COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.7.2025
COM(2025) 429 final
2023/0363(COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 806/2014, (UE) 2021/523 e (UE) 2024/1620 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti
2023/0363 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 806/2014, (UE) 2021/523 e (UE) 2024/1620 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti
1.Iter procedurale
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Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM(2023) 593 final – 2023/0363(COD)):
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17 ottobre 2023.
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Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:
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14 febbraio 2024.
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Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:
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12 marzo 2024.
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Data di trasmissione della proposta modificata:
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N/D.
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Data di adozione della posizione del Consiglio:
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[8 luglio 2025].
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2.Finalità della proposta della Commissione
L'obiettivo della proposta è agevolare la condivisione delle informazioni tra le autorità, come pure il loro riutilizzo, ed evitare comunicazioni ridondanti da parte dei soggetti finanziari e di altri partecipanti ai mercati finanziari che sono tenuti a comunicare i dati alle varie autorità nazionali e dell'UE che vigilano sul sistema finanziario. Separatamente, nell'ambito della stessa proposta, la Commissione propone anche di ridurre la frequenza delle relazioni da presentare sul programma InvestEU.
3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio
La posizione del Consiglio adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 17 dicembre 2024. La Commissione sostiene tale accordo, i cui punti principali sono riportati di seguito.
·Per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'obbligo di condivisione dei dati, i colegislatori hanno convenuto di includervi tutte le autorità a livello dell'UE che vigilano sul sistema finanziario: le tre autorità europee di vigilanza (AEV) (ossia l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il Comitato europeo per il rischio sistemico, il Comitato di risoluzione unico, la Banca centrale europea nel ruolo di autorità competente per il meccanismo di vigilanza unico e l'Autorità per la lotta al riciclaggio. Tuttavia i colegislatori hanno escluso le autorità nazionali competenti (ANC) dall'ambito di applicazione dell'obbligo di condivisione dei dati; di conseguenza, la condivisione di dati da parte delle ANC in aggiunta a quanto già previsto dal diritto dell'UE rimarrà volontaria. La Commissione, pur accettandolo a titolo di compromesso, si rammarica di questo risultato specifico (cfr. dichiarazione della Commissione in appendice), in quanto diminuisce il potenziale di riduzione degli oneri dell'iniziativa.
·Per quanto riguarda il sistema di comunicazione integrato, presentato dal Parlamento europeo nella sua posizione in prima lettura, il regolamento imporrà alle AEV di elaborare una relazione che definisca una tabella di marcia per attuare un sistema di comunicazione integrato intersettoriale, muovendo dai lavori settoriali in corso da parte delle AEV. È stato convenuto che le AEV presentino tra due anni una relazione distinta, che riguarderà gli ostacoli alla condivisione dei dati e che dovrà essere aggiornata periodicamente secondo necessità. Tuttavia le implicazioni in termini di risorse di tale accordo, delineate dalla Commissione durante i negoziati interistituzionali, non sono state approvate dai colegislatori e pertanto le AEV non beneficeranno di risorse aggiuntive per condurre questi lavori.
·Per quanto riguarda i protocolli d'intesa per la condivisione dei dati, i colegislatori hanno convenuto che le autorità possono concludere un protocollo d'intesa sulle modalità di scambio delle informazioni. Per definire i principali aspetti di tali protocolli d'intesa, la Commissione può formulare orientamenti non vincolanti per le autorità.
·Per quanto attiene all'obbligo di richiedere dati ad altre autorità (principio di "una sola comunicazione"), i colegislatori hanno convenuto sull'obbligo per le autorità di richiedere dati ad altre autorità che già li detengono, piuttosto che ai soggetti segnalanti, tenendo conto nel contempo dei casi in cui le autorità potrebbero necessitare di flessibilità per rivolgersi direttamente agli istituti finanziari.
·Rispetto alla condivisione dei dati per la ricerca e l'innovazione, l'accordo promuoverà il riutilizzo dei dati a fini di ricerca e innovazione, a condizione che essi siano sottoposti a un trattamento adeguato per anonimizzarli e per proteggere le informazioni riservate. Come nella proposta della Commissione, la condivisione con terzi per la ricerca e l'innovazione avverrà su base volontaria e i colegislatori hanno ribadito che gli interessati e gli Stati membri non devono essere identificabili. Per contro, non è stato raggiunto alcun accordo sulla condivisione dei dati con la Commissione, che quest'ultima aveva proposto per migliorare la sua capacità di valutare l'impatto delle sue proposte, secondo modalità che avrebbero impedito l'identificazione di singoli soggetti.
·Per quanto riguarda le modifiche proposte del regolamento InvestEU, si è convenuto di mantenerle nella forma della proposta della Commissione.
4.Conclusioni
La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura, pur rilevando che, rispetto alla proposta da essa presentata, il testo di compromesso indebolisce il potenziale di riduzione degli oneri.
5.Dichiarazioni della Commissione
Il 2 aprile 2025 la Commissione ha presentato una dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Coreper (parte seconda), che figura in appendice.
APPENDICE
Dichiarazioni della Commissione
Dichiarazione della Commissione iscritta nel processo verbale del Coreper (parte seconda) del 2 aprile 2025:
"La Commissione è fortemente impegnata nella riduzione degli oneri. L'accordo raggiunto nel trilogo del 17 dicembre rappresenta un ulteriore importante progresso verso un sistema in cui i dati sono comunicati una sola volta per poi essere condivisi e riutilizzati il più possibile. Tuttavia la Commissione esprime profondo rammarico per il notevole indebolimento del potenziale di riduzione degli oneri della proposta a seguito della decisione di non includere le autorità nazionali competenti nell'ambito di applicazione degli obblighi di condivisione dei dati. La riduzione degli oneri amministrativi è un obiettivo condiviso, spesso ricordato pubblicamente dai capi di Stato o di governo (cfr. conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 aprile 2024 sull'Unione dei mercati dei capitali), e tutte le istituzioni dovrebbero mirare a conseguire la semplificazione per le imprese dell'UE. La Commissione continuerà a sostenere tale obiettivo, anche attraverso l'attuazione, già in corso, della strategia in materia di dati di vigilanza nel settore dei servizi finanziari dell'UE e i lavori di integrazione delle comunicazioni."