018/1240, e all'articolo 8 le norme per il trattamento di bilancio dei contributi finanziari degli Stati membri ai fini della riserva annuale di solidarietà istituita dal regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 3 .

L'articolo 9 contiene disposizioni transitorie. La data di entrata in vigore del regolamento proposto è definita all'articolo 10, che stabilisce che il regolamento sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati a decorrere dal 1º gennaio 2028.



2025/0541 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti per il periodo dal 2028 al 2034

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere c) e d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 4 ,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 5 ,

considerando quanto segue:

(1)L'Unione dovrebbe conseguire il suo obiettivo di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sostenendo lo sviluppo della sua politica comune in materia di controllo delle frontiere esterne, compresa la politica comune dei visti di cui all'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), TFUE.

(2)Affinché lo spazio Schengen senza frontiere interne funzioni in modo efficace ed efficiente, sono di fondamentale importanza un solido quadro di governance, un'efficace gestione europea integrata delle frontiere, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 , e la politica dei visti dell'UE, che garantiscano l'integrità e la resilienza dello spazio Schengen.

(3)L'Unione dovrebbe pertanto sostenere l'impegno profuso dagli Stati membri per proteggere le sue frontiere esterne, riducendo gli attraversamenti illegali delle frontiere e i movimenti non autorizzati tra gli Stati membri, modernizzando il trattamento dei visti e migliorandone l'efficienza complessiva e prevenendo gli abusi del regime dei visti dell'Unione. Tale sostegno dell'Unione dovrebbe essere fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

(4)L'Unione dovrebbe inoltre sostenere l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo efficaci del quadro Schengen a livello europeo e nazionale, rafforzando fra l'altro la governance Schengen nazionale, comprese le strutture di coordinamento efficaci e i processi strategici che sono essenziali per il buon funzionamento dello spazio Schengen.

(5)Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per il buon funzionamento dello spazio Schengen senza controllo alle frontiere interne, in particolare per la gestione europea integrata delle frontiere, compreso il sostegno al funzionamento dello spazio Schengen, e per la politica europea dei visti ("sostegno dell'Unione"). Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ogni obiettivo stabilito dal presente regolamento.

(6)Conformemente all'atto di adesione della Lituania all'UE, il regolamento risponde anche alla necessità di assistere la Lituania nella gestione del transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa.

(7)Gli importi da assegnare per Stato membro dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione secondo la metodologia di assegnazione di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, mediante un'unica decisione di esecuzione. Tale decisione dovrebbe di norma riguardare anche gli importi di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione e al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna.

(8)Il sostegno dell'Unione dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti dei periodi di programmazione precedenti: i) il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 istituito dalla decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 7 ; ii) lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 ; e iii) lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo 2021-2027 istituito dal regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 .

(9)Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, in particolare per lottare contro la migrazione irregolare, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione irregolare, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma 10 , allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate, specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi. A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali.

(10)Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, olistico e strutturato in materia di migrazione, massimizzando le sinergie e rafforzando l'effetto leva. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.

(11)L'Europa deve proteggere i propri interessi in materia di sicurezza da fornitori che potrebbero rappresentare un rischio persistente per la sicurezza a causa delle potenziali ingerenze da parte di paesi terzi e delle loro pratiche nel campo della cibersicurezza. Occorre quindi ridurre il rischio di una persistente dipendenza da fornitori ad alto rischio nel mercato interno, in quanto potrebbero avere ripercussioni gravi sulla sicurezza degli utenti, delle imprese e delle autorità in tutta l'UE e sulle infrastrutture critiche dell'UE in termini di integrità dei dati e dei servizi, come pure di disponibilità dei servizi. Tale esclusione dovrebbe basarsi su una valutazione proporzionata del rischio e sulle corrispondenti misure di attenuazione, quali definite nelle politiche e normative dell'Unione.

(12)Poiché le sfide nella gestione della migrazione e nella politica dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione ai cambiamenti di priorità nei settori della gestione delle frontiere esterne e della politica dei visti, compresi i cambiamenti dovuti a una maggiore pressione alle frontiere, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE istituito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.

(13)La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze e l'esperienza degli organi e degli organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'attuazione delle misure o nella risposta alle sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

(14)Il sostegno dell'Unione dovrebbe favorire misure legate al controllo delle frontiere esterne nel territorio dei paesi che applicano l'acquis di Schengen come parte dell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere, che rafforzino il funzionamento generale dello spazio Schengen. Al fine di specificare la natura e le modalità della partecipazione al sostegno dell'Unione dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, è opportuno concludere ulteriori accordi tra l'Unione e tali paesi in base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione tra tali paesi e l'Unione.

(15)Il sostegno dell'Unione dovrebbe continuare a contribuire all'attuazione, allo sviluppo e alla governance dello spazio Schengen per promuovere uno spazio senza controllo alle frontiere interne. Dovrebbe continuare a sostenere misure legate al controllo delle frontiere esterne nel territorio dei paesi che applicano l'acquis di Schengen come parte dell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere, che rafforzino il funzionamento generale dello spazio Schengen.

(16)Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire a modernizzare e migliorare l'efficienza del trattamento dei visti per quanto riguarda l'individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione irregolare, garantendo l'attuazione efficace del codice dei visti. In particolare, il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla digitalizzazione del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e consone alle esigenze dei richiedenti il visto, a beneficio sia di questi ultimi che dei consolati. Il sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre servire a migliorare il servizio prestato ai richiedenti il visto, anche grazie a una migliore copertura dei servizi consolari in tutto il mondo.

(17)Gli Stati membri possono basarsi sul principio di partenariato nell'attuazione del sostegno dell'Unione per garantire la continuità nell'approccio di governance.

(18)A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 , le spese di funzionamento del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) dovrebbero essere coperte dalle entrate generate dai diritti per l'autorizzazione ai viaggi. Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme volte a mettere a disposizione degli Stati membri la rispettiva quota di diritti ETIAS a copertura delle loro spese di funzionamento, comprese le modalità per i casi in cui le spese totali di funzionamento per un dato anno superino le entrate ETIAS disponibili. 

(19)Dato che gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie dovrebbero poter contare sul sostegno dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme volte a mettere a disposizione degli Stati membri beneficiari la rispettiva quota dei contributi finanziari inclusi nella riserva annuale di solidarietà istituita dal regolamento (UE) 2024/1351 12 .

(20)Tutte le azioni che beneficiano del sostegno dell'Unione in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere attuate nel rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'acquis dell'Unione e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.

(21)A norma del protocollo n. 5 dell'atto di adesione del 2003 sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa 13 , l'Unione assiste la Lituania nella gestione del transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa e, segnatamente, sostiene i costi supplementari connessi all'attuazione delle disposizioni specifiche dell'acquis concernenti detto transito. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le norme relative al sostegno finanziario per il regime di transito speciale di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio 14 .

(22)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 15 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio 16 .

(23)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 17 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio 18 .

(24)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 19 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio 20 .

(25)A norma degli articoli 12 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(26)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 21 ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica europea dei visti per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce al funzionamento dello spazio Schengen, alla gestione efficiente delle frontiere esterne e all'efficienza della politica dei visti, in particolare supportando l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo degli elementi pertinenti del patto sulla migrazione e l'asilo, e ad assicurare un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, preservando l'assenza di controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.

Tale sostegno dell'Unione è fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)"valico di frontiera": un valico di frontiera quale definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2016/399 22 ;

(2)"gestione europea integrata delle frontiere": la gestione europea integrata delle frontiere di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1896 23 ;

(3)"frontiere esterne": le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399 24 e le frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;

(4)"sezione di frontiera esterna": la sezione di frontiera esterna quale definita all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1896 25 ;

(5)"frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi":

a)il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l'acquis di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità del suo atto di adesione ma per il quale non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza ad applicare tale acquis in misura integrale;

b)il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l'acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza ad applicare tale acquis in misura integrale;

(6)"Stato membro beneficiario": uno Stato membro beneficiario quale definito all'articolo 2, punto 19), del regolamento (UE) 2024/1351;

(7)"Stato membro contributore": uno Stato membro contributore quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2024/1351;

(8)"contributi finanziari": i contributi finanziari di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351.

Articolo 3

Obiettivi del sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, la gestione europea integrata delle frontiere esterne e la politica comune dei visti

1.Per garantire una gestione europea integrata delle frontiere forte ed efficace alle frontiere esterne, uno spazio Schengen ben funzionante e una politica dei visti efficiente, il sostegno dell'Unione contribuisce a ciascuno degli obiettivi seguenti:

a)sostenere l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo efficaci del quadro Schengen e rafforzare la governance, l'integrità e la sicurezza dello spazio Schengen senza frontiere interne;

b)sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, anche tramite metodi innovativi e nuove tecnologie, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale, la criminalità transfrontaliera e la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare, e per contribuire all'effettività dei rimpatri;

c)sostenere la politica comune dei visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio tempestivo dei visti e facilitare i viaggi legittimi, prevenendo nel contempo i rischi in termini di migrazione e sicurezza e contribuendo alla sicurezza e al buon funzionamento dello spazio Schengen.

Il sostegno dell'Unione è attuato in modo pienamente coerente con gli obiettivi stabiliti nel regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

2.Il sostegno dell'Unione è attuato in conformità del pertinente acquis dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.

3.Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate.

Articolo 4

Finanziamento

1.La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 per il periodo dal 2028 al 2034 ammonta a 15 396 750 000 EUR a prezzi correnti. È attuata nel rispetto delle norme orizzontali per i piani di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza. 

2.La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire l'importo per Stato membro applicando la metodologia di assegnazione di cui all'allegato I, sezione B, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

3.Inoltre, gli stanziamenti di bilancio per gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, attuati tramite lo strumento dell'UE di cui al titolo IV del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, sono stabiliti nel quadro della procedura annuale di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE.

4.Per le misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, qualora la Commissione concluda che tali misure sono conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, e proponga una decisione di esecuzione del Consiglio che approva il piano di partenariato nazionale e regionale dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento, la Commissione presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio sull'approvazione di tali misure.

5.Nella proposta di decisione di esecuzione del Consiglio sulle misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, la Commissione stabilisce, per quanto riguarda tali obiettivi, gli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

6.Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 4, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione e unitamente alle decisioni di esecuzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, [proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio] del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

7.Si applica l'articolo 24 del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, relativo alla modifica dei piani, a condizione che la proposta della Commissione e la decisione di esecuzione del Consiglio che approvano le modifiche degli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, riguardino solo gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 5

Paesi associati Schengen

Conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono adottate intese per specificare la natura e le modalità della partecipazione al sostegno dell'Unione da parte dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. Non appena possibile dopo la notifica, da parte del paese interessato, della decisione di accettare il contenuto del sostegno dell'Unione e di dare attuazione ad esso nel proprio ordinamento giuridico interno, a norma del pertinente accordo di associazione, la Commissione presenta una raccomandazione al Consiglio per l'avvio di negoziati su tali accordi a norma dell'articolo 218, paragrafo 3, TFUE. Non appena ricevuta la raccomandazione, il Consiglio delibera senza ritardo per decidere di autorizzare l'avvio di tali negoziati. I contributi finanziari provenienti da tali paesi si aggiungono alle risorse complessive disponibili a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Sostegno per il regime di transito speciale

1.È assegnato un importo massimo di 450 000 000 EUR al piano di partenariato nazionale e regionale della Lituania a norma del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, al fine di fornire sostegno per il mancato guadagno dovuto al trattamento dei visti per soggiorni di breve durata e a fronte dei costi supplementari sostenuti per l'attuazione dei sistemi di documento di transito agevolato (FTD) e di documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) in conformità dei regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio modificati dal regolamento (UE) 2023/2667 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.Ai fini del paragrafo 1, il sostegno dell'Unione per il mancato guadagno si basa sul rilascio di FTD e FRTD. Il massimale del sostegno è fissato a 100 000 000 EUR.

3.Ai fini del paragrafo 1, il sostegno dell'Unione copre i costi supplementari stimati che risultano direttamente dalle disposizioni specifiche di attuazione del regime di transito speciale e che non sono generati dal rilascio di visti a norma del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 .

Il contributo massimo del bilancio dell'Unione è pari al 100 % dei costi totali stimati. Il massimale del sostegno è fissato a 350 000 000 EUR.

I costi supplementari stimati riguardano in particolare:

(a)investimenti infrastrutturali, mezzi di trasporto, sistemi e apparecchiature TIC necessari per il funzionamento del regime di transito speciale;

(b)formazione del personale addetto all'attuazione del regime di transito speciale;

(c)costi operativi supplementari, compresi i costi del personale necessario per l'attuazione del regime di transito speciale.

4.La Commissione e la Lituania riesaminano l'applicazione del presente articolo qualora subentrino circostanze impreviste tali da incidere sull'esistenza o sul funzionamento del regime di transito speciale.

5.Gli importi di cui ai paragrafi 2 e 3 sono assegnati al piano di partenariato nazionale e regionale della Lituania. Tali importi non sono usati per altre misure del piano, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica di tale piano a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

In seguito a una richiesta motivata da parte della Lituania, l'importo di cui al paragrafo 3 può essere riesaminato e, se necessario, adeguato prima dell'adozione dell'ultimo programma di lavoro di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza. Eventuali importi aggiuntivi saranno assegnati al piano di partenariato nazionale e regionale della Lituania conformemente all'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

Articolo 7

Risorse per le spese di funzionamento del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

1.Ciascuno Stato membro istituisce un sistema efficace e affidabile che garantisca che le spese di funzionamento da esso sostenute a norma dell'articolo 85, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1240 siano adeguatamente identificate e registrate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, e per la prima volta entro il 31 gennaio 2029, gli Stati membri comunicano alla Commissione le spese totali di funzionamento sostenute per l'anno precedente.

2.Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione stabilisce l'importo delle entrate generate dai diritti ETIAS da assegnare a norma dell'articolo 86, seconda frase, del regolamento (UE) 2018/1240 a copertura delle spese di funzionamento sostenute dagli Stati membri. La Commissione mette a disposizione di ciascuno Stato membro la rispettiva quota di tale importo.

3.Qualora l'importo totale delle spese di funzionamento comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 superi le entrate disponibili dell'ETIAS, o l'importo delle spese sostenute ai fini dell'adattamento e dell'automatizzazione delle verifiche di frontiera per attuare l'ETIAS superi i limiti di cui all'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, la Commissione calcola una riduzione pro rata di tali importi.

4.Qualora l'importo totale delle spese di funzionamento per un dato anno superi le entrate dell'ETIAS disponibili, la Commissione mette successivamente a disposizione degli Stati membri l'importo corrispondente al risultato della riduzione pro rata delle loro spese di funzionamento totali attingendo alle entrate generate dai diritti ETIAS.

Articolo 8

Contributi finanziari per la riserva annuale di solidarietà

La Commissione calcola e mette a disposizione di ciascuno Stato membro beneficiario la rispettiva quota dei contributi finanziari trasferiti dagli Stati membri contributori a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.

Articolo 9

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) 2021/1148, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj ).
(2)    Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
(3)    Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj ).
(4)    GU C, , pag. .
(5)    Posizione del Parlamento europeo del … e decisione del Consiglio del …
(6)    Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj ).
(7)    GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.
(8)    Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2014/515/oj ).
(9)    Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1148/oj ).
(10)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).
(11)    Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj ).
(12)    Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj ).
(13)    Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2003/act_1/pro_5/sign ).
(14)    Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2003/693/oj ).
(15)    GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(16)    Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj ).
(17)    GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(18)    Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj ).
(19)    GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2011/350/oj .
(20)    Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj ).
(21)    Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj ).
(22)    Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj ).
(23)    Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).
(24)    Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(25)    Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).
(26)    Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj )
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