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Document 52025PC0532

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio APE, di comitato degli alti funzionari e di comitato consultivo APE, istituiti dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE, della raccomandazione del comitato degli alti funzionari al Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE, della decisione del Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE e della decisione del comitato degli alti funzionari che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE

COM/2025/532 final

Bruxelles, 25.9.2025

COM(2025) 532 final

2025/0294(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio APE, di comitato degli alti funzionari e di comitato consultivo APE, istituiti dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE, della raccomandazione del comitato degli alti funzionari al Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE, della decisione del Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE e della decisione del comitato degli alti funzionari che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di tre organi dell'accordo di partenariato economico (APE) UE-Kenya, ossia il Consiglio APE, il comitato degli alti funzionari e il comitato consultivo APE, in riferimento alla prevista adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE, della raccomandazione del comitato degli alti funzionari al Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE, della decisione del Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE e della decisione del comitato degli alti funzionari che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE.

Contesto della proposta

1.1.L'accordo di partenariato economico UE-Kenya

Obiettivo dell'accordo di partenariato economico (APE) tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale (EAC), dall'altra ("accordo") è attuare bilateralmente l'APE UE-EAC, concluso nel 2014 e mai entrato in vigore in quanto non tutti gli Stati membri dell'EAC lo hanno firmato e ratificato. L'APE UE-Kenya prevede una liberalizzazione asimmetrica degli scambi di merci e disposizioni in materia di sviluppo sostenibile e cooperazione allo sviluppo. L'accordo è entrato in vigore il 1º luglio 2024.

1.2.Il Consiglio APE, il comitato degli alti funzionari e il comitato consultivo APE

L'articolo 104 dell'accordo ha istituito un Consiglio APE (il più alto organo) e l'articolo 105, paragrafo 3, dispone che le sue funzioni comprendono l'adozione del proprio regolamento interno. A norma dell'articolo 105, paragrafo 3, e dell'articolo 120 dell'accordo, il Consiglio APE adotta il regolamento interno per la risoluzione delle controversie e il codice di condotta per gli arbitri e i mediatori. I due atti sono stati adottati dal Consiglio il 6 maggio 2025.

Il comitato degli alti funzionari è istituito dall'articolo 106 dell'accordo per assistere il Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni, e l'articolo 107, paragrafo 3, stabilisce che le sue funzioni comprendono l'adozione del "proprio regolamento interno"; anche quest'ultimo è stato adottato dal Consiglio il 6 maggio 2025.

Il comitato consultivo APE è istituito dall'articolo 108 dell'accordo ed è incaricato di assistere il comitato degli alti funzionari nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti del settore privato, delle organizzazioni della società civile, compresi gli ambienti accademici, e delle parti economiche e sociali su tutte le questioni contemplate dall'accordo. A norma dell'articolo 108, paragrafo 2, dell'accordo, la partecipazione al comitato consultivo APE è decisa dal Consiglio APE, su raccomandazione del comitato degli alti funzionari, in modo da garantire un'ampia rappresentanza di tutte le parti interessate. A norma dell'articolo 108, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato consultivo APE "adotta il proprio regolamento interno [...] di concerto con il comitato degli alti funzionari".

1.3.Gli atti previsti del Consiglio APE, del comitato degli alti funzionari e del comitato consultivo APE

Il Consiglio APE, il comitato degli alti funzionari e il comitato consultivo APE saranno chiamati ad adottare le decisioni e la raccomandazione seguenti:

1.la raccomandazione del comitato degli alti funzionari al Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE;

2.la decisione del Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE;

3.la decisione del comitato degli alti funzionari che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE;

4.la decisione del comitato consultivo APE recante adozione del proprio regolamento interno.

2.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio APE, di comitato degli alti funzionari e di comitato consultivo APE, istituiti dall'accordo, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE, della raccomandazione del comitato degli alti funzionari al Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE, della decisione del Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE e della decisione del comitato degli alti funzionari che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE.

Le parti dell'accordo hanno discusso tale regolamento interno e i suddetti progetti di decisioni e di raccomandazione del Consiglio APE e del comitato degli alti funzionari e hanno convenuto che, fatte salve le procedure decisionali delle parti, essi dovrebbero essere adottati celermente per consentire un'agevole attuazione dell'accordo.

Il contenuto del regolamento interno accluso è simile a quello dei regolamenti interni di altri accordi di partenariato economico o di altri accordi commerciali. L'acclusa raccomandazione del comitato degli alti funzionari al Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE e la decisione del Consiglio APE al riguardo sono prescritte dall'articolo 108, paragrafo 2, dell'accordo. L'acclusa decisione del comitato degli alti funzionari che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE è prescritta dall'articolo 108, paragrafo 4, dell'accordo.

Il regolamento interno del comitato consultivo APE è essenziale per completare il quadro istituzionale dell'accordo e quindi per garantirne un'agevole attuazione. La decisione sulla partecipazione al comitato consultivo APE e la decisione che approva l'adozione del regolamento interno di tale comitato sono fondamentali per garantirne il funzionamento.

3.Base giuridica

3.1.Base giuridica procedurale

3.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 1 . Infine, la nozione di "atti che hanno effetti giuridici" comprende anche gli atti di natura organizzativa che influenzano il modo in cui le decisioni sono adottate all'interno dell'organo, ad esempio se un organo con poteri decisionali adotta o modifica il proprio regolamento interno.

3.1.2.Applicazione al caso concreto

Il Consiglio APE, il comitato degli alti funzionari e il comitato consultivo APE sono organi istituiti da un accordo, ossia dall'APE UE-Kenya.

I rispettivi progetti di atti che i tre comitati sono chiamati ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici in quanto atti di natura organizzativa che influenzano il modo in cui le decisioni sono adottate all'interno dei pertinenti organi. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 104, 105, 107 e 108 dell'accordo.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

3.2.Base giuridica sostanziale

3.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

3.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

3.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.Pubblicazione degli atti previsti

Gli atti del Consiglio APE, del comitato degli alti funzionari e del comitato consultivo APE adotteranno la raccomandazione del comitato degli alti funzionari e la decisione del Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE, la decisione che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE e il regolamento interno del comitato consultivo APE e devono pertanto essere pubblicati, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2025/0294 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio APE, di comitato degli alti funzionari e di comitato consultivo APE, istituiti dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE, della raccomandazione del comitato degli alti funzionari al Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE, della decisione del Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE e della decisione del comitato degli alti funzionari che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di partenariato economico (APE) tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra ("accordo") è entrato in vigore il 1º luglio 2024 2 .

(2)A norma rispettivamente degli articoli 104, 106 e 108 dell'accordo, il Consiglio APE, il comitato degli alti funzionari e il comitato consultivo APE sono stati istituiti alla data di entrata in vigore dell'accordo.

(3)A norma dell'articolo 108, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio APE deve decidere la partecipazione al comitato consultivo APE, su raccomandazione del comitato degli alti funzionari.

(4)A norma dell'articolo 108, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato degli alti funzionari deve approvare l'adozione del regolamento interno da parte del comitato consultivo APE.

(5)A norma dell'articolo 108, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato consultivo APE deve stabilire il proprio regolamento interno.

(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di questi tre comitati, poiché la decisione che stabilisce il regolamento interno del comitato consultivo APE, la raccomandazione del comitato degli alti funzionari al Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE, la decisione del Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE e la decisione del comitato degli alti funzionari che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE avranno effetti giuridici nell'Unione.

(7)La posizione dell'Unione in sede di questi tre comitati per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE, della raccomandazione del comitato degli alti funzionari al Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE, della decisione del Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE e della decisione del comitato degli alti funzionari che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE si dovrebbe basare sui rispettivi progetti di atti dei tre comitati acclusi alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato degli alti funzionari, istituito a norma dell'articolo 106 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, in riferimento alla raccomandazione al Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE si basa sul progetto di raccomandazione del comitato degli alti funzionari accluso alla presente decisione (allegato 1).

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio APE, istituito a norma dell'articolo 104 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, in riferimento alla decisione sulla partecipazione al comitato consultivo APE si basa sul progetto di decisione del Consiglio APE accluso alla presente decisione (allegato 2).

Articolo 3

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato degli alti funzionari, istituito a norma dell'articolo 106 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, in riferimento alla decisione che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE si basa sul progetto di decisione del comitato degli alti funzionari accluso alla presente decisione (allegato 3).

Articolo 4

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato consultivo APE, istituito a norma dell'articolo 108 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, in riferimento al regolamento interno di tale comitato si basa sul progetto di decisione del comitato consultivo APE accluso alla presente decisione (allegato 4).

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(2)    Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra (GU L 2024/1648, 1.7.2024).
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Bruxelles, 25.9.2025

COM(2025) 532 final

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio APE, di comitato degli alti funzionari e di comitato consultivo APE, istituiti dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE, della raccomandazione del comitato degli alti funzionari al Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE, della decisione del Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE e della decisione del comitato degli alti funzionari che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE


ALLEGATO 1

PROGETTO DI

RACCOMANDAZIONE N. …/2025

DEL COMITATO DEGLI ALTI FUNZIONARI ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO (APE) TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL KENYA, MEMBRO DELLA COMUNITÀ DELL'AFRICA ORIENTALE, DALL'ALTRA

del ...

relativa alla partecipazione al comitato consultivo APE

IL COMITATO DEGLI ALTI FUNZIONARI,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 108 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra ("accordo") ha istituito il comitato consultivo APE incaricato di assistere il comitato degli alti funzionari nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti del settore privato, delle organizzazioni della società civile, compresi gli ambienti accademici, e delle parti economiche e sociali su tutte le questioni contemplate dall'accordo.

(2)A norma dell'articolo 108, paragrafo 2, dell'accordo, "la partecipazione al comitato consultivo APE è decisa dal Consiglio APE, su raccomandazione del comitato degli alti funzionari, in modo da garantire un'ampia rappresentanza di tutte le parti interessate",

RACCOMANDA:

Articolo 1

Il comitato consultivo APE (di seguito "comitato") comprende i rappresentanti delle organizzazioni della società civile selezionati dal Consiglio APE conformemente all'articolo 2 della presente raccomandazione.

Articolo 2

1.Il comitato comprende membri dei gruppi consultivi interni istituiti da ciascuna delle parti.

2.Ciascuna parte propone rappresentanti delle organizzazioni della società civile in modo tale da garantire una rappresentanza adeguata ed equilibrata dei rispettivi gruppi consultivi interni.

3.Conformemente all'allegato V, articolo 15, dell'accordo, ciascuna parte provvede affinché vi sia una rappresentanza equilibrata di:

(a)organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare organizzazioni non governative;

(b)organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro;

(c)e sindacati che operano nei settori economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo.

4.I rappresentanti selezionati svolgono tale ruolo per la durata della loro partecipazione al rispettivo gruppo consultivo interno. Sono garantite competenze pertinenti e un'ampia rappresentanza settoriale.

5.Ai fini della presente raccomandazione, il termine "organizzazioni della società civile" include istituzioni, associazioni, fondazioni, gruppi di difesa e altre entità di natura non governativa senza scopo di lucro e in grado di fornire consulenza o informazioni specialistiche su questioni di pertinenza dell'accordo, nonché i rappresentanti degli ambienti accademici.

Articolo 3

1.Il Consiglio APE discute e approva sollecitamente l'elenco dei membri permanenti proposto rispettivamente dalla Repubblica del Kenya e dall'UE.

2.Se necessario il Consiglio APE può modificare o integrare l'elenco dei membri del comitato.

3.Eventuali vacanze nella composizione del comitato non ne invalidano la costituzione né pregiudicano il diritto di azione degli altri membri.

ALLEGATO 2

PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2025

DEL CONSIGLIO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO (APE) TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL KENYA, MEMBRO DELLA COMUNITÀ DELL'AFRICA ORIENTALE, DALL'ALTRA

del ...

relativa alla partecipazione al comitato consultivo APE

IL CONSIGLIO APE,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 108 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra ("accordo") ha istituito il comitato consultivo APE incaricato di assistere il comitato degli alti funzionari nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti del settore privato, delle organizzazioni della società civile, compresi gli ambienti accademici, e delle parti economiche e sociali su tutte le questioni contemplate dall'accordo.

(2)A norma dell'articolo 108, paragrafo 2, dell'accordo, "[l]a partecipazione al comitato consultivo APE è decisa dal Consiglio APE, su raccomandazione del comitato degli alti funzionari, in modo da garantire un'ampia rappresentanza di tutte le parti interessate".

(3)Tenendo conto della raccomandazione del comitato degli alti funzionari sulla partecipazione al comitato consultivo APE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il comitato consultivo APE (di seguito "comitato") comprende i rappresentanti delle organizzazioni della società civile selezionati dal Consiglio APE conformemente all'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

1.Il comitato comprende membri dei gruppi consultivi interni istituiti da ciascuna delle parti.

2.Ciascuna parte propone rappresentanti delle organizzazioni della società civile in modo tale da garantire una rappresentanza adeguata ed equilibrata dei rispettivi gruppi consultivi interni.

3.Conformemente all'articolo 108 dell'accordo, ciascuna parte provvede affinché vi sia una rappresentanza equilibrata di:

(a)organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare organizzazioni non governative;

(b)organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro;

(c)e sindacati che operano nei settori economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo.

4.I rappresentanti selezionati svolgono tale ruolo per la durata della loro partecipazione al rispettivo gruppo consultivo interno. Sono garantite competenze pertinenti e un'ampia rappresentanza settoriale.

5.Ai fini della presente decisione, il termine "organizzazioni della società civile" include istituzioni, associazioni, fondazioni, gruppi di difesa e altre entità di natura non governativa senza scopo di lucro e in grado di fornire consulenza o informazioni specialistiche su questioni di pertinenza dell'accordo, nonché i rappresentanti degli ambienti accademici.

Articolo 3

1.Il Consiglio APE discute e approva sollecitamente l'elenco dei membri permanenti proposto rispettivamente dalla Repubblica del Kenya e dall'UE.

2.Se necessario il Consiglio APE può modificare o integrare l'elenco dei membri del comitato.

3.Eventuali vacanze nella composizione del comitato non ne invalidano la costituzione né pregiudicano il diritto di azione degli altri membri.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

ALLEGATO 3

PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2025

DEL COMITATO DEGLI ALTI FUNZIONARI ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO (APE) TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL KENYA, MEMBRO DELLA COMUNITÀ DELL'AFRICA ORIENTALE, DALL'ALTRA

del ...

che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE

IL COMITATO DEGLI ALTI FUNZIONARI,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 108 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra ("accordo") ha istituito il comitato consultivo APE incaricato di assistere il comitato degli alti funzionari nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti del settore privato, delle organizzazioni della società civile, compresi gli ambienti accademici, e delle parti economiche e sociali su tutte le questioni contemplate dall'accordo.

(2)A norma dell'articolo 108, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato consultivo APE adotta il proprio regolamento interno di concerto con il comitato degli alti funzionari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il comitato degli alti funzionari previsto dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra ("accordo") approva l'adozione da parte del comitato consultivo APE del regolamento interno accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

ALLEGATO 4

PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2025

DEL COMITATO CONSULTIVO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO (APE) TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL KENYA, MEMBRO DELLA COMUNITÀ DELL'AFRICA ORIENTALE, DALL'ALTRA

del ...

relativa al proprio regolamento interno

IL COMITATO CONSULTIVO APE,

visto l'accordo di partenariato economico (APE) tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra 1 ("accordo") firmato a Nairobi il 18 dicembre 2023, in particolare l'articolo 108,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 108, paragrafo 1, dell'accordo, è istituito un comitato consultivo APE.

(2)A norma dell'articolo 108, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato consultivo APE deve stabilire il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento interno del comitato consultivo APE è stabilito come figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.



ALLEGATO

Regolamento interno del comitato consultivo APE

istituito dall'articolo 108 dell'accordo di partenariato economico (APE) tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra

Articolo 1

Ruolo del comitato consultivo APE

Il comitato istituito a norma dell'articolo 108 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra ("accordo") è responsabile di tutte le questioni di cui all'articolo 108, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 2

Composizione e presidenza

1.A norma dell'articolo 108, paragrafo 2, dell'accordo, la partecipazione al comitato consultivo APE è decisa dal Consiglio APE, su raccomandazione del comitato degli alti funzionari, in modo da garantire un'ampia rappresentanza di tutte le parti interessate.

2.Il comitato consultivo APE è copresieduto da rappresentanti della Commissione europea e della Repubblica del Kenya.

3.A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, rappresentanti delle parti partecipano alle riunioni del comitato consultivo APE.

4.Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i recapiti del funzionario incaricato di copresiedere il comitato consultivo APE per conto di detta parte. Si considera che tale alto funzionario abbia l'autorizzazione di rappresentare la parte fino alla data in cui essa notifica un nuovo copresidente all'altra parte.

Articolo 3

Segretariato

1.I funzionari del servizio responsabile del Commercio per ciascuna delle parti esercitano congiuntamente le funzioni di segretariato del comitato consultivo APE.

2.Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i recapiti del funzionario che è membro del segretariato del comitato consultivo APE per conto di detta parte. Si considera che tale funzionario continui a fungere da membro del segretariato per detta parte fino alla data in cui quest'ultima notifica un nuovo membro all'altra parte.

Articolo 4

Riunioni

1.Il comitato consultivo APE si riunisce una volta all'anno, a meno che i copresidenti non decidano diversamente.

2.Le riunioni si svolgono a una data e un'ora concordate, alternativamente a Bruxelles e a Nairobi, salvo diversa decisione dei copresidenti.

3.Le riunioni sono convocate dal copresidente della parte ospitante.

4.Una riunione può tenersi in presenza, mediante videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo concordato dalle parti.

Articolo 5

Delegazioni

Con ragionevole anticipo rispetto a una riunione, il funzionario che funge da segretario del comitato consultivo APE per una delle parti informa il funzionario che funge da segretario per l'altra parte in merito alla prevista composizione rispettivamente della delegazione dell'Unione europea e della delegazione della Repubblica del Kenya. Il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione sono specificati negli elenchi.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1.Almeno 21 giorni prima di una riunione, il membro del segretariato del comitato consultivo APE della parte ospitante trasmette all'altra parte una proposta di ordine del giorno provvisorio, specificando un termine entro il quale presentare osservazioni. Almeno 14 giorni prima della riunione, il segretariato del comitato consultivo APE redige l'ordine del giorno provvisorio tenendo conto delle osservazioni formulate.

2.Il comitato consultivo APE adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. Punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio possono essere iscritti all'ordine del giorno di comune accordo.

Articolo 7

Invito di esperti

I copresidenti del comitato consultivo APE possono, di comune accordo, invitare esperti (cioè funzionari non governativi) a partecipare alle riunioni del comitato consultivo APE per fornire informazioni su argomenti specifici e limitatamente alle parti della riunione in cui vengono discussi tali argomenti specifici.

Articolo 8

Verbali

1.Entro 15 giorni dalla fine di ciascuna riunione il funzionario che funge da membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale della riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale è trasmesso al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni.

2.Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno indicando, se del caso:

(a)tutta la documentazione presentata al comitato consultivo APE;

(b)qualsiasi dichiarazione che uno dei copresidenti del comitato consultivo APE abbia chiesto di inserire nel verbale; e

(c)le decisioni prese per adottare o modificare il regolamento interno, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni adottate su specifici punti.

3.Nell'allegato del verbale figura anche un elenco con i nomi, i titoli e le funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla riunione del comitato consultivo APE.

4.Il segretario adegua il progetto di verbale in base alle osservazioni ricevute e il progetto di verbale, così riveduto, è approvato dalle parti entro 30 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti. Dopo l'approvazione il segretariato prepara due originali del verbale e ne trasmette uno a ciascuna delle parti.

Articolo 9

Decisioni e raccomandazioni

1.Il comitato consultivo APE può adottare decisioni come previsto all'articolo 108, paragrafo 4, dell'accordo e raccomandazioni come previsto all'articolo 108. Il comitato consultivo APE adotta decisioni e raccomandazioni mediante reciproco consenso.

2.Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al comitato consultivo APE la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti sono denominati rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato consultivo APE assegna a ciascuna decisione o raccomandazione un numero di serie progressivo e aggiunge la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. In ciascuna decisione o raccomandazione è indicata la data della sua entrata in vigore.

3.Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato consultivo APE sono redatte in duplice copia e autenticate dai copresidenti e una copia è trasmessa a ciascuna delle parti.

Articolo 10

Trasparenza

1.Le parti possono concordare di riunirsi in seduta pubblica.

2.Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni prese a norma dell'articolo 108 dell'accordo e le raccomandazioni del comitato consultivo APE nella rispettiva Gazzetta ufficiale oppure online.

3.Tutti i documenti presentati da una parte sono da considerarsi riservati, salvo diversa decisione di tale parte.

4.Gli ordini del giorno provvisori delle riunioni sono resi pubblici prima dello svolgimento della riunione del comitato. I verbali delle riunioni sono resi pubblici una volta approvati conformemente all'articolo 8.

5.La pubblicazione dei documenti di cui ai paragrafi da 2 a 4 è effettuata in ottemperanza alle norme di ciascuna parte applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 11

Lingue

La lingua di lavoro del comitato consultivo APE è l'inglese.

Articolo 12

Spese

1.Ciascuna parte sostiene le spese incorse per la partecipazione alle riunioni del comitato consultivo APE, in particolare le spese per il personale, le spese di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni, le videoconferenze o le teleconferenze.

2.Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

3.Le spese relative alla prestazione, durante le riunioni, di servizi di interpretariato nella e dalla lingua di lavoro del comitato consultivo APE sono a carico della parte ospitante.

Articolo 13

Modifiche del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del comitato consultivo APE conformemente all'articolo 108, paragrafo 4.

(1)    GU UE L, 2024/1648, 1.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj .
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