COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 25.9.2025
COM(2025) 532 final
ALLEGATI
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio APE, di comitato degli alti funzionari e di comitato consultivo APE, istituiti dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE, della raccomandazione del comitato degli alti funzionari al Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE, della decisione del Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE e della decisione del comitato degli alti funzionari che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE
ALLEGATO 1
PROGETTO DI
RACCOMANDAZIONE N. …/2025
DEL COMITATO DEGLI ALTI FUNZIONARI ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO (APE) TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL KENYA, MEMBRO DELLA COMUNITÀ DELL'AFRICA ORIENTALE, DALL'ALTRA
del ...
relativa alla partecipazione al comitato consultivo APE
IL COMITATO DEGLI ALTI FUNZIONARI,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 108 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra ("accordo") ha istituito il comitato consultivo APE incaricato di assistere il comitato degli alti funzionari nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti del settore privato, delle organizzazioni della società civile, compresi gli ambienti accademici, e delle parti economiche e sociali su tutte le questioni contemplate dall'accordo.
(2)A norma dell'articolo 108, paragrafo 2, dell'accordo, "la partecipazione al comitato consultivo APE è decisa dal Consiglio APE, su raccomandazione del comitato degli alti funzionari, in modo da garantire un'ampia rappresentanza di tutte le parti interessate",
RACCOMANDA:
Articolo 1
Il comitato consultivo APE (di seguito "comitato") comprende i rappresentanti delle organizzazioni della società civile selezionati dal Consiglio APE conformemente all'articolo 2 della presente raccomandazione.
Articolo 2
1.Il comitato comprende membri dei gruppi consultivi interni istituiti da ciascuna delle parti.
2.Ciascuna parte propone rappresentanti delle organizzazioni della società civile in modo tale da garantire una rappresentanza adeguata ed equilibrata dei rispettivi gruppi consultivi interni.
3.Conformemente all'allegato V, articolo 15, dell'accordo, ciascuna parte provvede affinché vi sia una rappresentanza equilibrata di:
(a)organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare organizzazioni non governative;
(b)organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro;
(c)e sindacati che operano nei settori economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo.
4.I rappresentanti selezionati svolgono tale ruolo per la durata della loro partecipazione al rispettivo gruppo consultivo interno. Sono garantite competenze pertinenti e un'ampia rappresentanza settoriale.
5.Ai fini della presente raccomandazione, il termine "organizzazioni della società civile" include istituzioni, associazioni, fondazioni, gruppi di difesa e altre entità di natura non governativa senza scopo di lucro e in grado di fornire consulenza o informazioni specialistiche su questioni di pertinenza dell'accordo, nonché i rappresentanti degli ambienti accademici.
Articolo 3
1.Il Consiglio APE discute e approva sollecitamente l'elenco dei membri permanenti proposto rispettivamente dalla Repubblica del Kenya e dall'UE.
2.Se necessario il Consiglio APE può modificare o integrare l'elenco dei membri del comitato.
3.Eventuali vacanze nella composizione del comitato non ne invalidano la costituzione né pregiudicano il diritto di azione degli altri membri.
ALLEGATO 2
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/2025
DEL CONSIGLIO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO (APE) TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL KENYA, MEMBRO DELLA COMUNITÀ DELL'AFRICA ORIENTALE, DALL'ALTRA
del ...
relativa alla partecipazione al comitato consultivo APE
IL CONSIGLIO APE,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 108 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra ("accordo") ha istituito il comitato consultivo APE incaricato di assistere il comitato degli alti funzionari nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti del settore privato, delle organizzazioni della società civile, compresi gli ambienti accademici, e delle parti economiche e sociali su tutte le questioni contemplate dall'accordo.
(2)A norma dell'articolo 108, paragrafo 2, dell'accordo, "[l]a partecipazione al comitato consultivo APE è decisa dal Consiglio APE, su raccomandazione del comitato degli alti funzionari, in modo da garantire un'ampia rappresentanza di tutte le parti interessate".
(3)Tenendo conto della raccomandazione del comitato degli alti funzionari sulla partecipazione al comitato consultivo APE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il comitato consultivo APE (di seguito "comitato") comprende i rappresentanti delle organizzazioni della società civile selezionati dal Consiglio APE conformemente all'articolo 2 della presente decisione.
Articolo 2
1.Il comitato comprende membri dei gruppi consultivi interni istituiti da ciascuna delle parti.
2.Ciascuna parte propone rappresentanti delle organizzazioni della società civile in modo tale da garantire una rappresentanza adeguata ed equilibrata dei rispettivi gruppi consultivi interni.
3.Conformemente all'articolo 108 dell'accordo, ciascuna parte provvede affinché vi sia una rappresentanza equilibrata di:
(a)organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare organizzazioni non governative;
(b)organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro;
(c)e sindacati che operano nei settori economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo.
4.I rappresentanti selezionati svolgono tale ruolo per la durata della loro partecipazione al rispettivo gruppo consultivo interno. Sono garantite competenze pertinenti e un'ampia rappresentanza settoriale.
5.Ai fini della presente decisione, il termine "organizzazioni della società civile" include istituzioni, associazioni, fondazioni, gruppi di difesa e altre entità di natura non governativa senza scopo di lucro e in grado di fornire consulenza o informazioni specialistiche su questioni di pertinenza dell'accordo, nonché i rappresentanti degli ambienti accademici.
Articolo 3
1.Il Consiglio APE discute e approva sollecitamente l'elenco dei membri permanenti proposto rispettivamente dalla Repubblica del Kenya e dall'UE.
2.Se necessario il Consiglio APE può modificare o integrare l'elenco dei membri del comitato.
3.Eventuali vacanze nella composizione del comitato non ne invalidano la costituzione né pregiudicano il diritto di azione degli altri membri.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
ALLEGATO 3
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/2025
DEL COMITATO DEGLI ALTI FUNZIONARI ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO (APE) TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL KENYA, MEMBRO DELLA COMUNITÀ DELL'AFRICA ORIENTALE, DALL'ALTRA
del ...
che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE
IL COMITATO DEGLI ALTI FUNZIONARI,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 108 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra ("accordo") ha istituito il comitato consultivo APE incaricato di assistere il comitato degli alti funzionari nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti del settore privato, delle organizzazioni della società civile, compresi gli ambienti accademici, e delle parti economiche e sociali su tutte le questioni contemplate dall'accordo.
(2)A norma dell'articolo 108, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato consultivo APE adotta il proprio regolamento interno di concerto con il comitato degli alti funzionari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il comitato degli alti funzionari previsto dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra ("accordo") approva l'adozione da parte del comitato consultivo APE del regolamento interno accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
ALLEGATO 4
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/2025
DEL COMITATO CONSULTIVO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO (APE) TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL KENYA, MEMBRO DELLA COMUNITÀ DELL'AFRICA ORIENTALE, DALL'ALTRA
del ...
relativa al proprio regolamento interno
IL COMITATO CONSULTIVO APE,
visto l'accordo di partenariato economico (APE) tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra ("accordo") firmato a Nairobi il 18 dicembre 2023, in particolare l'articolo 108,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 108, paragrafo 1, dell'accordo, è istituito un comitato consultivo APE.
(2)A norma dell'articolo 108, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato consultivo APE deve stabilire il proprio regolamento interno,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il regolamento interno del comitato consultivo APE è stabilito come figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
ALLEGATO
Regolamento interno del comitato consultivo APE
istituito dall'articolo 108 dell'accordo di partenariato economico (APE) tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra
Articolo 1
Ruolo del comitato consultivo APE
Il comitato istituito a norma dell'articolo 108 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra ("accordo") è responsabile di tutte le questioni di cui all'articolo 108, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 2
Composizione e presidenza
1.A norma dell'articolo 108, paragrafo 2, dell'accordo, la partecipazione al comitato consultivo APE è decisa dal Consiglio APE, su raccomandazione del comitato degli alti funzionari, in modo da garantire un'ampia rappresentanza di tutte le parti interessate.
2.Il comitato consultivo APE è copresieduto da rappresentanti della Commissione europea e della Repubblica del Kenya.
3.A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, rappresentanti delle parti partecipano alle riunioni del comitato consultivo APE.
4.Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i recapiti del funzionario incaricato di copresiedere il comitato consultivo APE per conto di detta parte. Si considera che tale alto funzionario abbia l'autorizzazione di rappresentare la parte fino alla data in cui essa notifica un nuovo copresidente all'altra parte.
Articolo 3
Segretariato
1.I funzionari del servizio responsabile del Commercio per ciascuna delle parti esercitano congiuntamente le funzioni di segretariato del comitato consultivo APE.
2.Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i recapiti del funzionario che è membro del segretariato del comitato consultivo APE per conto di detta parte. Si considera che tale funzionario continui a fungere da membro del segretariato per detta parte fino alla data in cui quest'ultima notifica un nuovo membro all'altra parte.
Articolo 4
Riunioni
1.Il comitato consultivo APE si riunisce una volta all'anno, a meno che i copresidenti non decidano diversamente.
2.Le riunioni si svolgono a una data e un'ora concordate, alternativamente a Bruxelles e a Nairobi, salvo diversa decisione dei copresidenti.
3.Le riunioni sono convocate dal copresidente della parte ospitante.
4.Una riunione può tenersi in presenza, mediante videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo concordato dalle parti.
Articolo 5
Delegazioni
Con ragionevole anticipo rispetto a una riunione, il funzionario che funge da segretario del comitato consultivo APE per una delle parti informa il funzionario che funge da segretario per l'altra parte in merito alla prevista composizione rispettivamente della delegazione dell'Unione europea e della delegazione della Repubblica del Kenya. Il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione sono specificati negli elenchi.
Articolo 6
Ordine del giorno delle riunioni
1.Almeno 21 giorni prima di una riunione, il membro del segretariato del comitato consultivo APE della parte ospitante trasmette all'altra parte una proposta di ordine del giorno provvisorio, specificando un termine entro il quale presentare osservazioni. Almeno 14 giorni prima della riunione, il segretariato del comitato consultivo APE redige l'ordine del giorno provvisorio tenendo conto delle osservazioni formulate.
2.Il comitato consultivo APE adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. Punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio possono essere iscritti all'ordine del giorno di comune accordo.
Articolo 7
Invito di esperti
I copresidenti del comitato consultivo APE possono, di comune accordo, invitare esperti (cioè funzionari non governativi) a partecipare alle riunioni del comitato consultivo APE per fornire informazioni su argomenti specifici e limitatamente alle parti della riunione in cui vengono discussi tali argomenti specifici.
Articolo 8
Verbali
1.Entro 15 giorni dalla fine di ciascuna riunione il funzionario che funge da membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale della riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale è trasmesso al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni.
2.Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno indicando, se del caso:
(a)tutta la documentazione presentata al comitato consultivo APE;
(b)qualsiasi dichiarazione che uno dei copresidenti del comitato consultivo APE abbia chiesto di inserire nel verbale; e
(c)le decisioni prese per adottare o modificare il regolamento interno, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni adottate su specifici punti.
3.Nell'allegato del verbale figura anche un elenco con i nomi, i titoli e le funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla riunione del comitato consultivo APE.
4.Il segretario adegua il progetto di verbale in base alle osservazioni ricevute e il progetto di verbale, così riveduto, è approvato dalle parti entro 30 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti. Dopo l'approvazione il segretariato prepara due originali del verbale e ne trasmette uno a ciascuna delle parti.
Articolo 9
Decisioni e raccomandazioni
1.Il comitato consultivo APE può adottare decisioni come previsto all'articolo 108, paragrafo 4, dell'accordo e raccomandazioni come previsto all'articolo 108. Il comitato consultivo APE adotta decisioni e raccomandazioni mediante reciproco consenso.
2.Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al comitato consultivo APE la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti sono denominati rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato consultivo APE assegna a ciascuna decisione o raccomandazione un numero di serie progressivo e aggiunge la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. In ciascuna decisione o raccomandazione è indicata la data della sua entrata in vigore.
3.Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato consultivo APE sono redatte in duplice copia e autenticate dai copresidenti e una copia è trasmessa a ciascuna delle parti.
Articolo 10
Trasparenza
1.Le parti possono concordare di riunirsi in seduta pubblica.
2.Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni prese a norma dell'articolo 108 dell'accordo e le raccomandazioni del comitato consultivo APE nella rispettiva Gazzetta ufficiale oppure online.
3.Tutti i documenti presentati da una parte sono da considerarsi riservati, salvo diversa decisione di tale parte.
4.Gli ordini del giorno provvisori delle riunioni sono resi pubblici prima dello svolgimento della riunione del comitato. I verbali delle riunioni sono resi pubblici una volta approvati conformemente all'articolo 8.
5.La pubblicazione dei documenti di cui ai paragrafi da 2 a 4 è effettuata in ottemperanza alle norme di ciascuna parte applicabili in materia di protezione dei dati.
Articolo 11
Lingue
La lingua di lavoro del comitato consultivo APE è l'inglese.
Articolo 12
Spese
1.Ciascuna parte sostiene le spese incorse per la partecipazione alle riunioni del comitato consultivo APE, in particolare le spese per il personale, le spese di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni, le videoconferenze o le teleconferenze.
2.Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
3.Le spese relative alla prestazione, durante le riunioni, di servizi di interpretariato nella e dalla lingua di lavoro del comitato consultivo APE sono a carico della parte ospitante.
Articolo 13
Modifiche del regolamento interno
Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del comitato consultivo APE conformemente all'articolo 108, paragrafo 4.