COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 417 final
ALLEGATO
della
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica - Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e per la condivisione di prove
in formato elettronico per reati gravi
Allegato III
Testo finale della Convenzione
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica -
Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e per la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi
Preambolo
Gli Stati Parte della presente Convenzione,
avendo a mente i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite;
osservando che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, pur presentando enormi potenzialità per lo sviluppo delle società, creano nuove opportunità per gli autori di reati, possono contribuire all'incremento del tasso e della diversità delle attività criminali, e possono avere un impatto negativo sugli Stati, sulle imprese e sul benessere degli individui e della società nel suo insieme;
preoccupati del fatto che l'uso dei sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione possa avere un impatto considerevole sulla scala, la rapidità e la portata dei reati, compresi i reati connessi al terrorismo e alla criminalità organizzata transnazionale, come la tratta degli esseri umani, il traffico di migranti, la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, il traffico di stupefacenti e il traffico di beni culturali;
convinti della necessità di perseguire, come questione prioritaria, una politica globale nel campo della giustizia penale finalizzata alla protezione della società contro la criminalità informatica, anche adottando una legislazione appropriata, definendo reati e poteri procedurali comuni, e promuovendo la cooperazione internazionale ai fini di una prevenzione e di una lotta più efficaci contro tali attività a livello nazionale, regionale e internazionale;
determinati a negare rifugi sicuri a chi pratica la criminalità informatica, perseguendo tali reati ovunque siano commessi;
sottolineando la necessità di consolidare il coordinamento e la cooperazione fra Stati, anche fornendo assistenza tecnica e provvedendo allo sviluppo di capacità, compreso il trasferimento di tecnologia, a condizioni reciprocamente concordate, ai paesi che lo chiedono, in particolare ai paesi in via di sviluppo, per migliorare le legislazioni e i quadri nazionali e rafforzare la capacità delle autorità nazionali di affrontare la lotta contro ogni forma di criminalità informatica e la prevenzione, le indagini, l'accertamento e l'esercizio dell'azione penale in materia, ed evidenziando in questo contesto il ruolo svolto dalle Nazioni Unite;
riconoscendo il crescente numero di vittime della criminalità informatica, l'importanza di ottenere giustizia per tali vittime, e la necessità di tenere conto delle esigenze delle persone in situazioni vulnerabili nelle misure adottate per prevenire e combattere i reati previsti dalla presente Convenzione;
determinati a prevenire, individuare e contrastare più efficacemente i trasferimenti di beni derivanti dalla criminalità informatica, e a rafforzare la cooperazione internazionale ai fini del recupero e della restituzione dei proventi dei reati previsti dalla presente Convenzione;
avendo a mente che la prevenzione della criminalità informatica e la lotta contro tale fenomeno sono una responsabilità di tutti gli Stati, e che essi devono cooperare gli uni con gli altri, con il sostegno e il coinvolgimento delle organizzazioni internazionali e regionali rilevanti come pure delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni della società civile, delle istituzioni accademiche e dei soggetti del settore privato, affinché gli sforzi in tale settore siano efficaci;
riconoscendo l'importanza dell'integrazione della prospettiva di genere in tutti gli sforzi rilevanti per prevenire e combattere i reati di cui alla presente Convenzione, conformemente al diritto interno;
consapevoli della necessità di conseguire gli obiettivi delle attività di contrasto e di garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali sanciti dagli strumenti internazionali e regionali applicabili;
riconoscendo il diritto alla tutela contro ogni ingerenza arbitraria o illecita nella vita privata e l'importanza della protezione dei dati di carattere personale;
lodando il lavoro di prevenzione e di lotta contro la criminalità informatica svolto dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine e da altre organizzazioni internazionali e regionali;
ricordando le risoluzioni dell'Assemblea generale 74/247 del 27 dicembre 2019 e 75/282 del 26 maggio 2021;
tenendo presenti i trattati e le convenzioni internazionali e regionali in vigore sulla cooperazione in materia penale, come pure analoghi trattati esistenti fra gli Stati membri delle Nazioni Unite,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Finalità
Le finalità della presente convenzione sono:
(a)la promozione e il rafforzamento delle misure volte a prevenire e combattere la criminalità informatica in modo più efficiente ed efficace;
(b)la promozione, l'agevolazione e il rafforzamento della cooperazione internazionale nella prevenzione e nella lotta alla criminalità informatica, e
(c)la promozione, l'agevolazione e il sostegno all'assistenza tecnica e allo sviluppo di capacità per prevenire e combattere la criminalità informatica, in particolare a beneficio dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 2
Termini impiegati
Ai fini della presente Convenzione si applicano le definizioni seguenti:
(a)"sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione": qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, raccoglie, conserva ed effettua l'elaborazione automatica di dati elettronici;
(b)"dati elettronici": qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma atta a essere utilizzata in un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione di svolgere una funzione;
(c)"dati relativi al traffico": qualsiasi dato elettronico relativo ad una comunicazione attraverso un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, generato da un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, che costituisce una parte della catena di comunicazione, indicando l'origine della comunicazione, la destinazione, il percorso, il tempo, la data, la grandezza, la durata o il tipo del servizio;
(d)"dati relativi al contenuto": qualsiasi dato elettronico, diverso dalle informazioni relative agli abbonati o dai dati relativi al traffico, attinente alla sostanza dei dati trasferiti da un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, inclusi immagini, messaggi di testo, messaggi vocali, registrazioni audio e registrazioni video, ma non limitatamente ad essi;
(e)"fornitore di servizi": qualunque soggetto pubblico o privato che:
i) fornisce agli utenti dei propri servizi la possibilità di comunicare attraverso un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, oppure
ii) processa o archivia dati elettronici per conto di tale servizio di comunicazione o utenti di tale servizio;
(f)"informazioni relative agli abbonati": qualsiasi informazione detenuta da un fornitore di servizi e relativa agli abbonati ai suoi servizi, diversa dai dati relativi al traffico o dai dati relativi al contenuto, e attraverso la quale è possibile stabilire:
(i)il tipo di servizio di comunicazione utilizzato, le disposizioni tecniche prese a tale riguardo e il periodo del servizio;
(ii)l'identità dell'abbonato, l'indirizzo postale o geografico, il telefono e gli altri numeri d'accesso, i dati riguardanti la fatturazione e il pagamento, disponibili sulla base degli accordi o del contratto di fornitura del servizio;
(iii)ogni altra informazione sul luogo di installazione dell'apparecchiatura di comunicazione, disponibile sulla base degli accordi o del contratto di fornitura del servizio;
(g)"dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile;
(h)"reato grave": la condotta che costituisce un reato sanzionabile con una pena privativa della libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata;
(i)"beni": ogni tipo di beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, compresi beni virtuali, nonché documenti o strumenti giuridici attestanti la proprietà di tali beni, o interessi nei medesimi;
(j)"proventi di reato": qualsiasi bene proveniente o ottenuto, direttamente o indirettamente, dalla commissione di un reato;
(k)"congelamento" o "sequestro": il divieto temporaneo di trasferimento, conversione, atti di disposizione o movimento di beni, o la custodia o il controllo temporanei di beni per decisione di un'autorità giudiziaria o altra autorità competente;
(l)"confisca": la definitiva ablazione di beni per decisione di un'autorità giudiziaria o altra autorità competente;
(m)"reato presupposto": ogni reato a seguito del quale sono generati proventi che possono divenire oggetto di un reato di cui all'articolo 17 della presente Convenzione;
(n)"organizzazione di integrazione economica regionale": un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, a cui gli Stati membri hanno trasferito la competenza in relazione a materie disciplinate dalla presente Convenzione, e che è stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare la Convenzione o ad aderirvi; i riferimenti agli "Stati Parte" nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti della loro competenza;
(o)"emergenza": una situazione in cui vi sia un rischio considerevole e imminente per la vita o la sicurezza di una persona fisica.
Articolo 3
Ambito di applicazione
La presente Convenzione si applica, salvo disposizione contraria:
(a)alla prevenzione, alle indagini e all'esercizio dell'azione penale per i reati previsti dalla presente Convenzione, compresi il congelamento, il sequestro, la confisca e la restituzione dei proventi di tali reati;
(b)alla raccolta, all'ottenimento, alla conservazione e alla condivisione di prove in formato elettronico ai fini di indagini o procedimenti penali, ai sensi degli articoli 23 e 35 della presente Convenzione.
Articolo 4
Reati previsti in altre convenzioni e altri protocolli delle Nazioni Unite
1.Nel dare effetto ad altre convenzioni e ad altri protocolli delle Nazioni Unite di cui sono Parte, gli Stati Parte provvedono affinché i reati previsti in tali convenzioni e protocolli siano considerati reati anche nel diritto nazionale qualora commessi tramite l'uso di sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione.
2.Nulla del presente articolo deve essere interpretato come costitutivo di reati ai sensi della presente Convenzione.
Articolo 5
Tutela della sovranità
1.Gli Stati Parte adempiono agli obblighi di cui alla presente Convenzione coerentemente con i principi di eguaglianza sovrana e di integrità territoriale degli Stati e con quello di non intervento negli affari interni di altri Stati.
2.Nessuna disposizione della presente Convenzione legittima uno Stato Parte ad intraprendere nel territorio di un altro Stato l'esercizio della giurisdizione e di funzioni riservate esclusivamente alle autorità di tale altro Stato dal suo diritto interno.
Articolo 6
Rispetto dei diritti umani
1.Gli Stati Parte provvedono affinché l'attuazione degli obblighi ad essi incombenti in virtù della presente Convenzione sia compatibile con i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani.
2.Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata nel senso di consentire la soppressione dei diritti umani o delle libertà fondamentali, compresi i diritti relativi alla libertà di espressione, di coscienza, di opinione, di religione o convinzione, di riunione pacifica e di associazione, in conformità del diritto internazionale in materia di diritti umani e in modo coerente con esso.
Capitolo II
Qualificazione come reato
Articolo 7
Accesso illegale
1.Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per qualificare come reato in base alla propria legge nazionale, se intenzionale, l'accesso senza diritto all'intero sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione o a parte di esso.
2.Uno Stato Parte può prevedere che il reato debba essere commesso violando misure di sicurezza con l'intenzione di ottenere dati elettronici, o con altro intento illegale o criminoso, o in relazione a un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione connesso a un altro sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione.
Articolo 8
Intercettazione abusiva
1.Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per qualificare come reato in base alla propria legge nazionale, se intenzionale e senza diritto, l'intercettazione, con strumenti tecnici, di trasmissioni non pubbliche di dati elettronici a, da o all'interno di un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, incluse le emissioni elettromagnetiche da un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione che trasmette tali dati elettronici.
2.Uno Stato Parte può prevedere che l'atto debba essere commesso con intento illegale o criminoso, o in relazione ad un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione connesso ad un altro sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione.
Articolo 9
Attentato all'integrità dei dati elettronici
1.Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per qualificare come reato in base alla propria legge nazionale, se intenzionali e senza diritto, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l’alterazione o la soppressione di dati elettronici.
2.Uno Stato Parte può prevedere che la condotta descritta al paragrafo 1 del presente articolo debba comportare un danno grave.
Articolo 10
Attentato all'integrità di un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione
Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per qualificare come reato in base alla propria legge nazionale, se intenzionale e senza diritto, il serio impedimento del funzionamento di un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione tramite l'introduzione, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione o la soppressione di dati elettronici.
Articolo 11
Abuso di dispositivi
1.Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per qualificare come reato in base alla propria legge nazionale, se intenzionali e senza diritto:
(a)l'ottenimento, la fabbricazione, la vendita, l'approvvigionamento per l'uso, l'importazione, la distribuzione o la messa in altro modo a disposizione di:
(i)un dispositivo, incluso un programma, principalmente concepito o adattato al fine di commettere uno dei reati previsti dagli articoli da 7 a 10 della presente Convenzione, oppure
(ii)una password, credenziali di accesso, firme elettroniche o informazioni simili che permettono di accedere a un intero sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione o a una sua parte;
con l’intento che il dispositivo, incluso il programma, o la password, le credenziali di accesso, le firme elettroniche o le informazioni simili siano utilizzati allo scopo di commettere uno dei reati previsti dagli articoli da 7 a 10 della presente Convenzione, e
(b)il possesso di un elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) o ii), del presente articolo, con l'intento di utilizzarlo allo scopo di commettere uno dei reati previsti dagli articoli da 7 a 10 della presente Convenzione.
2.Il presente articolo non deve essere interpretato nel senso di prevedere una responsabilità penale laddove l'ottenimento, la fabbricazione, la vendita, l'approvvigionamento per l'uso, l'importazione, la distribuzione o la messa in altro modo a disposizione, o il possesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo non abbia come finalità la commissione di un reato previsto agli articoli da 7 a 10 della presente Convenzione, come nel caso di un collaudo autorizzato o della protezione di un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione.
3.Ogni Stato Parte si può riservare il diritto di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo, purché tale riserva non riguardi la vendita, la distribuzione o la messa in altro modo a disposizione degli elementi riferiti al paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente articolo.
Articolo 12
Falsificazione relativa a un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione
1.Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per qualificare come reato in base alla propria legge nazionale, se intenzionali e senza diritto, l'introduzione, l'alterazione, la cancellazione o la soppressione di dati elettronici da cui risultino dati non autentici, con l'intento che siano presi in considerazione o utilizzati con fini legali come se fossero autentici, indipendentemente dal fatto che siano o meno direttamente leggibili o intelligibili.
2.Uno Stato Parte può prevedere che, perché vi sia responsabilità penale, debba esservi un intento fraudolento o un analogo intento illegale o criminoso.
Articolo 13
Furto o frode connessi a un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione
Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per qualificare come reato in base alla propria legge nazionale, se intenzionale e senza diritto, il cagionare un danno patrimoniale a un'altra persona tramite:
(a)l'introduzione, l'alterazione, la cancellazione o la soppressione di dati elettronici;
(b)l'interferenza nel funzionamento di un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione;
(c)l'inganno quanto a circostanze fattuali perpetrato tramite un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, che induca una persona a fare o ad omettere di fare qualcosa che altrimenti non avrebbe fatto o omesso di fare;
con l'intento fraudolento o illegale di procurare a sé stesso o a un'altra persona, senza diritto, un profitto in denaro o altri beni.
Articolo 14
Reati relativi a materiale online di abuso sessuale su minori o di sfruttamento sessuale di minori
1.Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per qualificare come reato in base alla propria legge nazionale, se intenzionale e senza diritto, la seguente condotta:
(a)la produzione, l'offerta, la vendita, la distribuzione, la trasmissione, la diffusione, la visualizzazione, la pubblicazione o la messa in altro modo a disposizione di materiale di abuso sessuale su minori o di sfruttamento sessuale di minori attraverso un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione;
(b)il fatto di sollecitare, procurarsi o accedere a materiale di abuso sessuale su minori o di sfruttamento sessuale di minori attraverso un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione;
(c)il possesso o il controllo di materiale di abuso sessuale su minori o di sfruttamento sessuale di minori conservato in un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione o in un altro sistema di archiviazione;
(d)il finanziamento dei reati di cui alle lettere da a) a c) del presente paragrafo, che gli Stati Parte possono stabilire come reato separato.
2.Ai fini del presente articolo, l'espressione "materiale di abuso sessuale su minori o di sfruttamento sessuale di minori" include materiali visivi, e può includere contenuti scritti o audio, che ritraggono, descrivono o rappresentano persone di età inferiore ai 18 anni:
(a)che compiono un'attività sessuale reale o simulata;
(b)in presenza di una persona che compie un'attività sessuale;
(c)le cui parti sessuali sono ostentate per scopi prevalentemente sessuali, oppure
(d)sottoposte a tortura o trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, se tale materiale è di natura sessuale.
3.Uno Stato Parte può prevedere che il materiale di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia limitato a materiale che:
(a)ritrae, descrive o rappresenta una persona esistente, oppure
(b)raffigura visivamente abusi sessuali su minori o sfruttamento sessuale di minori.
4.In conformità del loro diritto interno e in accordo con gli obblighi internazionali applicabili, gli Stati Parte possono adottare misure affinché non siano qualificati come reato:
(a)la condotta, da parte di minori, di autoproduzione di materiale che li raffigura, oppure
(b)la produzione, la trasmissione o il possesso consensuali del materiale di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), del presente articolo, laddove la condotta sottesa raffigurata sia legale secondo la legge nazionale e il materiale sia mantenuto esclusivamente per l'uso privato e consensuale delle persone coinvolte.
5.Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica gli obblighi internazionali che sono più favorevoli alla realizzazione dei diritti dei minori.
Articolo 15
Sollecitazione o adescamento allo scopo di commettere un reato a sfondo sessuale su un minore
1.Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per qualificare come reati in base alla propria legge nazionale gli atti intenzionali di comunicazione, sollecitazione, adescamento o qualsiasi accordo preso tramite un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione allo scopo di commettere un reato a sfondo sessuale su un minore, quale definito dal diritto interno, compresa la commissione dei reati previsti dall'articolo 14 della presente Convenzione.
2.Uno Stato Parte può prevedere che alla condotta di cui al paragrafo 1 del presente articolo debba corrispondere un determinato atto.
3.Uno Stato Parte può prevedere di estendere la qualifica come reato delle condotte di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione a una persona che si crede sia un minore.
4.Gli Stati Parte possono adottare misure affinché non siano qualificate come reato le condotte di cui al paragrafo 1 del presente articolo se poste in atto da minori.
Articolo 16
Diffusione non consensuale di immagini attinenti all'intimità personale
1.Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per qualificare come reato in base alla propria legge nazionale, se intenzionali e senza diritto, la vendita, la distribuzione, la trasmissione, la pubblicazione o la messa in altro modo a disposizione di immagini attinenti all'intimità di una persona tramite un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, senza il consenso della persona che compare in tali immagini.
2.Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'espressione "immagine attinente all'intimità personale" indica un documento visivo in cui appare una persona di età superiore ai 18 anni, effettuato con qualsiasi mezzo, compresa una fotografia o una registrazione video, di natura sessuale, in cui vengono mostrate le parti sessuali della persona o in cui la persona compie un'attività sessuale, che aveva carattere privato al momento della documentazione, e rispetto a cui la persona o le persone fotografate o filmate avevano una ragionevole aspettativa di privacy al momento della commissione del reato.
3.Uno Stato Parte può estendere la definizione di immagini attinenti all'intimità personale, se del caso, a documenti visivi in cui appaiono persone di età inferiore ai 18 anni se queste hanno raggiunto l'età legale ai fini dell'attività sessuale secondo l'ordinamento interno dello Stato Parte, e l'immagine non rappresenta abuso o sfruttamento di minori.
4.Ai fini del presente articolo, una persona di età inferiore ai 18 anni che compare in un'immagine attinente all'intimità personale non può acconsentire alla diffusione di un'immagine attinente all'intimità personale che costituisca materiale di abuso sessuale su minori o di sfruttamento sessuale di minori ai sensi dell'articolo 14 della presente Convenzione.
5.Uno Stato Parte può prevedere che, affinché vi sia responsabilità penale, debba esservi l'intento di nuocere.
6.Gli Stati Parte possono adottare altre misure relative alla materia di cui al presente articolo ai sensi del loro diritto interno e in conformità degli obblighi internazionali applicabili.
Articolo 17
Riciclaggio di proventi di reato
1.Ogni Stato Parte adotta, conformemente ai princìpi fondamentali del proprio diritto interno, le misure legislative e di altra natura necessarie a qualificare come reato, se intenzionali:
(a)i) la conversione o il trasferimento di beni, nella consapevolezza che tali beni costituiscono proventi di reato, al fine di occultare o dissimulare la provenienza illecita dei beni o di aiutare qualsiasi persona coinvolta nella commissione del reato presupposto a eludere le conseguenze giuridiche della sua azione;
(ii)l'occultamento o la dissimulazione della vera natura, dell'origine, dell'ubicazione, di atti di disposizione, del movimento o della proprietà di beni o di diritti su questi beni, nella consapevolezza che tali beni costituiscono proventi di reato;
(b)fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico:
(i)l'acquisizione, la detenzione o l'utilizzo di beni, nella consapevolezza, al momento in cui vengono ricevuti, che tali beni costituiscono proventi di reato;
(ii)la partecipazione ad uno dei reati di cui al presente articolo, l'associazione o l'intesa allo scopo di commettere tali reati, il tentativo di commetterli, nonché l’assistenza, la complicità, il favoreggiamento e la prestazione di consigli per la loro commissione.
(2)Ai fini dell'attuazione o applicazione del paragrafo 1 del presente articolo:
(a)ogni Stato membro stabilisce come reati presupposti i reati rilevanti previsti agli articoli da 7 a 16 della presente Convenzione;
(b)nel caso di Stati Parte la cui legislazione contiene un elenco di reati presupposti specifici, essi includono perlomeno una gamma completa di reati di cui agli articoli da 7 a 16 della presente Convenzione;
(c)ai fini della lettera b) del presente paragrafo, i reati presupposti comprendono i reati commessi sia all'interno che all'esterno della giurisdizione dello Stato Parte in questione. I reati commessi al di fuori della giurisdizione di uno Stato Parte costituiscono tuttavia reati presupposti soltanto quando il relativo atto costituisce reato ai sensi del diritto interno dello Stato dove è commesso e costituirebbe un reato ai sensi del diritto interno dello Stato Parte che attua o applica il presente articolo se fosse stato commesso sul suo territorio;
(d)ogni Stato Parte fornisce copia delle sue leggi che danno efficacia al presente articolo e delle successive modifiche a tali leggi o una descrizione di esse al Segretario Generale delle Nazioni Unite;
(e)se richiesto dai princìpi fondamentali del diritto interno di uno Stato Parte, può essere disposto che i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichino alle persone che hanno commesso il reato presupposto;
(f)la consapevolezza, l'intenzione o lo scopo, in quanto elementi di un reato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere dedotti da circostanze fattuali obiettive.
Articolo 18
Responsabilità delle persone giuridiche
1.Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, conformemente ai suoi princìpi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche nella partecipazione ai reati previsti dalla presente Convenzione.
2.Fatti salvi i princìpi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.
3.Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.
4.Ogni Stato Parte provvede in particolare affinché le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie.
Articolo 19
Partecipazione e tentativo
1.Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per qualificare come reato in base alla propria legge nazionale, se intenzionale, la partecipazione a qualunque titolo, ad esempio come complice, aiuto o istigatore, a un reato previsto dalla presente Convenzione.
2.Ogni Stato Parte può adottare le misure legislative e di altra natura necessarie per qualificare come reato in base alla propria legge nazionale, se intenzionale, qualsiasi tentativo di commissione di un reato previsto dalla presente Convenzione.
3.Ogni Stato Parte può adottare le misure legislative e di altra natura necessarie per qualificare come reato in base alla propria legge nazionale, se intenzionale, la preparazione di un reato previsto dalla presente Convenzione.
Articolo 20
Prescrizione
Ogni Stato Parte fissa se del caso, nell'ambito del proprio diritto interno, considerando la gravità del reato, un ampio termine di prescrizione in cui avviare i procedimenti per i reati previsti dalla presente Convenzione, e fissa un termine più lungo o sospende la prescrizione nel caso in cui il presunto autore del reato si sia sottratto alla giustizia.
Articolo 21
Azioni penali, decisioni e sanzioni
1.Ciascuno Stato Parte rende la commissione di un reato previsto dalla presente Convenzione passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che tengano conto della gravità del reato.
2.Ciascuno Stato Parte può adottare, in base alla propria legge nazionale, le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire a determinate circostanze, comprese quelle che hanno ripercussioni sulle infrastrutture critiche di comunicazione, il carattere di aggravanti dei reati previsti dalla presente Convenzione.
3.Ciascuno Stato Parte si adopera affinché ogni potere giudiziario discrezionale conferito dal proprio diritto interno e concernente i procedimenti giudiziari contro individui per i reati previsti dalla presente Convenzione sia esercitato in modo tale da ottimizzare l'efficacia delle misure di contrasto di tali reati, tenendo in debito conto la necessità di esercitare un effetto deterrente alla loro commissione.
4.Gli Stati Parte provvedono affinché qualsiasi persona perseguita per un reato di cui alla presente Convenzione goda di tutti i diritti e di tutte le garanzie previste dall'ordinamento nazionale e in accordo con gli obblighi internazionali applicabili dello Stato Parte, compresi il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.
5.Relativamente ai reati previsti dalla presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta misure appropriate, in base alla propria legge nazionale e tenendo in debito conto i diritti della difesa, affinché le condizioni alle quali sono subordinate le decisioni di scarcerazione in attesa di giudizio o di appello tengano conto della necessità di assicurare la presenza dell'imputato nell'ulteriore procedimento penale.
6.Ciascuno Stato Parte prende in considerazione la gravità dei reati interessati nell'esaminare l'eventualità di una liberazione anticipata o condizionale di persone riconosciute colpevoli di tali reati.
7.Gli Stati Parte predispongono nel proprio diritto interno misure appropriate per tutelare i minori accusati di aver commesso reati previsti dalla presente Convenzione, in conformità dagli obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dai suoi protocolli applicabili, come pure da altri strumenti internazionali o regionali applicabili.
8.Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il principio secondo il quale la definizione dei reati previsti dalla presente Convenzione e dei mezzi giuridici di difesa applicabili o degli altri princìpi giuridici di controllo della liceità dei comportamenti è riservata al diritto interno di uno Stato Parte, e secondo il quale tali reati sono perseguiti e puniti ai sensi di detto diritto.
Capitolo III
Giurisdizione
Articolo 22
Giurisdizione
1.Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione in relazione ai reati previsti dalla presente Convenzione nei seguenti casi:
(a)il reato è commesso sul territorio di tale Stato Parte, oppure
(b)il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera di tale Stato Parte o a bordo di un velivolo immatricolato conformemente al suo diritto interno al momento in cui il reato è commesso.
2.Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 della presente Convenzione, uno Stato Parte può altresì stabilire la propria giurisdizione in relazione a tali reati nei seguenti casi:
(a)il reato è commesso ai danni di un cittadino di tale Stato Parte, oppure
(b)il reato è commesso da un cittadino di tale Stato Parte o da un apolide che ha la sua residenza abituale sul suo territorio, oppure
(c)il reato è uno di quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della presente Convenzione ed è commesso al di fuori del territorio di tale Stato Parte al fine di commettere, sul suo territorio, un reato di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i) o ii), o lettera b), punto i), della presente Convenzione, oppure
(d)il reato è commesso contro lo Stato Parte.
3.Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 11, della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione in relazione ai reati previsti dalla presente Convenzione quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio e lo Stato Parte non estrada tale persona per il solo motivo che è un suo cittadino.
4.Ogni Stato Parte può altresì adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione in relazione ai reati previsti dalla presente Convenzione quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio e lo Stato Parte non lo estrada.
5.Se uno Stato Parte che esercita la propria giurisdizione ai sensi del paragrafo 1 o 2 del presente articolo è stato informato, o è venuto a conoscenza in altro modo, che altri Stati Parte stanno conducendo un'indagine, un'azione penale o un procedimento giudiziario in relazione alla stessa condotta, le autorità competenti di tali Stati Parte si consultano, laddove opportuno, per coordinare le loro azioni.
6.Fatte salve le norme di diritto internazionale generale, la presente Convenzione non esclude l'esercizio della competenza penale stabilita da uno Stato Parte conformemente al proprio diritto interno.
Capitolo IV
Misure procedurali e attività di contrasto
Articolo 23
Ambito di applicazione delle misure procedurali
1.Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per definire i poteri e le procedure previste nel presente capitolo per indagini o procedimenti penali specifici.
2.Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, ciascuno Stato parte applica i poteri e le procedure menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo:
(a)ai reati previsti dalla presente Convenzione;
(b)agli altri reati commessi attraverso un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, e
(c)alla raccolta di prove elettroniche di un reato.
3.(a)
Ogni Stato Parte si può riservare il diritto di applicare le misure di cui all'articolo 29 della presente Convenzione solamente ai reati o alle categorie di reato specificati nella riserva, purché l'ambito di tali reati o categorie di reato non sia più ristretto di quello dei reati ai quali lo Stato Parte applica le misure di cui all'articolo 30 della presente Convenzione. Ogni Stato Parte dovrà considerare di ridurre questo tipo di riserva in modo da consentire l'applicazione più ampia possibile delle misure di cui all'articolo 29;
(b)qualora uno Stato Parte, dati i limiti previsti nella propria legislazione al momento dell'adozione della presente Convenzione, non sia in grado di applicare le misure previste agli articoli 29 e 30 della presente Convenzione alle comunicazioni trasmesse in un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione di un fornitore di servizi che:
(i)è operativo a vantaggio di un gruppo definito di utenti, e
(ii)non utilizza reti di comunicazione pubblica e non è connesso con un altro sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, che sia pubblico o privato,
tale Stato Parte si può riservare il diritto di non applicare queste misure a tali comunicazioni. Ogni Stato Parte dovrà prevedere di ridurre tale riserva per consentire la più ampia applicazione possibile delle misure di cui agli articoli 29 e 30 della presente Convenzione.
Articolo 24
Condizioni e garanzie
1.Ogni Stato Parte assicura che l'instaurazione, l'attuazione e l'applicazione dei poteri e delle procedure previste nel presente capitolo siano soggette alle condizioni e alle garanzie previste dal proprio diritto interno, che deve garantire la tutela dei diritti umani, conformemente agli obblighi ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani, e che deve considerare il principio di proporzionalità.
2.Conformemente al e in forza del diritto interno di ciascuno Stato Parte, queste condizioni e garanzie, quando sia il caso, avuto riguardo alla natura del potere o della procedura, includono, fra l'altro, un controllo giurisdizionale o altro controllo indipendente, il diritto a un ricorso effettivo, e motivi che giustifichino l'applicazione e la limitazione del campo di applicazione e della durata del potere o procedura.
3.Nella misura in cui ciò sia rispondente all'interesse pubblico, in particolare alla corretta amministrazione della giustizia, ogni Stato Parte considera l'impatto dei poteri e delle procedure di cui al presente capitolo sui diritti, le responsabilità e gli interessi legittimi dei terzi.
4.Le condizioni e garanzie stabilite ai sensi del presente articolo si applicano a livello interno ai poteri e alle procedure di cui al presente capitolo, sia ai fini di indagini e procedimenti penali interni sia ai fini della prestazione di cooperazione internazionale da parte dello Stato Parte richiesto.
5.I riferimenti al controllo giurisdizionale o altro controllo indipendente di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono riferimenti a tale controllo a livello interno.
Articolo 25
Conservazione rapida di dati elettronici immagazzinati
1.Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per consentire alle autorità competenti di ordinare o ottenere in altro modo la protezione rapida di specifici dati elettronici, inclusi i dati relativi al traffico, i dati relativi al contenuto e le informazioni relative agli abbonati, conservati attraverso un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, in particolare quando vi è motivo di ritenere che tali dati elettronici siano particolarmente vulnerabili a perdita o modificazioni.
2.Nel rendere effettive le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, attraverso l'ordine ad una persona di conservare specifici dati elettronici immagazzinati che siano in suo possesso o sotto il suo controllo, lo Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per obbligare tale persona a proteggere e mantenere l'integrità di tali dati elettronici per il periodo di tempo necessario, per un massimo di 90 giorni, per consentire alle autorità competenti di ottenere la loro divulgazione. Uno Stato Parte può prevedere che tale ordine possa essere successivamente rinnovato.
3.Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per obbligare la persona che custodisce i dati elettronici o altra persona incaricata di conservarli a mantenere la riservatezza sulla procedura intrapresa per il periodo di tempo previsto dal proprio diritto interno.
Articolo 26
Conservazione e divulgazione parziale rapide di dati relativi al traffico
Al fine di assicurare la conservazione dei dati relativi al traffico in applicazione delle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione ogni Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per:
(a)provvedere alla conservazione rapida dei dati relativi al traffico, indipendentemente dal fatto che uno o più fornitori di servizi siano stati coinvolti nella trasmissione di una comunicazione, e
(b)assicurare la rapida divulgazione all'autorità competente dello Stato Parte, o a una persona designata da tale autorità, di una quantità di dati
relativi al traffico sufficiente per consentire allo Stato Parte di identificare il fornitore di servizi e la via attraverso la quale la comunicazione o l'informazione indicata è stata trasmessa.
Articolo 27
Ingiunzione di produrre
Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per conferire alle proprie autorità competenti la facoltà di ordinare:
(a)a una persona nel proprio territorio di fornire specifici dati elettronici nella sua disponibilità o controllo, che siano immagazzinati in un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione o in un supporto per la conservazione di dati elettronici, e
(b)a un fornitore di servizi che offre le proprie prestazioni nel territorio dello Stato Parte di fornire le informazioni relative agli abbonati nella sua disponibilità o controllo e concernenti tali servizi.
Articolo 28
Perquisizione e sequestro di dati elettronici immagazzinati
1.Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per conferire alle proprie autorità competenti la facoltà di perquisire o altrimenti accedere a:
(a)un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, a parte di esso, e ai dati elettronici ivi immagazzinati, e
(b)un supporto per la conservazione di dati elettronici nel quale i dati ricercati possono essere immagazzinati
nel proprio territorio.
2.Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per garantire che, qualora le proprie autorità perquisiscano o altrimenti accedano a specifici sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione o a parte di essi, in conformità al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, e abbiano ragione di ritenere che i dati elettronici ricercati siano immagazzinati in un altro sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione o parte di esso nel proprio territorio, e tali dati siano legalmente accessibili dal sistema iniziale o disponibili per tale sistema, dette autorità possano estendere rapidamente la perquisizione o l'accesso a tale altro sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione.
3.Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per conferire alle proprie autorità competenti la facoltà di sequestrare o acquisire altrimenti i dati elettronici, sul proprio territorio, a cui si è acceduto in conformità dei paragrafi 1 o 2 del presente articolo. Tali misure includono la facoltà di:
(a)sequestrare o acquisire altrimenti un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione o parte di esso o un supporto per la conservazione di dati elettronici;
(b)fare e conservare copie di tali dati elettronici in formato elettronico;
(c)mantenere l'integrità dei relativi dati elettronici immagazzinati;
(d)rendere inaccessibili o rimuovere tali dati elettronici dal sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione a cui si è acceduto.
4.Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per conferire alle proprie autorità competenti la facoltà di ordinare ad ogni persona che abbia conoscenza del funzionamento del sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione in questione, della rete di informazione e di telecomunicazione o delle loro parti costitutive, o delle misure utilizzate per proteggere i dati elettronici ivi contenuti, di mettere a disposizione, nella misura del ragionevole, tutte le informazioni necessarie per consentire l'applicazione delle misure di cui ai paragrafi da 1 e 3 del presente articolo.
Articolo 29
Raccolta in tempo reale di dati relativi al traffico
1.Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per conferire alle proprie autorità competenti la facoltà di:
(a)raccogliere o registrare, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici nel suo territorio, e
(b)obbligare un fornitore di servizi, nell'ambito delle sue capacità tecniche, a:
(i)raccogliere o registrare, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici nel territorio dello Stato Parte, oppure
(ii)cooperare ed assistere le autorità competenti nella raccolta o registrazione di
dati relativi al traffico, in tempo reale, associati a comunicazioni specifiche trasmesse nel proprio territorio attraverso un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione.
2.Qualora uno Stato Parte, in virtù dei principi del proprio ordinamento giuridico, non possa adottare le misure previste al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, può invece adottare misure legislative e di altra natura necessarie per assicurare la raccolta o la registrazione in tempo reale di dati relativi al traffico associati a comunicazioni specifiche trasmesse sul proprio territorio, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici in quel territorio.
3.Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per obbligare un fornitore di servizi a mantenere riservato l'esercizio di un qualsiasi potere previsto dal presente articolo e di ogni informazione relativa.
Articolo 30
Intercettazione di dati relativi al contenuto
1.Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie, in relazione ad una serie di reati gravi da definire ai sensi del diritto nazionale, per conferire alle proprie autorità competenti la facoltà di:
(a)raccogliere o registrare, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici nel suo territorio, e
(b)obbligare un fornitore di servizi, nell'ambito delle sue capacità tecniche, a:
(i)raccogliere o registrare, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici nel territorio dello Stato Parte, oppure
(ii)cooperare ed assistere le autorità competenti nella raccolta o registrazione di
dati relativi al contenuto, in tempo reale, di comunicazioni specifiche trasmesse nel proprio territorio attraverso un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione.
2.Qualora uno Stato Parte, in virtù dei principi del proprio ordinamento giuridico, non possa adottare le misure previste al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, può invece adottare misure legislative e di altra natura necessarie per assicurare la raccolta o la registrazione in tempo reale di dati relativi al contenuto di comunicazioni specifiche effettuate sul proprio territorio, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici in quel territorio.
3.Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per obbligare un fornitore di servizi a mantenere riservato l'esercizio di un qualsiasi potere previsto dal presente articolo e di ogni informazione relativa.
Articolo 31
Congelamento, sequestro e confisca di proventi di reato
1.Ogni Stato Parte adotta, nella più ampia misura possibile nell'ambito del proprio sistema giuridico interno, le misure necessarie per consentire la confisca:
(a)dei proventi dei reati previsti dalla presente Convenzione o di beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi;
(b)di beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la commissione di reati previsti dalla presente Convenzione.
2.Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per consentire l'identificazione, la localizzazione, il congelamento o il sequestro di qualsiasi elemento di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini di una conseguente confisca.
3.Ogni Stato Parte adotta, in base alla propria legge nazionale, le misure legislative e di altra natura necessarie per regolamentare l'amministrazione, da parte delle autorità competenti, dei beni congelati, sequestrati o confiscati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4.Se i proventi di reato sono stati trasformati o convertiti, in parte o nella totalità, in altri beni, tali beni sono passibili delle misure di cui al presente articolo in luogo dei proventi.
5.Se i proventi di reato sono stati confusi con beni acquisiti da fonte legittima, tali beni, fatto salvo ogni potere di congelamento o sequestro, sono confiscabili a concorrenza del valore stimato dei proventi che sono stati confusi con essi.
6.Gli introiti o altri vantaggi tratti dai proventi di reato, dai beni nei quali i proventi di reato sono stati trasformati o convertiti o dai beni con i quali i proventi sono stati confusi sono anch'essi passibili delle misure di cui al presente articolo, allo stesso modo e nella stessa misura dei proventi di reato.
7.Ai fini del presente articolo e dell'articolo 50 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte conferisce alle proprie autorità giudiziarie o altre autorità competenti la facoltà di ordinare la produzione o il sequestro di documenti bancari, finanziari o commerciali. Uno Stato Parte non può invocare il segreto bancario per rifiutare di agire a norma delle disposizioni del presente paragrafo.
8.Ogni Stato Parte può considerare la possibilità di richiedere che l'autore di un reato dimostri l'origine lecita dei presunti proventi di reato o di altri beni che possono essere oggetto di confisca, nella misura in cui tale richiesta è conforme ai principi del suo diritto interno e alla natura del procedimento giudiziario e di altri procedimenti.
9.L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve in alcun caso pregiudicare i diritti di terzi in buona fede.
10.Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il quale le misure cui esso fa riferimento sono definite e attuate conformemente alle disposizioni del diritto interno di ciascuno Stato Parte.
Articolo 32
Precedenti giudiziari
Ogni Stato Parte può adottare le misure legislative e di altra natura necessarie per tenere conto, nei termini e per gli scopi che ritiene appropriati, di ogni precedente condanna di un presunto autore di reato, comminata in un altro Stato, al fine di utilizzare tali informazioni nell'ambito di un procedimento penale relativo ad un reato previsto dalla presente Convenzione.
Articolo 33
Protezione dei testimoni
1.Ogni Stato Parte adotta, conformemente al proprio diritto interno e nei limiti dei propri mezzi, le misure appropriate per assicurare una protezione efficace da eventuali atti di ritorsione o di intimidazione ai testimoni che depongono o, in buona fede e sulla base di ragionevoli motivi, forniscono informazioni, in relazione a reati previsti dalla presente Convenzione, o che cooperano in altro modo con le autorità inquirenti o giudiziarie e, se del caso, ai loro familiari ed altre persone loro vicine.
2.Le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo possono includere, tra le altre, fatti salvi i diritti dell'imputato, compreso il diritto al giusto processo:
(a)l'istituzione di procedure per la protezione fisica di tali persone quali, nella misura necessaria ed attuabile, il trasferimento di domicilio, e permettendo, se del caso, di vietare o limitare la divulgazione delle informazioni concernenti la loro identità e dislocazione;
(b)l'adozione di norme relative alle prove onde permettere che le deposizioni siano rese in maniera tale da garantire la sicurezza del testimone, ad esempio consentendo l'uso di mezzi tecnologici di comunicazione come collegamenti video o altri strumenti adeguati.
3.Gli Stati Parte valutano la possibilità di stipulare accordi o intese con altri Stati per il trasferimento del domicilio delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle vittime quando esse sono testimoni.
Articolo 34
Assistenza e protezione delle vittime
1.Ogni Stato Parte adotta le misure appropriate nell'ambito dei propri mezzi per fornire assistenza e protezione alle vittime dei reati previsti dalla presente Convenzione, in particolare nei casi di minaccia di ritorsione o intimidazione.
2.Ogni Stato Parte, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, stabilisce procedure adeguate per consentire il diritto all'indennizzo ed al risarcimento alle vittime dei reati previsti dalla presente Convenzione.
3.Ogni Stato Parte, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, provvede affinché gli interessi e le opinioni delle vittime siano esposti e siano considerati in una fase adeguata dei procedimenti penali contro gli imputati, in modo tale da non pregiudicare i diritti della difesa.
4.Per quanto riguarda i reati di cui agli articoli da 14 a 16 della presente Convenzione, ogni Stato Parte, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, adotta le misure per fornire assistenza alle vittime, anche ai fini del loro recupero fisico e psicologico, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, e altri soggetti della società civile.
5.Nell'applicazione dei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo ogni Stato Parte tiene conto dell'età, del genere, e delle particolari circostanze ed esigenze delle vittime, comprese le specifiche circostanze ed esigenze dei minori.
6.Ogni Stato Parte, in misura compatibile col proprio quadro giuridico nazionale, adotta misure efficaci per ottemperare alle richieste di rimuovere o rendere inaccessibili i contenuti di cui agli articoli da 14 a 16 della presente Convenzione.
Capitolo V
Cooperazione internazionale
Articolo 35
Principi generali della cooperazione internazionale
1.Gli Stati Parte cooperano gli uni con gli altri, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione come pure ad altri strumenti internazionali applicabili sulla cooperazione internazionale in materia penale e al diritto nazionale, ai seguenti fini:
(a)indagini ed esercizio dell'azione penale, e procedimenti giudiziari, in relazione ai reati previsti dalla presente Convenzione, compresi il congelamento, il sequestro, la confisca e la restituzione dei proventi di tali reati;
(b)raccolta, ottenimento, conservazione e condivisione di prove in formato elettronico in relazione ai reati previsti dalla presente Convenzione;
(c)raccolta, ottenimento, conservazione e condivisione di prove in formato elettronico in relazione a qualsiasi reato grave, compresi i reati gravi stabiliti ai sensi di altre convenzioni e di altri protocolli applicabili delle Nazioni Unite vigenti al momento dell'adozione della presente Convenzione.
2.Ai fini della raccolta, dell'ottenimento, della conservazione e della condivisione di prove in formato elettronico in relazione ai reati di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, si applicano i paragrafi rilevanti dell'articolo 40 e gli articoli da 41 a 46 della presente Convenzione.
3.In materia di cooperazione internazionale, quando la doppia incriminazione è considerata come una condizione, essa si ritiene soddisfatta se il comportamento costitutivo del reato per il quale si chiede assistenza è un illecito penale ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati Parte, a prescindere dal fatto che le leggi dello Stato Parte richiesto collochino il reato entro la medesima categoria di reato o lo denominino con la stessa terminologia dello Stato Parte richiedente.
Articolo 36
Protezione dei dati personali
1.(a)
Uno Stato Parte che trasferisce dati personali ai sensi della presente Convenzione agisce nel rispetto del suo diritto interno e di eventuali obblighi incombenti alla Parte trasmittente in virtù del diritto internazionale applicabile. Gli Stati Parte non sono tenuti a trasferire dati personali ai sensi della presente Convenzione se i dati non possono essere forniti in conformità delle loro norme applicabili in materia di protezione dei dati personali;
(b)ai fini di tale conformità, qualora il trasferimento non avvenga nel rispetto del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo gli Stati Parte, per rispondere a una richiesta di dati personali, possono cercare di imporre appropriate condizioni secondo le norme applicabili;
(c)gli Stati Parte sono incoraggiati a stipulare accordi bilaterali o multilaterali per facilitare il trasferimento di dati personali.
2.Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali ai sensi della presente Convenzione, gli Stati Parte assicurano che i dati personali ricevuti siano soggetti a misure di salvaguardia efficaci e appropriate nei loro rispettivi quadri giuridici.
3.Per trasferire a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale dati personali ottenuti conformemente alla presente Convenzione, uno Stato Parte notifica tale intenzione allo Stato Parte trasmittente originario e ne domanda l'autorizzazione.
Lo Stato Parte trasmette i dati personali in questione solo previa autorizzazione dello Stato Parte trasmittente originario, che può esigere che l'autorizzazione rivesta una forma scritta.
Articolo 37
Estradizione
1.Il presente articolo si applica ai reati previsti dalla presente Convenzione nel caso in cui la persona oggetto della richiesta di estradizione si trovi nel territorio dello Stato Parte richiesto, a condizione che il reato per il quale si richiede l'estradizione sia punibile ai sensi del diritto interno sia dello Stato Parte richiedente che dello Stato Parte richiesto. Qualora l'estradizione sia richiesta ai fini dell'esecuzione di una condanna definitiva alla reclusione o ad altra forma di privazione della libertà personale imposta per un reato passibile di estradizione, lo Stato Parte richiesto può concedere l'estradizione in conformità del diritto interno.
2.Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato Parte il cui ordinamento lo consenta può concedere l'estradizione di una persona per i reati previsti dalla presente Convenzione che non siano punibili ai sensi del proprio ordinamento interno.
3.Se la richiesta di estradizione riguarda diversi singoli reati, di cui almeno uno è passibile di estradizione ai sensi del presente articolo e di cui alcuni non sono passibili di estradizione in forza del loro periodo di reclusione, ma hanno un legame con reati previsti dalla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto può applicare il presente articolo anche rispetto a detti reati.
4.I reati contemplati dal presente articolo sono considerati come inclusi nel novero dei reati passibili di estradizione in tutti i trattati di estradizione esistenti tra gli Stati Parte. Gli Stati Parte si impegnano a includere tali reati fra quelli passibili di estradizione in ogni trattato di estradizione che sarà concluso tra di essi.
5.Qualora uno Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione da un altro State Parte con il quale non esiste alcun trattato di estradizione, esso può considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'estradizione in relazione a tutti i reati a cui si applica il presente articolo.
6.Gli Stati Parte che subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato:
(a)al momento del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o adesione alla stessa, informano il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa la disponibilità ad accettare la presente Convenzione come base giuridica per la cooperazione in materia di estradizione con altri Stati Parte della presente Convenzione, e
(b)nel caso in cui non accettino la presente Convenzione come base giuridica per la cooperazione in materia di estradizione, si adoperano, eventualmente, per concludere trattati in materia di estradizione con altri Stati Parte della presente Convenzione ai fini dell'attuazione del presente articolo.
7.Gli Stati Parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono i reati cui si applica il presente articolo come reati che possono reciprocamente dar luogo a estradizione.
8.L'estradizione è soggetta alle condizioni previste dal diritto interno dello Stato Parte richiesto o dai trattati di estradizione applicabili, inclusi, fra l'altro, le condizioni relative al requisito della pena minima prevista per l'estradizione e i motivi in base ai quali lo Stato Parte richiesto può rifiutare l'estradizione.
9.Gli Stati Parte si adoperano, fermo restando quanto previsto dalle proprie leggi interne, per accelerare le procedure di estradizione e semplificare i relativi requisiti probatori per i reati cui si applica il presente articolo.
10.Fermo restando quanto previsto dalle sue leggi interne e dai trattati di estradizione da esso conclusi, lo Stato Parte richiesto può, accertato che le circostanze lo giustifichino e ve ne sia l'urgenza, e su richiesta dello Stato Parte richiedente, anche quando la richiesta è trasmessa tramite i canali esistenti dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale, porre in stato di custodia la persona di cui si richiede l'estradizione e che si trova sul proprio territorio, oppure adottare altre misure idonee ad assicurare la presenza di tale persona durante il procedimento di estradizione.
11.Nel caso in cui uno Stato Parte sul cui territorio viene individuato un presunto autore di reato non proceda all'estradizione per un reato cui si applica il presente articolo per il solo motivo che detta persona è un suo cittadino, tale Stato Parte è obbligato, su richiesta dello Stato Parte che richiede l'estradizione, a trasmettere senza indugio il caso alle proprie autorità competenti affinché procedano penalmente. Tali autorità dovranno adottare decisioni e condurre il procedimento con le stesse modalità con cui viene trattato qualsiasi altro reato di natura comparabile in base alla legge interna di tale Stato Parte. Gli Stati Parte in questione collaborano, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti procedurali e probatori, al fine di assicurare l'efficienza dell'azione penale.
12.Quando uno Stato Parte è autorizzato, ai sensi della propria legge, a estradare o altrimenti consegnare un proprio cittadino solamente a condizione che questi venga restituito a tale Stato Parte per scontare l'eventuale condanna inflitta a seguito di un processo o procedimento per il quale è stata richiesta la sua estradizione o la sua consegna, e detto Stato Parte e lo Stato Parte che richiede l'estradizione della persona in questione si accordano su questa opzione e sugli altri termini che essi riterranno opportuni, tale estradizione o consegna condizionata è sufficiente ai fini dell’assolvimento dell'obbligo previsto dal paragrafo 11 del presente articolo.
13.Qualora l'estradizione, richiesta per l'esecuzione di una condanna, venga rifiutata perché la persona interessata è cittadino dello Stato Parte richiesto, questo,
nel caso in cui il proprio ordinamento lo preveda e in conformità ai requisiti di detto ordinamento, su richiesta dello Stato Parte richiedente, valuta la possibilità di far scontare presso di sé la pena comminata ai sensi della legislazione dello Stato parte richiedente, o il residuo della stessa.
14.Alla persona contro la quale si procede penalmente per i reati previsti dal presente articolo è garantito un giusto trattamento durante tutte le fasi del procedimento, ivi compreso il godimento di tutti i diritti e garanzie previste dall'ordinamento dello Stato Parte nel cui territorio si trovi detta persona.
15.Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come imposizione dell'obbligo di estradizione se lo Stato Parte richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata presentata al fine di perseguire o punire una persona a causa del suo sesso, razza, lingua, religione, nazionalità, origine etnica o idee politiche, o che l'accoglimento della richiesta possa essere pregiudizievole alla posizione di detta persona per uno dei suddetti motivi.
16.Gli Stati Parte non possono respingere una richiesta di estradizione solo a motivo del fatto che si ritiene che il reato riguardi anche questioni fiscali.
17.Prima di rifiutare una richiesta di estradizione, lo Stato Parte richiesto, se opportuno, si consulta con lo Stato Parte richiedente in modo da fornirgli ogni possibilità di presentare le proprie opinioni e di fornire informazioni relative alle sue affermazioni.
18.Lo Stato Parte richiesto informa lo Stato Parte richiedente della sua decisione riguardo all'estradizione. Lo Stato Parte richiesto informa lo Stato Parte richiedente in merito alle ragioni per il rifiuto dell'estradizione, a meno che non glielo impediscano il suo diritto interno o i suoi obblighi giuridici internazionali.
19.Ogni Stato Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, comunica al Segretario Generale delle Nazioni Unite il nome e l'indirizzo di un'autorità responsabile dell'invio o della ricezione delle richieste di estradizione o di arresto provvisorio. Il Segretario Generale istituisce e tiene aggiornato un registro delle autorità designate a tal fine dagli Stati Parte. Ogni Stato Parte assicura che i dati contenuti nel registro siano corretti in ogni momento.
20.Gli Stati Parte si adoperano per concludere accordi o intese bilaterali e multilaterali per consentire l’estradizione o per aumentarne l’efficacia.
Articolo 38
Trasferimento delle persone condannate
Gli Stati Parte possono, tenendo conto dei diritti delle persone condannate, prendere in considerazione la stipula di accordi o di intese bilaterali o multilaterali sul trasferimento nel loro territorio delle persone condannate alla reclusione o ad altre forme di privazione della libertà personale per i reati di cui alla presente Convenzione, allo scopo di permettere a queste persone di scontarvi il residuo della pena. Gli Stati Parte possono altresì tenere conto di questioni attinenti al consenso, alla riabilitazione e al reinserimento.
Articolo 39
Trasferimento dei procedimenti penali
1.Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità di trasferire ad un altro i procedimenti relativi al perseguimento dei reati previsti dalla presente Convenzione qualora tale trasferimento sia ritenuto nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia, in particolare nei casi in cui siano coinvolte più giurisdizioni, al fine di concentrare l'esercizio dell'azione penale.
2.Qualora uno Stato Parte che subordina il trasferimento dei procedimenti penali all'esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non esiste alcun trattato in materia, esso può considerare la presente Convenzione come base giuridica per il trasferimento dei procedimenti penali in relazione a tutti i reati a cui si applica il presente articolo.
Articolo 40
Principi generali e procedure relativi all'assistenza giudiziaria reciproca
1.Gli Stati Parte si prestano la più ampia assistenza giudiziaria reciproca in materia di indagini, azione penale e procedimenti giudiziari per i reati previsti dalla presente Convenzione, e ai fini della raccolta di prove in formato elettronico per i reati previsti dalla presente Convenzione e per i reati gravi.
2.Viene prestata assistenza giudiziaria reciproca più ampia possibile, in base alle relative leggi, trattati, accordi e intese dello Stato Parte richiesto, in relazione alle indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i reati di cui si possa ritenere responsabile una persona giuridica secondo quanto previsto dall'articolo 18 della presente Convenzione nello Stato Parte richiedente.
3.L'assistenza giudiziaria reciproca da prestarsi conformemente al presente articolo può essere richiesta per i seguenti motivi:
(a)acquisire prove o dichiarazioni di persone;
(b)notificare documenti di natura giudiziaria;
(c)eseguire perquisizioni e sequestri, e congelamento;
(d)perquisire o altrimenti accedere a, sequestrare o acquisire altrimenti, e divulgare dati elettronici immagazzinati per mezzo di un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione ai sensi dell'articolo 44 della presente Convenzione;
(e)raccogliere dati relativi al traffico ai sensi dell'articolo 45 della presente Convenzione;
(f)intercettare dati relativi al contenuto ai sensi dell'articolo 46 della presente Convenzione;
(g)esaminare oggetti e luoghi;
(h)fornire informazioni, prove e perizie tecniche;
(i)fornire originali o copie conformi di documenti e verbali rilevanti, compresi verbali governativi, bancari, finanziari, societari o aziendali;
(j)identificare o rintracciare proventi di reato, beni, strumenti o altri oggetti, a fini probatori;
(k)agevolare la comparsa volontaria di persone nello Stato Parte
(l)richiedente;
(m)recuperare proventi di reato;
(n)ogni altro tipo di assistenza prevista dalla legge dello Stato Parte richiesto.
4.Fermo restando il proprio diritto interno, le autorità competenti di uno Stato Parte possono, senza una precedente richiesta, trasmettere informazioni in materia penale ad un'autorità competente di un altro Stato Parte qualora ritengano che dette informazioni possano aiutare l'autorità ad intraprendere o a concludere con successo inchieste e procedimenti penali o possano dar luogo ad una richiesta formulata da quest'ultimo Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.
5.La trasmissione di informazioni ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo è effettuata senza recare pregiudizio alle indagini e ai procedimenti penali che si svolgono nello Stato le cui autorità competenti forniscono le informazioni. Le autorità competenti che ricevono le informazioni si conformano alla richiesta che dette informazioni restino riservate, anche temporaneamente, o che il loro uso sia limitato. Ciò non preclude tuttavia allo Stato Parte ricevente di divulgare, nel corso di un procedimento, le informazioni che possano discolpare un accusato. In tal caso lo Stato Parte ricevente, prima della divulgazione, ne dà comunicazione allo Stato Parte trasmittente e, se richiesto, si consulta con quest'ultimo. Se, in casi eccezionali, è impossibile dare comunicazione anticipata, lo Stato Parte ricevente informa senza indugio lo Stato Parte trasmittente della divulgazione delle informazioni.
6.Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli obblighi previsti da altri trattati bilaterali o multilaterali che regolano o regoleranno, in tutto o in parte, l'assistenza giudiziaria reciproca.
7.I paragrafi da 8 a 31 del presente articolo si applicano alle richieste presentate ai sensi del presente articolo se gli Stati Parte interessati non sono vincolati da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca. Nel caso in cui detti Stati Parte siano vincolati da un tale trattato, si applicano le disposizioni corrispondenti di detto trattato a meno che gli Stati Parte non accettino di applicare i paragrafi da 8 a 31 del presente articolo in luogo di dette disposizioni. Gli Stati Parte sono fortemente incoraggiati ad applicare le disposizioni di questi paragrafi se facilitano la cooperazione.
8.Gli Stati Parte possono rifiutare di fornire l'assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo sulla base dell'assenza della doppia incriminazione. Lo Stato Parte richiesto può tuttavia, se lo ritiene opportuno, fornire assistenza, nella misura che esso decide a sua discrezione, a prescindere dal fatto che la condotta costituisca un reato secondo il suo diritto interno. L'assistenza può essere rifiutata quando le richieste comportano questioni de minimis oppure questioni per le quali la cooperazione o l'assistenza richiesta è disponibile ai sensi di altre disposizioni della presente Convenzione.
9.Una persona che si trovi in stato detentivo o che stia scontando una condanna nel territorio di uno Stato Parte, e la cui presenza è richiesta in un altro Stato Parte per motivi di identificazione, testimonianza o per fornire altrimenti assistenza nell'ottenimento di prove necessarie a indagini, azioni penali o procedimenti penali per reati previsti dalla presente Convenzione può essere trasferita qualora sussistano le seguenti condizioni:
(a)la persona concede liberamente il proprio consenso informato;
(b)le autorità competenti di entrambi gli Stati Parte sono d'accordo in base a condizioni che ritengano appropriate.
10.Ai fini del paragrafo 9 del presente articolo:
(a)lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona ha l'autorità e l'obbligo di tenere la persona trasferita in stato di custodia, salvo diversamente richiesto o autorizzato dallo Stato Parte dal quale la persona è stata trasferita;
(b)lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona attua senza indugio l'obbligo di riconsegnare la persona alla custodia dello Stato Parte dal quale è stata trasferita così come concordato precedentemente, o come altrimenti concordato, dalle autorità competenti di entrambi gli Stati Parte;
(c)lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona non esige che lo Stato Parte dal quale è stata trasferita la persona avvii la procedura di estradizione per la riconsegna della persona in questione;
(d)la persona trasferita ha diritto al conteggio della parte di pena espiata nello Stato dal quale è stata trasferita e per il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato Parte nel quale è stata trasferita.
11.A meno che lo Stato Parte da cui una persona deve essere trasferita ai sensi dei paragrafi 9 e 10 del presente articolo acconsenta, tale persona, qualunque sia la sua nazionalità, non può essere perseguita, detenuta, punita, o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale nel territorio dello Stato in cui viene trasferita per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale è stata trasferita.
12.(a)
Ciascuno Stato Parte designa una o più autorità centrali con il compito e la facoltà di ricevere le richieste di assistenza giudiziaria reciproca ed eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione. Laddove, in uno Stato Parte, vi sia un territorio o una regione a statuto speciale con un sistema distinto per l'assistenza giudiziaria reciproca, esso può designare un'autorità centrale distinta con le medesime funzioni per quella regione o territorio.
(b)Le autorità centrali garantiscono l'esecuzione o la trasmissione rapida e corretta delle richieste ricevute. Allorché l'autorità centrale trasmette per esecuzione la richiesta a un'autorità competente, sollecita la rapida e corretta esecuzione della stessa da parte di detta autorità competente.
(c)Il Segretario Generale delle Nazioni Unite riceve la comunicazione in merito all'autorità centrale designata al suddetto scopo nel momento in cui gli Stati Parte depositano il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o adesione alla stessa, e istituisce e tiene aggiornato un registro delle autorità centrali designate dagli Stati Parte. Ogni Stato Parte assicura che i dati contenuti nel registro siano corretti in ogni momento.
(d)Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le comunicazioni ad esse relative sono trasmesse alle autorità centrali designate dagli Stati Parte. Questa condizione non pregiudica il diritto degli Stati Parte di chiedere che tali richieste e comunicazioni siano loro indirizzate per mezzo di canali diplomatici e, in casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, se possibile, attraverso l'Organizzazione di Polizia Criminale Internazionale.
13.Le richieste sono formulate per iscritto o, laddove possibile, con un mezzo atto a produrre una trascrizione scritta in una lingua accettata dallo Stato Parte richiesto, con modalità tali da permettere a detto Stato Parte di accertarne l'autenticità. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite è data comunicazione della lingua o delle lingue accettate da ciascuno Stato Parte al momento del deposito del relativo strumento di ratifica, accettazione, approvazione della presente Convenzione o adesione alla stessa. In casi urgenti e su accordo degli Stati Parte le richieste possono essere formulate verbalmente, ma devono essere immediatamente confermate per iscritto.
14.Qualora ciò sia conforme alle loro rispettive leggi, le autorità centrali degli State Parte sono incoraggiate a trasmettere e a ricevere le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le comunicazioni ad esse relative, come pure le prove, in formato elettronico, a condizioni che consentano allo Stato Parte richiesto di stabilire l'autenticità e garantire la sicurezza delle comunicazioni.
15.La richiesta di assistenza giudiziaria reciproca deve contenere:
(a)l'identità dell'autorità che formula la richiesta;
(b)l'oggetto e la natura delle indagini, dell'azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le funzioni dell'autorità che conduce tali indagini, azione penale o procedimento giudiziario;
(c)una breve esposizione dei fatti rilevanti, eccezion fatta per le richieste che hanno come scopo la notifica di atti giudiziari;
(d)una descrizione del tipo di assistenza richiesta e specificazioni di eventuali particolari procedure che lo Stato Parte richiedente desidera siano seguite;
(e)laddove possibile e appropriato, l'identità delle persone coinvolte, il luogo in cui si trovano e la loro nazionalità, come pure il paese di origine, la descrizione e l'ubicazione di ogni oggetto o conto interessato;
(f)se del caso, il periodo di tempo per il quale si richiedono le prove, le informazioni o altro tipo di assistenza, e
(g)lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o altro tipo di assistenza.
16.Lo Stato Parte richiesto può chiedere informazioni supplementari quando ciò risulti necessario per l'esecuzione della richiesta conformemente al diritto interno o possa agevolare tale esecuzione.
17.La richiesta viene eseguita conformemente al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, nella misura in cui ciò non sia contrario al diritto interno dello Stato Parte richiesto e laddove possibile, conformemente alle procedure specificate nella richiesta.
18.Ogniqualvolta possibile e compatibile coi principi fondamentali del diritto interno, quando un individuo si trova nel territorio di uno Stato Parte e deve essere sentito in qualità di testimone, vittima od esperto dalle autorità giudiziarie di un altro Stato Parte, il primo Stato Parte può, su richiesta dell'atro Stato Parte, consentire che tale audizione avvenga per mezzo di una videoconferenza se non è possibile o auspicabile per l'individuo in questione comparire di persona nel territorio dello Stato Parte richiedente. Gli Stati Parte possono accordarsi affinché l'audizione sia condotta da un'autorità giudiziaria dello Stato Parte richiedente alla presenza di un'autorità giudiziaria dello Stato Parte richiesto. Se lo Stato Parte richiesto non ha accesso ai mezzi tecnici necessari allo svolgimento di una videoconferenza, tali mezzi possono essere forniti dallo Stato Parte richiedente previo comune accordo.
19.Lo Stato Parte richiedente non trasmette o utilizza informazioni o prove fornite dallo Stato Parte richiesto per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli indicati nella richiesta senza il consenso preventivo dello Stato Parte richiesto. Nessuna disposizione del presente paragrafo vieta allo Stato Parte richiedente di divulgare nel corso di un procedimento informazioni o prove che possano discolpare un accusato. In tal caso lo Stato Parte richiedente, prima della divulgazione, ne dà comunicazione allo Stato Parte richiesto e, su richiesta, si consulta con quest'ultimo. Se, in casi eccezionali, è impossibile dare comunicazione anticipata, lo Stato Parte richiedente informa senza indugio lo Stato Parte richiesto della divulgazione.
20.Lo Stato Parte richiedente può chiedere che lo Stato Parte richiesto serbi la riservatezza sui fatti e sulla materia della richiesta, salvo quanto necessario all'esecuzione della medesima. Se lo Stato Parte richiesto non può ottemperare alla richiesta di riservatezza ne informa prontamente lo Stato Parte richiedente.
21.L'assistenza giudiziaria reciproca può essere rifiutata:
(a)se la richiesta non è formulata conformemente alle disposizioni del presente articolo;
(b)se lo Stato Parte richiesto valuta che l'esecuzione della richiesta possa recare pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi fondamentali;
(c)se, in relazione a reati analoghi, il diritto interno vieta alle autorità dello Stato Parte richiesto di eseguire le azioni richieste qualora tali reati siano oggetto di indagini, azioni penale o procedimenti giudiziari nell'ambito delle competenze di tali autorità;
(d)se la richiesta è contraria all'ordinamento giuridico relativo all'assistenza giudiziaria reciproca dello Stato Parte richiesto.
22.Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come imposizione dell'obbligo di prestazione di assistenza giudiziaria reciproca se lo Stato Parte richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata presentata al fine di perseguire o punire una persona a causa del suo sesso, razza, lingua, religione, nazionalità, origine etnica o idee politiche, o che l'accoglimento della richiesta possa essere pregiudizievole alla posizione di detta persona per uno dei suddetti motivi.
23.Gli Stati Parte non possono respingere una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca solo a motivo del fatto che si ritiene che il reato riguardi anche questioni fiscali.
24.Gli Stati Parte non possono rifiutare di fornire l'assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo sulla base del segreto bancario.
25.Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato.
26.Lo Stato Parte richiesto dà esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria reciproca non appena possibile e tiene nel massimo conto possibile le eventuali scadenze proposte dallo Stato Parte richiedente, delle quali dà ragione, preferibilmente nella richiesta. Lo Stato Parte richiesto risponde alle ragionevoli richieste di informazioni dello Stato Parte richiedente sui progressi della propria richiesta. Lo Stato Parte richiedente informa prontamente lo Stato Parte richiesto quando l'assistenza non è più necessaria.
27.L'assistenza giudiziaria reciproca può essere differita dallo Stato Parte richiesto a motivo del fatto che interferirebbe con un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario in corso.
28.Prima di respingere una richiesta ai sensi del paragrafo 21 del presente articolo o di differirne l'esecuzione ai sensi del paragrafo 27 del presente articolo, lo Stato Parte richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l'assistenza può essere concessa nei termini e alle condizioni dal primo ritenute necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, è tenuto ad ottemperarvi.
29.Ferma restando l'applicazione del paragrafo 11 del presente articolo, il testimone, l'esperto o altra persona che, su richiesta dello Stato Parte richiedente, acconsente a fornire prove in un procedimento o a collaborare ad un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario nel territorio dello Stato Parte richiedente non può essere perseguito, detenuto, punito, né sottoposto a qualsiasi altra restrizione della libertà personale in quel territorio per fatti, omissioni o condanne antecedenti alla partenza dal territorio dello Stato Parte richiesto. Tale salvacondotto spira quando il testimone, l'esperto o altra persona, avendo avuto, per un periodo di 15 giorni consecutivi o per un periodo concordato tra gli Stati Parte a decorrere dalla data in cui è stato ufficialmente informato che la sua presenza non è più richiesta dalle autorità giudiziarie, la possibilità di partire, malgrado ciò rimane volontariamente nel territorio dello Stato Parte richiedente o vi ritorna di sua libera volontà dopo averlo lasciato.
30.Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato Parte richiesto salvo diverso accordo tra gli Stati Parte in questione. Se, per soddisfare la richiesta, è o sarà necessario sostenere spese considerevoli o straordinarie, gli Stati Parte si consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della richiesta nonché il modo in cui la spesa verrà sostenuta.
31.Lo Stato Parte richiesto:
(a)fornisce allo Stato Parte richiedente copie di atti, documenti o informazioni di natura amministrativa in suo possesso che secondo il diritto interno sono a disposizione del pubblico;
(b)può, a discrezione, fornire allo Stato Parte richiedente, integralmente, in parte o alle condizioni ritenute necessarie, copie di atti, documenti o informazioni di natura amministrativa in suo possesso che secondo il diritto interno non sono a disposizione del pubblico.
32.Gli Stati Parte, laddove necessario, valutano l'eventualità di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali atti a dare seguito pratico o maggiore efficacia alle disposizioni del presente articolo.
Articolo 41
1.Rete 24/7
2.Ogni Stato Parte designa un punto di contatto disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per assicurare un'assistenza immediata per indagini penali, azioni penali o procedimenti giudiziari specifici relativi a reati previsti dalla presente Convenzione, o per la raccolta, l'ottenimento e la conservazione di prove in formato elettronico ai fini del paragrafo 3 del presente articolo e in relazione ai reati previsti dalla presente Convenzione come pure ai reati gravi.
3.Il Segretario Generale delle Nazioni Unite riceve comunicazione di tale punto di contatto, tiene aggiornato un registro dei punti di contatto designati ai fini del presente articolo e distribuisce annualmente agli Stati Parte l'elenco aggiornato dei punti di contatto.
4.Tale assistenza include la facilitazione o, se il diritto interno e la prassi nazionale dello Stato Parte richiesto lo consentono, l'applicazione diretta delle seguenti misure:
(a)apporto di consigli tecnici;
(b)protezione di dati elettronici conservati ai sensi degli articoli 42 e 43 della presente Convenzione, comprese, se del caso, informazioni sull'ubicazione del fornitore di servizi, se nota allo Stato Parte richiesto, per assistere lo Stato Parte richiedente a formulare la richiesta;
(c)raccolta di prove e trasmissione di informazioni di carattere giuridico;
(d)localizzazione delle persone sospettate, oppure
(e)fornitura di dati elettronici per evitare un'emergenza.
5.Il punto di contatto di uno Stato Parte deve poter comunicare con il punto di contatto di un altro Stato Parte secondo una procedura accelerata. Se il punto di contatto designato da uno Stato Parte non dipende dalla o dalle autorità di tale Stato Parte responsabili per l'assistenza giudiziaria reciproca o per l'estradizione, esso dovrà garantire di essere in grado di coordinarsi con tale autorità o tali autorità secondo una procedura accelerata.
6.Ogni Stato Parte farà in modo di disporre di personale formato e attrezzato al fine di garantire le attività della rete 24/7.
7.Gli Stati Parte possono inoltre, se del caso ed entro limiti del proprio diritto interno, utilizzare e consolidare reti autorizzate già esistenti di punti di contatto, comprese le reti 24/7 per la criminalità informatica dell'Organizzazione di Polizia Criminale Internazionale per una pronta cooperazione fra forze di polizia, e altri metodi di cooperazione nello scambio di informazioni.
Articolo 42
Cooperazione internazionale ai fini della conservazione rapida di dati elettronici immagazzinati
1.Uno Stato Parte può richiedere a un altro Stato Parte di ordinare od ottenere in altro modo, conformemente all'articolo 25 della presente Convenzione, la conservazione rapida di dati elettronici immagazzinati attraverso un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione situato nel territorio di tale altro Stato Parte, e nei confronti del quale lo Stato Parte richiedente intende avanzare una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca per perquisire o altrimenti accedere a, sequestrare o acquisire altrimenti, o divulgare i dati elettronici.
2.Lo Stato Parte richiedente può avvalersi della rete 24/7 di cui all'articolo 41 della presente Convenzione per cercare informazioni sull'ubicazione dei dati elettronici immagazzinati attraverso un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e, se del caso, informazioni sull'ubicazione del fornitore di servizi.
3.Una richiesta di conservazione presentata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo deve specificare:
(a)l'autorità che richiede la conservazione;
(b)il reato che costituisce l'oggetto dell'indagine, dell'azione penale o del procedimento giudiziario, e una breve esposizione dei relativi fatti;
(c)i dati elettronici immagazzinati da conservare e il loro legame con il reato;
(d)tutte le informazioni utili a identificare la persona che custodisce i dati elettronici immagazzinati o il luogo dove si trova il sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione;
(e)la necessità della conservazione;
(f)l'intenzione dello Stato Parte di avanzare una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca per perquisire o altrimenti accedere a, sequestrare o acquisire altrimenti, o divulgare i dati elettronici immagazzinati;
(g)se del caso, la necessità di mantenere riservata la richiesta di conservazione e di non notificarla all'utente.
4.Dopo aver ricevuto la richiesta da un altro Stato Parte, lo Stato Parte richiesto adotta tutte le misure appropriate per conservare rapidamente i dati elettronici specificati in base al proprio diritto interno. Per rispondere ad una tale richiesta, la doppia incriminazione non è richiesta come condizione per provvedere alla conservazione.
5.Uno Stato Parte che richiede la doppia incriminazione come condizione di procedibilità per rispondere a una richiesta di assistenza giudiziaria per perquisire o altrimenti accedere a, sequestrare o acquisire altrimenti, o divulgare dati elettronici immagazzinati può, riguardo a reati diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione, riservarsi il diritto di rifiutare la richiesta di conservazione in base al presente articolo nei casi in cui abbia ragione di ritenere che, al momento della divulgazione, la condizione della doppia incriminazione non potrebbe realizzarsi.
6.Oltre a ciò, una richiesta di conservazione può essere respinta solo sulla base dei motivi di cui all'articolo 40, paragrafo 21, lettere b) e c), e paragrafo 22, della presente Convenzione.
7.Qualora lo Stato Parte richiesto ritenga che la conservazione non assicurerà la disponibilità in futuro dei dati o comprometterà la riservatezza o pregiudicherà in altro modo le indagini dello Stato Parte richiedente, esso ne informa prontamente lo Stato Parte richiedente, che dovrà decidere se la richiesta vada comunque eseguita.
8.Le misure di conservazione poste in atto a seguito di una richiesta presentata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo restano valide per un periodo non inferiore a sessanta giorni, al fine di permettere allo Stato Parte richiedente di presentare una richiesta per perquisire o altrimenti accedere a, sequestrare o acquisire altrimenti, o divulgare i dati. A seguito del ricevimento di tale richiesta, i dati continuano ad essere conservati in attesa della decisione su tale richiesta.
9.Prima della scadenza del periodo di conservazione di cui al paragrafo 8 del presente articolo lo Stato Parte richiedente può chiederne una proroga.
Articolo 43
Cooperazione internazionale ai fini della divulgazione rapida di dati relativi al traffico conservati
1.Qualora, nel corso dell'esecuzione di una richiesta effettuata sulla base dell'articolo 42 della presente Convenzione per conservare dati relativi al traffico concernenti una specifica comunicazione, lo Stato Parte richiesto scopra che un fornitore di servizi di un altro Stato Parte è coinvolto nella trasmissione della comunicazione, lo Stato Parte richiesto rende noti rapidamente allo Stato Parte richiedente una quantità di dati relativi al traffico sufficiente a identificare il fornitore di servizi e la via attraverso la quale la comunicazione è stata effettuata.
2.La divulgazione di dati relativi al traffico di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere rifiutata solo sulla base dei motivi di cui all'articolo 40, paragrafo 21, lettere b) e c), e paragrafo 22, della presente Convenzione.
Articolo 44
Assistenza giudiziaria reciproca concernente l'accesso a dati elettronici immagazzinati
1.Uno Stato Parte può chiedere a un altro Stato Parte di perquisire o altrimenti accedere a, sequestrare o acquisire altrimenti dati immagazzinati attraverso un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione situato nel territorio dello Stato Parte richiesto, inclusi dati elettronici conservati in base all'articolo 42 della presente Convenzione.
2.Lo Stato Parte richiesto soddisfa la richiesta applicando le leggi e gli strumenti internazionali rilevanti di cui all'articolo 35 della presente Convenzione e conformemente alle altre disposizioni pertinenti del presente capitolo.
3.La richiesta deve essere soddisfatta al più presto possibile quando:
(a)vi è motivo di ritenere che i dati interessati siano particolarmente a rischio di perdita o modificazioni, oppure
(b)gli strumenti e le leggi di cui al paragrafo 2 del presente articolo prevedono una cooperazione rapida.
Articolo 45
Assistenza giudiziaria reciproca nella raccolta in tempo reale di dati relativi al traffico
1.Gli Stati Parte si adoperano per fornirsi assistenza giudiziaria reciproca nella raccolta in tempo reale di dati relativi al traffico, associati a specifiche comunicazioni nel proprio territorio, trasmessi attraverso l'uso di un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Tale assistenza, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, è regolata dalle condizioni e dalle procedure previste dal diritto interno.
2.Tutti gli Stati Parte si adoperano per fornire questa assistenza almeno rispetto ai reati per i quali la raccolta in tempo reale dei dati relativi al traffico sarebbe possibile, in ambito interno, in una situazione analoga.
3.Una richiesta presentata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo deve specificare:
(a)il nome dell'autorità richiedente;
(b)un'esposizione dei fatti principali e della natura delle indagini, dell'azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta si riferisce;
(c)i dati elettronici rispetto ai quali è richiesta la raccolta dei dati relativi al traffico e il loro legame con il reato;
(d)ogni dato disponibile che identifichi il proprietario o l'utente dei dati o l'ubicazione del sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione;
(e)la giustificazione della necessità di raccogliere i dati relativi al traffico;
(f)il periodo di tempo per il quale devono essere raccolti i dati relativi al traffico e una giustificazione corrispondente di tale durata.
Articolo 46
Assistenza giudiziaria reciproca in materia di intercettazione di dati relativi al contenuto
Gli Stati Parte si adoperano per fornirsi assistenza giudiziaria reciproca nella raccolta o registrazione in tempo reale di dati relativi al contenuto di specifiche comunicazioni trasmesse attraverso l'uso di un sistema di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, nella misura consentita dai trattati applicabili fra gli stessi o dalle leggi interne.
Articolo 47
Cooperazione nell'attività di contrasto
1.Gli Stati Parte collaborano strettamente tra di loro, coerentemente con i rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi nazionali, per rafforzare l'efficacia dell'attività di contrasto dei reati previsti dalla presente Convenzione. Ciascuno Stato Parte adotta, in particolare, misure efficaci per:
(a)il rafforzamento e, laddove necessario, l'istituzione di canali di comunicazione tra le proprie autorità, istituzioni e servizi competenti, tenendo conto dei canali esistenti, compresi quelli dell'Organizzazione di Polizia Criminale Internazionale, al fine di favorire uno scambio sicuro e rapido di informazioni riguardanti tutti gli aspetti dei reati previsti dalla presente Convenzione, compresi, se gli Stati Parte lo ritengono opportuno, i collegamenti con altre attività criminali;
(b)la cooperazione con altri Stati Parte nella conduzione di indagini relative ai reati previsti dalla presente Convenzione e riguardanti:
(i)l'identità, l'ubicazione e le attività di persone sospette di partecipazione in detti reati o l'ubicazione di altre persone coinvolte;
(ii)i movimenti dei proventi di reato o beni derivanti dalla commissione di tali reati;
(iii)i movimenti di beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o che si intenda utilizzare per la commissione di tali reati;
(c)la fornitura, ove opportuno, dei necessari strumenti o dati per fini investigativi o di analisi;
(d)lo scambio, ove opportuno, di informazioni con altri Stati Parte sugli specifici mezzi e metodi usati per la commissione dei reati previsti dalla presente Convenzione, compresi l'utilizzo di false identità, di documenti falsi, contraffatti o alterati e di altri mezzi atti a nascondere la natura delle attività, come pure le tattiche, tecniche e procedure della criminalità informatica;
(e)l'agevolazione di un effettivo coordinamento tra le proprie autorità, istituzioni e servizi competenti e la promozione dello scambio di personale e di altri esperti, compreso, nel rispetto delle intese e degli accordi bilaterali tra gli Stati Parte interessati, il dislocamento di funzionari di collegamento;
(f)lo scambio di informazioni e il coordinamento delle misure amministrative e d'altro genere adottate opportunamente allo scopo di individuare precocemente i reati previsti dalla presente Convenzione.
2.Allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione gli Stati Parte valutano l'opportunità di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali per la cooperazione diretta tra le rispettive autorità di contrasto e, laddove tali intese o accordi siano già esistenti, l'opportunità di modificarli. In mancanza di tali accordi o intese tra gli Stati Parte interessati, gli Stati Parte possono considerare la presente Convenzione come base per la reciproca cooperazione nell'attività di contrasto in relazione ai reati previsti dalla Convenzione stessa. Qualora opportuno, gli Stati Parte utilizzano pienamente gli accordi e le intese, comprese le organizzazioni internazionali o regionali, per incrementare la cooperazione tra le proprie autorità di contrasto.
Articolo 48 Indagini comuni
Gli Stati Parte valutano l'opportunità di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a reati previsti dalla presente Convenzione che sono oggetto di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in uno o più Stati, le autorità competenti interessate possano creare organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi o intese possono essere intraprese indagini comuni sulla base di accordi caso per caso. Gli Stati Parte interessati assicurano il pieno rispetto della sovranità dello Stato Parte nel cui territorio tali indagini devono aver luogo.
Articolo 49
Meccanismi per il recupero dei beni attraverso la cooperazione internazionale in materia di confisca
1.Ai fini della prestazione di assistenza giudiziaria reciproca ai sensi dell'articolo 50 della presente Convenzione in relazione a beni acquisiti mediante commissione di un reato previsto dalla presente Convenzione, ovvero utilizzati per la commissione di un tale reato, ogni Stato Parte, conformemente al proprio diritto interno:
(a)adotta le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di dare efficacia a un provvedimento di confisca emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato Parte;
(b)adotta le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti, nei casi in cui esse abbiano giurisdizione, di ordinare la confisca di tali beni di origine estera nell'ambito di una decisione relativa ad un reato di riciclaggio di denaro o qualsiasi altro reato soggetto alla propria giurisdizione, ovvero mediante altri procedimenti autorizzati in conformità con il proprio diritto interno, e
(c)considera la possibilità di adottare le misure necessarie per consentire la confisca di tale bene in assenza di condanna penale nei casi in cui l'autore del reato non possa essere penalmente perseguito a causa di morte, fuga o assenza ovvero in altri casi opportuni.
2.Ogni Stato Parte, ai fini della prestazione di assistenza giudiziaria reciproca a seguito di richiesta formulata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, della presente Convenzione, in conformità con il proprio diritto interno:
(a)adotta le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di congelare o sequestrare beni in esecuzione di un provvedimento di congelamento o sequestro emesso da un'autorità giudiziaria o altra autorità competente di uno Stato Parte richiedente, che possa costituire per lo Stato richiesto una ragionevole base per ritenere che sussistano motivi sufficienti per adottare tali misure e che i beni possano successivamente essere oggetto di un provvedimento di confisca ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;
(b)adotta le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di congelare o sequestrare beni in esecuzione di una richiesta che possa costituire per lo Stato richiesto una base ragionevole per ritenere che sussistano motivi sufficienti per adottare tali misure e che i beni possano successivamente essere oggetto di un provvedimento di confisca ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, e
(c)considera la possibilità di adottare ulteriori misure per consentire alle proprie autorità competenti di preservare i beni ai fini della confisca, ad esempio sulla base di un arresto o di un'imputazione penale intervenuti all’estero in relazione all'acquisizione di tali beni.
Articolo 50
Cooperazione internazionale ai fini della confisca
1.Uno Stato Parte che ha ricevuto una richiesta da un altro Stato Parte avente giurisdizione su un reato previsto dalla presente Convenzione per la confisca di proventi di reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della presente Convenzione, situati sul suo territorio, deve, nella più ampia misura possibile nell'ambito del suo ordinamento giuridico interno:
(a)trasmettere la richiesta alle sue autorità competenti al fine di ottenere un provvedimento di confisca e, se tale provvedimento è accordato, dare esecuzione allo stesso, oppure
(b)trasmettere alle sue autorità competenti, affinché ne venga data esecuzione nella misura richiesta, un provvedimento di confisca emesso da un'autorità giudiziaria sul territorio dello Stato Parte richiedente conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, della presente Convenzione, nella misura in cui riguardi proventi di reato, beni, attrezzature o altri strumenti situati sul territorio dello Stato Parte richiesto.
2.A seguito di una richiesta di un altro Stato Parte avente giurisdizione su un reato previsto dalla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto adotta misure volte a identificare, localizzare, congelare o sequestrare proventi di reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della presente Convenzione ai fini di una conseguente confisca che dovrà essere ordinata o dallo Stato Parte richiedente o, conformemente a una richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dallo Stato Parte richiesto.
3.Le disposizioni dell'articolo 40 della presente Convenzione sono applicabili mutatis mutandis al presente articolo. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 15, le richieste presentate ai sensi del presente articolo contengono:
(a)nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, una descrizione dei beni da confiscare, compresa, per quanto possibile, la loro ubicazione e, laddove pertinente, l'indicazione del loro valore estimativo, e un'esposizione dei fatti sui quali si basa lo Stato Parte richiedente, sufficienti a consentire allo Stato Parte richiesto di far emettere il provvedimento ai sensi del suo diritto interno;
(b)nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, una copia legalmente ammissibile del provvedimento di confisca su cui si basa la richiesta, emesso dallo Stato Parte richiedente, un'esposizione dei fatti e delle informazioni riguardanti la misura entro cui si richiede di eseguire il provvedimento, una dichiarazione in cui siano specificate le misure adottate dallo Stato Parte richiedente per dare adeguata notifica a terze parti in buona fede e garantire una procedura regolare, nonché una dichiarazione secondo cui il provvedimento di confisca è definitivo;
(c)nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 2 del presente articolo, un'esposizione dei fatti su cui si basa lo Stato Parte richiedente e una descrizione delle azioni richieste e, laddove disponibile, una copia legalmente ammissibile del provvedimento su cui si basa la richiesta.
4.Le decisioni o le azioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottate dallo Stato Parte richiesto in conformità e nell'osservanza delle disposizioni del suo diritto interno e delle sue norme procedurali, o dei trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterali che eventualmente lo vincolano allo Stato Parte richiedente.
5.Ogni Stato Parte fornisce copia delle sue leggi e dei suoi regolamenti che danno efficacia al presente articolo e delle successive modifiche a tali leggi e regolamenti, o una loro descrizione, al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
6.Se uno Stato Parte decide di subordinare l'adozione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo all'esistenza di un trattato in materia, esso considera la presente Convenzione come base convenzionale necessaria e sufficiente.
7.La cooperazione ai sensi del presente articolo può altresì essere rifiutata o le misure cautelari revocate se lo Stato Parte richiesto non riceve tempestivamente prove sufficienti ovvero se il bene è di valore minimo.
8.Prima di revocare qualsiasi misura cautelare adottata in conformità con il presente articolo, lo Stato Parte richiesto, se possibile, dà allo Stato Parte richiedente la possibilità di presentare i propri argomenti in favore del mantenimento della misura.
9.L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve in alcun caso pregiudicare i diritti di terzi in buona fede.
10.Gli Stati Parte prendono in considerazione la possibilità di concludere trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterali intesi a rafforzare l'efficacia della cooperazione internazionale intrapresa ai sensi del presente articolo.
Articolo 51
Cooperazione speciale
Fatto salvo il proprio diritto interno, ciascuno Stato Parte si adopera per adottare le misure che gli permettano di trasmettere ad un altro Stato Parte, che non abbia precedentemente presentato richiesta, senza pregiudizio per le proprie indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari, le informazioni relative ai proventi di reati previsti dalla presente Convenzione, qualora esso ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare lo Stato Parte destinatario ad avviare o svolgere indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari ovvero portare detto Stato Parte a formulare una richiesta in conformità con l'articolo 50 della presente Convenzione.
Articolo 52
Restituzione e destinazione dei proventi di reato o beni confiscati
1.Uno Stato Parte che confisca proventi di reato o beni ai sensi degli articoli 31 o 50 della presente Convenzione ne dispone conformemente al suo diritto interno e alle sue procedure amministrative.
2.Nel dar seguito a una richiesta presentata da un altro Stato Parte conformemente all'articolo 50 della presente Convenzione, gli Stati Parte accordano priorità, nei limiti consentiti dal diritto interno e se vi è richiesta in tal senso, alla restituzione dei proventi di reato o beni confiscati allo Stato Parte richiedente, affinché questo possa risarcire le vittime del reato o restituire detti proventi di reato o beni ai loro legittimi proprietari.
3.Nel dar seguito a una richiesta presentata da un altro Stato Parte conformemente agli articoli 31 e 50 della presente Convenzione uno Stato Parte può, tenuto in debita considerazione il risarcimento delle vittime, prendere in particolare considerazione la conclusione di accordi o intese in base ai quali:
(a)versare il valore di tali proventi di reato o beni o i fondi derivanti dalla loro vendita, o una parte di essi, sul conto di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), della presente Convenzione, e agli organismi intergovernativi specializzati nella lotta alla criminalità informatica;
(b)ripartire con altri Stati Parte, sistematicamente o caso per caso, tali proventi di reato o beni, o i fondi derivanti dalla loro vendita, conformemente al proprio diritto interno o alle proprie procedure amministrative.
4.Laddove opportuno, a meno che gli Stati Parte non decidano diversamente, lo Stato Parte richiesto può dedurre spese ragionevoli sostenute per le indagini, l'azione penale o i procedimenti giudiziari che abbiano reso possibile la restituzione o l’alienazione dei beni soggetti a confisca ai sensi del presente articolo.
Capitolo VI Misure di prevenzione
Articolo 53 Misure di prevenzione
1.Ogni Stato Parte si impegna, con idonee misure legislative, amministrative o di altra natura e conformemente ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, a elaborare e applicare o mantenere politiche e migliori pratiche efficaci e coordinate per ridurre le occasioni presenti o future di criminalità informatica.
2.Ogni Stato Parte adotta misure adeguate, nei limiti dei propri mezzi e conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, per favorire la partecipazione attiva, negli aspetti pertinenti della prevenzione dei reati previsti dalla presente Convenzione, di persone e soggetti rilevanti non appartenenti al settore pubblico, quali le organizzazioni non governative, le organizzazioni della società civile, istituzioni accademiche e soggetti del settore privato, come pure del pubblico in generale.
3.Le misure di prevenzione possono comprendere:
(a)il rafforzamento, negli aspetti pertinenti della prevenzione e della lotta contro i reati previsti dalla presente Convenzione, della cooperazione fra le autorità di contrasto o i pubblici ministeri, e persone e soggetti rilevanti non appartenenti al settore pubblico, quali le organizzazioni non governative, le organizzazioni della società civile, istituzioni accademiche e soggetti del settore privato;
(b)campagne di sensibilizzazione sull'esistenza, le cause e la gravità della minaccia rappresentata dai reati previsti dalla presente Convenzione, tramite attività di informazione e di istruzione per i cittadini, media e programmi di informazione e formazioni che promuovano la partecipazione pubblica alla prevenzione e alla lotta contro tali reati;
(c)la creazione di capacità dei sistemi nazionali di giustizia penale e l'impegno per aumentare tale capacità, compresi la formazione e lo sviluppo di competenze per chi opera nel settore della giustizia penale, come parte delle strategie nazionali di prevenzione dei reati previsti dalla presente Convenzione;
(d)esortazioni rivolte ai fornitori di servizi affinché adottino misure efficaci, ove fattibile alla luce delle circostanze nazionali e nella misura consentita dal diritto nazionale, per rafforzare la sicurezza dei loro prodotti, servizi e clienti;
(e)il riconoscimento dei contributi delle attività legittime dei ricercatori in materia di sicurezza qualora intese esclusivamente, nella misura consentita dalle condizioni previste dal diritto interno e ferme restando tali condizioni, al rafforzamento e al miglioramento della sicurezza dei prodotti, servizi e clienti dei fornitori di servizi ubicati nel territorio dello Stato Parte;
(f)lo sviluppo, il sostegno e la promozione di programmi e azioni volti a scoraggiare i potenziali rei dall'intraprendere attività di criminalità informatica e a sviluppare le loro capacità in modo lecito;
(g)l'impegno al fine di promuovere il reinserimento sociale delle persone dichiarate colpevoli dei reati previsti dalla presente Convenzione;
(h)lo sviluppo di strategie e politiche, ai sensi del diritto interno, per prevenire e sradicare la violenza di genere perpetrata attraverso l'uso di sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, e la presa in considerazione, nell'elaborazione delle misure di prevenzione, delle circostanze ed esigenze specifiche delle persone in situazioni vulnerabili;
(i)la messa in atto di sforzi specifici e mirati per la sicurezza online dei minori, anche attraverso l'istruzione, la formazione e campagne di sensibilizzazione in materia di abusi sessuale su minori o di sfruttamento sessuale di minori online, e tramite la revisione dei quadri giuridici nazionali e il rafforzamento della cooperazione internazionale ai fini della prevenzione di tali fenomeni, come pure la messa in atto di sforzi per garantire la rapida rimozione del materiale di abuso sessuale su minori o di sfruttamento sessuale di minori;
(j)un accrescimento della trasparenza dei processi decisionali e la promozione della partecipazione del pubblico a tali processi, e la garanzia dell'accesso effettivo del pubblico alle informazioni;
(k)il rispetto, la promozione e la tutela della libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni pubbliche concernenti la criminalità informatica;
(l)lo sviluppo o il consolidamento di programmi di sostegno per le vittime dei reati previsti dalla presente Convenzione;
(m)l'impedire o l'individuare i trasferimenti di proventi di reato e di beni legati ai reati previsti dalla presente Convenzione.
4.Ogni Stato Parte adotta misure adeguate per garantire che la o le autorità competenti rilevanti, responsabili della prevenzione e della lotta contro la criminalità informatica, siano note e accessibili al pubblico, se del caso, ai fini della segnalazione, anche in forma anonima, di fatti che possano essere considerati reati conformemente alla presente Convenzione.
5.Gli Stati Parte si adoperano al fine di valutare periodicamente i quadri giuridici nazionali e le prassi amministrative pertinenti esistenti al fine di individuare carenze e vulnerabilità e di garantirne la rilevanza a fronte dell’evoluzione delle minacce rappresentate dai reati previsti dalla presente Convenzione.
6.Gli Stati Parte possono collaborare gli uni con gli altri e con le competenti organizzazioni internazionali e regionali nel promuovere e sviluppare le misure di cui al presente articolo. Tale cooperazione include la partecipazione a progetti internazionali mirati alla prevenzione della criminalità informatica.
7.Ogni Stato Parte informa il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa il nome e l'indirizzo dell'autorità o delle autorità che possono assistere altri Stati Parte nello sviluppo e nell'attuazione di specifiche misure atte a prevenire la criminalità informatica.
Capitolo VII
Assistenza tecnica e scambio di informazioni
Articolo 54
Assistenza tecnica e sviluppo di capacità
1.Gli Stati Parte, nei limiti delle proprie capacità, considerano la possibilità di prestarsi la più ampia assistenza tecnica e in termini di sviluppo di capacità, compresi formazione e altre forme di assistenza, scambio reciproco di esperienze rilevanti e di conoscenze specializzate, e trasferimento di tecnologia a condizioni reciprocamente concordate, tenendo in particolare considerazione gli interessi e le necessità degli Stati Parte in via di sviluppo, allo scopo di agevolare la prevenzione, le indagini, l'accertamento e l'esercizio dell'azione penale in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione.
2.Gli Stati Parte avviano, sviluppano, attuano o migliorano, nella misura necessaria, specifici programmi di formazione del proprio personale responsabile in materia di prevenzione, indagini, accertamento ed esercizio dell'azione penale in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione.
3.Le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono riguardare, nella misura consentita dal diritto nazionale, quanto segue:
(a)metodi e tecniche usati nella prevenzione, nelle indagini, nell'accertamento e nell'esercizio dell'azione penale in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione;
(b)sviluppo di capacità per l'elaborazione e la pianificazione di politiche strategiche e legislazione per prevenire e combattere la criminalità informatica;
(c)sviluppo di capacità per la raccolta, la conservazione e la condivisione di prove, in particolare in formato elettronico, compreso il mantenimento della catena di custodia e l'analisi forense;
(d)attrezzature moderne per fini di contrasto e il loro utilizzo;
(e)formazione delle autorità competenti nella preparazione delle richieste di assistenza giudiziaria reciproca e di altri mezzi di cooperazione conformi alle condizioni della presente Convenzione, soprattutto ai fini della raccolta, della conservazione e della condivisione delle prove in formato elettronico;
(f)prevenzione, individuazione e monitoraggio dei movimenti dei proventi dei reati di cui alla presente Convenzione, e di beni, attrezzature e altri strumenti e metodi per il trasferimento, l'occultamento e la contraffazione di tali proventi, beni, attrezzature ed altri strumenti;
(g)meccanismi e metodi giuridici ed amministrativi adeguati ed efficaci per agevolare il sequestro, la confisca e la restituzione dei proventi dei reati di cui alla presente Convenzione;
(h)metodi impiegati per la protezione delle vittime e dei testimoni che collaborano con le autorità giudiziarie;
(i)formazione riguardante il diritto sostanziale e procedurale e i poteri di indagine delle autorità di contrasto, come pure in materia di regolamentazioni nazionali ed internazionali e formazione linguistica.
4.Gli Stati Parte si adoperano, fermo restando quanto previsto dalle proprie leggi interne, per avvalersi delle competenze di altri Stati Parte e delle rilevanti organizzazioni internazionali e regionali, organizzazioni non governative, organizzazioni della società civile, istituzioni accademiche e del settore privato, e per cooperare strettamente con tali soggetti, allo scopo di migliorare l'effettiva attuazione della presente Convenzione.
5.Gli Stati Parte si assistono vicendevolmente nel progettare e attuare la ricerca ed i programmi di formazione finalizzati a condividere la competenza nelle aree di cui al paragrafo 3 del presente articolo e a tal fine, se del caso, organizzano congressi e seminari regionali e internazionali per promuovere la cooperazione e stimolare la discussione su problemi di reciproco interesse.
6.Gli Stati Parte considerano, su richiesta, la possibilità di assistersi vicendevolmente nella realizzazione di valutazioni, studi e ricerche in relazione alle tipologie, alle cause e agli effetti dei reati di cui alla presente Convenzione commessi nei loro rispettivi territori, al fine di elaborare, con la partecipazione delle autorità competenti e di rilevanti organizzazioni non governative, organizzazioni della società civile, istituzioni accademiche e soggetti del settore privato, strategie e piani di azione per la lotta contro la criminalità informatica.
7.Gli Stati Parte promuovono la formazione e l'assistenza tecnica per agevolare l'estradizione tempestiva e l'assistenza giudiziaria reciproca. Tale formazione e assistenza tecnica possono includere la formazione linguistica, l'assistenza nella stesura e nel trattamento delle richieste di assistenza giudiziaria, e l'assegnazione provvisoria e lo scambio del personale presso le autorità centrali o negli organismi responsabili.
8.Gli Stati Parte intensificano, nella misura necessaria, gli sforzi per massimizzare l'efficacia dell'assistenza tecnica e dello sviluppo di capacità nelle organizzazioni internazionali e regionali e nel quadro di accordi o intese bilaterali e multilaterali rilevanti.
9.Gli Stati Parte considerano la possibilità di istituire meccanismi volontari finalizzati a contribuire finanziariamente agli sforzi compiuti dai paesi in via di sviluppo per l'attuazione della presente Convenzione attraverso programmi di assistenza tecnica e progetti di sviluppo delle capacità.
10.Ogni Stato Parte si adopera per versare contributi volontari all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, al fine di dare impulso, attraverso tale Ufficio, a programmi e progetti per l'attuazione della presente Convenzione attraverso assistenza tecnica e sviluppo di capacità.
Articolo 55
Scambio di informazioni
1.Ogni Stato Parte considera la possibilità di analizzare, se del caso, in consultazione con esperti del settore, anche di organizzazioni non governative, organizzazioni della società civile, istituzioni accademiche e soggetti del settore privato, le tendenze osservate sul suo territorio in relazione ai reati previsti dalla presente Convenzione, nonché le circostanze in cui tali reati sono commessi.
2.Gli Stati Parte considerano la possibilità di sviluppare e condividere tra loro, e attraverso organizzazioni internazionali e regionali, statistiche, conoscenze analitiche e informazioni riguardanti la criminalità organizzata, al fine di elaborare, per quanto possibile, definizioni, norme e metodologie comuni, così come migliori pratiche per prevenire e combattere questa forma di criminalità.
3.Ogni Stato Parte considera la possibilità di monitorare le proprie politiche e misure pratiche per prevenire e combattere i reati di cui alla presente Convenzione, e di valutare la loro efficacia ed efficienza.
4.Gli Stati Parte considerano la possibilità di scambiarsi informazioni sugli sviluppi giuridici, politici e tecnologici riguardanti la criminalità informatica e la raccolta di prove in formato elettronico.
Articolo 56
Attuazione della Convenzione per mezzo dello sviluppo economico e dell'assistenza tecnica
1.Gli Stati Parte adottano misure tendenti, per quanto possibile, all'attuazione ottimale della presente Convenzione per mezzo della cooperazione internazionale, prendendo in considerazione gli effetti negativi dei reati da essa previsti sulla società in generale e in particolare sullo sviluppo sostenibile.
2.Gli Stati Parte sono fortemente incoraggiati a compiere sforzi concreti, per quanto possibile e in coordinamento fra loro, così come insieme alle organizzazioni internazionali e regionali, per:
(a)intensificare la loro cooperazione a vari livelli con gli altri Stati Parte, in particolare con i paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare la loro capacità di prevenire e combattere i reati di cui alla presente Convenzione;
(b)accrescere l'assistenza finanziaria e materiale a sostegno degli sforzi degli altri Stati Parte, in particolare dei paesi in via di sviluppo, per prevenire e combattere efficacemente i reati di cui alla presente Convenzione, e per aiutarli nell'attuazione della stessa;
(c)fornire assistenza tecnica agli altri Stati Parte, in particolare ai paesi in via di sviluppo, al fine di aiutarli a far fronte alle necessità relative all'attuazione della presente Convenzione. A tal fine gli Stati Parte si adoperano per versare contributi volontari, adeguati e regolari su un conto specificamente designato a tale scopo nell’ambito di un meccanismo di finanziamento delle Nazioni Unite;
(d)incoraggiare, se del caso, le organizzazioni non governative, le organizzazioni della società civile, le istituzioni accademiche e i soggetti del settore privato, come pure gli istituti finanziari, a contribuire agli sforzi degli Stati Parte, anche in conformità del presente articolo, in particolare prevedendo un maggior numero programmi di formazione professionale e attrezzature moderne per i paesi in via di sviluppo al fine di assisterli nel raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione;
(e)scambiarsi migliori pratiche e informazioni in relazione alle attività intraprese, allo scopo di aumentare la trasparenza, evitare la duplicazione degli sforzi e fare il miglior uso possibile degli insegnamenti tratti.
3.Gli Stati Parte considerano la possibilità di avvalersi di programmi subregionali, regionali ed internazionali, comprese conferenze e seminari, per promuovere la cooperazione e l'assistenza tecnica e per stimolare il dibattito su problemi di interesse reciproco, inclusi i problemi e le esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo.
4.Nella misura del possibile gli Stati Parte provvedono affinché le risorse e gli sforzi siano distribuiti e diretti a sostenere l'armonizzazione di norme, competenze, capacità, conoscenze specializzate e mezzi tecnici, allo scopo di stabilire regole minime comuni fra gli Stati membri per sradicare i rifugi sicuri per gli autori dei reati di cui alla presente Convenzione e per rafforzare la lotta contro la criminalità informatica.
5.Le misure adottate ai sensi del presente articolo non pregiudicano, per quanto possibile, gli impegni esistenti di assistenza esterna o altri accordi di cooperazione finanziaria a livello bilaterale, regionale o internazionale
6.Gli Stati Parte possono concludere accordi o intese bilaterali, regionali o multilaterali sull'assistenza materiale e logistica, prendendo in considerazione accordi finanziari per rendere efficaci le misure di cooperazione internazionale previste nella presente Convenzione, e per la prevenzione, le indagini, l'accertamento e l'esercizio dell'azione penale per i reati previsti dalla presente Convenzione.
Capitolo VIII
Meccanismo di attuazione
Articolo 57
Conferenza degli Stati Parte della Convenzione
1.È istituita una Conferenza degli Stati Parte della Convenzione per migliorare la capacità degli Stati Parte e la cooperazione tra di essi al fine di raggiungere gli obiettivi enunciati nella presente Convenzione e di promuoverne ed esaminarne l'applicazione.
2.Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca la Conferenza degli Stati Parte non più tardi di un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente verranno tenute riunioni periodiche della Conferenza in conformità con il regolamento interno da essa adottato.
3.La Conferenza degli Stati Parte adotta il regolamento interno e le norme che regolano le attività di cui al presente articolo, incluse le norme relative all'ammissione e alla partecipazione di osservatori e al pagamento delle spese sostenute nello svolgimento di tali attività. Tali norme e le relative attività tengono conto di principi quali l'efficacia, l'inclusività, la trasparenza, l'efficienza e la titolarità nazionale.
4.Nel fissare le sue riunioni periodiche, la Conferenza degli Stati Parte tiene in considerazione l'ora e il luogo delle riunioni delle altre organizzazioni e degli altri meccanismi rilevanti internazionali e regionali in materie analoghe, compresi i loro organi sussidiari, in accordo coi principi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5.La Conferenza degli Stati Parte concerta le attività, le procedure e i metodi di lavoro per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche:
(a)agevolando l'effettivo uso e l'attuazione della presente Convenzione, l'individuazione di ogni problema in materia, come pure le attività svolte dagli Stati Parte ai sensi della presente Convenzione, e incoraggiando anche l'apporto dei contributi volontari;
(b)agevolando lo scambio di informazioni fra gli Stati Parte e le rilevanti organizzazioni internazionali e regionali come pure le organizzazioni non governative, le organizzazioni della società civile, le istituzioni accademiche e i soggetti del settore privato, in conformità del diritto, interno, sugli sviluppi giuridici, politici e tecnologici riguardanti i reati previsti dalla presente Convenzione e la raccolta di prove in formato elettronico, così come sugli schemi e le tendenze della criminalità informatica e sulle pratiche efficaci per prevenire e combattere tali reati;
(c)cooperando con le organizzazioni internazionali e regionali rilevanti, come pure con le organizzazioni non governative, le organizzazioni della società civile, le istituzioni accademiche e i soggetti del settore privato;
(d)utilizzando adeguatamente le informazioni pertinenti prodotte da altre organizzazioni e altri meccanismi internazionali e regionali per la prevenzione e la lotta ai reati previsti dalla presente Convenzione, al fine di evitare inutili duplicazioni delle attività;
(e)rivedendo periodicamente l'attuazione della presente Convenzione;
(f)formulando raccomandazioni per migliorare la presente Convenzione e la sua attuazione e valutando eventuali integrazioni o modifiche della stessa;
(g)elaborando e adottando protocolli aggiuntivi della presente Convenzione sulla base degli articoli 61 e 62 della stessa;
(h)prestando attenzione alle necessità di assistenza tecnica degli Stati Parte relativamente all'attuazione della presente Convenzione e raccomandando al riguardo le eventuali misure ritenute necessarie.
6.Ogni Stato Parte fornisce alla Conferenza degli Stati Parte, secondo quanto richiesto dalla stessa, informazioni sulle misure legislative, amministrative e di altro tipo, come pure sui programmi, piani e prassi, per attuare la presente Convenzione. La Conferenza esamina il modo più efficace per ricevere e dar seguito alle informazioni, comprese fra l'altro, le informazioni ricevute dagli Stati Parte e dalle organizzazioni internazionali e regionali competenti. Possono essere altresì considerati i contributi ricevuti dai rappresentanti di rilevanti organizzazioni non governative, organizzazioni della società civile, istituzioni accademiche e soggetti del settore privato, debitamente accreditati in conformità con le procedure che saranno decise dalla Conferenza.
7.Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo, la Conferenza degli Stati Parte può stabilire e gestire i meccanismi di revisione come ritiene necessario.
8.Conformemente ai paragrafi da 5 a 7 del presente articolo, la Conferenza degli Stati Parte istituisce, se lo ritiene necessario, meccanismi od organi sussidiari adeguati ad agevolare l'effettiva attuazione della Convenzione.
Articolo 58
Segretariato
1.Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari servizi di segretariato alla Conferenza degli Stati Parte della Convenzione.
2.Il segretariato:
(a)assiste la Conferenza degli Stati Parte nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione e organizza e fornisce i servizi necessari alle sedute della Conferenza che riguardano la presente Convenzione;
(b)su richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire informazioni alla Conferenza degli Stati Parte secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, e
(c)assicura il necessario coordinamento con i segretariati delle competenti organizzazioni internazionali e regionali.
Capitolo IX
Disposizioni finali
Articolo 59
Attuazione della Convenzione
1.Ogni Stato Parte adotta, conformemente ai principi fondamentali della propria legislazione interna, le misure necessarie, incluse quelle legislative e amministrative, dirette a garantire l'attuazione dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione.
2.Ogni Stato Parte può adottare misure più rigide o severe di quelle previste dalla presente Convenzione per prevenire e combattere i reati da essa previsti.
Articolo 60
Effetti della Convenzione
1.Qualora due o più Stati Parte abbiano già concluso un accordo o un trattato sulle materie trattate dalla presente Convenzione o abbiano in altro modo regolato le proprie relazioni su tali materie, o dovessero farlo in futuro, essi avranno anche facoltà di applicare tale accordo o trattato o di regolare le loro relazioni di conseguenza.
2.Nessuna disposizione della presente Convenzione incide su altri diritti, restrizioni, obblighi e responsabilità di uno Stato Parte ai sensi del diritto internazionale.
Articolo 61
Relazione con i protocolli
1.Alla presente Convenzione possono essere aggiunti uno o più protocolli.
2.Al fine di diventare Parte di un protocollo, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica deve essere anche Parte della presente Convenzione.
3.Uno Stato Parte della presente Convenzione non è vincolato da un protocollo a meno che non diventi Parte del protocollo in conformità con le relative disposizioni.
4.Ciascun protocollo della presente Convenzione deve essere interpretato unitamente alla medesima, tenendo in considerazione gli scopi del protocollo in questione.
Articolo 62
Adozione di protocolli aggiuntivi
1.Occorrono almeno 60 Stati Parte affinché la Conferenza degli Stati Parte consideri l'adozione di qualsiasi protocollo aggiuntivo. La Conferenza compie ogni sforzo per raggiungere un consenso su ogni protocollo aggiuntivo. Se ogni tentativo di consenso è stato esaurito e non è stato raggiunto nessun accordo, l'adozione del protocollo aggiuntivo richiederà, come estrema risorsa, almeno una maggioranza di due terzi dei voti degli Stati Parte presenti e votanti alla riunione della Conferenza.
2.Le organizzazioni regionali di integrazione economica, nell'ambito delle questioni di loro competenza, esercitano il loro diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parte della presente Convenzione.
Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto qualora ad esercitarlo siano i loro Stati Membri e viceversa.
Articolo 63
Risoluzione delle controversie
1.Gli Stati Parte si adoperano per comporre le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione tramite negoziato o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.
2.Ogni controversia tra due o più Stati Parte riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non possa essere composta tramite negoziato entro un arco di tempo ragionevole, è, su richiesta di uno di tali Stati Parte, demandata ad arbitrato. Se, decorsi sei mesi dalla data della richiesta d'arbitrato, tali Stati Parte non sono in grado di accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, ognuno di essi può rimettere la controversia alla Corte internazionale di Giustizia tramite richiesta in conformità allo Statuto della Corte.
3.Ogni Stato Parte può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o adesione alla stessa, dichiarare di non considerarsi vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di ciascuno Stato Parte che abbia formulato tale riserva.
4.Ogni Stato Parte che abbia formulato una riserva conformemente al paragrafo 3 del presente articolo può in qualsiasi momento revocare la riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo 64
Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
1.La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati nel corso del 2025 ad Hanoi, e in seguito presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 2026.
2.La presente Convenzione è aperta anche alla firma delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, a condizione che almeno uno Stato membro dell'organizzazione abbia firmato la Convenzione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3.La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. In tale strumento di ratifica, accettazione o approvazione, tale organizzazione dichiara l'ambito della sua competenza rispetto alle materie regolamentate dalla presente Convenzione. L'organizzazione informa altresì il depositario di qualsiasi modifica pertinente dell'ambito della sua competenza.
4.La presente Convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato od organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro sia Parte della presente Convenzione. Gli strumenti di adesione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Al momento dell'adesione, l'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara l'ambito della sua competenza rispetto alle materie regolamentate dalla Convenzione. L'organizzazione informa altresì il depositario di qualsiasi modifica pertinente dell'ambito della sua competenza.
Articolo 65
Entrata in vigore
1.La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, gli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica non sono considerati aggiuntivi agli strumenti depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
2.Per ciascuno Stato od organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifichi, accetti, approvi la presente Convenzione o aderisca alla stessa dopo il deposito del quarantesimo strumento di detto atto, la presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di tale Stato od organizzazione, del relativo strumento, o alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, se questa è posteriore.
Articolo 66
Modifica
1.Trascorso il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, uno Stato Parte può proporre una modifica e trasmetterla al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che a sua volta comunicherà la modifica proposta agli Stati Parte e alla Conferenza degli Stati Parte della Convenzione al fine del suo esame e della rispettiva decisione. La Conferenza degli Stati Parte compie ogni sforzo per raggiungere un consenso su ogni modifica. Se ogni tentativo di consenso è stato esaurito e non è stato raggiunto nessun accordo, l'adozione della modifica richiederà, come estrema risorsa, una maggioranza di due terzi dei voti degli Stati Parte presenti e votanti alla riunione della Conferenza.
2.Le organizzazioni regionali di integrazione economica, nell'ambito delle questioni di loro competenza, esercitano il loro diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parte della Convenzione.
Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto qualora ad esercitarlo siano i loro Stati Membri e viceversa.
3.Una modifica adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati Parte.
4.Una modifica adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore, in relazione a uno Stato Parte, 90 giorni dopo la data di deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale modifica.
5.Una volta entrata in vigore, la modifica è vincolante per quegli Stati Parte che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dalla stessa. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da ogni altra precedente modifica da essi ratificata, accettata o approvata.
Articolo 67
Denuncia
1.Uno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia diviene effettiva un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
2.Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte della presente Convenzione nel momento in cui tutti i suoi Stati Membri l'hanno denunciata.
3.La denuncia della presente Convenzione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo comporta la denuncia di ogni suo protocollo.
Articolo 68
Depositario e lingue
1.Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato quale depositario della presente Convenzione.
2.L'originale della presente convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.